Dgp_Trento_29_3_93_3998 Deliberazione della giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998 Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente: "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa" (b.u. 6 aprile 1993, n. 16, suppl. ord. n. 4) Allegato A Disposizioni per l'attuazione degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica Titolo I Edilizia abitativa pubblica Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutti gli alloggi di edilizia abitativa pubblica. 2. I comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle norme medesime ad adeguare i rispettivi regolamenti di assegnazione. Capo II Disposizioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica Art. 2 Disposizioni per la valutazione della prestazione abituale dell'attività lavorativa 1. Ai fini del calcolo della prestazione abituale dell'attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il richiedente è tenuto a dimostrare con idonea documentazione che detta attività perduri da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Ai fini del computo dell'attività lavorativa per il lavoratore dipendente sono sommati i periodi di lavoro continuativi non inferiori a due mesi e non si considerano i periodi di interruzione del rapporto di lavoro purché non superino il totale di trenta giorni per ogni anno lavorativo. Nel caso di lavoratore autonomo il perdurare di due anni della suddetta attività è dimostrato con la regolare iscrizione per uguale periodo alla CCIAA di Trento, unitamente alla dichiarazione degli interessati effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa l'effettiva attività svolta. Art. 3 Disposizioni per la valutazione del reddito convenzionale 1. Il reddito convenzionale previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è definito secondo la formula sotto riportata: sia x il reddito medio ponderato convenzionale pro capite del nucleo familiare; sia i un componente il nucleo familiare del richiedente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande; sia xi1 il reddito convenzionale del componente iesimo del nucleo familiare nel 1° anno del triennio considerato; sia xi2 il reddito convenzionale del componente iesimo del nucleo familiare nel 2° anno del triennio considerato; sia xi3 il reddito convenzionale del componente iesimo del nucleo familiare nel 3° anno del triennio considerato; sia n il numero dei componenti il nucleo familiare; Il limite massimo di reddito medio ponderato convenzionale pro capite del nucleo familiare del richiedente è determinato moltiplicando il reddito di cui al comma 8 per i coefficienti sottoindicati stabiliti in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare: n. componenti il nucleo familiare coefficiente o numero 1 1,00 2 0,95 3 0,90 4 0,85 5 0,80 6 e più 0,75 2. Ai fini della determinazione del reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini IRPEF è ridotto di una quota pari al 50% del reddito complessivo da lavoro dipendente o assimilato. 3. omissis 4. Nel caso di giovani coppie di coniugi è sommato anche il reddito conseguito nel triennio antecedente la presentazione della domanda dal coniuge del richiedente indipendentemente dalla data di matrimonio. A tal fine si intendono giovani coppie coloro che, hanno contratto matrimonio da non oltre cinque anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. 5. Ai fini della valutazione del reddito per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, operanti in imprese agricole familiari diretto-coltivatrici definite ai sensi dell'articolo, 82 della succitata legge provinciale, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito agricolo convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi unitari dei redditi agricoli da lavoro individuati ai sensi dell'articolo 81 della succitata legge provinciale. Il reddito complessivo determinato ai sensi del presente comma è attribuito sulla base delle ore/anno che gli stessi imprenditori agricoli hanno dichiarato nella "scheda conoscitiva aziendale", aggiornata almeno al 30 giugno antecedente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, corrispondente alla reale situazione dell'azienda agricola. Qualora dalla scheda conoscitiva aziendale le ore/anno risultino superiori al valore medio unitario individuato ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, il computo del reddito complessivo è effettuato sul valore ore/anno dichiarato. Al reddito agricolo convenzionalmente determinato ai sensi del presente comma sono sommati eventuali redditi imponibili di altra natura comunque assoggettabili all'IRPEF. Ai fini del calcolo per l'ammissibilità alle agevolazioni, il reddito agricolo dell'ultimo anno partecipa al computo del limite, secondo quanto previsto dal comma 1, relativamente al reddito del terzo anno del triennio considerato. I redditi agricoli percepiti nel primo e secondo anno del triennio sono considerati nulli; in tal caso il coefficiente di ponderazione del divisore della formula di cui al comma 1 è ridotto da 10 a 6. 6. Ai fini della qualifica del soggetto emigrato all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione" e successive modifiche ed integrazioni. 7. Per l'emigrato all'estero la valutazione del reddito, ai fini dell'ammissibilità della domanda, avviene nel seguente modo: a) per gli emigrati all'estero che hanno presentato dichiarazione dei redditi in Italia nel triennio anteriore alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, in quanto rientrati in Italia, si considerano i redditi dichiarati in Italia; b) per gli emigrati all'estero che non hanno presentato dichiarazione dei redditi in Italia nel triennio anteriore alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, si considera solo il reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno nel paese di provenienza, espresso in lire al controvalore calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma e approvato con decreto del Ministero delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno partecipa al computo del limite, secondo quanto previsto dal comma 1, relativamente al reddito del 3° anno del triennio considerato. I redditi percepiti nel 1° e 2° anno del triennio sono considerati nulli; in tal caso il coefficiente di ponderazione del divisore della formula di cui al comma 1 è ridotto da 10 a 6. Il reddito imponibile dichiarato nel paese di provenienza è considerato equivalente al reddito imponibile dichiarato in Italia. 8. Il limite massimo di reddito convenzionale pro capite, di cui al presente articolo, per nucleo familiare composto da una persona è fissato in euro 3.150,00. Con successivi provvedimenti la Giunta provinciale provvede all'aggiornamento periodico del suddetto limite. 9. Si applicano le disposizioni per quanto compatibili, previste al comma 7 anche nei confronti dei soggetti interessati al nuovo alloggio che abbiano presentato dichiarazione dei redditi in Paesi diversi dall'Italia (1). Art. 4 Definizione di nucleo familiare 1. La situazione del nucleo familiare è quella, di norma, risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciato dal comune di residenza; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica, non legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento. In caso di situazioni anomale può essere verificata la corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione presentata. 1 bis. In deroga al comma 1 non sono considerate componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il richiedente ovvero ospiti ai sensi dell'articolo 23, quando la convivenza o l'ospitalità sono finalizzate a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. Inoltre non sono considerati componenti del nucleo familiare il coniuge, gli ascendenti o discendenti fino al primo grado, che pur inseriti nel nucleo medesimo, si trovano, in via permanente, presso strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie. La permanenza deve essere certificata dalla struttura medesima. 2. Ai fini della determinazione dei componenti del nucleo familiare il nascituro, all'interno di un nucleo familiare, è considerato a tutti gli effetti componente del nucleo stesso, purché sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. In sede di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica deve essere verificata la persistenza del requisito del reddito in relazione all'effettiva nascita. 3. Non sono ammissibili le domande di assegnazione alloggio presentate da richiedenti singoli che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, non costituiscono nucleo familiare monopersonale. Tuttavia è considerata ammissibile la domanda presentata da soggetti ospitati in centri o istituzioni di recupero, rieducazione o riabilitazione finalizzati al reinserimento sociale. Tali centri o istituzioni devono certificare la residenza di fatto del richiedente l'assegnazione di alloggio. Ai fini del punteggio la residenza di fatto è equiparata alla residenza anagrafica ed i soggetti sono equiparati ai nuclei monopersonali. Per l'ammissione della domanda è richiesta la presentazione di una relazione rilasciata dai servizi territorialmente competenti, con cui si attesti l'esito positivo del percorso. 4. Sono ammissibili le domande relative a famiglie che coabitino, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, con altri soggetti nel medesimo alloggio anche se inserite nello stesso nucleo familiare e risultanti nella medesima certificazione anagrafica di stato famiglia. A tal fine sono considerate le famiglie formate da almeno due persone e costituite: a) dal richiedente con il relativo coniuge ed eventuali figli; b) dal coniuge solo separato legalmente o vedovo, con figli; c) dal richiedente non coniugato con figli minori. Nei casi previsti al presente comma i requisiti per l'assegnazione sono riferiti ai componenti della famiglia che andrà ad occupare l'eventuale alloggio assegnato. 5. Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato legalmente (2). Art. 5 Criteri di idoneità, titolarità e rendita dell'alloggio 1. Ai fini della valutazione del requisito previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i requisiti di idoneità di un alloggio sono i seguenti: a) superficie utile calpestabile destinata a fini abitativi superiore a: - mq. 35 per nucleo familiare composto da 1 persona; - mq. 60 per nucleo familiare composto da 2 a 3 persone; - mq. 75 per nucleo familiare composto da 4 a 5 persone; - mq. 90 per nucleo familiare composto da 6 a 7 persone; - mq. 100 per nucleo familiare composto da 8 e più persone. Ai fini della determinazione della superficie utile da destinarsi a fini abitativi, la superficie dei vani non considerati utili in quanto non aventi le caratteristiche previste al comma 1 dell'articolo 55 dell'allegato B delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è computata fino alla concorrenza di 8 mq; b) dotazione dell'alloggio dei seguenti servizi essenziali: - opere di urbanizzazione primaria; - acqua corrente e potabile; - elettricità; - impianti di scarico, anche a dispersione. di acque bianche e nere; - servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua. c) distanza dal luogo di lavoro o, nel caso di pensionati, dal luogo di residenza, non superiore a cinquanta chilometri; d) non essere gravato da diritti reali di godimento e sempreché i titolari dei diritti occupino stabilmente l'alloggio. A tal fine l'ente competente all'assegnazione è tenuto alle necessarie verifiche periodiche. Anche in assenza dei requisiti di idoneità di cui alle lettere a) e b), l'alloggio è considerato idoneo qualora, con un intervento di recupero edilizio, il cui costo non sia superiore al 30 per cento del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 64 dell'allegato B) della presente deliberazione, si soddisfino i requisiti di idoneità di cui alle sopraccitate lettere a) e b). In tal caso possono essere richiesti unicamente gli interventi previsti dalla sezione II del capo II del titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Ai fini della valutazione del requisito previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. la rendita catastale di uno o più alloggi non deve essere superiore alla media matematica a livello provinciale tra le rendite catastali riferite a un alloggio situato in ogni comune capoluogo comprensoriale avente le seguenti caratteristiche: - categoria catastale A/4; - classe I; - vani catastali n. 5. Nel caso di più zone censuarie riferite al comune capoluogo, il calcolo è riferito alla seconda zona censuaria. Il valore della rendita catastale è considerato come riferito all'intero anno indipendentemente dal periodo di possesso dell'alloggio. 3. Le rendite catastali relative alle quote ideali o quote di porzioni materiali sulle quali i componenti del nucleo familiare del richiedente vantano i diritti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, riferite ad uno o più alloggi, concorrono, nella misura del 70 per cento, a formare la rendita catastale complessiva. Al fine del computo della rendita catastale virtuale dei diritti di uso, di usufrutto e di abitazione si utilizzano i parametri previsti per il diritto di proprietà. 4. Sono calcolate al 50% la rendita catastale virtuale riferita alla nuda proprietà nonché la rendita catastale della casa familiare, in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, che, a seguito di separazione legale, scioglimento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata all'altro coniuge. 5. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, fatti salvi i requisiti di idoneità di cui al comma 1, si considerano le porzioni ideali solo qualora appartengano ai componenti del medesimo nucleo familiare e unitamente permettano il totale utilizzo dell'alloggio. 6. In deroga ai requisiti di idoneità di cui al comma 1 e fatto salvo comunque quanto disposto dal comma 2, non è considerato idoneo l'alloggio che a causa della sua ubicazione comprometta la normale vivibilità a uno o più componenti del nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche e invalidi al 100 per cento. A tal fine il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, provvedono a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato e ad inviare una relazione circostanziata al settore operativo per la medicina legale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia autonoma di Trento. Tale settore operativo provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomo/funzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni fisiche accertate e ad inviare all'ente competente all'assegnazione l'accertamento medico indicando le caratteristiche dell'alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate (3). Art. 6 Domande 1. Le domande per l'assegnazione degli alloggi, da redigersi su appositi modelli conformi allo schema predisposto dal servizio edilizia abitativa della Provincia, sono presentate dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno al competente comprensorio o ai comuni di Trento e Rovereto nei quali il richiedente intende richiedere l'assegnazione. Nella domanda deve essere dichiarato: - il possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione degli alloggi pubblici; - la zona o le zone omogenee nelle quali l'interessato richiede l'assegnazione dell'alloggio. A tal fine il richiedente può scegliere nell'ordine non più di due zone omogenee: una prioritaria, l'altra secondaria; - la composizione del nucleo familiare cui la domanda si riferisce, elencando per ciascun componente la situazione anagrafica, lavorativa, reddituale, così come indicato nel modello di domanda; - l'ubicazione, la consistenza, le caratteristiche e il titolo di godimento dell'alloggio eventualmente occupato; - l'ubicazione, la consistenza, la partita tavolare, il comune catastale e i redditi catastali delle eventuali unità immobiliari ad uso di abitazione, sulle quali esistono i diritti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21. in capo al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare; - l'eventuale presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di menomazioni specificando nel contempo il grado o la categoria di invalidità e le eventuali esigenze abitative specifiche in riferimento al migliore utilizzo dell'alloggio in assegnazione; - indicazione se é stata presentata analoga domanda in altro comprensorio o comune di Trento e Rovereto; - ogni altro dato, indicato nel modello di domanda, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie. 2. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968. n. 15. 3. La dichiarazione concernente le condizioni soggettive e oggettive, che comportano attribuzioni di punteggio per la formazione della graduatoria, può essere assunta attraverso una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968. n. 15. 4. Le dichiarazioni ovvero gli impegni riguardanti le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, ad esclusione dei punti 2) e 3), risultanti non veritiere e che comportino una variazione di punteggio, producono l'esclusione della domanda dalla graduatoria in vigore e l'inserimento nella successiva graduatoria con l'effettivo punteggio. 4 bis. In sede di revisione triennale, qualora si provveda al trasferimento di una domanda da una precedente graduatoria ad una successiva a causa di quanto disposto dal comma 4, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto sono tenuti all'inserimento della domanda nella prima graduatoria utile successiva previo aggiornamento e verifica d'ufficio dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione del punteggio vigenti alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande dell'anno considerato. 5. In sede di presentazione delle domande gli interessati possono allegare alle domande medesime idonea documentazione atta a dimostrare la corrispondenza di quanto dichiarato in merito ai requisiti e alle condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Qualora quanto dichiarato nella domanda risulti non conforme alla documentazione probatoria presentata ai fini dell'istruttoria delle domande, si tiene conto soltanto di quanto desunto dalla documentazione stessa. 6. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di essere a conoscenza di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21 e quanto disposto dal comma 4 del presente articolo (4). Art. 7 Istruttoria delle domande e graduatorie provvisorie 1. La commissione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, esamina le domande e sulla base dei punteggi e dei criteri di cui all'articolo 8 provvede alla formazione delle graduatorie. 2. Nel corso dell'istruttoria possono essere effettuati accertamenti e verifiche tecniche, nonché può essere richiesta la produzione di documentazione comprovante quanto dichiarato nelle domande medesime. 3. Nella graduatoria non è ammissibile più di una domanda riferita allo stesso richiedente (5). Art. 8 Criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi pubblici 1. La graduatoria è redatta con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 1) condizioni soggettive del nucleo familiare: a) anzianità di residenza del richiedente nella provincia di Trento: - dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni punti 6 - da 20 a 29 anni punti 5 - da 10 a 19 anni punti 4 - da 5 a 9 anni punti 2 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza trascorso in provincia di Trento; b) richiedenti il cui reddito complessivo del nucleo familiare derivi: - esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato punti 4 - più del 75 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 3 - più del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 2 - pari o meno del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 1 - nessuno reddito dichiarato punti 0 Nel caso di emigrati all'estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 2 punti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla presente lettera costituiscono reddito da lavoro dipendente anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparate, sempreché i percettori di tali redditi siano soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16; c) è attribuito un punteggio aggiuntivo qualora sia presente, tra i soggetti interessati al nuovo alloggio, almeno un lavoratore che abbia versato contributi GESCAL per un determinato numero di anni: da 0 a 5 anni punti 0 da 6 a 10 anni punti 1 da 11 a 15 anni punti 2 oltre 15 anni punti 3 Sono equiparati al periodo di contribuzione GESCAL i periodi di contribuzione figurativa accreditata per servizio militare, malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, ex articolo 13 della legge 1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa). Sono computati anche i periodi di emigrazione all'estero in qualità di lavoratore dipendente; d) richiedenti il cui reddito medio ponderato convenzionale pro capite per il nucleo familiare risulti non superiore al: - 40 per cento del limite massimo per l'assegnazione vigente per l'anno di presentazione delle domande punti 8 - 50 per cento del suddetto limite massimo punti 6 - 60 per cento del suddetto limite massimo punti 5 - 70 per cento del suddetto limite massimo punti 3 - 80 per cento dei suddetto limite massimo punti 2 - 90 per cento dei suddetto limite massimo punti 1 Nel caso di richiedente emigrato all'estero che non abbia dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 6 punti: e) punteggi per il nucleo familiare: - per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro) punti 2 - per ogni altro componente del nucleo familiare (compreso il richiedente) punti 1 Per il richiedente genitore senza coniuge ovvero separato legalmente con esclusivamente figli ed equiparati a carico è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. Sono considerati a carico coloro che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all'IRPEF esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nei caso di emigrato all'estero sono considerati a carico coloro che, nel rispettivo Stato di emigrazione, sono considerati soggetti a carico. Non è attribuito il punteggio per le persone conviventi diverse dal coniuge non separato legalmente, figli ed equiparati, qualora il periodo di convivenza risulti inferiore a due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande; f) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti: - persone in fase di reinserimento e con precedente permanenza di almeno 1 anno nei centri o istituzioni sanitarie ed educative punti 2 - persone in fase di reinserimento con precedente permanenza di almeno 1 anno nei centri o istituzioni detentive punti 1 Le condizioni sono riferite all'ultimo biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e sono certificate dai competenti servizi socio-assistenziali, ovvero dalle comunità o enti preposti al recupero; g) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente persona portatrice di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali: - soggetto con invalidità dal 90 al 100 per cento ovvero I categoria punti 6 - soggetto con invalidità dal 80 al 89 per cento ovvero II categoria punti 4 Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 289/90. L'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118/71 è equiparato all'indennità mensile di frequenza. - soggetto con invalidità dal 66 al 79 per cento ovvero III e IV categoria punti 2 Il punteggio è dimezzato qualora l'invalidità riguardi i soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con le invalidità dianzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole e un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto. L'invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all'uopo abilitati e dalla stessa deve risultare la percentuale di invalidità o la categoria. Nel caso in cui il nucleo familiare del richiedente rientri nelle posizioni utili per l'assegnazione dell'alloggio, l'ente competente all'assegnazione è tenuto a comunicare all'ITEA l'eventuale necessità di conformare l'alloggio da assegnare in relazione alle menomazioni possedute dagli interessati: h) per richiedenti in qualità di giovani coppie ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1 punto. Il medesimo punteggio è attribuito ai richiedenti che debbano o che abbiano dovuto abbandonare da non più di un anno l'alloggio occupato dal nucleo familiare di origine a seguito di separazione legale; i) proprietà abitative. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 3 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altri alloggi; - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del già succitato articolo 4 non superiore al 20% del limite massimo previsto per l'accesso ai benefici; l) altre proprietà immobiliari. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera i), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare; - pari a 1 punto: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera i), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare medesimo che consentano una rendita catastale e/o domenicale non superiore ad euro 10,00. 2) Condizioni abitative: le condizioni abitative di cui al presente punto devono sussistere da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. salvo che le situazioni abitative derivino da abbandono di alloggio dovuto a seguito di calamità naturali o imminente pericolo riconosciuto dalla competente autorità. Tali condizioni abitative sono le seguenti: a) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in locali impropriamente adibiti ad abitazione punti 10 Per locali impropriamente adibiti ad abitazione devono intendersi quei locali ovvero spazi chiusi o all'aperto che per la loro struttura e caratteristica non siano idonei ad uso abitativo. A titolo esemplificativo sono considerati locali impropri le soffitte e simili, scantinati e simili, sottoscale e simili. automobili e simili; b) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, esclusi i casi previsti alla lettera c). in locali procurati a titolo precario punti 8 A titolo precario devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura non siano idonei ad uso di abitazione. A titolo esemplificativo sono considerati locali procurati a titolo precario: stanza ammobiliata in alloggio, in albergo, in caserma, dormitori pubblici e simili. Sono escluse le situazioni abitative connesse all'occupazione temporanea per studio; c) in luogo del punteggio previsto alle lettere a) e b) è attribuito un punteggio a favore di richiedenti che abitino da soli o con il proprio nucleo familiare in comunità o associazioni a carattere di recupero sociale o simili: - da almeno 2 anni punti 3 - da almeno 3 anni punti 4 Il punteggio può essere raddoppiato qualora. su proposta della comunità o dell'associazione, il progetto di recupero sociale dell'interessato abbia avuto la sua naturale e positiva conclusione. A tal fine l'ente interessato è tenuto a predisporre apposita relazione con la specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'attribuzione del punteggio; d) richiedenti che di fatto coabitino con altra o altre famiglie nel medesimo alloggio anche se risultanti nella medesima certificazione anagrafica di stato famiglia: - se non legati da vincoli di parentela o affinità punti 4 - se legati da vincoli di parentela o affinità punti 2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla presente lettera, ogni famiglia coabitante deve essere composta da almeno due persone. Non e attribuito alcun punteggio qualora la coabitazione continui a persistere anche nell'alloggio che eventualmente sarà assegnato. 3) Condizioni di affollamento ed antigienicità: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, in alloggio avente le seguenti caratteristiche: a) in alloggio sovraffollato. I punti sono attribuiti come indicato nella seguente tabella: Punti da attribuire Alloggi con vani abitabili pari a: Persone Locale inferiore allo standard minimo 1 2 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 4 5 4 2 0 0 0 5 7 6 3 2 0 0 6 7 6 4 3 1 0 7 7 7 5 4 2 1 8 7 7 6 4 3 2 Qualora il nucleo familiare sia composto da più di 8 persone, al punteggio previsto per un nucleo familiare composto da 8 persone, punteggio che varia secondo il numero dei vani abitabili, è aggiunto un ulteriore punteggio pari a un punto per ogni ulteriore componente. Comunque non può essere attribuito un punteggio complessivo maggiore di 7 punti. Si intende vano abitabile, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il locale separato da pareti, che abbia luce e aria diretta con un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati e il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento e che presenti le caratteristiche igienico-sanitarie e statiche necessarie per essere destinato ad uso di abitazione e sempreché non superi i 25 metri quadrati. Nel caso che il locale superi tale limite, il medesimo è considerato come due vani abitabili. La cucina o il soggiorno con angolo cottura anche se presenta le caratteristiche dinanzi descritte e sempreché non superi i 30 metri quadrati, non è considerata vano abitabile. Nel computo delle persone occupanti l'alloggio non sono comprese le persone conviventi diverse dal coniuge non separato legalmente e dai figli ed equiparati, qualora il periodo di convivenza risulti inferiore a due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Sono compresi i nuclei coabitanti sempreché la coabitazione perduri da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande; b) in alloggio antigienico: - in quanto privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti punti 8 - diverso dal precedente, ma con umidità permanente e diffusa nella maggioranza dei locali abitati, non eliminabile perché dovuta a gravi carenze strutturali, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia scadente punti 6 - in quanto dotato di solo W.C., che presenti umidità o altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge, sia, mediocre punti 3 Qualora siano attribuiti i punteggi previsti al primo alinea, l'ente territorialmente competente all'assegnazione è tenuto alla segnalazione al sindaco del rispettivo comune per l'assunzione di eventuali provvedimenti del caso. Inoltre tale situazione non può essere fatta valere per l'attribuzione del punteggio per nuove domande. 4) Ai richiedenti che debbano abbandonare, con il proprio nucleo familiare, l'alloggio per i motivi sotto indicati è attribuito il punteggio di seguito riportato: a) per motivi di pubblica utilità, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente, nonché a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre due anni prima della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda punti 8 Il punteggio previsto alla presente lettera è attribuito anche agli assegnatari temporanei di cui agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; b) per motivi di sfratto derivante da ordinanza o sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o che non sia stato intimato dall'ITEA punti 6 Rientra nella fattispecie di cui alla presente lettera anche l'obbligo di abbandonare l'alloggio di servizio appartenenti alle forze dell'ordine, ivi comprese le forze armate ed i corpi similari, a seguito di cessazione del rapporto di servizio. Il punteggio previsto alla presente lettera è attribuito solo qualora la convalida dello sfratto o l'obbligo dell'abbandono dell'alloggio di servizio decorra entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda; c) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni non volontarie punti 4 d) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di collocamento a riposo punti 2 Le condizioni previste al presente punto possono essere fatte valere anche da uno dei componenti il nucleo familiare richiedente l'assegnazione, sempreché il soggetto nei cui confronti è emerso il provvedimento di abbandono vada ad occupare l'alloggio assegnato con il proprio nucleo familiare. Ciascuna condizione può essere fatta valere fino alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21; a tal fine la competente commissione comprensoriale per l'assegnazione degli alloggi modifica d'ufficio le graduatorie, dopo aver attribuito il rispettivo punteggio agli interessati. 5) Per i lavoratori emigrati all'estero che intendono ristabilire la propria residenza in provincia di Trento, in luogo dei punteggi di cui ai punti 2), 3) e 4), è attribuito un punteggio forfettario pari a 8 punti. 6) Qualora l'ubicazione dell'alloggio, occupato dal richiedente comprometta la normale vivibilità a uno o più componenti il nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche, invalidi al 100 per cento, è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, provvedono a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato e ad inviare una relazione circostanziata al settore operativo per la medicina legale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia autonoma di Trento. Tale settore operativo provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomo-funzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni fisiche accertate e ad inviare all'ente competente all'assegnazione l'accertamento medico indicando le caratteristiche dell'alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate. 7) Condizioni aggiuntive (da attribuirsi solo nelle sottograduatorie): al richiedente la cui residenza anagrafica (sono inclusi i residenti iscritti all'AIRE) coincida con la zona omogenea prescelta, è attribuito un punteggio pari a 2,5 punti. 2. Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 devono essere rispettati i seguenti principi: - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 2); - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 4); - non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2) con quelli previsti ai punti 3) e 4); - sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera d) del punto 2) con quelli dei punti 3) e 4) fino ad un massimo di 12 punti e nel caso dell'attribuzione del punteggio previsto al punto 6) fino ad un massimo di 16 punti. 3. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 2) del comma 1: - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dei punto 4) del comma 1; - richiedenti che abbiano raggiunto il maggior punteggio per le condizioni relative al punto 3) del comma 1; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di minori a carico; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di componenti. 4. A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze. le domande di assegnazione sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale. 5. Salvo quanto diversamente disposto nell'ambito delle singole condizioni soggettive, le medesime sono valutate alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande (6). Art. 8 bis Disposizioni in materia di edilizia abitativa pubblica a favore degli emigrati trentini 1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente: "Interventi nel settore dell'emigrazione", come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni previste dal seguente articolo, le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nonché le relative disposizioni attuative della medesima legge provinciale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, sono tenuti, secondo le norme previste in materia di edilizia abitativa pubblica, a predisporre apposite graduatorie. 3. Sono emigrati trentini e destinatari degli interventi previsti in materia di edilizia abitativa pubblica: a) le persone che, per nascita o per residenza, siano originarie di un comune facente parte della provincia di Trento e siano residenti all'estero da almeno 2 anni per ragioni di lavoro; b) il coniuge non separato legalmente ovvero convivente legato da un rapporto coniugale di fatto e i discendenti, residenti all'estero, di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della precedente lettera a), sempreché gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore a due anni consecutivi. 4. La qualifica di emigrato trentino permane per due anni dalla data di acquisto o di riacquisto della residenza nella provincia di Trento. 5. Possono accedere ai benefici in materia di edilizia pubblica i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ancorché non siano in possesso della cittadinanza italiana. 6. I requisiti di cui al presente articolo devono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero da certificazione rilasciata da autorità consolari italiane o da competenti autorità straniere ovvero da dichiarazione giurata resa dinanzi a persona, anche straniera, autorizzata a riceverla. 7. Sono escluse dagli interventi di edilizia abitativa pubblica a favore degli emigrati trentini le persone all'estero dipendenti dallo Stato, da enti, da istituzioni e da imprese italiani (7). Art. 9 Graduatorie e ricorsi 1. La commissione competente predispone la graduatoria provvisoria comprendente le nuove domande presentate, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nella eventuale precedente graduatoria permanente. La graduatoria provvisoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione con l'indicazione il punteggio complessivo attribuito ai sensi dell'articolo 8 a ciascun richiedente. La deliberazione di approvazione della graduatoria provvisoria deve altresì indicare i modi e i termini previsti per gli eventuali ricorsi alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. La graduatoria inoltre è depositata, a disposizione del pubblico, nelle segreterie dei comuni del rispettivo comprensorio ovvero dei comuni di Trento e Rovereto. 2. Per i richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della graduatoria formata ai sensi del comma 1 o dalla data di ricezione della comunicazione prevista al comma 2 per i lavoratori emigrati all'estero, i richiedenti, che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti ovvero chiunque abbia interesse, possono presentare ricorso alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. La commissione provvede all'esame del ricorso decidendo in via definitiva con decisione motivata. Nell'ipotesi di ricorso avverso l'esclusione del richiedente dalla graduatoria provvisoria la commissione, ove accolga il ricorso, attribuisce in via definitiva il punteggio spettante. 4. Fino alla definizione dei ricorsi pendenti l'applicazione della graduatoria provvisoria di cui al comma 1 resta sospesa e permane l'efficacia della graduatoria definitiva già approvata. 5. Esaurito l'esame dei ricorsi la commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa trasmette le decisioni alle commissioni dei comprensori e dei comuni di Trento e Rovereto, le quali apportano le conseguenti eventuali variazioni alla graduatoria provvisoria e formulano di conseguenza la graduatoria definitiva permanente con le rispettive sottograduatorie per zone omogenee. La graduatoria definitiva è pubblicata, unitamente al dispositivo delle decisioni sui ricorsi e all'indicazione per ciascun richiedente delle zone omogenee prescelte, nel Bollettino ufficiale della regione ed è depositata a disposizione del pubblico, nelle segreterie dei comuni del rispettivo comprensorio ovvero dei comuni di Trento e Rovereto. La graduatoria definitiva ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (8). Art. 10 Efficacia delle graduatorie 1. Le graduatorie definitive sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle assegnazioni effettuate, delle esclusioni deliberate, delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni di condizioni che danno luogo a punteggio documentato da parte di coloro che, già collocati in graduatoria. abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli; in tal caso le variazioni comportano la rivalutazione complessiva della domanda. Tali variazioni sono comunicate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione delle domande. I nuovi richiedenti e coloro che presentano variazioni di condizioni, a parità di punteggio e di criteri di preferenza, sono collocati in posizione successiva a quella dei richiedenti già inseriti nella graduatoria vigente. 