Dgp_Trento_30_12_10_3090 Decreto giunta Trento 30 dicembre 2010, n. 3090 HYPERLINK "http://www.delibere.provincia.tn.it/CercaSpecifica.asp?Modalita=Delibere&anno=2010&numero=3090" Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l’anno 2011 (Allegato 1). INDICE 1. PREMESSE....................................................................................................................... 3 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA..... 4 3. SOGGETTI BENEFICIARI ............................................................................................ 7 4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITÀ............................. ................... ................... ................... ................. 10 4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie ................................................................ 10 4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità..... 12 5. SPESA AMMESSA, PERCENTUALE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO, DISCIPLINA DELLA CUMULABILITÀ E ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AI BENEFICIARI................. 14 5.1 Spesa ammessa ......................................................................................................... 14 5.2 Percentuale di contributo.......................................................................................... 15 5.3 Modalità di calcolo del contributo............................................................................ 16 5.4 Disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni......................... 18 5.5 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari ................................................................... 19 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.... 21 6.1 Procedura semplificata ............................................................................................. 21 6.2 Procedura valutativa ................................................................................................. 24 7. DISCIPLINA DEI CONTROLLI ............................................................................... 31 7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ……...... 31 7.2 Altre tipologie di controllo ....................................................................................... 31 1. PREMESSE La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. “Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia”, promuove l’impiego di tecnologie e la realizzazione di interventi aventi come scopo il risparmio di energia e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, sono considerate “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili” le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomassa s’intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono, invece, considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, ai sensi della Legge n. 10/1991, la cogenerazione, l’energia termica recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, l’energia recuperabile da processi, impianti o prodotti, compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti. La legge dispone che l’Amministrazione provinciale può concedere contributi per le iniziative ritenute valide e significative con riferimento alla maturità tecnologica ed economica delle iniziative stesse; per tenere conto degli avanzamenti della tecnica realizzati nelle specifiche tecnologie e della relativa penetrazione sul mercato, la significatività e i criteri tecnico-economici degli interventi vengono periodicamente rivisti e aggiornati. La Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.P. 11.12.2006, n. 23- 76/Leg., impartisce all’Agenzia provinciale per l’energia (APE) direttive, indirizzi e criteri per la concessione di contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell’energia e per l’impiego di fonti rinnovabili. Oltre alle tipologie di interventi riportate nei presenti criteri, la L.P. n. 14/1980 e s.m. prevede, all’articolo 3 sexies, contributi per i veicoli a basso impatto ambientale: i criteri per l’individuazione dei veicoli incentivabili ed i valori dell’aiuto sono disciplinati con altra deliberazione della Giunta provinciale. Le presenti direttive e criteri riguardano anche i contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g) e dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 e relativi alla redazione dei piani comunali per la riduzione dell’inquinamento luminoso nonché degli interventi veri e propri per il medesimo scopo. 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA L’azione di incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene perseguita nell’ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dalla Provincia autonoma di Trento in atti e documenti di diversa natura e rilevanza. In particolare vanno ricordate le indicazioni più significative del contesto programmatico provinciale. - “Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIV Legislatura”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 608 del 26 marzo 2010 nonché il relativo “Documento di attuazione”, approvato con deliberazione n. 2473 del 29 ottobre 2010: nella parte relativa agli “assi strategici”, in particolare nell’asse strategico 5 “capitale ambientale e infrastrutturale”, la “materia” energia risulta trasversale e ben presente in tutte le attività ivi previste. A parte i riferimenti al rafforzamento della filiera foresta – legno – energia, i punti fondamentali che interessano il presente atto, sono quelli relativi alla promozione del risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della L.P. n. 5/2010, ampliando le tipologie di interventi da finanziare, anche ai fini di adeguarsi all’evoluzione tecnologica, quelli relativi all’implementazione di un sistema di certificazione energetica ed ambientale degli edifici, nonchè a quello di dare attuazione al Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265/2009. - Il Piano energetico-ambientale provinciale (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003 ed aggiornato con deliberazione n. 1645 del 16 luglio 2010, che costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO2 in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell’efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor emissione di CO2, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell’obiettivo, il PEAP stabilisce un’elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente: TAB. 1: Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO2 (Fonte: Estratto dalla Tabella 16 del PEAP) Ordine Tipologia di intervento Azioni Priorità 1 A Efficienza riscaldamento usi civili A1 Sostituzione generatori di calore A2 Produzione solare dell’acqua calda sanitaria A3 Coibentazione e Edifici a basso consumo A4 Reti teleriscaldamento A5 Azioni di contesto Priorità 2 B Sostituzione combustibili B1 Biomasse vs fossili (sinergia con A4 e A1) B2 Solare vs gas/elettricità (sinergia con A2) B3 Gas naturale vs prodotti petroliferi (sinergia con A1) - Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2051 del settembre 2007. Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per l’armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell’energia. La tutela della qualità dell’aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle imprese e dei singoli cittadini. Il Piano, nell’individuare il Settore Civile come uno dei macrosettori su cui concentrare gli interventi, prevede esplicitamente che l’Amministrazione “…si dovrà impegnare nel proseguire l’opera di promozione ed incentivazione di interventi di risparmio energetico già promossa tramite la L.P. n. 14/1980”. - L’Accordo di programma sulla qualità dell’aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 e successivamente sottoscritto dalle Parti il 26 gennaio 2005, è, in sintesi, la definizione di una strategia d’azione comune e di ampio respiro per il raggiungimento o il mantenimento – nel medio e lungo periodo – di elevati livelli di qualità dell’aria. L’Accordo prevede una serie di impegni fondamentali per Provincia, Comuni e tutte le parti sottoscriventi. Gli “assi” sui quali si muove, per quanto di interesse del presente documento, sono: promozione dei veicoli a basso impatto ambientale; promozione di impianti termici ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti rinnovabili; riduzione dell’impatto energetico e ambientale nell’edilizia. In particolare, l’Accordo impegna la Provincia Autonoma di Trento, in relazione alle tecnologie incentivabili dalla L.P. 14/1980, alle seguenti azioni: intensificare le misure di sostegno per l’acquisto o la sostituzione di impianti termici civili ad elevata efficienza energetica, con particolare riguardo alle realtà territoriali non servite dalla rete del metano; intensificare le incentivazioni per l’installazione di impianti termici solari; garantire la prosecuzione delle misure di incentivazione per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale, ivi comprese la bioedilizia e la certificazione energetica degli edifici. - Il Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, previsto dall’articolo 4 della legge provinciale n. 16/2007 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 30 dicembre 2009, persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità provinciale, promuove la minimizzazione dei consumi energetici nell’illuminazione esterna e la riduzione dell’inquinamento luminoso, al fine di conservare e proteggere l’ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette, nel rispetto della sicurezza dei cittadini. I soggetti coinvolti, oltre alla Provincia, sono i Comuni, le associazioni e gli istituti che si occupano di contenimento dell’inquinamento luminoso, i progettisti e gli installatori. In particolare, i Comuni si devono dotare di Piani Regolatori di Illuminazione Comunali o Sovracomunali (P.R.I.C.). - Le misure di incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell’Allegato 2 – Incrementi volumetrici – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25.6.2010, in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4. Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l’immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell’edilizia sostenibile, in attesa dell’approvazione da parte dei comuni di eventuali misure più favorevoli. In particolare, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire: a) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori, è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; b) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera a), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico. - Oltre ai Piani e Programmi provinciali sopra riportati, l’azione di incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili deve venir perseguita anche nell’ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dallo Stato in atti e documenti di diversa natura e rilevanza. A questo scopo, a livello statale, sono previste incentivazioni alla produzione di energia da fonte rinnovabile concesse sotto forma tariffaria, nonché detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (di cui alla legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.). Nella redazione dei presenti criteri, tenuto conto dei piani, programmi ed altre agevolazioni qui sopra elencate e delle loro possibili combinazioni (anche con riferimento ai casi di non cumulabilità), si è operato per assicurare, per quanto possibile, ai soggetti beneficiari di cui al successivo capitolo 3 la possibilità di usufruire di un aiuto economico per incentivare gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile. 3. SOGGETTI BENEFICIARI Possono essere beneficiari dei contributi per interventi sul territorio della Provincia di Trento, con le limitazioni riportate sotto la voce “Ammissibilità” nelle singole “schede tecniche”, i soggetti di seguito individuati: 1. soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS); 2. imprese; 3. enti pubblici ed enti strumentali; 4. Energy Services Companies (E.S.Co.). 5. Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.) Rientrano nel punto 1. i soggetti privati che non svolgono attività d'impresa ma anche i soggetti “impresa individuale” che dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, che il bene oggetto dell’intervento agevolabile non rientra in alcun modo nell’attività di impresa. Gli Organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritti nell'Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o nell’Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.. Qualora le ONLUS svolgano attività economica, devono essere assoggettate alla disciplina propria delle imprese. Sono considerati beneficiari del contributo il proprietario, il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), l’inquilino, il comodatario e, comunque, tutti i soggetti che dispongano di un idoneo titolo in base alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge. Sono altresì considerati beneficiari anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado) ed i conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Si considera «impresa» ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. La disciplina comunitaria applicabile agli aiuti attribuiti in base ai presenti criteri è differenziata a seconda della procedura seguita per la loro concessione. In caso di “procedura semplificata”, il contributo è concesso ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammissibile stabilite nei presenti criteri. In caso di “procedura valutativa”, il contributo è concesso in base all’opzione esercitata dal richiedente al momento di presentazione della domanda nelle seguenti modalità alternative: 1) ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, oppure 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Per quanto riguarda l’appartenenza dell’impresa alla dimensione piccola, media o grande, si farà riferimento all’allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008. Il citato regolamento esplicitamente esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale per l’applicazione del regolamento (vedi art. 1, par. 6, lett. a) del regolamento). Inoltre il regolamento non si applica alle imprese in difficoltà. Per le imprese operanti nel settore edilizio e immobiliare, il contributo è concesso (sia per le domande in procedura semplificata sia in valutativa) unicamente ai sensi della disciplina degli aiuti de minimis nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammissibile stabilite nei presenti criteri: in fase di vendita, l’impresa dovrà informare gli acquirenti di beneficiare o di aver beneficiato dei contributi provinciali ai sensi della L.P. 14/1980 e s.m. per la realizzazione dell’immobile oggetto della vendita. Detta informazione dovrà, inoltre, esplicitamente essere riportata nel rogito notarile nel quale l’acquirente/promissorio dovrà, anche, prendere atto dei vincoli imposti dalla legge, ad esempio in merito alla inalienabilità delle strutture fisse installate oggetto del contributo e dovrà, infine, impegnarsi a sua volta a riportare nel nuovo contratto/rogito, qualora cedesse l’immobile, analogo impegno a carico del nuovo compratore. Come più dettagliatamente illustrato nel successivo punto 4.2, le imprese agricole o le associazioni di imprese agricole che possono chiedere un contributo per interventi previsti dalle leggi di settore, nonché le imprese la cui attività è caratterizzata da codici “ATECO” (così come definiti nell’Allegato “a”, “Norme di carattere generale”, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005 e s.m.) per i quali i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato gli aiuti nel campo del risparmio energetico, della cogenerazione ad alto rendimento e della produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008, non sono considerabili “soggetti beneficiari” ai sensi delle presenti disposizioni, fatta eccezione per gli interventi ricadenti nella procedura semplificata che sono ammessi anche per le imprese (con le distinzioni/limitazioni indicate nelle singole “schede tecniche” allegate), per garantire speditezza nelle liquidazioni nel caso di interventi minimali. Tramite accordi, l’Agenzia provinciale per l’energia (APE), l’Agenzia provinciale per l’incentivazione alle attività economiche (APIAE) ed il Dipartimento Agricoltura e alimentazione stabiliranno i dettagli operativi circa l’individuazione delle strutture competenti. Nell’accezione “enti pubblici ed enti strumentali” di cui al punto 3., s’intendono ricompresi gli enti pubblici, compresi Comuni e Comunità di valle, le ASUC, le agenzie della Provincia di cui all'art. 32 della L.p. n. 3/2006 e s.m. nonché gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e le società controllate dalla Provincia, indicate dall'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge. Si chiarisce che, nel presente Allegato 1 ed anche nell’altro Allegato 2, sotto la denominazione “ente pubblico”, s’intendono ricompresi gli enti come elencati nella presente definizione. Le E.S.Co. di cui al punto 4. sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici, accettando un certo margine di rischio finanziario, così come definite nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi (con le “regole” qui previste) nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesimi domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici (per i contenuti di detto contratto, vedi successivo punto 5.3). Le E.S.P.Co. di cui al punto 5. sono soggetti fisici o giuridici, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia, così come definiti nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri (con le limitazioni nelle stesse previste, compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità), a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con “n” soggetti privati per sostituire “n” generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l’importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato, pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale, a valere sui presenti criteri.. A questo punto, nel caso ad es. di “procedura semplificata”, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciatale dai singoli privati. 