Dgp_Trento_3_7_09_1677 Deliberazione giunta Trento 3 luglio 2009, n. 1677 L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - DPP n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 modificato con DPP n. 11-91/Leg. di data 29 maggio 2007 e con DPP n. 25-132/Leg. di data 11 luglio 2008. Determinazione dell'ICEF per l'edilizia abitativa pubblica. Con DPP 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg., come da ultimo modificato con DPP 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg., sono state approvate le disposizioni di esecuzione della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, concernenti la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica. L’allegato 1) al regolamento di esecuzione della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, stabilisce che l’indicatore ICEF, così come definito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che costituiscono riferimento comune per le politiche sociali della Provincia, è integrato, con riferimento alle politiche di edilizia abitativa pubblica, con ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e patrimonio individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, essa definisce gli elementi aggiuntivi per la determinazione dell’indicatore della condizione economica patrimoniale familiare per il mantenimento delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica, per la determinazione del calcolo del canone sostenibile per alloggio standard e delle spese sostenibili di gestione degli alloggi pubblici di cui agli allegati 4) e 5) del citato Regolamento di esecuzione, per la definizione di un diverso livello del canone sostenibile e del relativo contributo integrativo in presenza di una variazione di ricchezza non rilevabile sulla base dei dati già dichiarati ed infine per poter accedere ai benefici previsti per i casi di particolare necessità ed urgenza. La definizione degli elementi aggiuntivi per la determinazione dell’indicatore della condizione economica patrimoniale familiare per l’accesso ai benefici previsti dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, è rinviata ad un successivo provvedimento di Giunta Provinciale. Tenuto conto, anche con riferimento a soggetti deboli, dei dati reddituali e patrimoniali degli attuali inquilini di ITEA S.p.A., si sono fissate le franchigie e le percentuali di conversione del patrimonio in reddito equivalente secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 1122 dd. 15 maggio 2009. Inoltre si è prevista la definizione di un indicatore ICEF provvisorio al fine di poter registrare variazioni di ricchezza, soprattutto con riferimento alla perdita o alla contrazione dei redditi per effetto della crisi economica in atto, con conseguente ripercussione sull’entità dei canoni sostenibili a carico degli inquilini di ITEA S.p.A.. Infine è stata introdotta una ulteriore modalità di definizione dell’indicatore ICEF per far fronte a casi particolari di necessità e disagio conseguenti a riduzione della ricchezza posseduta e che l’indicatore ICEF, definito sulla base di redditi consolidati e non in corso, non consente di rilevare. Gli elementi di valutazione sono contenuti nell’allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Con nota di data 24 giugno 2009 l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, ha espresso parere di conformità alle disposizioni ICEF approvate con deliberazione n. 1122 del 15 maggio 2009. Sui contenuti della presente proposta è stato sentito il Consiglio delle Autonomie locali il quale ha espresso nella seduta di data 25 giugno 2009 il parere preordinato al perfezionamento dell’intesa in senso favorevole, non formulando alcuna osservazione in merito. In particolare il Consiglio delle Autonomie si è espresso in senso favorevole anche con riferimento alla definizione dell’indicatore ICEF per l’accesso alle agevolazioni previste dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, che la Giunta provinciale ritiene di rinviare ad un successivo provvedimento. La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso nella seduta di data 1 luglio 2009 parere favorevole. I citati pareri sono stati formulati con riferimento ad una proposta di deliberazione contenente anche la determinazione dell’indicatore della condizione economica patrimoniale familiare per l’accesso ai benefici previsti dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, che la Giunta Provinciale ha ritenuto di definire rinviando ad un successivo provvedimento. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis Delibera 1) di approvare, per quanto meglio esposto in premessa, l’allegato documento (Allegato 1), formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto le modalità di determinazione dell’ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica in attuazione di quanto previsto dall’Allegato 1 al DPP 18 ottobre 2006, n. 18-71 Leg., come da ultimo modificato con DPP 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg.; 2) di dare atto che l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa ha espresso il parere di conformità di cui all’articolo 28 comma 2 della deliberazione n. 1122 del 15 maggio 2009; 3) di dare atto che sul documento di cui al punto 1) è stato previamente acquisito il parere favorevole preordinato al perfezionamento dell’intesa da parte del Consiglio delle Autonomie locali, anche con riferimento alla definizione dei parametri ICEF per l’accesso ai benefici previsti dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, che la Giunta Provinciale ha ritenuto di definire rinviando ad un successivo provvedimento; 4) di dare atto che sul documento di cui al punto 1) è stato previamente acquisito il parere favorevole della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale; 5) di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione secondo quanto previsto dal punto 5) dell’allegato di cui al precedente punto 1); 6) di dare atto che con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento cessa l’applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 2010 di data 8 agosto 2008; 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige a solo scopo di pubblicità notizia. Allegato parte integrante ALLEGATO 1 DEFINIZIONE DELL’ICEF IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. Le modalità di valutazione della condizione economico-patrimoniale sono quelle introdotte dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, all’articolo 6, e ss. m. e i., fatto salvo quanto specificamente disposto nei successivi punti. 1. DETERMINAZIONE DELL’ICEF PER L’ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE N. 15 DEL 2005.* Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di edilizia abitativa pubblica l’indicatore ICEF è determinato con le seguenti ulteriori specificazioni: a) L’ICEF del nucleo familiare è riferito al biennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell’ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo e terzo anno antecedente; per le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell’ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente. Il nucleo di riferimento per la definizione dell’ICEF è quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda. b) La franchigia di cui all’art. 19 comma 2 della deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009, da applicare al patrimonio mobiliare, è fissata in Euro 35.000,00. c) Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità certificata pari o superiore al 75%, la franchigia di cui alla precedente lettera b) è fissata in Euro 70.000,00. d) Il patrimonio netto del nucleo familiare è convertito in reddito equivalente, così come previsto dall’art. 20 della delibera n. 1122 del 15 maggio 2009, con l’applicazione delle seguenti percentuali: - per valori da Euro 0 a Euro 40.000,00: 40% - per valori oltre Euro 40.000,00: 60%. * Punto sostituito dalla delibera 17 luglio 2009, n. 1787 2. DETERMINAZIONE DELL’ICEF PER IL CALCOLO DEL CANONE SOSTENIBILE E DELLE SPESE SOSTENIBILI DI GESTIONE (allegati 4 e 5 del regolamento di esecuzione) E PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE N. 15 DEL 2005. Ai fini del calcolo del canone sostenibile per alloggio standard e delle spese sostenibili di gestione dell’alloggio, nonché per il mantenimento dei benefici di edilizia abitativa pubblica, l’indicatore ICEF è determinato con le seguenti ulteriori specificazioni: a) L’ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell’anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre. Ai fini della verifica annuale dei requisiti l’ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell’attestazione. b) Dal reddito non è deducibile l’onere relativo al canone di locazione dell’abitazione. c) La franchigia di cui all’art. 19 comma 2 della deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009, da applicare al patrimonio mobiliare, è fissata in Euro 40.000,00. d) Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità certificata pari o superiore al 75%, la franchigia di cui alla precedente lettera b) è fissata in Euro 80.000,00. e) Il patrimonio netto del nucleo familiare è convertito in reddito equivalente, così come previsto dall’art. 20 della delibera n. 1122 del 15 maggio 2009, con l’applicazione delle seguenti percentuali: - per valori da Euro 0 a Euro 