Dgp_Trento_9_4_09_814 Delibera Giunta Trento 9 aprile 2009, n. 814 Disciplina attuativa dell'articolo 4 della L. P. n. 2/2009 (legge finanziaria di assestamento 2009) concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio. Omissis Il Relatore comunica, In considerazione della grave crisi economica che sta interessando, se pur in modo differenziato, anche la nostra provincia, con l’assestamento del bilancio 2009 è stata varata una manovra anticongiunturale di rilevanti dimensioni – 850 milioni di euro, pari a oltre il 5% del Pil provinciale. Tra gli obiettivi della manovra vi è, in particolare, il sostegno dell’attività delle imprese, anche ai fini della tutela occupazionale. In tale aspetto sono state previste misure specifiche per il sostegno della domanda interna, sia con il varo di un ingente piano di investimenti diretti del settore pubblico provinciale, sia con l’agevolazione di interventi dei soggetti privati. In merito rilevanza assume la misura prevista dall’articolo 4 della legge finanziaria di assestamento 2009 (L. P. n. 2/2009) volta a supportare il settore edilizio, perseguendo nello stesso tempo l’obiettivo della riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo esistente. La norma ha previsto infatti l’istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi, realizzati da persone fisiche o da condomini, sul patrimonio edilizio abitativo esistente da graduare in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelli in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici. La disciplina fissa poi ulteriori vincoli quali, in particolare, la non cumulabilità dei contributi in esame con altri contributi o agevolazioni fiscali previste da leggi provinciali o nazionali e il fatto che possono essere finanziati lavori afferenti dichiarazioni di inizio attività o concessioni edilizie successive all’entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi successive al 31 marzo 2009 o comunque la cui dichiarazione di inizio lavori sia stata depositata presso il comune di competenza dopo tale data. Eccezione a tale vincolo è rappresentata dai lavori realizzati dai soggetti già presenti, alla data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009, nelle graduatorie relative al “Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata” di cui all’art. 53 della L. P. n. 23/2007 che non hanno già beneficiato di contributi o agevolazioni fiscali previsti da altre normative provinciali o statali, per i quali è possibile optare per il contributo di cui al presente provvedimento in luogo del contributo di cui al precitato art. 53 anche se in tutto o in parte risultano già realizzati. Ovviamente l’opzione è possibile solo se si tratta di lavori finanziabili ai sensi dell’articolo 4 della L. P. n. 2/2009 e della relativa disciplina attuativa. La legge demanda ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei criteri attuativi dell’intervento. Il precitato articolo 4 della L. P. 2/2009 dispone che l’intervento in esame è concesso da Cassa del Trentino S.p.a. su istanza dell’interessato. Nello specifico la norma stabilisce che la società esamina le istanze in ordine cronologico e comunica entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza l’eventuale diniego del contributo per mancanza di risorse disponibili. Per le domande relativamente alle quali Cassa del Trentino S.p.a. non comunica il diniego entro il predetto termine, la stessa provvede alla verifica della domanda e della relativa documentazione e, in presenza dei requisiti necessari, alla concessione del contributo. Con il presente provvedimento si propone innanzitutto l’approvazione dei criteri attuativi della disposizione in esame prevedendo, con l’allegato 1), i criteri applicabili in via generale e con l’allegato 2) i criteri specifici per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici. Corrispondentemente si propone di suddividere il fondo finalizzato al finanziamento degli interventi in oggetto in due quote: una, di importo pari a 10 milioni di euro, da destinare agli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, una seconda, di importo pari a 20 milioni di euro da destinare agli altri interventi. Tali risorse potranno successivamente essere ulteriormente integrate. Come già ricordato la legge prevede che l’intervento in esame è concesso da Cassa del Trentino S.p.a.. Conseguentemente, con il presente provvedimento, si individua Cassa del Trentino S.p.a. quale soggetto che gestirà tutte le fasi dell’intervento. Al fine di semplificare l’iter procedurale, si propone di stabilire, con il presente provvedimento, gli elementi determinanti del contratto per l’affidamento a Cassa del Trentino S.p.a. della gestione in esame, demandando al Dirigente competente in materia di edilizia pubblica l’adozione degli atti necessari per la formalizzazione dell’incarico. Competerà al medesimo Dirigente assegnare a Cassa del Trentino le risorse per la concessione dei contributi nonché corrispondere, a valere sulle risorse autorizzate per il finanziamento dell’interventodell’intervento, alla Cassa medesima il compenso che verrà pattuito per la gestione. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione, - visto l’articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, - visto il comma 4 dell’articolo 19bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1. di approvare i criteri attuativi dell’articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, applicabili in via generale così come riportati nell’Allegato 1) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di approvare i criteri specifici per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici come riportati nell’Allegato 2) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale; 3. di disporre che il fondo finalizzato al finanziamento degli interventi in esame è suddiviso in due quote: una quota, di importo pari a 10 milioni di euro, da destinare agli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, una seconda quota, di importo pari a 20 milioni di euro, da destinare agli altri interventi. Tali risorse potranno successivamente essere ulteriormente integrate; 4. di individuare, ai sensi del comma 5 del precitato articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, Cassa del Trentino S.p.a. quale soggetto che provvede alla concessione dei contributi di cui al presente provvedimento e, in via generale, alla gestione dei medesimi contributi, da effettuare secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2); 5. di autorizzare il Dirigente del Servizio competente in materia di edilizia pubblica a porre in essere gli atti necessari, anche con scambio di corrispondenza, per formalizzare l’incarico a Cassa del Trentino S.p.a. di gestione dei contributi in esame tenendo conto di quanto segue: - la Provincia assegnerà, in via anticipata, a Cassa del Trentino S.p.a. le risorse che andranno ad alimentare il fondo per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari distinguendole nelle due quote di cui al punto 3; - l’erogazione delle somme assegnate a Cassa del Trentino S.p.a. sarà disposta sulla base della presentazione di fabbisogni di cassa, fatta salva la possibilità per la Provincia, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 19 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in casi di necessità, di richiedere un’anticipazione delle somme da parte della Cassa medesima; - l’utilizzo del predetto fondo dovrà essere periodicamente rendicontato alla Provincia; - Cassa del Trentino S.p.a. dovrà inviare alla Provincia anche i dati necessari per ottemperare agli obblighi afferenti l’Anagrafe degli interventi finanziari provinciali con le modalità e la periodicità prevista per gli altri contributi gestiti o erogati dalla Cassa medesima; - la Provincia si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine alla corretta applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) da parte di Cassa del Trentino S.p.a. ; - per la gestione dei contributi di cui al presente provvedimento, la Provincia corrisponderà a Cassa del Trentino S.p.a. un compenso che verrà determinato con successivo provvedimento e che verrà imputato sulle risorse disponibili per l’alimentazione del fondo di cui al primo alinea. Il compenso verrà corrisposto, anche in più soluzioni, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. Allegato parte integrante Allegato 1 CRITERI ATTUATIVI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2009, N. 2 CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA DEL SETTORE EDILIZIO APPLICABILI IN VIA GENERALE 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Al fine di fronteggiare la crisi che sta interessando il settore edilizio, con la legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) all’articolo 4, è stata prevista l’istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi, realizzati da persone fisiche o da condomini, sul patrimonio edilizio abitativo esistente. La norma, oltre a fissare quale livello massimo di contribuzione il 40% della spesa ammessa, prevede che l’agevolazione provinciale possa essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelli in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici. La gestione dell’intervento è affidata a Cassa del Trentino S.p.a.. I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo. É demandata alla Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione dell’intervento. 2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 2. 1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Gli interventi devono riguardare singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, o condomini, con riferimento alle parti comuni degli edifici, già esistenti e localizzati in provincia di Trento. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le nuove costruzioni. Di seguito si individuano le tipologie di intervento ammissibili a contributo, con la descrizione specifica di cosa ricomprende ciascuna delle stesse. (Interventi di cui all’articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h) della L. P. n. 1/2008): - interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; - interventi di restauro: sono rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; - interventi di risanamento conservativo: si fa riferimento agli interventi tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale; - interventi di ristrutturazione edilizia: si tratta degli interventi rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite; - interventi di sostituzione edilizia: sono quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti; - interventi di demolizione e ricostruzione: sono quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti; - interventi di demolizione: sono quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti. (Interventi ricompresi tra quelli di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a) della L. P. n. 1/2008) - ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili; (Interventi ricompresi tra quelli di cui all’articolo 105, della L. P. n. 1/2008): - volumi tecnici; - sopraelevazioni, e interventi sulle pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, - parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari; - opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. 2. 2 ULTERIORI CARATTERISTICHE Possono formare oggetto di contributo: - gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività depositate presso il comune di competenza o di concessioni edilizie rilasciate dopo la data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi dopo il 31 marzo 2009. - gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività depositate o di concessioni edilizie rilasciate prima della data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009, e quindi prima del 31 marzo 2009, purché la denuncia di inizio lavori presso il comune di competenza intervenga dopo tale data. 3. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO Possono beneficiare dell’intervento: - le persone fisiche intestatarie della denuncia di inizio attività o della concessione edilizia per interventi su singole unità abitative destinate a finalità abitative, comprese le relative pertinenze; - i condomini che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per interventi su parti comuni degli edifici. Il soggetto richiedente deve quindi coincidere con l’intestatario della denuncia di inizio attività o della concessione edilizia. Non possono formare oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese. 4. CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO - Uno stesso soggetto – persona fisica o condominio - può presentare una sola domanda di contributo. - Non sono ammesse più domande, anche presentate da soggetti diversi, per lavori afferenti una stessa unità abitativa e relative pertinenze o uno stesso condominio. - I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili né con contributi previsti da altre normative provinciali né con contributi o agevolazioni fiscali previsti da normative statali. Ciò significa che gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente provvedimento non possono essere oggetto anche di altri contributi provinciali o statali o di agevolazioni fiscali. Con riferimento alle agevolazioni fiscali il riferimento è, in particolare, alla detrazione di imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché alle detrazioni di imposta per gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di presentazione della domanda di contributo, il sottoscrittore dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che per gli interventi oggetto di contributo, non potranno essere richiesti altri contributi statali o provinciali o agevolazioni fiscali; nel caso in cui la richiesta fosse già intervenuta, dovrà essere dichiarata contestualmente alla domanda la rinuncia ai contributi o alle agevolazioni richieste. - Gli interventi che vanno ad incidere sull’isolamento dell’edificio (in particolare finestre, tetti, pareti, solai, impianti) ancorché non comportino la variazione di categoria energetica, devono essere comunque realizzati con il fine di migliorare le condizioni energetiche dell’edificio su cui si interviene. Al tal fine il tecnico incaricato deve redigere una relazione nella quale certifica tale miglioramento energetico rispetto alla situazione esistente, dichiarandone l’entità. L’avvenuta redazione della relazione deve essere dichiarata al momento della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento. La mancata redazione della relazione o la non veridicità della stessa, rilevata in sede di controllo di cui al punto 16, determina la decadenza dal contributo concesso. - É necessario che l’intervento venga progettato e diretto da un tecnico abilitato. 5. SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUZIONE 5. 1 Sono ammissibili le spese per i lavori riferiti agli interventi di cui al punto 2 entro i seguenti limiti: * sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è ammessa una spesa massima di euro 1. 000,00 a metro quadrato; * sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti condominiali non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore a euro 10. 000,00; * per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 100. 000,00; * per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 200. 000,00. 5. 2 Sono altresì ammesse a finanziamento, in aggiunta ai limiti di cui al punto 5. 1, le spese di progettazione nella misura del 3% della spesa ammessa a finanziamento per lavori ai sensi del medesimo punto 5. 1. Tali spese sono riconosciute nella misura complessiva del 5% qualora in sede di realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento venga effettuata la certificazione energetica dell’edificio rilasciata da un professionista abilitato e qualificato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005. 5. 3 Sia per le spese di cui al punto 5. 1 che per quelle di cui al punto 5. 2 è ammessa a finanziamento anche l’IVA che rimane a carico del soggetto beneficiario. 6. PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE - La percentuale di contribuzione da applicare sia sulla spesa ammessa a finanziamento ai sensi del punto 5. 1 che a quella ammessa ai sensi del punto 5. 2, è fissata nella misura del 30%. - La percentuale di contribuzione da applicare è incrementata al 35% per gli interventi che determinano il miglioramento di almeno due classi energetiche secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 2167 di data 20 ottobre 2006. 7. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO - Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda deve essere inoltrata a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità riportate al punto 18. , copia della denuncia di inizio lavori depositata presso il comune di competenza o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio dei lavori resa dal richiedente il contributo, pena la decadenza dal contributo. - In sede di presentazione delle domande, a ciascuna delle stesse viene attribuito un codice: “Codice unico dell’intervento”. Nello specifico, in caso di presentazione diretta della domanda ad uno degli uffici indicati al punto 18. il codice verrà attribuito in sede di raccolta della domanda medesima, negli altri casi il codice verrà comunicato con successiva nota da parte di Cassa del Trentino S.p.a.. Tale codice deve successivamente essere riportato su tutta la documentazione afferente l’intervento, sia quella da inoltrare a Cassa del Trentino S.p.a. (copia della denuncia di inizio lavori depositata presso il comune di competenza o relativa dichiarazione sostitutiva, richiesta di acconto e richiesta di saldo e relativa documentazione allegata) sia quella da conservare (fatture, note spesa, bonifici bancari, elaborati tecnici, ecc. ). 