Dgp_Trento_9_4_09_809 Delibera Giunta Trento 9 aprile 2009, n. 809 Approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 con validità per l'anno 2009, nonché di indirizzi generali e transitori anche a modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2744 di data 7 dicembre 2007. Omissis A. PREMESSE. Con l’art. 19 della L.P. 30 settembre 1992, n. 23 è stato stabilito il principio generale secondo cui la concessione di aiuti, sovvenzioni, incentivi e vantaggi economici da parte della pubblica amministrazione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione di criteri e modalità a cui l’amministrazione stessa deve attenersi. In coerenza con tale principio, l’attuazione della L.P. 29 maggio 1980 n. 14 “Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia” ha comportato da parte della Giunta provinciale l’approvazione di specifiche discipline di criteri che si sono succedute nel tempo e che riassumiamo in sintesi: - delibera G.P. n. 6619 di data 10.09.1999;. - delibera G.P. n. 1484 di data 15.06.2001; - delibera G.P. n. 2190 di data 13.09.2002; - delibera G.P. n. 1303 di data 24.06.2005. Con l’istituzione dell’Agenzia provinciale per l’energia (art. 39 della L.P. n. 3/2006), operante a far data dal 1 gennaio 2007, al fine di introdurre una nuova disciplina di criteri attuativa della L.P. n. 14/1980 e s.m. è stata dapprima disposta una temporanea sospensione del previgente regime contributivo (a far data dal 7.02.2007), successivamente sono state definitive specifiche direttive per una trattazione semplificata delle pratiche non ancora istruite ed infine è stata approvata la deliberazione n. 2744 del 7 dicembre 2007, come modificata dalla n. 1092 del 24 aprile 2008 (bando annuale per il 2008) e dalla n. 2367 del 19 settembre 2008. Con la deliberazione di criteri n. 2744/2007 sono state introdotte numerose innovazioni nella procedura di gestione delle domande, che sono state positivamente sperimentate nel corso del 2008, anche attraverso l’utilizzo di uno specifico applicativo informatico e un progetto organizzativo che ha facilitato il rapporto con i cittadini e ridotto i tempi di istruttoria e di pagamento dei contributi. Allo scopo di approvare i nuovi criteri a valere per il 2009, tenuto conto degli elementi emersi nel primo anno di sperimentazione del nuovo sistema, delle modifiche intervenute sia a livello della disciplina comunitaria che a livello statale, si rende necessario predisporre un nuovo testo dei criteri e delle schede tecniche collegate. Recentemente, inoltre, è stata approvata la L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”, che prevede la redazione, da parte dei Comuni, di piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri della legge nonché, successivamente ed in armonia con i predetti piani, la realizzazione di interventi e misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico. Con riferimento a tale normativa compete all’Agenzia provinciale per l’energia l’erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati e, pertanto, nel presente provvedimento si stabilisce l’individuazione anche dei criteri e modalità di concessione degli incentivi previsti in questa legge provinciale. Infine nel presente atto viene considerata una tipologia di contributo prevista dall’art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., introdotto dall’art. 45 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23. Si tratta degli impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione che nel 2008, in prima attuazione, erano stati inseriti nella delibera di criteri relativi ai veicoli a basso impatto ambientale. B. CONTENUTI DEI NUOVI CRITERI E MODALITÀ PER IL 2009. I nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l’anno 2009, sono definiti nel testo contenuto nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente atto, che comprende tra l’altro n. 22 schede tecniche Gli aspetti più significativi che caratterizzano i sopracitati criteri sono i seguenti: - la conferma del sistema introdotto con la delibera n. 2744/2007 che prevede due distinte procedure, quella cosiddetta “semplificata”che riguarda interventi già realizzati con un limite massimo di spesa ammessa fino a 40.000 euro IVA inclusa e quella cosiddetta “valutativa” che prevede di presentare la domanda prima di iniziare l’intervento e che lo stesso abbia un valore di spesa superiore ai 40.000 euro; - l’introduzione, tra gli interventi ammissibili a contributo, di quelli previsti dalla L.P. 3 ottobre 2007, n.16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” (art. 2, comma 1, lett.g e 5) di cui si dispone la prima attuazione; in questa recente normativa provinciale si stabilisce, in particolare, la competenza dell’Agenzia provinciale per l’energia alla concessione di contributi ai Comuni per la predisposizione di piani per la riduzione dell’inquinamento luminoso e di altri incentivi a favore sia di enti pubblici che di privati per il risanamento degli impianti di illuminazione; - l’introduzione, tra gli interventi ammissibili a contributo, delle tipologie previste dall’art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m. riguardanti gli impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione; - la ridefinizione delle “schede tecniche”, che riassumono anche in funzione istruttoria e operativa le n. 22 tipologie/tecnolologie individuate con la rispettiva disciplina applicabile; - l’introduzione tra i soggetti beneficiari accanto alla figura delle E.S.Co. (Energy Services Companies), della nuova figura delle E.S.P.Co. (Energy Services Provider Companies); - il recepimento del Regolamento CE n. 800/2008 nell’ambito della “procedura valutativa” per le imprese, che rappresenta l’alternativa al regime “de minimis”, individuato in via esclusiva dalla delibera n. 2744/2007 e s.m.; - l’aumento delle percentuali di contributo, che passano in linea generale dal 30% al 35%, fatte salve le percentuali diverse a favore di enti locali o di talune specifiche tipologie, nonché per i casi di applicazione agli interventi di imprese del Regolamento CE n. 800/2008 che può autorizzare l’elevazione della percentuale di contributo fino ad un massimo del 65%; - la previsione del bando annuale da parte dell’Agenzia. Si stabilisce che l’Agenzia provinciale per l’energia approvi, con proprio provvedimento, il bando annuale per l’anno 2009 che preveda in particolare termini abbreviati per le domande presentate sulla procedura valutativa negli anni 2008 e 2009 che garantiscano, in funzione anticongiunturale, l’avvio dei lavori entro il presente esercizio e le modalità di gestione di tali istanze nell’ambito dell’apposito bando FESR 2007-2013 in materia di energia che è in corso di approvazione; con questo strumento vengono definiti tutti gli aspetti organizzativi e operativi connessi all’attuazione delle nuove procedure di gestione delle domande di contributo come ad esempio i termini di presentazione delle domande, le strutture operative cui rivolgersi, la definizione dei fac-simile (ovviamente nel rispetto di quanto stabilito nei criteri); la natura gestionale del bando giustifica l’attribuzione della competenza ad emanarlo in capo all’Agenzia, tenuto conto del DPGP 26.03.1998, n. 6-78/Leg., nonché del Regolamento d’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia emanato con DPP 11.12.2006, n. 23-76/leg.; sussistono, inoltre, esigenze di raccordo con altre discipline e provvedimenti, alcuni ancora in fase di studio, e relative all’attuazione dei criteri in materia di incentivi a favore di veicoli a basso impatto ambientale, all’attuazione dell’Asse 1 (energia/ambiente e distretto tecnologico) del programma operativo FESR 2007-2013, alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di energia con riferimento ai settori industria, commercio, artigianato e turismo, agli interventi riguardanti la produzione di energia da parte delle imprese agricole, e da ultimo alle modalità di applicazione degli aiuti all’edilizia previsti nella L.P. 28 marzo 2009, n. 2; - la ridefinizione delle disposizioni sulla cumulabilità (punto 5.4) dei contributi con altre agevolazioni per tener conto di nuove disposizioni statali che sono intervenute, in particolare il decreto legislativo n. 115/2008; - l’introduzione dell’obbligo a carico dei beneficiari di contributo di cedere alla Provincia il diritto al ritiro dei Titoli di Efficienze Energetica (TEE) eventualmente rilasciati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) a fronte della realizzazione di una soglia di interventi di risparmio energetico nell’ambito della “procedura semplificata”; - la previsione di misure di coordinamento tra la disciplina incentivante del settore energia e analoghe forme di contribuzione attuate da altri settori dell’amministrazione provinciale (industria, turismo, artigianato e commercio, etc.); - la previsione nell’ambito della procedura valutativa, per massimizzare la funzione anticrisi delle politiche di incentivo in questo settore, di disporre l’apertura di un bando stralcio che preveda termini abbreviati, di 60 giorni, per la presentazione delle domande relative al 2009 e che consenta altresì il recupero e l’inserimento in graduatoria delle domande già presentate nel 2008, purchè tutti gli interventi garantiscano di essere avviati entro il presente esercizio; questo strumento viene attuato d’intesa con il Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale nell’ambito dell’apposito bando FESR 2007-2013 in materia di energia che è in corso di approvazione; I nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente atto, sono stati redatti tenendo conto delle indicazioni contenute nei seguenti riferimenti programmatici: - il Programma del Presidente per la XIV Legislatura”che prevede specificatamente la realizzazione di politiche di sostegno e di incremento del risparmio energetico; - i documenti in cui è stata definita la manovra anticongiunturale della Provincia finalizzata a fronteggiare la crisi finanziaria e dell’economia che considerano particolarmente utile “una strategia di aiuti agli investimenti legata a politiche orizzontali come l’efficienza energetica, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni”; - il Piano energetico-ambientale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003; - il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2051 del settembre 2007; - l’Accordo di programma della qualità dell’aria approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 esuccessivamente sottoscritto dalle Parti il 26 gennaio 2005. I possibili interventi rientranti nei Patti territoriali sono ammessi al contributo con riferimento alle tipologie/tecnologie nonché alle misure individuate nei criteri contenuti nell’ALLEGATO 1 al presente atto, tenuto conto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 3094 del 4.12.2008. In particolare, poiché le domande pattizie sono correlate ai termini ed alla documentazione previsti dallo specifico Patto territoriale di riferimento, non è possibile applicare la “procedura semplificata” come descritta nel citato ALLEGATO 1, né inserire dette domande in eventuali graduatorie come prevede la “procedura valutativa”. Le relative domande sono quindi presentate, direttamente all’Agenzia provinciale per l’energia che le istruisce e le liquida, in caso di esito positivo, con priorità rispetto a tutte le altre. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici considerati significativi, fino ad oggi rientranti nel piano degli investimenti nel settore dell’energia di cui al DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., in attesa di completare la revisione straordinaria degli strumenti di programmazione avviata dalla Giunta ai sensi dell’art. 1, comma 12, lettere b) e c) della L.P. 28 marzo 2009, n, 2. e di predisporre le modifiche dell’art. 10, comma 4, del DPP 11.12.2006, n. 23-76/Leg. ai sensi dell’art. 32, comma 8 bis, della L.P. n. 3/2006, si propone di rinviare a successivo provvedimento l’adozione di una nuova disciplina di criteri. Non sono disciplinati dai presenti criteri i contributi di cui all’art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m., riguardanti i veicoli a basso impatto ambientale. Ciò in quanto la deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono definiti i criteri di concessione di questa tipologia di incentivo deve essere sottoposta al preventivo parere della competente commissione consiliare, per espressa disposizione di legge. Per il 2009 la Giunta ha definito i criteri di concessione dei contributi relativi ai veicoli a basso impatto ambientale con la deliberazione n. 690 del 3 aprile 2009. Sotto il profilo finanziario si stabilisce che per la concessione dei contributi di cui al presente atto venga individuato un budget complessivo di risorse non inferiore ad Euro 8.000.000,00. L’Agenzia provinciale per l’energia provvede con le risorse del proprio bilancio a mettere a disposizione tale somma nell’ambito del bando annuale per il 2009. Il sopracitato budget è destinato nel limite di Euro 6.000.000,00 a favore delle domande presentate secondo la “procedura semplificata” e per Euro 2.000.000,00 a favore delle domande afferenti la “procedura valutativa”, considerate nell’ambito del bando stralcio anticongiunturale di cui al punto B di queste premesse, con riferimento ai soggetti privati. Al fine di assicurare copertura finanziaria alle domande della procedura valutativa di enti pubblici e imprese, raccolte nel 2009 entro i termini brevi individuati dal sopracitato bando stralcio, nonché alle domande già presentate nel corso del 2008, che garantiscono l’avvio dei lavori entro il presente esercizio finanziario, si fa fronte anche d’intesa con il Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale con le risorse messe a disposizione dallo specifico bando FESR 2007-2013 in tema di energia che è in corso di approvazione. Qualora prima della scadenza del bando annuale dell’Agenzia provinciale per l’energia i budget individuati vengano esauriti o emerga la necessità di una rideterminazione compensativa tra gli stessi, il direttore dell’Agenzia provinciale per l’energia può