Dgp_Trento_6_11_09_2638 Deliberazione giunta Trento n. 2638 del 06/11/2009 Approvazione dei criteri e delle modalità per le iniziative previste dall'art. 6 ter della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernenti "misure a sostegno della divulgazione, diffusione ed informazione relativi all'edilizia sostenibile ed del sistema di certificazione "LEED" (Leadership and environmental design) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis Delibera 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, i criteri e le modalità per le iniziative previste dall’art. 6 ter della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 e s.m., concernente “misure a sostegno della divulgazione, diffusione ed informazione relativi all’edilizia sostenibile ed sul sistema di certificazione “LEED”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di individuare il “Progetto speciale per la promozione dei distretti tecnologici e per il programma di legislatura” struttura responsabile dell’adozione dei provvedimenti correlati al presente provvedimento, supportata dall’Agenzia provinciale per l’Energia, competente per l’istruttoria; 3) di dare atto che le risorse finanziarie previste per l’attuazione del presente provvedimento (Euro 500.000,00.=) saranno impegnate, sul capitolo 803550-002 del Bilancio di previsione 2009, mediante provvedimento di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi che sarà assunto dal Dirigente generale del “Progetto speciale per la promozione dei distretti tecnologici e per il programma di legislatura”; 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno un quotidiano locale.ù Misure a sostegno della divulgazione, diffusione ed informazione relativi all’edilizia sostenibile ed al sistema di certificazione “leed” (leadership in energy and environmental design). 1. RIFERIMENTI NORMATIVI I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall’articolo 6 ter della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, legge provinciale sul risparmio energetico, il quale recita “Per promuovere in Trentino la diffusione dell'edilizia sostenibile e in particolare del sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design), la Provincia può proporre, anche a titolo gratuito, appositi corsi di formazione rivolti a tutti i soggetti interessati e contribuire alla copertura delle spese di divulgazione, diffusione e informazione relativi all'edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione LEED, proposti da associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, secondo limiti, modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dando priorità ai soggetti maggiormente rappresentativi del sistema LEED”. Il presente provvedimento è finalizzato a promuovere e finanziare la divulgazione, diffusione dell’informazione in relazione all'edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione LEED, proposti da associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, secondo limiti, modalità e criteri stabiliti di seguito specificati, dando priorità ai soggetti maggiormente rappresentativi del sistema LEED. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE Le domande di contributo disciplinate dai presenti criteri possono essere presentate esclusivamente da soggetti di cui al punto 3) a condizione che i medesimi svolgano attività connesse all’edilizia sostenibile ed al sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design). 3. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare degli interventi individuati dai presenti criteri le associazioni o altri enti pubblici e privati, purché soddisfino tutti i seguenti requisiti: - non devono perseguire scopi di lucro; - alla data di approvazione del presente provvedimento devono avere almeno una sede operativa in provincia di Trento; - la maggioranza dei soggetti fondatori aderenti al soggetto beneficiario devono avere sede nella provincia di Trento o disporre almeno di una unità operativa in provincia di Trento; - devono essere dotati di organi interni che assicurino obiettivi di partecipazione, governo e controllo; - devono tenere una regolare e puntuale contabilità. 4. CRITERI DI VALUTAZIONE Tra i soggetti beneficiari saranno preferiti quelli maggiormente rappresentativi del sistema LEED da individuarsi tenendo conto dei sotto riportati requisiti: - numero complessivo dei soggetti aderenti, verrà attribuito fino ad un massimo di 30 punti suddivisi nel seguente modo: a) da 0 a 100 soggetti aderenti punti 10; b) da 101 a 200 soggetti aderenti punti 20; c) oltre 200 soggetti aderenti punti 30; - numero degli enti pubblici aderenti, verrà attribuito fino ad un massimo di 10 punti suddivisi nel seguente modo: a) da 0 a 5 enti pubblici punti 3; b) da 6 a 10 enti pubblici punti 5; c) oltre 10 enti pubblici punti 10; - numero dei soggetti privati aderenti, verrà attribuito fino ad un massimo di 10 punti suddivisi nel seguente modo: a) da 0 a 50 soggetti privati punti 3; b) da 51 a 100 soggetti privati punti 5; c) oltre100 soggetti privati punti 10; - collegamento operativo o istituzionale con “USGBC - US Green Building Council” rapportato al sistema di certificazione indipendente LEED, saranno concessi fino ad un massimo di 30 punti suddiviso nel seguente modo: a) se presente 30 punti; b) se non presente 0 punti; - qualità del piano triennale presentato: saranno valutati la struttura organizzativa e le capacità di gestione del progetto da parte del soggetto proponente, sulla base della professionalità e del numero di dipendenti/ collaboratori che saranno impiegati; la chiarezza nell’identificazione dei bisogni e la misurabilità degli obiettivi, la congruità tra costi/risorse umane impiegate e gli obiettivi da raggiungere, la qualità del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati fino a 10 punti; - valutazione delle ricadute sul territorio trentino che il progetto si pone: grado di diffusione del progetto, attività di sensibilizzazione e coinvolgimento prima, durante e dopo la realizzazione dell’iniziativa/progetto. fino a 10 punti. 5. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI Il contributo non può superare, per ciascuno dei 3 (tre) anni di vigenza del piano di finanziario, di cui al punto 9) la percentuale del 70% delle spese ammissibili e deve comunque assicurare il rispetto del regime di aiuto “de minimis” di cui al punto 6). 6. AGEVOLAZIONE A TITOLO DI DE MINIMIS Le contribuzioni oggetto dei presenti criteri sono erogate a titolo di “de minimis” nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione di data 15 dicembre 2006 in materia di aiuti di importanza minore) compresa la Comunicazione 2009/C83/01 (“Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica") con la quale la Commissione europea ha concesso agli Stati membri la possibilità di adottare, seppur in via temporanea, delle misure supplementari alle molteplici possibilità di sostegno pubblico già a disposizione degli Stati membri. Detta possibilità è stata accolta dal legislatore provinciale con l’articolo 2 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (“Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009”)), rubricato “Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria”, ove è disposto che: “1. Per fronteggiare la crisi economica e finanziaria la Provincia può concedere aiuti fino a 500.000 euro per impresa, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria intitolata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16. 2. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano alle misure di aiuto previste da leggi provinciali e concesse nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, anche con riferimento alle domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2008, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale individua le misure di aiuto alle quali si applicano gli interventi previsti da questo articolo stabilendo i criteri e le modalità applicative.” Il contributo concedibile ai sensi dei presenti criteri non può pertanto superare, nell’arco di tre anni, la soglia massima di 500.000 euro a soggetto beneficiario, con riferimento ai contributi concessi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Per i contributi concessi dopo il 31 dicembre 2010, la soglia massima torna ad essere, nell’arco dei tre anni, di 200.000 euro a soggetto beneficiario. 7. DIVIETO DI CUMULO Non è ammesso il cumulo con altre forme di contributo pubblico sulla stesse spese ammesse a contributo in base ad altre disposizioni statali, comunitarie, regionali e provinciali. 8. TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO Ai soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3) sono riconosciute, ai sensi dell’art. 6 ter della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), purché connesse allo svolgimento di attività ed iniziative di divulgazione, di diffusione e d’informazione relative all’edilizia sostenibile ed al sistema di certificazione LEED, le seguenti spese, con le specifiche di seguito riportate: Spese per utilizzo locali La spesa massima ammissibile per la voce “utilizzo locali” non potrà superare il 15% del valore dell’iniziativa preventivato nel progetto. Apertura sportello/i informativo/i Allegare una descrizione particolareggiata e dettagliata dell’attività di divulgazione, informazione e metodologie che si intendono utilizzare per far giungere il messaggio agli utenti interessati (es: sportello telefonico, sito web, etc…), localizzazione dello sportello/sportelli informativi che si intendono aprire, descrizione delle ricadute che ci si aspetta di avere sul territorio trentino. La spesa massima ammissibile per la voce “apertura sportello/i informativo/ i” non potrà superare il 20% del valore dell’iniziativa preventivato nel progetto. Produzione documentazione (es. pubblicazioni; opuscoli) Allegare una descrizione completa ed esauriente in merito all’attività che ci si propone di svolgere, con particolare riguardo alla stampa di documentazione e traduzione di testi, produzione e distribuzione opuscoli, CD, DVD informativi, organizzazione di momenti informativi pubblici etc. La spesa massima ammissibile per la voce “produzione documentazione” non potrà superare il 40% del valore dell’iniziativa preventivato nel progetto. Spese amministrative La spesa massima ammissibile per la voce “spese amministrative” non potrà superare il 10% del valore dell’iniziativa preventivata nel progetto. In fase di rendicontazione dovranno essere dettagliate per tipologia. Spese di personale L’attività informativa deve essere curata e seguita da soggetti preparati e competenti del settore, in particolare per quanto riguarda la conoscenza nell’ambito del sistema “LEED”. La spesa massima ammissibile per la voce “spese di personale” non potrà superare il 40% del valore dell’iniziativa preventivata nel progetto. Personale interno Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali, incrementati nella misura massima del 30%. Collaborazioni esterne Qualora le attività siano assegnate a collaboratori esterni, il rapporto di collaborazione deve essere preventivamente regolato da apposito contratto (lettera di incarico - lettera di accettazione) nel quale siano chiaramente indicati gli argomenti che costituiscono oggetto della prestazione professionale, le ore di prestazione professionale da effettuare ed il compenso orario, comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio e oneri fiscali. Il contributo è concesso sulla base di un piano triennale di attività e del relativo piano finanziario, presentato con la domanda di contributo secondo le modalità di cui al punto 9) dei presenti criteri. 