8. TERMINI PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - Pena la decadenza dal contributo, i lavori, per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo ai sensi del punto 5. 1 devono essere effettuati: * per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze, entro 12 mesi dalla data di presentazione, ai sensi del punto 7. , della copia della denuncia di inizio lavori o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio dei lavori; * per gli interventi su parti condominiali, entro 18 mesi dalla data di presentazione, ai sensi del punto 7. , della copia della denuncia di inizio lavori o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio dei lavori. 9. SOGGETTO CHE GESTISCE I CONTRIBUTI Alla gestione dei contributi in esame provvede Cassa del Trentino S.p.a. , fatto salvo quanto disposto al punto 18.. 10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande per poter beneficiare del contributo devono essere presentate a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità riportate al punto 18. , a partire dal 4 maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009,. - I soggetti interessati, pena l’inammissibilità della richiesta, devono presentare la domanda di contributo utilizzando l’apposito modello A) pubblicato sul sito Internet della Provincia e allegando la documentazione essenziale di seguito indicata: * dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l’avvenuto rilascio della concessione edilizia; * una stima di massima della spesa complessiva dell’intervento suddivisa in spesa per lavori (di cui al punto 5. 1) e spese di progettazione (di cui al punto 5. 2) sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato; * una documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato degli edifici prima dell’intervento. - La priorità ai fini della concessione del contributo è definita in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, ritenute ammissibili. Domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione ai fini dell’ammissione a contributo. 11. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - Sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili Cassa del Trentino S.p.a. procede a verificare l’esistenza di sufficiente disponibilità sull’apposito fondo per il relativo finanziamento. - Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda Cassa del Trentino S.p.a. comunica al richiedente l’eventuale diniego del contributo per mancanza di risorse disponibili sul fondo. - Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, Cassa del Trentino S.p.a. provvede alla verifica delle domande relativamente alle quali non sia stato comunicato il diniego entro i termini previsti dall’alinea precedente e, in presenza dei requisiti necessari, alla concessione dei contributi applicando i criteri di cui al presente Allegato 1). Cassa provvede alla comunicazione ai beneficiari interessati dell’intervenuta concessione del contributo. - Qualora, in sede di esame della domanda, Cassa del Trentino S.p.a. rilevi la irregolarità della domanda o della documentazione richiesta, provvede, entro il termine previsto dal precedente alinea, a chiedere l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione già presentata, fissando un termine. In tale caso i termini per la concessione del contributo da parte di Cassa del Trentino S.p.a. restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda e fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine fissato da Cassa. In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della documentazione entro i termini stabiliti, Cassa, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. - Avverso le decisioni assunte da Cassa del Trentino S.p.a. è comunque consentita la proposizione di ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione della Cassa medesima. - Nello svolgimento delle attività previste dal presente Allegato 1) Cassa del Trentino S.p.a. garantisce comunque il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 secondo le modalità concordate con il Servizio competente in materia di edilizia pubblica. 12. ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI - L’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. - Alle domande presentate dopo la data di pubblicazione nel Bollettino dell’avvenuto esaurimento delle risorse non si applica la procedura di cui al punto 11, nel senso che, anche in assenza di diniego del contributo da parte di Cassa del Trentino S.p.a. per mancanza di fondi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, Cassa non procederà alla concessione del contributo. 13. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità di cui al punto 18. , entro sessanta giorni dal termine per l’effettuazione dei lavori, utilizzando il modello E) pubblicato sul sito Internet della Provincia. Il modello, in particolare, deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente: * l’avvenuta regolare esecuzione, entro il termine stabilito, di lavori per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo ai sensi del punto 5. 1. nonché, ove prevista, l’avvenuta redazione, ai sensi del punto 4, della relazione relativa al miglioramento delle condizioni energetiche dell’edificio. * il rendiconto della spesa regolarmente documentata e pagata con bonifici bancari distinta nelle due tipologie: spesa per lavori di cui al punto 5. 1 e spese di progettazione di cui al punto 5. 