Dgr_Abruzzo_12_4_07_351 Delibera Giunta Abruzzo 12 aprile 2007 n. 351 (B.U.R.A. n° 26 del 9 maggio 2007) e s.m.i D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. LA GIUNTA REGIONALE VISTA la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; VISTO il Decreto Legislativo del 29 settembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”; VISTO in particolare l’art. 12 del Decreto sopraccitato nel quale si prevede che “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”; VISTO il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 280 che abroga il comma 8 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, stabilendo che non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera “gli impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste nella quarta parte del presente decreto stesso e tali procedure sono state espletate”; VISTA la legge regionale n. 27 del 09 agosto 2006 “Disposizione in materia ambientale”; RICHIAMATO in particolare l’art. 4 della suddetta Legge Regionale, che demanda alla Giunta Regionale i compiti di individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di definizione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni stesse, di definizione della modulistica per la presentazione delle domande, di determinazione delle tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare l’istruttoria tecnica e amministrativa e per i relativi controlli e di definizione delle relative modalità di pagamento, di approvazione di specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati; RICHIAMATA la D.G.R. n. 775 del 06 settembre 2004 recante: D.Lgs. 387/03 – art. 12: autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione dell’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”, nell’ambito della Direzione “Turismo Ambiente Energia” - attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - quale struttura responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale; CONSIDERATO, che la struttura responsabile ha attivato e in parte concluso un significativo numero di procedimenti, e pertanto si ritiene opportuno, ai fini della continuità del lavoro prestato e dell’esperienza maturata, di riconfermare quale Autorità Competente il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”, nell’ambito della Direzione “Parchi Territorio Ambiente Energia”, individuandola quale struttura responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale; RITENUTO necessario, ai fini di semplificare ed uniformare le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, definire “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs. 387/03” prevedendo anche l’istituzione di uno Sportello Regionale per l’Energia - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RITENUTO inoltre opportuno, pur considerando la diversità di tipologie degli impianti sopra citati, provvedere all’elaborazione di una modulistica generale che contenga le informazioni minime da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 - Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; CONSIDERATO che il crescente numero di progetti da esaminare, peraltro, nei termini prefissati dalla normativa di riferimento, necessita in genere di istruttorie interdisciplinari nonché di supporti tecnico-specialistici per i pareri di competenza ed i relativi controlli; RITENUTO quindi di dover tenere indenne la pubblica amministrazione dagli oneri per le spese derivanti dalle attività definite come prestazione e controlli e pertanto di dover determinare le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti l’autorizzazione di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/03; DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce; A voti unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato: 1) di individuare quale Autorità Competente e struttura responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale il Servizio “Politica energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA”, così come stabilito dalla L.R. 27/06; 2) di istituire presso l’Autorità Competente lo Sportello Regionale per l’Energia con sede in via Passolanciano, 75 - V Piano - Pescara; 3) di approvare l’allegato A “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs 387/03” - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4) di adottare la modulistica di riferimento - Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it. 6) Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20KW sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente normativa. Per tali impianti è necessario richiedere la DIA ai Comuni interessati ed inoltrare allo Sportello Unico per l’energia una relazione tecnico-descrittiva dell’impianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio 1. 7) di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp (agli impianti di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia di inizio attività) installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, nonché gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 1 MW, si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità riportati nell’allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Al fine di potersi avvalere della suddetta autorizzazione generalizzata, la Ditta e il tecnico abilitato devono trasmettere al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA in Via Passolanciano 75 a Pescara, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 1 a e b, compilata in ogni sua parte e corredata di marca da bollo ai sensi di legge, unitamente ai relativi allegati. L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’allegato 1 a e b da parte del competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA.. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Le Ditte interessate possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente provvedimento anche relativamente ai procedimenti ex D. Lgs. n. 387/2003 in itinere alla data di approvazione del presente provvedimento. É comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2003, agli effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione unica”.* * Punto sostituito dalla Dgr 244/2010 . 