2. Le graduatorie definitive, aggiornate secondo quanto indicato al comma 1, mantengono la loro efficacia fino a quando non si proceda alla revisione globale prevista al comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 3. Ai fini della revisione globale delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nell'anno in cui si riferisce la revisione, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto. almeno due mesi prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, invitano i richiedenti inseriti nella graduatoria e non ancora assegnatari a produrre, entro i termini per la presentazione delle domande, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti e delle condizioni soggettive. Art. 11 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione 1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21, in sede di assegnazione degli alloggi è verificata la persistenza dei requisiti. Qualora si accerti la mancanza dei requisiti previsti per l'assegnazione, ovvero si verifichi quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 6, l'ente competente trasmette la relativa documentazione alla commissione per la formazione delle graduatorie, la quale, nei successivi trenta giorni, provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6. In caso di emigrati all'estero non ancora rientrati in Italia, i redditi cui fare riferimento sono i redditi imponibili dichiarati con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 3. 2. I redditi cui fare riferimento sono i redditi dichiarati, secondo quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nell'ultimo triennio antecedente alla data di verifica della persistenza dei requisiti. 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, in caso di emigrati all'estero non ancora rientrati in Italia e nel caso di imprenditori agricoli, i redditi cui fare riferimento sono i redditi imponibili dichiarati rispettivamente con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 3 e comma 5 dell'articolo 3. 4. In caso di opposizione al provvedimento di non assegnazione la conseguente decisione della giunta comprensoriale ovvero dei comuni di Trento e Rovereto è espressa previo conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa (9). Art. 12 Modalità di assegnazione degli alloggi 1. All'assegnazione degli alloggi provvedono la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto nel cui territorio sono ubicati gli alloggi da assegnare. 2. L'ITEA ovvero gli altri soggetti che per le leggi di settore sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi per l'edilizia abitativa pubblica devono comunicare, almeno 6 mesi prima della fine lavori, agli enti territorialmente competenti all'assegnazione e al servizio edilizia abitativa, l'ubicazione e la consistenza degli alloggi che si renderanno disponibili e la data presunta della loro disponibilità. L'ente territorialmente competente all'assegnazione è tenuto a segnalare gli eventuali e specifici adeguamenti ovvero sussidi necessari a favore delle persone assegnatarie dell'alloggio. 3. Allorquando vi siano alloggi disponibili da assegnare ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, al netto di quelli da assegnare ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della medesima legge, nonché di quelli da riservare per il cambio alloggio previsto all'articolo 32 della citata legge, l'ente territorialmente competente adotta il provvedimento di assegnazione. 4. L'assegnazione dell'alloggio avviene in base all'ordine delle relative sottograduatorie vigenti in quel momento e sempreché il richiedente, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, abbia raggiunto almeno 20 punti nella graduatoria generale, per quanto concerne l'assegnazione di alloggi siti nei comuni ad alta tensione abitativa e almeno 15 punti nella graduatoria generale per gli alloggi siti nei rimanenti comuni. 5. L'ente territorialmente competente all'assegnazione non può assegnare gli alloggi di edilizia abitativa pubblica la cui superficie sia difforme dagli standards previsti dal comma 1 dell'articolo 40. Tuttavia tale limite può essere derogato qualora l'alloggio sia dotato di un numero di vani abitabili pari ai componenti il nucleo familiare, nel caso di nucleo familiare monopersonale ovvero nel caso in cui gli alloggi da assegnarsi siano stati oggetto di risanamento o derivino dal rilascio di precedenti assegnatari. Per casi diversi e non contemplati nel presente comma, la deroga è autorizzata dalla Giunta provinciale. 6. Qualora l'assegnazione definitiva avvenga nei confronti di assegnatari temporanei i medesimi possono optare per l'alloggio già occupato. 7. Qualora nelle graduatorie siano comprese persone portatrici di menomazioni fisiche che comportano incapacità di deambulare e che abbiano ottenuto il relativo punteggio in graduatoria, le medesime hanno precedenza assoluta nell'assegnazione degli alloggi privi di barriere architettoniche comunque realizzati e previsti nei piani pluriennali e relativi aggiornamenti annuali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. In tal caso si prescinde dai limiti di superficie di cui al comma 5 del presente articolo. 8. Gli alloggi localizzati nei comuni riconosciuti "zone svantaggiate" sono assegnati con priorità assoluta ai richiedenti residenti nel medesimo comune. In tal caso si prescinde dal punteggio minimo. 9. Ai fini di un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, i comuni di Trento e Rovereto ovvero i comprensori, sentiti i rispettivi comuni, possono provvedere, in accordo con l'ITEA, alla mobilità degli assegnatari tra gli alloggi comunali e gli alloggi in amministrazione all'ITEA (10). Art. 13 Scelta, assegnazione e consegna degli alloggi 1. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è effettuata dai richiedenti o da persona da loro delegata secondo l'ordine di precedenza stabilito nella sottograduatoria. In caso di mancata presentazione il richiedente decade dal diritto di scelta. 2. Per la scelta degli alloggi sbarrierati dovrà in ogni caso essere interpellato, con precedenza e secondo l'ordine in graduatoria, il richiedente che abbia nel proprio nucleo familiare persone con difficoltà di deambulazione e con una invalidità superiore all'80 per cento ovvero di I o II categoria. 3. Nel caso in cui a seguito della scelta operata dagli assegnatari non risulti razionalmente utilizzabile l'immobile, l'ente territorialmente competente all'assegnazione, sentito l'ITEA, provvede ad individuare gli alloggi da assegnare in modo da ottenere il più razionale utilizzo dell'immobile e procede a nuove operazioni di scelta. 4. L'ente territorialmente competente all'assegnazione provvede all'assegnazione dell'alloggio e ne invia comunicazione all'avente diritto e all'ITEA. 5. Il rifiuto di un alloggio idoneo in termini dimensionali, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 40, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente assegnatario, disponibile in una delle zone omogenee prescelte, comporta la decadenza e l'esclusione dalla graduatoria generale. In ogni caso non si considerano adeguati gli alloggi che presentino barriere architettoniche qualora nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti persone non deambulanti (11). 6. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere il contratto di locazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ITEA pena la revoca dell'assegnazione dell'alloggio prevista al comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 7. Ai fini di cui al comma 6, prima del provvedimento di revoca l'ente territorialmente competente all'assegnazione comunica all'interessato, con lettera raccomandata, le motivazioni della revoca ed assegna un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte e della documentazione che le supportano. 8. Qualora l'ente territorialmente competente all'assegnazione ritenga fondate le controdeduzioni dell'interessato, invita l'ITEA alla fissazione di un nuovo termine che comunque non potrà essere superiore a centoventi giorni. Art. 14 Assegnazioni temporanee 1. Le assegnazioni di cui all'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono assunte dagli enti territorialmente competenti su proposta dei comuni interessati ovvero nel caso di emigrati all'estero su proposta del servizio provinciale competente in materia di emigrazione. 2. Agli assegnatari temporanei è applicato il canone previsto per gli assegnatari definitivi. 3. La mancata proroga prevista al comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, da parte degli enti territorialmente competenti all'assegnazione, comporta il rilascio dell'alloggio entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione. 4. L'assegnazione temporanea può diventare definitiva nello stesso alloggio ai sensi del comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sempreché gli assegnatari abbiano raggiunto un punteggio minimo pari ad almeno 25 punti nella graduatoria generale. Qualora l'alloggio assegnato temporaneamente non rientri nei limiti di metratura previsti per il nucleo familiare e al verificarsi delle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, non sia disponibile un alloggio adeguato, può essere assegnato in via definitiva l'alloggio occupato durante l'assegnazione temporanea prescindendo dai requisiti dimensionali; in tal caso, sempreché sussistano le condizioni, l'assegnatario è inserito nei piani di mobilità di cui all'articolo 26. 5. Ai fini dell'assegnazione prevista al comma 8 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli alloggi singoli occupati ed acquisiti dall'ITEA sono assegnati con le modalità previste per l'assegnazione degli alloggi temporanei; tuttavia le assegnazioni medesime possono essere effettuate solo a soggetti che abbiano ottenuto dall'originario proprietario lo sfratto esecutivo. Il provvedimento finalizzato al rilascio degli alloggi, assegnati in via temporanea ad enti, associazioni legalmente riconosciute o istituzioni con finalità di accoglienza, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, costituisce titolo esecutivo e non costituisce requisito per l'assegnazione in via temporanea e precaria per motivi di urgente necessità e/o precarietà, di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) della medesima legge provinciale. 6. Nel caso di acquisto di alloggio occupato di cui ai punti 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, agli occupanti si applicano le disposizioni in materia di assegnazione temporanea fatte eventualmente salve le disposizioni in materia di locazione di immobili urbani. 7. Agli alloggi assegnati ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, si applica il canone mensile pari a quello definito nella 6a fascia di reddito. Nei casi previsti dal comma 1 bis dell'articolo 26 si applica un canone soggettivo relativo al nucleo familiare oggetto della mobilità e con riferimento all'alloggio occupato ed assegnato ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 8. L'assegnazione degli alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine ivi comprese le forze armate ed i corpi similari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, perdura fintantoché l'ente richiedente non abbia a disposizione alloggi al medesimo riservati. A tal fine, qualora si renda disponibile un alloggio di proprietà dell'ente assegnatario nell'ambito del medesimo comune ove è sito l'alloggio assegnato temporaneamente, l'ente assegnatario è tenuto ad utilizzare l'alloggio disponibile per l'assegnatario temporaneo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della succitata legge provinciale. Ai medesimi alloggi si applica il canone oggettivo. 9. In qualsiasi momento l'ente territorialmente competente all'assegnazione può revocare l'assegnazione agli enti di cui all'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, qualora si riscontri il mancato utilizzo o l'utilizzo improprio degli alloggi assegnati. 10. Gli enti territorialmente competenti all'assegnazione sono tenuti ad assegnare gli alloggi disponibili di edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nei limiti consentiti dai piani pluriennali e relativi aggiornamenti, priorizzando le più urgenti situazioni di necessità abitativa risultanti dall'applicazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi pubblici previsti all'articolo 8. Qualora il richiedente di un alloggio in assegnazione temporanea si trovi nelle condizioni abitative previste dalle lettere a) e b) del punto 2) del comma 1 dell'articolo 8 e tale situazione perduri da meno di due anni e da almeno sei mesi, il punteggio previsto dalle suddette lettere a) e b) è dimezzato. Parimenti il punteggio di cui alla lettera b) del punto 4) del comma 1 dell'articolo 8 è dimezzato in presenza di sfratto esecutivo per tutto il periodo intercorrente tra la data del provvedimento dello sfratto e fino alla data di decorrenza degli effetti della convalida dello sfratto successivo. Tuttavia sono esclusi dall'assegnazione temporanea coloro che siano in possesso di sfratto ordinato dalla competente autorità causato da inadempienze contrattuali, coloro che abbiano ottenuto lo sfratto dall'ITEA per qualsiasi motivo e coloro che abbiano ottenuto lo sfratto dall'alloggio per fine locazione, salvo il caso in cui il richiedente in possesso di sfratto esecutivo per fine locazione abbia provveduto a presentare regolare domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, o, a seconda dei requisiti in possesso, abbia provveduto a presentare domanda per accedere ai benefici previsti dalla legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata. 11. In deroga alle priorità previste dal comma 10 e fatte comunque salve i casi di esclusione previsti dal medesimo comma, l'ente competente all'assegnazione può assegnare in via temporanea ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 21/1992, alloggi a soggetti che siano sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato con uso della forza pubblica. Nell'ambito di tali assegnazioni sono priorizzati i richiedenti con minore reddito. 12. Nei casi di particolare necessità che abbiano determinato o determinino il rimpatrio dall'estero, il servizio provinciale competente in materia di emigrazione è tenuto a relazionare sulla situazione economica e sociale degli interessati e le motivazioni che hanno portato al rimpatrio. 13. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo e con i medesimi criteri e modalità, salvo quanto di seguito disposto, anche i soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 concernente: "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane" e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine: - il reddito derivante da pensione è assimilato al reddito derivante da lavoro dipendente; - il punteggio relativo alle menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali di cui alla lettera g) del punto 1) del comma 1 dell'articolo 8 dell'allegato A) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, è applicato integralmente; - il punteggio previsto al punto 6) del comma 1 dell'articolo 8 dell'allegato A) delle disposizioni attuative citate nel precedente alinea, è applicato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. (12). Art. 15 Assegnazione temporanea di alloggi parcheggio 1. La Giunta provinciale, sulla base delle segnalazioni e richieste presentate dai comuni, dall'ITEA e dagli altri enti pubblici, fornisce di volta in volta apposite indicazioni al fine di consentire all'ITEA l'individuazione degli alloggi da assegnare ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Sulla base delle indicazioni della Giunta provinciale, l'ITEA individua gli alloggi e comunica agli enti territorialmente competenti per l'assegnazione la localizzazione e la consistenza degli alloggi medesimi, nonché gli aventi diritto per la successiva assegnazione ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 3. Per il periodo di occupazione degli alloggi gli assegnatari temporanei sono tenuti a corrispondere all'ITEA un canone determinato secondo le disposizioni previste per il godimento degli alloggi; qualora gli stessi risultino assegnatari in locazione semplice di alloggi pubblici essi corrispondono il canone rapportato al nuovo alloggio. 4. Gli alloggi parcheggio che si rendono liberi a seguito della rioccupazione degli alloggi risanati, rientrano tra gli alloggi disponibili da riassegnare ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Tuttavia nel caso di alloggi parcheggio individuati a favore dell'ITEA può essere mantenuta una quota di alloggi da utilizzare a rotazione per esigenze di cui all'articolo 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, da parte dell'istituto. Art. 16 Annullamento dell'assegnazione 1. Nei confronti di coloro che abbiano conseguito l'assegnazione dell'alloggio sulla base di dichiarazioni non veritiere ovvero di documentazione risultata falsa, l'ente territorialmente competente all'assegnazione, anche su proposta dell'ITEA, dispone, con motivato provvedimento e sentito il parere della commissione per la formazione delle graduatorie, l'annullamento dell'assegnazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, prima del provvedimento di annullamento, l'ente territorialmente competente all'assegnazione comunica all'interessato, con lettera raccomandata, le motivazioni dell'annullamento ed assegna un termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e della documentazione che le supportano. 3. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione costituisce titolo esecutivo e comporta la risoluzione del contratto di locazione eventualmente già stipulato, nonché il rilascio dell'alloggio, eventualmente già assegnato, entro centottanta giorni. Tale termine non può essere prorogato e deve essere indicato nel provvedimento di annullamento. 4. Fra la data del provvedimento di annullamento e quella del rilascio dell'alloggio, l'occupante è tenuto a corrispondere il canone oggettivo di cui all'articolo 19. Art. 17 Disciplina per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica 1. Ai fini delle disposizioni previste alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è disposta la revoca nei confronti del nucleo assegnatario che fruisca di un reddito convenzionale, calcolato con le medesime modalità previste all'articolo 3, superiore a quello fissato per l'edilizia abitativa agevolata. A tal fine il reddito dei figli ed equiparati dell'assegnatario inclusi nel nucleo familiare, come previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, calcolato nel caso di lavoratore dipendente al 50 per cento, è computato per una quota pari al 60 per cento. 2. In sede della verifica annuale dei requisiti per la permanenza nel godimento dell'alloggio e per la revisione del canone di locazione prevista al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'ITEA accerta altresì l'inesistenza di condizioni che possano comportare la revoca dell'assegnazione. Qualora, in dipendenza dei suddetti accertamenti o dalle eventuali verifiche, risulti l'esistenza di condizioni che ostino alla permanenza dell'assegnazione dell'alloggio, l'ITEA è tenuto a notiziare con lettera raccomandata quanto rilevato agli enti territorialmente competenti all'assegnazione. 3. Gli enti territorialmente competenti all'assegnazione comunicano agli assegnatari interessati con lettera raccomandata l'esistenza delle condizioni che ostano alla permanenza nell'assegnazione dell'alloggio accertate dall'ITEA e assegnano un termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e della documentazione che le supportano. 4. Se dall'esame delle controdeduzioni e della documentazione prodotta dall'assegnatario non emergono elementi sufficienti da modificare le condizioni accertate dall'ITEA, gli enti territorialmente competenti all'assegnazione pronunciano, sentito il parere della commissione per la formazione delle graduatorie, la revoca dell'assegnazione medesima. La revoca medesima rimane sospesa in caso di presentazione di eventuale ricorso alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, fino alla definizione del ricorso stesso. 5. Qualora la commissione di vigilanza di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, provveda a respingere il ricorso dell'interessato, la revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il relativo provvedimento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio che non può essere superiore a centottanta giorni salvo quanto disposto dal comma 7. Su richiesta dell'interessato, per comprovati motivi, il termine può essere protratto per un periodo non superiore a due anni dalla data del provvedimento di revoca. 6. Se le motivazioni, che hanno indotto alla revoca dell'assegnazione, riguardano il superamento dei limiti di reddito previsti per la permanenza, il provvedimento di revoca è pronunciato inizialmente in via provvisoria e viene pronunciato in via definitiva, decorsi i termini previsti al comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, qualora il reddito non rientri entro i limiti di reddito previsti per la permanenza. In tal caso il provvedimento definitivo di revoca, ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, comporta la risoluzione di diritto del contratto e costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento definitivo di revoca. 7. Qualora le motivazioni della revoca dell'assegnazione riguardino i casi previsti alle lettere c), d), e) e g) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo, a seguito del decorso del termine per ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa ovvero a seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte della commissione medesima, il provvedimento stesso ha forza di titolo esecutivo ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e comporta la risoluzione del contratto e il rilascio dell'alloggio entro il termine di novanta giorni dal provvedimento medesimo. Per il suddetto periodo l'interessato è tenuto alla corresponsione di un canone pari a quello oggettivo salvo i casi di cui all'articolo 25. 8. Qualora le motivazioni della revoca dell'assegnazione riguardino il caso previsto alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo, a seguito del decorso del termine per ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa ovvero a seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte della commissione medesima, il provvedimento stesso ha forza di titolo esecutivo ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 9. Gli organi e gli enti territorialmente competenti alla formazione delle graduatorie, all'assegnazione e alla gestione degli alloggi possono, in ogni momento, procedere alla verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni che consentono il godimento degli alloggi. Se attraverso tali verifiche viene accertata l'esistenza di condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio assegnato, si provvede alla revoca secondo quanto disposto dal presente articolo. Gli enti territorialmente competenti all'assegnazione e l'ITEA forniscono reciprocamente notizia dei provvedimenti adottati e delle comunicazioni inviate agli assegnatari concernenti la revoca dell'alloggio. 10. Dal secondo mese successivo alla scadenza del termine per il ricorso alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa da parte dell'assegnatario assoggettato a revoca dell'alloggio, il rapporto di locazione comporta la corresponsione del canone oggettivo fino al rilascio dell'alloggio. 11. I requisiti previsti per la persistenza sono valutati alla data della richiesta da parte dell'ITEA della documentazione per la verifica ovvero per la revisione del canone di locazione; a tal fine il periodo di verifica decorre dalla data della precedente verifica. 12. Ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli assegnatari producono all'ITEA, entro la data fissata dallo stesso istituto e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, la documentazione atta a dimostrare i requisiti per la permanenza nel godimento dell'alloggio e per la revisione del canone di locazione. 13. In sede di verifica del requisito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ai soli fini della permanenza nell'assegnazione degli alloggi, la rendita catastale non deve essere superiore al limite previsto in materia di edilizia abitativa agevolata; l'ente competente, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'ITEA, è tenuto, in presenza di rendite catastali, alla verifica dell'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1 dell'articolo 5. 14. In caso di sospensione della revoca dell'assegnazione per effetto della presentazione del ricorso alla commissione provinciale di vigilanza ovvero in caso di sospensione ai sensi dei commi 6 e 8 ter dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, si applica il canone soggettivo di cui all'articolo 20 (13). Articolo 17 bis Assegnazione di alloggi trasferiti da enti pubblici 1. Con determinazione del dirigente del servizio edilizia abitativa può essere autorizzata l'assegnazione di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, esclusi i seguenti casi: a) nel caso di trasferimento di immobili di cui al comma 3 bis in presenza di occupazione violenta e/o clandestina dell'alloggio; b) nel caso di occupazione di alloggi senza titolo di cui al comma 3 ter, oltre che per le motivazioni di cui alla lettera a), nei confronti di soggetti che alla data di entrata in vigore del medesimo comma sono destinatari di provvedimenti di revoca dell'assegnazione dell'alloggio (14). Art. 18 Subentro nell'assegnazione 1. Il subentro nell'assegnazione di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, può essere autorizzato nei confronti dei soggetti stabilmente conviventi con l'assegnatario ed inclusi nel nucleo familiare. Per stabile convivenza si intende l'iscrizione all'anagrafe dell'utenza ITEA dell'interessato nel medesimo nucleo familiare dell'assegnatario da almeno due anni. Nel caso di assegnazione dell'alloggio da meno di due anni si fa riferimento alla situazione anagrafica comunale risultante al momento dell'assegnazione. La conferma dell'assegnazione dell'alloggio è disposta se il nucleo familiare del richiedente possiede un reddito convenzionale entro i limiti previsti per l'assegnazione dell'alloggio dall'articolo 4 comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 21 del 1992 nonché gli altri requisiti previsti per la permanenza dall'articolo 27 della medesima legge. A tal fine i redditi dei figli ed equiparati del soggetto richiedente inclusi nel nucleo familiare sono computati per una quota pari al 60%. 1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è confermata l'assegnazione dell'alloggio nei confronti dei seguenti soggetti aventi i requisiti per la permanenza: a) coniuge con uno o più figli o affiliati minorenni ovvero coniuge con un solo figlio percettore di reddito ed eventuali altri figli o affiliati a carico ai sensi della normativa fiscale vigente; b) soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti invalidi civili ai quali sia stata concessa l'indennità mensile di frequenza ovvero l'indennità di accompagnamento previsti dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7; c) soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m. e i.; d) soggetti in condizione di grave disagio psichico, fisico e sociale riconosciuto dalla commissione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 1 ter. Per gli alloggi individuati al comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ai fini del subentro nell'assegnazione si prescinde dalla verifica del requisito del reddito. 2. Le disposizioni relative al biennio di cui al comma 1 non sono applicabili al coniuge non separato legalmente sempreché lo stesso sia stato convivente nel nucleo familiare dell'assegnatario e sia stato inserito nell'anagrafe dell'istituto. Si prescinde dall'inserimento nell'anagrafe qualora il decesso del coniuge sia occorso entro i sessanta giorni successivi alla data del matrimonio. 3. Il subentro nell'assegnazione è autorizzato anche nei confronti di coloro che, già assegnatari di alloggi di edilizia abitativa pubblica, rinuncino all'assegnazione e abbandonino con il proprio nucleo familiare l'alloggio occupato per aggregarsi ad un altro nucleo familiare assegnatario di altro alloggio di edilizia abitativa pubblica, il cui titolare dell'assegnazione sia parente o affine entro il secondo grado. 4. In caso di non accoglimento della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto dichiarano l'interessato quale soggetto occupante senza titolo e ne intimano il rilascio dell'alloggio medesimo entro un congruo termine. 4 bis. omissis (15) Capo III Disposizioni per il godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica Art. 19 Canone oggettivo 1. Per ciascuno degli alloggi assegnati in locazione semplice, l'ITEA determina secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, il canone oggettivo ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche e alle condizioni abitative dell'alloggio espresse dai parametri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e rilevati in occasione della formazione e dell'aggiornamento dell'inventario del patrimonio abitativo. 2. Il canone oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, corrisponde al 7,7 per cento del valore locativo dell'immobile. 3. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione. 4. La superficie convenzionale dell'immobile è determinata in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392; in ogni caso eventuali locali comuni diversi dalle autorimesse e la superficie scoperta non attribuita al singolo locatario non vengono calcolati ai fini del computo della superficie convenzionale. L'applicazione dei coefficienti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 del suddetto articolo 13 non può determinare un canone superiore a quello derivante dall'applicazione del relativo limite superiore di superficie. 5. I posti macchina in autorimessa chiusa, le autorimesse singole e la superficie scoperta attribuita con carattere di esclusività al locatario anche se non delimitata con recinzione costituiscono oggetto di separato contratto di locazione ed i relativi canoni, stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'ITEA, sono soggetti a periodici aggiornamenti. 6. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nei successivi commi in funzione della tipologia catastale, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello dei piani, della vetustà e dello stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. 7. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è fissato in lire 250.000. Per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base di produzione a metro quadrato è quello stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal sopraccitato articolo 22, per i nuovi alloggi è calcolato un canone oggettivo provvisorio pari a quello vigente per un alloggio equivalente ultimato nel più recente degli anni per il quale il costo-base di produzione sia stato pubblicato. Dopo la pubblicazione del decreto, il canone oggettivo è ricalcolato in via definitiva; eventuali conseguenti variazioni decorrono, nel caso di rapporti di locazione in corso, dal 1° gennaio immediatamente successivo. Qualora il Ministero dei lavori pubblici non fosse più tenuto ad emanare tale decreto, da allora in poi il costo base da assumere è pari al costo appositamente stabilito dalla Giunta provinciale. 8. Gli alloggi ricavati da fabbricati integralmente ristrutturati mediante un insieme sistematico di opere che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello originario, vengono considerati ultimati otto anni prima dell'anno corrispondente a quello di ultimazione di tali lavori di ristrutturazione. 9. Gli alloggi, assoggettati ad importanti opere per conservarne la loro destinazione abitativa o per evitare danni che ne compromettano l'efficienza o comunque sottoposti ad opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità e siti in fabbricati non integralmente ristrutturati, sono considerati ultimati nell'anno di ultimazione originaria dei lavori del fabbricato. 10. Per la determinazione della classe tipologica si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti stabiliti dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Nel caso di alloggi non censiti in catasto si applica, in via provvisoria, la categoria proposta dall'ITEA. 11. In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano le disposizioni ed i coefficienti stabiliti dall'articolo 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per il calcolo del canone oggettivo degli alloggi ubicati nelle "zone svantaggiate", così come individuate in conformità alla relativa legge provinciale, si applica un coefficiente di classe demografica pari a 0,70, qualunque sia la popolazione dei comuni nel cui territorio le "zone svantaggiate" ricadono. 12. Per il calcolo del canone oggettivo degli alloggi siti in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in relazione all'ubicazione, si applicano le disposizioni ed i coefficienti previsti dall'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per gli alloggi siti in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, qualunque sia l'ubicazione e fatte comunque salve le eventuali disposizioni adottate ai sensi del comma 4 del citato articolo 18, si applica un coefficiente pari a 0,95. 13. In relazione alla collocazione dell'alloggio nel livello di piano si applicano le disposizioni ed i coefficienti stabiliti dall'articolo 19 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 14. In relazione alla vetustà dell'immobile si applicano le disposizioni ed i coefficienti di degrado stabiliti dall'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 15. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi si applicano le disposizioni ed i coefficienti previsti dall'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 16. Le eventuali variazioni degli elementi di cui ai commi 10, 11, 13, 14 e 15 comportano un adeguamento del canone oggettivo con effetto dal mese successivo a quello dell'intervenuta variazione. 17. L'ITEA può costituire oggetto di concessione d'uso temporaneo e precario ciascun garage o posto macchina, ancorché scoperto, purché individuato specificatamente e concesso ad uso esclusivo; con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto è stabilito il relativo canone, assoggettabile a periodici aggiornamenti. Onde consentire una congrua turnazione nell'utilizzo dei garages o posti macchina, sia interni che esterni, e sempreché gli stessi siano inferiori al numero degli alloggi, l'istituto ha facoltà, con preavviso di 60 giorni, di recedere dai relativi correnti rapporti d'uso in concessione con conseguente obbligo di consegna da parte dell'utente dell'entità immobiliare entro il termine stabilito (16). Art. 20 Canone soggettivo 1. Il canone soggettivo è determinato dall'ITEA in relazione al canone oggettivo e al reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, ivi compresi i nuclei conviventi o comunque di ogni soggetto stabilmente abitante l'alloggio e convivente con il nucleo assegnatario. Sono esclusi gli eventuali ospiti autorizzati dall'ITEA e i soggetti che, pur risultando formalmente dimoranti nell'alloggio, hanno di fatto abbandonato lo stesso; tale situazione deve essere adeguatamente e documentalmente dimostrata. Il reddito cui fare riferimento è il reddito imponibile di qualsiasi natura assoggettabile all'IRPEF. Dal computo sono esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva e quelli soggetti a tassazione separata. Sono computate anche le eventuali sovvenzioni a titolo di assistenza e/o di previdenza ottenute dai componenti il nucleo familiare; a tal fine si debbono intendere sovvenzioni computabili ai fini della valutazione del reddito tutte le pensioni, assegni e provvidenze che hanno natura integrativa al reddito e non devono ritenersi tali le sovvenzioni a titolo di assistenza, rendite o assegni che hanno natura risarcitoria di danni fisici o morali (es.: rendite INAIL) o assegni integrativi di spese sostenute (es.: assegno di accompagnamento o assegni mensili, legge n. 118/71, legge n. 18/80, legge provinciale n. 28/83). Le sovvenzioni computate ai fini della valutazione del reddito sono considerate reddito derivante da lavoro dipendente. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono stabilite le seguenti fasce di reddito e i relativi canoni di locazione a carico degli assegnatari che sono in possesso di un reddito non superiore al limite fissato per l'assegnazione: 1a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite rientrante nella misura del 35 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione sono tenuti a pagare un canone pari al 5 per cento del canone oggettivo; 2a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite rientrante nella misura del 45 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione sono tenuti a pagare un canone pari al 10,5 per cento del canone oggettivo; 3a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite rientrante nella misura del 55 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione sono tenuti a pagare un canone pari al 13,5 per cento del canone oggettivo; 4a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite rientrante nella misura del 65 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione sono tenuti a pagare un canone pari al 19,5 per cento del canone oggettivo; 5a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite rientrante nella misura dell'80 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione sono tenuti a pagare un canone pari al 28 per cento del canone oggettivo; 6a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite rientrante nella misura del 100 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione sono tenuti a pagare un canone pari al 37 per cento del canone oggettivo. Il canone minimo a carico dell'assegnatario è pari ad euro 13,00 e non può comunque essere inferiore alla somma degli importi pagati dall'assegnatario a titolo di canone per la concessione d'uso temporaneo o precario di posti macchina e/o garages di cui al comma 17 dell'articolo 19. 3. Ai fini di cui al comma 1 sono stabilite le seguenti fasce di reddito e i relativi canoni di locazione a carico degli assegnatari che sono in possesso di un reddito superiore al limite fissato per l'assegnazione: 1a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite superiore al limite di reddito per l'assegnazione e inferiore al medesimo limite aumentato del 25 per cento, sono tenuti a pagare un canone pari al 55 per cento del canone oggettivo; 2a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite superiore al limite di reddito per l'assegnazione e inferiore al medesimo limite aumentato del 50 per cento, sono tenuti a pagare un canone pari al 70 per cento del canone oggettivo; 3a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite superiore al limite di reddito per l'assegnazione e inferiore al medesimo limite aumentato del 75 per cento, sono tenuti a pagare un canone pari all'85 per cento del canone oggettivo; 4a fascia: gli assegnatari con reddito convenzionale pro capite superiore al limite fissato per la 3a fascia sono tenuti a pagare il canone oggettivo. Il medesimo canone oggettivo è applicato anche a coloro che non abbiano presentato alcuna documentazione attestante i redditi conseguiti. 4. Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce di cui ai commi 2 e 3 e della determinazione del canone di locazione a loro carico, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è quello convenzionale, calcolato con le riduzioni per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, diviso il numero dei componenti il nucleo o i nuclei familiari stessi, aumentato di un coefficiente pari a 1,5. Per i medesimi fini il limite di reddito da assumere è quello vigente nell'anno della verifica anagrafica reddituale, mentre i redditi da prendere in riferimento ineriscono all'anno precedente. Nel caso in cui il reddito imponibile sia composto da redditi di natura diversa, gli oneri deducibili sono computati in modo proporzionale. 5. omissis (17) Art. 21 Aggiornamento dei canoni riferiti all'alloggio 1. Il canone oggettivo determinato ai sensi del precedente articolo 19 è aggiornato con cadenza annuale e decorrenza dal 1° gennaio, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, e pubblicata ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi fra il ventesimo e l'ottavo mese anteriore a quello di decorrenza. 2. Il canone soggettivo è aggiornato annualmente con riferimento alla revisione annuale di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in relazione alla situazione anagrafica del nucleo familiare vigente al momento della revisione, nonché alla situazione reddituale conseguita nell'anno antecedente alla revisione. 