4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITÀ La L.P. n. 14/1980 e s.m. e la L.P. n. 16/2007 elencano una serie di interventi che possono beneficiare dei contributi. La significatività degli interventi da finanziare, nonché l’individuazione dei soggetti beneficiari va valutata in rapporto sia agli obiettivi della politica provinciale in materia energetico-ambientale, sia alle opportunità offerte al cittadino ed alle imprese dalle detrazioni fiscali e/o dagli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come riportato al capitolo 2. Gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc. previsti nei presenti criteri devono essere realizzati o riguardare il territorio della Provincia autonoma di Trento. Si chiarisce che, nei criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente Allegato 1, per “intervento” si intende il complesso delle attività – esclusa la progettazione, ancorché essa risulti finanziabile - che è finanziabile secondo le “schede tecniche” relative alle tipologie/tecnologie sotto elencate. Per quanto attiene alla definizione di “data di inizio lavori”, essa s’intende coincidente con la data di consegna dei primi materiali occorrenti per la realizzazione dell’”intervento” rilevabile dalle fatture quietanzate (anche d’acconto) o, se citati nelle stesse, dai documenti di trasporto. Per tipologie/tecnologie che non prevedono l’acquisto di materiali quali, ad esempio, gli studi di fattibilità, la data di inizio lavori è quella del contratto di affidamento dell’incarico, o desunta dallo stesso, o desunta dalle lettere di affidamento dell’incarico. Analogamente, per la definizione di “data di fine lavori”, essa s’intende coincidente con la data dell’ultima fattura relativa alla realizzazione dell’”intervento”. Le tipologie/tecnologie riportate nelle schede sottostanti trovano riferimento negli articoli 3, 3 bis, 3 quinquies, 3 septies e 10 bis della L.P. n.14/1980 e s.m., nonché negli articoli 2, comma 1, lettera g) e 5 della L.P. n. 16/2007, come riportato in ciascuna di esse. 4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie Vengono individuate le seguenti tipologie/tecnologie: priorità scheda n. Descrizione tipologia/tecnologia 1 - interventi di tutte le tipologie/tecnologie cofinanziate in base a disposizioni, progetti o programmi interregionali, nazionali o comunitari, ovvero interventi derivanti da Accordi, Protocolli e altri strumenti volontari stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento; 2 scheda n. 1 diagnosi energetiche e studi di fattibilità (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 1); 3 scheda n. 2 interventi dimostrativi (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 4); 4 scheda n. 22 piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna, ai criteri tecnici previsti dalla L.P. n, 16/2007 (L.P. 16/2007 art. 2, c 1, lett. g); 5 scheda n. 3 reti energetiche (L.P. 14/1980 art. 3, c.1; art. 3 bis, c. 2); 6 scheda n. 4 edifici sostenibili (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); 7 scheda n. 5 edifici a basso consumo esistenti (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); 8 scheda n. 6 edifici a basso consumo nuovi (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); 9 scheda n. 7 scheda n. 8 generatori di calore a biomassa – Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato. Caldaie a caricamento manuale e Caldaie a policombustibile (L.P. 14/1980 art. 3, c,1); 10 scheda n. 9 collettori solari (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 11 scheda n. 10 coibentazioni termiche (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 1); 12 scheda n. 11 generatori di calore a condensazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 2); 13 scheda n. 21 Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione (L.P. 14/1980 art. 10 bis); 14 scheda n. 12 sistemi di controllo e regolazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1,punto 3); 15 scheda n. 13 impianti fotovoltaici in isola (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 16 scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 17 scheda n. 15 impianti finalizzati al recupero del calore (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 18 scheda n. 16 impianti eolici (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 19 scheda n. 17 pompe di calore (L.P. 14/1980 art. 3, c.1); 20 scheda n. 18 Cogenerazione (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); 21 scheda n. 23 interventi e misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico (L.P. 16/2007 art.5); 22 scheda n. 19 impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kW (L.P. 14/1980 art. 3 septies); L'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d’ordine delle stesse) è rilevante solo ai fini di determinare l’ordine di finanziamento degli interventi con spesa ammessa superiore ad Euro 40.000 (IVA compresa) che vengono trattati secondo la cosiddetta procedura valutativa descritta al successivo capitolo 6. In caso di presenza di più interventi all’interno della medesima priorità, si ricorre a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati in “schede tecniche” che riassumono ciascuna tipologia e che costituiscono l’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Per l’ordinamento degli interventi posti in priorità 1 (tutte le tipologie cofinanziate o derivanti da accordi), non essendoci la relativa scheda tecnica, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda. Ciascuna “scheda tecnica” elenca gli elementi da considerare nel caso concreto, comprese le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti, ai fini della definizione dell’istruttoria tecnica e della ammissibilità al contributo. Relativamente alla “scheda tecnica” n. 3 “Reti energetiche”, si stabiliscono le seguenti sottopriorità (in caso di presenza di più interventi all’interno della medesima sottopriorità, si ricorre ai criteri di ordinamento specificati nella “scheda tecnica” n. 3): 3.a ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione; 3.b impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, in Comuni o in aree non metanizzate; 3.c impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a biomassa in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale; 3.d ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a metano, con o senza cogenerazione; 3.e impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere; 3.f impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a metano proveniente da feeder di trasporto e distribuzione, in comuni o in aree nei quali il teleriscaldamento sostituisce la rete di distribuzione di gas naturale; 3.g impianti di teleriscaldamento urbano, con cogenerazione, alimentati a metano in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale. Gli interventi relativi alle tipologie di cui alle precedenti schede tecniche n. 5, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 sono finanziabili singolarmente solo su edifici esistenti (per la tipologia di cui alla sola scheda n. 5, anche già riscaldati). Gli interventi relativi alle medesime tecnologie, su edifici nuovi (od anche su edifici esistenti di cui alla scheda n. 5, se gli interventi stessi consentono all’edificio di “guadagnare” almeno due classi energetiche), concorrono invece alla determinazione del finanziamento complessivo riferito alla prestazione energetica dell’intero edificio; la relativa spesa è, infatti, già ricompresa nella spesa massima ammessa di cui alle schede n. 4 "Edifici sostenibili", n. 5 "Edifici a basso consumo esistenti" o n. 6 "Edificio a basso consumo di nuova costruzione". Ai fini dei presenti Criteri si considera nuovo un edificio (o porzione materiale) la cui domanda per il titolo edilizio (Concessione, DIA, ecc) sia di data posteriore o uguale all’8 Ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, mentre si considera esistente un edificio (o un suo ampliamento) la cui domanda per il titolo edilizio (Concessione, DIA, ecc) sia anteriore alla suddetta data. 4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità. Non sono ammessi a contributo: · gli interventi non previsti nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri; · gli interventi previsti nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri ma che nelle stesse schede sono considerati “non ammissibili” per determinati beneficiari (come puntualmente riportato in ciascuna scheda tecnica); · gli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa; · gli interventi per i quali anche solo parte dei lavori, le cui spese concorrono al calcolo della spesa totale, hanno usufruito o usufruiscono di agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative, salvo quanto previsto per gli interventi che si avvalgono del “Conto energia”; · gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc., previsti nelle schede tecniche allegate, riguardanti strutture od altro, siti al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Trento; · gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di risparmio di energia da fonti primarie, ricadenti nella procedura valutativa, di cui alle leggi del settore agricolo, il cui beneficiario risulti essere un’impresa agricola o un’associazione di imprese agricole (con esclusione, per le motivazioni espresse al capitolo 3., degli interventi in procedura semplificata fino a 40.000 Euro di spesa ammessa); non sono inoltre ammesse a contributo le iniziative del settore agricolo che conseguano un’economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica ai sensi dell’art. 3 ter, comma 2, della L.P. n. 14/1980 poiché divenuti interventi di prassi corrente che non necessitano di essere incentivati (per gli aspetti operativi, vedi accordi APE/Dipartimento Agricoltura e alimentazione); · gli interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricadenti nella procedura valutativa, il cui beneficiario risulti essere un’impresa la cui attività è caratterizzata da codici “ATECO” (così come definiti nell’Allegato “a”, “Norme di carattere generale”, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005 e s.m.) ricompresi fra quelli per i quali i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato i relativi aiuti nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008. Per le motivazioni espresse nel precedente capitolo 3., gli interventi di cui al presente alinea sono, invece, consentiti in procedura semplificata fino a 40.000 Euro di spesa ammessa (per gli aspetti operativi, vedi accordi APE/APIAE); · gli interventi che non presentano una soglia minima di spesa o di dimensione dell’intervento ritenuta significativa, in termini energetici, per l’ammissibilità al finanziamento pubblico: dette soglie sono indicate nelle “schede tecniche” per ciascuna tipologia/tecnologia di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. 