2 1 punto introdotto dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007 2 punto introdotto dalla D.G.R. n° 760 del 12.08.2008 – B.U.R.A. n° 51 del 05.09.2008 ALLEGATO A Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs 387/03. Art.1 Finalità Le presenti disposizioni, in attuazione della L.R. 27 del 9 agosto 2006, individuano criteri ed indirizzi finalizzati a regolamentare la procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica (A.U.) prevista dal D.Lgs. n°387 del 29 Dicembre 2003 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi. Le stesse hanno come finalità la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative attraverso un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i. Art.2 Ambito di applicazione 1. Si intendono per fonti rinnovabili di energia: l’energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, maremotrice, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 2. Sono soggetti all’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A titolo esemplificativo si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell’energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotto, ecc.). 3. Sono altresì soggette all’autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio di centrali ibride, così come definite alla lettera d) art. 1 del D.Lgs. 387/03, inclusi gli impianti operanti in co-combustione di potenza termica inferiore a 300 MW, fermo restando le disposizione di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 387/03. 4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di impianti per i quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione, nulla-osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, non si procede all’autorizzazione unica. Art. 3 Sportello Regionale per l’Energia É istituito lo Sportello Regionale per l’Energia che gestisce le funzioni tecnicoamministrative inerenti il procedimento unico. Le sede dello Sportello Regionale per l’Energia è ubicata presso il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in Via Passolanciano, 75 – V piano, Pescara – tel. 085.7672524, fax 085.7672585. Art. 4 Compiti e Responsabilità Il Dirigente del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”: __ Nomina il Responsabile del Procedimento per ogni procedura. __ Rilascia l’autorizzazione unica. Lo Sportello Regionale per l’Energia (S.R.E.): __ Riceve le domande di autorizzazione unica, __ Verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell’avvio del procedimento, __ Assicura la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso, gestisce l’accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seg.ti della L. 241/90 e s.m.i., del D.P.R. 12/04/06 n. 184 e Reg. Regione Abruzzo 18.05.2000 n. 1 e s.m.i., __ Svolge attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento, __ Predispone la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti dell’autorizzazione unica, __ Assicura la trasmissione di tutta la documentazione inerente i procedimenti agli Enti e ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell’art 12 del D.Lgs. 387/03, _ Svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica, _ Cura la tenuta del Registro delle autorizzazioni. Il Responsabile del Procedimento svolge le seguenti funzioni ed attività: __ Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 387/03, anche ai fini dell’informazione, _ Procede alla comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 387/03, _ provvede alla trasmissione degli atti all’Ufficio competente all’esproprio, individuato ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 327/2001, agli effetti dei conseguenti e necessari adempimenti espropriativi 1, _ Gestisce l’istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal richiedente, __ Partecipa alla conferenza dei servizi, _ Esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione, modalità e tempistica dei monitoraggi, quant’altro richiesto ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, _ Predispone il provvedimento autorizzativo da sottoporre alla verifica ed approvazione del Dirigente del Servizio. 1 testo così modificato dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007 Art. 5 Procedimento unico La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello Regionale per l’Energia, in marca da bollo nei casi regolamentati dalle norme vigenti, completa di tutta la documentazione riportata nell’Allegato B: 4 (quattro) copie cartacee ed 1 (una) su supporto informatico. Nel caso in cui, per la realizzazione dell’impianto, è necessario procedere in via espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/01, la società proponente deve disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata. In caso di esproprio il proponente deve, altresì, provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato, allo scopo di assicurare che la produzione di energia elettrica non sia inferiore al minimale imposto dal provvedimento autorizzatorio e che l’impianto resti in funzione per almeno vent’anni, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l’obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell’impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario 2. Unitamente alla documentazione, deve essere trasmesso un elenco con l’indicazione di tutte le Amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento. É onere del proponente presentare ad ogni soggetto coinvolto copia di tutta la documentazione trasmessa allo Sportello Regionale per l’Energia che deve averne notizia. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza dei servizi coinvolgendo i soggetti indicati dal richiedente. I lavori della convocazione della conferenza dei servizi si svolgono secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i. Nel caso di impianti assoggettati a V.I.A. o per i quali bisogna verificarne l’assoggettabilità (V.C.A.) ai sensi della DGR 119/02, lo Sportello Regionale per l’Energia trasmette il progetto allo Sportello Regionale Ambientale per la relativa competenza. Fino alla conclusione delle suddette procedure, i termini per il procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 vengono sospesi. Per la costruzione e l’esercizio di impianti idroelettrici, il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda deve dimostrare di possedere la concessione di derivazione delle acque rilasciata dal Servizio Regionale competente. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto e nel suo procedimento sono coinvolte le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati. Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia). Sono inoltre fatte salve le disposizioni relative agli usi civici di cui alla L. 1766/1927 e s.m.i. e alla L.R. 25/88. Per quanto disposto al comma 7 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d’uso. Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali. Qualora l’ubicazione dell’impianto comporti la necessità di adottare variante ai piani urbanistici, l’Autorità Competente, acquisiti tutti i pareri in merito, rilascia l’A.U., fatta salva la competenza dell’Ente locale che procederà ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 447/98. Come definito dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01. Pertanto in caso di esproprio il proponente deve fornire allo Sportello Regionale per l’Energia tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l’esproprio; inoltre è suo onere effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all’art. 11 del D.P.R. 327/01, conseguentemente all’avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente. Il provvedimento autorizzativo include le eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione dell’impianto, e deve contenere l’obbligo della messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. A tal fine il proponente, deve provvedere alla stipula di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o versare un deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall’intervento, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. 2 testo così modificato dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007. Art. 6 Autorizzazione Unica Le Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 sono registrate presso il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”. Nel caso di attivazione della procedura di esproprio il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) con effetto di notifica agli interessati nonché agli effetti dell’evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento 3. L’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l’inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione. L’Autorizzazione Unica per l’esercizio dell’impianto ha durata quinquennale. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal precedente atto. Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifica ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l’autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale. 3 testo così modificato dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007 Art. 7 Costi istruttori Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell’A.U. sono a carico del proponente che contestualmente alla istanza dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto versamento. Il costo relativo all’istruttoria è pari a: produzione annua stimata in KWh euro = ---------------------------------------------------------------- 1000 con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 10.000,00. __ La somma da versare a titolo di istruttoria è ridotta nella misura del: _ 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell’impianto; _ 70 % per il rinnovo dell’autorizzazione; __ In caso di modifica sostanziale, la somma da versare è pari a quella già versata in sede di presentazione della prima istanza. __ Il pagamento dei suddetti costi, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: Versamento sul c/c bancario bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n. 000000040300, ABI 06040, CAB 03601, Banca Carispaq, oppure sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, specificando, in entrambi i casi, la causale del versamento: “Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03”. Art. 8 Deroghe Le disposizioni di cui al paragrafo 2° ed ultimo dell’art. 5 e all’art. 7 non si applicano nei casi in cui il proponente è un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico. Modelli di domanda e documentazione in allegato PDF a parte CHIARIMENTI PER LE AZIENDE CHE INTENDONO PRESENTARE DOMANDA AI SENSI DEL D. LGS. N. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO, DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE n. 17 del 25/06/2007, PUBBLICATA SUL BURA N. 38 DEL 11/07/2007. La Direzione, dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 25/06/2007, tiene a precisare quanto segue: - tutte le società interessate alla costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico che siano in possesso della concessione idroelettrica ma non hanno ancora avviato i lavori di cantiere alla data di entrata in vigore della predetta legge, su espressa richiesta da parte della ditta proponente, possono presentare domanda ai sensi del D. Lgs. 387/2003 per il solo avvio dell’istruttoria, in forza dello spirito di massimo favore rispetto alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che traspare dall’intero D. Lgs. 387/2003 nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, quale il Protocollo di Kyoto; - la proposizione della domanda comporta l’attivazione del procedimento di autorizzazione unica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia; - Ciò nonostante, va ribadito che ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003 e dell’art. 8 comma 2 della L.R. n. 17/2007, la sospensione del decreto di concessione già rilasciato è incompatibile con l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Pertanto, tutte le istanze eventualmente inoltrate agli effetti dell’avvio del procedimento di cui al D. Lgs. 387/2003 resteranno sospese fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dello studio complessivo delle risorse disponibili, che sarà predisposto dal Servizio scrivente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 17/2007. Infine, il procedimento si concluderà: a) con il rilascio dell’autorizzazione unica, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale vigente in materia, a condizione che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. n. 17/2007, il provvedimento di concessione idroelettrica rilasciato alla ditta proponente risulti conforme al predetto studio e l’autorità concedente, previa l’istruttoria di cui al R.D. n. 1775/1933, ne dichiari l’efficacia; b) con il diniego dell’autorizzazione unica se, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. n. 17/2007, il provvedimento di concessione idroelettrica rilasciato alla ditta proponente risulti incompatibile con lo studio anzidetto e l’autorità concedente, previa l’istruttoria di cui al R.D. n. 1775/1933, ne disponga l’abrogazione.