aumentare o compensare le risorse da destinare all’erogazione di ulteriori contributi, attingendo alle disponibilità finanziarie eventualmente individuabili all’interno del bilancio dell’Agenzia stessa. C. INDIRIZZI GENERALI E TRANSITORI Con la presente deliberazione, oltre ad approvare l’allegato contenente i nuovi criteri attuativi delle leggi provinciali n. 14/1980 e n. 16/2007 per il 2009, si rende necessario definire alcuni indirizzi sia di carattere generale che transitori, indispensabili per disciplinare ordinatamente ed efficacemente tutte le fattispecie di intervento o di domanda di contributo che richiedono una specifica considerazione, nonché per la gestione delle problematiche di carattere transitorio che si generano nel passaggio da una disciplina di criteri alla successiva, in una fase in cui non è possibile stabilizzare le regole procedurali e di merito, a causa delle numerose innovazioni introdotte sul versante della semplificazione, ma anche delle frequenti discontinuità generate dalla normativa nazionale. Gli indirizzi di seguito esposti sono da considerare quali regole integrative e/o modificative di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2744 del 7.12.2007 e s.m.. Nel presente punto C sono presenti, infine, ulteriori disposizioni di indirizzo per autorizzare la trattazione di pratiche ancora aperte relative a domande presentate fino alla data del 7 febbraio 2007. Applicazione della nuova disciplina comunitaria in tema di aiuti per la tutela dell’ambiente a domande presentate nel 2008. La Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato europeo (regolamento generale di esenzione per categoria). Il suddetto regolamento si applica alle concessioni di aiuti specificatamente invidividuati dal regolamento stesso, disposte a partire dal 1 gennaio 2009, ed in particolare in materia di energia alle seguenti tipologie: - aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente in misure di risparmio energetico; - aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento; - aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Considerato che le domande di contributo presentate da imprese nel corso del 2008 tramite la “procedura valutativa”, sono attualmente in corso d’istruttoria e, nel caso di finanziabilità, il contributo verrà concesso con provvedimento di data successiva al 1 gennaio 2009, risulta possibile applicare a dette domande, alternativamente, o il criterio del “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 (criterio peraltro previsto nella deliberazione n. 2744 del 7 dicembre 2007 che dettava le “regole” per dette domande), oppure i contenuti del sopracitato regolamento (CE) n. 800/2008. La scelta di un regime piuttosto che dell’altro rimane in capo alle imprese richiedenti. Nel caso di scelta del criterio del “de minimis”, le intensità dell’aiuto e le modalità di calcolo del limite massimo di spesa ammissibile sono quelle previste nella citata deliberazione n. 2744/2007 mentre, nel caso di scelta del regolamento (CE) n. 800/2008, le intensità di aiuto sono quelle previste, a seconda della tipologia dell’intervento, nella deliberazione n. 2744/2007 mentre i valori dei costi ammissibili ad agevolazione sono quelli previsti, a seconda della tipologia dell’intervento per cui l’impresa chiede l’aiuto, agli articoli 21 (risparmio energetico), 22 (cogenerazione ad alto rendimento) e 23 (produzione di energia da fonti rinnovabili)del regolamento (CE) n. 800/2008, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi. Nel caso, però, di imprese edili di costruzione e vendita di immobili, le “regole” da seguire sono unicamente quelle del “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, e le intensità di aiuto nonché le modalità di calcolo del limite massimo di spesa ammissibile sono quelle stabilite dalla deliberazione n. 2744/2007. Acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica sugli interventi finanziati nel 2008 I criteri e il bando 2008 per accedere ai contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 (deliberazioni G.P.n. 2744/2007 e n. 1092/2008 e s.m.), non hanno previsto un obbligo nei confronti dei beneficiari di contributo di cedere alla Provincia i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione dell’intervento. Per un refuso, tale impegno risultava, invece, previsto nella “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” che i richiedenti sottoscrivono all’atto della presentazione della domanda secondo la procedura “valutativa” ed all’atto della firma della domanda/rendicontazione secondo la procedura “semplificata”. La Provincia Autonoma di Trento, tramite l’Agenzia provinciale per l’energia, ha avviato la procedura per accreditarsi presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) e poter quindi beneficiare dei TEE. Poiché questi titoli hanno un valore economico, la Provincia si propone di valorizzare tutti gli interventi di risparmio energetico finanziati a favore di soggetti che non avrebbero titolo a richiedere all’AEEG il rilascio di detti titoli, per ragioni soggettive o soprattutto in quanto gli interventi realizzati non raggiungono una ”soglia minima” singolarmente o in maniera aggregata. Gli interventi finanziati nel corso del 2008 e ricadenti nella procedura “semplificata” raggiungono la soglia minima solo se opportunamente aggregati. Siccome i singoli beneficiari del contributo non possono quindi richiedere per loro i TEE corrispondenti all’intervento realizzato, si propone di approvare, ora per allora, l’obbligo dei beneficiari di contributi per interventi a valere sul Bando per il 2008 liquidati con la procedura “semplificata” a cedere il diritto alla richiesta di ritiro di detti TEE alla Provincia mentre, per quanto riguarda i beneficiari di contributi per interventi richiesti con la procedura “valutativa”, l’impegno a cedere alla Provincia la richiesta di ritiro dei TEE rimanga subordinata all’assenso che deve essere nuovamente ed esplicitamente richiesto agli stessi beneficiari. Disposizioni per la gestione degli interventi a cavallo della scadenza del bando 2008 Al punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 2367 del 19 settembre 2008 la Giunta provinciale ha stabilito che, per quanto attiene la sola procedura semplificata, gli interventi caratterizzati da fatture di data in parte antecedente ed in parte successiva al 31 ottobre 2008, data di scadenza del bando 2008, si sarebbero dovuti rendicontare con modalità previste nel bando 2009. Con il presente atto si rende necessario in primo luogo definire un indirizzo e le modalità di considerazione degli interventi realizzati a cavallo della scadenza del bando 2008. Ciò tenuto conto del fatto che si ritiene opportuno non escludere dai benefici economici gli interventi realizzati, ammissibili alla procedura semplificata, nel periodo che intercorre tra la chiusura dei termini di un bando e la riapertura dei termini del bando successivo, in quanto il mancato riconoscimento dei lavori effettuati in alcuni mesi dell’anno produrrebbe un riflesso negativo sulle attività economiche connesse ad opere di risparmio energetico, tanto più in una fase di crisi congiunturale e recessiva qual è quella attuale. Tale indirizzo va affermato anche come disposizione generale con riferimento ai bandi futuri attraverso la previsione di un’apposito punto del dispositivo della presente deliberazione. La finalità sia nella dimensione transitoria che in quella a regime è quella di definire criteri certi per gli interventi ammissibili alla procedura semplificata, in tutto o in parte ricadenti nel periodo temporale posto fra la data di chiusura del bando relativo ad un certo anno e la data di inizio del bando dell’anno successivo, nonché per le domande ammissibili alla procedura valutativa ricadenti nel medesimo periodo temporale. In particolare, con riferimento alla procedura valutativa, che obbliga alla presentazione della domanda di contributo prima di iniziare i lavori, ci possono essere attività che devono necessariamente essere avviate anche nel periodo anzidetto; in questi casi il cittadino si trova nella necessità di dover presentare domanda di contributo anche al di fuori dei periodi “canonici” fissati dai bandi. Peraltro i richiedenti il contributo, con riferimento al periodo anzidetto, sono a conoscenza dei criteri, delle misure del contributo e di ogni altro adempimento contenuti nel bando appena concluso e non possono, ovviamente, conoscere quelli relativi al nuovo bando che deve ancora uscire. Sembra dunque corretto affermare che i criteri contenuti in un bando sìano validi e si applichino a tutti gli interventi realizzati, ma anche a quelli solo iniziati a partire dalla data di approvazione del bando medesimo e fino alla data di conferma o di revisione degli stessi da parte del bando dell’anno successivo. Applicando i concetti sopra richiamati agli interventi eseguiti anche in parte (procedura semplificata) ed alle domande presentate (procedura valutativa) nel periodo temporale intercorrente fra la chiusura del bando 2008 (dal 1 novembre 2008 compreso) e la data della presente deliberazione che approva i criteri per il nuovo Bando 2009, ne derivano le seguenti disposizioni. In procedura semplificata - gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 e con bonifico di data fino al 14.11.2008 (compresa) non sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sul Bando 2008 che è scaduto; - gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 e con almeno un bonifico di data successiva al 14.11.2008, dovranno essere rendicontati dopo l’apertura del Bando 2009 ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2008; - gli interventi conclusi, caratterizzati o da un’unica fattura di data compresa fra l’1.11.2008 e la data di approvazione della presente deliberazione (comprese), oppure da più fatture con date comprese (od uguali) fra l’8.2.2007 e la data di chiusura del Bando 2009, di cui almeno una di data compresa fra l’8.2.2007 e la data di approvazione della presente deliberazione, dovranno essere rendicontati dopo l’apertura del Bando 2009 ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2008; - gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) fra quella di approvazione della presente deliberazione e quella di chiusura del Bando 2009 (i bonifici di tutte le fatture potranno essere eseguiti al più entro 10 giorni dalla data di chiusura del Bando 2009), dovranno essere rendicontati con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2009 ed obbligatoriamente entro la data della sua chiusura. In procedura valutativa - le domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia in data compresa (od uguale) fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 verranno istruite con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2008 ed inserite in una graduatoria denominata “domande valutativa 2008”; - le domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia in data fra l’1.11.2008 e la data di approvazione delle presente deliberazione (comprese) verranno istruite con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2008 ed inserite in una graduatoria denominata “domande valutative 2008 bis”; - le domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia in data compresa (od uguale) a quella di approvazione della presente deliberazione e quella di chiusura del Bando 2009 verranno istruite con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2009 ed inserite in una graduatoria denominata “domande valutative 2009”. Ulteriori disposizioni per autorizzare la trattazione di pratiche aperte Così come avvenuto con l’approvazione dei criteri di cui alla deliberazione n. 2744/2007, anche nella definizione del presente atto sono emerse delle esigenze di carattere amministrativo per rispondere alle quali si ritiene opportuno stabilire delle disposizioni di indirizzo che autorizzino la trattazione di pratiche ancora aperte, relative a domande presentate fino alla data del 7 febbraio 2007. Per evidenti ragioni di razionalità ed economicità dell’azione amministrativa, infine, si rende necessario introdurre il principio secondo il quale il destinatario di un provvedimento di concessione del contributo non può rinunciare a questo beneficio e ripresentare una domanda per lo stesso intervento in esercizi successivi. Si propone che questa disposizione abbia valore per le domande presentate nel 2008. In particolare si stabilisce quanto segue: - che le domande presentate fino al 7 febbraio 2007, nei confronti delle quali sono state esperite le ricognizioni disposte dalla Giunta provinciale con delibera n. 798/2007 al fine di definire conclusivamente l’istruttoria e liquidare il contributo, non decadano qualora non sia stata acquisita la rendicontazione entro il termine del 30 giugno 2008 come stabilito dalla deliberazione n. 2744/2007, ma possano essere ammesse ai benefici di legge purchè la documentazione richiesta sia pervenuta entro la data di approvazione del presente atto; tale disposizione si giustifica in quanto è stato appurato che in svariati casi il ritardo nella presentazione della documentazione richiesta era dovuto a ragioni tecniche o di ricevimento delle comunicazioni, rispetto alle quali i richiedenti hanno fornito adeguate giustificazioni, ed inoltre è stata verificata l’effettiva realizzazione e funzionalità dell’opera; - che le domande per cui è già intervenuta la concessione del contributo, presentate fino al 2004, che risultano ancora aperte e per le quali non erano stati fissati i termini di rendicontazione dei lavori, siano contattate con una lettera RAR in cui viene fissato il 31 luglio 2009 quale termine ultimo per presentare la documentazione di completamento dei lavori necessaria a disporre la liquidazione del contributo; trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta le domande decadono, i contributi sono revocati e le pratiche archiviate; - che i titolari di domande di contributo presentate a valere sul bando 2008, per le quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, non possano rinunciare a detto contributo e ripresentare domanda per lo stesso intervento a valere sui presenti criteri, a meno che la nuova domanda non riguardi un intervento diverso. La proposta dei nuovi criteri è stata inviata alle strutture competenti ad effettuare l'esame preventivo della stessa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1112 del 24.05.2002, modificata dalla deliberazione n. 336 del 20.02.2004 e della deliberazione n. 1290 del 24.06.2005, e sono stati acquisiti i relativi pareri, nonché le osservazioni migliorative e integrative. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la L.P. 29.05.1980, n. 14 e s.m.; - vista la L.P. 3.10.2007, n. 16; - visto l’art. 39 della L.P. n. 3/2006 e il D.P.P. 11.12.2006, .n. 23-76/Leg.; - vista la L.P. 30.11.1992, n. 23; - visto il DPGP 26.03.1998, n. 6-78/Leg.; - visto il DPGP 25.09.2000, n. 24-42/Leg.; - visto l’art. 32, comma 8 bis, della L.P.n. 3/2006; - vista la propria deliberazione n. 208 del 2.02.2007; - vista la propria deliberazione n. 798 del 20 aprile 2007; - vista la propria deliberazione n. 2744 del 7.12.2007; -vista la propria deliberazione n. 1092 del 29.04.2008; - vista la propria deliberazione n. 2367 del 19.09.2008; - vista la propria deliberazione n. 3332 del 30.12.2008; - vista la L.P. 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento); - vista la L.P. 28 marzo 2009, n. 3 (assestamento bilancio 2009-2011); - visti i pareri dei servizi di staff; - visti gli atti citati in premessa, - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; d e l i b e r a 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16, contenuti nell’ALLEGATO 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che i criteri di cui al punto 1) sono validi e si applicano a tutti gli interventi avviati ed eventualmente anche completati dalla data di approvazione del presente atto e fino alla data di conferma o di revisione degli stessi criteri per il 2010, come meglio specificato al punto C delle premesse; 3) di stabilire che l’attuazione dei criteri di cui al punto 1) compete all’Agenzia provinciale per l’energia, attraverso l’approvazione da parte del direttore del bando annuale con cui vengono definiti gli aspetti organizzativi ed operativi di dettaglio come i termini di presentazione delle domande di contributo, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale; 4) di individuare in un budget complessivo non inferiore ad Euro 8.000.000,00 le risorse finanziarie che l’Agenzia provinciale per l’energia deve mettere a disposizione per il bando annuale 2009, di cui Euro 6.000.000,00 per le domande afferenti la “procedura semplificata” ed Euro 2.000.000,00 per le domande afferenti la “procedura valutativa”, considerate nell’ambito del bando stralcio anticongiunturale di cui al punto B delle premesse, con riferimento ai soggetti privati. Gli enti pubblici e le imprese verrano invece finanziati con le risorse FESR 2007-2013 nell’ambito di uno specifico bando in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa nel penultimo capoverso del punto B; qualora prima della scadenza del bando annuale dell’Agenzia provinciale per l’energia i budget individuati vengano esauriti o emerga la necessità di una rideterminazione compensativa tra gli stessi, il direttore dell’Agenzia provinciale per l’energia può aumentare o compensare le risorse da destinare all’erogazione di ulteriori contributi, attingendo alle disponibilità finanziarie eventualmente individuabili all’interno del bilancio dell’Agenzia stessa; 5) di approvare gli indirizzi di carattere transitorio individuati al punto C delle premesse che sono da considerare quali regole integrative e/o modificative di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2744 del 7.12.2007 e s.m., nonché le ulteriori disposizioni di autorizzazione alla trattazione di pratiche ancora aperte riferite a domande presentate fino alla data del 7 febbraio 2007; 6) di rinviare a successivo provvedimento l’adozione della nuova disciplina relativa agli investimenti pubblici considerati significativi, fino ad oggi rientranti nel piano degli investimenti nel settore dell’energia di cui al DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., in attesa di completare la revisione straordinaria degli strumenti di programmazione avviata dalla Giunta ai sensi dell’art. 1, comma 12, lettere b e c, della L.P. n. 2/2009 e di predisporre le modifiche dell’art. 10, comma 4, del DPP 11.12.2006, n. 23-76/Leg. ai sensi dell’art. 32, comma 8 bis, della L.P. n. 3/2006; di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e di demandare all’Agenzia provinciale per l’energia il compito di darne tempestiva informazione sul proprio sito internet e in altre forme ritenute opportune. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l’anno 2009. INDICE 1. Premesse ..................................................................................................................... 3 2. Riferimenti programmatici nel settore degli incentivi in materia di energia....... 6 3. Soggetti beneficiari .................................................................................................... 8 4. Tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento e casi di inammissibilità ................................ 10 4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie...........................................................................10 4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità. ..............12 5. Spesa ammessa, percentuale e modalità di calcolo del contributo, disciplina della cumulabilità e ulteriori obblighi in capo ai beneficiari ........................ 14 5.1 Spesa ammessa ...................................................................................................................14 5.2 Percentuale di contributo ...................................................................................................15 5.3 Modalità di calcolo del contributo .....................................................................................18 5.4 Disciplina sulla cumulabiltà del contributo con altre agevolazioni...................................19 5.5 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari.............................................................................21 6. Procedure per la concessione e liquidazione dei contributi ................................. 22 6.1 Procedura semplificata.......................................................................................................22 6.2 Procedura valutativa ..........................................................................................................25 6.3 Contenuti del Bando ...........................................................................................................31 7. Disciplina dei controlli............................................................................................ 33 7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà........................33 7.2 Altre tipologie di controllo .................................................................................................33 8. Schede tecniche ........................................................................................................ 34 Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l’anno 2009. 1. PREMESSE La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. “Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di enegia”, promuove l’impiego di tecnologie e la realizzazione di interventi aventi come scopo il risparmio di energia e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, sono considerate “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili” le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse s’intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono, invece, considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, ai sensi della Legge n. 10/1991, la cogenerazione, l’energia termica recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, l’energia recuperabile da processi, impianti o prodotti, compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti. La legge dispone che l’Amministrazione provinciale può concedere contributi per le iniziative ritenute valide e significative con riferimento alla maturità tecnologica ed economica delle iniziative stesse; per tenere conto degli avanzamenti della tecnica realizzati nelle specifiche tecnologie e della relativa penetrazione sul mercato, la significatività e i criteri tecnico-economici degli interventi vengono periodicamente rivisti e aggiornati. La Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., impartisce all’Agenzia provinciale per l’energia direttive, indirizzi e criteri per la concessione di trasferimenti, contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell’energia e per l’impiego di fonti rinnovabili. Una prima serie di direttive, indirizzi e criteri sono stati impartiti dalla Giunta provinciale con la delibera n. 2744 del 7 dicembre 2007, modificata con la delibera n. 1092 del 29 aprile 2008 relativi, in particolare, all’introduzione di una procedura – cosiddetta “semplificata” – che, resa possibile dal quinto comma dell’art. 5 della L.P. 14/1980, ha comportato una drastica riduzione dei tempi necessari alla liquidazione ed al pagamento dei contributi a favore degli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile che presentavano una spesa ammissibile massima pari a 25.000 €. Non sono disciplinati dalle presenti direttive e criteri, ma con provvedimenti specifici, i contributi previsti dall’art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. relativi ai veicoli a basso impatto ambientale. La materia è già stata infatti regolata per il 2009 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 690 del 3 aprile 2009: una disciplina separata per i contributi a favore di veicoli a basso impatto ambientale è giustificata in particolare dal fatto che le proposte dei criteri per l’individuazione dei veicoli incentivabili ed i valori dell’aiuto debbono essere portate all’attenzione della Commissione consiliare competente, prima della loro approvazione da parte della Giunta provinciale. Rispetto ai criteri dell’anno precedente vengono, invece, qui disciplinati anche gli interventi di cui al nuovo art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e relativi all’installazione di impianti fissi, senza serbatoi di accumulo, adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico Sono, inoltre, disciplinati dalle presenti direttive e criteri i contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g) e dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 e relativi alla redazione dei piani comunali per la riduzione dell’inquinamento luminoso nonché degli interventi veri e propri per il medesimo scopo. Le relative domande di contributo potranno essere presentate solo ad avvenuta approvazione dell’emanando regolamento d’attuazione della legge medesima. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici considerati significativi, fino ad oggi rientranti nel piano degli investimenti nel settore dell’energia di cui al DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., in attesa di completare la revisione straordinaria degli strumenti di programmazione avviata dalla Giunta ai sensi dell’art. 1, comma 12, lettere b) e c) della L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e di predisporre le modifiche dell’art. 10, comma 4, del DPP 11.12.2006, n. 23-76/Leg. ai sensi dell’art. 32, comma 8 bis, della L.P. n. 3/2006, si propone di rinviare a successivo provvedimento l’adozione di una nuova disciplina di criteri. Per quanto riguarda la cumulabilità o meno degli incentivi previsti nelle presenti direttive e criteri con altre forme di aiuto, si deve far riferimento sia all’articolo 6 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) del decreto leg.vo n. 115/2008 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi …..”, sia all’articolo 7 della L.P. n. 14/1980 che stabilisce che gli incentivi provinciali non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale. Sulla base di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. d, del Regolamento d’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia provinciale per l’energia, approvato con D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., spetta alla Giunta provinciale dettare i criteri e le direttive per la gestione da parte di APE degli interventi e delle domande che possono accedere a contributi e finanziamenti. In attuazione di questa disposizione, il presente documento ridefinisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla L.P. n. 14/1980 e s.m. e dalla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l’anno 2009 e disciplina quanto segue: - soggetti beneficiari dei contributi; - tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento; - spesa ammessa, percentuali e modalità di calcolo dei contributi, disciplina della cumulabilità; - procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi; - disciplina dei controlli. Con successivo provvedimento del Direttore dell’APE verrà, invece, emesso il Bando 2009 con cui verranno definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio come i termini di presentazione delle domande di contributo, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale. 