9. MODALITÀ E TERMINI E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE La domanda per la concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri, con relativi allegati, deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario secondo i fac-simili che saranno resi disponibili sul sito internet all’indirizzo: www.energia.provincia.tn.it. Nella domanda deve essere specificata la finalità del soggetto richiedente nonché la spesa programmata sul triennio. Deve inoltre essere presentato ogni anno, entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento, il piano attuativo di attività con indicazioni delle diverse spese corrispondenti. Alla domanda devono essere allegati: 􀀹 la copia dell’atto costitutivo; 􀀹 copia dello statuto vigente; 􀀹 copia dell’ultimo bilancio approvato; 􀀹 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario dal quale si evinca il requisito di operatività sul territorio provinciale; 􀀹 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante che, per le spese di cui chiede il finanziamento, non gode di altre agevolazione pubbliche né ha presentato domanda di contributo su altre leggi; 􀀹 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante di non aver percepito nell’arco dell’anno in cui riceve il contributo di cui ai presenti criteri e nei due anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina in vigore dell’Unione europea, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione di data 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) nonché, seppur temporaneamente, alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, recante “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata sulla GUCE C16/1 di data 22 gennaio 2009; 􀀹 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante il numero nonché la tipologia (pubblica o privata) dei soggetti aderenti al medesimo soggetto; 􀀹 eventuale fideiussione bancaria; 􀀹 la relazione economico finanziaria, redatta secondo il fac-simile di cui sopra, che descrive tra l’altro: - l’attività svolta dal soggetto richiedente con specificazione del programma triennale di attività; - il piano delle attività per le quali si chiede il finanziamento comprensivo di un piano finanziario, suddiviso per annualità, unitamente al progetto attuativo per l’anno 2010, con indicazione dei costi e delle relative modalità di copertura nonché dei criteri che hanno portato alla quantificazione della spesa nei termini indicati di cui al punto 8). La certificazione antimafia è acquisita direttamente dalla Provincia, laddove richiesta per legge. Le domande, unitamente alla documentazione richiesta dai presenti criteri anche nel corso del triennio, sono presentate al: Servizio Pianificazione energetica ed incentivi – Agenzia provinciale per l’energia Via Gilli n. 4 - CENTRO NORD TRE- 38121- TRENTO dal giorno successivo a quello di approvazione dei presenti criteri da parte della Giunta provinciale fino alle ore 16.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano locale, a cura dell’Agenzia provinciale per l’energia. Nel caso di invio della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di invio. Non possono comunque essere oggetto di contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda. 10. ISTRUTTORIA La fase istruttoria, a fini della concessione e liquidazione del contributo e dell’adozione di ogni atto relativo all’attuazione dei presenti criteri, è curata dal Servizio Pianificazione energetica ed incentivi dell’Agenzia provinciale per l’energia. I progetti valutati saranno considerati idonei, e quindi ammissibili al finanziamento, se otterranno un punteggio globale uguale o superiore a 60 punti (su un totale di massimo 100 punti), altrimenti saranno esclusi dalla graduatoria. 1° LIVELLO DI VALUTAZIONE Sono verificati i seguenti requisiti di ammissibilità: - sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative ai benefici della legge; - presentazione della proposta progettuale entro i termini fissati; - completezza e regolarità della documentazione presentata. 2° LIVELLO DI VALUTAZIONE I progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono graduati, secondo i criteri di valutazione indicati al paragrafo 4, mediante l’assegnazione di un punteggio di graduatoria che ne determina la finanziabilitá secondo quanto indicato al punto 4). I progetti ritenuti ammissibili e posti in graduatoria sono finanziabili nella loro totalità fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per le domande non accolte in ragione dell’esaurimento delle risorse finanziarie è disposto il diniego del contributo. Il contributo è concesso nell’anno di presentazione della domanda sulla base del programma triennale ed è erogato nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi successivi. Per le domande presentate nel 2009 il contributo è concesso entro il 31 dicembre 2009 e l’importo disponibile per la concessione dei contributi, ai sensi della presente disciplina, è pari ad Euro 500.000, 00. Per quanto concerne gli impegni di spesa conseguenti ai presenti criteri trova applicazione l’articolo 26, comma 4, del d.P.P. n. 18-48/Leg. del 29 settembre 2005. 11. EFFETTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12, gli interventi sono liquidati a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per rendicontazione si intende l’insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori volti a consentire all’Amministrazione provinciale l’accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi. Le iniziative si intendono realizzate e completate prendendo a riferimento il giorno di emissione delle relative fatture o documenti equipollenti. Sono ammissibili le spese effettuate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione; pertanto le spese risultanti da fatture o documenti equipollenti con data antecedente la presentazione della domanda non sono ammissibili a contributo. È possibile richiedere, prima della scadenza del triennio, per la realizzazione degli interventi programmati, una sola proroga non superiore ad un anno, previa presentazione di motivata richiesta. L’eventuale proroga, disposta con atto del Dirigente del Dirigente del “Progetto speciale per la promozione dei distretti tecnologici e per il programma di legislatura”, non dà diritto ad una rideterminazione del contributo concesso. Entro il 31 marzo di ciascuno dei primi due anni del programma di attività, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare: a) una relazione illustrativa in grado di fornire elementi qualitativi e quantitativi relativi a: - svolgimento delle attività previste con particolare attenzione agli effetti promozionali ed incentivanti conseguiti in merito alla divulgazione dell’informazione ed alle metodologie utilizzate; - eventuali variazioni rispetto al programma di attività originario a livello descrittivo. b) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute di cui al punto 8) con evidenziate le eventuali variazioni di spesa mediante un quadro di raffronto. Nella prima applicazione del presente provvedimento, il progetto attuativo per l’anno 2010 è presentato contestualmente al piano triennale di attività allegato alla domanda di contributo. Le spese relative all’ultimo anno di durata delle iniziative agevolate devono essere rendicontate con le seguenti modalità: 􀀹 entro 6 mesi dal termine di completamento delle iniziative agevolate, pena la revoca del contributo concesso, dovrà essere presentata la rendicontazione finale in conformità a quanto previsto dal d.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e ss.mm. (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) con la specificazione che la relazione illustrativa dovrà essere in grado di fornire elementi qualitativi e quantitativi relativi a: - svolgimento delle attività previste con particolare attenzione agli effetti promozionali ed incentivanti conseguiti in merito alla divulgazione dell’informazione; - eventuali variazioni rispetto al programma di attività originario; - un prospetto riepilogativo delle spese sostenute di cui al punto 8) con evidenziate le eventuali variazioni di spesa mediante un quadro di raffronto. Sono ammesse compensazioni, all’interno dello stesso anno solare, tra le spese ammesse a contributo, previste per le iniziative per cui si chiede il contributo, sempre che concorrano le seguenti condizioni: - sia rispettato il limite massimo del contributo concesso a titolo di “de minimis”; - la compensazione non superi comunque il limite del 20% (ventipercento) tra le tipologie di spesa contenute nel piano annuale di attività e siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 8; - la compensazione trovi adeguata motivazione nella rendicontazione presentata. Eventuali richieste di inserimento di voci di spesa non previste o altre modifiche del piano finanziario potranno essere autorizzate con provvedimento del Dirigente del “Progetto speciale per la promozione dei distretti tecnologici e per il programma di legislatura”, fermo restando l’importo complessivo della spesa ammessa. 12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro il limite massimo dell’80% (ottantapercento) del contributo complessivamente concesso, l’erogazione è disposta sulla base di stati di avanzamento al raggiungimento di un importo minimo di spesa sostenuto di Euro 50.000,00.= (cinquantamila) e dietro presentazione di idonea documentazione dimostrativa delle spese sostenute. Ad avvenuta verifica della rendicontazione finale, compiuta in ottemperanza a quanto disposto dal punto 11) dei presenti criteri, sarà erogata la differenza tra la somma rendicontata e quella già erogata. Può comunque essere erogato un anticipo fino al 25% (venticinquepercento) dell’importo complessivamente assegnato, previa presentazione di fidejussione bancaria di pari importo. Successivamente all’erogazione dell’anticipo, la fidejussione bancaria verrà trattenuta dalla Provincia autonoma di Trento a garanzia della corretta realizzazione dell’iniziativa e verrà svincolata ad avvenuta verifica della rendicontazione finale dalla quale deve risultare la corretta realizzazione di quanto previsto. Il contributo è concesso con provvedimento del Dirigente del “Progetto speciale per la promozione dei distretti tecnologici e per il programma di legislatura”. 13. CONTROLLO E VIGILANZA Gli aiuti concessi in base ai presenti criteri comportano l’obbligo per il beneficiario di utilizzare le somme percepite per il raggiungimento delle finalità per le quali le stesse sono state richieste. Sono disposti controlli, anche a campione, per la verifica del rispetto degli obblighi derivanti da atti normativi e amministrativi e dai presenti criteri. L’attività di controllo riguarda anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà le quali trovano specifico riferimento normativo nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed in particolare agli artt. 71 e 72. A livello provinciale dette disposizioni sono state recepite con deliberazione della Giunta provinciale n. 2389 di data 4 ottobre 2002 e s.m..