Reg.delib.n. 2023 di data 3 settembre 2010 O G G E T T O: Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali. Prot. n.350/10cdz Premessa Con l’approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stato integralmente riformato l’ordinamento urbanistico provinciale. Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuative della legge provinciale n. 1 del 2008 e del Piano urbanistico provinciale, demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie: a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008; b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008; c) spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008; d) fasce di rispetto cimiteriale , ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008; e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008; f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale; g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale. Le disposizioni attuative di cui sopra sono riportate negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui all’Allegato 1, concernente la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, si precisa che con tali previsioni si concorre a perseguire ed attuare una maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla recente legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con la quale sono state adeguate a questo fine le norme della legge urbanistica in materia di modulistica, documentazione e procedure di rilascio della concessione edilizia e per la presentazione della denuncia di inizio di attività. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle principali categorie economiche. Le definizioni contenute nel predetto allegato formeranno oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un momento successivo di adeguare ed implementare le relative disposizioni, in coordinamento con il Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali. In merito alle disposizioni in materia di distanze è stato acquisito il parere della CUP, che si è espressa favorevolmente con voto n. 8 di data 7 aprile 2010. Sui contenuti delle disposizioni attuative previste dall’articolo 36, comma 2, e dall’articolo 150, comma 4 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008 è stato acquisito il parere del Consiglio autonomie che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n. 510, si è espresso favorevolmente con osservazioni, anche ai fini dell’intesa da concludersi in forma semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti, di cui si è tenuto conto ai fini della redazione del presente provvedimento. Con la presente deliberazione si stabilisce altresì che per l’attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa dell’adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell’articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del 2008; b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008; c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008; d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell’articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008; e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l’individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell’articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008; f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 dell’allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale; g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l’attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell’articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008. A termini dell’articolo 150 della legge provinciale n. 1 del 2008, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103 nonché i relativi provvedimenti di attuazione. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione dell’articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23 ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale. Tutto ciò premesso, la Giunta provinciale - vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); - visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5; ad unanimità di voti, legalmente espressi, d e l i b e r a 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti disposizioni attuative della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie, anche in sostituzione dei provvedimenti attuativi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 o di altre leggi provinciali ovvero già adottati ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008: a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 1; b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 2; c) spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 3; d) fasce rispetto cimiteriale, ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 4; e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 5; f) criteri e condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie, la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, di cui all’Allegato 6; g) le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, di cui all’Allegato 7; 2) di stabilire che per l’attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa dell’adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale n. 22 del 1991: a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell’articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del 2008; b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008; c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell'artico lo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008; d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell’articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008; e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l’individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell’articolo 18 sexies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008; f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 dell’allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale; g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l’attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell’articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008; 3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)), secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme finali previste dai singoli allegati a questo provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per le domande di concessione edilizia e denunce di inizio di attività presentate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni recate da questo provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti; 4) di precisare che a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione dell’articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23 ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale; 