Dgr_Trento_6_11_09_2675 Deliberazione giunta Trento n. 2675 del 06/11/2009 Criteri attuativi del comma 5 bis dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e del comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativi alla rinegoziazione del mutuo agevolato in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie) Il Relatore comunica: l’art. 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)) ha introdotto il comma 5 bis dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) che stabilisce: “Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5 e di quanto effettivamente corrisposto dalla Provincia, è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”. Il citato articolo 3 della L. n. 126/2008 ha introdotto la possibilità di rinegoziare i mutui stipulati a tasso variabile anteriormente al 29 maggio 2008 e finalizzati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, demandando le modalità e i criteri per l’attuazione di tale disposizione ad apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che è stata sottoscritta in data 19 giugno 2008. Verificato che alcuni beneficiari del contributo sul mutuo di cui alla L.P. 21/92 hanno rinegoziato il mutuo ai sensi del sopra citato articolo 3 della Legge n. 126/2008, si rende ora necessario disciplinare le modalità operative per dare attuazione a tale articolo. Visto quanto dispone la norma, si propone di stabilire che l’ente competente nella concessione e nell’erogazione del contributo, per i mutuatari che hanno rinegoziato i mutui ai sensi del sopra citato articolo 3 L. n. 126/2008, determini il contributo spettante in base all’importo della rata effettivamente richiesta dalla banca al mutuatario e pagata dallo stesso, calcolata in applicazione della normativa nazionale in argomento nonché della convenzione sottoscritta MEF e ABI, tenendo comunque evidenza dello sviluppo del mutuo originario, nonché dell’importo spettante al mutuatario in base a quest’ultimo. Infatti, alla conclusione del piano di ammortamento originario, l’ente competente verifica il contributo erogato sulla base degli importi delle rate effettivamente pagate dal mutuatario alle banche e il contributo spettante allo stesso in base al piano originario del mutuo. Nel caso che il contributo spettante in assenza della rinegoziazione risulti superiore a quanto erogato e, pertanto, vi sia un credito del mutuatario nei confronti dell’ente pubblico, detto importo sarà erogato in un’unica soluzione entro sei mesi dalla scadenza del mutuo originario. La banca pertanto comunicherà all’ente competente l’importo del contributo spettante, calcolato sulla base della rata richiesta al mutuatario. Considerato peraltro che la sopra citata convenzione tra MEF e ABI prevede che possano “usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo” e che siano “addebitate nel conto di finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione”, dove le parole “quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione” sono state intese anche eventuali ulteriori rate scadute e non pagate e che le banche dichiarano dette rate saldate in quanto ritengono questa operazione al pari di un fido concesso al mutuatario per saldare le rate insolute, si propone di considerarle pagate anche ai fini del contributo di cui alla L.P. 21/92. Il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, stabilisce: “Nel caso di rinegoziazione del mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.” Poiché nessun titolare di mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 ha rinegoziato il mutuo, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decretolegge 27 maggio 2008, n. 93, non si rende necessario disciplinare l’applicazione di tale comma. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge 24 luglio 2008, n. 126; - vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 ed in particolare il comma 5 bis dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; - vista la legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 ed in particolare il comma 6 dell’articolo 45; - visto l’articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; - visto l’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23; - vista la convenzione sottoscritta in data 19 giugno 2008 tra il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI); - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di stabilire che, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ai titolari di mutui agevolati ai sensi della medesima legge per l’acquisto, la costruzione, il risanamento e l’acquisto e risanamento della casa di abitazione, che hanno rinegoziato il mutuo in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, venga erogato un contributo calcolato sulla base dell’importo delle singole rate che gli stessi titolari versano alla banca; 2) di stabilire che, nel caso risulti che il contributo spettante in base al piano di ammortamento originariamente previsto sia superiore a quanto erogato e, pertanto, vi sia un credito del mutuatario nei confronti dell’ente pubblico, detto importo sarà erogato in un’unica soluzione entro sei mesi dalla scadenza del mutuo originario; 3) di stabilire che le rate scadute e non pagate prima della rinegoziazione e addebitate sul conto accessorio, in attuazione di quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 19 giugno 2008 tra il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), siano da considerare, ai fini della concessione del contributo sul mutuo di cui alla L.P. 21/92, dai competenti enti, su espressa dichiarazione della banca, saldate; 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura negli stanziamenti dei capitoli 655500 e 655450; 5) il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.