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA L’azione di incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene perseguita nell’ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dalla Provincia autonoma di Trento in atti e documenti di diversa natura e rilevanza. In particolare vanno ricordate le indicazioni più significative del contesto programmatico provinciale. - “Programma del Presidente per la XIV Legislatura”: nella parte relativa ai “progetti”, si fa riferimento a politiche di sostegno e di incremento del risparmio energetico attraverso “l’avviamento di un piano generalizzato di risparmio energetico negli edifici pubblici mirato allo sviluppo, tramite la leva della domanda pubblica, di un’offerta di prodotti e servizi innovativi capace di generare effetti di rete diretti e indiretti nel tessuto produttivo”, oppure attraverso “lo spostamento di quote consistenti di bilancio pubblico verso il risparmio energetico al fine di avere effetti importanti sulle imprese, anche di nascita/attrazione di nuove imprese disposte ad investire nel settore”, anche attraverso “l’investimento, in termini scientifici e imprenditoriali, nel campo delle energie alternative” ed, infine, attraverso “il sostegno dell’iniziativa del distretto energia e ambiente, in particolare puntando ad un’edilizia di nuova concezione, a basso impatto ecologico e privilegiando la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente”. - Anche nella “Manovra anticongiunturale della Provincia”, di data 27 novembre 2008, approntata per far fronte alla crisi finanziaria e dell’economia, nella parte dedicata agli interventi per il sostegno dell’economia, viene ritenuta particolarmente utile “una strategia di aiuti agli investimenti legata a politiche orizzontali come l’efficienza energetica, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni”. - Il Piano energetico-ambientale provinciale (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003, che costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO2 in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell’efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor emissione di CO2, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell’obiettivo, il PEAP stabilisce un’elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente: AB. 1: Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO2 (Fonte: Estratto dalla Tabella 16 del PEAP) Ordine Tipologia di intervento Azioni Priorità 1 A Efficienza usi civili riscaldamento A1 Sostituzione generatori di calore A2 Produzione solare dell’acqua calda sanitaria A3 Coibentazione e Edifici a basso consumo A4 Reti teleriscaldamento A5 Azioni di contesto Priorità 2 B Sostituzione combustibili B1 Biomasse vs fossili (sinergia con A4 e A1) B2 Solare vs gas/elettricità (sinergia con A2) B3 Gas naturale vs prodotti petroliferi (sinergia con A1) - Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2051 del settembre 2007. Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per l’armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell’energia. La tutela della qualità dell’aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle imprese e dei singoli cittadini. Il Piano, nell’individuare il Settore Civile come uno dei macrosettori su cui concentrare gli interventi, prevede esplicitamente che l’Amministrazione “…si dovrà impegnare nel proseguire l’opera di promozione ed incentivazione di interventi di risparmio energetico già promossa tramite la L.P. n. 14/1980”. - L’Accordo di programma sulla qualità dell’aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 e successivamente sottoscritto dalle Parti il 26 gennaio 2005, è, in sintesi, la definizione di una strategia d’azione comune e di ampio respiro per il raggiungimento o il mantenimento – nel medio e lungo periodo - di elevati livelli di qualità dell’aria. L’Accordo prevede una serie di impegni fondamentali per Provincia, Comuni e tutte le parti sottoscriventi. Gli “assi” sui quali si muove, per quanto di interesse del presente documento, sono: promozione dei veicoli a basso impatto ambientale; promozione di impianti termici ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti rinnovabili; riduzione dell’impatto energetico e ambientale nell’edilizia. In particolare, l’Accordo impegna la Provincia Autonoma di Trento, in relazione alle tecnologie incentivabili dalla L.P. 14/1980, alle seguenti azioni: intensificare le misure di sostegno per l’acquisto o la sostituzione di impianti termici civili ad elevata efficienza energetica, con particolare riguardo alle realtà territoriali non servite dalla rete del metano; intensificare le incentivazioni per l’installazione di impianti termici solari; garantire la prosecuzione delle misure di incentivazione per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale, ivi comprese la bioedilizia e la certificazione energetica degli edifici. - La L.P. 3 ottobre 2007, n. 16, relativa all’inquinamento luminoso, prevede la redazione, da parte dei Comuni, di piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri della Legge nonché, successivamente ed in armonia con i predetti piani, la realizzazione di interventi e misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico. 3. SOGGETTI BENEFICIARI Possono essere beneficiari dei contributi per interventi sul territorio della Provincia di Trento i soggetti di seguito individuati: 1. soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS); 2. imprese; 3. enti pubblici; 4. Energy Services Companies (E.S.Co.). 5. Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.) Rientrano nel punto 1. i soggetti privati che non svolgono attività d'impresa ma anche i soggetti “impresa individuale” che dichiarino che il bene oggetto dell’intervento agevolabile non rientra in alcun modo nell’attività di impresa. Gli Organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritte nell'Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o nell’Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.. Sono considerati beneficiari del contributo il proprietario, il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), l’inquilino, il comodatario e, comunque, tutti i soggetti che dispongano di un idoneo titolo in base alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge. Sono altresì considerati beneficiari anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado) ed i conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Sono considerate «imprese» i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività economica e che chiedono il contributo per interventi connessi all'attività d'impresa. Le imprese possono usufruire dei contributi nel rispetto della “regola” del "de minimis" (di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L379/5 del 28 dicembre 2006. La soglia stabilita dall’art. 2 di detto regolamento potrà essere incrementata, previa autorizzazione della Commissione europea, fino al limite di quanto previsto dalla comunicazione concernente “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”) se si avvalgono della procedura semplificata (vedi oltre). Se, invece, si avvalgono della procedura valutativa (vedi oltre), le imprese possono usufruire, in alternativa una all’altra, o della anzidetta “regola” del “de minimis” o del regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L214 del 9 agosto 2008. Nel caso di imprese edili di costruzione e vendita di immobili, le “regole” da seguire sono unicamente quelle del “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, e le intensità di aiuto nonché le modalità di calcolo del limite massimo di spesa ammissibile sono quelle stabilite nei presenti criteri. Come più dettagliatamente illustrato nel successivo punto 4.2, le imprese agricole che possono chiedere un contributo per interventi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale (misura 311) , nonché quelle la cui attività è caratterizzata da un codice (ATECO) per il quale i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato gli aiuti nel campo del risparmio energetico, della cogenerazione ad alto rendimento e della produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008, di regola non sono considerabili “soggetti beneficiari” ai sensi delle presenti disposizioni, fatta eccezione per gli interventi ricadenti nella procedura semplificata. Le E.S.Co. di cui al punto 4. sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici, accettando un certo margine di rischio finanziario, così come definite nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi (con le “regole” qui previste) nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesimi domanda di contributo, purchè il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici. Le E.S.P.Co. di cui al punto 5. sono soggetti fisici o giuridici, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia, così come definiti nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con “n” soggetti privati per sostituire “n” generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l’importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato, pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale. A questo punto, nel caso ad es. di “procedura semplificata”, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciatale dai singoli privati. 4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITÀ La L.P. n. 14/1980 e s.m. e la L.P. n. 16/2007 elencano una serie di interventi che possono beneficiare dei contributi. La significatività degli interventi da finanziare va valutata in rapporto agli obiettivi della politica provinciale in materia energeticoambientale così come delineati nei rispettivi documenti programmatici citati al punto 2. Gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc. previsti nei presenti criteri devono essere realizzati o riguardare il territorio della Provincia autonoma di Trento. I possibili interventi rientranti nei Patti territoriali sono ammessi al contributo con riferimento alle tipologie/tecnologie nonché alle misure individuate nel presente e nel successivo capitolo ma, poiché alle domande pattizie non è possibile applicare il nuovo sistema semplificato ad avvenuta realizzazione degli interventi descritto al successivo capitolo 6., in quanto l’ammissibilità delle istanze è subordinata all’acquisizione della valutazione di coerenza da parte del soggetto responsabile di ciascun patto territoriale, le relative domande sono presentate direttamente all’Agenzia provinciale per l’energia che le istruisce ed, in caso di esito positivo, le liquida con priorità rispetto a tutte le altre. Con riferimento agli articoli 3, 3 bis, 3 quinquies, 3 septies e 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., nonché agli articoli 2, comma 1, lettera g) e 5 della L.P. n. 16/2007 gli interventi ammissibili a contributo risultano identificabili secondo la tipologia/tecnologia di appartenenza. 4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie Vengono individuate le seguenti tipologie/tecnologie: priorità scheda n. Descrizione tipologia/tecnologia 1 - interventi di tutte le tipologie/tecnologie cofinanziate in base a disposizioni, progetti o programmi interregionali, nazionali o comunitari, ovvero interventi derivanti da Accordi, Protocolli e altri strumenti volontari stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento; 2 scheda n. 1 diagnosi energetiche e studi di fattibilità (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 1); 3 scheda n. 2 interventi dimostrativi, prototipi e dispositivi a basso consumo energetico (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 4); 4 scheda n. 22 piani comunali riduzione inquinamento luminoso (L.P. 16/2007 art. 2, c 1, lett. g); 5 scheda n. 3 reti energetiche (L.P. 14/1980 art. 3, c.1; art. 3 bis, c. 2); 6 scheda n. 4 edifici sostenibili (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); 7 scheda n. 5 edifici a basso consumo esistenti (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); 8 scheda n. 6 edifici a basso consumo di nuova costruzione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); 9 scheda n. 7 scheda n. 8 generatori di calore che utilizzano la biomassa e/o i sottoprodotti della lavorazione del legno (L.P. 14/1980 art. 3, c,1); 10 scheda n. 9 collettori solari (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 11 scheda n. 10 coibentazioni termiche (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 1); 12 scheda n. 11 generatori di calore a condensazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 2); 13 scheda n. 21 impianti rifornimento metano per autotrazione (L.P. 14/1980 art. 10 bis), 14 scheda n. 12 sistemi di controllo e regolazione del calore (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 3); 15 scheda n. 13 impianti fotovoltaici in isola (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 16 scheda n. 14 impianti fotovoltaici connessi alla rete (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 17 scheda n. 15 impianti finalizzati al recupero del calore (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 18 scheda n. 16 impianti eolici (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 19 scheda n. 17 pompe di calore (L.P. 14/1980 art. 3, c.1); 20 scheda n. 18 impianti di Total energy o cogenerazione (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 21 scheda n. 23 interventi per la riduzione dell’inquinamento luminoso (L.P. 16/2007 art. 5). 