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione. SOMMARIO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO) E DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE, APPROVATO CON LEGGE PROVINCIALE 27 MAGGIO 2008, N. 5 Allegato 1 DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI (articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Allegato 2 DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Allegato 3 SPAZI DI PARCHEGGIO (articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Allegato 4 PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE NELLE FASCE MEDESIME DI SERVIZI E STRUTTURE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CIMITERIALE NONCHÉ DI OPERE PUBBLICHE, D'INTERESSE PUBBLICO E DI ALTRI INTERVENTI EDILIZI RITENUTI COMPATIBILI. (articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Allegato 5 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO ASSENTITO. (articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Allegato 6 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO CONCERNENTI LE CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE PRODUTTIVE DISMESSE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AFFINI, I CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI FORESTERIE, GLI INDIRIZZI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI IN EDIFICI IN CUI SIANO INSEDIATE PIÙ AZIENDE PRODUTTIVE (articolo 104, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell’Allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) Allegato 7 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DI INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT INVERNALI NONCHÉ DI ALTRE FUNZIONI E INFRASTRUTTURE AMMISSIBILI NELLE AREE SCIABILI. (articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) ALLEGATO 1 DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI (articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Art. 1 Disposizioni generali. 1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale. Art. 2 Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione. 1. Definizioni generali: a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici. b) Destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l’area o per l’edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d’uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee; 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d’uso ad un’altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.). c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni; d) Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate. e) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l’area minima o massima della supericie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso. f) Piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall’attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato fino al 20 percento del perimetro e con una massimo di 6 metri complessivi; g) Sedime: è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni; h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio. 2. Grandezze, simboli e misure: a) Altezza dell’edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l’estradosso dell’ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell’altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente; b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale; c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall’articolo 64 della legge e dalle relative disposizioni attuative. e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale. f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze. g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale o catastale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un’ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell’ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati; k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell’edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni; l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato. n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. Art. 3 Norme finali. 1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e i piani regolatori comunali alle presenti definizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all’articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale, e comunque entro il termine massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore di questo provvedimento. Decorso inutilmente il predetto termine massimo di diciotto mesi le disposizioni di questo Allegato prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di determinazione degli indici edilizi. SCHEMA ESEMPLIFICATIVO Vedi allegato in Pdf ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Art. 1 Disposizioni generali. 1. Il presente allegato, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di: a) distanze minime tra edifici; b) distanze minime degli edifici dai confini; c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici. 2. Per i fini di cui al comma 1, il presente allegato definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze. 3. Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell’articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968. 4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo allegato. Art. 2 Criteri di misurazione delle distanze 1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. 2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione. 4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni. 5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all’articolo 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Art. 3 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle zone B, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell’altezza dell’edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1; c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). 5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). Art. 4 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. 1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a). 2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5. Art. 5 Distanze tra edifici da applicare in altre aree. 1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m; b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile; c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. Art. 6 Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico. 1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Art. 7 Distanze da applicare per i manufatti accessori. 1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. Art. 8 Distanze degli edifici dai confini. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) interventi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all’articolo 5, comma 1, lettera c); b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b); c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall’applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 3. Nelle aree produttive di cui all’articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4. 4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1. 5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo 7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. 6. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all’interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. 7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all’interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1. Art. 9 Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali. 1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all’articolo 7, e dai confini. A tal fine si considerano: a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1. 4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12. Art. 10 Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. É fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l’altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; b) muri liberi: 1)possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m; 2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i 3.00 m.; c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza. 2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. Art. 11 Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.50 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m. 4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all’edificio. Le eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. Art. 12 Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno 1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’articolo 11. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia: a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell’edificio è superiore a 3,00 m. 4. Si applica il comma 4 dell’articolo 11. Art. 13 Norme finali. 1. I comuni adeguano i piani regolatori comunali, mediante adozione delle relative varianti, alle disposizioni di questo Allegato entro un anno dall’entrata in vigore di questo provvedimento, decorsi inutilmente i quali le disposizioni di questo allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale, a termini dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive previste dagli strumenti di pianificazione territoriale. 2. I comuni provvedono ad equiparare le diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 di questo allegato. In caso di mancato rispetto del termine di adeguamento dei piani regolatori generali alle disposizioni di questo allegato previsto dal comma 1, per l’equiparazione predetta si fa riferimento alla legenda standard approvata con deliberazione della Giunta provinciale 2129 del 22 agosto 2008, recante disposizioni per l’unificazione e informatizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale. S CHEMI ESEMPLIFICATIVI articoli 10, 11 e 12 Vedi allegato in Pdf ALLEGATO 3 SPAZI DI PARCHEGGIO (articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Art. 1 Disposizioni generali 1. Ai sensi dell’articolo 59 della legge della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, con il presente provvedimento sono determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni. 2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d’uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell’edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nell’allegata Tabella A. Art. 2 Determinazione delle quantità minime 1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono stabilite dall’allegata Tabella B, in relazione alle diverse zone di cui all’allegata Tabella C, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. 2. In caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza aumento di volume e superficie, deve essere garantito almeno un posto macchina per ciascuno degli alloggi aggiunti rispetto a quelli preesistenti. Art. 3 Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio 1. Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che: a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo il volume in ampliamento; b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Art. 4 Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio 1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all’esterno dell’edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia direttamente e agevolmente accessibile, al fine di non gravare sulla pubblica via con l’occupazione della stessa. Tale disposizione s’intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili mediante comando elettrico o telecomando. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme, direttamente e agevolmente accessibili dall’esterno dell’edificio. In tal caso l’area di parcheggio condominiale viene computata ai fini della determinazione dello spazio minimo richiesto di parcheggi direttamente ed agevolmente accessibili dall’esterno dell’edificio. 2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni dell’articolo 16. 3. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, dei relativi spazi di accesso e manovra, nonché degli elementi costruttivi realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all’articolo 86 della legge urbanistica. 4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg.. 5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest’ultima. Art. 5 Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard 1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull’edificio principale. 2. Un titolo di possesso dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal comune previa presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell’attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell’unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall’articolo 6. Art. 6 Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria 1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di realizzare e di mantenere gli standard minimi di parcheggio, al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard dei parcheggi coperti richiesti, determinato applicando il costo di costruzione stabilito a termini dell’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale. Non si applicano le eventuali riduzioni previste dall’articolo 9, comma 4. 2. In ogni caso la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 non può essere inferiore al 150 per cento della somma corrispondente ad un posto macchina, pari ad una superficie di mq 12. Art. 7 Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi 1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f (attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell’allegata Tabella A, oltre a dimostrare il rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in rapporto all’effettiva utenza. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l’esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all’opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti, è consentita una minore quantità di parcheggi purché, sentita la commissione edilizia, la dotazione non sia inferiore ai due terzi di quella minima richiesta. 3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3c della Tabella A) caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all’attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto l’impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari. 4. Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle funzioni dell’università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio. Art. 8 Parcheggi per cambi di destinazione d’uso 1. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 2. Con provvedimento del consiglio è facoltà del comune individuare funzioni tra loro affini per le quali le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti è soggetta ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra la funzione di progetto e quella in essere. Art. 9 Casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio 1. Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica: a) in caso di nuove costruzioni sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione; b) per i servizi pubblici o di interesse collettivo di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f dell’allegata Tabella A, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta e non ricorrano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può autorizzare l’esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione. c) in caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione di edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione autorizzati ai sensi dell’articolo 121 della legge urbanistica provinciale. 2. É altresì esonerato, dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l’accesso ai mezzi meccanici, all’epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico; b) aree definite “Città consolidata” del comune di Trento. 3. Sono esclusi dall’esonero di cui al comma 2 i casi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli interventi sui servizi pubblici o di interesse collettivo di cui al punto 3b, 3 c, 3d e 3f dell’allegata Tabella A, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’esenzione dall’ obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi di cui all’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall’intervento realizzato. Tale somma può essere ridotta con provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli standard prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal comma 7. 5. In presenza di interventi che assumono comprovata rilevanza per la comunità locale la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, è fatta salva la facoltà del comune, previa autorizzazione del consiglio comunale e successivo nulla-osta della Giunta provinciale, di esentare motivatamente l’intervento dal pagamento della somma predetta. 6. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al comma 4: a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica); b) gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata; c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all’articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per l’intera volumetria dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 117; d) gli esercizi di cui all’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell’attività commerciale) concernente interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi). 7. Con proprio provvedimento il comune può estendere l’esenzione prevista per la prima abitazione della lettera c) del comma 6, anche ad ulteriori alloggi dello stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito dall’amministrazione medesima. 8. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell’articolo 119, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Art. 10 Spazi di parcheggio per impianti di risalita 1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita richieste nel caso di nuovi impianti di arroccamento, di sostituzione di quelli esistenti ovvero di ampliamento di piste esistenti e di realizzazione di nuove, debbono essere distribuite sugli arroccamenti con accesso automobilistico, tenuto conto della potenzialità dei singoli impianti e calcolate sulla capacità complessiva del sistema su base minima di cinquanta sciatori per ettaro di pista. 2. Per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto da richiedere uno studio specifico inteso a razionalizzare l’utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti, sia per gli impianti di cui al comma 1 che per le altre attività, è subordinata alla presentazione al comune, previa intesa con il comune medesimo, di un piano integrato di intervento. Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, il piano integrato di intervento individua il numero di parcheggi da realizzare nonché l’eventuale utilizzazione di parcheggi pubblici comunali per soddisfare una quota degli standard, con particolare riferimento ai periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti. Il piano integrato di intervento è accompagnato da uno schema di convenzione, da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il riparto degli oneri di gestione degli stessi. Il piano e lo schema di convenzione sono soggetti ad approvazione del comune, previa acquisizione del parere delle strutture provinciali competenti in materia di turismo ed urbanistica in merito alla coerenza del piano con le finalità di questo articolo. In seguito all’approvazione del piano il comune promuove la stipula della convenzione e l’attuazione del piano medesimo. 3. In attesa dell’approvazione da parte del comune del piano integrato di intervento e dello schema di convenzione di cui al comma 2, e comunque fino alla stipula della predetta convenzione, il comune può autorizzare – su richiesta dei soggetti interessati – l’utilizzo provvisorio di parcheggi pubblici comunali a servizio delle attività ivi previste, determinando il periodo di tempo, i criteri e le modalità per la loro utilizzazione nonché i relativi oneri a carico dei titolari delle medesime attività. Il predetto utilizzo provvisorio è accordato sulla base di motivate esigenze connesse a specifici eventi o a situazioni di particolare valenza sotto il profilo socioeconomico o dell’ attrattività turistica, tenendo conto delle compatibilità afferenti l’uso multifunzionale dei parcheggi pubblici. Art. 11 Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione 1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante è pari a due volte la superficie netta totale dello stesso diminuita di 1 mq per ogni posto letto dell’albergo. Art. 12 Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali 1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o aperta all’uso pubblico. 