Dgr_Trento_31_10_08_2879 Delibera Giunta Trento 31 ottobre 2008, n. 2879 Articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): disciplina in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà. Omissis Il Relatore comunica, l’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), in analogia a quanto previsto dall’articolo 23 della precedente legge urbanistica 5 settembre 1991, n. 22, stabilisce, al comma 1, che la Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP, e che fino all’adozione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell’art. 41 quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). Con decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono stati definiti per zone territoriali omogenee i citati limiti e rapporti che i comuni devono osservare nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti, costituendo per la pianificazione subordinata al Piano urbanistico provinciale limiti e rapporti inderogabili di tipo quantitativo da garantire per la definizione delle funzioni pubbliche ed all’interno dei quali deve essere pure mantenuta la misura di alcune dimensioni stereometriche, quali altezze, distanze, densità edificatorie, rapporti di copertura ecc.. L’applicazione nel territorio della Provincia degli standard vigenti contenuti nel citato decreto ministeriale, con particolare riferimento al parametro della distanza tra fabbricati, ha nel corso degli anni evidenziato la necessità e l’opportunità di introdurre modifiche e precisazioni al fine di adeguare tale parametro alla realtà territoriale e ciò per favorire la razionalizzazione dell’intero comparto dell’edificazione ed il risparmio del territorio per mezzo del recupero a fini abitativi, produttivi e di servizio di volumi esistenti e quindi, in sintesi, di promuovere la qualità complessiva della pianificazione. In tale contesto, si propone alla Giunta provinciale, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, di precisare ed integrare alcune disposizioni riguardanti le distanze minime da rispettare tra i fabbricati, già disciplinate dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nonché di introdurre disposizioni relative alle distanze dai confini, non contemplate nel citato decreto, con l’obbiettivo di pervenire ad una regolamentazione organica della materia, tenendo conto anche delle interpretazioni giurisprudenziali intervenute in sede di applicazione del decreto ed unificando la metodologia di misurazione delle distanze tra costruzioni. Le disposizioni provinciali contenute nel testo elaborato dettano limiti minimi inderogabili in materia di distanze tra gli edifici, prevedendo per essi distanze diverse in relazione alle tipologie di intervento ed alle aree in cui essi ricadono. Il testo elaborato è stato sottoposto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, al parere della CUP, la quale con verbale di deliberazione n. 27/2008 di data 5 giugno 2008 ha espresso un giudizio favorevole, suggerendo peraltro di tenere in debito conto le osservazioni dalla stessa formulate su aspetti di carattere generale e puntuale, adeguamente illustrate nel parere medesimo. Sulla scorta del parere della CUP e delle osservazioni e suggerimenti nello stesso contenuti, si è provveduto ad integrare e modificare il documento in parola che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Con nota di data 18 gennaio 2008 anche il Consiglio delle autonomie locali della Provincia ha espresso parere favorevole sul documento, proponendo peraltro alcuni perfezionamenti, dei quali si è tenuto conto in fase di redazione definitiva del testo. Le nuove disposizioni in materia di distanze fra edifici e dai confini sostituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, quelle contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. I comuni dovranno provvedere all’adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alle presenti disposizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all’entrata in vigore di questa deliberazione, fatte salve le varianti per opere pubbliche. Con i provvedimenti di adeguamento a questa deliberazione i comuni approvano altresì uno schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 dell’Allegato al presente provvedimento. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le norme vigenti dei predetti strumenti urbanistici. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il relatore, - visti gli atti citati in premessa; - visto l’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); - visto il verbale di deliberazione n. 27/2008 di data 5 giugno 2008 della CUP; - visto il parere del Consiglio delle autonomie locali della Provincia espresso con nota di data 18 gennaio 2008; a voti unanimi, legalmente espressi d e l i b e r a 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici e dai confini, ai sensi dell’art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di cui all’Allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Allegato parte integrante Disposizioni provinciali in materia di distanze DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE. Art. 1 Disposizioni generali. 1. La presente deliberazione, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di: a) distanze minime tra edifici; b) distanze minime degli edifici dai confini; 2. Per i fini di cui al comma 1, la presente deliberazione definisce altresì il concetto di altezza ed i criteri di misurazione delle distanze. 3. Le disposizioni della presente deliberazione sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell’articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765. Art. 2 Definizioni e criteri di misurazione delle distanze 1. Per i fini di cui alla presente deliberazione, l’altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l’estradosso dell’ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell’altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. n caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. 2. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. 3. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 4. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell’altezza. 5. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni. 6. Per i fini di cui ai commi 1 e 4, con successivo provvedimento della Giunta provinciale possono essere stabiliti eventuali indirizzi e criteri per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere volte a favorire il risparmio energetico. Art. 3 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 99 della l.p. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della l.p. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell’altezza dell’edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1; c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 4. Nelle zone di questo articolo, per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). Art. 4 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. 1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a). 2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5. Art. 5 Distanze tra edifici da applicare in altre aree. 1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00; b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del titolo II della l.p. n. 1 del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Art. 6 Distanze da applicare tra manufatti accessori. 1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. Art. 7 Distanze degli edifici dai confini. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b); b) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall’applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); c) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 3. Nelle aree produttive di cui all’articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4. 4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1. 5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo 6 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. Art. 8 Norme finali. 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente deliberazione cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968. 3. I comuni provvedono all’adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alle presenti disposizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all’entrata in vigore di questa deliberazione, fatte salve le varianti per opere pubbliche. Con i provvedimenti di adeguamento a questa deliberazione i comuni approvano uno schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del presente provvedimento. 4. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle presenti disposizioni continuano ad applicarsi le norme vigenti degli strumenti urbanistici medesimi.