22 scheda n. 19 impianti idroelettrici (L.P. 14/1980 art. 3 septies); L'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d’ordine delle stesse) è rilevante solo ai fini di determinare l’ordine di finanziamento degli interventi con spesa ammessa superiore ad Euro 40.000 (IVA compresa) che vengono trattati secondo la cosiddetta procedura valutativa descritta al successivo capitolo 6. In caso di presenza di più interventi all’interno della medesima priorità, si ricorre a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati in “schede tecniche” che riassumono ciascuna tipologia e che vengono allegate ai presenti criteri. Per l’ordinamento degli interventi posti in priorità 1 (tutte le tipologie cofinanziate o derivanti da accordi), non essendoci la relativa scheda tecnica, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda. Ciascuna “scheda tecnica” elenca gli elementi da considerare nel caso concreto, comprese le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti, ai fini della definizione dell’istruttoria tecnica e della ammissibilità al contributo. Relativamente alla scheda n. 3 “Reti energetiche”, si stabiliscono le seguenti sottopriorità (in caso di presenza di più interventi all’interno della medesima sottopriorità, si ricorre ai criteri di ordinamento specificati nella scheda n. 3): 3.a. impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere; 3.b impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, in Comuni o in aree non metanizzabili come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2817 del 3 dicembre 2004; 3.c ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione; 3.d impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a metano proveniente da feeder di trasporto e distribuzione, in comuni o in aree nei quali il teleriscaldamento sostituisce la rete di distribuzione di gas naturale; 3.e impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a biomassa in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale; 3.f impianti di teleriscaldamento urbano, con cogenerazione, alimentati a metano in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale. Gli interventi relativi alle tipologie di cui alle precedenti schede n. 5, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 sono finanziabili singolarmente solo su edifici esistenti, già riscaldati. Gli interventi relativi alle medesime tecnologie, su edifici nuovi (od anche su edifici esistenti di cui alla scheda n. 5, se gli interventi stessi consentono all’edificio di “guadagnare” almeno due classi energetiche), concorrono invece alla determinazione del finanziamento complessivo riferito alla prestazione energetica dell’intero edificio; la relativa spesa è, infatti, già ricompresa nella spesa massima ammessa di cui alle schede n. 4 "Edifici sostenibili", n. 5 "Edifici a basso consumo esistenti" o n. 6 " Edificio a basso consumo di nuova costruzione". Ai fini dei presenti Criteri si considera nuovo un edificio (o porzione materiale) la cui domanda per il titolo edilizio (Concessione, DIA, ecc) sia di data posteriore all’8 Ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l’ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, mentre si considera esistente un edificio (o un suo ampliamento) la cui domanda per il titolo edilizio (Concessione, DIA, ecc) sia anteriore alla suddetta data. Le domande di contributo relative agli interventi descritti nella schede n. 22 e 23 potranno essere accolte dopo l’approvazione dell’emanando regolamento d’attuazione della L.P. 16/2007. 4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità. Non sono ammessi a contributo: · gli interventi non previsti nelle schede tecniche allegate alle presenti direttive e criteri; · gli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa; · gli interventi che abbiano concorso o concorrano alla determinazione della spesa ammissibile per ottenere agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative; · gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc., previsti nelle schede tecniche allegate, riguardanti strutture od altro, siti al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Trento; · di regola, gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile, ricadenti nella procedura valutativa, compresi nella misura 121 e 311 del Piano di Sviluppo Rurale, il cui beneficiario risulti essere un’impresa agricola o un’associazione di imprese agricole; non sono inoltre ammesse a contributo le iniziative del settore agricolo che conseguano un’economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica ai sensi dell’art. 3 ter, comma 2, della L.P. n. 14/1980 poiché divenuti interventi di prassi corrente che non necessitano di essere incentivati; · di regola, gli interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricadenti nella procedura valutativa, il cui beneficiario risulti essere un’impresa la cui attività è caratterizzata da un codice ATECO ricompreso fra quelli per i quali i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato i relativi aiuti nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008; · gli interventi che non presentano una soglia minima di spesa o di dimensione dell’intervento ritenuta significativa, in termini energetici, per l’ammissibilità al finanziamento pubblico: dette soglie sono indicate nelle schede per tipologia/tecnologia allegate al presente atto. 5. SPESA AMMESSA, PERCENTUALE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO, DISCIPLINA DELLA CUMULABILITÀ E ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AI BENEFICIARI 5.1 Spesa ammessa Il contributo è erogato con modalità diverse in relazione alle due procedure istruttorie individuate nel successivo capitolo 6 “Procedure per la concessione e liquidazione dei contributi”: una modalità semplificata per interventi fino a 40.000 Euro (IVA compresa) di spesa ammessa ed una modalità valutativa per interventi di importo superiore. Le modalità di calcolo della spesa ammessa sono le stesse per entrambe le procedure e per tutti i beneficiari, con l’eccezione degli interventi eseguiti dalle imprese (che non siano, di regola, escluse ai sensi del precedente punto 4.2), in procedura valutativa, che scelgono le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008. A parte l’eccezione appena sopra scritta, l’individuazione del limite massimo di spesa ammessa è stato effettuato facendo riferimento: 1) a prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi del costo di acquisto dei materiali e della messa in opera. I prezzi assunti alla base delle valutazioni parametriche sono stabiliti con riferimento a valori medi di mercato; 2) ad un valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio Euro/kWh o Euro/MJ. Nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri è riportata la spesa massima ammessa per ogni tipologia di lavori, espressa in funzione delle caratteristiche tecnicodimensionali dell’intervento: gli importi sono comprensivi di IVA e costituiscono riferimento per il calcolo del contributo per i beneficiari che non possono detrarre l’IVA mentre, per quelli che possono detrarla, gli importi della spesa massima ammessa riportati in ciascuna delle schede s’intendono diminuiti del 10%. (per le modalità di calcolo del contributo vedi successivo paragrafo 5.3). Ai sensi del precedente punto 4.2, rimane ferma la non ammissibilità a contributo per gli interventi che non presentano una soglia minima di spesa o di dimensione dell’intervento ritenuta significativa, in termini energetici, per l’ammissibilità al finanziamento pubblico; dette soglie sono indicate nelle schede tecniche allegate al presente atto. Nel caso di procedura valutativa, il limite massimo di spesa ammessa può risultare più elevato in quanto, in aggiunta ai valori di volta in volta riportati nelle schede allegate, possono venire considerate, nelle seguenti percentuali, le eventuali spese tecniche: – fino ad un massimo del 5%, per interventi proposti da soggetti privati, ONLUS, imprese o E.S.Co.; – interamente, per gli interventi proposti da enti pubblici. Nel caso di interventi di particolare complessità tecnica, il limite massimo di spesa ammessa viene definito in relazione ai costi esposti nel preventivo. Tali fattispecie sono puntualmente indicate nelle schede tecniche per tipologia/tecnologia allegate al presente atto. 5.1.1 Spesa ammessa secondo regolamento (CE) n. 800/2008 Il valore della spesa ammessa nel caso di interventi con domanda presentata sulla procedura valutativa, richiesti da imprese che scelgono le norme di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 e che non siano fra quelle, di regola, escluse dai presenti criteri (vedi terzo e quarto alinea del precedente punto 4.2), è pari a quello dei costi ammissibili calcolati come indicato ai paragrafi 6 e 7 dell’art. 18 del regolamento, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi e con riferimento alle tipologie “investimenti per la tutela ambientale in misure di (1) risparmio energetico, (2) cogenerazione ad alto rendimento e (3) produzione di energia da fonti rinnovabili”. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tener conto, come detto, dei vantaggi e dei costi operativi. Nel caso in cui il costo dell’investimento sia facilmente individuabile all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo mentre, in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale caratterizzata da un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (investimento di riferimento). Per investimento di riferimento s’intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e che, dal punto di vista commerciale, sia un’alternativa credibile all’investimento in esame. Nel caso, invece, che le imprese optassero per ricevere i contributi a titolo di "de minimis" (di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L379/5 del 28 dicembre 2006: la soglia stabilita dall’art. 2 di detto regolamento potrà essere incrementata, previa autorizzazione della Commissione europea, fino al limite di quanto previsto dalla comunicazione concernente “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”), la spesa ammessa viene calcolata come descritto al precedente punto 5.1 ed il valore è riportato nelle schede tecniche allegate al presente atto. Nel caso che l’impresa si avvalesse della procedura semplificata, la scelta non potrebbe che essere quella del “de minimis”. Infatti, il regolamento (CE) n. 800/2008, dispone che il beneficiario degli aiuti debba presentare domanda prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività sovvenzionata ma, per come sono organizzate le “fasi” di cui alla procedura semplificata (prima si deve fare l’intervento e, poi, si effettua la domanda di contributo e se ne chiede, contestualmente, la liquidazione), non sarebbe possibile seguire le norme del regolamento (CE) n. 800/2008. 5.2 Percentuale di contributo Il valore della percentuale di contributo è generalmente fissato su due livelli: il 35% per i soggetti privati e le imprese, il 70% per gli Enti pubblici. Le eccezioni più rilevanti sono: 1. per gli interventi promossi da organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), la percentuale di contributo è elevata al 50% (a parte le tipologie nelle quali è previsto già in misura maggiore del 50%, per le quali resta il valore maggiore ivi indicato); 2. per le diagnosi energetiche e gli studi di fattibilità, la percentuale di contributo (peraltro solo a favore degli enti pubblici) è elevata all’80%; 3. per gli interventi dimostrativi (sono escluse le imprese), la percentuale di contributo è elevata al 50% per i privati ed al 100% per gli enti pubblici; 4. per le reti energetiche a gas naturale l’incentivo è stato fissato al 35% (privati ed imprese); 5. per gli impianti fotovoltaici in isola la percentuale di contributo è, per tutti, il 70%; 6. per gli impianti fotovoltaici in rete la percentuale di aiuto è diversificata in funzione della potenza ma rispetta i vincoli del Conto energia; 7. per gli impianti eolici la misura di incentivo è stata fissata al 50%; 8. per gli impianti fissi di rifornimento del gas metano la percentuale di aiuto è, per tutti, il 50% (detta misura è stabilita in legge); 9. per i piani comunali di riduzione dell’inquinamento luminoso, l’aiuto è riservato ai soli enti pubblici con percentuale dell’80%. Nella seguente tabella sono sinteticamente riportate le percentuali di contributo suddivise per soggetto beneficiario e per scheda tecnica caratterizzata dalle diverse tipologie/tecnologie (escluse le percentuali applicabili alle imprese che, in procedura valutativa, optassero per le norme del regolamento CE n. 800/2008 che saranno illustrate al punto 5.2.1) N° SCHEDA % CONTRIBUTO PRIVATI (*) IMPRESE ENTI PUBBLICI. 1 Diagnosi energetiche e studi di fattibilità - - 80 2 Interventi dimostrativi, prototipi e dispositivi a basso consumo energetico 50 - 100 3 Reti energetiche a gas naturale 35 35 70 a biomassa o fluidi energetici recuperati 40 40 4 Edifici sostenibili 35 35 70 5 Edifici a basso consumo esistenti 35 35 70 6 Edifici a basso consumo di nuova costruzione 35 35 70 7 Generatori a biomassa a caricamento manuale 35 35 70 8 Generatori a biomassa a caricamento automatico 35 35 70 9 Collettori solari 35 35 70 10 Coibentazioni termiche 35 35 70 11 Generatori di calore a condensazione 35 35 70 12 Sistemi di controllo e regolazione del calore 35 35 70 13 Impianti fotovoltaici in isola 70 70 70 14 Impianti fotovoltaici in rete da 1 a 3 Kw 20 20 20 da 3 a 20 Kw 15 15 15 oltre 20 Kw 10 10 10 15 Impianti per recupero di calore 35 35 70 16 Impianti eolici 50 50 70 17 Pompe di calore 35 35 70 18 Impianti di Total energy o cogenerazione 35 35 70 19 Impianti idroelettrici fino a 20 kW 35 - 70 21 Impianti fissi di rifornimento gas metano 50 50 50 22 Piani comunali riduzione inquinamento luminoso - - 80 23 Interventi per riduzione inquinamento luminoso 35 35 70 (*) per le ONLUS la percentuale del contributo è fissata al 50%, a parte le tipologie dove la misura è già maggiore, nel qual caso rimane la misura (maggiore) ivi riportata e nel caso degli impianti fotovoltaici in rete per i quali rimane la percentuale qui sopra riportata. 5.2.1 Percentuale di contributo se si applica regolamento (CE) n. 800/2008 Nella procedura valutativa, qualora le imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri (escluse, quindi, le imprese e gli interventi di cui al quarto e quinto alinea del precedente punto 4,2), optassero per il calcolo del contributo con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008, le percentuali di contributo applicabili sono le seguenti: 1. per investimenti per la tutela dell’ambiente in misure di risparmio energetico: – 40% (piccola impresa) – 30% (media impresa) – 20% (grande impresa) 2. per investimenti per la tutela dell’ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento: – 65% (piccola impresa) – 55% (media impresa) – 45% (grande impresa) 3. per investimenti per la tutela dell’ambiente per produzione di energia da fonti rinnovabili: – 65% (piccola impresa) – 55% (media impresa) – 45% (grande impresa) Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa si fa riferimento all’ALLEGATO I al regolamento (CE) n. 800/2008. Nel caso, invece, le imprese optassero per ricevere i contributi a titolo di "de minimis" (di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L379/5 del 28 dicembre 2006: la soglia stabilita dall’art. 2 di detto regolamento potrà essere incrementata, previa autorizzazione della Commissione europea, fino al limite di quanto previsto dalla comunicazione concernente “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”), le percentuali di contributo applicabili sono quelle riportate nelle schede tecniche allegate al presente atto e riassunte nella tabella del precedente punto 5.2. Nel caso l’impresa si avvalesse della procedura semplificata, la scelta non potrebbe che essere quella del “de minimis”. Infatti, il regolamento (CE) n. 800/2008, dispone che il beneficiario degli aiuti debba presentare domanda prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività sovvenzionata ma, per come sono organizzate le “fasi” di cui alla procedura semplificata (prima si deve fare l’intervento e, poi, si effettua la domanda di contributo e se ne chiede, contestualmente, la liquidazione), non sarebbe possibile seguire le norme del regolamento (CE) n. 800/2008. 