2. La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta anche dal tecnico abilitato. Nel caso in cui siano stati realizzati interventi che determinano il miglioramento di almeno due classi energetiche di cui alla deliberazione n. 2167 del 20 ottobre 2007, ciò dovrà essere attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata una documentazione fotografica esaustiva dei lavori svolti. - Cassa del Trentino S.p.a. , previa verifica della regolarità della documentazione presentata, procede entro trenta giorni all’erogazione del contributo. In merito: * qualora la spesa rendicontata distintamente per lavori e per spese di progettazione risulti di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo, Cassa del Trentino S.p.a. procede alla liquidazione del contributo spettante al netto dell’eventuale quota erogata a titolo di anticipo; * qualora la spesa rendicontata distintamente per lavori e per spese tecniche risulti di importo inferiore alla spesa ammessa a contributo, Cassa del Trentino S.p.a. procede proporzionalmente alla rideterminazione del contributo e alla liquidazione dello stesso al netto dell’eventuale quota erogata a titolo di anticipo. 14. EROGAZIONE DI ANTICIPI - In sede di presentazione della copia della denuncia di inizio lavori o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’inizio dei lavori resa dal richiedente il contributo, da effettuarsi, in base a quanto disposto dal punto 7, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la cui spesa ammessa a finanziamento risulti superiore a euro 50.000,00 e per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la cui spesa ammessa a finanziamento risulti superiore a euro 100.000,00, può essere richiesta la concessione di un acconto di importo massimo pari al 30% del contributo spettante. A tale fine dovrà essere utilizzato il modello D), pubblicato sul sito Internet della Provincia. - Cassa del Trentino S.p.a. dispone l’erogazione dell’acconto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. - In caso di decadenza dal contributo, dovranno essere restituiti gli eventuali acconti liquidati maggiorati degli interessi legali. 15. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI GIÀ PRESENTI NELLE GRADUATORIE RELATIVE AL “PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA” DI CUI ALL’ART. 53 DELLA l. p. N. 23/2007 I soggetti già presenti, alla data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009, nelle graduatorie relative al “Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata” di cui all’art. 53 della L. P. n. 23/2007 che non hanno già beneficiato di contributi previsti da altre normative provinciali o statali o di agevolazioni fiscali previsti da normative statali possono optare per il contributo di cui al presente provvedimento in luogo del contributo di cui al precitato art. 53 anche se hanno in tutto o in parte già realizzato i lavori. Per tali soggetti valgono le disposizioni di cui al presente Allegato 1) fatto salvo quanto di seguito riportato: - in sede di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al presente provvedimento, da effettuare utilizzando il modello B), pubblicato sul sito Internet della Provincia, devono dichiarare anche la rinuncia al contributo di cui all’articolo 53 della L. P. n. 23/2007. - In sede di presentazione della domanda sono tenuti ad allegare la documentazione fotografica dello stato degli edifici al momento della domanda. - Nel caso in cui la denuncia di inizio lavori sia stata depositata presso il comune di competenza prima della data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi prima del 31 marzo 2009, la stessa o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’avvenuto deposito presso il comune di competenza resa dal richiedente il contributo deve essere allegata alla domanda di contributo pena l’inammissibilità della stessa. In tale caso i termini per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 7 decorrono dalla data di presentazione della domanda di contributo. - Nel caso di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario, può richiedere l’erogazione dell’anticipo successivamente alla comunicazione da parte di Cassa del Trentino S.p.a. dell’intervenuta concessione del contributo. 16. CONTROLLI Cassa del Trentino S.p.a. procede al controllo dei requisiti per l’accesso agli interventi su un campione che rappresenti almeno il 10% delle domande accolte. A tale fine il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni dall’ultimo pagamento, da esibire qualora richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta la revoca del contributo concesso. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 11 del D. P. G. P. 5 giugno 2000, n. 9- 27/Leg. 17. RISERVA DI RISORSE Una quota delle risorse disponibili non inferiore al 60% deve essere destinata agli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività depositate presso il comune di competenza o di concessioni edilizie rilasciate dopo la data di entrata in vigore della L. P. n. 2/2009 e quindi dopo il 31 marzo 2009. 