5. SPESA AMMESSA, PERCENTUALE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO, DISCIPLINA DELLA CUMULABILITÀ E ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AI BENEFICIARI 5.1 Spesa ammessa Il contributo è erogato con modalità diverse in relazione alle due procedure istruttorie individuate nel successivo capitolo 6 “Procedure per la concessione e liquidazione dei contributi”: una modalità semplificata per interventi fino a 40.000 Euro (IVA compresa) di spesa ammessa ed una modalità valutativa per interventi di importo superiore a 40.000 Euro, ma comunque inferiore ad 1 milione di Euro. Le modalità di calcolo della spesa ammessa sono le stesse per entrambe le procedure e per tutti i beneficiari, con l’eccezione degli interventi eseguiti dalle imprese (che non siano, di regola, escluse ai sensi del precedente punto 4.2), in procedura valutativa, che scelgano le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008. A parte quest’ultima eccezione, l’individuazione del limite massimo di spesa ammessa, ove previsto nelle “schede tecniche”, è stato effettuato facendo riferimento: 1) a prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi del costo di acquisto dei materiali e della messa in opera. I prezzi assunti alla base delle valutazioni parametriche sono stabiliti con riferimento a valori medi di mercato; 2) ad un valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio Euro/kWh. Nelle “schede tecniche” per ciascuna tipologia/tecnologia di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri è riportata la spesa massima ammessa per ogni tipologia di lavori, espressa in funzione delle caratteristiche tecnico/dimensionali dell’intervento: gli importi sono comprensivi di IVA (ad eccezione di quelli della scheda tecnica n. 21) e costituiscono riferimento per il calcolo del contributo per i beneficiari che non possono detrarre l’IVA mentre, per quelli che possono detrarla, gli importi della spesa massima ammessa riportati in ciascuna delle schede s’intendono diminuiti del 10% (per le modalità di calcolo del contributo vedi successivo paragrafo 5.3). Nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 sono riportati, ove ritenuti necessari, i valori dei contributi massimi concedibili (indipendentemente dal risultato del prodotto fra spesa massima ammessa e percentuale di contributo), nonché ulteriori limitazioni quali, ad esempio, quelle relative al non superamento del contributo massimo concedibile a favore di un sol beneficiario che presenti più domande sulla stessa tipologia. Nel caso di procedura valutativa, il limite massimo di spesa ammessa può risultare più elevato in quanto, in aggiunta ai valori di volta in volta riportati nelle schede allegate, possono venire considerate, nelle seguenti percentuali, le eventuali spese tecniche: – fino ad un massimo del 5%, per interventi proposti da soggetti privati, ONLUS, imprese o E.S.Co.; – interamente, per gli interventi proposti da enti pubblici. Nel caso di interventi di particolare complessità tecnica, il limite massimo di spesa ammessa viene definito in relazione ai costi esposti nel preventivo. Tali fattispecie sono puntualmente indicate nelle “schede tecniche” per tipologia/tecnologia. 5.1.1 Spesa ammessa secondo regolamento (CE) n. 800/2008 Il valore della spesa ammessa nel caso di interventi con domanda presentata sulla procedura valutativa, richiesti da imprese che scelgono le norme di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 e che non siano fra quelle escluse dai presenti criteri (vedi quinto e sesto alinea del precedente punto 4.2), è pari a quello dei costi ammissibili calcolati come indicato ai paragrafi 6 e 7 dell’art. 18 del regolamento (CE), senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi e con riferimento alle tipologie “investimenti per la tutela ambientale in misure di (1) risparmio energetico, (2) cogenerazione ad alto rendimento e (3) produzione di energia da fonti rinnovabili”. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tener conto, come detto, dei vantaggi e dei costi operativi. Nel caso in cui il costo dell’investimento sia facilmente individuabile all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo mentre, in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale caratterizzata da un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (investimento di riferimento). Per investimento di riferimento s’intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e che, dal punto di vista commerciale, sia un’alternativa credibile all’investimento in esame. Nel caso le imprese optassero per il regime di aiuti a titolo di “de minimis”, il contributo è concesso ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammissibile stabilite nei presenti criteri. La spesa ammessa viene calcolata come descritto al precedente punto 5.1 ed il valore è riportato nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Nel caso l’impresa si avvalesse della procedura semplificata, la scelta non potrebbe che essere quella del “de minimis”. 5.2 Percentuale di contributo Laddove l’intervento risulti ammissibile, il valore della percentuale di contributo è puntualmente riportato in ciascuna delle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri: ad esso valore va fatto riferimento per il calcolo del contributo usufruibile. Sono escluse le percentuali applicabili alle imprese che, in procedura valutativa, optassero per il contributo concesso ai sensi della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 che saranno illustrate al successivo punto 5.2.1. Le ONLUS (come definite al precedente punto 3), relativamente alle tipologie nelle quali sono ammissibili a presentare domanda di contributo, beneficiano di una percentuale di contributo pari al 50% (a parte le tipologie nelle quali la percentuale è prevista già maggiore del 50%, per le quali resta il valore maggiore indicato nella relativa scheda tecnica ed a parte la tipologia degli impianti fotovoltaici in rete per la quale rimane il valore riportato nella corrispondente scheda tecnica). 5.2.1 Percentuale di contributo se si applica regolamento (CE) n. 800/2008 Nella procedura valutativa, qualora le imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri (escluse, quindi, le imprese e gli interventi di cui al quinto e sesto alinea del precedente punto 4.2), optassero per il calcolo del contributo con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008, le percentuali di contributo applicabili sono le seguenti: 1. per investimenti per la tutela dell’ambiente in misure di risparmio energetico: – 30% (piccola impresa) – 30% (media impresa) – 20% (grande impresa) 2. per investimenti per la tutela dell’ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento: – 30% (piccola impresa) – 30% (media impresa) – 20% (grande impresa) 3. per investimenti per la tutela dell’ambiente per produzione di energia da fonti rinnovabili: – 30% (piccola impresa) – 30% (media impresa) – 20% (grande impresa) Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa si fa riferimento all’allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008. Nel caso l’impresa si avvalesse della procedura semplificata, la scelta non potrebbe che essere quella del “de minimis” (regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Infatti, il regolamento (CE) n. 800/2008 dispone che il beneficiario degli aiuti debba presentare domanda prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività sovvenzionata ma, per come sono organizzate le “fasi” di cui alla procedura semplificata (prima si deve effettuare l’intervento e, poi, si presenta la domanda di contributo e se ne chiede, contestualmente, la liquidazione), non sarebbe possibile seguire le norme del regolamento (CE) n. 800/2008. 5.3 Modalità di calcolo del contributo A parte i casi particolari di seguito descritti (compresi i casi in cui la spesa massima ammessa risulti pari al preventivo) e le limitazioni in ordine al valore dei contributi massimi concedibili evidenziati nelle “schede tecniche”, in generale il valore del contributo, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario risulti superiore al limite massimo di spesa ammessa, viene calcolato moltiplicando la percentuale di contributo per il valore della spesa massima ammessa. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia invece inferiore al limite massimo di spesa ammessa, il valore del contributo viene calcolato applicando la percentuale di contributo alla spesa effettivamente sostenuta: in entrambi i casi, i valori (spesa massima ammessa e percentuale di contributo) sono riportati nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Come anticipato nel punto 5.1, gli importi della spesa massima ammessa riportati nelle “schede tecniche” sono comprensivi di IVA: ai fini della determinazione del valore del contributo nelle due fattispecie sopra evidenziate, il confronto fra l’importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (comprensivo di IVA) e l’importo della spesa massima ammessa di cui sopra, vale per i beneficiari che non possono detrarre l’IVA. Per quelli che, invece, possono detrarla, il confronto va effettuato fra l’importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (esclusa l’IVA) e l’importo della spesa massima ammessa riportata nelle “schede tecniche” diminuito del 10%. Una eccezione rispetto ai due principi sopra sanciti è rappresentata dalle imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri (escluse, quindi, le imprese e gli interventi di cui al quinto e sesto alinea del precedente punto 4.2), e che optano per il contributo calcolato con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso i valori della spesa massima ammessa (che diventa “costo ammissibile”) e della percentuale di contributo sono quelli indicati, rispettivamente, nei precedenti punti 5.1.1 e 5.2.1. Va da sè che qualora le suddette imprese, obbligatoriamente in caso di procedura semplificata, ed a loro scelta in caso di procedura valutativa, dovessero indirizzarsi verso il regime del “de minimis”, spesa massima ammessa e percentuale di contributo sono quelli indicati nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Altra eccezione è rappresentata dalle E.S.Co. Per come sono state definite nel precedente capitolo 3., le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi (con le “regole” qui previste) nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato, loro medesimi, domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici. Il contratto deve in particolare contenere: - l’obbligo dell’inalienabilità dell’opera (3, 5 o 10 anni); - l’obbligo dell’osservanza dei presenti criteri; - il computo metrico-estimativo dell’opera (come allegato); - la descrizione degli interventi concordati; - la misura del vantaggio ambientale conseguibile con l’intervento attraverso l’indicazione dei parametri di efficienza o di risparmio energetico ante e post intervento e relative variazioni riportati in una specifica scheda di analisi energetica; - la spesa sostenuta per gli interventi; - l’entità del contributo ottenibile; - l’indicazione di chi acquisirà il contributo e in che percentuale; - nel caso risulti in essere un contratto di fornitura energetica da parte della E.S.Co., la variazione della relativa tariffa di fornitura ante e post intervento.) La E.S.Co. quindi, per sua natura ed a tutti gli effetti “Impresa”, potrà beneficiare di contributi per le diverse tipologie nella misura prevista per beneficiari “Privati”, “Imprese” ed “Enti pubblici” in dipendenza della natura del committente dei lavori. Una terza eccezione riguarda solamente le modalità di calcolo del contributo nel caso il soggetto beneficiario sia una E.S.P.Co. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri (con le limitazioni nelle stesse previste, compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità), a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con “n” soggetti privati per sostituire “n” generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l’importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato, pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale, a valere sui presenti criteri. A questo punto, nel caso ad es. di “procedura semplificata”, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciatale dai singoli privati. 5.4 Disciplina sulla cumulabiltà del contributo con altre agevolazioni L’articolo 7 della L.P. n. 14/1980 e s.m. stabilisce che i contributi previsti dalla medesima legge e, quindi, dai presenti criteri, non siano cumulabili con “altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale. Inoltre, l’articolo 6 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) del decreto Leg.vo n. 115/2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi….”. Anche il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010, che ha riformulato il meccanismo e le tariffe per l’incentivazione del fotovoltaico a partire dal 1° gennaio 2011, introduce nuovi limiti alla cumulabilità. Da quanto sopra riportato è evidente che, a parte la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell’articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo n. 164/2000; peraltro non cumulabili per gli impianti fotovoltaici in rete che beneficiano del Conto energia) e a parte anche quanto stabilito in relazione ai benefici di cui al “Conto energia”, i beneficiari di contributi di cui alle presenti direttive e criteri non possono utilizzare alcun altro strumento di incentivazione attivato dallo Stato come, ad esempio, i certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva, le detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (di cui alla Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.), ad eccezione di quanto disposto all’art. 6, comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 per gli impianti alimentati da biomasse da filiera. Eventuali eccezioni sono riportate nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Per ottemperare ai soprascritti divieti, nei fac-simile di domanda di contributo relativa alla procedura semplificata ed a quella valutativa, il richiedente dichiarerà esplicitamente di essere a conoscenza e di impegnarsi al puntuale rispetto della disciplina della cumulabilità di cui al presente punto. Con riferimento alla cumulabilità con gli incentivi previsti dal “Conto energia”, il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010. Tramite la disciplina dei controlli, descritta al successivo capitolo 7, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. É opportuno, peraltro, sottolineare che, qualora un intervento si componga di più parti distinguibili tra loro, alcune delle quali non possono beneficiare dei certificati verdi, queste ultime possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri. Ad esempio, nel caso di impianti di produzione mista termica ed elettrica alimentata da fonti rinnovabili, è ammissibile a contributo provinciale la parte di produzione dell’energia termica non riconducibile alla produzione elettrica: sono fatti comunque salvi, i casi appena qui sotto riportati. Nel caso in cui un’impresa optasse per il calcolo del contributo con le “regole” di cui al regolamento (CE) n. 800/2008, il contributo previsto nei presenti criteri soggiacerebbe alle seguenti disposizioni: – è possibile il cumulo con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili; – non è possibile il cumulo con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente provvedimento; – sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese. Incentivi urbanistici ed edilizi dei comuni: i contributi di cui alle presenti direttive e criteri non sono cumulabili con le misure di incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell’Allegato 2 – Incrementi volumetrici – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25.6.2010, in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4. 5.5 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari · Le norme che regolano la promozione del risparmio energetico, in particolare i decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, prevedono la possibilità, in capo a determinati soggetti (e la Provincia rientra fra questi), di richiedere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) l’emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di risparmio energetico: peraltro i TEE vengono emessi dall’AEEG solo al raggiungimento di una soglia minima, che gli interventi realizzati tramite la procedura semplificata singolarmente non raggiungono. Per gli interventi oggetto di domanda di contributo/richiesta di liquidazione rientranti nella procedura semplificata come descritta nei presenti criteri, i beneficiari (E.S.Co. ed E.S.P.Co. escluse) si impegnano a cedere alla Provincia il diritto a chiedere all’AEEG i TEE che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi soggetti al contributo. Nel caso di interventi rientranti nella procedura valutativa il beneficiario, all’atto della presentazione della domanda, può scegliere se cedere o meno alla Provincia il diritto a richiedere i TEE. · Le norme che regolano il sistema per lo scambio di quote di emissione, istituito dalla direttiva europea 2003/87/CE, integrata dalla direttiva 2004/101/CE, prevedono, tra l’altro, la possibilità di utilizzare le riduzioni generate da progetti di CDM (Clean Development Mechanism) e di JI (Joint Implementation). Detti meccanismi flessibili possono essere utilizzati da soggetti pubblici (e privati) che, pur non avendo obblighi di riduzione di emissione (come la Provincia) hanno facoltà di acquisire crediti e collocarli sul mercato delle emissioni. Pur nelle indubbie difficoltà operative per l’attuazione di quanto reso possibile dalle soprarichiamate direttive europee, con i presenti criteri la Provincia è autorizzata a ricercare gli opportuni meccanismi per sfruttare le possibilità offerte dal sistema di scambio di quote di emissione estendendo ai beneficiari, come descritto al punto precedente e con le medesime distinzioni fra procedura semplificata e valutativa, gli eventuali obblighi cui dovranno sottostare. · Come richiesto all’articolo 3 bis della L.P. 14/1980, gli interventi che beneficiano dei contributi di cui ai presenti criteri devono essere in regola con le norme “in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica e di tutela paesaggisticoambientale”. Inoltre, devono essere installati a regola d’arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche che regolano ciascun settore caratterizzante l’intervento in questione. 