5.3 Modalità di calcolo del contributo A parte i casi particolari di seguito descritti, in generale il valore del contributo, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario risulti superiore al limite massimo di spesa ammessa, viene calcolato moltiplicando la percentuale di contributo per il valore della spesa massima ammessa. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia invece inferiore al limite massimo di spesa ammessa, il valore del contributo viene calcolato applicando la percentuale di contributo alla spesa effettivamente sostenuta: in entrambi i casi, i valori (spesa massima ammessa e percentuale di contributo) sono indicati nelle schede tecniche allegate. Come anticipato nel punto 5.1, gli importi della spesa massima ammessa riportati nelle schede tecniche sono comprensivi di IVA: ai fini della determinazione del valore del contributo nelle due fattispecie sopra evidenziate, il confronto fra l’importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (comprensivo di IVA) e l’importo della spesa massima ammessa di cui sopra, vale per i beneficiari che non possono detrarre l’IVA. Per quelli che, invece, possono detrarla, il confronto va effettuato fra l’importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (esclusa l’IVA) e l’importo della spesa massima ammessa riportata nelle schede diminuito del 10%. Una eccezione rispetto ai due principi sopra sanciti è rappresentata dalle imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri (escluse, quindi e di regola, le imprese e gli interventi di cui al quarto e quinto alinea del precedente punto 4.2), e che optano per il contributo calcolato con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso i valori della spesa massima ammessa (che diventa “costo ammissibile”) e della percentuale di contributo sono quelli indicati, rispettivamente, nei precedenti punti 5.1.1 e 5.2.1. Va da se che qualora le suddette imprese, obbligatoriamente in caso di procedura semplificata ed a loro scelta in caso di procedura valutativa, dovessero indirizzarsi verso il regime del “de minimis”, spesa massima ammessa e percentuale di contributo sono quelli indicati nelle schede tecniche allegate. Altra eccezione è rappresentata dalle E.S.Co. Per come sono state definite nel precedente punto 3., le “E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi (con le “regole” qui previste) nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesimi domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici”. Può quindi capitare che una E.S.Co., tipicamente organizzata come società e, per questo motivo, di regola rientrante nei soggetti beneficiari come “impresa”, stipuli un contratto di rendimento energetico (per la definizione di questo tipo di contratto vedi lettera l), dell’art. 2, del decreto leg.vo n. 115/2008) con un ente pubblico, ma nel quale contratto si tenga conto in maniera esplicita (dal punto di vista economico) che gli eventuali interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile posti in essere dalla E.S.Co., potranno beneficiare del contributo previsto dalla L.P. 14/1980 nelle misure previste per l’ente pubblico. In questo caso (e solo in questo caso), ancorché il destinatario delle fatture relative agli interventi sia la E.S.Co. medesima e, quindi ed in quanto “impresa”, potrebbe beneficiare dei contributi nelle misure percentuali riservate alle imprese, ne beneficerà invece nelle misure percentuali riservate agli enti pubblici. Una terza eccezione riguarda solamente le modalità di calcolo del contributo nel caso il soggetto beneficiaria sia una E.S.P.Co. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con “n” soggetti privati per sostituire “n” generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l’importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato, pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale. A questo punto, nel caso ad es. di “procedura semplificata”, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciatale dai singoli privati. Nel caso gli “n” soggetti con i quali la E.S.P.Co. stipula il contratto fossero enti pubblici, il meccanismo rimarrebbe uguale a quello appena descritto ma il contributo a favore della E.S.P.Co., pari allo sconto che la stessa ha già effettuato ai clienti, verrebbe calcolato facendo riferimento alle percentuali di contributo previste per gli enti pubblici. 5.4 Disciplina sulla cumulabiltà del contributo con altre agevolazioni L’articolo 7 della L.P. n. 14/1980 e s.m. stabilisce che i contributi previsti dalla medesima legge e, quindi, dai presenti criteri, non sìano cumulabili con “altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale. Inoltre, l’articolo 6 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) del decreto Leg.vo n. 115/2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi….”. Da quanto sopra riportato è evidente che, a parte la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell’articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo n. 164/2000; peraltro non cumulabili per gli impianti fotovoltaici in rete che beneficiano del Conto energia), i beneficiari di contributi di cui alle presenti direttive e criteri non possono utilizzare alcun altro strumento di incentivazione attivato dallo Stato come, ad esempio, i certificati verdi e le detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (di cui alla Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.), ad eccezione di quanto disposto all’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 per gli impianti alimentati da biomasse da filiera. Per ottemperare ai soprascritti divieti, nei fac-simile di domanda di contributo relativa alla procedura semplificata ed a quella valutativa, il richiedente dichiarerà esplicitamente di essere a conoscenza e di impegnarsi al puntuale rispetto della disciplina della cumulabilità di cui al presente punto. Tramite la disciplina dei controlli, descritta al successivo punto 7, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. É opportuno, peraltro, sottolineare che, qualora un intervento si componga di più parti distinguibili tra loro, alcune delle quali non possono beneficiare dei certificati verdi, queste ultime possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri. Ad esempio, nel caso di impianti di produzione mista termica ed elettrica alimentata da fonti rinnovabili, è ammissibile a contributo provinciale la parte di produzione dell’energia termica non riconducibile alla produzione elettrica: sono fatti comunque salvi, i casi appena qui sotto riportati. Nel caso in cui un’impresa scelga di avvalersi delle “regole” di cui al regolamento (CE) n. 800/2008, il contributo previsto nei presenti criteri soggiace alle seguenti disposizioni: – è possibile il cumulo con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili; – non è possibile il cumulo con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente provvedimento; – sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese. Conto energia: i contributi di cui alle presenti direttive e criteri sono cumulabili con il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici allacciati alla rete, denominato “Conto energia”, di cui al decreto ministeriale di data 19 febbraio 2007. La spesa massima e le percentuali di contributo sono definiti nella relativa scheda tecnica, nei limiti consentiti dal “Conto energia”. Il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sitema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dal “Conto energia”. A tal proposito, si ricorda che le tariffe incentivanti del Conto energia sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, provinciale, comunale o altro, in conto capitale e in conto interessi con capitalizzazione anticipata, fino al 20% del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto. Incentivi urbanistici ed edilizi dei comuni: i contributi di cui alle presenti direttive e criteri sono cumulabili con le misure di incentivazione comunali finalizzate ad orientare l’attività edilizia verso soluzioni di maggiore efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. Tali incentivi consistono generalmente in sconti sugli oneri di urbanizzazione e/o in aumenti di volumi realizzabili. 5.5 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari •Le norme che regolano la promozione del risparmio energetico, in particolare i decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, prevedono la possibilità, in capo a determinati soggetti (e la Provincia rientra fra questi), di richiedere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) l’emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di risparmio energetico: peraltro i TEE vengono emessi dall’AEEG solo al raggiungimento di una soglia minima, che gli interventi realizzati tramite la procedura semplificata singolarmente non raggiungono. Per gli interventi oggetto di domanda di contributo/richiesta di liquidazione rientranti nella procedura semplificata come descritta nei presenti criteri, i beneficiari (E.S.Co. ed E.S.P.Co. escluse) si impegnano a cedere alla Provincia il diritto a chiedere all’AEEG i TEE che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi soggetti al contributo. Nel caso di interventi rientranti nella procedura valutativa il beneficiario, all’atto della presentazione della domanda, può scegliere se cedere o meno alla Provincia il diritto a richiedere i TEE. •Le norme che regolano il sistema per lo scambio di quote di emissione, istituito dalla direttiva europea 2003/87/CE, integrata dalla direttiva 2004/101/CE, prevedono, tra l’altro, la possibilità di utilizzare le riduzioni generate da progetti di CDM (Clean Development Mechanism) e di JI (Joint Implementation). Detti meccanismi flessibili possono essere utilizzati da soggetti pubblici (e privati) che, pur non avendo obblighi di riduzione di emissione (come la Provincia) hanno facoltà di acquisire crediti e collocarli sul mercato delle emissioni. Pur nelle indubbie difficoltà operative per l’attuazione di quanto reso possibile dalle soprarichiamate direttive europee, con i presenti criteri la Provincia è autorizzata a ricercare gli opportuni meccanismi per sfruttare le possibilità offerte dal sistema di scambio di quote di emissione estendendo ai beneficiari, come descritto al punto precedente e con le medesime distinzioni fra procedura semplificata e valutativa, gli eventuali obblighi cui dovranno sottostare. •Come richiesto all’articolo 3 bis della L.P. 14/1980, gli interventi che beneficiano dei contributi di cui ai presenti criteri devono essere in regola con le norme “in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica e di tutela paesaggistico-ambientale”. Inoltre, devono essere installati a regola d’arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche che regolano ciascun settore caratterizzante l’intervento in questione. 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI In questo capitolo verranno descritte le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi che, come descritto nei capitoli precedenti, si distinguono nella procedura cosiddetta “semplificata” ed in quella cosiddetta “valutativa”: l’accesso all’una o all’altra delle stesse è determinato, salvo casi particolari successivamente specificati, dal fatto che la spesa ammissibile risulti, rispettivamente, inferiore/uguale o superiore ad Euro 40.000 (IVA compresa). Si chiarisce fin d’ora che ricadono nella procedura semplificata gli interventi che, in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche, presentano una spesa massima ammessa (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell’intervento) inferiore o uguale a detto limite di spesa ma anche gli interventi che, pur presentando (in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche) una spesa massima ammessa superiore al predetto limite, sono documentati da fatture il cui importo (IVA compresa) risulti inferiore a 40.000 Euro. Per consentire alla struttura provinciale (l’Agenzia provinciale per l’energia – APE) di organizzare un’ordinata raccolta ed istruttoria delle domande (nel caso della procedura valutativa), o delle domande/rendicontazioni (nel caso della procedura semplificata), si stabilisce che gli interventi che presentano una spesa massima ammessa (con la specificazione di cui sopra) inferiore o uguale ai 40.000 Euro (IVA compresa) devono venir rendicontati tramite la procedura semplificata ad eccezione degli enti pubblici che, se lo desiderano, possono effettuare domanda tramite la procedura valutativa anche in presenza di interventi si spesa massima ammessa inferiore ai 40.000 Euro e ad eccezione anche delle imprese che optassero per seguire le norme previste nel regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso, infatti, poiché il regolamento chiede che le domande di contributo debbano essere presentate prima dell’effettuazione dei lavori, se un’impresa intendesse avvalersi delle “regole” del regolamento medesimo, non potrebbe che effettuare la domanda con la procedura valutativa. Appare quasi superfluo ricordare che, nel caso un beneficiario si avvalesse delle eccezioni sopra previste, deve presentare (sul medesimo intervento) domanda solo sulla procedura valutativa e non anche su quella semplificata. Sempre nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro, sia le domande/rendicontazioni presentate tramite la procedura semplificata sia le domande presentate tramite la procedura valutativa devono riguardare ciascuna una sola tipologia (come previste nelle schede tecniche); nel caso di domande relative ad interventi complessi presentate con la procedura valutativa, il computo metrico estimativo dovrà essere opportunamente suddiviso fra le eventuali più tipologie caratterizzanti l’intervento, ma le domande dovranno essere tante quante le tipologie di cui l’intervento si compone. 