30.000,00: 5% - per valori dal Euro 30.001,00 a Euro 90.000,00: 20% - per valori oltre Euro 90.000,00: 60% 3. DETERMINAZIONE DELL’ICEF PROVVISORIO PER IL CALCOLO DEL CANONE SOSTENIBILE E DELLE SPESE SOSTENIBILI DI GESTIONE (allegati 4 e 5 del regolamento di esecuzione) IN PRESENZA DI UN PEGGIORAMENTO O MIGLIORAMENTO DELL’INDICATORE ICEF AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO. a) Ai fini del calcolo, in via provvisoria, del canone sostenibile per alloggio standard e delle spese sostenibili di gestione dell’alloggio, in presenza di una riduzione del reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato, autonomo o da pensione, uguale o superiore al 25%, che determina una riduzione dell’indicatore ICEF superiore a punti 0,03 rispetto all’ultimo indicatore ICEF disponibile, l’indicatore medesimo è determinato, in via provvisoria, con riferimento: - al patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla fine del mese precedente la data di presentazione della domanda di revisione del canone; - ai redditi, alle altre fonti di entrata, nonché agli oneri deducibili ai fini ICEF dichiarati in via presunta con riferimento all’anno solare in corso; - con l’applicazione di quanto previsto al punto 2. b) Ai fini del calcolo, in via provvisoria, del canone sostenibile per alloggio standard e delle spese sostenibili di gestione dell’alloggio, in presenza di un miglioramento del valore ICEF superiore a punti 0,10 rispetto all’ultimo valore ICEF disponibile, definito con i criteri di cui al precedente punto 2., l’indicatore ICEF è determinato, in via provvisoria, con riferimento: - al patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla fine del mese precedente la data di presentazione della domanda di revisione del canone; - ai redditi, alle altre fonti di entrata, nonché agli oneri deducibili ai fini ICEF dichiarati in via presunta con riferimento all’anno solare in corso; - con l’applicazione di quanto previsto al punto 2. c) Al fine della valutazione della riduzione o del miglioramento del reddito sono confrontati il reddito e le altre fonti di entrata, al lordo degli oneri deducibili ai fini IRPEF, dichiarati in via presunta con il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione I.C.E.F. prodotta per la verifica annuale dei requisiti. d) Il canone sostenibile e il contributo integrativo applicati in via provvisoria in base all’ICEF provvisorio sono conguagliati in sede di verifica annuale dei requisiti operata con riferimento ai redditi e al patrimonio posseduti dal nucleo familiare nel periodo considerato ai fini del calcolo dell’ICEF provvisorio. Il conguaglio opera retroattivamente con decorrenza dal mese di applicazione del canone sostenibile e delle spese di gestione definite in via provvisoria . 4. DETERMINAZIONE DELL’ICEF IN PRESENZA DI UN PEGGIORAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICOPATRIMONIALE PER I CASI DI PARTICOLARE NECESSITÀ E DISAGIO. (art. 28 del Regolamento) a) L’indicatore ICEF attestante il peggioramento della condizione economica patrimoniale prevista per l’accesso al contributo integrativo in casi di necessità e disagio, confrontato con l’ultimo valore ICEF disponibile determinato con l’applicazione delle disposizioni stabilite per l’accesso ai benefici previsti dalla L.P. 15/2005, è definito con riferimento: - al patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla fine del mese precedente la data di presentazione della domanda di contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio; - ai redditi, alle altre fonti di entrata, nonché agli oneri deducibili ai fini ICEF dichiarati in via presunta con riferimento all’anno solare in corso; - con l’applicazione di quanto stabilito per la determinazione dell’indicatore ICEF per l’accesso ai benefici previsti dalla L.P. 15/2005. b) Al fine della valutazione della riduzione o del miglioramento del reddito sono confrontati il reddito e le altre fonti di entrata, al lordo degli oneri deducibili ai fini IRPEF, dichiarati in via presunta con il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. 5. DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 2. 3.e 4. a) Le disposizioni di cui al precedente punto 2. si applicano alle verifiche operate a decorrere dal 1.7.2009. b) Le disposizioni di cui al precedente punti 3. si applicano alle richieste presentate a decorrere dal 1.7.2009. c) Le disposizioni di cui al precedente punto 4. si applicano alle richieste presentate a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento che fissa le modalità di valutazione della condizione economica familiare per l’accesso ai benefici di cui alla legge provinciale n. 15/2005.