3. L'aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° gennaio immediatamente successivo alla revisione di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 4. In deroga alle disposizioni previste ai commi 2 e 3, la consistente riduzione di reddito del nucleo familiare documentata a cura dell'interessato, comunque non inferiore al 35% del reddito convenzionale dell'anno precedente, sopravvenuta in qualsiasi momento dell'anno, comporta la variazione provvisoria del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui la variazione è richiesta e validamente accertata dall'ITEA. È comunque verificata l'esatta corrispondenza nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 ed è addebitata o accreditata l'eventuale differenza (18). Art. 22 Collocazione nelle fasce di reddito 1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 sulla base della documentazione fiscale e anagrafica che i medesimi sono tenuti a produrre previa formale e specifica richiesta da parte dell'ITEA, in relazione alla revisione annuale del canone di locazione prevista al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero su specifici accertamenti effettuati dall'istituto. 2. Qualora l'assegnatario non produca, previa diffida, la documentazione richiesta, o la produca non veritiera, si applica il canone oggettivo. Parimenti si applica il canone oggettivo nei confronti degli assegnatari che ripetutamente non ottemperino, previa diffida scritta da parte dell'ITEA, alle disposizioni contenute nei contratti di locazione e relativo regolamento delle affittanze (19). 3. Per le nuove locazioni l'inserimento nelle fasce di reddito e la determinazione del canone soggettivo sono effettuati con riferimento al reddito di cui all'articolo 20 conseguito nell'anno anteriore a quello della consegna dell'alloggio. Tuttavia, nel caso di locazioni stipulate nei primi quattro mesi dell'anno, si prendono in considerazione i redditi conseguiti due anni prima e si assume quale limite di reddito quello vigente l'anno precedente l'inserimento nelle fasce. 4. Qualora le nuove locazioni derivino dall'assegnazione temporanea di un alloggio a soggetti non aventi i requisiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, si applicano le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 20. Art. 23 Disposizioni particolari 1. Gli assegnatari che percepiscono dalla Provincia, dal comune o da altri enti sussidi comprendenti anche una quota relativa alle spese per l'alloggio possono delegare l'ente erogante a versare direttamente all'ITEA la relativa somma. 2. La delega di cui al comma 1 può essere rilasciata da tutti gli assegnatari percettori di reddito da lavoro dipendente nei confronti dei datori di lavoro. La delega stessa può essere estesa anche al recupero di eventuali somme dovute a morosità. 3. Qualora l'assegnatario intenda ospitare stabilmente nel proprio nucleo familiare persone non rientranti nell'anagrafe dell'ITEA, il medesimo è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'istituto. A tal fine si intende stabile ospitalità la permanenza nell'alloggio per un periodo di tempo superiore a 3 mesi. Tuttavia l'ospite, anche se autorizzato, non acquisisce il diritto al subentro nell'assegnazione e il relativo reddito dell'ospite medesimo è computato ai fini del calcolo del canone soggettivo a carico dell'assegnatario, sempreché il computo produca un incremento del canone originario. L'autorizzazione all'ospitalità non può superare il periodo massimo di 3 anni. Decorso tale periodo, sempreché l'ospite non si sia allontanato dal nucleo dell'assegnatario, si applica il canone previsto dalla 4ª fascia del comma 3 dell'articolo 20. Decorsi 5 anni dalla data di autorizzazione e qualora l'ospite risulti ancora occupante l'alloggio, lo stesso è dichiarato occupante abusivo e tale situazione è titolo per la revoca dell'alloggio. Le disposizioni relative all'ospitalità di cui al presente comma non si applicano quando la persona ospitata è uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. È comunque escluso il diritto al subentro nell'assegnazione da parte del soggetto ospitato. 3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e decorso il periodo di tre anni, in caso di accertato bisogno di assistenza nei confronti dell’ospite ovvero di uno dei componenti il nucleo familiare, che versa in condizioni di non autosufficienza, l’ospitalità è autorizzata, tre anni in tre anni, in relazione al bisogno di assistenza. La condizione di non autosufficienza è verificata dall’unità operativa di medicina legale della direzione igiene e sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, utilizzando i criteri introdotti dalla deliberazione prevista dall’articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6. Le deroghe di cui al presente comma si applicano anche all’ospitalità e/o convivenza autorizzata a seguito dell’approvazione di protocolli o accordi di collaborazione. In tali atti deve essere indicata la struttura competente alla verifica della necessità di autorizzare la deroga. Nei casi a tipologia psichiatrica tale necessità è verificata dall’unità operativa di salute mentale dell’azienda sanitaria. 4. È fatto divieto di concedere l'alloggio o parte di esso in uso a terzi, anche se a titolo gratuito. La violazione è causa di revoca dell'assegnazione ai sensi e per gli effetti delle lettere d), f) e g) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 5. L'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare dell'assegnatario deve essere autorizzato dall'ITEA. Prima dell'autorizzazione devono essere accertati: a) nei confronti del nuovo soggetto: la presenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica ad esclusione del reddito; b) nei confronti del nuovo nucleo familiare dell'assegnatario: la persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'alloggio (20). Art. 24 Spese per i servizi 1. Oltre al canone di locazione o alla quota di riscatto, gli assegnatari in locazione semplice e in locazione con patto di futura vendita sono tenuti a corrispondere all'ITEA, in quote mensili e conguagli annuali, le spese relative ai servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore, nonché le spese derivanti da altri eventuali servizi relativi a usi o consuetudini locali, quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica inerenti alle parti comuni, al canone o diritto per i servizi di fognatura o di depurazione, all'asporto dei rifiuti solidi e quelle relative agli interventi di manutenzione che, ai sensi delle norme del codice civile, sono a carico dei conduttori. 2. L'ITEA, anche sulla base di appositi atti disciplinari approvati dal consiglio di amministrazione, determina l'ammontare delle spese predette e provvede alla loro ripartizione tra gli assegnatari. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con la stessa decorrenza prevista per l'applicazione dei nuovi canoni. 4. Gli assegnatari in locazione con patto di futura vendita sono tenuti a corrispondere all'ITEA, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, oltre alla quota di riscatto e alle spese di cui al comma 1, anche una quota per spese generali e di amministrazione, forfettariamente calcolata dal consiglio di amministrazione dell'istituto in relazione ai costi attribuibili agli assegnatari sulla base delle spese generali e di amministrazione risultanti dal bilancio dell'anno precedente. 5. Il consiglio di amministrazione dell'ITEA provvede ogni anno all'aggiornamento della quota di cui al comma 4 tenendo conto dei costi per spese generali e di amministrazione verificatesi nell'esercizio anteriore a quello di effettuazione dell'aggiornamento in esame. Art. 25 Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi 1. La morosità nel pagamento nel canone di locazione e/o delle spese per i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 24 di importo superiore a tre mensilità è causa di risoluzione del contratto e conseguente eventuale revoca dell'assegnazione ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. È altresì causa di risoluzione del contratto e conseguente eventuale revoca dell'assegnazione la morosità per importi inferiori qualora si protragga per un periodo superiore a dodici mesi. 1 bis. Per il periodo di cui al comma 7 dell'articolo 17 e per i periodi successivi, in mancanza di rilascio dell'alloggio, gli assegnatari morosi sono tenuti al pagamento del canone nel seguente modo: - per i primi 6 mesi decorrenti dal mese successivo alla scadenza del termine per i ricorsi alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa da parte dell'assegnatario assoggettato a revoca, un canone pari a quello corrispondente alla fascia immediatamente superiore a quella del canone soggettivo spettante; - per ogni semestre successivo, un canone pari a quello corrispondente alla fascia superiore rispetto a quella precedente fino al raggiungimento del canone corrispondente alla 4^ fascia del comma 3 dell'articolo 20, sempreché agli assegnatari morosi, a seguito dell'aggiornamento dei redditi, non spetti un canone soggettivo maggiore. In tale ipotesi è applicato un canone pari a quello corrispondente alla fascia immediatamente superiore a quella spettante. 2. Nei confronti degli assegnatari morosi, l'ITEA ingiunge il pagamento di una somma pari ai canoni e alle spese dovute, aumentata dell'interesse in ragione d'anno calcolato al tasso ufficiale di sconto. L'istituto inoltre provvede, ove necessario, alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639. 3. L'ITEA, su richiesta dell'assegnatario, può concedere il pagamento rateale delle somme dovute, aumentate dell'interesse in ragione d'anno calcolato al tasso ufficiale di sconto. 4. Tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnatario sono obbligati in via solidale con l'assegnatario stesso, nei confronti dell'ITEA, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni. 5. Le norme di cui al presente articolo valgono anche nei confronti degli assegnatari con patto di futura vendita fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei relativi contratti (21). Capo IV Cambio alloggi Art. 26 Piani di mobilità 1. Sulla base della revisione annuale di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e sulla base delle particolari e motivate esigenze dell'ITEA di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, salvo i casi di urgente necessità e in caso di richieste presentate dagli assegnatari ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'ITEA è tenuto a predisporre annualmente dei piani di mobilità al fine di attuare il migliore e razionale utilizzo del patrimonio in gestione, nonché l'eliminazione delle condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzo degli alloggi. 1 bis. Al fine del miglioramento della qualità dell'abitare, l'ITEA promuove la mobilità nei confronti degli assegnatari definitivi nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti nei cui confronti è in corso un progetto di riabilitazione e/o recupero socio-assistenziale o socio-sanitario predisposto dalle competenti strutture in accordo con l'istituto. A tal fine l'ITEA è autorizzato ad individuare l'ente o l'associazione cui affidare il progetto di recupero e ad individuare l'alloggio. All'ente o associazione è assegnato da parte dell'ente competente un alloggio ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 da destinare al nucleo familiare del soggetto nei cui confronti si sta attuando il progetto di recupero. La consegna dell'alloggio al nucleo familiare in cui è presente un componente soggetto al progetto comporta la cessazione del rapporto locativo relativo all'alloggio in precedenza occupato dal nucleo familiare, la conseguente riconsegna dell'alloggio ed il mantenimento dell'originario status di assegnatario definitivo. Al termine del percorso di recupero l'ITEA provvede al ripristino del rapporto locativo su un nuovo alloggio. 2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono alloggi sovraffollati o sottoutilizzati quelli la cui metratura, in relazione ai componenti del nucleo familiare, è rispettivamente inferiore o superiore agli standards abitativi stabiliti dal comma 1 dell'articolo 40. 3. I locatari ITEA, titolari di assegnazione definitiva di cui all'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e non assoggettati a revoca ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge, possono presentare all'ITEA, dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, domanda motivata di cambio alloggio per le motivazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 32 della succitata legge provinciale. Qualora la domanda fosse ancora giacente presso l'istituto e non si sia provveduto ad un eventuale rigetto motivato da parte dell'istituto medesimo, la domanda dovrà essere confermata a cura dell'interessato, entro le succitate scadenze, nell'anno successivo a quello della presentazione a pena di decadenza della domanda stessa. 4. I piani annuali di mobilità sono predisposti dall'ITEA entro il 31 maggio di ogni anno. 5. Le domande di cambio alloggio di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e quelle riguardanti lo scambio consensuale, sono presentate all'ITEA nel corso di tutto l'anno solare. 5 bis. Le domande di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 devono essere corredate da adeguata certificazione dell'unità sanitaria locale territorialmente competente. 6. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, su proposta dell'ITEA, determinano periodicamente l'entità degli alloggi da destinare all'attuazione dei piani di mobilità. 6 bis. In caso di alloggi di proprietà comunale in amministrazione all'ITEA, quest'ultimo può, in accordo con i rispettivi comuni proprietari, provvedere alla mobilità degli assegnatari tra gli alloggi comunali e gli alloggi in proprietà o in amministrazione dell'ITEA e viceversa. Il provvedimento di mobilità comporta l'acquisizione dello status di assegnatario nei confronti dell'ente proprietario del nuovo alloggio occupato. 7. Il consiglio di amministrazione dell'ITEA, in relazione alla disponibilità degli alloggi esistenti, delibera i conseguenti provvedimenti di trasferimento degli assegnatari. 8. L'ITEA comunica agli assegnatari con lettera raccomandata i provvedimenti di trasferimento di cui al comma 7 ed indica nella medesima lettera il termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e dei documenti che le suffragano. Trascorsi i termini per le controdeduzioni, il provvedimento diviene esecutivo salvo che entro trenta giorni dal medesimo non venga presentato ricorso contro i provvedimenti medesimi alla commissione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Sono esclusi dalla suddetta procedura i cambi alloggio derivanti da domanda presentata dagli assegnatari. 9. Qualora non venga accolto il ricorso di cui al comma 8, l'ITEA stabilisce un congruo termine onde consentire all'assegnatario il trasferimento nell'alloggio destinatogli. Scaduto detto termine l'inadempimento è causa di revoca. Per il medesimo periodo l'assegnatario è tenuto a corrispondere il canone oggettivo. 10. Le domande di cambio alloggio di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono essere accolte dall'ITEA, purché l'alloggio da occupare non determini situazioni abitative eccedenti o inferiori ai limiti di cui al comma 2. Tuttavia tali limiti possono essere derogati per casi di comprovate necessità relativi a nuclei monopersonali, nuclei comprendenti soggetti portatori di handicaps ovvero nuclei la cui particolare condizione di disagio sociale e/o abitativo necessiti la deroga dianzi accennata. 11. Il cambio alloggio dovuto per particolari ed urgenti esigenze dell'ITEA, per scambi consensuali nonché per le motivazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è effettuato prescindendo dai piani di mobilità e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 10. 12. Il rifiuto di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, disponibile all'interno del comune richiesto e offerto formalmente dall'ITEA all'assegnatario aspirante al cambio, comporta l'esclusione della domanda. 13. omissis 14. omissis (22) Capo V Disposizioni per gli alloggi amministrati dall'ITEA Art. 27 Alloggi ceduti in proprietà e costituzione del condominio 1. L'ITEA non può assumere o continuare l'amministrazione negli edifici presso i quali il numero degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari determini l'obbligo di applicazione dell'articolo 1129 del codice civile. In tal caso l'ITEA avvia le procedure per la costituzione formale del condominio e la nomina dell'amministratore secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Conseguentemente alla costituzione del condominio gli assegnatari, titolari del contratto di cessione in proprietà con pagamento rateale del prezzo, hanno l'obbligo di corrispondere all'ITEA le sole quote relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto la cui misura mensile, non inferiore al 30 per cento della quota per spese generali e di amministrazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 24, viene annualmente determinata dal consiglio di amministrazione dell'ITEA. 3. Negli stabili non costituiti in condominio, gli assegnatari in proprietà con pagamento rateale del prezzo sono tenuti a corrispondere per intero all'ITEA la quota per spese generali e di amministrazione determinate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 24. 4. Gli assegnatari di alloggi in proprietà con contratto definitivo in stabili non costituiti in condominio, ma direttamente amministrati dall'ITEA, sono tenuti a corrispondere all'istituto la quota per spese generali e di amministrazione determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 24, ridotta comunque della percentuale di cui al comma 2 (23). Art. 28 Autogestione degli alloggi pubblici 1. L'ITEA favorisce l'autogestione da parte degli assegnatari di tutti o alcuni servizi comuni, consumi e manutenzioni indicati nell'articolo 24, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa e legale per la loro costituzione e per il loro corretto funzionamento. 2. Allo scopo di promuovere ed incrementare l'interesse degli assegnatari verso l'autogestione di cui al comma 1 e nel solo caso che la gestione autonoma riguardi tutti i servizi comuni dell'edificio, comprendenti anche il riscaldamento centralizzato, l'ITEA, in conseguenza della riduzione dei propri costi generali di amministrazione e gestione dei fabbricati interessati, contribuisce al funzionamento economico delle autogestioni mediante rimborso alle medesime di una quota annua per spese di amministrazione e gestione. Tale quota viene determinata per ogni unità immobiliare in locazione costituente il fabbricato con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 24 e ridotta della percentuale del 30 per cento, quale recupero forfettario delle spese di esazione delle rate di affitto dell'alloggio o unità immobiliare. Sono escluse da tale beneficio le unità immobiliari in locazione con patto di futura vendita e a riscatto, le quali, con la medesima decorrenza prevista per la gestione autonoma, dovranno corrispondere all'ITEA solamente le quote relative alle spese di esazione delle rate di riscatto determinate con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 27. Nessun beneficio, ovvero nessun onere aggiuntivo, è previsto per le unità immobiliari cedute in proprietà con contratto definitivo. 3. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione dell'ITEA sulla base di uno schema tipo proposto dall'istituto e approvato dalla Giunta provinciale. Negli immobili assegnati successivamente all'approvazione delle presenti disposizioni, la gestione autonoma può essere prevista ed attuata con espressa clausola inserita nel contratto di locazione. Negli immobili assegnati precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'ITEA può autorizzare la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dell'immobile interessato. 4. La concessione dell'autogestione ha in ogni caso efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari. 5. L'ITEA può motivatamente deliberare di non dare corso alle gestioni autonome nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperle o revocarle in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento o per gravi motivi o inadempienze. 6. Gli assegnatari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla gestione autonoma mediante richiesta sottoscritta dal 60 per cento degli interessati. 7. L'assegnatario che si rende moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato come tale anche nei confronti dell'ITEA e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25. L'ITEA corrisponde alle gestioni autonome le relative quote oggetto della morosità, salvo successiva rivalsa nei confronti dell'assegnatario inadempiente. 8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'ITEA adotta il regolamento per l'autogestione sottoponendolo alla Giunta provinciale per la successiva approvazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 9. Fino al momento dell'effettiva decorrenza della gestione autonoma, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'ITEA le spese di cui all'articolo 24. 10. Al fine di favorire e garantire il corretto ed efficiente funzionamento dell'autogestione, l'ITEA, ove necessario, si dota dei necessari strumenti tecnici, amministrativi ed operativi di sostegno delle autogestioni con particolare riguardo per gli alloggi occupati da anziani o da soggetti non autosufficienti definendo le opportune forme e modalità. Art. 29 Contenuti del regolamento per l'autogestione 1. Il regolamento predisposto dall'ITEA contiene i seguenti elementi: a) modalità di concessione della gestione autonoma; b) definizione dei servizi e delle attività attribuite in autogestione; c) definizione degli ambiti riguardanti l'autogestione; d) individuazione degli oneri a carico degli assegnatari; e) criteri e modalità di ripartizione delle spese e relative tabelle di riparto; f) incombenze riguardanti l'amministrazione e la contabilità della gestione autonoma e modalità di esazione delle spese; g) responsabilità dirette ed indirette dipendenti dall'autogestione; h) modalità e forme di vigilanza da parte dell'ITEA; i) cause e modalità di eventuale revoca dell'autogestione; l) modalità di tutela ed assistenza da parte dell'ITEA e termini e procedure di rimborso delle spese per alloggi sfitti e delle morosità maturate da assegnatari inadempienti; m) modalità di erogazione e di ripartizione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 28; n) modalità di consegna, conduzione e gestione degli impianti, pertinenze e servizi comuni oggetto dell'autogestione; o) disposizioni generali per il funzionamento dell'autogestione. 2. L'insieme degli assegnatari di porzioni di immobili in autogestione facenti parte dello stesso fabbricato o gruppo di fabbricati viene denominato "unità di autogestione". 3. Gli organi dell'unità dell'autogestione sono: a) l'assemblea generale degli assegnatari; b) il rappresentante dell'unità di autogestione denominato "amministratore fiduciario"; c) comitato di gestione e revisione. 4. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i legittimi assegnatari dell'unità di autogestione e l'ITEA, con un proprio rappresentante per lo scopo incaricato, con diritto di voto per gli alloggi eventualmente non assegnati. 5. Relativamente agli organi di cui al comma 3, il regolamento per l'autogestione deve inoltre indicare: a) le modalità di convocazione e i compiti dell'assemblea generale degli assegnatari; b) le modalità di nomina e revoca dell'amministratore fiduciario ed i suoi compiti; c) le modalità di nomina e revoca del comitato di gestione e revisione, la sua composizione ed i suoi compiti; d) disposizioni riguardanti la tenuta dei registri contabili, amministrativi e fiscali e degli altri registri e documenti eventualmente previsti da vigenti disposizioni di legge; e) i limiti e i poteri conferiti all'amministratore fiduciario per la rappresentanza dell'unità di autogestione con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 1131 del codice civile; f) la durata dell'esercizio finanziario della gestione autonoma. 6. È facoltà dell'assemblea non procedere alla nomina del comitato di gestione e revisione nelle unità di autogestione il cui numero di alloggi o porzioni sia inferiore a dieci. 7. All'amministratore fiduciario ed ai componenti del comitato di gestione e revisione può essere erogata un'indennità nella misura determinata dall'assemblea degli assegnatari con l'onere a carico degli stessi. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 28 e quelle previste dal presente articolo sono applicate anche alle gestioni autonome già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con decorrenza da tale data. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'ITEA provvede a regolarizzare tutte le gestioni autonome esistenti e concesse in base alle precedenti disposizioni di legge, promuovendo ed attivando tutte le procedure ed azioni necessarie nei confronti degli assegnatari interessati. Art. 30 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, i locali e gli spazi accessori annessi alle abitazioni nonché i locali destinati ad altri usi di cui al comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. sono locati in base alle disposizioni vigenti in materia di locazione di immobili. 2. I locali e gli spazi accessori, nonché i locali destinati ad altri usi di cui al comma 1 possono essere concessi in locazione con destinazione per scopi sociali, a comuni, comprensori, enti ed associazioni con finalità sociali senza scopo di lucro e sono regolati ad un canone determinato in modo da garantire la copertura da parte dei soggetti conduttori delle spese di conduzione, nonché degli oneri fiscali e assicurativi gravanti sull'immobile. 3. La concessione in uso gratuito di cui al comma 2 dell'articolo 19, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. nonché la locazione degli spazi e dei locali di cui al comma 2 per i quali si deroga alla disciplina vigente in materia di locazione di immobili, è disposto dall'ITEA su conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa (24). Art. 31 Locazione di unità immobiliari non destinate ad uso abitativo 1. L'ITEA procede alla locazione dei locali e spazi non destinati ad uso abitativo applicando le disposizioni previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Capo VI Integrazione al canone di locazione (25) Articolo 31 bis Ambito di applicazione 1. L'integrazione al canone di locazione di cui all'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992, è concessa sui contratti di locazione di immobili a fini abitativi ubicati nei comuni definiti ad alta tensione abitativa dalle disposizioni provinciali in materia, nei comuni limitrofi aventi almeno 5.000 abitanti (26). Articolo 31 ter Soggetti beneficiari 1. La domanda di integrazione ai canoni di locazione è presentata congiuntamente alla domanda di edilizia abitativa pubblica. 2. Accedono ai benefici di cui al presente capo i richiedenti inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica. 3. L'agevolazione non è concessa agli assegnatari definitivi o temporanei di un alloggio di edilizia abitativa pubblica (27). Articolo 31 quater Requisiti per l'accesso 1. L'integrazione al canone di locazione è concessa ai nuclei familiari aventi i requisiti fissati per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica. 2. Non sono ammessi ad agevolazione i contratti di locazione stipulati fra coniugi non separati legalmente. 3. Al momento della verifica della persistenza dei requisiti il richiedente deve produrre: - copia semplice del contratto di locazione stipulato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, regolarmente registrato, salvo quanto previsto dall'articolo 31 novies. È ammissibile ad agevolazione il contratto di locazione stipulato da uno dei soggetti componenti il nucleo familiare occupante l'alloggio; - la dichiarazione sostitutiva attestante la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di locazione per il quale è stata chiesta l'integrazione del canone (28). Articolo 31 quinquies Determinazione del contributo 1. L'integrazione al canone di locazione deve determinare a carico del conduttore un canone al netto dell'integrazione stessa pari: a) al 14% del reddito annuo imponibile complessivo per i soggetti il cui nucleo familiare percepisce un reddito non superiore a due pensioni minime INPS; b) al 24% del reddito annuo imponibile complessivo, per gli altri soggetti. 2. Le percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotte di un punto per ogni figlio minore inserito nel nucleo familiare del soggetto richiedente. 3. L'integrazione al canone di locazione è concessa per un importo minimo mensile non inferiore al 50% del canone risultante dal contratto di locazione e per un importo massimo mensile non superiore a euro 260,00. 4. Il reddito annuo imponibile complessivo è l'ultimo reddito ai fini IRPEF risultante dalla dichiarazione presentata per la concessione dell'agevolazione o per la verifica della persistenza dei requisiti. 5. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 2 si considera il canone pagato per l'anno relativo al reddito di cui al comma 4 o, in caso di contratto di locazione stipulato successivamente, il canone pagato con riferimento all'anno di concessione dell'agevolazione. 6. L'importo mensile dell'agevolazione è arrotondato all'euro inferiore. 7. L'integrazione al canone di locazione non è cumulabile con analoghe agevolazioni pubbliche (29). Articolo 31 sexties Modalità di gestione del fondo integrazione canone di locazione 1. La Provincia assegna ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto i fondi necessari all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 sulla base delle direttive e degli indirizzi contenuti nei piani pluriennali e negli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2 della medesima legge. 2. Ai fini di cui al comma 1 i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto inviano alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, una stima delle necessità finanziarie riferite al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. 3. Le somme necessarie sono rese disponibili dalla Provincia presso la banca convenzionata ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 e successive modificazioni, alla scadenza del 1° gennaio di ogni anno. Entro il 1° marzo i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto segnalano alla Provincia la necessità di integrazione di tali somme, sulla base della valutazione definitiva delle risorse necessarie alla concessione dell'integrazione al canone di locazione per l'anno in corso. I comprensori ed i comuni di Trento e Rovereto utilizzano le somme assegnate in relazione ai reali fabbisogni di cassa ed effettuano prelievi per le necessità finanziarie riferite ad un periodo massimo di tre mesi. Le somme non utilizzate rientrano nella disponibilità del fondo entro il termine di presentazione del rendiconto di cui al comma 4. 4. I comprensori ed i comuni di Trento e Rovereto trasmettono alla Provincia, entro il 1° marzo di ogni anno, un rendiconto riferito alla scadenza annuale immediatamente precedente con indicazione dell'utilizzo delle somme messe a disposizione, nonché delle somme non utilizzate. 5. Il rendiconto di cui al comma 4 è approvato con determinazione del dirigente del servizio edilizia abitativa della Provincia (30). Articolo 31 septies Modalità di concessione ed erogazione dell'agevolazione 1. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, sulla base delle graduatorie definitive di edilizia abitativa pubblica formano la graduatoria ai fini della concessione dell'integrazione al canone di locazione. 2. Ai fini della concessione dell'integrazione canone in favore dei soggetti anziani di cui alla L.P. 18.6.1990 n. 16 e s.m. e i., i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto formano la graduatoria degli aventi diritto sulla base delle graduatorie definitive di edilizia abitativa pubblica riferite al secondo semestre di ciascun anno. 3. I soggetti inseriti in graduatoria presentano, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante la residenza e lo stato di famiglia; c) copia del contratto di locazione regolarmente registrato con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la conformità della copia all'originale. 4. I comprensori ed i comuni di Trento e Rovereto concedono l'integrazione al canone di locazione seguendo l'ordine di punteggio in graduatoria. 5. L'integrazione al canone di locazione decorre dal mese successivo alla data di assunzione del provvedimento di concessione e permane fino al mese di approvazione della successiva graduatoria. 6 Permane l'agevolazione ai soggetti beneficiari inseriti nella successiva graduatoria in posizione utile per la conferma del contributo fino al mese di assunzione del provvedimento di concessione a seguito della verifica della persistenza dei requisiti. 7. L'integrazione al canone di locazione è erogata ai soggetti beneficiari per periodi non inferiori alla mensilità e in via posticipata. 8. L'agevolazione permane fino al mese di consegna dell'alloggio pubblico. 9. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 determina l'esclusione dalla graduatoria. 10. Se il conduttore non paga il canone al locatore, l'integrazione è sospesa dal mese successivo all'inadempimento fino alla regolarizzazione del pagamento del canone. In caso di inadempimento protratto per almeno tre mesi l'integrazione è revocata con obbligo di restituzione dei contributi già erogati a decorrere dal primo mese di inadempimento, maggiorati degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa alla data di assunzione del provvedimento di revoca. 11. La modifica del contratto di locazione o la stipula di un nuovo contratto sono comunicati all'ente concedente l'agevolazione entro 30 giorni. In tali casi l'agevolazione è determinata con riferimento alla nuova situazione e non può essere superiore a quella già concessa. 12. L'agevolazione è concessa dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto, competenti per territorio, ove è ubicato l'alloggio locato (31). Articolo 31 octies Revoca dell'agevolazione 1. Si procede alla revoca dell'agevolazione, oltre che nel caso di cui all'articolo 31 septies, comma 9: a) nel caso di risoluzione del contratto di locazione; b) nel caso di mancata comunicazione dei fatti di cui all'articolo 31 septies, comma 11; c) nel caso di mancata occupazione dell'alloggio locato. 2. La revoca decorre dal mese successivo al verificarsi dei fatti di cui al comma 1 e comporta la restituzione delle somme successivamente erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa alla data di assunzione del provvedimento di revoca (32). Articolo 31 novies Disposizione transitoria 1. Ai sensi dell'articolo 31 quater, comma 1, lettera c), sono ammessi ad agevolazione i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'articolo 11 delle legge 8 agosto 1992, n. 359, fino alla relativa scadenza (33). Titolo II Cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica Capo I Disposizioni per la cessione degli alloggi Art. 32 Ambito di applicazione 1. La cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è consentita a favore di assegnatari in locazione da almeno 10 anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 dell'articolo 33 e che occupino l'alloggio oggetto della cessione da almeno 5 anni alla medesima data. Parimenti, la cessione può avvenire anche nei confronti degli aventi diritto al subentro dell'assegnazione; in tal caso, al fine del computo dei periodi di assegnazione e di occupazione, sono cumulabili anche quelli riferiti all'originario assegnatario. Qualora si provveda d'ufficio alla mobilità degli assegnatari si prescinde dal periodo minimo di occupazione (34). 2. Il periodo di vetustà di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, decorre: a) per gli alloggi acquistati: dalla data del contratto di acquisto; b) per gli alloggi costruiti: dalla data di denuncia di ultimazione dei lavori; c) per gli alloggi ristrutturati: dalla data di denuncia di ultimazione dei lavori di ristrutturazione; ai fini della presente lettera si intendono alloggi ristrutturati, gli alloggi compresi in un edificio per il quale si è provveduto all'intera ristrutturazione del medesimo. 3. Ai fini di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli enti pubblici locali non economici sono tenuti ad uniformare i rispettivi regolamenti entro centottanta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della regione. Art. 33 Modalità di cessione 1. La Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, individua gli alloggi da cedersi e fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande. L'ITEA è tenuto a comunicare agli assegnatari interessati dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dei succitati provvedimenti indicando il termine di scadenza e le modalità per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la cessione degli alloggi. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il consiglio d'amministrazione dell'istituto dichiara procedibili le domande di cui viene accertata l'ammissibilità. A tal fine risultano inammissibili alla cessione dell'alloggio le domande di assegnatari assoggettati a revoca ai sensi delle lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli assegnatari che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32, nonché gli assegnatari in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. 2. Ai fini della cessione degli alloggi l'ITEA è tenuto: a) alla verifica della persistenza dei requisiti per la cedibilità degli alloggi; b) a determinare il valore convenzionale dell'alloggio con le modalità previste dall'articolo 34; c) a calcolare le riduzioni spettanti secondo quanto stabilito dall'articolo 35; d) alla determinazione del prezzo di cessione; e) alla definizione delle modalità per il pagamento del prezzo di cessione secondo quanto stabilito dall'articolo 36; f) a provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto di cessione e alla conseguente annotazione tavolare dei vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. 2 bis. Negli alloggi, o parti comuni, individuati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'ITEA non può effettuare lavori che abbiano carattere voluttuario (35). Art. 34 Valore convenzionale 1. Ai fini del calcolo del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il costo di costruzione è stabilito in euro 697,00 a metro quadrato. Con successivi provvedimenti la Giunta provinciale provvede all'aggiornamento periodico del suddetto limite. 2. Il costo di costruzione di cui al comma 1 è riferito alla superficie a metro quadrato commerciale come definita dal comma 3. Il costo di costruzione complessivo dell'alloggio è determinato dal prodotto del costo di costruzione di cui al comma 1 per la superficie dell'alloggio calcolata secondo quanto stabilito dal comma 3. 3. La superficie commerciale dell'alloggio è determinata come somma delle seguenti voci: - la superficie dell'alloggio (comprese tramezze e murature perimetrali nelle rispettive quote di pertinenza) valutata al 100 per cento; - la superficie netta del vano scale e relative percorrenze comuni rapportate alle quote millesimali valutate al 50 per cento; - la superficie netta dei balconi valutata al 50 per cento; - la superficie netta di cantine, soffitte e quota millesimale di locali di uso comune valutata al 25 per cento. 