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI In questo capitolo verranno descritte le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi che, come descritto nei capitoli precedenti, si distinguono nella procedura cosiddetta “semplificata” ed in quella cosiddetta “valutativa”: l’accesso all’una o all’altra delle stesse è determinato, salvo casi particolari successivamente specificati, dal fatto che la spesa ammissibile risulti, rispettivamente, inferiore/uguale o superiore ad Euro 40.000 (IVA compresa). Si chiarisce fin d’ora che ricadono nella procedura semplificata gli interventi che, in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche, presentano una spesa massima ammessa (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell’intervento) inferiore o uguale a detto limite di spesa ma anche gli interventi che, pur presentando (in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche) una spesa massima ammessa superiore al predetto limite, sono documentati da fatture il cui importo (IVA compresa) risulti inferiore a 40.000 Euro. Per consentire all’APE di organizzare un’ordinata raccolta ed istruttoria delle domande (nel caso della procedura valutativa), o delle domande/rendicontazioni (nel caso della procedura semplificata), si stabilisce che gli interventi che presentano una spesa massima ammessa (con la specificazione di cui sopra) inferiore o uguale ai 40.000 Euro (IVA compresa) devono venir rendicontati tramite la procedura semplificata ad eccezione degli enti pubblici che, se lo desiderano, possono effettuare domanda tramite la procedura valutativa anche in presenza di interventi si spesa massima ammessa inferiore ai 40.000 Euro e ad eccezione anche delle imprese che optassero per seguire le norme previste nel regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso, infatti, poiché il regolamento chiede che le domande di contributo debbano essere presentate prima dell’effettuazione dei lavori, se un’impresa intendesse avvalersi delle “regole” del regolamento medesimo, non potrebbe che effettuare la domanda con la procedura valutativa. Appare quasi superfluo ricordare che, nel caso un beneficiario si avvalesse delle eccezioni sopra previste, deve presentare (sul medesimo intervento) domanda solo sulla procedura tramite la quale intende avvalersi e non anche sull’altra. Sempre nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro, sia le domande/rendicontazioni presentate tramite la procedura semplificata sia le domande presentate tramite la procedura valutativa devono riguardare ciascuna una sola tipologia (come previste nelle schede tecniche); nel caso di domande relative ad interventi complessi presentate con la procedura valutativa, il computo metrico estimativo dovrà essere opportunamente suddiviso fra le diverse tipologie caratterizzanti l’intervento, ma le domande dovranno essere tante quante le tipologie di cui l’intervento si compone. 6.1 Procedura semplificata La procedura semplificata, resa possibile dal comma 5 dell’art. 5 della L.P. 14/1980, prevede che il pagamento del contributo possa avvenire ad intervento già effettuato ed a spese già sostenute, con le seguenti modalità operative: - telefonata al contact-center al fine di prenotare la rendicontazione dell’intervento presso una struttura periferica per l’informazione della Provincia o presso l’APE: la data e l’ora della telefonata costituiscono riferimento per la liquidazione del contributo che avverrà rispettando l’ordine di prenotazione telefonico; - rendicontazione dell’intervento con la presentazione delle relative fatture quietanzate con bonifico bancario, postale, on-line o tramite ricevuta bancaria (RIBA), (per gli enti pubblici quietanzate nei modi consentiti dalla normativa), di una “scheda descrittiva dell’intervento” (che verrà approvata con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011) e di eventuale altra documentazione prevista nella medesima scheda e/o nella corrispondente “scheda tecnica”; - a rendicontazione effettuata, l’applicativo informatico stampa la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione che vengono sottoscritte, seduta stante, dal richiedente; - controllo della documentazione inserita nell’applicativo informatico, concessione e liquidazione del contributo da parte di APE e successivo invio dei dati a Cassa del Trentino S.p.A. che provvederà al pagamento con il sistema on-banking, direttamente sul conto corrente del beneficiario. Le modalità sopra descritte sono rese possibili tramite l’utilizzo di un applicativo informatico, realizzato da Informatica Trentina S.p.A. su indicazioni di APE. Per quanto riguarda le domande/rendicontazioni rese dalle E.S.Co. e dalle E.S.P.Co., in considerazione del numero presumibilmente limitato delle domande medesime, non è conveniente estendere l’applicativo a detti beneficiari. E.S.Co. ed E.S.P.Co., per la rendicontazione dei loro interventi, contatteranno, tramite il call-center, direttamente l’APE che provvederà alla raccolta delle domande in formato cartaceo (i relativi fac-simile verranno approvati con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011), alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali, pur in procedura semplificata, semprechè E.S.P.Co. ed E.S.Co. rendicontino gli interventi nei limiti sotto indicati. Anche in questo caso, ai fini della priorità della liquidazione nei confronti delle domande/rendicontazioni prenotate da tutti gli altri beneficiari, si farà riferimento alla data e all’ora della telefonata al call-center . Nell’accedere alla procedura semplificata le E.S.P.Co. osserveranno, comunque, le seguenti disposizioni: - ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare una sola tipologia di interventi e l’ammontare complessivo dei contributi ricompresi nell’elenco dei beneficiari non potrà superare indicativamente i 100.000 Euro; - ciascun intervento eseguito dalla E.S.P.Co. a favore dei singoli beneficiari deve possedere le caratteristiche previste per l’accesso alla procedura in questione. Per quanto riguarda le E.S.Co., nell’accedere alla procedura semplificata, osserveranno le seguenti disposizioni: - ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare interventi relativi a più tipologie purché eseguiti nei confronti di un solo cliente. Ciascun intervento deve possedere le caratteristiche previste per l’accesso alla procedura in questione e l’ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuna domanda/rendicontazione non deve superare indicativamente i 100.000 Euro; - venga prodotto originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima benefici dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente punto 5.3). A parte la rendicontazione tradizionale in capo ad E.S.P.Co. ed E.S.Co. di cui sopra, per tutti gli altri beneficiari, all’atto della rendicontazione dell’intervento, l’applicativo informatico stampa la domanda di contributo/richiesta di liquidazione, che deve essere sottoscritta, seduta stante, dal richiedente. Tale atto dovrà essere così composto: a) domanda di contributo/richiesta di liquidazione, completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, anche con riferimento alla cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2 (questi due ultimi obblighi non sono posti in capo alle E.S.Co. ed alle E.S.P.Co.); b) documentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportante: 1. specifica dichiarazione in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti «de minimis»; 2. le informazioni tecniche relative all’intervento effettuato; 3. il rendiconto finale in ordine alla spesa sostenuta per l'intervento e la regolare esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda la documentazione di cui alla precedente lettera b), particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto: devono allora essere rispettate le prescrizioni disposte dall’art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) e s.m.. Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione sopra indicata andrà integrata con quanto riportato al punto 3 e) dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni, che prevede un atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute, della copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori e, per i lavori in diretta amministrazione, quando non potesse essere prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolare esecuzione dell’opera e sul rispetto dei termini assegnati per l’ultimazione dei lavori. Nel caso il beneficiario sia una E.S.P.Co. oppure una E.S.Co., il fac-simile di domanda di contributo/richiesta di liquidazione, che sarà riportato, come modello, nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011 e non gestito tramite l’applicativo informatico, dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla soprariportata lettera a), anche: - nel caso di una E.S.P.Co.: · domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti; · delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 2 e dell’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000; · fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile; - nel caso di una E.S.Co.: · originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente punto 5.3); · fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra. Le domande di contributo/richieste di liquidazione, generate dall’applicativo informatico all’atto della rendicontazione dell’intervento e firmate, seduta stante, dal richiedente, devono essere presentate con riferimento alle tecnologie previste nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 alla deliberazione che approva i presenti criteri; anche la documentazione allegata alle domande/rendicontazioni deve rispettare quanto richiesto nelle rispettive “schede descrittive dell’intervento” che verranno approvate con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011. É fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell’intervento per il quale si chiede il contributo. Il finanziamento degli interventi rendicontabili in procedura semplificata che presentano copertura finanziaria è disposto per singolo esercizio finanziario, successivamente all’approvazione del bilancio dell’APE relativo all’esercizio medesimo, e sarà quantitativamente indicato nel dispositivo della successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011. La liquidazione dei contributi ai soggetti richiedenti, con riferimento alla procedura semplificata, dovrà avvenire nel rispetto dell’ordine cronologico di prenotazione delle rendicontazioni effettuate al contact-center: al riguardo fa fede la data e l’ora delle telefonata. La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell’intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. Salvo i casi individuati nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che approverà il Bando per il 2011, di norma gli interventi rendicontabili con la presente procedura sono caratterizzati da fatture di data compresa nel periodo fra l’entrata in vigore dei presenti criteri (1.1.2011) ed il giorno precedente la data di decorrenza dei criteri per il 2012. Nei dispositivi della deliberazione che approva i presenti criteri vengono riportate anche le modalità con le quali si potrà procedere alla liquidazione delle domande/rendicontazioni non finanziate per carenza di stanziamenti. 