Dgr_Trento_30_10_09_2606 Deliberazione giunta Trento n. 2606 del 30/10/2009 Criteri attuativi del comma 5 ter dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e del comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativi alla rinegoziazione del mutuo agevolato mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso Il Relatore comunica: l’art. 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009- 2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)) ha introdotto il comma 5 ter dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) che stabilisce “Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale. Il concorso è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”. Relativamente alle modalità operative per applicare detta norma, si precisa che la rinegoziazione per il passaggio di un mutuo agevolato ai sensi della legge provinciale n. 21/1992 a tasso variabile a mutuo a tasso fisso comporta una riquantificazione delle quote capitale, la rata complessiva sarà quantificata considerando il debito residuo, i semestri residui e il tasso rinegoziato, la rata complessiva sarà ripartita tra quota ente e quota mutuatario secondo l’originaria proporzione di tali quote rispetto alla rata complessiva iniziale. Dovrà essere verificato il rispetto del tasso minimo per la rata rinegoziata considerando le quote già pagate dal mutuatario e le quote future calcolate al tasso rinegoziato. Se la quota del mutuatario rinegoziata non rispetta il tasso minimo occorre trovare la quota che lo rispetti. La verifica del tasso minimo si effettua ogni volta che si rinegozia il tasso d’interesse. Riquantificando le quote capitale rimangono invariate, per la durata residua del mutuo, la rata complessiva, la quota del mutuatario e la quota dell’ente, come da nuovo piano di ammortamento elaborato con il nuovo tasso. Il comma 5 dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, stabilisce “Per i mutui agevolati ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dell'articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi, sottoscritti anteriormente al 30 giugno 2008, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 15 per cento rispetto al tasso iniziale. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale. Gli interventi sono determinati in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 15 per cento e limitatamente alla quota interessi a carico del beneficiario.” Relativamente alle modalità operative per applicare detta norma si precisa che la rinegoziazione per il passaggio di un mutuo agevolato ai sensi ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20/2005 o dell’articolo 53 della legge provinciale n. 23/2007 da tasso variabile a mutuo a tasso fisso comporta che le quote capitale rimangano quelle del piano di ammortamento originario e gli interessi saranno calcolati su ogni singola rata; la rata complessiva sarà pertanto quantificata di semestre in semestre in base al tasso rinegoziato. La quota dell’ente viene quantificata applicando agli interessi del semestre la percentuale di abbattimento originariamente concessa dall’ente. Per entrambe le tipologie di mutuo, il nuovo tasso di interesse decorrerà dal 1° gennaio o dal 1° luglio, cioè ha effetto sull’intera semestralità che può essere anche quella in corso. Si rende necessario disciplinare i criteri e le modalità con i quali viene determinato il concorso agli oneri derivanti dalla rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, nel caso in cui la conver- 58 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 24/11/2009 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 24/11/2009 2 sione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale per i mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21/92 ovvero nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale per i mutui agevolati ai sensi della leggi provinciali n. 20/2005, art. 58 e n. 23/2007, art. 53. Visto quanto stabilito dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 806 dell’8 aprile 2009 in merito alle tipologie di mutuo ammissibili, del parametro di riferimento e dello spread massimo da applicare ai mutui agevolati ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, concernente "Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata", si propone quanto segue: _ nel caso in cui l’intestatario di un mutuo agevolato ai sensi della legge provinciale n. 21/92 chieda la conversione del tasso da variabile a fisso, il contributo già spettante potrà essere incrementato di un importo pari alla differenza tra la nuova rata a tasso fisso (RF) e la prima rata in ammortamento a tasso variabile (RV), incrementata dal 15 per cento (differenza = RF – RV * (1+15%)); _ nel caso in cui l’intestatario di un mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20/2005 o dell’articolo 53 della legge provinciale n. 23/2007 chieda la conversione del tasso da variabile a fisso, il contributo già spettante potrà essere incrementato di un importo determinato applicando al debito residuo il differenziale tra il tasso a carico del mutuatario (TM) e il tasso iniziale (TI), incrementato del 15 per cento nel limite della quota interessi a carico del beneficiario (differenziale = TM – TI * (1+15%)); _ il tasso fisso, applicato dalla banca a seguito della rinegoziazione in argomento, non potrà essere superiore a quello massimo previsto dalla sopra citata deliberazione n. 806/2009 e precisamente il parametro di riferimento sarà il tasso IRS lettera, maggiorato di uno spread massimo differenziato a seconda della durata residua del prestito. Il tasso IRS viene rilevato il giorno 20 del mese antecedente quello della rinegoziazione (giorno di rilevamento = giorno di fixing del tasso); qualora coincida con un giorno festivo, viene rilevato il primo giorno lavorativo successivo. Le condizioni del tasso fisso, con gli spread massimi, sono sintetizzate di seguito: Durata Tasso fisso Prestiti fino a 15 anni IRS 10Y + 1,85% Prestiti oltre 15 anni IRS 20Y + 2,10% Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 ed in particolare il comma 5 ter dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; - vista la legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 ed in particolare il comma 5 dell’articolo 45; - visto l’articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; - visto l’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23; - vista la propria precedete deliberazione n. 806 di data 8 aprile 2009; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di stabilire che, ai sensi del comma 5 ter dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i titolari di mutui agevolati ai sensi della medesima legge per l’acquisto, la costruzione, il risanamento e l’acquisto e risanamento della casa di abitazione, possono richiedere all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso; 2) di stabilire che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, i titolari di mutui agevolati ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dell'articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007 per l’acquisto e la costruzione della casa di abitazione, possono richiedere all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso; 3) di stabilire che nel caso l’intestatario di un mutuo agevolato ai sensi della legge provinciale 21/1992 chieda la conversione del tasso da variabile a fisso, il contributo già spettante allo stesso potrà essere incrementato di un importo pari alla differenza tra la nuova rata a tasso fisso (RF)e la prima rata in ammortamento a tasso variabile (RV), incrementata dal 15 per cento (differenza = RF – RV * (1+15%)); 4) di stabilire che nel caso l’intestatario di un mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20/2005 o dell’articolo 53 della legge provinciale n. 23/2007 chieda la conversione del tasso da variabile a fisso, il contributo già spettante potrà essere incrementato di un importo determinato applicando al debito residuo il differenziale tra il tasso a carico del mutuatario (TM) e il tasso iniziale (TI), incrementato del 15 per cento nel limite della quota interessi a carico del beneficiario (differenziale = TM – TI * (1+15%)); 5) di stabilire che il tasso fisso, applicato dalla banca a seguito della rinegoziazione in argomento, non potrà essere superiore a quello massimo previsto dalla sopra citata deliberazione n. 806/2009 e precisamente il parametro di riferimento sarà il tasso IRS lettera, maggiorato di uno spread massimo differenziato a seconda della durata residua del prestito. Il tasso IRS viene rilevato il giorno 20 del mese antecedente quello della rinegoziazione (giorno di rilevamento = giorno di fixing del tasso). Gli spread massimi sono i seguenti: Durata mutui Tasso fisso - prestiti fino a 15 anni IRS 10Y + 1,85% - prestito oltre i 15 anni IRS 20Y + 2,10% 6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura negli stanziamenti dei capitoli 655500 e 655450; 7) il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.