4. Il costo di costruzione definito al comma 1 è moltiplicato per i seguenti coefficienti correttivi: a) il coefficiente di ubicazione. Tale coefficiente è costituito dai seguenti elementi: I) Ubicazione in relazione alla classe demografica: 1) comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti (Trento e Rovereto): - centro storico 1,30 - zone edificate comprese tra il centro storico e la periferia: - zone di pregio 1,20 - altre zone 1,10 - periferia 1,00 - zone agricole 0,90 2) comuni con popolazione compresa tra cinquemila e ventimila abitanti (comuni di Arco, Pergine, Riva, Borgo, Cles, Mori, Lavis, Mezzolombardo, Levico, si esclude Ala per la sua dislocazione periferica): - centro storico 1,10 - periferia 1,00 - zone agricole 0,90 3) comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti: - centro storico 1,00 - periferia 0,90 II) Ubicazione in relazione alla tensione abitativa: - comuni di Trento, Rovereto, Pergine, Riva, Arco 1,10 - comuni di Ala, Borgo, Cles, Lavis, Levico, Mezzolombardo, Mori 1,00 - altri comuni 0,90 - comuni individuati come "zone svantaggiate" 0,80 III)   Ubicazione in relazione al livello di piano: con ascensore senza ascensore - seminterrato 0,80 0,80 - piano terra 0.90 0,90 - piano rialzato 0.95 0,95 - piani 1°, 2°, 3° 1,00 1,00 - 4° e succ. 1,00 0,90 - ultimo piano 1,10 0,90 b) il coefficiente di tipologia costruttiva. Tale coefficiente è costituito dai seguenti elementi: I) Tipologia costruttiva in relazione alla composizione dell'edificio: - edifici fino a 4 alloggi 1,10 - edifici da 5 a 12 alloggi 1,00 - edifici con più di 12 alloggi 0,90 - unifamiliari o schiera 1,20 II) Tipologia costruttiva in relazione allo stato strutturale: 0,90-1,00 L'attribuzione del coefficiente avviene di 0,01 in 0,01 nell'intervallo considerato tra 0,90 e 1,00. III) Tipologia costruttiva in relazione alla situazione degli impianti: 0,90-1,00 L'attribuzione del coefficiente avviene di 0,01 in 0,01 nell'intervallo considerato tra 0,90 e 1,00. c) i coefficienti di vetustà dell'immobile: I) coefficiente riduttivo della vetustà. Dal valore 1 sono sottratte le seguenti detrazioni: - nessuna detrazione: per edifici ultimati o completamente ristrutturati da non più di cinque anni; - detrazione pari allo 0,01 per ogni anno: per edifici ultimati o completamente ristrutturati tra il 6° e il 20° anno; - detrazione pari allo 0,005 per ogni anno: per edifici ultimati o completamente ristrutturati dal 21° anno in poi. La somma della suddette detrazioni non può essere superiore a 0,30. II) coefficiente correttivo della vetustà dell'immobile in relazione ai lavori di adeguamento e rifacimento dell'alloggio effettuati dall'ITEA: l'attribuzione del coefficiente avviene di 0,01 in 0,01 nell'intervallo considerato tra 1,00 e 1,30. Il prodotto dei coefficienti di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1. La vetustà è riferita all'alloggio oggetto della cessione. 5. Al costo di costruzione dell'alloggio sono sommati: a) il valore del terreno: stabilito come media tra il valore di mercato e il valore di esproprio delle aree interessate considerate come edificabili. A tal fine è computato il valore del terreno di sedime e pertinenze calcolato come quota millesimale; b) oneri di urbanizzazione: è computata forfettariamente la percentuale del 5 per cento sul costo di costruzione come determinato al comma 1. 6. Il valore convenzionale è determinato con riferimento alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande cui si riferisce la cessione dell'alloggio (36). Art. 35 Prezzo di cessione 1. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è determinato applicando al valore convenzionale, determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le seguenti riduzioni: a) riduzione in relazione all'occupazione: 0,20 per cento per ogni anno di effettivo godimento a titolo di locazione dell'alloggio oggetto della cessione da parte del nucleo familiare alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 dell'articolo 33, con arrotondamento all'unità superiore ed inferiore allorché la frazione d'anno sia rispettivamente superiore o inferiore al semestre compiuto. Sono computati anche i periodi pregressi di occupazione degli originari titolari del contratto locativo ai quali è succeduto nell'assegnazione l'attuale assegnatario. Comunque tale deduzione non può superare il 5 per cento del valore convenzionale. Ai fini di cui alla presente lettera non è computabile il precedente periodo di occupazione di altri alloggi diversi dall'alloggio oggetto di cessione; b) riduzione in relazione al reddito del nucleo familiare dell'assegnatario, come risultante alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, con riferimento alla domanda presentata cui si riferisce la cessione: 1a fascia: riduzione del 15 per cento del valore convenzionale per assegnatari il cui reddito pro capite convenzionale risulti uguale o inferiore al 75 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica; 2a fascia: riduzione del 12 per cento del valore convenzionale per assegnatari il cui reddito pro capite convenzionale risulti uguale o inferiore al 90 per cento del limite massimo di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica; 3a fascia: riduzione del 9 per cento del valore convenzionale per assegnatari il cui reddito pro capite convenzionale risulti uguale o inferiore al limite massimo di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica; 4a fascia: riduzione del 6 per cento del valore convenzionale per assegnatari il cui reddito pro capite convenzionale risulti inferiore al limite massimo di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica aumentato del 50 per cento; 5a fascia: riduzione del 3 per cento del valore convenzionale per assegnatari il cui reddito pro capite convenzionale risulti inferiore al limite massimo per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica. 2. Al fine del calcolo delle riduzioni previste dalla lettera b) del comma 1 il reddito dei figli ed equiparati dell'assegnatario, inclusi nel nucleo familiare, calcolato nel caso di lavoratore dipendente al 50 per cento, è computato per una quota pari al 60 per cento. 2 bis. Qualora l'ITEA, successivamente alla data di cui al comma 6 dell'articolo 34, sostenga spese per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, che si rendano necessarie per mantenere l'alloggio oggetto di cessione, o parti comuni, in stato da servire all'uso convenuto, le riduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 35, sono diminuite di un importo pari alla spesa sostenuta per manutenzione straordinaria, attribuibile all'alloggio, e fino alla concorrenza della spesa medesima (37). Art. 36 Pagamento del prezzo di cessione 1. Qualora il prezzo di cessione sia pagato in un'unica soluzione lo stesso è ridotto di una percentuale pari al 20 per cento. Tale percentuale è aumentata al 30 per cento qualora l'interessato possegga un reddito convenzionale pro capite inferiore o uguale al 75 per cento del limite massimo previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica e al 25 per cento qualora l'interessato possegga un reddito pro capite convenzionale inferiore o uguale al limite massimo previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica. 2. Qualora il prezzo di cessione sia pagato con le modalità previste dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sulla quota residua è applicato un tasso d'interesse previsto per la 1ª fascia di contributi a favore dei singoli richiedenti per l'acquisto o la costruzione degli alloggi di cui al punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, considerando gli alloggi con vetustà superiore a dieci anni. Tuttavia il tasso a carico del richiedente non può essere inferiore al tasso minimo applicato ai medesimi interventi di acquisto e costruzione. 3. Qualora gli assegnatari provvedano al pagamento con le modalità di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e la quota anticipata sia superiore al 25 per cento del prezzo di cessione, sull'eccedenza si applicano le medesime riduzioni previste al comma 1. 4. Le medesime riduzioni di cui al comma 1 sono concesse anche per il caso previsto al comma 7 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Titolo III Caratteristiche degli alloggi di edilizia abitativa pubblica Capo I Norme generali Art. 37 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni previste al presente titolo si applicano a tutti gli alloggi comunque realizzati di edilizia abitativa pubblica. Capo II Caratteristiche degli alloggi Art. 38 Tipologia costruttiva 1. Le dimensioni e la tipologia degli alloggi di edilizia abitativa pubblica devono tener conto dell'indicazione di massima contenuta nei piani pluriennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale. 2. L'ITEA, nella realizzazione o acquisizione degli alloggi, deve inoltre tenere conto delle indicazioni fornite dagli enti territorialmente competenti per l'assegnazione ed in particolare: a) delle indicazioni fornite dalla commissione per l'assegnazione degli alloggi a favore delle persone anziane ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; b) delle indicazioni fornite in relazione alla presenza nel nucleo familiare dell'assegnatario di persone portatrici di menomazioni fisiche che compromettono gravemente la deambulazione. 3. Gli alloggi di edilizia abitativa pubblica realizzati dall'ITEA devono avere le caratteristiche costruttive di qualità media e i relativi costi dei materiali e delle opere da realizzarsi debbono uniformarsi ai prezzi medi riportati nell'elenco "prezzi informativi delle opere edili" pubblicati dal servizio edilizia pubblica della Provincia autonoma di Trento (38). Art. 39 Valutazione tecnica e definizioni 1. Ai fini della valutazione dei progetti redatti dall'ITEA, l'istituto presenta alla Provincia i relativi elaborati unitamente alla documentazione stabilita dalle rispettive norme regolanti la materia. 2. Per gli acquisti di alloggi idonei è predisposta da parte dell'ITEA una scheda tecnica contenente i dati relativi agli alloggi. 3. Sono considerati alloggi in corso di realizzazione, quelli per i quali sia stata presentata al rispettivo comune la denuncia di inizio lavori. Sono altresì considerati alloggi in corso di realizzazione le strutture immobiliari per le quali non si sono ultimati i lavori ancorché la concessione edilizia risulti essere scaduta. Art. 40 Caratteristiche dimensionali degli alloggi 1. Gli alloggi, a seconda del numero degli utenti, devono essere realizzati di massima con le seguenti dimensioni di superficie utile: pe r 1 utente fino a 45 metri quadrati per 2 utenti da 45 metri quadrati a 60 metri quadrati per 3 utenti da 60 metri quadrati a 75 metri quadrati per 4 utenti da 75 metri quadrati a 90 metri quadrati per 5 utenti da 90 metri quadrati a 100 metri quadrati Oltre i cinque utenti è consentito un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile per ogni utente. 2. Nel caso di alloggi destinati a portatori di handicaps fisici non in grado di deambulare e handicaps psichici sempreché per questi ultimi sia riconosciuto l'assegno integrativo di cui alla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, si prescinde dai limiti di superficie (39). 3. Gli alloggi ricavati attraverso interventi di recupero edilizio possono derogare dai limiti previsti, in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'edificio stesso. Titolo IV Fondo di rotazione Capo I Norme generali Art. 41 Domande 1. Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste al capo II del titolo IV della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono presentate dai comuni entro il 30 novembre di ogni anno corredate della seguente documentazione: a) relazione tecnico-illustrativa dell'iniziativa proposta da effettuarsi secondo lo schema predisposto dal servizio edilizia abitativa; b) copia della convenzione stipulata con l'ITEA ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, per la realizzazione degli interventi ivi previsti. Art. 42 Opere ammissibili al fondo di rotazione 1. Le opere ammissibili al fondo di rotazione di cui all'articolo 89 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono: a) acquisizione ed eventuale urbanizzazione primaria di aree comprese nei piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; b) realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ricomprese nei piani attuativi di cui alla lettera a) e per le quali l'ITEA non vi provvede direttamente come invece stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; c) realizzazione di opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree di cui alla lettera a) ai pubblici servizi non comprese nei piani attuativi; d) realizzazione da parte dell'ITEA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria non comprese nei piani attuativi funzionalmente connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica sia realizzati che da realizzarsi; e) realizzazione di opere dirette al risanamento o ristrutturazione del patrimonio di proprietà dei comuni da destinarsi a fini abitativi pubblici. Art. 43 Erogazione delle somme 1. L'erogazione delle somme concesse ai comuni ai sensi dell'articolo 90 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è subordinata: a) per quanto attiene l'acquisizione delle aree: all'avvio della procedura di espropriazione delle aree medesime o al contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato (40); b) per quanto attiene la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: alla presentazione del relativo progetto esecutivo e della delibera di approvazione del medesimo da parte del comune; c) nel caso di finanziamento delle opere di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: alla presentazione della convenzione di cui al medesimo comma 4. 2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 è disposta mediante versamento in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa che il comune è tenuto a presentare distinti per tipo di spesa. 3. Ad acquisto avvenuto delle aree o ad opere ultimate, i comuni inviano alla Provincia un rendiconto finale unitamente: - per gli acquisti: al decreto di esproprio o al contratto di compravendita; - per le opere di cui alle lettere b) e c) del comma 1: alla contabilità finale dei lavori debitamente approvata. Art. 44 Rimborso delle somme 1. Le somme erogate ai comuni, per l'acquisto di aree destinate ad essere cedute, sono rimborsate alla Provincia entro trenta giorni dall'avvenuto incasso del prezzo di cessione di ogni singolo lotto e comunque entro due anni dall'invio del rendiconto finale. Tale termine può essere prorogato con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta motivata del comune interessato, fino ad un massimo di un anno, per le somme afferenti i lotti non ancora ceduti. Alla scadenza del predetto termine di proroga le somme erogate sono rimborsate indipendentemente dall'avvenuta cessione delle aree. 2. Le somme erogate ai comuni per l'acquisto di aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria o per la realizzazione delle opere stesse, sono rimborsate alla Provincia in rate annuali costanti, scadenti il 31 dicembre di ogni anno, fino ad un massimo di dieci anni, a partire dall'anno successivo all'invio del rendiconto finale. 3. Le somme erogate ai comuni per la realizzazione delle opere di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono rimborsate alla Provincia in rate annuali costanti, scadenti il 31 dicembre di ogni anno, fino ad un massimo di quindici anni, a partire dall'anno successivo all'invio del rendiconto finale. Art. 45 Convenzioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono riguardare solo le opere ammissibili al fondo di rotazione di cui all'articolo 42 indipendentemente dall'ammissione al fondo stesso. Titolo V Norme finali e transitorie Capo I Norme finali Art. 46 Interventi specifici di edilizia abitativa agevolata a favore degli assegnatari 1. Ai fini di cui al comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e del comma 6 dell'articolo 28 della medesima legge provinciale, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere, nei limiti e con le modalità indicate nei piani di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e secondo i rispettivi strumenti d'intervento, agli assegnatari in possesso dei requisiti per l'edilizia abitativa agevolata, che intendono rilasciare spontaneamente gli alloggi pubblici e prescindendo dalle graduatorie, i contributi previsti rispettivamente dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 e comma 3 del medesimo articolo della suddetta legge, ovvero i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 67 e comma 3 del medesimo articolo della già citata legge provinciale. 2. Nel caso di assegnatari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di revoca dell'assegnazione per le motivazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono essere concessi, a seconda dei rispettivi strumenti d'intervento i contributi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero i contributi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 55 e comma 3 del medesimo articolo della succitata legge, ovvero i contributi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 e comma 3 del medesimo articolo della già citata legge. In tal caso il limite massimo di reddito per accedere ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata è aumentato del 10 per cento. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 gli interessati sono tenuti a presentare domanda, nei termini e con le medesime modalità previste dai rispettivi strumenti d'intervento, ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio e comunicare per conoscenza all'ITEA l'iniziativa intrapresa. 4. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto sono tenuti ad estrapolare dalle rispettive graduatorie di edilizia abitativa agevolata i richiedenti assegnatari predisponendo appositi elenchi ordinati secondo la posizione occupata dagli interessati in graduatoria. Art. 46 bis Fatti gravi ed eccezionali ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. 1. I fatti gravi ed eccezionali che possono portare i soggetti già beneficiari di agevolazioni di edilizia abitativa agevolata alle condizioni reddituali previste al comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. e per i quali, ai sensi del medesimo comma, si prescinde, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, dai requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 del già citato articolo 4, sono i seguenti: a) fallimento dell'azienda del richiedente o del coniuge del richiedente; b) abbandono del coniuge a seguito di separazione legale; c) patologie croniche invalidanti a prognosi infausta di uno dei componenti il nucleo familiare che comportano assistenza sanitaria domiciliare o hanno comportato il decesso. 2. Le condizioni reddituali di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. devono sussistere alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e in ogni caso alla data di assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia abitativa pubblica (41). Capo II Norme transitorie Art. 47 Disposizioni in materia di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane 1. Per le domande di assegnazione alloggi di edilizia abitativa pubblica da presentarsi ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni concernente gli interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane, si applicano, fino al 30 giugno 1993, le norme previgenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (42). Art. 48 Assegnazione temporanea ai sensi del comma 2 dell'articolo 100 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Possono usufruire dell'assegnazione temporanea di cui al comma 2 dell'articolo 100 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, coloro che occupino senza titolo un alloggio di edilizia abitativa pubblica perché mancante fin dall'origine ovvero perché successivamente revocato, sempreché l'occupazione non sia originata da fatti violenti o clandestini. 2. È clandestina l'occupazione non riscontrata dall'ITEA precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Art. 49 Prima applicazione dei canoni di locazione 1. L'eventuale incremento del canone soggettivo derivante dall'applicazione della nuova metodologia previsto al comma 2 dell'articolo 20, è effettuato in modo graduale nell'arco di 3 anni nel seguente modo: a) per il primo anno di applicazione l'incremento può avvenire nell'importo massimo di lire 50.000 mensili rispetto al canone applicato nell'anno precedente; b) per il secondo anno di applicazione: l'incremento può avvenire nell'importo massimo di lire 50.000 mensili rispetto al canone applicato nel primo anno di applicazione di cui alla lettera a); c) per il terzo anno di applicazione: è dovuto il reale canone soggettivo. 2. Per le nuove assegnazioni si applica il canone soggettivo reale. Art. 50 Prima apertura dei termini 1. Nell'anno 1993 le domande dirette ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica possono essere presentate, oltre che nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 6, anche dal 19 aprile al 31 maggio. Art. 51 Prima revisione ai fini della permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica 1. La prima revisione annuale di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è effettuata a decorrere dal 1994. In prima applicazione della legge e per la prima revisione, i redditi cui fare riferimento sono i redditi percepiti negli anni 1992 e 1993; in tal caso i redditi percepiti nel primo anno (1991) del triennio (1991-1993) sono considerati nulli e il coefficiente di ponderazione del divisore della formula di cui al coma 1 dell'articolo 3 è ridotto da 10 a 9 (43). Art. 52 Assegnazioni temporanee e definitive 1. Fino al momento in cui non sono approvate le graduatorie di edilizia abitativa pubblica ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le assegnazioni definitive e le trasformazioni da assegnazioni temporanee in assegnazioni definitive sono effettuate a valere delle graduatorie vigenti prescindendo dal punteggio minimo per l'assegnazione (44). Allegato B Disposizioni per l'attuazione degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata Titolo I Edilizia abitativa agevolata Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione e norme generali 1. Le norme del presente titolo si applicano per la concessione dei contributi ai soggetti destinatari di alloggi di edilizia abitativa agevolata. 2. Sono considerati beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata i soggetti richiedenti e i soggetti indicati in domanda come destinatari dell'alloggio che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione a contributo, quando si è provveduto alla verifica finale delle opere oggetto di agevolazione. Al momento della verifica finale è necessaria la corrispondenza tra i soggetti richiedenti o indicati in domanda come destinatari dell'alloggio e i soggetti proprietari dell'alloggio oggetto di agevolazione. In caso di mancata corrispondenza è revocato il provvedimento di ammissione a contributo. 2 bis. I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni sono tenuti a presentare domanda congiuntamente; la domanda può essere presentata da un solo coniuge se, in sede di presentazione della domanda, entrambi i coniugi dichiarano espressamente di escludere dalla comunione l'alloggio oggetto di agevolazione. 2 ter. Nel caso di richiedenti ai quali è stato attribuito il punteggio per i nubendi, e tale condizione è venuta meno, la spesa originariamente ammissibile è rideterminata con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente che rimane proprietario dell’alloggio. La domanda è inserita nella prima graduatoria utile successiva con l’effettivo punteggio. A parità di punteggio e di criteri di preferenza sono collocati in posizione successiva a quella dei richiedenti già inseriti nella graduatoria vigente. 3. omissis 4. Anche se già beneficiari, hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, coloro per i quali si verifichino le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 54, purché i destinatari occupino, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, l'alloggio oggetto dell'originario contributo. Nel caso in cui i destinatari siano figli maggiorenni del richiedente si applicano le disposizioni previste al comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 5. Non è ammissibile a contributo il richiedente che presenti un progetto per la realizzazione, oltre all'alloggio o alloggi oggetto della richiesta, anche di ulteriori alloggi ovvero abbia la piena disponibilità derivante dall'esercizio dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altro immobile per il quale si sia già provveduto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione di altro alloggio diverso da quello o da quelli oggetto del contributo. Tali disposizioni non si applicano qualora la realizzazione degli alloggi diversi da quello o da quelli oggetto del contributo sia resa obbligatoria da norme o disposizioni pubbliche (45). Art. 2 Disposizioni per la valutazione della prestazione abituale dell'attività lavorativa 1. Ai fini del calcolo della prestazione abituale dell'attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il richiedente è tenuto a dimostrare con idonea documentazione che detta attività perduri da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Ai fini del computo dell'attività lavorativa per il lavoratore dipendente sono sommati i periodi di lavoro continuativi non inferiori a due mesi e non si considerano i periodi di interruzione del rapporto di lavoro purché non superino il totale di trenta giorni per ogni anno lavorativo. Nel caso di lavoratore autonomo il perdurare di due anni della suddetta attività è dimostrato con la regolare iscrizione per uguale periodo alla CCIAA di Trento. Art. 3 Disposizioni per la valutazione del reddito convenzionale 1. Il reddito convenzionale previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è definito secondo la formula sotto riportata: sia x il reddito medio ponderato convenzionale pro capite del nucleo familiare; sia i un componente il nucleo familiare del richiedente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande; sia xi1 il reddito convenzionale del componente iesimo del nucleo familiare nel 1° anno del triennio considerato; sia xi2 il reddito convenzionale del componente iesimo del nucleo familiare nel 2° anno del triennio considerato; sia xi3 il reddito convenzionale del componente iesimo del nucleo familiare nel 3° anno del triennio considerato; sia n il numero dei componenti il nucleo familiare; Il limite massimo di reddito medio ponderato convenzionale pro capite del nucleo familiare del richiedente è determinato moltiplicando il reddito di cui al comma 8 per i coefficienti sottoindicati stabiliti in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare: n. componenti il nucleo familiare coefficiente o numero 1 1,00 2 0,95 3 0,90 4 0,85 5 0,80 6 e più 0,75 2. Ai fini della determinazione del reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini IRPEF è ridotto di una quota pari al 50% del reddito complessivo da lavoro dipendente o assimilato. 3. omissis 4. Nel caso di giovani coppie di coniugi è sommato anche il reddito conseguito nel triennio antecedente la presentazione della domanda dal coniuge del richiedente indipendentemente dalla data di matrimonio. A tal fine si intendono giovani coppie coloro che hanno contratto matrimonio da non oltre cinque anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. 5. Ai fini della valutazione del reddito per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, operanti in imprese agricole familiari diretto-coltivatrici definite ai sensi dell'articolo 82 della succitata legge provinciale, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito agricolo convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi unitari dei redditi agricoli da lavoro individuati ai sensi dell'articolo 81 della succitata legge provinciale. Il reddito complessivo determinato ai sensi del presente comma è attribuito sulla base delle ore/anno che gli stessi imprenditori agricoli hanno dichiarato nella "scheda conoscitiva aziendale", aggiornata almeno al 30 giugno antecedente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, corrispondente alla reale situazione dell'azienda agricola. Qualora dalla scheda conoscitiva aziendale le ore/anno risultino superiori al valore medio unitario individuato ai sensi dell'articolo 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, il computo del reddito complessivo è effettuato sul valore ore/anno dichiarato. Al reddito agricolo convenzionalmente determinato ai sensi del presente comma sono sommati eventuali redditi imponibili di altra natura comunque assoggettabili all'IRPEF. Ai fini del calcolo per l'ammissibilità alle agevolazioni, il reddito agricolo dell'ultimo anno partecipa al computo del limite, secondo quanto previsto dal comma 1, relativamente al reddito del terzo anno del triennio considerato. I redditi agricoli percepiti nel primo e secondo anno del triennio sono considerati nulli; in tal caso il coefficiente di ponderazione del divisore della formula di cui al comma 1 è ridotto da 10 a 6. 6. Ai fini della qualifica del soggetto emigrato all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione" e successive modifiche ed integrazioni. 7. Per l'emigrato all'estero la valutazione del reddito, ai fini dell'ammissibilità della domanda, avviene nel seguente modo: a) per gli emigrati all'estero che hanno presentato dichiarazione dei redditi in Italia nel triennio anteriore alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, in quanto rientrati in Italia, si considerano i redditi dichiarati in Italia; b) per gli emigrati all'estero che non hanno presentato dichiarazione dei redditi in Italia nel triennio anteriore alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, si considera solo il reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno nel paese di provenienza, espresso in lire al controvalore calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma e approvato con decreto del Ministero delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno partecipa al computo del limite, secondo quanto previsto dal comma 1, relativamente al reddito del 3° anno del triennio considerato. I redditi percepiti nel 1° e 2° anno del triennio sono considerati nulli; in tal caso il coefficiente di ponderazione del divisore della formula di cui al comma 1 è ridotto da 10 a 6. Il reddito imponibile dichiarato nel paese di provenienza è considerato equivalente al reddito imponibile dichiarato in Italia. 8. Il limite massimo di reddito convenzionale pro capite di cui al presente articolo per nucleo familiare composto da una persona è fissato in euro 5.890,00. Con successivi provvedimenti la Giunta provinciale provvede all'aggiornamento periodico del suddetto limite. 9. Si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, previste al comma 7 anche nei confronti dei soggetti interessati al nuovo alloggio che abbiano presentato dichiarazione dei redditi in Paesi diversi dall'Italia (46). Art. 4 Definizione di nucleo familiare 1. La situazione del nucleo familiare è quella, di norma, risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciato dal comune di residenza: tuttavia il coniuge non separato legalmente dal richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica, non legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento. In caso di situazioni anomale può essere verificata la corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione presentata. 1 bis. In deroga al comma 1 non sono considerate componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il richiedente, quando la convivenza è finalizzata a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. 2. Ai fini della determinazione dei componenti del nucleo familiare il nascituro, all'interno di un nucleo familiare, è considerato a tutti gli effetti componente del nucleo stesso, purché sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. In sede di ammissione alle agevolazioni di edilizia abitativa agevolata deve essere verificata la persistenza del requisito del reddito in relazione all'effettiva nascita. 3. Nel caso di coloro che intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, ancorché gli stessi siano inseriti in nuclei familiari composti da più persone, la valutazione del possesso dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto dei contributi, nei limiti e nelle condizioni previste all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e, per quanto applicabili, quelle previste al comma 14 dell'articolo 41 della medesima legge. 4. Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato legalmente (47). Art. 5 Criteri di idoneità, titolarità e rendita dell'alloggio 1. Ai fini della valutazione del requisito previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i requisiti di idoneità di un alloggio sono i seguenti: a) superficie utile calpestabile destinata a fini abitativi superiore a: - mq. 35 per nucleo familiare composto da 1 persona; - mq. 60 per nucleo familiare composto da 2 a 3 persone; - mq. 75 per nucleo familiare composto da 4 a 5 persone; - mq. 90 per nucleo familiare composto da 6 a 7 persone; - mq. 100 per nucleo familiare composto da 8 e più persone. Ai fini della determinazione della superficie utile da destinarsi a fini abitativi, la superficie dei vani non considerati utili in quanto non aventi le caratteristiche previste al comma 1 dell'articolo 55 è computata fino alla concorrenza di 8 mq. b) dotazione dell'alloggio dei seguenti servizi essenziali: - opere di urbanizzazione primaria; - acqua corrente e potabile; - elettricità; - impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere; - servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua; c) distanza dal luogo di lavoro o, nel caso di pensionati, dal luogo di residenza, non superiore a cinquanta chilometri; d) non essere gravato da diritti reali di godimento sempreché i titolari dei diritti occupino stabilmente l'alloggio. Anche in assenza dei requisiti di idoneità di cui alle lettere a) e b), l'alloggio è considerato idoneo qualora, con un intervento di recupero edilizio, il cui costo non sia superiore al 30 per cento del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 64 della presente deliberazione, si soddisfino i requisiti di idoneità di cui alle sopraccitate lettere a) e b). In tal caso possono essere richiesti unicamente gli interventi previsti dalla sezione II del capo II del titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Ai fini della valutazione del requisito previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la rendita catastale di uno o più alloggi non deve essere superiore alla media matematica a livello provinciale tra le rendite catastali riferite a un alloggio situato in ogni comune capoluogo comprensoriale avente le seguenti caratteristiche: - categoria catastale A/2; - classe I; - vani catastali n. 5. Nel caso di più zone censuarie riferite al comune capoluogo, il calcolo è riferito alla seconda zona censuaria. Il valore della rendita catastale è considerato come riferito all'intero anno indipendentemente dal periodo di possesso dell'alloggio. 3. Le rendite catastali relative alle quote ideali o quote di porzioni materiali sulle quali il richiedente e il coniuge del richiedente non separato legalmente ovvero l'eventuale convivente legato da un rapporto coniugale di fatto vantano i diritti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, riferite ad uno o più alloggi, concorrono, nella misura del 70 per cento, a formare la rendita catastale complessiva. Ai fine del computo della rendita catastale virtuale dei diritti di uso, di usufrutto e di abitazione si utilizzano i parametri previsti per il diritto di proprietà. 4. La rendita catastale virtuale riferita alla nuda proprietà nonché la rendita catastale della casa familiare, in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, che, a seguito di separazione legale, scioglimento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata all'altro coniuge, sono calcolate al 50%. 5. I proprietari di un alloggio considerato non idoneo ai sensi della lettera b) del comma 1 ubicato nello stesso ambito territoriale, nei limiti di cui alla lettera c) del comma 1, nel quale si intende acquistare o comunque realizzare un altro alloggio e si accerti la possibilità e la convenienza di risanare l'alloggio medesimo recuperandone l'idoneità alle necessità familiari dell'interessato, possono richiedere unicamente il contributo per risanamento di cui alla sezione II capo II titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 6. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, fatti salvi i requisiti di idoneità di cui al comma 1, si considerano le porzioni ideali solo qualora appartengano ai componenti del medesimo nucleo familiare e unitamente permettano il totale utilizzo dell'alloggio. 7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, non è considerato idoneo l'alloggio occupato ed in proprietà del richiedente il quale a causa della sua ubicazione comprometta la normale vivibilità a uno o più componenti del nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche e invalidi al 100 per cento. A tal fine il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, provvedono a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato e ad inviare una relazione circostanziata al settore operativo per la medicina legale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia autonoma di Trento. Tale settore operativo provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomo-funzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni fisiche accertate e ad inviare all'ente competente alla concessione l'accertamento medico indicando le caratteristiche dell'alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate (48). Art. 6 Criteri per la determinazione della spesa ammessa 1. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare interessato all'intervento siano, al momento dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande o lo siano stati nell'anno antecedente all'apertura dei suddetti termini, proprietari o comproprietari, eredi o legatari di altri immobili classificati o classificabili catastalmente in categoria A, la spesa ammessa riferita all'intervento è ridotta del relativo valore catastale reale e/o virtuale ottenuto moltiplicando le rendite catastali così come definite dall'articolo 5, per i coefficienti determinati con i criteri e le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di proprietà di alloggi non idonei ai sensi del comma 7 dell'art. 5 la rendita catastale è valutata al 50%. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui gli interessati abbiano acquisito i diritti previsti nel medesimo comma nel periodo intercorrente tra la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e l'ammissione ai contributi. 3. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto non possono provvedere a riduzioni generalizzate delle spese ammesse e ammissibili ai singoli richiedenti rispetto alle spese effettivamente attribuibili. 4. Per gli interventi di risanamento e acquisto-risanamento su immobili situati nell'ambito dei centri storici, la rispettiva spesa ammissibile per ogni singolo strumento d'intervento può essere aumentata fino al 20 per cento qualora l'intervento di risanamento abbia caratteristiche funzionali e strutturali di particolare rilevanza e richieda particolari soluzioni esecutive. 5. La spesa massima ammissibile sulla quale sarà quantificato il contributo è determinata con riferimento alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. 6. Su richiesta dell'interessato non ammesso a contributo in una precedente graduatoria bensì ammesso in una successiva, il comprensorio e i comuni di Trento e Rovereto possono, in sede di ammissione a contributo e sempreché per il risanamento e la costruzione i lavori siano ancora da effettuarsi e per l'acquisto e l'acquisto-risanamento non sia ancora stipulato il contratto di compravendita, aggiornare la spesa originariamente ammissibile in relazione ai nuovi limiti fissati dalla Giunta provinciale. 7. Qualora l'interessato intenda richiedere l'aggiornamento di cui al comma 6, l'ammontare delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate ai valori vigenti al momento della determinazione da parte della Giunta provinciale dei nuovi limiti massimi di spesa ammissibile. 8. Nel caso di spese sostenute da cooperative a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra i soggetti del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, concernente: "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale", relative alla realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci, la spesa ammessa può essere aumentata del 10 per cento. L'aumento della spesa può avvenire solo nel caso di iniziative riferentesi a fabbricati di almeno otto alloggi. 9. La spesa ammessa a contributo per ogni singolo intervento è arrotondata ai 100,00 euro inferiori. 10. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano nei seguenti casi: a) qualora l'alloggio, cui corrisponde la riduzione, sia stato oggetto di contributo su leggi provinciali in materia di edilizia abitativa, si sia provveduto all'accertamento di fine lavori nei cinque anni antecedenti la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e si siano verificate le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero le condizioni previste dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1; b) qualora per l'alloggio, cui corrisponde la riduzione, sia stata presentata domanda di contributo nell'anno di riferimento e la stessa sia inserita nella rispettiva graduatoria e nel contempo si verifichino le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero le condizioni previste dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. L'erogazione finale del contributo è subordinata alla verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori; c) qualora si verifichino le condizioni previste al comma 9 dell'articolo 24 10 bis. I contributi previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono concessi in armonia con le disposizioni tributarie vigenti. Al fine della verifica del cumulo di agevolazioni, gli enti concedenti i contributi provinciali per acquisto-risanamento e risanamento provvedono a trasmettere alla direzione delle entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco dei soggetti, beneficiari di agevolazioni, con l'importo liquidato nel corso dell'anno solare precedente (49). Art. 7 Domande 1. Le domande per la concessione dei contributi previsti per l'edilizia abitativa agevolata, da redigersi su appositi modelli conformi allo schema predisposto dal servizio edilizia abitativa, sono presentate dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno all'ente territorialmente competente per la concessione dei contributi, con le modalità e con la documentazione indicata per i rispettivi strumenti di intervento. 2. In luogo della documentazione prevista per i singoli strumenti d'intervento, il possesso dei requisiti può essere dichiarato nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. La dichiarazione concernente le condizioni soggettive e oggettive, che comportano attribuzione di punteggio per la formazione delle graduatorie, può essere assunta attraverso una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Salvo diversamente disposto nell'ambito delle singole condizioni soggettive, le medesime sono valutate alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. 4. Le dichiarazioni ovvero gli impegni riguardanti le condizioni soggettive ad esclusione dei punti 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 20 e dei punti 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 25, risultanti non veritiere e che comportino una variazione di punteggio, producono l'esclusione dalla graduatoria in vigore e l'inserimento della domanda nella successiva graduatoria con l'effettivo punteggio. Parimenti le domande già ammesse a contributo sono inserite nelle graduatorie utili qualora, in sede di accertamento finale dei lavori, si verifichi che le minori opere realizzate, ovvero la difformità dell'alloggio rispetto a quello presentato al momento dell'ammissione, producano una variazione di punteggio. 4 bis. In sede di revisione triennale, qualora si provveda al trasferimento di una domanda da una precedente graduatoria ad una successiva a causa di quanto disposto dal comma 4, i comprensori e comuni di Trento e Rovereto sono tenuti all'inserimento della domanda nella prima graduatoria utile successiva previo aggiornamento e verifica d'ufficio dei requisiti per l'ammissibilità e delle condizioni per l'attribuzione del punteggio vigenti alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande dell'anno considerato. In caso di non ammissione della domanda ai benefici previsti a valere della suddetta graduatoria, l'interessato è escluso d'ufficio dalla successiva graduatoria ed è tenuto, sempreché persistano le necessarie condizioni, alla ripresentazione di una nuova domanda. Per le domande che si trovano nelle condizioni previste dal presente comma, in deroga alle vigenti disposizione, sono fatti salvi gli interventi già realizzati successivamente alla prima domanda di contributo. Il punteggio delle iniziative, relativo alle condizioni abitative, alle condizioni di affollamento ed antigienicità, all'abbandono dell'alloggio, alle condizioni relative all'alloggio oggetto dell'intervento, all'urgenza dell'intervento, è quello originariamente attribuito alla prima domanda. 5. In sede di presentazione delle domande gli interessati possono allegare alle domande medesime idonea documentazione atta a dimostrare la corrispondenza di quanto dichiarato in merito ai requisiti e alle condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Qualora quanto dichiarato nella domanda risulti non conforme alla documentazione probatoria presentata ai fini dell'istruttoria delle domande, si tiene conto soltanto di quanto desunto dalla documentazione stessa. 6. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di essere a conoscenza di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. 7. Nel caso di morte del richiedente prima dell'ammissione a contributo, si prescinde dalla rideterminazione del punteggio attribuito e si verifica la persistenza dei requisiti in relazione al nucleo familiare destinatario dell'alloggio oggetto dell'intervento. 8. Nel corso dell'istruttoria possono essere effettuati accertamenti e verifiche tecniche, nonché può essere richiesta la produzione di documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda (50). Art. 8 Quantificazione dei contributi per gli interventi di acquisto e nuova costruzione 1. La misura dei contributi annuali come determinati dall'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è diversificata secondo le seguenti fasce: 1a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 65 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; 2a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 55 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; 3a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 45 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. 2. Qualora l'alloggio acquistato abbia più di dieci anni alla data del provvedimento di ammissione a contributo, oppure sia ubicato nei comuni individuati come zone svantaggiate, così come definite dalla vigente legislazione provinciale, o sia ubicato nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, l'abbattimento di cui al comma 1 è aumentato di 5 punti percentuali. 3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono applicate anche a favore delle imprese nel caso di risanamento, di ristrutturazione e di acquisto-risanamento di alloggi da cedere a soggetti che siano inseriti nella graduatoria di edilizia abitativa agevolata relativamente agli acquisti. 4. Le percentuali di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 sono periodicamente aggiornate dalla Giunta provinciale. Tuttavia ai singoli interessati si applicano le percentuali di abbattimento vigenti al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. 5. Ai fini dell'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono stabiliti i seguenti criteri: 1a fascia: sono inseriti i richiedenti che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio superiore a 29 punti per gli acquisti e superiore a 32 per le nuove costruzioni; 2a fascia: sono inseriti i richiedenti che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio compreso tra 21 e 29 punti per gli acquisti e compreso tra 21 e 32 punti per le nuove costruzioni; 3a fascia: sono inseriti i richiedenti che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio inferiore a 21 punti sia per gli acquisti che per le nuove costruzioni. 5 bis. I contributi annuali di cui agli articoli 38 e 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i. sono concessi: a) per la durata massima di 15 anni su mutui di importo pari o inferiore ad euro 45.000,00; b) per la durata massima di 20 anni su mutui di importo compreso tra euro 45.000,01 ed euro 65.000,00; c) per la durata massima di 25 anni sui mutui di importo superiore ad euro 65.000,00 (51). Art. 9 Quantificazione dei contributi per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente 1. La misura dei contributi annuali, come determinati dall'articolo 55, è diversificata secondo le seguenti fasce: 1a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 70 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; 2a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; 3a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. 2. I mutui contratti con gli istituti di credito per gli interventi di risanamento non possono essere inferiori rispettivamente a: a) euro 6.000,00 per la 1a fascia di cui al comma 1; b) euro 11.000,00 per la 2a fascia di cui al comma 1; c) euro 16.000,00 per la 3a fascia di cui al comma 1. 3. Le percentuali di abbattimento di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornate dalla Giunta provinciale. Tuttavia ai singoli interessati si applicano le percentuali di abbattimento vigenti al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. 4. Ai fini dell'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono stabiliti i seguenti criteri: 1a fascia: sono inseriti i richiedenti beneficiari che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio superiore a punti 38; 2a fascia: sono inseriti i richiedenti beneficiari che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio compreso tra punti 28 e punti 38; 3a fascia: sono inseriti i richiedenti beneficiari che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio inferiore a punti 28. 5. Qualora l'alloggio sia ubicato nei comuni individuati come zone svantaggiate, così come definite dalla vigente legislazione provinciale, o sia ubicato nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, l'abbattimento di cui al comma 1 è aumentato di 5 punti percentuali (52). Art. 10 Quantificazione dei contributi per gli interventi di acquisto-risanamento 1. La misura dei contributi annuali, come determinati dall'articolo 67, è diversificata secondo le seguenti fasce: 1a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 70 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; 2a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; 3a fascia: l'abbattimento del tasso d'interesse è quantificato nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, fissato ai sensi della normativa statale, in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. 2. I mutui contratti con gli istituti di credito per gli interventi di acquisto-risanamento non possono essere inferiori rispettivamente a: a) euro 11.000,00 per la 1a fascia di cui al comma 1; b) euro 16.000,00 per la 2a fascia di cui al comma 1; c) euro 21.000,00 per la 3a fascia di cui al comma 1. 3. Le percentuali di abbattimento di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornate dalla Giunta provinciale. Tuttavia ai singoli interessati si applicano le percentuali di abbattimento vigenti al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. 4. Ai fini dell'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 1 dell'articolo 67 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono stabiliti i seguenti criteri: 1a fascia: sono inseriti i richiedenti beneficiari che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio superiore a punti 42; 2a fascia: sono inseriti i richiedenti beneficiari che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio compreso tra punti 30 e punti 42; 3a fascia: sono inseriti i richiedenti beneficiari che hanno ottenuto in graduatoria un punteggio inferiore a punti 30. 4 bis. I contributi annuali di cui all'articolo 67 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i. sono concessi per la durata massima di 15 anni su mutui di importo pari o inferiore ad euro 45.000,00 e per la durata massima di 25 anni su mutui di importo superiore ad euro 45.000,00. 5. Qualora l'alloggio sia ubicato nei comuni individuati come zone svantaggiate, così come definite dalla vigente legislazione provinciale, o sia ubicato nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, l'abbattimento di cui al comma 1 è aumentato di 5 punti percentuali (53). Art. 11 Tasso d'interesse minimo a carico dei beneficiari 1. Il tasso d'interesse minimo a carico dei beneficiari per ogni singolo strumento d'intervento non può essere inferiore al 1,5 per cento. Con deliberazione della Giunta provinciale tale limite è aggiornato periodicamente (54). Art. 12 Onere minimo di preammortamento 1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il contributo relativo all'onere minimo di preammortamento a carico dell'ente concedente non può essere pari o inferiore ad euro 155,00 per alloggio. La Giunta provinciale con successiva deliberazione provvede a periodici aggiornamenti del suddetto limite. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo di preammortamento, l'istituto di credito mutuante è tenuto a produrre una dichiarazione attestante: a) i dati anagrafici del richiedente beneficiario cui si riferisce il contributo di preammortamento; b) la data del contratto definitivo del mutuo; c) l'importo di mutuo; d) il tasso d'interesse applicato; e) il tasso di riferimento; f) la percentuale di abbattimento del tasso di riferimento; g) la data di entrata in ammortamento del mutuo; h) l'importo relativo agli oneri di preammortamento a carico del richiedente beneficiario e a carico dell'ente concedente (55). Art. 13 Casi e modalità per la concessione dei contributi annuali variabili ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. I contributi annui variabili previsti dal comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono essere concessi ai richiedenti inseriti nelle posizioni utili delle graduatorie di edilizia abitativa agevolata predisposte ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, con gli abbattimenti del tasso di interesse rispettivamente per ogni singolo tipo di intervento e con le modalità previste agli articoli 8, 9 e 10. 2. I contributi annuali variabili di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono avere durata massima di 15 anni, sia sui mutui relativi agli interventi di cui agli articoli 38, 44, 49, 55, 58, 63, 67, 70, 74, 79, che sui mutui di 20 anni relativi agli interventi di cui all'articolo 41 della citata legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, che gli interessati intendono contrarre con gli istituti di credito convenzionati. I mutui sono ammortizzati mediante pagamento di rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, comprendenti ciascuna l'interesse del semestre e la quota di ammortamento occorrente per il graduale rimborso del capitale entro la durata prevista. 3. I contributi annuali variabili sono determinati dagli enti competenti, tenendo conto della delega di cui all'articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, con le modalità previste dall'articolo 38 della citata legge provinciale e sono considerati, in via provvisoria, come contributi annuali costanti aventi durata massima di 15 anni. 4. Ad ogni scadenza semestrale gli eventuali maggiori o minori oneri rispetto alle rate iniziali, conseguenti a variazioni in più o in meno dei tassi di interesse e tenuto conto delle disposizioni previste dalle leggi finanziarie, sono compensati sulla base di appositi elenchi analitici predisposti dagli Istituti di credito mutuanti, distinti per contributi concessi dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto e dalla Provincia. 5. Gli elaborati di cui al comma 4 devono indicare le variazioni di tasso intervenute e le corrispondenti differenze dell'entità del contributo e devono essere inviati agli uffici competenti dell'ente concedente il contributo entro il 20 aprile per la scadenza 30 giugno ed entro il 20 ottobre per la scadenza 31 dicembre. 6. Il pagamento dei contributi annuali è effettuato direttamente agli istituti di credito nel seguente modo: a) i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla verifica degli elaborati di cui al comma 4, predispongono il fabbisogno di cassa di cui al comma 2 dell'articolo 29 e provvedono alla successiva erogazione dei fondi agli istituti di credito; b) la Provincia provvede alla erogazione in via provvisoria dei contributi annuali per gli importi e per la durata indicata nei provvedimenti di concessione alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Sulla base degli elenchi di cui al comma 4 la Provincia e gli istituti di credito mutuanti provvedono alla compensazione degli eventuali maggiori o minori oneri, conseguenti a variazioni in aumento o in diminuzione dei tassi di interesse, rispetto alle rate indicate nei provvedimenti di concessione. 7. Le eventuali somme eccedenti tale compensazione di cui al comma 4 sono versate dagli istituti di credito mutuanti alla Provincia entro il semestre successivo alla scadenza delle rate cui si riferiscono. 8. Il tasso di interesse iniziale applicato ai mutui non può essere superiore, salvo specifica autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa in relazione alle condizioni di mercato, al tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito fondiario edilizio, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10. 9. Per gli istituti di credito aventi provviste in obbligazioni, il tasso di interesse massimo semestrale dei mutui è determinato aggiungendo al costo di provvista, da definirsi nelle apposite convenzioni, una aliquota massima dello 0,623 semestrale dovuto all'istituto per la sua intermediazione, con arrotondamento del tasso di interesse complessivo all'1/8 di punto superiore. 10. Per gli istituti o aziende di credito il tasso di interesse massimo semestrale dei mutui è determinato con riferimento ai parametri individuati nelle convenzioni. 11. L'indicizzazione è basata su parametri finanziari che possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia o determinati con riferimento alle variazioni dei tassi "prime rate ABI", "Lira interbancaria" ovvero in relazione ai tassi di riferimento determinati dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito fondiario edilizio. 12. Il costo di provvista ovvero i parametri individuati nelle convenzioni e le condizioni di variabilità dei mezzi finanziari da impiegare nella erogazione dei mutui, sono comunicati, da parte dell'istituto di credito mutuante, ai servizi competenti in materia di edilizia abitativa e di credito entro 15 giorni dall'applicazione. 13. Nel caso in cui, per effetto delle variazioni del tasso d'interesse, si determini il superamento del limite del 25 per cento previsto dal comma 5 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'istituto mutuante informa l'interessato beneficiano e, su richiesta dello stesso, verifica la sussistenza dei requisiti per il diritto all'eventuale integrazione del contributo prevista dal citato articolo. 14. Semestralmente, sulla base delle richieste presentate entro il 30 giugno e 31 dicembre, l'istituto mutuante comunica alla Provincia, ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto, l'elenco dei beneficiari aventi i requisiti per l'integrazione indicando singolarmente le relative integrazioni e allegando la documentazione comprovante i suindicati requisiti. 15. La Provincia, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, sulla base degli elaborati analitici e della documentazione, provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 13 ed all'eventuale concessione del contributo nei limiti previsti dal comma 6 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; la relativa erogazione è disposta ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione. 16. In considerazione dell'instabilità dei tassi di interesse applicati sul mercato finanziario, nonché della difficile situazione finanziaria provinciale, i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38 della L.P. 21/1992, possono essere concessi a tutti i richiedenti ammessi ai rispettivi benefici previsti in materia di edilizia abitativa agevolata (56). Art. 14 Verifiche periodiche 1. L'ente concedente i contributi è tenuto ad effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, delle condizioni soggettive per l'attribuzione del punteggio e del rispetto dei vincoli previsti dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa. In particolare: a) per quanto concerne il possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive per l'attribuzione del punteggio, la verifica dovrà riguardare almeno il 30 per cento delle domande ammesse a contributo; b) per quanto concerne il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di edilizia abitativa, le verifiche devono essere annuali e sono quantificate in una quota non inferiore al 5 per cento delle concessioni di contributo effettuate nell'anno precedente e devono riferirsi a tutti i soggetti beneficiari dei contributi che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto dei vincoli; c) per quanto concerne le cooperative edilizie la verifica dei vincoli è effettuata, oltre che nei casi di cui alla lettera b), anche in sede di suddivisione del mutuo. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate a campione con i criteri stabiliti dall'ente concedente. In ogni caso si procede alla verifica su specifica segnalazione. 3. Le verifiche di cui alla lettera a) del comma 1 sono effettuate anche nei confronti degli acquirenti dalle imprese e dei soci delle cooperative (57). Capo II Funzioni delegate Art. 15 Documentazione da allegare alla domanda di contributo per acquisto, costruzione, risanamento e acquisto-risanamento 1. Alla domanda di contributo presentata per gli interventi di acquisto, costruzione (ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), risanamento e acquisto-risanamento, è allegata, a seconda delle condizioni, la seguente documentazione amministrativa: a) ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - certificato cumulativo di cittadinanza, residenza, stato famiglia del richiedente o dei richiedenti e destinatari; - certificato storico di residenza riferito alle persone già residenti in provincia di Trento; - fotocopia del libretto di lavoro; - iscrizione alla CCIAA di Trento; b) ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - autocertificazione dei redditi resa da parte del richiedente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa ai componenti del nucleo familiare ed attestante i redditi conseguenti negli anni di riferimento; - certificazione di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e copia della scheda conoscitiva aziendale aggiornata; - certificazione di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare; - dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa al reddito dichiarato nel Paese di provenienza nell'anno antecedente la presentazione delle domande espresso il lire al controvalore calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma e approvato con decreto del Ministero delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (per le persone emigrate all'estero che non abbiano presentato dichiarazione dei redditi in Italia e per i soggetti che abbiano presentato dichiarazione dei redditi in Paesi diversi dall'Italia); c) ai fini di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, conformemente al fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa; d) ai fini di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - certificato rilasciato da un medico addetto ai servizi sanitari di base dell'unità sanitaria locale territorialmente competente; e) ai fini dell'erogazione dei contributi: - fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale. Alla domanda di contributo è allegata inoltre la seguente documentazione tecnica: 1) per gli interventi di nuova costruzione: - relazione tecnica redatta secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa firmata dal richiedente e da un tecnico all'uopo abilitato. Tale relazione tecnica non è necessaria nel caso in cui l'area non sia stata ancora individuata; in tal caso il richiedente è tenuto a sottoscrivere atto di impegno a comunicare successivamente l'individuazione dell'area; 2) per gli interventi di risanamento: - relazione tecnica redatta secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa firmata dal richiedente e da un tecnico all'uopo abilitato; - estratto tavolare della realità immobiliare oggetto dell'intervento; - copia dell'eventuale piano divisionale depositato all'ufficio tavolare delle pp.ed. oggetto dell'intervento. 3) per gli interventi di acquisto-risanamento: - relazione tecnica redatta secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa firmata dal richiedente e da un tecnico all'uopo abilitato; - copia dell'eventuale piano divisionale depositato all'ufficio tavolare delle pp.ed. oggetto dell'intervento (58). 2. Qualora alla domanda non sia allegata la documentazione di cui al comma 1 ovvero in mancanza della stessa non si sia provveduto alle relative autocertificazioni ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 7, la domanda stessa è dichiarata inammissibile. Art. 16 Graduatorie, ricorsi e opposizioni 1. Per tutti gli interventi di edilizia abitativa agevolata la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono una graduatoria provvisoria per ogni tipo di intervento comprendente le nuove domande presentate, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nella eventuale precedente graduatoria permanente. La graduatoria provvisoria deve indicare il punteggio complessivo attribuito a ciascun richiedente. La deliberazione di approvazione della graduatoria provvisoria deve altresì indicare i modi e i termini previsti per gli eventuali ricorsi alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Per i richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuto deposito delle graduatorie a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; i termini per la presentazione dei ricorsi alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 della L.P. 21/1992 decorrono dalla data di ricezione dell'avvenuto avviso del deposito delle graduatorie all'albo comprensoriale o comunale. 2 bis. Non possono essere presentati ricorsi relativi a domande inerenti a precedenti graduatorie per le quali siano già scaduti i rispettivi termini di ricorso. 3. La commissione di cui all'articolo 7 della L.P. 21/1992 provvede all'esame dei ricorsi decidendo in via definitiva con decisione motivata. Nell'ipotesi di ricorso avverso l'esclusione del richiedente dalla graduatoria provvisoria la commissione, ove accolga il ricorso, attribuisce in via definitiva il punteggio spettante. 4. Fino alla definizione dei ricorsi pendenti l'applicazione della graduatoria provvisoria di cui al comma 1 resta sospesa e permane l'efficacia della graduatoria definitiva già approvata. 5. Nelle graduatorie provvisorie e definitive previste per ogni tipo di intervento non è ammissibile più di una domanda riferita a uno stesso richiedente. 6. Esaurito l'esame dei ricorsi la commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa trasmette le decisioni ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto, i quali apportano le conseguenti eventuali variazioni alla graduatoria provvisoria e formulano di conseguenza la graduatoria definitiva permanente. 7. La graduatoria definitiva è depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto unitamente al dispositivo delle decisioni sui ricorsi. Per gli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuto deposito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 8. In caso di opposizione al provvedimento di non ammissione al contributo, la conseguente decisione della giunta comprensoriale ovvero dei comuni di Trento e Rovereto è espressa previo conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa (59). Art. 17 Efficacia delle graduatorie 1. Le graduatorie definitive relative agli interventi di acquisto, costruzione, risanamento e acquisto-risanamento sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle ammissioni ed istruttoria definitiva effettuate, delle esclusioni deliberate, delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni di condizioni che danno luogo a punteggio da parte di coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli; in tal caso le variazioni comportano la rivalutazione complessiva della domanda salvo il punteggio attribuito alla prima domanda relativo alle condizioni abitative, alle condizioni di affollamento ed antigienicità, all'abbandono dell'alloggio, alle condizioni relative all'alloggio oggetto dell'intervento e all'urgenza dell'intervento. Tali variazioni sono comunicate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione delle domande. I nuovi richiedenti e coloro che presentano variazioni di condizioni, a parità di punteggio e di criteri di preferenza, sono collocati in posizione successiva a quella dei richiedenti già inseriti nella graduatoria vigente (60). 2. Le graduatorie definitive, aggiornate secondo quanto indicato al comma 1, mantengono la loro efficacia fino a quando non si proceda alla revisione globale prevista al comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 3. Ai fini di cui al comma 1 il servizio edilizia abitativa è tenuto a comunicare ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto i beneficiari dei contributi ottenuti attraverso le imprese di costruzione. 4. Ai fini della revisione delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nell'anno cui si riferisce la revisione, i comprensori ed i comuni di Trento e Rovereto, almeno 2 mesi prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, invitano i richiedenti inseriti nella graduatoria e non ancora ammessi a contributo, a produrre, entro i termini per la presentazione delle domande, la rispettiva documentazione, indicata all'articolo 15 a seconda del tipo di intervento, necessaria per la verifica dei requisiti e delle condizioni soggettive. Art. 18 Termini e documentazione tecnica per l'ammissione a contributo degli interventi di acquisto, costruzione, risanamento e acquisto-risanamento 1. Per l'ammissione a contributo degli interventi di acquisto, costruzione, (ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), risanamento e acquisto-risanamento, l'interessato è tenuto a presentare, entro i termini di cui al comma 2, la seguente documentazione: a) nel caso di interventi di acquisto: 1) licenza o concessione o autorizzazione di edificare o, in mancanza, autocertificazione atta a dimostrare l'anno di costruzione o recupero globale dell'immobile; 2) la relazione illustrativa dalla quale dovrà risultare: - l'esatta ubicazione dell'abitazione con riferimento sia al territorio che all'edificio in cui essa è inserita; - gli accessori complementari e le dipendenze di cui è dotata (cantina, garage, posto macchina, ecc.); - le caratteristiche e i materiali di finitura; - i tipi di impianti di cui è dotata; - lo specchio della superficie utile dell'alloggio e degli accessori complementari, redatto su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; - il costo presunto di acquisto dell'alloggio comprensivo di tutte le spese redatto secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 3) la pianta dell'alloggio, nonché quella dei locali accessori redatta in scala 1:50; 4) la pianta dell'edificio in scala adeguata con l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio e dei locali accessori; 5) sezioni significative quotate nel caso di alloggi inseriti in fabbricati con tipologie edilizie indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 o in fabbricati plurifamiliari comprendenti fino a due unità abitative; 6) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; b) nel caso di interventi di nuova costruzione: 1) concessione di edificare; 2) elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione edilizia e integrati se necessario da una relazione tecnico-illustrativa; 3) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile dell'alloggio e degli accessori complementari redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; 4) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondi i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi sostenuti secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 5) la pianta dell'alloggio nonché quella dei locali accessori redatta in scala 1:50; 6) omissis 7) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66. La documentazione di cui ai punti 1) e 2) deve essere vistata dal competente organo comunale. Tutta la documentazione tecnica prodotta è redatta da un tecnico abilitato: c) nel caso di interventi di cui all'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (risparmio casa): 1) la documentazione tecnica rispettivamente alla lettera a) nel caso di acquisto e b) nel caso di nuova costruzione; 2) piano programmato di risparmio; 3) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; d) nel caso di interventi di risanamento: 1) concessione di edificare o autorizzazione; 2) elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione o autorizzazione edilizia e integrati se necessario da una relazione tecnico-illustrativa; 3) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondi i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi sostenuti secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 4) le piante quotate in scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; 5) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile dell'alloggio e degli accessori complementari redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; 6) omissis 7) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66. La documentazione di cui ai punti 1) e 2) deve essere vistata dal competente organo comunale. Tutta la documentazione tecnica prodotta è redatta da un tecnico abilitato; e) nel caso di interventi di acquisto-risanamento: 1) la medesima documentazione di cui alla lettera d) prevista per gli interventi di risanamento. 2. I termini di cui al comma 1 sono fissati, salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, dalla data di ricevimento della lettera di ammissione all'istruttoria nel seguente modo: a) nel caso di interventi di acquisto: in centoventi giorni; b) nel caso di interventi di nuova costruzione: in centottanta giorni; c) nel caso di interventi di risanamento: in centottanta giorni; d) nel caso di interventi di acquisto-risanamento: in centottanta giorni. 3. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni per giustificati motivi. 4. Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere redatta da un tecnico abilitato (61). Art. 19 Verifica della persistenza dei requisiti 1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in sede di ammissione a contributo è verificata la persistenza dei requisiti. Qualora si accerti la mancanza dei requisiti previsti per la concessione del contributo, ovvero si verifichi quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 7, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, provvedono all'esclusione del richiedente dalla graduatoria tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7. 2. I redditi cui fare riferimento sono i redditi dichiarati, secondo quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nell'ultimo triennio antecedente alla data della comunicazione di ammissione ad istruttoria della persistenza dei requisiti. 3. Entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 18, il richiedente, al fine della verifica della persistenza dei requisiti, è tenuto a ripresentare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 15. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 in caso di emigrati all'estero non ancora rientrati in Italia, ovvero nel caso di imprenditori agricoli i redditi cui fare riferimento sono i redditi imponibili dichiarati rispettivamente con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 3 e comma 5 dell'articolo 3 (62). Art. 20 Criteri per la formazione delle graduatorie per gli interventi di acquisto e costruzione 1. La graduatoria per le domande di acquisto e la graduatoria per le domande di nuova costruzione sono redatte dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto sulla base dell'attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni soggettive: 1) Condizioni del nucleo familiare: a) anzianità di residenza del richiedente nella provincia di Trento; qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa: - dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni punti 6 - da 20 a 29 anni punti 5 - da 10 a 19 anni punti 4 - da 5 a 9 anni punti 2 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza in provincia di Trento; b) richiedenti il cui reddito complessivo del nucleo familiare derivi: - esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato punti 4 - più del 75 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 3 - più del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 2 - pari o meno del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 1 - nessun reddito dichiarato punti 0 Nel caso di emigrati all'estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 2 punti; c) è attribuito un punteggio aggiuntivo qualora sia presente, tra i soggetti interessati al nuovo alloggio, almeno un lavoratore che abbia versato contributi GESCAL per un determinato numero di anni: - da 0 a 5 anni punti 0 - da 6 a 10 anni punti 1 - da 11 a 15 anni punti 2 - oltre 15 anni punti 3 Sono equiparati al periodo di contribuzione GESCAL i periodi di contribuzione figurativa accreditata per servizio militare, malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, ex articolo 13 della legge 1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa). Sono computati anche i periodi di emigrazione all'estero in qualità di lavoratore dipendente; d) richiedenti il cui reddito medio ponderato convenzionale pro capite per il nucleo familiare risulti non superiore al: - 40 per cento del limite massimo vigente per l'anno di presentazione delle domande punti 8 - 50 per cento del suddetto limite massimo punti 6 - 60 per cento del suddetto limite massimo punti 5 - 70 per cento del suddetto limite massimo punti 3 - 80 per cento del suddetto limite massimo punti 2 - 90 per cento del suddetto limite massimo punti 1 Nel caso di richiedente emigrato all'estero che non abbia dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 6 punti: e) punteggi per il nucleo familiare che occuperà l'alloggio oggetto delle agevolazioni: - per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro) punti 2 - per ogni altro componente del nucleo familiare (compreso il richiedente) punti 1 Per il richiedente genitore senza coniuge ovvero separato legalmente con esclusivamente figli ed equiparati a carico è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. Sono considerati a carico coloro che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nel caso di emigrati all'estero sono considerati a carico coloro che nel rispettivo stato di emigrazione sono considerati soggetti a carico; f) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone in fase di reinserimento con precedente permanenza di almeno 1 anno nei centri o istituzioni sanitarie ed educative punti 2 Le condizioni sono riferite all'ultimo biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e sono certificate dai competenti servizi socio-assistenziali, ovvero dalle comunità o enti preposti al recupero: g) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente persona portatrice di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali: - soggetto con invalidità dal 90 al 100 per cento ovvero I categoria punti 6 - soggetto con invalidità dal 80 al 89 per cento ovvero II categoria punti 4 Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 289/90. L'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118/71 è equiparato all'indennità mensile di frequenza; - soggetto con invalidità dal 66 al 79 per cento ovvero III e IV categoria punti 2 Qualora nel nucleo familiare siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con le invalidità dianzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole e un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto. L'invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all'uopo abilitati e dalla stessa deve risultare la percentuale di invalidità o la categoria; h) per richiedenti in qualità di: - giovani coppie ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 è attribuito un punteggio pari a punti 3 - persone che intendono contrarre matrimonio e richiedenti che debbano o abbiano dovuto abbandonare, da non più di un anno, l'alloggio occupato dal nucleo familiare di origine a seguito di separazione legale punti 2 i) ai richiedenti che intendano rilasciare spontaneamente con il proprio nucleo familiare l'alloggio di edilizia abitativa pubblica è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine non sono considerati i rilasci conseguenti a revoche dell'assegnazione dell'alloggio pubblico; l) proprietà abitative. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 3 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 su altri alloggi; - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del già succitato articolo 4 non superiore al 20% del limite massimo previsto per l'accesso ai benefici; m) altre proprietà immobiliari. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera l), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare; - pari a 1 punto: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera l), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare medesimo che consentano una rendita catastale e/o domenicale non superiore ad euro 10,00. Nel caso di nuova costruzione non sono considerati i beni immobiliari relativi all'area in proprietà connessa all'intervento. 2) Punteggio preferenziale per insediamento: a) per coloro che, non residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, intendano realizzare o si impegnino ad acquistare un alloggio in uno dei suddetti comuni e ivi trasferiscano la residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 4 punti; b) per coloro che, già residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, intendano realizzare o si impegnino ad acquistare un alloggio in uno dei suddetti comuni e ivi trasferiscano anche l'eventuale residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti; c) qualora ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) o b) e il comune sia zona svantaggiata, così come definita dalla vigente legislazione provinciale, è attribuito un ulteriore punteggio pari a 1 punto. 3) Condizioni abitative: le condizioni abitative di cui al presente punto devono sussistere da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, salvo che le situazioni abitative derivino da abbandono di alloggio dovuto a seguito di calamità naturali o imminente pericolo riconosciuto dalla competente autorità. Tali condizioni abitative sono le seguenti: a) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in locali impropriamente adibiti ad abitazione punti 10 Per locali impropriamente adibiti ad abitazione devono intendersi quei locali ovvero spazi chiusi o all'aperto che per la loro struttura e caratteristica non siano idonei ad uso abitativo. A titolo esemplificativo sono considerati locali impropri le soffitte e simili, scantinati e simili, sottoscale e simili, automobili e simili; b) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, esclusi i casi previsti alla lettera e), in locali procurati a titolo precario punti 8 A titolo precario devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura non siano idonei ad uso di abitazione. A titolo esemplificativo sono considerati locali procurati a titolo precario: stanza ammobiliata in alloggio, in albergo, in caserma, dormitori pubblici e simili. Sono escluse le situazioni abitative connesse all'occupazione temporanea per studio. Non è attribuito il punteggio previsto alla presente lettera a soggetti che intendono costituire nucleo familiare a se stante a seguito di abbandono del nucleo familiare di origine; c) in luogo del punteggio previsto alle lettere a) e b) è attribuito un punteggio a favore di richiedenti che abitino da soli o con il proprio nucleo familiare in comunità o associazioni a carattere di recupero sociale o simili: - da almeno 2 anni punti 3 - da almeno 3 anni punti 4 Il punteggio può essere raddoppiato qualora, su proposta della comunità o dell'associazione, il progetto di recupero sociale dell'interessato abbia avuto la sua naturale e positiva conclusione. A tal fine l'ente interessato è tenuto a predisporre apposita relazione con la specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'attribuzione del punteggio. 4) Condizioni di affollamento ed antigienicità: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, in alloggio avente le seguenti caratteristiche: a) in alloggio sovraffollato. I punti sono attribuiti come indicato nella seguente tabella: Punti da attribuire Alloggi con vani abitabili pari a: Persone Locale inferiore allo standard minimo 1 2 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 4 5 4 2 0 0 0 5 7 6 3 2 0 0 6 7 6 4 3 1 0 7 7 7 5 4 2 1 8 7 7 6 4 3 2 Qualora il nucleo familiare sia composto da più di 8 persone, al punteggio previsto per un nucleo familiare composto da 8 persone, punteggio che varia secondo il numero dei vani abitabili, è aggiunto un'ulteriore punteggio pari a un punto per ogni ulteriore componente. Comunque non può essere attribuito un punteggio complessivo maggiore di 7 punti. Si intende vano abitabile, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il locale separato da pareti, che abbia luce e aria diretta con un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati e il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento e che presenti le caratteristiche igienico-sanitarie e statiche necessarie per essere destinato ad uso di abitazione e sempreché non superi i 25 metri quadrati. Nel caso che il locale superi tale limite, il medesimo è considerato come due vani abitabili. La cucina o il soggiorno con angolo cottura, anche se presenta le caratteristiche dianzi descritte e sempreché non superi i 30 metri quadrati, non è considerata vano abitabile; b) in alloggio antigienico: - in quanto privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti o con servizi igienici esterni all'abitazione punti 8 - diverso dal precedente, ma con umidità permanente e diffusa nella maggioranza dei locali abitati, non eliminabile perché dovuta a gravi carenze strutturali, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia scadente punti 6 - in quanto dotato di solo W.C., che presenti umidità o altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge, sia mediocre punti 3 Qualora siano attribuiti i punteggi previsti al primo alinea, l'ente territorialmente competente alla concessione dei contributi è tenuto alla segnalazione al sindaco del rispettivo comune per l'assunzione di eventuali provvedimenti del caso. Inoltre tale situazione non può essere fatta valere per l'attribuzione del punteggio per nuove domande. 5) Ai richiedenti che debbano abbandonare, con il proprio nucleo familiare, l'alloggio per i motivi sotto indicati, è attribuito il punteggio di seguito riportato: a) per motivi di pubblica utilità, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente, nonché a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre due anni prima della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda punti 8 Il punteggio previsto alla presente lettera è attribuito anche in caso di assegnazione temporanea di cui agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; b) per motivi di sfratto derivante da ordinanza o sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o che non sia stato intimato dall'ITEA punti 6 Rientra nella fattispecie di cui alla presente lettera anche l'obbligo di abbandonare l'alloggio di servizio appartenenti alle forze dell'ordine, ivi comprese le forze armate ed i corpi similari, a seguito di cessazione del rapporto di servizio; c) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni non volontarie punti 4 d) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di collocamento a riposo punti 2 Le condizioni previste al presente punto possono essere fatte valere anche da uno dei componenti il nucleo familiare richiedente le agevolazioni, sempreché il soggetto nei cui confronti è emerso il provvedimento di abbandono vada ad occupare l'alloggio oggetto del contributo con il proprio nucleo familiare. Ciascuna condizione può essere fatta valere fino alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; a tal fine la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto modificano d'ufficio le graduatorie, dopo aver attribuito il rispettivo punteggio agli interessati. 6) Condizioni aggiuntive: ai richiedenti che, residenti nei comuni ad alta tensione abitativa così come definiti dalle disposizioni provinciali in materia, intendono acquistare o realizzare alloggi fuori dai comuni medesimi è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. A tal fine l'interessato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto con espressa dichiarazione ad impegnarsi ad acquistare o realizzare l'alloggio fuori dai comuni ad alta tensione abitativa. Qualora in sede di ammissione della domanda l'interessato non rispettasse il suddetto impegno, la domanda è esclusa dalla graduatoria ed inserita nella graduatoria successiva con l'effettivo punteggio. 7) Per i lavoratori emigrati all'estero che intendono ristabilire la propria residenza in provincia di Trento, in luogo dei punteggi di cui ai punti 3), 4) e 5), è attribuito un punteggio forfettario pari a 8 punti. 8) Qualora l'ubicazione dell'alloggio occupato dal richiedente comprometta la normale vivibilità a uno o più componenti il nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche e invalidi al 100 per cento, è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, provvedono a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato ed ad inviare una relazione circostanziata al settore operativo per la medicina legale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia autonoma di Trento. Tale settore operativo provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomo-funzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni fisiche accertate e ad inviare all'ente competente alla concessione l'accertamento medico indicando le caratteristiche dell'alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate. Il richiedente è tenuto a seguire le indicazioni fornite nell'acquisto o nella costruzione dell'alloggio (63). 2. Nel caso di coloro che intendano costituire nucleo familiare a sé stante, il rispettivo punteggio previsto ai punti 3), 4) e 5) di cui al comma 1 è attribuito in base alle condizioni più favorevoli in assoluto di uno dei due richiedenti riferite al nucleo familiare di origine. 3. Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 devono essere rispettati i seguenti principi: - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 3); - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 5); - non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui al punto 3) con quelli previsti ai punti 4) e 5); - sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti 4), 5) e 8) fino ad un massimo di 16 punti. 4. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 3) del comma 1; - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 4) del comma 1; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di minori a carico; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di componenti. 5. A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze, le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale. Art. 21 Disposizioni per gli interventi di acquisto e costruzione 1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di acquisto di alloggi ovvero quote di alloggi solo qualora gli alloggi medesimi ovvero gli alloggi ricostituiti a seguito dell'acquisizione di quote, abbiano le caratteristiche previste all'articolo 62. 2. Qualora ricorrano acquisti di quote di alloggi, le agevolazioni provinciali possono riguardare anche iniziative che comportino la ricostituzione in proprietà dell'intera unità abitativa anche se in presenza di quote non ammissibili a contributo. 3. Si considera nuova costruzione la realizzazione totale di volumi ex novo e destinati a nuove unità abitative; è compresa la costruzione in aderenza a edifici già esistenti. 3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 8 della legge provinciale n. 21 del 1992, per realizzazione totale si intende anche l'acquisto, dopo la data di presentazione della domanda, di un alloggio in corso di costruzione al fine del completamento dello stesso. In tal caso la spesa da ammettere a contributo è commisurata anche alla percentuale delle opere già eseguite. 3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, per la parte di opere già eseguite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 4 e 5 della legge provinciale n. 21 del 1992. 4. Non sono ammesse iniziative di acquisto di quote di alloggio dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento inferiori ad un ottavo. 5. Nel caso di interventi effettuati da coloro che intendono contrarre matrimonio si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (64). Art. 22 Risparmio casa per nubendi e giovani coppie 1. La graduatoria per le domande di acquisto e di nuova costruzione, redatta ai sensi del presente articolo dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto, è formata sulla base dell'attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni soggettive: 1) condizioni del nubendo richiedente o della giovane coppia: a) anzianità di residenza del richiedente nella provincia di Trento; qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa: - dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni punti 6 - da 20 a 29 anni punti 5 - da 10 a 19 anni punti 4 - da 5 a 9 anni punti 2 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza trascorso in provincia di Trento; b) reddito complessivo di coloro che intendono contrarre matrimonio o della giovane coppia, derivante da: - esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato punti 4 - più del 75 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 3 - più del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 2 - pari o meno del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 1 - nessun reddito dichiarato punti 0 Nel caso di emigrati all'estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 2 punti; c) è attribuito un punteggi aggiuntivo qualora sia presente, tra i soggetti interessati al nuovo alloggio, almeno un lavoratore che abbia versato contributo GESCAL per un determinato numero di anni: - da 0 a 5 anni punti 0 - da 6 a 10 anni punti 1 - da 11 a 15 anni punti 2 - oltre 15 anni punti 3 Sono equiparati al periodo di contribuzione GESCAL i periodi di contribuzione figurativa accreditata per servizio militare, malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, ex articolo 13 della legge 1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa). Sono computati anche per i periodi di emigrazione all'estero in qualità di lavoratore dipendente; d) richiedenti il cui reddito medio ponderato convenzionale pro capite risulti non superiore al: - 40 per cento del limite massimo all'uopo fissato e vigente per l'anno di presentazione delle domande punti 8 - 50 per cento del suddetto limite massimo all'uopo fissato punti 6 - 60 per cento del suddetto limite massimo all'uopo fissato punti 5 - 70 per cento del suddetto limite massimo all'uopo fissato punti 3 - 80 per cento del suddetto limite massimo all'uopo fissato punti 2 - 90 per cento del suddetto limite massimo all'uopo fissato punti 1 Nel caso di richiedente emigrato all'estero che non abbia dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 6 punti; e) punteggi per i soggetti che occuperanno l'alloggio oggetto delle agevolazioni: - per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro) punti 2 - per ogni altro componente del nucleo familiare (compreso il richiedente) punti 1 Sono considerati a carico coloro che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nel caso di emigrati all'estero sono considerati a carico coloro che nel rispettivo stato di emigrazione sono considerati soggetti a carico; f) presenza di soggetti in fase di reinserimento con precedente permanenza di almeno 1 anno nei centri o istituzioni sanitarie ed educative punti 2 Le condizioni sono riferite all'ultimo biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e sono certificate dai competenti servizi socio-assistenziali, ovvero dalle comunità o enti preposti al recupero; g) presenza di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali: - soggetto con invalidità dal 90 al 100 per cento ovvero I categoria punti 6 - soggetto con invalidità dal 80 al 89 per cento ovvero II categoria punti 4 - Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 289/90.L'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118/71 è equiparato all'indennità mensile di frequenza; - soggetto con invalidità dal 66 al 79 per cento ovvero III e IV categoria punti 2 Qualora siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con le invalidità dianzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole e un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto. L'invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all'uopo abilitati e dalla stessa deve risultare la percentuale di invalidità o la categoria; h) ai richiedenti che intendano rilasciare spontaneamente con il proprio nucleo familiare l'alloggio di edilizia abitativa pubblica è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine non sono considerati i rilasci conseguenti a revoche dell'assegnazione dell'alloggio pubblico; i) proprietà abitative. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 3 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 su altri alloggi; - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del già succitato articolo 4 non superiore al 20% del limite massimo previsto per l'accesso ai benefici; l) altre proprietà immobiliari. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera i), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare; - pari a 1 punto: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera i), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare medesimo che consentano una rendita catastale e/o domenicale non superiore ad euro 10,00. Nel caso di nuova costruzione non sono considerati i beni immobiliari relativi all'area in proprietà connessa all'intervento. 2) Per i lavoratori emigrati all'estero che intendono ristabilire la propria residenza in provincia di Trento, è attribuito un punteggio pari a 3 punti. 2. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti con maggior numero di minori a carico; - richiedenti con maggior numero di componenti; - richiedenti con minor reddito convenzionale pro capite. 3. A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze, le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale. 4. Nel piano programmato di risparmio può essere previsto il versamento di un capitale iniziale non inferiore ad euro 1.000,00 né superiore ad euro 15.600,00. Gli accantonamenti successivi hanno periodicità mensile, per un importo minimo di euro 500,00 e un importo massimo di euro 1.300,00. Per ciascun anno di versamento gli accantonamenti mensili complessivi non possono essere inferiori ad euro 6.000,00 né superiori ad euro 15.600,00. In sede di ammissione ad agevolazione il richiedente stabilisce l'importo medio mensile degli accantonamenti ed è calcolato, in via provvisoria, il contributo in conto capitale ai sensi del comma 5. A conclusione del piano programmato di risparmio il contributo è rideterminato con riferimento all'effettivo accantonamento medio mensile; in ogni caso tale importo non può essere superiore all'importo medio mensile stabilito in sede di ammissione. 5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono stabiliti nel seguente modo: a) contributo in conto capitale nella misura del 25 per cento: - per accantonamenti medi mensili pari ad euro 500,00 e sempreché non vi siano le condizioni contenute nelle successive lettere; b) contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento: - per accantonamenti medi mensili pari ad almeno il 13 per cento del reddito convenzionale pro capite del nucleo familiare; c) contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento: - per accantonamenti medi mensili pari ad almeno il 16 per cento del reddito convenzionale pro capite del nucleo familiare; d) contributo in conto capitale nella misura del 40 per cento: - per accantonamenti medi mensili pari ad almeno il 20 per cento del reddito convenzionale pro capite del nucleo familiare. 6. I contributi annuali di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono quantificati nella misura pari a quella prevista per la 2ª fascia del comma 1 dell'articolo 8. 7. Per la quantificazione della quota di contributo di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e della conseguente entità di versamento periodico, i redditi cui fare riferimento sono i redditi dichiarati dagli interessati nell'ultimo triennio antecedente alla data dell'individuazione delle domande da ammettere ad istruttoria per la successiva ammissione a contributo. A tal fine il comprensorio e i comuni di Trento e Rovereto richiedono agli interessati, prima dell'individuazione delle domande da ammettere ad istruttoria, i relativi redditi e l'entità dei versamenti che gli stessi intendono effettuare. 8. Si intendono piani programmati di risparmio: a) i piani di risparmio o di accumulo ovvero la gestione di patrimoni effettuata sulla base di un piano di accumulo di capitale; b) i piani di accumulo su fondi di investimento. 9. I piani di cui alla lettera a) del comma 8 devono avere per oggetto le seguenti categorie di valori mobiliari: - titoli di credito di natura monetaria; - titoli di credito ed obbligazioni emesse e/o garantite dal tesoro; - obbligazioni emesse da istituti di credito mobiliari ed immobiliari, purché non convertibili; - certificati di deposito emessi da istituti di credito speciale e/o aziende di credito; - obbligazioni emesse da altri operatori, quotate, purché non convertibili; - valori mobiliari, obbligazionari, esteri, nel rispetto delle norme valutarie vigenti. La scelta delle categorie mobiliari sopra indicate deve essere conforme agli obiettivi di investimento tesi alla pura redditività e minimo rischio o alla redditività con elementi di rivalutabilità. 10. I piani di cui alla lettera b) del comma 8 devono essere di natura obbligazionaria pura o monetaria. 11. L'abilitazione di cui al comma 8 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è comprovata sulla base di apposita autorizzazione all'operatività da parte della CONSOB. 12. Le norme contrattuali regolanti il piano programmato di risparmio devono essere approvate dalla Banca d'Italia. l piano programmato di risparmio deve essere redatto sulla base dei seguenti schemi di contratto: a) nel caso di piani di risparmio o di accumulo ovvero nel caso di gestione di patrimoni effettuata sulla base di un piano di accumulo di capitale di cui alla lettera a) del comma 8: Schema di contratto All'istituto ……………………...................................................…………………………………………………………………….. Con la presente io/noi sottoscritto/i ……………………...................................................…….................……………………………………………………………….. cognome nome nato/a a il residente a codice fiscale ……………………...................................................…….................……………………………………………………………….. cognome nome nato/a a il residente a codice fiscale Premesso che: 1) ho/abbiamo preso visione delle informazioni relative al piano di risparmio o di accumulo ovvero delle informazioni relative alla gestione di patrimoni effettuata sulla base di un piano di accumulo di capitale; 2) ho/abbiamo preso completa cognizione delle norme contrattuali, approvate dalla Banca d'Italia, che regolano il presente contratto, di seguito riportate e che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente. Vi conferisco/conferiamo: l'incarico di gestire in nome e per conto mio/nostro, tramite il conto speciale di gestione ed il deposito amministrato titoli, il mio/nostro patrimonio di seguito specificato: - il piano di risparmio/accumulo/gestione di patrimoni avverrà con versamento della prima rata pari a un importo di lire ……………......……. e le successive n. …….....……………. rate mensili di lire ……………................…….; - la scelta effettuata da parte Vostra fra le categorie di valori mobiliari sotto indicati, deve essere conforme al seguente obiettivo: ? pura redditività e minimo rischio ? redditività con elementi di rivalutabilità - il presente piano di risparmio/accumulo/gestione di patrimoni ha per oggetto le seguenti categorie di valori mobiliari: - titoli di credito di natura monetaria; - titoli di credito ed obbligazioni emesse e/o garantite dal Tesoro; - obbligazioni emesse da istituti di credito mobiliari purché non convertibili; - certificati di deposito emessi da istituti di credito speciale e/o aziende di credito; - obbligazioni emesse da altri operatori, quotate, purché non convertibili; - valori mobiliari, obbligazionari, esteri, nel rispetto delle norme valutarie vigenti. Dichiaro/dichiariamo: ? di rinunciare al diritto di recesso da esercitarsi entro 5 giorni dalla data di conclusione del presente contratto il quale pertanto, da tale data acquista immediata efficacia; ? che dalla data di conclusione del presente contratto decorrono i 5 giorni entro i quali posso/possiamo farVi pervenire comunicazione scritta di recesso, periodo durante il quale l'efficacia del contratto rimane sospesa. L'eventuale recesso così comunicato non comporta a mio/nostro carico spese, corrispettivi ed oneri di alcun genere e produce la restituzione del patrimonio affidatoVi. Prendo/prendiamo atto: - che il conferimento del presente incarico avviene presso la Vostra filiale/sede sita in via ………………..................... - che una copia del presente contratto mi/ci viene rilasciata debitamente sottoscritta per accettazione. Firma dei contraenti: - istituto: - interessato: b) nel caso di piani di accumulo su fondi di investimento di cui alla lettera b) del comma 8: Schema di contratto All'istituto ……………………...................................................…………………………………………………………………….. Con la presente io/noi sottoscritto/i ……………………...................................................…….................……………………………………………………………….. cognome nome nato/a a il residente a codice fiscale ……………………...................................................…….................……………………………………………………………….. cognome nome nato/a a il residente a codice fiscale Premesso che: 1) ho/abbiamo preso visione delle informazioni relative ai piani di accumulo del fondo di investimento; 2) ho/abbiamo preso completa cognizione delle norme contrattuali, approvate dalla Banca d'Italia, che regolano il presente contratto, di seguito riportate e che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente. Vi conferisco/conferiamo: - mandato di provvedere in mio/nostro nome e per mio/nostro conto a sottoscrivere le quote del fondo, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative nel corso del piano, effettuare, su mia/nostra esplicita richiesta, le operazioni di investimento; - il piano di accumulo avverrà con il versamento della prima rata pari a un importo di lire …………………. e le successive n. …………………. rate mensili di lire ………………….; Prendo/prendiamo atto: - che il piano di accumulo è relativo a un fondo di investimento di natura obbligazionaria pura/monetaria e lo stesso persegue l'obiettivo della pura redditività e minimo rischio ovvero redditività con elementi di rivalutabilità; - che dalla data di conclusione del presente contratto decorrono i 5 giorni entro i quali posso/possiamo farVi pervenire comunicazione scritta di recesso, periodo durante il quale l'efficacia del contratto rimane sospesa. L'eventuale recesso così comunicato non comporta a mio/nostro carico spese, corrispettivi ed oneri di alcun genere e produce la restituzione del patrimonio affidatoVi; - che una copia del presente contratto mi/ci viene rilasciata debitamente sottoscritta. Firma dei contraenti: - istituto: - interessato: 13. Gli schemi di cui al comma 12 possono essere conformati in modo diverso ed integrati con disposizioni dell'istituto purché le medesime disposizioni non siano in contrasto con gli elementi essenziali contenuti nei medesimi schemi di contratto e con le disposizioni previste dall'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e quelle previste dal presente articolo. 14. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione all'istruttoria, l'interessato è tenuto alla presentazione di copia dei piani programmati di risparmio di cui al comma 8, nonché di una apposita dichiarazione rilasciata dall'istituto abilitato attestante il possesso dell'abilitazione di cui al comma 11 e l'approvazione da parte della Banca d'Italia delle norme regolanti il piano programmato di risparmio. 15. Qualora il piano programmato di risparmio non abbia avuto la sua originaria e naturale conclusione e sempreché il periodo di accantonamento abbia raggiunto il periodo minimo di 36 mensilità, può essere comunque concesso il contributo previsto dall'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. In tal caso il rispettivo contributo e il relativo mutuo sono commisurati agli accantonamenti effettuati e al corrispondente mutuo derivante dalla differenza tra la spesa ammessa a contributo e la somma risultante dagli accantonamenti e i relativi contributi in conto capitale. 16. Le domande di contributo sono presentate all'ente competente del territorio ove si intende realizzare l'iniziativa. Per il comprensorio Valle dell'Adige e il comune di Trento ovvero il comprensorio Vallagarina e il comune di Rovereto, qualora il richiedente decida, in sede di conclusione del piano programmato di risparmio, di realizzare l'iniziativa su un territorio diverso da quello scelto originariamente e purché la stessa sia localizzata nell'ambito del rispettivo territorio comprensoriale, il comprensorio o il comune che ha raccolto la domanda è autorizzato a provvedere all'istruttoria definitiva e alla relativa concessione di contributo. 17. Il contratto di acquisto relativo all'alloggio o relativo a quote di alloggio oggetto del contributo, nonché la realizzazione dell'iniziativa di nuova costruzione devono essere effettuati successivamente alla conclusione del piano programmato di risparmio e comunque, nel caso previsto al comma 15, dopo il periodo complessivo di accantonamento effettuato. 18. La somma degli accantonamenti mensili effettuati, ivi compresi gli interessi maturati, dei contributi di cui al comma 5 e dell'importo di mutuo, non può superare la spesa ammessa a contributo vigente alla data di ammissione ad istruttoria (65). Articolo 22 bis Assegnazione di alloggi pubblici a favore di giovani coppie e nubendi 1. Sulla base delle indicazioni e delle localizzazioni degli alloggi previste dai piani d'intervento in materia di edilizia abitativa e sulla base delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 22, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto provvedono all'assegnazione di alloggi pubblici ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, a favore dei richiedenti che ne abbiano fatto espressa richiesta. A tal fine, il richiedente in sede di ammissione ai contributi, è tenuto a confermare la richiesta di assegnazione. 2. L'ITEA provvede alla stipula del contratto di locazione e alla consegna dell'alloggio. Il contratto di locazione è stipulato entro 120 giorni dall'accensione del piano programmato di risparmio. Il periodo, di cui al comma 1 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione. 3. Gli alloggi ceduti in locazione agli assegnatari devono possedere le seguenti caratteristiche: a) per gli alloggi messi a disposizione solo a fini locativi le caratteristiche sono quelle previste dall'articolo 40 delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa pubblica; b) per gli alloggi messi a disposizione in locazione e per i quali vi sia anche la possibilità di acquisto, le caratteristiche dell'alloggio sono quelle previste dall'articolo 62. In tal caso, nei piani di intervento in materia di edilizia abitativa, sono individuati gli alloggi destinati alla cessione. 4. Nel caso previsto alla lettera a) del comma 3, qualora vi sia una variazione in aumento del nucleo familiare, i richiedenti hanno la possibilità di usufruire delle disposizioni previste per il cambio alloggio di cui all'articolo 32 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 5. Ai fini della fissazione del prezzo di cessione di cui al comma 4 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'ITEA e il servizio edilizia abitativa procedono in via autonoma a determinare il valore di mercato dell'alloggio oggetto di cessione. Il servizio edilizia abitativa provvede a fissare il prezzo di cessione in misura pari alla media dei valori di stima elaborati. 6. Il canone di locazione è determinato con le modalità stabilite all'articolo 20 delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa pubblica. Nel caso in cui i soggetti assegnatari sono in possesso di un reddito superiore al reddito convenzionale stabilito per la permanenza, i medesimi sono collocati nella 4a fascia prevista al comma 3 dell'articolo 20 delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa pubblica. 7. Il canone fissato ai sensi del comma 6 è ridotto nel seguente modo: a) nel caso in cui il reddito convenzionale del nucleo familiare dell'assegnatario: - rientri nei limiti di reddito per la permanenza, il canone di locazione soggettivo relativo alla fascia di collocazione, dopo le riduzioni di cui alle lettere b) e c), è ridotto del 10%; - rientri nei limiti di reddito per l'assegnazione, il canone soggettivo relativo alle fasce di collocazione, dopo le riduzioni di cui alle lettere b) e c), è ridotto del 20%. È comunque dovuto il canone corrispondente alla 6a fascia del comma 2 dell'articolo 20; b) nel caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori a carico, l'assegnatario è collocato nella fascia immediatamente inferiore, rispetto a quella determinata ai sensi del comma 6, per ogni figlio e fino ad un massimo di 2; c) nel caso in cui gli assegnatari operino accantonamenti mensili non inferiori al limite di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 22, il beneficiario è inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella determinata ai sensi del comma 6. 8. Le riduzioni di cui al comma 7, sono cumulabili e comunque la collocazione nella fascia non può essere inferiore alla fascia 6 del comma 2 dell'articolo 20. 9. Per l'acquisto dell'alloggio l'interessato è tenuto a presentare, entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 18, la documentazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 18. L'ITEA provvede, senza alcun onere a carico dell'interessato, a fornire la documentazione necessaria nel caso di acquisto dell'alloggio occupato o di altro alloggio posto in cessione. 10. L'ITEA provvede alla verifica dei requisiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa pubblica. In caso di perdita dei requisiti o nel caso in cui i nubendi non contraggono matrimonio entro un anno dall'assegnazione dell'alloggio, l'ITEA è tenuto a comunicare l'inadempienza ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto i quali provvedono alla revoca dell'assegnazione. 11. Ai fini di cui al comma 7 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, con determinazione del dirigente del servizio edilizia abitativa può essere autorizzata l'assegnazione definitiva dell'alloggio per i seguenti motivi, purché nel nucleo familiare del richiedente sia presente almeno un figlio minore: a) morte di uno dei coniugi ovvero dei nubendi; b) divorzio dei coniugi; c) insorgere di patologie croniche invalidanti a prognosi infausta in capo a uno dei coniugi ovvero nubendi. 12. Ai fini di cui al comma 7 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, con determinazione del dirigente del servizio edilizia abitativa può essere autorizzata la non restituzione totale delle somme dovute alla Provincia nei casi di cui al comma 11, nonché la restituzione parziale delle somme dovute, nella misure del 50%, in presenza di eccezionali, gravi e circostanziati motivi per i quali risulta l'impossibilità concreta alla restituzione totale o parziale delle somme dovute alla Provincia autonoma di Trento. 13. Le condizioni di cui ai commi 11 e 12 devono verificarsi entro il termine massimo previsto per l'acquisto dell'alloggio. 14. Completato il piano programmato di risparmio l'assegnazione temporanea è prorogata fino alla scadenza dei termini stabiliti per l'acquisto dell'alloggio di cui al comma 4 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; in tal caso, per il periodo di proroga, si applica il canone di locazione previsto dalla 4a fascia del comma 3 dell'articolo 20. 15. La fideiussione bancaria di cui al comma 7 dell'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è rilasciata dalla banca in sede di sottoscrizione del piano programmato di risparmio e depositata presso l'ITEA (66). Art. 22 ter Integrazione al canone di locazione in favore di nubendi e giovani coppie 1. L'integrazione al canone di locazione di cui all'articolo 41 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 è concessa ai soggetti richiedenti seguendo l'ordine di punteggio della graduatoria di cui all'articolo 41 della medesima legge. 2. L'integrazione al canone di locazione è concessa previa presentazione della seguente documentazione: a) copia del contratto di locazione, intestato ad almeno uno dei soggetti richiedenti, regolarmente registrato con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la conformità della copia all'originale; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. 3 La documentazione di cui al comma 2 è presentata entro un anno dall'avvio del piano programmato di risparmio; la mancata presentazione della documentazione entro il termine comporta l'esclusione dalla graduatoria. 4 L'agevolazione decorre dal mese di avvio del piano programmato di risparmio o dal mese successivo alla data di decorrenza della locazione se successiva alla data di avvio del piano programmato di risparmio. 5. L'integrazione al canone di locazione è concessa nella misura pari a: a) 50% del canone risultante dal contratto di locazione per i soggetti aventi il requisito, riferito al reddito, per l'accesso all'edilizia abitativa agevolata; b) 30% del canone risultante dal contratto di locazione per i soggetti con reddito superiore al limite, per l'accesso all'edilizia abitativa agevolata. 6. L'integrazione al canone di locazione è concessa per un importo massimo mensile non superiore a euro 260,00. 7. Annualmente i soggetti beneficiari, al fine della verifica della persistenza dei requisiti, presentano, dal 1° ottobre al 30 novembre, la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza e lo stato di famiglia; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi riferiti all'anno d'imposta precedente; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione. 8. I requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti alla data del 1° ottobre di ogni anno. 9 In caso di perdita del requisito reddituale è disposta la revoca dell'agevolazione a decorrere dal mese di novembre successivo alla data di cui al comma 8. In caso di perdita degli altri requisiti è disposta la revoca dell'agevolazione dal mese successivo al verificarsi dell'evento. La revoca dell'agevolazione comporta la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa alla data di assunzione del provvedimento di revoca. 10. In caso di nubendi che non contraggono matrimonio entro un anno dall'avvio del piano programmato di risparmio, nonché in caso di mancato acquisto dell'alloggio entro i termini previsti dall'articolo 41, comma 12 della legge provinciale n. 21 del 1992, è disposta la revoca dell'agevolazione e la restituzione dei contributi già erogati maggiorati degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa alla data di assunzione del provvedimento di revoca. 