6.1 Procedura semplificata La procedura semplificata, resa possibile dal comma 5 dell’art. 5 della L.P. 14/1980, prevede che il pagamento del contributo possa avvenire ad intervento già effettuato ed a spese già sostenute, con le seguenti modalità operative: - telefonata ad un contact-center al fine di prenotare la rendicontazione dell’intervento presso una struttura periferica per l’informazione della Provincia o presso l’APE; - rendicontazione dell’intervento con la presentazione delle relative fatture quietanzate con bonifico bancario, postale od on-line (per gli enti pubblici quietanzate nei modi consentiti dalla normativa), di una scheda descrittiva dell’intervento e di eventuale altra documentazione prevista nelle schede tecniche; - a rendicontazione effettuata, l’applicativo informatico stampa la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione che vengono sottoscritte, seduta stante, dal richiedente; - controllo della documentazione inserita nell’applicativo informatico, concessione e liquidazione del contributo da parte di APE e successivo invio dei dati a Cassa del Trentino S.p.A. che provvederà al pagamento con il sistema on-banking, direttamente sul conto corrente del beneficiario. Le speditive modalità sopra descritte sono rese possibili tramite l’utilizzo di un applicativo informatico, realizzato da Informatica Trentina S.p.A. su indicazioni di APE, che non è stato però, almeno per il momento, esteso alle domande/rendicontazioni presentate dalle E.S.P.Co. e dalle E.S.Co.. Tali due categorie di beneficiari, per la rendicontazione dei loro interventi, contatteranno, tramite il callcenter, direttamente l’APE che provvederà alla raccolta delle domande, alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali, pur in procedura semplificata, semprechè E.S.P.Co. ed E.S.Co. rendicontino gli interventi nei limiti sotto indicati. Nell’accedere alla procedura semplificata le E.S.P.Co. osserveranno, comunque, le seguenti disposizioni: - ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare una sola tipologia di interventi e l’ammontare complessivo dei contributi ricompresi nell’elenco dei beneficiari non potrà superare indicativamente i 100.000 Euro; - ciascun intervento eseguito dalla E.S.P.Co. a favore dei singoli beneficiari deve possedere le caratteristiche previste per l’accesso alla procedura in questione. Per quanto riguarda le E.S.Co., nell’accedere alla presente procedura semplificata, osserveranno le seguenti disposizioni: - ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare interventi relativi a più tipologie purché eseguiti nei confronti di un solo cliente, purchè ciascun intervento possieda le caratteristiche previste per l’accesso alla procedura in questione e purché l’ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuna domanda/rendicontazione non superi indicativamente i 100.000 Euro; - venga prodotto originale o copia autenticata del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima benefici dei contributi previsti nei presenti criteri. A parte la “provvisoria” rendicontazione tradizionale in capo ad E.S.P.Co. ed E.S.Co. di cui sopra, per tutti gli altri beneficiari, all’atto della rendicontazione dell’intervento, l’applicativo informatico stampa la domanda di contributo/richiesta di liquidazione, che deve essere sottoscritta, seduta stante, dal richiedente. Tale atto dovrà essere così composto: a) domanda di contributo/richiesta di liquidazione, completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, anche con riferimento alla cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2 (questi due ultimi obblighi non sono posti in capo alle E.S.Co. ed alle E.S.P.Co.); b) documentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportante: 1. specifica dichiarazione in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti «de minimis»; 2. le informazioni tecniche relative all’intervento effettuato; 3. il rendiconto finale in ordine alla spesa sostenuta per l'intervento ed alla regolare esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda la documentazione di cui alla precedente lettera b), particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto: devono allora essere rispettate le prescrizioni disposte dall’art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) e ss.mm.. Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione sopra indicata andrà integrata con quanto riportato al punto 3 e) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni. Nel caso il beneficiario sia una E.S.P.Co. oppure una E.S.Co., il fac-simile di domanda di contributo/richiesta di liquidazione, predisposto direttamente dall’APE e non gestito, almeno per il momento, tramite l’applicativo informatico, dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla soprariportata lettera a), anche: - nel caso di una E.S.P.Co.: •domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti; •delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 2 e dell’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000; •copia delle fatture rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile; - nel caso di una E.S.Co.: •originale o copia autenticata del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri; •copia delle fatture rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra. Le domande di contributo/richieste di liquidazione, generate dall’applicativo informatico all’atto della rendicontazione dell’intervento e firmate, seduta stante, dal richiedente, devono essere presentate con riferimento alle tecnologie previste nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri; anche la documentazione allegata alle domande/rendicontazioni deve rispettare quanto richiesto nelle medesime schede tecniche ed, allo scopo, l’APE è autorizzata a predisporre schede descrittive dell’intervento tramite le quali raccogliere tutti i dati necessari, nel rispetto dei contenuti dei presenti criteri. É fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell’intervento per il quale si chiede il contributo. Il finanziamento degli interventi rendicontabili in procedura semplificata è disposto per singolo esercizio finanziario, successivamente all’approvazione del bilancio dell’APE relativo all’esercizio medesimo, ed è quantitativamente indicato nel dispositivo della deliberazione che approva i presenti criteri. La liquidazione dei contributi ai soggetti richiedenti, con riferimento alla procedura semplificata, dovrà avvenire nel rispetto dell’ordine cronologico di prenotazione delle rendicontazioni effettuate al contact-center: al riguardo fa fede la data e l’ora delle telefonata. La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell’intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. Salvo casi particolari puntualmente individuati nei dispositivi della deliberazione che approva i presenti criteri, di norma gli interventi rendicontabili con la presente procedura sono caratterizzati da fatture di data compresa nel periodo fra l’approvazione della presente deliberazione e la data della deliberazione che approverà i criteri del 2010. Eventuali domande/rendicontazioni non finanziate per carenza di stanziamenti, verranno ammesse d’ufficio, con priorità, nel Bando dell’anno successivo 6.2 Procedura valutativa La procedura valutativa rappresenta il modo tradizionale di presentazione di una domanda di contributo ed il solo ammesso per quanto riguarda le imprese che seguano le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Detta procedura prevede la presentazione della domanda di contributo prima dell’effettuazione dell’intervento, la determinazione del contributo sulla base della spesa dichiarata ammissibile in seguito all’istruttoria eseguita dall’ufficio seguendo i valori riportati in ciascuna scheda relativa all’intervento oggetto della domanda di contributo, il calcolo definitivo del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e quindi la sua liquidazione. Questi i vari passaggi previsti nella procedura valutativa: - presentazione della domanda, prima dell’esecuzione dei lavori; - verifica delle condizioni per l’ammissibilità, e determinazione analitica della spesa ammessa e del contributo (istruttoria); - ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al punto 4.1, nonché, all'interno della stessa tipologia/tecnologia, in base a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche; - concessione del contributo; - ad avvenuta esecuzione dei lavori, determinazione definitiva del contributo sulla base della documentazione di fine lavori e liquidazione dello stesso. A tale procedura devono ricorrere tutti i soggetti beneficiari considerati dalla presente disciplina, quali individuati al capitolo 3, purché la domanda si riferisca ad interventi la cui spesa ammissibile sia superiore a 40.000 Euro (IVA compresa). Come già evidenziato, possono ricorrere a questa procedura, anche per interventi caratterizzati da una spesa ammissibile inferiore o uguale a 40.000 Euro, gli enti pubblici ed anche le imprese, qualora queste ultime optassero per seguire le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Le E.S.P.Co. possono accedervi a condizione che la spesa ammissibile relativa ai singoli interventi riferiti alla tipologia/tecnologia rispetto alla quale viene chiesto il contributo rispetti il limite stabilito per l’accesso alla procedura stessa (spesa maggiore di Euro 40.000). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più beneficiari, per ciascuna tipologia/tecnologia. Le E.S.Co. possono accedervi a condizione che la spesa ammissibile relativa a tutti gli interventi eseguiti nei confronti di un solo cliente, anche caratterizzati da più tipologie/tecnologie, rispetti il limite stabilito per l’accesso alla procedura stessa (spesa maggiore di euro 40.000). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più interventi anche di diverse tipologie/tecnologie, per ciascun cliente con il quale la E.S.Co. ha stipulato un contratto di rendimento energetico. La domanda presentata a valere sulla procedura valutativa, deve contenere le seguenti informazioni e documentazione: a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, disponendo, o meno, la cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2; b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che intende farsi valutare la domanda con le regole comunitarie degli aiuti «de minimis» oppure che intende farsi valutare la domanda con le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008 c) progetto preliminare; d) parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche, utili a stabilire, nel caso di più domande presentate sulla medesima tipologia/tecnologia, l’ordine di priorità. Nel caso la domanda venga presentata da un Ente pubblico, la documentazione di cui sopra deve comunque rispettare la disciplina dettata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni. Nel caso la domanda venga presentata da una E.S.P.Co. oppure da una E.S.Co., la domanda di contributo dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla soprariportata lettera a), anche: - nel caso di una E.S.P.Co.: •domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti; •delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 2 e dell’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000; (e, successivamente, solo in caso di eventuale liquidazione del contributo): •copia delle fatture rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile; - nel caso di una E.S.Co.: •originale o copia autenticata del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri; (e, successivamente, solo in caso di eventuale liquidazione del contributo): •copia delle fatture rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra. Le domande di contributo devono essere presentate dai richiedenti con riferimento alle tecnologie previste nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri; anche la documentazione allegata alle domande deve rispettare quanto contenuto entro le medesime schede tecniche ed, allo scopo, l’APE è autorizzata a predisporre apposite schede per ciascun intervento, tramite le quali raccogliere tutti i dati necessari, nel rispetto dei contenuti dei presenti criteri. É fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell’intervento per il quale si chiede il contributo. Le domande di contributo presentate nei periodi individuati dal Bando verranno, mano a mano, istruite e poste in una graduatoria. Come indicato al precedente punto 4.1, l'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d’ordine delle stesse) è rilevante ai fini di determinare l’ordine di finanziamento degli interventi di cui alla presente procedura valutativa. In caso di presenza di più interventi all’interno della medesima priorità, si ricorre a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche. A conclusione dell’istruttoria e dell’ordinamento delle domande secondo le modalità sopra descritte, si procede alla concessione del contributo alle domande che risultano “coperte” in base alle risorse finanziarie stanziate in bilancio. Per quanto riguarda i termini per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi, l’art. 71 della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m. prevede che la Giunta provinciale emani direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa nonché provveda a fissare, qualora non stabilite delle leggi o dai criteri di settore, i termini di effettivo avvio nonché i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi. L’articolo in parola prevede ancora che la Giunta provinciale possa stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio. In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione del comma 9 dell’art. 1 della L.P. n. 2/2009, si stabilisce che il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo, relativo alla realizzazione e alla rendicontazione degli interventi oggetto della presente procedura valutativa, preveda: a) se la spesa ammissibile è uguale o inferiore a 300.000 Euro non risulta necessario fissare il termine di effettivo avvio dei lavori. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere presentata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. Tale termine può essere prorogato dal dirigente del Servizio competente per una sola volta, purché la richiesta di proroga sia: - inoltrata entro la scadenza del termine; - adeguatamente motivata per fatti non imputabili al beneficiario; b) Se la spesa ammessa è superiore a 300.000 Euro, il termine per l’effettivo avvio dei lavori è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. L’avvio dei lavori deve essere attestato con una delle seguenti certificazioni: - dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal direttore dei lavori; - documento fiscale di consegna dei primi materiali; - copia della comunicazione di inizio lavori presentata presso il Comune dove ha sede l’intervento. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere presentata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. Entrambi i predetti termini possono essere prorogati per una sola volta dal dirigente del Servizio competente. Nel caso di proroga del termine di avvio dei lavori, la richiesta di proroga deve essere: - inoltrata entro la scadenza del termine; - adeguatamente motivata per fatti non imputabili al beneficiario. Nel caso di proroga del termine di rendicontazione, le predette condizioni devono essere integrate con: - la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto avvio dei lavori. In caso di inosservanza dei termini sopra stabiliti, il contributo decade e ne viene disposta la revoca ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e s.m. e comunque in accordo con quanto stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione del comma 9 dell’art. 1 della L.P. n. 2/2009. Per quanto riguarda la liquidazione del contributo, essa è disposta a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione, di verifica in ordine alla conformità e congruità della stessa con quanto stabilito nel provvedimento di concessione dei contributi. a) La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati e delle imprese è disposta con riferimento alla disciplina stabilita dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., ed a quanto riportato nel D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.. Per quanto riguarda la verifica delle opere realizzate, l'erogazione del contributo può avvenire: per interventi la cui spesa finale è inferiore o uguale a 155.000,00 Euro, a seguito: •della presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente la spesa finale relativa alle opere realizzate e alla regolare esecuzione delle stesse •o, in alternativa, delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario. per interventi la cui spesa finale è superiore a 155.000 Euro, a seguito: •di presentazione di perizia asseverata di un professionista abilitato, che non abbia avuto interessi diretti o indiretti nelle opere eseguite, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta; •o, in alternativa, delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario. b) La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.. Nel caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dall’art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) e ss.mm.. La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell’intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. A seguito di attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al personale incaricato. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento della spesa sostenuta - escluse eventuali spese tecniche per la progettazione ed eventuali importi di acconto - avviene sulla base del possesso e dell'esibizione, se richiesta: - del bonifico bancario, postale od on-line relativo al pagamento delle diverse fatture; - di altra documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle predette fatture. Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972). Qualora le opere vengano eseguite parzialmente rispetto al progetto presentato, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale alle opere eseguite purché siano funzionanti, eseguite in armonia con il progetto presentato ed inoltre la quantità, o il valore, di dette opere corrisponda a più della metà di quelli inizialmente previsti e comunque superiori alla dimensione minima stabilita. In caso contrario verrà disposta la revoca del contributo. Nel caso di opere eseguite per intero, o anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda, la liquidazione viene disposta sulla base della spesa originariamente ammessa a contributo. L'erogazione del contributo in conto capitale, per i soggetti privati ed imprese, potrà essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di 52.000 Euro, l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state liquidate. Gli interventi realizzati con contratto di leasing sono ammissibili per un periodo massimo di durata contrattuale di 5 anni. La liquidazione del contributo avverrà in più soluzioni, con cadenza annuale, dietro presentazione della copia autenticata del contratto e delle fatture relative ai canoni intestate al soggetto beneficiario del contributo. La liquidazione, con riferimento alla sola quota capitale, potrà essere effettuata fino al raggiungimento dell’80% del contributo, riservando il saldo finale alla presentazione della fattura relativa al riscatto. In caso di mancato riscatto della proprietà, il contributo verrà revocato e le eventuali somme già erogate verranno reintroitate. Eventuali istanze non finanziate per carenza di stanziamento vengono ammesse d’ufficio nel Bando dell’anno successivo. Le stesse saranno trattate alla stregua delle domande presentate in tale esercizio. Come puntualmente individuato nei dispositivi della deliberazione che approva i presenti criteri, le domande presentate in una data compresa nel periodo fra l’approvazione della presente deliberazione e la data della deliberazione che approverà i criteri del 2010, verranno istruite con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nei presenti criteri. Le domande vengono dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati quando non rientrano nelle graduatorie di finanziamento di due successivi esercizi. Interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati da altre leggi di settore ed in fase di completamento, possono essere ammessi a contributo nel corso dello stesso anno di presentazione. Tali fattispecie sono comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale che individua contestualmente l’entità della spesa e le modalità con le quali la stessa deve essere sostenuta. Eventuali domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia da parte di imprese ed enti pubblici secondo le disposizioni contenute nel Bando per il 2009 del Programma Operativo FESR 2007–2013 (Asse 1 Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico), verranno istruite, verrà predisposto l’eventuale provvedimento di concessione e verranno rendicontate e liquidate secondo le “regole” in detto Bando contenute. 6.3 Contenuti del Bando Come anticipato nelle premesse, le direttive ed i criteri stabiliti nel presente atto debbono essere armonizzati, almeno dal punto di vista organizzativo, con quanto stabilito nella deliberazione n. 690 del 3 aprile 2009 relativa agli incentivi ai veicoli a basso impatto ambientale di cui all’articolo 3 sexies della L.P. 14/1980. Inoltre la Giunta provinciale, per far fronte nel migliore dei modi alla crisi economicofinanziaria che colpisce cittadini ed imprese, ha stabilito diverse azioni anticongiunturali, alcune delle quali già varate ed altre in corso di predisposizione, in ciascuna delle quali il tema “risparmio energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile” è significativamente presente. Ci si riferisce, per citare i più importanti, ai nuovi criteri nel campo degli interventi “energetici” adottati dalla Giunta per gli aiuti alle imprese del settore industria, commercio, artigianato e turismo, a quelli per le imprese agricole e, con riferimento a quelli ancora allo studio, a quelli relativi alle ristrutturazioni edilizie ed a quelli previsti nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo 2007–2013. Organizzare e, soprattutto, armonizzare gli aiuti previsti in ciascun provvedimento deciso dalla Giunta provinciale è compito arduo che risulta opportuno demandare ad un Bando da assumere con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, ovviamente nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto e con quelli relativi agli altri settori sopra ricordati. In generale verranno disciplinati nel Bando: •i termini temporali e le modalità di presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi tramite la procedura semplificata ed alla presentazione delle domande tramite quella valutativa; •i criteri cui assoggettare gli interventi e le domande che sono stati/e realizzati/presentate fra la fine del Bando 2008 e l’inizio del Bando 2009, nel rispetto del dispositivo previsto nella deliberazione che approva i presenti criteri; •la modulistica da utilizzare per le diverse fasi del procedimento; •aspetti di natura procedurale e, comunque, utili allo snellimento del sistema; •i recapiti telefonici, in particolare quello del contact-center, gli indirizzi delle strutture deputate alla ricezione delle rendicontazioni e gli indirizzi dei siti internet nei quali reperire informazioni e modulistica. In particolare e per il puntuale rispetto di uno dei cardini della manovra anticongiunturale della Giunta provinciale che riguarda la “messa in circolo” delle risorse il prima possibile, il Bando dovrà prevedere, all’interno ed in aggiunta a quanto stabilito nella procedura valutativa come sopra descritta, un “Bando stralcio” che preveda un periodo temporale ristretto (60 giorni) nel quale sia possibile presentare domande di contributo con l’esplicito impegno, da parte del richiedente e pena la revoca del contributo, al rispetto di tempi brevi per l’inizio e la conclusione dei lavori. Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti beneficiari, il “Bando stralcio” dovrà opportunamente raccordarsi con quanto previsto nell’apposito Bando che la Giunta sta per emanare per l’utilizzo delle risorse FESR 2007 -2013. Si ritiene infatti che la procedura semplificata certamente rappresenti il meglio in fatto di “spendibilità immediata” delle risorse, mentre la procedura valutativa appare, per sua natura, un pò “elefantiaca” e non perfettamente in linea con le esigenze della manovra anticongiunturale: l’introduzione, in aggiunta alla procedura standard, di una procedura sempre valutativa ma più veloce, dovrebbe contribuire a dare un ulteriore impulso alla manovra. Il “Bando stralcio” dovrà, quindi, prevedere che le domande relative ad interventi con spesa ammissibile superiore ai 40.000 Euro (IVA compresa), per i quali il richiedente si impegna (pena revoca del contributo) ad iniziare i lavori entro la fine del 2009 ed a concluderli entro la fine del 2010, verranno immediatamente istruite e, nel caso di esito favorevole, verrà concesso il contributo; tale possibilità deve essere aggiunta a quella di norma prevista e descritta qui sopra nel paragrafo relativo alla procedura valutativa. 7. DISCIPLINA DEI CONTROLLI 7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà La disciplina di controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova specifico riferimento nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare all'art. 71 e 72. A livello provinciale queste disposizioni sono state recepite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2389 del 4 ottobre 2002, modificata con la deliberazione n. 1773 del 25 luglio 2003. Con riferimento ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 839 del 19 aprile 2002, ha determinato il campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, diversificato per strutture organizzative. Per l'ex Servizio energia, oggi Servizio pianificazione energetica ed incentivi, il suddetto provvedimento definiva il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nella misura del 10% del numero complessivo delle pratiche. Tale misura, ritenuta congrua al tempo della sua individuazione sulla scorta del numero di istanze di contributo annualmente presentate, appare oggi non più confacente ai livelli attuali di domanda presentate. Tenuto conto che le Agenzie, ai sensi del punto 3) del dispositivo della citata deliberazione n. 839/2002, possono provvedere autonomamente ad individuare il proprio campione minimo di dichiarazioni da sottoporre a controllo, con il presente atto si stabilisce di determinare il campione minimo dell’Agenzia provinciale per l’energia nella misura dell'1% del numero complessivo di pratiche, fatte salve le diverse indicazioni riguardanti i controlli sugli interventi a valere sul “Programma Operativo FESR 2007-2013 che saranno definite nel bando annuale. 7.2 Altre tipologie di controllo Un’ulteriore attività di controllo riguarda le imprese per le quali viene concesso il contributo in regime “de minimis”. A queste imprese viene richiesta l’autodichiarazione di non aver percepito nell’arco dell’anno in cui riceve il contributo di cui ai presenti criteri e nei due anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina in vigore della comunità europea, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) nonché, a seguito dell’eventuale decisione di autorizzazione della Commissione europea, del limite stabilito nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata sulla GUCE C16/1 del 22.1.2009. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno anch’esse essere riscontrate con un controllo a campione per verificarne la veridicità attraverso una richiesta di informazioni presso i settori economici dell’amministrazione provinciale. 8. SCHEDE TECNICHE Per le schede far riferimento al documento in PDF