2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul commercio. Art. 13 Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi 1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta al pubblico. Art. 14 Altre tipologie non comuni 1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella Tabella A e rispondenti a tipologie uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, fiere, ecc., dovranno essere dotate di adeguati spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per caso e allegate al progetto. Art. 15 Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse 1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. In tal caso si applica il comma 2 dell’articolo 5. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7, per i servizi pubblici o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell’allegata Tabella A, e fatta salva l’esenzione di cui all’articolo 9, comma 6, lettera a), il comune può autorizzare l’utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi dall’amministrazione comunale, l’autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l’eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione. 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 in materia di esenzione dagli standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da realizzare nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 2, possono chiedere agli interessati, mediante stipula di apposita convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti: a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, anche mediante affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti che gestiscono i parcheggi pubblici. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle di pertinenza dell’edificio, in coerenza con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta; b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dall’articolo 9, secondo i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 9 medesimo, destinando le relative somme alla realizzazione di parcheggi pubblici. 4. Il comma 3 non si applica agli edifici con destinazione residenziale e produttiva. Art. 16 Autorimesse e posti macchina. 1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina. 2. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle Tabelle D, E e F allegate. La larghezza minima del box singolo è aumentata del 10 per cento rispetto al posto auto tipo al fine di garantirne una agevole accessibilità. 3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli. In caso di posti macchina o box disposti in senso ortogonale rispetto allo spazio di manovra, questo non può avere dimensione inferiore a 6,00 m misurati sul prolungamento dell’asse longitudinale di ogni singolo parcheggio. In caso di parcamento a spina di pesce, la larghezza dello spazio di manovra può essere ridotta fino ad un minimo di 4,50 m a condizione che la dimensione dello spazio misurato sulla corsia di manovra e sul prolungamento dell’asse longitudinale del posto macchina o box non sia inferiore a 6,00 m. La Tabella G fornisce degli schemi esemplificativi ai fini dell’applicazione di questo comma. Art. 17 Norme finali 1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, ai sensi dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale; sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale. TABELLA A - FUNZIONI 1. RESIDENZA Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizi 2. ALBERGHI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO 3.a ISTRUZIONE Asili, scuole materne, scuole dell’obbligo, scuole superiori, università 3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE religiose, ambulatori, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere. 3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, biblioteche, musei, mense. 3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE ospedali, case di cura. 3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE 3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI case di riposo, comunità terapeutiche 4. EDIFICI PRODUTTIVI industria e artigianato di produzione. 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO 5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi 6. ESERCIZI PUBBLICI ristoranti, bar, discoteche 7 SALE GIOCHI E SIMILI Attività di commercializzazione di giochi pubblici 8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA uffici pubblici, centri direzionali 9. IMPIANTI DI RISALITA 10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, centri di incubazione di impresa, fiere TABELLA B - DOTAZIONE DI STANDARD MINIMI PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI FUNZIONI ZONE (vedi tabelle seguenti) A B c 1. RESIDENZA 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 1 mq/18 mc 2. ALBERGHI 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 4 mq/1 p.letto 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO 3a. istruzione 1 mq/20 mc 1 mq/20 mc 1 mq/20 mc 3b. att. di interesse comune 1 mq/10 mc 1 mq/10 mc 1 mq/15 mc 3c. att. sportive e di concentrazione 3 mq/1 posto con min. 1 mq/ 3 mq/1 posto 15 mq. sup. lor 3 mq/1 postoda impianto 3d. att. ospedaliere 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 3e. strutt. Protezione civile 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1° 3f. strutt. assistenziali 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 4. EDIFICI PRODUTTIVI 10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1° 5. EDIFICI COMMERCIALI (vedi legge provinciale sul commercio) 5a. al dettaglio e centri comm. 1mq/2mq s.n.comm. 1mq/2mq s.n.comm. 1mq/3mq s.n.comm. 5b. mag. dep. vendita all’ingrosso 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1° 6. ESERCIZI PUBBLICI 2mq/1mq s.n. 2mq/1mq sn 2mq/1mq s.n. 7. SALE GIOCHI E SIMILI 1mq/1mq s.n. 1mq/1mq s.n. 1mq/1mq s.n. 8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 1mq/10mc 1mq/10mc 1mq/15mc 9. IMPIANTI DI RISALITA 3mq/1sciatore 3mq/1sciatore 3mq/1sciatore 10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE Analisi e progetto specifico TABELLA C COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI (ZONE A) TRENTO ROVERETO COMUNI CON PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA O CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POSTI DI LAVORO (ZONE B) ALA COMMEZZADURA MEZZOCORONA RONZONE ALBIANO CONDINO MEZZOLOMBARDO RUFFRE’ ALDENO COREDO MOENA S. LORENZO IN BANALE ANDALO CROVIANA MOLINA DI LEDRO S. MICHELE A/A ARCO DAIANO MOLVENO SARNONICO AVIO DAONE MONCLASSICO SCURELLE BASELGA DI PINE’ DIMARO MORI SIROR BOCENAGO DORSINO NAGO TORBOLE SORAGA BORGO VALSUGANA DRENA NOGAREDO SPIAZZO BOSENTINO DRO NOMI SPORMAGGIORE BRENTONICO FAI DELLA P. NOVALEDO STENICO CADERZONE FIERA DI PRIMIERO OSSANA STORO CALAVINO FOLGARIA PADERGNONE STREMBO CALCERANICA FONDO PANCHIA’ TAIO CALDONAZZO FORNACE PEJO TENNA CALLIANO GIOVO PELLIZZANO TENNO CAMPITELLO DI FASSA GIUSTINO PERGINE V. TERLAGO CANAZEI GRIGNO PIEVE DI BONO TESERO CARANO IMER PIEVE DI LEDRO TIONE CARISOLO ISERA PIEVE TESINO TONADICO CASTELLO DI FIEMME LASINO PINZOLO TRANSACQUA CASTELLO TESINO LAVARONE POMAROLO TUENNO CASTELNUOVO LAVIS POZZA DI FASSA VARENA CAVALESE LEVICO PREDAZZO VATTARO CAVARENO LONA-LASES RABBI VERMIGLIO CAVEDAGO MALE’ RAGOLI VEZZANO CAVEDINE MALOSCO RIVA DEL GARDA VIGO DI FASSA CEMBRA MASSIMENO ROMENO VIGOLO VATTARO CINTE TESINO MAZZIN RONCEGNO VILLA LAGARINA CIVEZZANO MEZZANA RONCONE VOLANO CLES MEZZANO RONZO-CHIENIS ZIANO DI FIEMME COMUNI ULTERIORI (ZONE C) AMBLAR CIMEGO LUSERNA SPORMINORE BEDOLLO CIMONE MONTAGNE STRIGNO BERSONE CIS NANNO TASSULLO BESENELLO CLOZ NAVE S. ROCCO TELVE BEZZECCA CONCEI OSPEDALETTO TELVE DI SOPRA BIENO CUNEVO PALÙ DEL FERSINA TERRAGNOLO BLEGGIO INFERIORE DAMBEL PELUGO TERRES BLEGGIO SUPERIORE DARÉ PRASO TERZOLAS BOLBENO DENNO PREORE TIARNO DI SOPRA BONDO DON PREZZO TIARNO DI SOTTO BONDONE FAEDO REVÒ TON BREGUZZO FAVER ROMALLO TORCEGNO BRESIMO FIAVÉ RONCHI VALSUGANA TRAMBILENO BREZ FIEROZZO ROVERÉ DELLA LUNA TRES BRIONE FLAVON RUMO VALDA CAGNÒ FRASSILONGO SAGRON MIS VALFLORIANA CALDES GARNIGA SAMONE VALLARSA CAMPODENNO GRAUNO S. ORSOLA VERVÒ CANAL S. BOVO GRUMES SANZENO VIGNOLA FALESINA CAPRIANA IVANO FRACENA SEGONZANO VIGO RENDENA CARZANO LARDARO SFRUZ VILLA AGNEDO CASTEL CONDINO LISIGNAGO SMARANO VILLA RENDENA CASTELFONDO LIVO SOVER ZAMBANA CAVIZZANA LOMASO SPERA ZUCLO CENTA SAN NICOLÒ Tabella D Dimensioni minime dei posti macchina esclusi gli esercizi commerciali. Vedi documento in pdf ALLEGATO 4 PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE NELLE FASCE MEDESIME DI SERVIZI E STRUTTURE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CIMITERIALE NONCHÉ DI OPERE PUBBLICHE, D'INTERESSE PUBBLICO E DI ALTRI INTERVENTI EDILIZI RITENUTI COMPATIBILI. (articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Art. 1 Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale 1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall’articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale mediante il provvedimento di approvazione della relativa variante al piano regolatore generale. L’adozione della variante da parte del comune è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. 2. La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’articolo 66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è trasmessa dal comune interessato al servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce il parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica sulla compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della proposta di autorizzazione della Giunta provinciale. Art. 2 Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale 1. Ai fini del presente articolo, nell’individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo. 2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, sono ammessi i seguenti interventi in relazione alla distanza dal cimitero: a) fascia compresa fra metri 51 e 200: 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti; 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica provinciale; 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera; b) fascia compresa fra metri 25 e 50: 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti; 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi; 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico; 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti; c) fascia inferiore a 25 metri: 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b). 3. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale. Art. 3 Norme finali 1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni. ALLEGATO 5 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO ASSENTITO. (articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) Art. 1 Disposizioni generali. 1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e i limiti per la definizione delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale. Art. 2 Termini per la presentazione della denuncia di inizio di attività. 1. Le variazioni in corso d’opera di cui all’articolo 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività. La denuncia deve essere presentata prima della dichiarazione d’ultimazione dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 6 dell’articolo 134 della legge urbanistica provinciale. Art. 3 Variazioni di lieve entità riguardanti edifici 1. Sono considerate variazioni di lieve entità riguardanti interventi realizzati su edifici quelle che comportano una modificazione in misura inferiore od uguale al 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, l’altezza, la superficie coperta e la superficie utile. Nel caso di costruzioni esistenti le variazioni si riferiscono all’edificio nel suo complesso. 2. I limite massimo del 5 per cento delle variazioni deve essere rispettato con riferimento ai tutti gli indici urbanisticamente rilevanti previsti dal comma 1. Nel caso di variazione della superficie utile dei poggioli, il parametro del 5 per cento ammesso come variante in corso d’opera è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva dei poggioli. Per le variazioni delle sporgenze di gronda si fa riferimento all’intera falda. 3. Le variazioni di carattere tipologico-formale sono considerate di lieve entità a condizione che non alterino l’armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell’intervento. Le variazioni non devono pertanto comportare la modifica dell’impostazione originaria del progetto alterandone in modo sostanziale e significativo l’immagine architettonica e l’aspetto mediante l’uso di materiali, colori e particolari costruttivi contrastanti con quelli preesistenti. Rimane ferma l’esclusione dalla disciplina delle varianti in corso d’opera degli edifici soggetti ai vincoli dei beni culturali ovvero a restauro, a termini dell’articolo 107, comma 3, della legge urbanistica provinciale. 4. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero soggetti alla tutela del paesaggio, sono considerate variazioni di lieve entità esclusivamente le modifiche estetico-formali scarsamente significative sia in termini quantitativi che qualitativi, purché non interferiscano con eventuali assi di simmetria. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità i seguenti interventi: a) le modifiche significative alle forature quali l’apertura di nuovi fori, le variazioni di tipologia, le modifiche delle dimensioni e la variazione della posizione dei medesimi fori che interferiscano con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi; b) le modifiche significative a campiture, rivestimenti e tamponamenti lignei quali la creazione di nuovi elementi, le variazioni di tipologia, le modifiche delle dimensioni e la variazione della posizione dei medesimi elementi che interferiscano con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi; c) i cambiamenti del tipo di intonaco o del colore indicato per la tinteggiatura delle facciate; d) le modifiche del colore, dei materiali e delle caratteristiche tipologicocostruttive degli elementi oscuranti e delle coperture; e) le modifiche dei materiali e della posizione dei collegamenti verticali esterni e dei poggioli. 5. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, non costituiscono comunque variazioni di lieve entità: a) le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio; b) le opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato ai sensi dell’articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale. Art. 4 Variazioni di lieve entità riguardanti opere diverse dagli edifici 1. Nel caso d’interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, si considerano varianti in corso d’opera di lieve entità le variazioni non eccedenti il 5 per cento dei valori complessivi di progetto, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati. Non sono considerate variazioni di lieve entità quelle che comportano il mutamento del titolo edilizio abilitativo. 2. Nel caso in cui l’applicazione del limite del 5 per cento di tutte le misure di progetto non risulti idoneo, in relazione alle caratteristiche particolari delle opere, per valutarne la lieve entità, sono considerate variazioni ai sensi dell’articolo 1 quelle che non comportano una modifica significativa sotto il profilo estetico-formale ovvero qualitativo dell’opera, previa acquisizione del parere favorevole della CPC. In attesa della costituzione della CPC il parere è espresso dalla commissione edilizia del comune territorialmente competente. 3. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio. 4. Nel caso di opere stradali sono considerate variazioni di lieve entità i seguenti interventi: a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con lunghezza non superiore a 30 metri e con altezza non superiore a 1,5 metri, purché il paramento sia in pietra locale ovvero, in alternativa, sia garantita la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione; b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a 1,5 metri purché realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione e con parametri dimensionali (lunghezza, altezza, profondità) analoghi o meno impattanti; c) la realizzazione o le modifiche dimensionali riguardanti la posa di guard-rail o parapetti di protezione, garantendo la continuità tipologica di quelli previsti in progetto o - in caso di introduzione di elementi originariamente non previsti - privilegiando il ricorso a manufatti totalmente o parzialmente in legno; d) la realizzazione di paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l’impatto paesaggistico ambientale; e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della strada non consente l’incrocio di veicoli, purché tali slarghi, comunque di dimensioni contenute (massimo 2,5 x 10 mt.), siano realizzati con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada, mediante inerbimento di eventuali scarpate e rampe che devono essere raccordate con l’intorno e non possono superare metri 2 di altezza. 5. Per la manutenzione delle opere di competenza della Provincia, rimane fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni attuative dell’articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003. Art. 5 Norme finali 1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni. ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO CONCERNENTI LE CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE PRODUTTIVE DISMESSE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AFFINI, I CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI FORESTERIE, GLI INDIRIZZI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI IN EDIFICI IN CUI SIANO INSEDIATE PIÙ AZIENDE PRODUTTIVE (articolo 104, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 33, commi 2 e 6, lettere b) ed e), dell’Allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) Art. 1 Condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse 1. A termini dell’articolo 104, comma 5, della legge urbanistica provinciale, la stipula della convenzione per il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario è richiesta nei seguenti casi: a) insediamenti produttivi con strutture edilizie aventi superficie utile lorda superiore a 3.000 metri quadrati il cui riutilizzo richieda opere finalizzate al frazionamento del manufatto edilizio originario in una pluralità di unità edilizie autonome per l’insediamento di più imprese con la conseguente modifica delle tipologie produttive o funzionali; b) riutilizzo solo parziale delle strutture edilizie originarie destinate ad insediamenti produttivi. Art. 2 Commercializzazione di prodotti affini 1. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse attività di commercializzazione, oltre che dei relativi prodotti, anche di prodotti affini nel rispetto delle seguenti condizioni: a) sia garantita la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria dell’attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo; b) il volume di affari dell’attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto a quello derivante dall’attività commerciale. Art. 3 Criteri per la realizzazione di foresterie 1. Nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo. 2. La funzione di foresteria può essere svolta sia utilizzando i 400 mc destinati alla residenza, sia mediante la realizzazione di volumi ulteriori considerando la relativa volumetria assimilata a quella degli spazi direzionali e commerciali connessi con la produzione, purché sia assicurata la prevalenza dell’attività produttiva rispetto alle altre funzioni ammesse. 3. Fatto salvo il caso di foresterie comuni per più insediamenti convenzionati, la realizzazione delle foresterie assicura che la parte produttiva e quella residenziale siano configurate, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento. 4. La realizzazione di foresterie può essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: a) fino a 60 dipendenti in forza o previsti per l’insediamento: un posto letto per ogni 5 dipendenti o frazione di 5; b) oltre i 60 dipendenti in forza o previsti per l’insediamento: 12 posti letto più un ulteriore posto letto per ogni 10 dipendenti o frazione di 10 in più rispetto ai 60; c) comunque non più di 30 posti letto. 