11. In deroga a quanto previsto al comma 10 è disposta la revoca dell'agevolazione senza restituzione dei contributi già erogati: a) nel caso di nubendi che non contraggono matrimonio entro un anno dall'avvio del piano programmato di risparmio a causa del decesso di uno dei soggetti; b) nel caso di giovani coppie che non acquistano entro i termini previsti dall'articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992 a causa del decesso di uno dei coniugi (67). Art. 23 Criteri per la formazione delle graduatorie per gli interventi di risanamento 1. La graduatoria per le domande di risanamento è redatta dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto sulla base dell'attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni soggettive relative al nucleo familiare destinatario: 1) condizioni del nucleo familiare: a) anzianità di residenza del richiedente nella provincia di Trento: qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa: - dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni punti 6 - da 20 a 29 anni punti 5 - da 10 a 19 anni punti 4 - da 5 a 9 anni punti 2 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza in provincia di Trento: b) richiedenti il cui reddito complessivo del nucleo familiare derivi: - esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato (non si considera il reddito riferito all'immobile da risanare) punti 4 - più del 75 per cento da lavoro dipendente e assimilato ad esclusione del reddito riferito all'immobile da risanare punti 3 - più del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato ad esclusione del reddito riferito all'immobile da risanare punti 2 - pari o meno del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato ad esclusione del reddito riferito all'immobile da risanare punti 1 - nessun reddito dichiarato punti 0 Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla presente lettera costituiscono reddito da lavoro dipendente anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, sempreché i percettori di tali redditi siano soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, parimenti costituiscono reddito da lavoro dipendente anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparati percepiti dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli stessi presentino spese non ammissibili ai benefici previsti dalla medesima legge. Nel caso di emigrati all'estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 2 punti; c) è attribuito un punteggio aggiuntivo qualora sia presente, tra i soggetti interessati al nuovo alloggio, almeno un lavoratore che abbia versato contributi GESCAL per un determinato numero di anni: - da 0 a 5 anni punti 0 - da 6 a 10 anni punti 1 - da 11 a 15 anni punti 2 - oltre 15 anni punti 3 Sono equiparati al periodo di contribuzione GESCAL i periodi di contribuzione figurativa accreditata per servizio militare, malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, ex articolo 13 della legge 1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa). Sono computati anche i periodi di emigrazione all'estero in qualità di lavoratore dipendente; d) richiedenti il cui reddito medio ponderato convenzionale pro capite per il nucleo familiare risulti non superiore al: - 40 per cento del limite massimo vigente nell'anno di presentazione delle domande punti 8 - 50 per cento del suddetto limite massimo punti 6 - 60 per cento del suddetto limite massimo punti 5 - 70 per cento del suddetto limite massimo punti 3 - 80 per cento del suddetto limite massimo punti 2 - 90 per cento del suddetto limite massimo punti 1 Nel caso di richiedente emigrato all'estero che non abbia dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 6 punti; e) punteggi per il nucleo familiare che occuperà l'alloggio oggetto delle agevolazioni: - per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro) punti 2 - per ogni altro componente del nucleo familiare (compreso il richiedente) punti 1 Per il richiedente genitore senza coniuge ovvero separato legalmente con esclusivamente figli ed equiparati a carico è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. Sono considerati a carico coloro che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nel caso di emigrati all'estero sono considerati a carico coloro che nel rispettivo stato di emigrazione sono considerati soggetti a carico: f) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone in fase di reinserimento con precedente permanenza di almeno 1 anno nei centri o istituzioni sanitarie ed educative punti 2 Le condizioni sono riferite all'ultimo biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e sono certificate dai competenti servizi socio-assistenziali, ovvero dalle comunità o enti preposti al recupero; g) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente persona portatrice di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali: - soggetto con invalidità dal 90 al 100 per cento ovvero I categoria punti 6 - soggetto con invalidità dal 80 al 89 per cento ovvero II categoria punti 4 Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 289/90. L'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118/71 è equiparato all'indennità mensile di frequenza; - soggetto con invalidità dal 66 al 79 per cento ovvero III e IV categoria punti 2 Il punteggio è dimezzato qualora l'invalidità riguardi i soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16; tale riduzione non si applica qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia stato ceduto in proprietà all'interessato da enti pubblici. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con le invalidità dianzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole e un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto. L'invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all'uopo abilitati e dalla stessa deve risultare la percentuale di invalidità o la categoria; h) per richiedenti in qualità di: - giovani coppie, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, è attribuito un punteggio pari a punti 3 - persone che intendono contrarre matrimonio e richiedenti che debbano o abbiano dovuto abbandonare, da non più di un anno, l'alloggio occupato dal nucleo familiare di origine a seguito di separazione legale punti 2 i) ai richiedenti che intendano rilasciare spontaneamente con il proprio nucleo familiare l'alloggio di edilizia abitativa pubblica, è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine non sono considerati i rilasci conseguenti a revoche dell'assegnazione dell'alloggio pubblico; l) proprietà abitative. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 3 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 su altri alloggi; - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del già succitato articolo 4 non superiore al 20% del limite massimo previsto per l'accesso ai benefici. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla presente lettera, non si considerano le realità immobiliari di pertinenza all'immobile oggetto dell'intervento; m) altre proprietà immobiliari. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera l), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare; - pari a 1 punto: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera l), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare medesimo che consentano una rendita catastale e/o domenicale non superiore ad euro 10,00. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla presente lettera, non si considerano le realità immobiliari di pertinenza all'immobile oggetto dell'intervento. 2) Punteggio preferenziale per insediamento: a) per coloro che, non residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, intendano risanare un alloggio in uno dei suddetti comuni e ivi trasferiscano la residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 4 punti; b) per coloro che, già residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, intendano risanare un alloggio in uno dei suddetti comuni e ivi trasferiscano anche l'eventuale residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti; c) qualora ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) o b) e il comune sia zona svantaggiata, così come definita dalla vigente legislazione provinciale, è attribuito un ulteriore punteggio pari a 1 punto; d) in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere a), b) e c) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1 punto agli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) che risanino fabbricati da destinarsi ad abitazione principale ubicati in una zona svantaggiata, così come definita dalla vigente legislazione provinciale. 3) Altre condizioni relative all'alloggio oggetto del risanamento: a) interventi situati nell'ambito dei centri storici punti 2 b) l'alloggio oggetto del risanamento che rientri nei limiti massimi finanziabili di superficie utile abitabile previsti per gli acquisti e le costruzioni punti 3 c) qualità dell'intervento: - interventi da considerarsi manutenzione straordinaria punti 2 - interventi da considerarsi risanamento conservativo punti 3 - interventi da considerarsi ristrutturazione punti 4 d) qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di uno stesso edificio nel quale è prevista la realizzazione di almeno due alloggi e per i quali siano state presentate nello stesso anno di riferimento ovvero negli anni successivi - in quest'ultimo caso previo aggiornamento delle domande - più domande ammissibili di risanamento ovvero di acquisto-risanamento sulle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa ivi compresa la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è, è attribuito a ciascuna domanda un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. 4) Urgenza dell'intervento sull'immobile oggetto della domanda: a) interventi classificati molto urgenti punti 8 Tale punteggio è attribuito purché l'immobile sia abitato stabilmente dal richiedente o dal destinatario e dai relativi nuclei familiari. Sono ricompresi a titolo esemplificativo: - mancanza di servizi igienici o con solo W.C. nell'alloggio; - consistenti problemi di ordine statico delle parti strutturali dell'immobile; - risanamento dell'alloggio connesso con l'adeguamento strutturale dello stesso in rapporto ad invalidità fisiche al 100 per cento ovvero I categoria di uno dei componenti il nucleo familiare che occuperà l'alloggio; b) interventi classificati urgenti punti 6 Sono ricompresi a titolo esemplificativo: - trasformazione di strutture preesistenti non abitative ivi compresi la sopraelevazione e l'ampliamento; - rifacimento totale dell'unità abitativa, compresi gli impianti tecnologici, per adeguare la stessa all'uso moderno; - rifacimento totale del tetto anche se in comproprietà; c) interventi classificati necessari punti 3 Sono ricompresi a titolo esemplificativo gli interventi di risanamento parziali edilizi e tecnologici dell'alloggio; d) interventi classificati di miglioramento dell'immobile punti 1 Sono ricompresi a titolo esemplificativo le opere di manutenzione straordinaria esterne all'immobile, purché i richiedenti siano proprietari esclusivi dell'immobile costituente una casa unifamiliare. 5) Ai richiedenti che debbano abbandonare, con il proprio nucleo familiare, l'alloggio per i motivi sotto indicati è attribuito il punteggio di seguito riportato: a) per motivi di pubblica utilità, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente, nonché a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre due anni prima della data di apertura dei termini per la presentazione delle domande punti 8 b) per motivi di sfratto derivante da ordinanza o sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o che non sia stato intimato dall'ITEA punti 6 Ciascuna condizione può essere fatta valere fino alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. A tal fine la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, modificano d'ufficio le graduatorie, dopo aver attribuito il rispettivo punteggio agli interessati. 2. Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 deve essere rispettato il seguente principio: - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 5). 3. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 5) del comma 1; - richiedenti che abbiano raggiunto il maggior punteggio per le condizioni relative al punto 4) del comma 1; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di minori a carico; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di componenti. 4. A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze, le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale (68). Art. 24 Disposizioni per interventi di risanamento 1. Ai fini degli interventi di cui alla sezione II del capo II del titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono considerati proprietari coloro che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, siano titolari del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di risanamento e lo stesso sia regolarmente iscritto nel libro fondiario ovvero abbiano provveduto ad inoltrare regolare istanza tavolare per la successiva intavolazione. In caso di istanza tavolare, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione del decreto tavolare ovvero dell'estratto tavolare aggiornato. 2. Qualora la proprietà dell'immobile, oggetto dell'intervento, derivi da una successione i "mortis causa" e la data di apertura della medesima sia non anteriore a sei mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, la proprietà, riferita al richiedente-beneficiario dell'intera unità immobiliare, deve sussistere al momento dell'ammissione a contributo. 3. Nel caso in cui il richiedente intenda risanare più alloggi, lo stesso è tenuto alla presentazione di domande distinte per ogni singolo intervento di risanamento. 4. Non sono ammissibili, quali opere di risanamento, le opere di manutenzione ordinaria e le opere ritenute non necessarie in sede di accertamento tecnico. A tal fine, qualora le opere ammesse alle agevolazioni non raggiungano il limite di spesa minima ammissibile di cui al comma 10 dell'articolo 64, la domanda non può essere ammessa. 5. Ai fini della valutazione tecnica complessiva dell'intervento di risanamento, le opere oggetto dell'intervento medesimo non devono essere iniziate al momento dell'accertamento tecnico; tuttavia, qualora i lavori siano già iniziati e non abbiano superato il 50 per cento dei lavori così come definito dall'articolo 60 e non sia possibile valutare la qualità e l'urgenza dell'intervento di risanamento, non è attribuito il rispettivo punteggio per la qualità e l'urgenza. Non sono ammissibili interventi di risanamento che abbiano superato il 50 per cento delle opere alla data dell'accertamento tecnico. 6. Nel caso in cui l'intervento di risanamento si riferisca al rifacimento totale del tetto e lo stesso risulti in comproprietà, i vincoli di cui agli articoli 82 e 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono iscritti sull'alloggio oggetto del contributo. 7. Nel caso di interventi previsti al primo periodo del comma 7, dell'articolo 54, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la spesa ammessa non può superare il 30% del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 64. 8. Possono essere ammessi a contributi gli interventi di risanamento parziale di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, relative ad alloggi già oggetto di contributi su leggi provinciali con le seguenti modalità: a) nel caso di iniziative di risanamento parziale relative ad alloggi oggetto di contributo a valere su leggi provinciali antecedenti alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'ulteriore agevolazione può essere concessa una sola volta; b) nel caso di alloggi che non sono stati oggetto di contributi su leggi antecedenti alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli interventi di risanamento parziale non possono essere effettuati per più di due volte. Per gli interventi di risanamento parziale di cui alle lettere a) e b) la spesa ammissibile per le opere oggetto di contributo è determinata sulla base delle percentuali previste al comma 2 dell'articolo 60. Nel caso di intervento di risanamento parziale di cui alla lettera a) ovvero nel caso di ripetizione della domanda di cui alla lettera b) la relazione tecnica dovrà riportare l'indicazione delle opere già oggetto di contributo; a tal fine i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto sono tenuti a mantenere memoria storica degli interventi agevolati. 9. Nel caso in cui la proprietà esclusiva dell'immobile oggetto dell'intervento derivi da una divisione materiale della comproprietà indivisa dello stesso immobile, ai fini della valutazione dei requisiti, dell'attribuzione del punteggio per le proprietà immobiliari e ai fini della determinazione della spesa ammessa, si considera la situazione vigente dopo la divisione materiale. Sono comunque computate le rendite e/o le quote di proprietà eccedenti alla quota indivisa spettante. 10. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora, al fine di un uso funzionale dell'immobile oggetto di intervento di risanamento, è necessario procedere ad una ridefinizione progettuale con acquisizione in proprietà di spazi, l'aggiornamento tavolare della relativa proprietà deve essere effettuato prima dell'erogazione finale del contributo. La spesa ammessa è rideterminata in relazione alla nuova ridefinizione degli spazi, sempreché tale rideterminazione non comporti un aumento del contributo (69). Art. 25 Criteri per la formazione delle graduatorie per gli interventi di acquisto-risanamento 1. La graduatoria per le domande di acquisto-risanamento è redatta dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto sulla base dell'attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni soggettive: 1) condizioni del nucleo familiare: a) anzianità di residenza del richiedente nella provincia di Trento; qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa: - dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni punti 6 - da 20 a 29 anni punti 5 - da 10 a 19 anni punti 4 - da 5 a 9 anni punti 2 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza in provincia di Trento: b) richiedenti il cui reddito complessivo del nucleo familiare derivi: - esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato punti 4 - più del 75 per cento dal lavoro dipendente e assimilato punti 3 - più del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 2 - pari o meno del 50 per cento da lavoro dipendente e assimilato punti 1 - nessun reddito dichiarato punti 0 Nel caso di emigrati all'estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 2 punti; c) è attribuito un punteggio aggiuntivo qualora sia presente, tra i soggetti interessati al nuovo alloggio, almeno un lavoratore che abbia versato contributi GESCAL per un determinato numero di anni: - da 0 a 5 anni punti 0 - da 6 a 10 anni punti 1 - da 11 a 15 anni punti 2 - oltre 15 anni punti 3 Sono equiparati al periodo di contribuzione GESCAL i periodi di contribuzione figurativa accreditata per servizio militare, malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, ex articolo 13 della legge 1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa). Sono computati anche i periodi di emigrazione all'estero in qualità di lavoratore dipendente; d) richiedenti il cui reddito medio ponderato convenzionale pro capite per il nucleo familiare risulti non superiore al: - 40 per cento del limite massimo vigente nell'anno di presentazione delle domande punti 8 - 50 per cento del suddetto limite massimo punti 6 - 60 per cento del suddetto limite massimo punti 5 - 70 per cento del suddetto limite massimo punti 3 - 80 per cento del suddetto limite massimo punti 2 - 90 per cento del suddetto limite massimo punti 1 Nel caso di richiedente emigrato all'estero che non abbia dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfettario pari a 6 punti; e) punteggi per il nucleo familiare che occuperà l'alloggio oggetto delle agevolazioni: - per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro) punti 2 - per ogni altro componente del nucleo familiare (compreso il richiedente) punti 1 Per il richiedente genitore senza coniuge ovvero separato legalmente con esclusivamente figli ed equiparati a carico è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. Sono considerati a carico coloro che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all'lRPEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nel caso di emigrati all'estero sono considerati a carico coloro che nel rispettivo stato di emigrazione sono considerati soggetti a carico; f) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone in fase di reinserimento con precedente permanenza di almeno 1 anno nei centri o istituzioni sanitarie ed educative punti 2 Le condizioni sono riferite all'ultimo biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e sono certificate dai competenti servizi socio-assistenziali, ovvero dalle comunità o enti preposti al recupero; g) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente persona portatrice di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali: - soggetto con invalidità dal 90 al 100 per cento ovvero I categoria punti 6 - soggetto con invalidità dal 80 al 89 per cento ovvero II categoria punti 4 Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 289/90. L'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118/71 è equiparato all'indennità mensile di frequenza; - soggetto con invalidità dal 66 al 79 per cento ovvero III e IV categoria punti 2 Qualora nel nucleo familiare siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con le invalidità dianzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole e un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto. L'invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all'uopo abilitati e dalla stessa deve risultare la percentuale di invalidità o la categoria; h) per richiedenti in qualità di: - giovani coppie ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 è attribuito un punteggio pari a punti 3 - persone che intendono contrarre matrimonio e richiedenti che debbano o abbiano dovuto abbandonare, da non più di un anno, l'alloggio occupato dal nucleo familiare di origine a seguito di separazione legale punti 2 i) ai richiedenti che intendano rilasciare spontaneamente con il proprio nucleo familiare l'alloggio di edilizia abitativa pubblica è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine non sono considerati i rilasci conseguenti a revoche dell'assegnazione dell'alloggio pubblico; l) proprietà abitative. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 3 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 su altri alloggi; - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nel triennio antecedente, titolare o contitolare, erede o legatario, dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del già succitato articolo 4 non superiore al 20% del limite massimo previsto per l'accesso ai benefici; m) altre proprietà immobiliari. È attribuito un punteggio aggiuntivo: - pari a 2 punti: qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera l), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare; - pari a 1 punto: qualora il nucleo familiare sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nell'anno antecedente, proprietario o comproprietario, erede o legatario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dalla lettera l), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il nucleo familiare medesimo che consentano una rendita catastale e/o domenicale non superiore ad euro 10,00. 2) Punteggio preferenziale per insediamento: a) per coloro che, non residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, intendano acquistare e risanare un alloggio in uno dei suddetti comuni e ivi trasferiscano la residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 4 punti; b) per coloro che, già residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, intendano acquistare e risanare un alloggio in uno dei suddetti comuni e ivi trasferiscano anche l'eventuale residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti; c) qualora ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) o b) e il comune sia zona svantaggiata, così come definita dalla vigente legislazione provinciale, è attribuito un ulteriore punteggio pari a 1 punto. 3) Condizioni abitative: le condizioni abitative di cui al presente punto devono sussistere da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, salvo che le situazioni abitative derivino da abbandono di alloggio dovuto a seguito di calamità naturali o imminente pericolo riconosciuto dalla competente autorità. Tali condizioni abitative sono le seguenti: a) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in locali impropriamente adibiti ad abitazione punti 10 Per locali impropriamente adibiti ad abitazione devono intendersi quei locali ovvero spazi chiusi o all'aperto che per la loro struttura e caratteristica non siano idonei ad uso abitativo. A titolo esemplificativo sono considerati locali impropri le soffitte e simili, scantinati e simili, sottoscale e simili, automobili e simili: b) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, esclusi i casi previsti alla lettera c), in locali procurati a titolo precario punti 8 A titolo precario devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura non siano idonei ad uso di abitazione. A titolo esemplificativo sono considerati locali procurati a titolo precario: stanza ammobiliata in alloggio, in albergo, in caserma, dormitori pubblici e simili. Sono escluse le situazioni abitative connesse all'occupazione temporanea per studio; c) in luogo del punteggio previsto alle lettere a) e b) è attribuito un punteggio a favore di richiedenti che abitino da soli o con il proprio nucleo familiare in comunità o associazioni a carattere di recupero sociale o simili: - da almeno 2 anni punti 3 - da almeno 3 anni punti 4 Il punteggio può essere raddoppiato qualora, su proposta della comunità o dell'associazione, il progetto di recupero sociale dell'interessato abbia avuto la sua naturale e positiva conclusione. A tal fine l'ente interessato è tenuto a predisporre apposita relazione con la specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'attribuzione del punteggio. 4) Condizioni di affollamento ed antigienicità: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, in alloggio avente le seguenti caratteristiche: a) in alloggio sovraffollato. I punti sono attribuiti come indicato nella seguente tabella: Punti da attribuire Persone Locale inferiore allo standard minimo Alloggi con vani abitabili pari a: 1 2 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 4 5 4 2 0 0 0 5 7 6 3 2 0 0 6 7 6 4 3 1 0 7 7 7 5 4 2 1 8 7 7 6 4 3 2 Qualora il nucleo familiare sia composto da più di 8 persone, al punteggio previsto per un nucleo familiare composto da 8 persone, punteggio che varia secondo il numero dei vani abitabili, è aggiunto un ulteriore punteggio pari a un punto per ogni ulteriore componente. Comunque non può essere attribuito un punteggio complessivo maggiore di 7 punti. Si intende vano abitabile, il locale separato da pareti, che abbia luce e aria diretta con un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati e il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento e che presenti le caratteristiche igienico-sanitarie e statiche necessarie per essere destinato ad uso di abitazione e sempreché non superi i 25 metri quadrati. Nel caso che il locale superi tale limite, il medesimo è considerato come due vani abitabili. La cucina o il soggiorno con angolo cottura, anche se presenta le caratteristiche dianzi descritte e sempreché non superi i 30 metri quadrati, non è considerata vano abitabile; b) in alloggio antigienico: - in quanto privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti o con servizi igienici esterni all'abitazione punti 8 - diverso dal precedente, ma con umidità permanente e diffusa nella maggioranza dei locali abitati, non eliminabile perché dovuta a gravi carenze strutturali, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia scadente punti 6 - in quanto dotato di solo W.C., che presenti umidità o altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge, sia mediocre punti 3 Qualora siano attribuiti i punteggi previsti al primo alinea, l'ente territorialmente competente alla concessione dei contributi è tenuto alla segnalazione al sindaco del rispettivo comune per l'assunzione di eventuali provvedimenti del caso. Inoltre tale situazione non può essere fatta valere per l'attribuzione del punteggio per nuove domande. Non è attribuito il punteggio previsto alla presente lettera a soggetti che intendono costituire nucleo familiare a sé stante a seguito di abbandono del nucleo familiare di origine. 5) Ai richiedenti che debbano abbandonare, con il proprio nucleo familiare, l'alloggio per i motivi sotto indicati è attribuito il punteggio di seguito riportato: a) per motivi di pubblica utilità, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente, nonché a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre due anni prima della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda punti 8 Il punteggio previsto alla presente lettera è attribuito anche in caso di assegnazione temporanea di cui agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; b) per motivi di sfratto derivante da ordinanza o sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o che non sia stato intimato dall'ITEA punti 6 Rientra nella fattispecie di cui alla presente lettera anche l'obbligo di abbandonare l'alloggio di servizio appartenenti alle forze dell'ordine, ivi comprese le forze armate ed i corpi similari, a seguito di cessazione del rapporto di servizio; c) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni non volontarie punti 4 d) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di collocamento a riposo punti 2 Le condizioni previste al presente punto possono essere fatte valere anche da uno dei componenti il nucleo familiare richiedente le agevolazioni, sempreché il soggetto nei cui confronti è emerso il provvedimento di abbandono vada ad occupare l'alloggio oggetto del contributo con il proprio nucleo familiare. Ciascuna condizione può essere fatta valere fino alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; a tal fine la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto modificano d'ufficio le graduatorie, dopo aver attribuito il rispettivo punteggio agli interessati. 6) Condizioni aggiuntive: per i richiedenti che, residenti nei comuni ad alta tensione abitativa, così come definiti dalle disposizioni provinciali in materia, intendono acquistare e risanare alloggi fuori dai comuni medesimi è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. A tal fine l'interessato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto con espressa dichiarazione ad impegnarsi ad acquistare o realizzare l'alloggio fuori dai comuni ad alta tensione abitativa. Qualora in sede di ammissione della domanda l'interessato non rispettasse il suddetto impegno, la domanda è esclusa dalla graduatoria ed inserita nella graduatoria successiva con l'effettivo punteggio. 7) Per i lavoratori emigrati all'estero che intendono ristabilire la propria residenza in provincia di Trento, in luogo dei punteggi di cui ai punti 3), 4) e 5), è attribuito un punteggio forfettario pari a 8 punti. 8) Qualora l'ubicazione dell'alloggio occupato dal richiedente comprometta la normale vivibilità a uno o più componenti il nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche e invalidi al 100 per cento, è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, provvedono a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato e ad inviare una relazione circostanziata al settore operativo per la medicina legale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia autonoma di Trento. Tale settore operativo provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomo-funzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni fisiche accertate ed ad inviare all'ente competente alla concessione l'accertamento medico indicando le caratteristiche dell'alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate. Il richiedente è tenuto a seguire le indicazioni fornite nell'acquisto e successivo risanamento dell'alloggio oggetto dell'intervento. 9) Altre condizioni relative all'alloggio da acquistare e risanare: a) interventi situati nell'ambito dei centri storici punti 2 b) alloggio oggetto dell'intervento che rientri nei limiti massimi finanziabili di superficie utile abitabile previsti per gli acquisti e le costruzioni punti 3 c) qualità dell'intervento: - interventi da considerarsi manutenzione straordinaria punti 2 - interventi da considerarsi risanamento conservativo punti 3 - interventi da considerarsi ristrutturazione punti 4 d) qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di uno stesso edificio nel quale è prevista la realizzazione di almeno due alloggi e per i quali siano state presentate nello stesso anno di riferimento ovvero negli anni successivi - in quest'ultimo caso previo aggiornamento delle domande - più domande ammissibili di risanamento ovvero di acquisto-risanamento sulle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa ivi compresa la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è attribuito a ciascuna domanda un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti. 10) Urgenza dell'intervento sull'immobile oggetto della domanda: a) interventi classificati molto urgenti punti 8 Sono ricompresi a titolo esemplificativo: - mancanza di servizi igienici o con solo W.C. nell'alloggio; - consistenti problemi di ordine statico delle parti strutturali dell'immobile; - risanamento dell'alloggio connesso con l'adeguamento strutturale dello stesso in rapporto ad invalidità fisiche al 100 per cento ovvero I categoria di uno dei componenti il nucleo familiare che occuperà l'alloggio; b) interventi classificati urgenti punti 6 Sono ricompresi a titolo esemplificativo: - trasformazione di strutture preesistenti non abitative ivi compresi la sopraelevazione e l'ampliamento; - rifacimento totale dell'unità abitativa, compresi gli impianti tecnologici, per adeguare lo stesso all'uso moderno; - rifacimento totale del tetto anche se in comproprietà; c) interventi classificati necessari punti 3 Sono ricompresi a titolo esemplificativo gli interventi di risanamento parziali edilizi e tecnologici dell'alloggio; d) interventi classificati di miglioramento dell'immobile punti 1 Sono ricompresi a titolo esemplificativo le opere di manutenzione straordinaria esterne all'immobile purché i richiedenti siano proprietari esclusivi dell'immobile costituente una casa unifamiliare. 2. Nel caso di coloro che intendano costituire nucleo familiare a sé stante, il rispettivo punteggio previsto ai punti 3), 4) e 5) di cui al comma 1 è attribuito in base alle condizioni più favorevoli in assoluto di uno dei due richiedenti riferite al nucleo familiare di origine. 3. Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 devono essere rispettati i seguenti principi: - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 3); - non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti al punto 5); - non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui al punto 3) con quelli previsti ai punti 4) e 5); - sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti 4), 5) e 8) fino ad un massimo di 16 punti. 4. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 3) del comma 1; - richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 4) del comma 1; - richiedenti che abbiano raggiunto il maggior punteggio per le condizioni relative al punto 10) del comma 1; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di minori a carico; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di componenti. 5. A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze, le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale (70). Art. 26 Disposizioni per gli interventi di acquisto-risanamento 1. Qualora ricorrano acquisti di quote di immobili, le agevolazioni provinciali possono riguardare anche iniziative che comportino la ricostituzione in proprietà dell'intera unità abitativa, anche se in presenza di quote non ammissibili a contributo, a seguito di cessione da parte di parenti o affini di primo grado. 2. Sono ammissibili a contributo gli interventi di acquisto-risanamento solo qualora l'alloggio realizzato divenga idoneo al nucleo familiare del richiedente e possegga, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 64, le caratteristiche previste dall'articolo 62. 3. Il costo dell'acquisto dell'immobile può essere finanziato per un importo non superiore al 50 per cento delle opere di recupero ammesse a contributo. 4. Non sono ammesse iniziative di acquisto di quote di immobili inferiori ad un ottavo dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. 5. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per gli interventi di acquisto e per gli interventi di risanamento (71). Art. 27 Interventi per eventi straordinari 1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 79 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono presentate su modello predisposto dal servizio edilizia abitativa ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto entro sessanta giorni dalla data dell'evento calamitoso, con allegata la seguente documentazione: a) relazione tecnica firmata dal richiedente e da un tecnico all'uopo abilitato secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa contenente, tra l'altro, gli elementi indispensabili per una prima individuazione dell'intervento proposto, nonché la descrizione dei danni subiti ovvero degli eventi incidentali accaduti; b) la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; c) dichiarazione del sindaco attestante l'avvenuta calamità; d) nel caso di eventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 77, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: la certificazione attestante lo stato invalidante fisico del richiedente nella percentuale pari al 100 per cento, che comprometta gravemente l'utilizzo dell'alloggio occupato; e) nel caso di cooperative edilizie: la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 31. 2. A seguito della domanda presentata l'ente territorialmente competente provvede ad un accertamento di natura tecnico-amministrativa constatando i danni apparenti e gli eventi incidentali accaduti connessi all'evento straordinario. La relazione, oltre alla descrizione dettagliata degli eventi straordinari che hanno compromesso gravemente l'utilizzo dell'alloggio occupato dal richiedente, deve riportare la valutazione di opportunità ad effettuare, in alternativa al risanamento, ricostruzione ovvero adeguamento dell'alloggio occupato, la costruzione ovvero l'acquisto di un altro alloggio. La relazione inoltre dovrà indicare le opere ammesse e la relativa spesa ovvero il costo di acquisto dell'alloggio nonché i relativi contributi. 3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 79 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, l'ente territorialmente competente alla concessione dei contributi invia all'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, copia della domanda, della documentazione allegata alla stessa, della relazione tecnica nonché di una valutazione complessiva dell'ente medesimo sull'ammissibilità a contributo dell'iniziativa proposta. 4. La spesa massima ammissibile è pari alla spesa prevista per il settore risanamento di immobili nel caso di opere ammesse riconducibili a quelle di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione: è pari invece alla spesa prevista per il settore acquisto e nuova costruzione qualora si provveda alla ricostruzione totale dell'edificio, alla costruzione o acquisto di un nuovo alloggio. 5. Alla spesa ammessa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 6 e si tiene conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 79 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 6. Per il risanamento, la ricostruzione, l'adeguamento ovvero la costruzione o l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 77 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono essere concessi i contributi previsti dalla prima fascia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nonché quelli previsti al comma 3 del medesimo articolo. L'abbattimento del tasso d'interesse è pari a quello previsto dalla prima fascia del comma 1 dell'articolo 9. 7. In caso di ammissione ad istruttoria definitiva, l'interessato è tenuto a produrre la documentazione prevista per i risanamenti ovvero per gli acquisti o nuove costruzioni nei termini previsti per i medesimi strumenti d'intervento. Parimenti si applicano le rispettive disposizioni riguardanti i suddetti interventi. 