18. DISPOSIZIONI GENERALI Tutta la documentazione prevista dal presente provvedimento può essere presentata a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le seguenti modalità: - direttamente presso gli uffici di Cassa del Trentino S.p.a. ; in tale caso fa fede la data di presentazione; - per il tramite degli Sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia; in tale caso fa fede la data di presentazione allo Sportello; - per il tramite delle strutture competenti in materia di edilizia abitativa presso i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto; in tale caso fa fede la data di presentazione alla struttura del comprensorio o del comune; - a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale caso fa fede la data di spedizione. Allegato parte integrante Allegato 2 CRITERI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 della L. P. n. 2/2009, gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, così come individuati dai Piani regolatori generali vigenti, vengono suddivisi in due tipologie: - interventi riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo la categoria di intervento prevista dai Piani regolatori generali; - altri interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici. 1. INTERVENTI RIGUARDANTI EDIFICI SOGGETTI A RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Per gli interventi in esame si applicano i criteri attuativi di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento fatto salvo quanto di seguito riportato: 1. 1 SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUZIONE 1. 1. 1 Sono ammissibili le spese per i lavori entro i seguenti limiti: - sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è ammessa una spesa massima di euro 1.000,00 a metro quadrato; - sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti condominiali non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore a euro 10. 000,00; - per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 200. 000,00; - per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 300. 000,00. 1. 1. 2 Sono altresì ammesse a finanziamento, in aggiunta ai limiti di cui al punto 1. 1. 1, le spese di progettazione nella misura del 5% della spesa ammessa a finanziamento per lavori ai sensi del medesimo punto 1. 1. 1. Tali spese sono riconosciute nella misura complessiva del 7% qualora in sede di realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento venga effettuata la certificazione energetica dell’edificio rilasciata da un professionista abilitato e qualificato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005. 1. 1. 3 Sia per le spese di cui al punto1. 1. 1 che per quelle di cui al punto 1. 1. 2 è ammessa a finanziamento anche l’IVA che rimane a carico del soggetto beneficiario. 1. 2 PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE La percentuale di contribuzione da applicare sia sulla spesa ammessa a finanziamento ai sensi del punto 1. 1. 1 che a quella ammessa ai sensi del punto 1. 1. 2, è fissata nella misura del 35%. 1. 3 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande per poter beneficiare del contributo devono essere presentate a Cassa del Trentino S.p.a. , secondo le modalità riportate al punto 18. dell’Allegato 1) al presente provvedimento, a partire dal 4 maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009,. - I soggetti interessati, pena l’inammissibilità della richiesta, devono presentare la domanda di contributo utilizzando l’apposito modello C) pubblicato sul sito Internet della Provincia e allegando la documentazione essenziale di seguito indicata: * dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività o l’avvenuto rilascio della concessione edilizia; * copia degli elaborati progettuali allegati alla denuncia di inizio attività o alla concessione edilizia; * una stima di massima della spesa complessiva dell’intervento suddivisa in spesa per lavori (di cui al punto 1. 1. 1) e spese tecniche (di cui al punto 1. 1. 2) sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato; * una documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato degli edifici prima dell’intervento. 1. 4 PARERE OBBLIGATORIO DEL SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI URBANISTICA Ai fini della concessione del contributo, da effettuare, secondo quanto disposto dal punto 11 dell’Allegato 1) alla presente deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, Cassa del Trentino S.p.a. deve acquisire il parere favorevole del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica. 2. ALTRI INTERVENTI RIGUARDANTI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI. Per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici diversi da quelli di cui al punto 1. , si applicano i criteri attuativi di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento fatto salvo quanto di seguito riportato: 2. 1 PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE La percentuale di contribuzione da applicare sia sulla spesa ammessa a finanziamento inerente i lavori che su quella inerente le progettazioni è fissata nella misura del 35%. Resta quindi fermo, in particolare, quanto disposto in ordine alla spesa ammissibile a contribuzione, che viene comunque di seguito riportato: - sono ammissibili le spese per i lavori riferiti agli interventi di cui al presente punto 2 entro i seguenti limiti: - sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è ammessa una spesa massima di euro 1. 000,00 a metro quadrato; - sia per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze che per gli interventi su parti condominiali non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore a euro 10. 000,00; - per gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 100. 000,00; - per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la spesa massima ammissibile a finanziamento è di euro 200. 000,00; - sono altresì ammesse a finanziamento, in aggiunta ai limiti di cui al precedente alinea, le spese di progettazione nella misura del 3% della spesa ammessa a finanziamento per lavori ai sensi del medesimo alinea. Tali spese sono riconosciute nella misura complessiva del 5% qualora in sede di realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento venga effettuata la certificazione energetica dell’edificio rilasciata da un professionista abilitato e qualificato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005; - sia per le spese di afferenti i lavori che per quelle inerenti le progettazioni è ammessa a finanziamento anche l’IVA che rimane a carico del soggetto beneficiario.