5. Nel caso di realizzazione coordinata e unitaria di foresterie da parte di più aziende localizzate nella medesima area produttiva, l’intervento può essere ammesso in corrispondenza delle aree per servizi alle attività produttive, disciplinate dall’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. In tal caso la dimensione della foresteria tiene conto della somma dei rispettivi addetti delle aziende interessate e il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione tra le aziende e il comune competente che disciplina le modalità di gestione della struttura al fine di garantirne la funzione di servizio alle attività produttive. 6. I volumi destinati a foresteria non possono formare oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti produttivi di riferimento e la loro destinazione non può essere variata se non per funzioni produttive o per attività di servizio, direzionali e commerciali connesse con la produzione. 7. Le volumetrie finalizzate a foresteria devono soddisfare i requisiti igienicosanitari previsti per gli esercizi di affittacamere dall’articolo 23, comma 1, lettere a), b), c), e), f), e h), del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28- 149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla ricettività alberghiera 15 maggio 2002, n. 7). La realizzazione delle foresterie nell’ambito degli insediamenti produttivi deve inoltre assicurare la separazione tra le funzioni abitative e quelle produttive, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti acustici e dell’aria. Art. 4 Indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive 1. Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive, la realizzazione di unità residenziali può essere ammessa dal piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni di seguito specificate: a) è ammessa una unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi per impresa; b) il volume e la superficie destinati all’attività produttiva per ogni unità edilizia devono comunque risultare superiori rispetto a quelli destinati a residenza. 2. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione. Art. 5 Norme finali 1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni. ALLEGATO 7 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DI INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT INVERNALI NONCHÉ DI ALTRE FUNZIONI E INFRASTRUTTURE AMMISSIBILI NELLE AREE SCIABILI. (articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) Art. 1 Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, si considerano strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali le seguenti attrezzature di servizio e infrastrutture: a) le opere ed infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali: i parcheggi, i ricoveri dei mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, le strade di accesso, gli impianti di trasformazione e trasporto dell’energia elettrica - comprese le cabine di trasformazione, le opere per la prevenzione e difesa dalle valanghe e/o frane, le scale mobili e altre opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i locali per l’emissione dei titoli di transito e per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, le sale d’attesa, i servizi igienici e locali per il personale, le officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi; b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali: le linee di innevamento, compresi i generatori di neve, le opere di presa, la sala pompe e torri di raffreddamento, i bacini/vasche interrate per stoccaggio acqua destinata all’innevamento, le barriere frangivento e i sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori, i ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di strade o corsi d’acqua, i tappeti mobili per il trasporto degli sciatori, i locali per il personale, per la sciolinatura, i depositi attrezzatura, gli impianti di illuminazione, gli impianti fissi di cronometraggio, i centri del fondo. 2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solamente previa autorizzazione degli organi compenti nell’ambito delle procedure previste dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Art. 2 Altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, si considerano funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, in quanto compatibili con lo svolgimento degli sport invernali, i locali per scuole di sci, qualora inseriti nei volumi delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i bar, chioschi, gli ski bar e i locali per ristorazione, le attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. 2. I bar, chioschi, ski bar e i locali per ristorazione sono realizzati preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita ovvero collocati in strutture edilizie esistenti. Eventuali eccezioni sono autorizzate dagli organi competenti, nell’ambito delle procedure di cui al comma 4, in casi particolari adeguatamente motivati. 3. Rimane ferma la facoltà delle comunità e dei comuni di prevedere norme più restrittive rispetto a quanto previsto dal comma 1. 4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solamente previa autorizzazione degli organi compenti nell’ambito delle procedure previste dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come di seguito specificato: a) per gli interventi che superano la soglia dimensionale di 1.000 metri cubi di volume si applica la procedura di cui all’articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 1987; b) per gli interventi che non superano la soglia dei 1.000 metri cubi di volume si applica la procedura di cui all’articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987 di competenza della commissione di coordinamento di cui al medesimo Articolo 6. 5. Le domande di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione individuata con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Fra tale documentazione è prevista una relazione tecnica che dimostri l’esistenza di una condizione di equilibrio tra gli utenti dell’area sciabile intesi come numero di primi ingressi sugli impianti di risalita della stazione, l’estensione in ettari della medesima area e la capacità ricettiva complessiva delle strutture di ristorazione esistenti, intesa come posti a sedere interni alle strutture. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce una formula parametrica per determinare l’adeguatezza del rapporto tra posti a sedere esistenti e quelli in progetto. Art. 3 Norme finali 1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse ed incompatibili disposizioni eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione territoriale, vigenti ed adottati, dei comuni.