6.2 Procedura valutativa La procedura valutativa rappresenta il modo tradizionale di presentazione di una domanda di contributo ed il solo ammesso per quanto riguarda le imprese che seguano le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Detta procedura prevede la presentazione della domanda di contributo prima dell’effettuazione dell’intervento, la determinazione del contributo sulla base della spesa dichiarata ammissibile in seguito all’istruttoria eseguita dall’ufficio seguendo i valori riportati in ciascuna “scheda tecnica” relativa all’intervento oggetto della domanda di contributo, il calcolo definitivo del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e quindi la sua liquidazione. A parte le eccezioni puntualmente descritte nella parte iniziale del presente capitolo 6, particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli interventi la cui spesa di realizzazione si colloca nell’intorno dei 40.000 Euro. Se la spesa risultasse inferiore a detto limite, infatti, si ricadrebbe nella “procedura semplificata” la quale, come sopra descritto, prevede domanda e rendicontazione dopo aver effettuato l’intervento. Ma se la spesa dovesse risultare superiore, è necessario produrre domanda prima di effettuare l’intervento (“procedura valutativa”). Si devono, quindi, stimare con attenzione gli importi in gioco, soprattutto se essi si avvicinano al valore di soglia. Questo per non incorrere in una riduzione del beneficio stesso qualora si fosse valutato che l’intervento potesse ricadere nella “procedura semplificata” e quindi si era proceduto alla sua realizzazione salvo poi, a fine lavori, accorgersi che la spesa sostenuta e documentata risultava superiore ai 40.000 Euro e quindi che la richiesta di contributo doveva essere presentata seguendo la “procedura valutativa”, prima dell’inizio dei lavori stessi. Infatti, in questo caso, il calcolo del contributo con la procedura semplificata potrà essere effettuato solo sull’ammontare della spesa sostenuta e documentata nel limite massimo dei 40.000 Euro, con sacrificio della spesa eccedente. Questi i vari passaggi previsti nella procedura valutativa: - presentazione della domanda, prima dell’inizio dell’intervento, seguendo apposito facsimile che verrà approvato con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011; - verifica delle condizioni per l’ammissibilità e determinazione analitica della spesa ammessa e del contributo (istruttoria); - ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al punto 4.1, nonché, all'interno della stessa tipologia/tecnologia, in base a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle “schede tecniche”; - concessione del contributo in presenza di risorse; - ad avvenuta conclusione dell’intervento, determinazione definitiva del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e liquidazione dello stesso. A tale procedura devono ricorrere tutti i soggetti beneficiari considerati dai presenti criteri, quali individuati al capitolo 3, purché la domanda si riferisca ad interventi la cui spesa ammissibile sia superiore a 40.000 Euro (IVA compresa). Come già evidenziato, possono ricorrere a questa procedura, anche per interventi caratterizzati da una spesa ammissibile inferiore o uguale a 40.000 Euro, gli enti pubblici ed anche le imprese, qualora queste ultime optassero per seguire le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Nel caso in cui, ad istruttoria avvenuta, la spesa ammessa risultasse inferiore o uguale a 40.000 Euro, l’intervento cui la domanda si riferisce rimane confermato nella graduatoria che si genera per effetto di quanto descritto al terzo alinea qui sopra riportato (ordinamento degli interventi…). Le E.S.P.Co. possono accedervi a condizione che la spesa ammissibile relativa ai singoli interventi riferiti alla tipologia/tecnologia rispetto alla quale viene chiesto il contributo rispetti il limite stabilito per l’accesso alla procedura stessa (spesa maggiore di Euro 40.000). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più beneficiari, per ciascuna tipologia/tecnologia. Le E.S.Co. possono accedervi a condizione che la spesa ammissibile relativa a tutti gli interventi eseguiti nei confronti di un solo cliente, anche caratterizzati da più tipologie/tecnologie, rispetti il limite stabilito per l’accesso alla procedura stessa (spesa maggiore di Euro 40.000). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più interventi anche di diverse tipologie/tecnologie, per ciascun cliente con il quale la E.S.Co. ha stipulato un contratto di rendimento energetico. La domanda presentata a valere sulla procedura valutativa, deve contenere le seguenti informazioni e documentazione: a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, disponendo, o meno, la cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2; b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che intende farsi valutare la domanda con le regole comunitarie degli aiuti «de minimis» oppure che intende farsi valutare la domanda con le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008; c) progetto preliminare, comprensivo di relazione tecnica, piante, sezioni, prospetti, computo metrico-estimativo, parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede appositamente predisposte da APE, per stabilire, nel caso di più domande presentate sulla medesima tipologia/tecnologia, l’ordine di priorità nell’elaborazione delle graduatorie. Nel caso la domanda venga presentata da un Ente pubblico, la documentazione da allegare è quella prevista al punto A) 1. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni. Nel caso la domanda venga presentata da una E.S.P.Co. oppure da una E.S.Co., la domanda di contributo dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla soprariportata lettera a), anche: - nel caso di una E.S.P.Co.: · domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti; · delega di incasso alla E.S.P.Co., con firma autenticata, di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 2 e dell’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000; (e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo): · fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile; - nel caso di una E.S.Co.: · originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente punto 5.3). (e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo): · fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra. Le domande di contributo devono essere presentate dai richiedenti con riferimento alle tecnologie previste nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri; la documentazione allegata alle domande dovrà contenere dati ed informazioni che verranno indicati nei fac-simile individuati nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011. É fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell’intervento per il quale si chiede il contributo. Le domande di contributo presentate nei periodi individuati dalla successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011 verranno istruite e poste in una graduatoria: come indicato al precedente punto 4.1, l'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d’ordine delle stesse) è rilevante ai fini di determinare l’ordine di finanziamento degli interventi di cui alla presente procedura valutativa. In caso di presenza di più interventi all’interno della medesima priorità, si ricorre a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle “schede tecniche” (Allegato 2). A conclusione dell’istruttoria e dell’ordinamento delle domande secondo le modalità sopra descritte, si procede alla concessione del relativo contributo fino ad esaurimento delle risorse, come individuate nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011. Qualora esigenze di bilancio lo richiedano, la concessione dei contributi per gli interventi rientranti in procedura valutativa potrà essere disposta in rate annuali. Termini di realizzazione degli interventi Al fine di accelerare i procedimenti di spesa e di contenere la formazione di residui passivi, l’art. 71, comma 4, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità generale della Provincia), come da ultimo modificato con l’art. 27 della L.P. n. 11/2006, dispone che la Giunta provinciale emani direttive alle strutture provinciali per raggiungere gli obiettivi anzidetti (lettera b) ma soprattutto fissi i seguenti termini nella realizzazione degli interventi (lettera a): 1) il termine di effettivo avvio delle opere; 2) il termine per la rendicontazione delle opere. Con la citata ultima modifica dell’articolo in parola, la Giunta provinciale ha inteso ridurre a due le categorie dei termini, facendo assorbire il preesistente termine di completamento delle opere nel termine di rendicontazione. La disciplina generale dei termini a cui provvede direttamente la Giunta provinciale fa salve eventuali e peculiari discipline dei termini disposte ai sensi delle leggi o dei criteri di settore, quali quelle dettate dalla L.P. 14/1980. L’art. 28 del Regolamento di contabilità di cui all’art. 78 ter della L.P. n. 7/79 ha inoltre disposto che, relativamente ai contributi finanziari concessi, i termini apposti negli atti possano essere prorogati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta, superando quindi il precedente limite di una sola proroga. L’attuazione di questi principi è stata definita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 che ha approvato un testo coordinato con le modifiche alle precedenti direttive n. 1256 del 23 giugno 2006 e n. 790 del 20 aprile 2007. La nuova disciplina dei termini si riferisce a tutte le domande presentate dopo il 3 gennaio 2007 (allegato 2), ma prevede anche disposizioni per considerare opportunamente gli interventi pregressi a tale data. Per quanto riguarda gli interventi finanziari previsti dai presenti criteri si stabilisce che venga applicata la disciplina provinciale generale contenuta nella citata deliberazione n. 1980/2007 con le modifiche eventualmente apportate successivamente. In particolare si richiama la necessità, come stabilito nella circolare del Presidente della Provincia del 28 agosto 2006, prot. n. 3087/06-C15, che la fissazione dei termini sia congrua in relazione agli adempimenti che il beneficiario deve attuare e che sia garantito un monitoraggio dei termini apposti nei provvedimenti allo scopo di avvisare con le modalità ritenute più idonee i beneficiari dell’approssimarsi delle scadenze. Modalità di rendicontazione L’erogazione delle agevolazioni concesse è disposta a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione e di verifica in ordine alla conformità e congruità della stessa con quanto stabilito nel provvedimento di concessione dei contributi. La disciplina dei presenti criteri è definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nell’art. 20 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e nel capo II del D.P.P 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., nonché dell’art. 45, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 che ha autorizzato l’introduzione nei criteri – anche in deroga ai principi generali – di nuove modalità semplificate di finanziamento degli interventi di minore rilevanza. Soggetti privati ed imprese La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati e delle imprese è disposta a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000) che l’intervento è stato ultimato (fine lavori) ed è funzionante, alla quale sono allegati in funzione di rendicontazione: a) per interventi la cui spesa finale è inferiore o uguale a 155.000 euro: - la scheda descrittiva dell’intervento (approvata nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011) che, per ciascuna tipologia di intervento eseguito, certificherà la regolare esecuzione delle opere da parte dei professionisti coinvolti. Tale scheda non risulta necessaria se la rendicontazione viene effettuata attraverso perizia asseverata da parte di professionista abilitato; - le fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) relative all’intervento in parola (corredate da specifico elenco descrittivo e riassuntivo) con relativi bonifici, o altra documentazione, di pagamento o, in alternativa alle fatture, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 con rappresentazione dettagliata delle spese sostenute, della natura delle stesse, delle forme e modalità di pagamento, del relativo ammontare; b) per interventi la cui spesa finale è superiore a 155.000 euro: - la perizia asseverata di professionista abilitato concernente la regolare esecuzione delle opere, le informazioni ed i parametri tecnici relativi all’intervento eseguito ed il rendiconto dettagliato della spesa sostenuta. Le informazioni ed i parametri da specificare in perizia sono quelli richiesti nella apposita “scheda descrittiva dell’intervento” di cui alla precedente lettera a) che si considera assorbita dalla perizia medesima. Enti pubblici La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.. Le verifiche finali di carattere tecnico ed i controlli amministrativi possono essere disposti dalla struttura competente dell’Agenzia in qualsiasi momento e con riferimento a qualsiasi tipologia di intervento. Nel caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dall’art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) e s.m.. La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell’intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. A seguito di attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al personale incaricato. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento della spesa sostenuta - escluse eventuali spese tecniche per la progettazione ed eventuali importi di acconto - avviene sulla base del possesso e dell'esibizione, se richiesta: - del bonifico bancario, postale od on-line relativo al pagamento delle diverse fatture; - di altra documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle predette fatture. Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972). Qualora l’intervento venga eseguito parzialmente rispetto alla richiesta presentata, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale a quanto eseguito purché il tutto sia funzionante, eseguito in armonia con la richiesta presentata ed inoltre la quantità, o il valore, di quanto portato a termine corrisponda a più della metà di quello inizialmente previsto e comunque superiore alla dimensione minima eventualmente stabilita per l’intervento in questione e riportata nelle “schede tecniche” di cui all’Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri. In caso contrario verrà disposta la revoca del contributo. Nel caso di intervento eseguito per intero, o anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda, la liquidazione viene disposta sulla base della spesa originariamente ammessa a contributo. L'erogazione del contributo in conto capitale, per i soggetti privati ed imprese, potrà essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di 52.000 Euro, l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state liquidate. Non sono ammessi a contributo gli interventi realizzati con contratto di leasing. Eventuali istanze non finanziate per carenza di stanziamento vengono ammesse d’ufficio nel Bando dell’anno successivo. Le stesse saranno trattate alla stregua delle domande presentate in detto successivo esercizio. Le domande vengono dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati quando non rientrino nelle graduatorie di finanziamento nemmeno del successivo esercizio. Come puntualmente individuato nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione che approva i presenti criteri, in generale essi sono validi e si applicano a tutte le domande presentate dal primo giorno di vigenza del Bando 2011 e fino al giorno di chiusura dello stesso: l’arco temporale entro cui sarà possibile presentare le domande verrà stabilito con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2011. Per evidenti ragioni di razionalità ed economicità dell’azione amministrativa, infine, si rende necessario introdurre il principio secondo il quale il destinatario di un provvedimento di concessione del contributo non può rinunciare a questo beneficio e ripresentare una domanda, per lo stesso intervento, nel Bando dell’anno successivo. Interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati da altre leggi di settore ed in fase di completamento, possono essere ammessi a contributo nel corso dello stesso anno di presentazione. Tali fattispecie sono comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale che individua contestualmente l’entità della spesa e le modalità con le quali la stessa deve essere sostenuta. 7. DISCIPLINA DEI CONTROLLI 7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà La disciplina di controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova specifico riferimento nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare agli art. 71 e 72. Con riferimento ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, la Giunta provinciale ha determinato nel 5% il campione minimo di pratiche che l’Agenzia provinciale per l’energia deve sottoporre al controllo, rispetto al numero complessivo di pratiche che hanno beneficiato di un contributo ai sensi dei presenti criteri. 7.2 Altre tipologie di controllo Un’ulteriore attività di controllo riguarda le imprese per le quali viene concesso il contributo in regime “de minimis”. A queste imprese viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di non aver percepito nell’arco dell’anno in cui riceve il contributo di cui ai presenti criteri e nei due anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammissibile stabilite nei presenti criteri, Tali dichiarazioni sostitutive dovranno anch’esse essere riscontrate con un controllo a campione per verificarne la veridicità attraverso una richiesta di informazioni presso i settori economici dell’amministrazione provinciale.