8. Si prescinde dal requisito del reddito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, qualora per i soggetti richiedenti, a seguito dell'evento straordinario di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 77 della suddetta legge provinciale, si sia ridotta la capacità reddituale e i nuovi redditi percepiti possano essere fondatamente valutabili e attribuibili a soggetto legittimato ad accedere ai benefici di edilizia abitativa agevolata. Art. 28 Disposizioni per l'ultimazione dei lavori 1. Il termine per l'ultimazione dei lavori o per la stipula del contratto di compravendita, in caso di acquisto, è fissato con il provvedimento di ammissione e può essere prorogato per un massimo di 12 mesi. 1 bis. L'interessato può dichiarare l'avvenuta ultimazione dei lavori secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 22 della L.P. 30.11.1992, n. 23. La dichiarazione deve riguardare le opere realizzate, come indicate nell'elenco "opere da eseguire e stima dei lavori" di cui all'articolo 18 nonché la conformità dei lavori al progetto presentato. Qualora dalla dichiarazione risulti che le opere realizzate non sono conformi all'elenco "opere da eseguire e stima dei lavori" ovvero i lavori eseguiti non sono conformi al progetto approvato, l'ente concedente il contributo è tenuto alla verifica dei lavori eseguiti. È comunque facoltà dell'ente concedente procedere alla verifica dei lavori eseguiti (72). Art. 29 Disposizioni per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate 1. La Giunta provinciale, in relazione ai piani pluriennali ed agli eventuali aggiornamenti annuali, dispone l'assegnazione ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto dei fondi necessari all'attuazione degli interventi relativi alle funzioni delegate di cui all'articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto sono tenuti a far pervenire ai competenti uffici provinciali la richiesta di assegnazione dei fondi necessaria alla copertura delle obbligazioni che verranno a scadenza entro il termine dell'esercizio finanziario. Sulla base delle richieste di assegnazione dei fondi la Giunta provinciale assume i relativi impegni di spesa compatibilmente con le risorse previste nel bilancio provinciale. 2. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, in corrispondenza delle scadenze 30.6 e 31.12 di ogni anno, provvedono ad inoltrare al servizio edilizia abitativa apposita richiesta di fabbisogno di cassa per il pagamento dei contributi annui su mutui concessi nell'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Al fabbisogno di cassa è allegato il rendiconto di cassa relativo ai fondi erogati per il semestre precedente. 3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. L'erogazione ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto dei fondi in conto capitale e di preammortamento è disposta mediante versamento in via anticipata degli stessi alle rispettive tesorerie ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa relativi agli interventi previsti dalle funzioni delegate di cui all'articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, previa liquidazione degli stessi. A tal fine gli enti assegnatari sono tenuti ad inviare i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per piani finanziari, tipo d'intervento e capitoli di spesa. Al fabbisogno di cassa è allegato il rendiconto di cassa relativo ai fondi liquidati dalla Provincia ed erogati dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto, su modelli che saranno predisposti dal servizio competente. 7. Con le stesse modalità previste al comma 6) sono assegnati ed erogati i fondi per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni (73). Capo III Cooperative edilizie Art. 30 Ambito di applicazione 1. Le norme previste al presente capo si applicano alle cooperative edilizie richiedenti i contributi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata. 1 bis. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 come modificato ed integrato dall'articolo 5 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, i soci delle cooperative edilizie che intendono fruire delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata devono possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (74). Art. 31 Domande 1. Alla domanda di contributo presentata su modello predisposto dal servizio edilizia abitativa per gli interventi di acquisto, di costruzione, di risanamento e di acquisto-risanamento è allegata la seguente documentazione: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nel caso in cui la cooperativa non abbia precedentemente presentato domande di agevolazioni, ovvero dichiarazione del presidente, resa nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i suddetti atto costitutivo e statuto non hanno subito modificazioni rispetto agli ultimi presentati; b) dichiarazione del presidente, resa nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'iscrizione della cooperativa al registro delle cooperative della provincia di Trento; c) presentazione per ogni singolo socio iscritto e non ancora prenotatario o assegnatario di alloggio, di una scheda appositamente predisposta dal servizio edilizia abitativa; d) documentazione tecnica: 1) nel caso di acquisti: individuazione, ove possibile, degli alloggi da acquistare con l'eventuale documentazione tecnica; 2) nel caso di costruzione: il progetto planivolumetrico di massima, da presentare unitamente alla domanda di nuova costruzione, che dovrà essere redatto da un tecnico abilitato e comprendere: - estratto mappa; - estratto dello strumento urbanistico in vigore; - planimetria riportante il perimetro dell'edificio e la sistemazione dell'area; - schizzi prospettici e una sezione significativa; - dichiarazione del comune attestante la compatibilità del progetto allo strumento urbanistico. In alternativa al progetto planivolumetrico può essere allegato il progetto esecutivo: 3) nel caso di risanamento: relazione tecnica, secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa, firmata dal presidente della cooperativa e da un tecnico all'uopo abilitato ed estratto tavolare della realità immobiliare oggetto dell'intervento; 4) nel caso di acquisto-risanamento: relazione tecnica, secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa, firmata dal presidente della cooperativa e da un tecnico all'uopo abilitato (75). Art. 32 Criteri per la formazione delle graduatorie per l'acquisto 1. Le graduatorie per l'acquisto sono predisposte per iniziative, distinguendo le iniziative presentate dalle cooperative a proprietà individuale da quelle a proprietà indivisa. 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono predisposte sulla base dei seguenti criteri: a) per iniziative da realizzare per almeno il 50 per cento nell'ambito di una delle zone svantaggiate, come definite dalla vigente legislazione provinciale, ovvero in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti punti 2 b) per cooperative che non hanno mai ottenuto contributi punti 2 c) anzianità di residenza in provincia di Trento dei soci indicati nella scheda allegata alla domanda, da almeno 10 anni: - almeno il 90 per cento dei soci punti 3 - almeno il 70 per cento dei soci punti 2 - almeno il 60 per cento dei soci punti 1 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento, si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificati di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza in provincia di Trento; d) redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato: - almeno il 95 per cento dei soci punti 3 - almeno l'80 per cento dei soci punti 2 - almeno il 65 per cento dei soci punti 1 e) rapporto tra il numero di alloggi consegnati e le iniziative realizzate negli ultimi dieci anni. Tale rapporto è diviso per il numero degli anni effettivi di attività della cooperativa e comunque non superiore a dieci anni: - con rapporto uguale o maggiore di 1 punti 4 - con rapporto compreso tra 0.5-0.99 punti 3 - con rapporto compreso tra 0.3-0.49 punti 2 (76) 3. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - cooperative che abbiano individuato in sede di presentazione delle domande gli alloggi da acquistare (mediante preliminare o contratto di compravendita); - anzianità della cooperativa. 4. A parità di punteggio e a parità di condizioni di preferenza le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale. 5. In sede di presentazione della domanda il presidente della cooperativa è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che potrà essere rideterminato il punteggio assegnato, con eventuale declassamento nella graduatoria e possibile revoca dell'ammissione ad istruttoria dell'intervento qualora, in sede di ammissione, si accertino delle difformità rispetto a quanto dichiarato al momento della domanda. Art. 33 Criteri per la formazione delle graduatorie per la costruzione 1. Le graduatorie per la costruzione sono predisposte per iniziative, distinguendo le iniziative presentate dalle cooperative a proprietà individuale da quelle a proprietà indivisa. 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono predisposte sulla base dei seguenti criteri: a) per iniziative da realizzare nell'ambito di una delle zone svantaggiate, come definite dalla vigente legislazione provinciale, ovvero in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti punti 2 b) per cooperative che non hanno mai ottenuto contributi punti 2 c) anzianità di residenza in provincia di Trento dei soci, indicati nella scheda allegata alla domanda, da almeno 10 anni: - almeno il 90 per cento dei soci punti 3 - almeno il 70 per cento dei soci punti 2 - almeno il 60 per cento dei soci punti 1 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza in provincia di Trento; d) redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato: - almeno il 95 per cento dei soci punti 3 - almeno l'80 per cento dei soci punti 2 - almeno il 65 per cento dei soci punti 1 e) interventi realizzati su aree destinate a fini speciali punti 2 f) interventi che prevedono il completamento di iniziative già finanziate punti 2 g) cooperative che si impegnano a realizzare tutti gli alloggi entro i limiti massimi di metratura finanziabili punti 3 h) è attribuito un punteggio aggiuntivo, indipendentemente dalle attribuzioni previste alla lettera i), per ogni iniziativa che prevede almeno la realizzazione di 8 alloggi in un unico fabbricato e comunque abbia totalmente utilizzato la volumetria urbanistica consentita punti 1 i) cooperative che presentano iniziative da realizzarsi completamente nell'ambito di fabbricati con almeno 8 alloggi punti 2 Tale punteggio è attribuito purché la cooperativa abbia presentato più iniziative; l) rapporto tra il numero di alloggi consegnati e le iniziative realizzate negli ultimi dieci anni. Tale rapporto è diviso per il numero degli anni effettivi di attività della cooperativa e comunque non superiore a dieci anni: - con rapporto uguale o maggiore di 1 punti 4 - con rapporto compreso tra 0,5-0,99 punti 3 - con rapporto compreso tra 0,3-0,49 punti 2 m) per iniziative da realizzarsi fuori dai comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dalle vigenti disposizioni provinciali punti 1 (77) 3. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - iniziative di cui alla lettera e) del comma 2; - iniziative di cui alla lettera f) del comma 2; - iniziative per le quali sia stata impegnata l'area con preliminare o contratto di compravendita; - anzianità della cooperativa. 4. A parità di punteggio e a parità di condizioni di preferenza le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale. 5. In sede di presentazione della domanda il presidente della cooperativa è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che potrà essere rideterminato il punteggio assegnato, con eventuale declassamento nella graduatoria e possibile revoca dell'ammissione ad istruttoria dell'intervento qualora, in sede di ammissione, si accertino delle difformità rispetto a quanto dichiarato al momento della domanda. Art. 34 Criteri per la formazione delle graduatorie per l'acquisto-risanamento 1. Le graduatorie per l'acquisto-risanamento sono predisposte per iniziative, distinguendo le iniziative presentate dalle cooperative a proprietà individuale da quelle a proprietà indivisa. 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono predisposte sulla base dei seguenti criteri: a) per iniziative da realizzare nell'ambito di una delle zone svantaggiate, come definite dalla vigente legislazione provinciale, ovvero in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti punti 2 b) per cooperative che non hanno mai ottenuto contributi punti 2 c) anzianità di residenza in provincia di Trento dei soci, indicati nella scheda allegata alla domanda, da almeno 10 anni: - almeno il 90 per cento dei soci punti 3 - almeno il 70 per cento dei soci punti 2 - almeno il 60 per cento dei soci punti 1 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza in provincia di Trento; d) redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato: - almeno il 95 per cento dei soci punti 3 - almeno l'80 per cento dei soci punti 2 - almeno il 65 per cento dei soci punti 1 e) iniziative da realizzarsi nei centri storici punti 1 f) è attribuito un punteggio aggiuntivo per ogni iniziativa che prevede la realizzazione di almeno 4 alloggi in un unico fabbricato punti 1 g) rapporto tra il numero di alloggi consegnati e le iniziative realizzate negli ultimi dieci anni. Tale rapporto è diviso per il numero degli anni effettivi di attività della cooperativa e comunque non superiore a dieci anni: - con rapporto uguale o maggiore di 1 punti 4 - con rapporto compreso tra 0,5-0,99 punti 3 - con rapporto compreso tra 0,3-0,49 punti 2 h) per iniziative da realizzarsi fuori dai comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dalle vigenti disposizioni provinciali punti 2 (78) 3. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: - iniziative di cui alla lettera e) del comma 2; - iniziative di cui alla lettera f) del comma 2; - cooperative che abbiano già individuato, in sede di presentazione delle domande, gli alloggi da acquistare mediante preliminare o contratto di compravendita; - anzianità della cooperativa. 4. A parità di punteggio e a parità di condizioni di preferenza le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio casuale. 5. In sede di presentazione della domanda il presidente della cooperativa è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che potrà essere rideterminato il punteggio assegnato, con eventuale declassamento nella graduatoria e possibile revoca dell'ammissione ad istruttoria dell'intervento qualora, in sede di ammissione, si accertino delle difformità rispetto a quanto dichiarato al momento della domanda. Art. 35 Termini e documentazione tecnica per l'ammissione a contributo 1. Per l'ammissione a contributo la cooperativa è tenuta a presentare, entro i termini di cui al comma 3, la seguente documentazione: a) nel caso di interventi di acquisto: 1) la documentazione atta a dimostrare l'anno di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero globale dell'immobile (concessione di edificare o denuncia di fine lavori presentata all'INAIL ai fini assicurativi o certificato di abitabilità); 2) la relazione illustrativa dalla quale dovrà risultare: - l'esatta ubicazione dell'abitazione con riferimento sia al territorio che all'edificio in cui essa è inserita; - gli accessori complementari e le dipendenze di cui è dotata (cantina, garage, posto macchina, ecc.); - le caratteristiche e i materiali di finitura; - i tipi di impianti di cui è dotata; - lo specchio della superficie utile degli alloggi e degli accessori complementari, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; - il costo di acquisto dell'alloggio comprensivo di tutte le spese; 3) la pianta dell'alloggio, nonché quella dei locali accessori, redatta in scala 1:50 con l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio e dei locali accessori; 4) sezioni significative quotate, nel caso di alloggi inseriti in fabbricati con tipologia edilizia indicata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 o in fabbricati plurifamiliari comprendenti fino a due unità abitative; 5) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; b) nel caso di interventi di costruzione: 1) concessione di edificare corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari (ispettorato provinciale antincendi, commissione beni culturali, commissione per la tutela paesaggistico-ambientale); 2) relazione tecnico-illustrativa del progetto dalla quale dovranno risultare tutte le notizie utili ad integrarlo ed in particolare: le caratteristiche tipologiche sia dell'edificio che dell'alloggio, descrizione dello schema strutturale statico; il tipo di coibentazione termica adottato ed il sistema di riscaldamento; 3) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile dell'alloggio e degli accessori complementari redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; 4) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondo i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 5) la seguente documentazione: I) gli elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione edilizia; II) le piante quotate in scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; 6) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; c) nel caso di interventi di risanamento: 1) concessione di edificare corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari; 2) la relazione tecnica che deve descrivere l'abitazione e il tipo di edificio in cui la stessa è inserita, lo stato di conservazione e la destinazione sia dell'edificio che dell'abitazione con l'elenco delle carenze e dei difetti esistenti in relazione alla stabilità, igienicità e funzionalità, nonché i lavori da eseguire. Nella relazione, infine, deve essere riportata la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori come risulta dalla stima; 3) gli elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione o autorizzazione edilizia; 4) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondo i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 5) le piante quotate in scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; 6) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile degli alloggi e degli accessori complementari redatta su apposito modulo predisposti dal servizio edilizia abitativa; 7) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; d) nel caso di interventi di acquisto-risanamento: 1) la medesima documentazione tecnica di cui alla lettera c); 2) nella relazione tecnica dovrà risultare il costo di acquisto dell'immobile; 3) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66. 2. In sede di presentazione della documentazione di cui al comma 1, la cooperativa è tenuta ad indicare l'istituto di credito con il quale intende contrarre il mutuo. 3. I termini di cui al comma 1 sono fissati dalla data di ricevimento della lettera di ammissione all'istruttoria nel seguente modo: a) nel caso di interventi di acquisto: in centoventi giorni; b) nel caso di interventi di nuova costruzione: in centottanta giorni; c) nel caso di interventi di risanamento: in centottanta giorni; d) nel caso di interventi di acquisto-risanamento: in centottanta giorni. 4. Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni per giustificati motivi. 5. Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere redatta da un tecnico abilitato (79). Art. 36 Ultimazione lavori e requisiti dei soci 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti dei soci, la cooperativa è tenuta a presentare, a seconda delle condizioni ed entro i termini di cui al comma 2, la seguente documentazione: a) ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - certificato cumulativo di cittadinanza, residenza, stato famiglia del socio interessato; - certificato anagrafico storico riferito alle persone già residenti in provincia di Trento; - fotocopia del libretto di lavoro; - iscrizione alla CCIAA di Trento; b) ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - autocertificazione dei redditi, resa da ciascun membro del nucleo familiare, attestante la propria situazione reddituale. Nel caso di minori l'attestazione è effettuata solo in presenza di redditi; - certificazione di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e copia della scheda conoscitiva aziendale aggiornata; - certificato di iscrizione all'AIRE, certificato anagrafico storico, dichiarazione del sindaco o dichiarazione consolare; - per le persone emigrate all'estero che non abbiano presentato redditi in Italia: dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa al reddito dichiarato nell'anno antecedente la presentazione delle domande espresso in lire al controvalore calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma e approvato con decreto del Ministero delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale; c) ai fini di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, conformemente al fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa; d) ai fini dell'erogazione dei contributi: - fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale; e) verbale di prenotazione; f) dichiarazione del presidente della cooperativa resa nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i soci prenotatari sono regolarmente iscritti alla cooperativa e che i soci iscritti e non prenotatari di alloggio hanno presentato precisa e puntale rinuncia alla prenotazione. 2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata entro la data della richiesta o della verifica finale della rispondenza degli alloggi alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto. 3. omissis (80) Art. 37 Realizzazione di interventi per lotti 1. La realizzazione di iniziative da parte di cooperative edilizie può avvenire anche per lotti. 2. Gli interventi da ammettere a contributo devono prevedere la costruzione o l'acquisto da parte della cooperativa di almeno 4 alloggi nello stesso edificio. 3. Possono essere ammessi interventi che prevedono l'acquisto o la costruzione di almeno due alloggi nel caso di completamento, anche su piani di finanziamento diversi, di iniziative già realizzate o in corso di realizzazione. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nel caso di realizzazione di iniziativa su area soggetta a piano attuativo, è ammessa la costruzione di edifici di non meno di due alloggi purché la scelta della tipologia costruttiva sia dettata da esigenze di carattere tecnico e non estetico e purché la cooperativa realizzi almeno quattro alloggi sulla stessa area. 5. Nel caso di acquisto-risanamento l'iniziativa deve riguardare almeno 2 alloggi nello stesso edificio. 6. Salvo autorizzazione preventiva della Giunta provinciale, concessa per motivi gravi e giustificati, nel caso in cui nel periodo compreso fra l'ammissione a contributo e la concessione dei contributi annui il numero di alloggi costruiti o acquistati nello stesso edificio si riducesse al di sotto del numero minimo, è disposta la revoca dei contributi con l'obbligo, da parte della cooperativa, di restituire eventuali contributi già erogati aumentati degli interessi calcolati, in ragione d'anno, in base al tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si è rilevata la violazione della norma. 7. I singoli lotti possono essere finanziati anche in modo parziale (81). Art. 38 Mutui edilizi individuali 1. Per l'ottenimento del nullaosta alla suddivisione del mutuo fra i soci assegnatari degli alloggi, dovrà essere presentata per ciascuna pratica, al servizio edilizia abitativa, apposita richiesta completa della seguente documentazione: - verbale di consegna dell'alloggio relativamente a ciascun socio; - dichiarazione resa da ciascun socio, nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti di aver occupato e continuare ad occupare, direttamente o tramite il proprio nucleo familiare, l'abitazione assegnata e di essere a conoscenza di quanto disposto dalla lettera c) dell'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nonché di tutte le norme vigenti in materia di edilizia abitativa; - dichiarazione resa dal presidente della cooperativa, nei modi e nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che i soci assegnatari degli alloggi hanno occupato e continuano ad occupare, direttamente o tramite il proprio nucleo familiare, l'alloggio a ciascuno assegnato; - dichiarazione di ogni singolo socio di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; - la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. A tal fine il collaudo tecnico-amministrativo è richiesto solo per interventi soggetti alla normativa provinciale in materia di lavori pubblici. 2. A seguito della suddivisione del mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 47 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la Giunta provinciale provvede, sulla base della documentazione prevista al comma 1, a trasferire ai soci le singole quote di contributo tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 del succitato articolo 47. 3. Con determinazione del dirigente del servizio, previa presentazione dell'atto notarile di passaggio in proprietà ai soci, sarà disposto il trasferimento agli stessi delle quote di contributo. Tali quote sono determinate in un piano di suddivisione predisposto dal servizio, secondo le modalità previste dalla legge provinciale del 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. o dalle presenti disposizioni attuative. 4. La rideterminazione del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è effettuata decurtando la spesa originariamente ammessa a contributo del valore degli alloggi non idonei in proprietà o in comproprietà, valore determinato con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 6. Conseguentemente, in sede di rilascio del nulla-osta alla suddivisione del mutuo, il contributo è rideterminato in riferimento alla nuova spesa ammessa. La differenza dei contributi erogati dalla Provincia e quelli effettivamente dovuti dalla medesima, è versata dal socio alla Provincia in un'unica soluzione aumentata in ragione d'anno del tasso legale. L'importo deve essere versato prima della suddivisione del contributo. 5. Qualora il mutuo arrivi ad estinzione naturale o anticipata e non si sia provveduto nel frattempo al trasferimento delle quote di mutuo ai rispettivi soci, alla scadenza del mutuo ovvero alla sua estinzione anticipata, il socio che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4 è tenuto comunque al versamento degli importi dovuti (82). Art. 39 Disposizioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 85 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Per le cooperative a proprietà indivisa le condizioni, i criteri e le modalità per l'ammissione di nuovi soci alla cooperativa, per il subentro nell'assegnazione dell'alloggio nel caso di decesso del socio e nel caso di nuova prenotazione a seguito di cambio di alloggio ai sensi del comma 4 dell'articolo 85 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono i seguenti: a) l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla verifica del possesso, alla data di iscrizione, dei requisiti previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa agevolata; b) nel caso di subentro nell'assegnazione dell'alloggio a seguito di decesso del socio, di soggetti già inseriti nel nucleo familiare del "de cuius", l'assegnazione può avvenire prescindendo dal possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata; c) nel caso di subentro nell'assegnazione dell'alloggio a seguito di decesso del socio, di soggetti non inseriti nel nucleo familiare del "de cuius" al momento del decesso, l'assegnazione può avvenire solo nel caso che i subentranti siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata; d) nel caso di nuova prenotazione a seguito di cambio alloggio la medesima può avvenire prescindendo dai requisiti per l'accesso ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata, solo nei seguenti casi: - per variazioni del nucleo familiare che determinino condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio; - per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, purché il cambio non avvenga fra due alloggi situati nello stesso comune; - per insorgenza di malattie o menomazioni nel richiedente o in altri componenti il nucleo familiare che comportino grave disagio nella permanenza dell'alloggio occupato; - per gravi necessità dell'assegnatario o del suo nucleo. Le condizioni devono essere debitamente documentate dal richiedente e il consiglio d'amministrazione è tenuto a produrre alla Provincia una relazione dettagliata sulle motivazioni e sulle valutazioni che il medesimo ha assunto per il relativo cambio alloggio. Il cambio alloggio può avvenire solo previo nullaosta dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa. 2. Il nullaosta di cui alla lettera d) del comma 1 è rilasciato previo parere favorevole della commissione di vigilanza di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 3. omissis (83) Art. 39 bis Disposizioni particolari per le cooperative a proprietà indivisa 1. Per accedere ai benefici previsti al comma 2 dell'articolo 44 e al comma 4 dell'articolo 70 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nel nucleo familiare dei soci di cooperative a proprietà indivisa deve essere presente persona portatrice di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con invalidità superiore al 79 per cento ovvero prima o seconda categoria, ovvero minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 289/90 ovvero l'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118/71 (84). Art. 40 Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative a proprietà indivisa 1. Possono presentare domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, di cui all'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le cooperative edilizie a proprietà indivisa che prevedano nel proprio statuto la possibilità di trasferire ai soci tutto o parte del patrimonio immobiliare di propria appartenenza. 2. La richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi può essere presentata successivamente all'entrata in ammortamento del mutuo; l'autorizzazione può essere rilasciata, dal servizio edilizia abitativa, decorso il termine di cinque anni dalla data del verbale di accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori o, nel caso di interventi di acquisto, dalla data del verbale di accertamento di consistenza e conformità degli alloggi. La Giunta provinciale può, per motivi ritenuti di grave necessità, autorizzare la cessione in proprietà degli alloggi prima della scadenza del suddetto periodo. 3. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 la cooperativa è tenuta ad allegare, per ciascuna pratica: a) lo statuto; b) il conto finale, il riparto della spesa approvati dal consiglio di amministrazione e, per gli interventi di costruzione o di acquisto-risanamento soggetti alla normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il collaudo tecnico-amministrativo; c) la documentazione indicata al comma 1 dell'articolo 38. Non è richiesto il collaudo tecnico-amministrativo per gli interventi oggetto di contributi concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità degli alloggi al progetto originario e sempreché non sussistano pendenze presso la commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 5. Ai fini della determinazione del prezzo di cessione degli alloggi il valore dell'immobile è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato in sede di cessione. I contributi, ivi compresi quelli per l'estinzione anticipata, ottenuti a qualsiasi titolo dalle cooperative indivise, si considerano riconosciuti ai soci assegnatari come per le cooperative a proprietà individuale. 6. In sede di rilascio dell'autorizzazione alla cessione degli alloggi sono provvisoriamente determinati, in applicazione del comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli importi da restituire da parte dei soci assegnatari senza alcun onere aggiuntivo e tenuto conto delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6 nonché del limite di finanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 62, sono i seguenti: a) per i contributi in conto capitale: la restituzione è pari alla differenza fra i contributi erogati ed i contributi previsti per le cooperative a proprietà individuale determinati al momento della concessione dei contributi stessi; b) per i contributi annui su mutuo, ivi compresi i contributi sugli oneri di preammortamento: la restituzione è pari alla differenza fra i contributi erogati ed i contributi previsti per le cooperative a proprietà individuale determinati al momento della quantificazione dei contributi stessi. 6 bis. Nei casi in cui la cessione in proprietà ai soci degli alloggi avvenga prima dell'estinzione del mutuo, i contributi ancora da erogarsi sono rideterminati in misura corrispondente a quelli spettanti per le cooperative a proprietà individuale determinati al momento della quantificazione dei contributi stessi, tenuto altresì conto delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, nonché del limite di finanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 62. 6 ter. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla cessione degli alloggi, la cooperativa è tenuta a comunicare le modalità di rimborso dei contributi scelta da ciascun socio, nonché a trasmettere la documentazione necessaria per l'applicazione delle riduzioni previste dal comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; la cessione degli alloggi dovrà avvenire entro la scadenza della rata semestrale di mutuo successiva alla determinazione definitiva degli importi da restituire da parte di ciascun socio. 7. Le riduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono determinate nel seguente modo: 1) nel caso di restituzione in unica soluzione: a) riduzione del 20 per cento per i soci che provvedano al trasferimento della proprietà successivamente alla scadenza naturale del mutuo, e comunque dopo 15 anni dal verbale di accertamento di avvenuta ultimazione dei lavori o dal verbale di accertamento e consistenza degli alloggi nel caso di acquisto, e gli stessi posseggano, alla data del trasferimento, i requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; b) riduzione del 20 per cento per i soci che provvedano al trasferimento della proprietà successivamente al termine di cui al comma 2 e gli stessi posseggano, alla data del trasferimento, i requisiti per l'accesso ai benefici previsti in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; c) riduzione del 10 per cento per i soci che provvedano al trasferimento della proprietà successivamente al termine di cui al comma 2 e gli stessi posseggano, alla data del trasferimento, i requisiti per l'accesso ai benefici previsti in materia di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; 2) nel caso di restituzione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le riduzioni sull'importo eccedente il 25 per cento, sono pari a quelle previste al punto 1). 8. Nelle operazioni di restituzione rateizzata, il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento delle operazioni di credito fondiario edilizio in vigore alla data della cessione, dedotto dell'abbattimento previsto per le ipotesi di acquisto da parte di cooperative a proprietà individuale. 9. La cessione degli alloggi in proprietà può avvenire previa restituzione all'ente concedente degli importi versati in unica soluzione di cui al comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero, nel caso di restituzione rateizzata secondo le seguenti modalità: a) nel caso in cui l'importo da rateizzare sia superiore ad euro 26.000,00, previa iscrizione di ipoteca oppure rilascio di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria in favore della Provincia autonoma di Trento; b) nel caso in cui l'importo da rateizzare sia inferiore o pari ad euro 26.000,00, previa sottoscrizione, da parte del beneficiario, di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni previste dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Nel caso di rateizzazione e per tutto il periodo della stessa si applicano i vincoli e le sanzioni previsti dagli articoli 82, 83 e 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 10 bis. Su richiesta della cooperativa edilizia e in caso di estinzione anticipata del mutuo o cessione di alloggi il servizio edilizia abitativa può autorizzare il frazionamento del mutuo (85). Capo IV Imprese di costruzione Art. 41 Ambito di applicazione 1. Le norme previste al presente capo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le imprese di costruzione richiedenti i contributi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata. 2. Le imprese richiedenti le agevolazioni previste dalla sezione IV capo I titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, devono possedere le seguenti caratteristiche: a) osservare gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di contributi sociali e i conseguenti adempimenti previsti dalla legislazione dello Stato di provenienza; b) aver avuto negli ultimi tre esercizi, ovvero per periodi inferiori e per almeno un esercizio, un costo medio per il personale dipendente nella qualifica operaia non inferiore al 10 per cento della cifra d'affari media globale conseguita nello stesso periodo. Comunque la percentuale per ogni anno considerato non può essere inferiore al 5 per cento; c) omissis d) essere iscritte ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o organismi omologhi dei Paesi membri della Comunità europea o comunque dotate di equivalenti requisiti tecnico-giuridici. Nel caso di interventi a favore di consorzi di imprese di costruzione i requisiti vanno riferiti alle singole imprese consorziate. 3. Le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, si applicano a valere delle domande presentate dal 1995 in poi. 4. Sono escluse dalle agevolazioni previste dalla sezione IV capo I titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le imprese: a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato; b) nei confronti delle quali sia in corso una procedura di cui alla lettera a) (86). Art. 42 Domande 1. Alla domanda di contributo presentata su apposito modello predisposto dal servizio edilizia abitativa per gli interventi di costruzione, di risanamento, di ristrutturazione e di acquisto-risanamento è allegata la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) o organismo omologo dei Paesi membri della Comunità europea o dimostrazione del possesso dei requisiti attraverso dichiarazione giurata; b) certificazioni, per le imprese nazionali, attestanti la regolarità contributiva e rilasciate dall'INPS, INAIL e Cassa edile di Trento di data non anteriore a tre mesi ovvero, per le imprese straniere provenienti da uno dei paesi della CEE, documento equivalente in base alla legge dello stato di provenienza; c) dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, attestante: - la cifra d'affari globale degli ultimi tre esercizi con evidenziati gli estremi degli atti ufficiali dai quali è desunta (dichiarazioni IVA: per le imprese individuali e le società di persone; bilanci: per le società di capitali); - il costo del personale dipendente con qualifica operaia sostenuto dall'impresa o società nel corso degli ultimi tre esercizi ovvero per periodi inferiori e almeno per un esercizio; - atto formale d'impegno del titolare o legale rappresentate dell'impresa attestante il prezzo di vendita dell'alloggio oggetto della domanda; d) documentazione tecnica: 1) nel caso di costruzione: progetto planivolumetrico di massima da presentare unitamente alla domanda di nuova costruzione, redatto da un tecnico abilitato e comprendente: - estratto mappa; - estratto dello strumento urbanistico in vigore; - planimetria riportante il perimetro dell'edificio e la sistemazione dell'area; - schizzi prospettici e una sezione significativa. In alternativa il progetto esecutivo; - dichiarazione del sindaco attestante la compatibilità del progetto allo strumento urbanistico. In alternativa al progetto planivolumetrico può essere allegato il progetto esecutivo; 2) nel caso di risanamento: relazione tecnica, secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e da un tecnico all'uopo abilitato ed estratto tavolare della realità immobiliare oggetto dell'intervento; 3) nel caso di acquisto-risanamento: relazione tecnica, secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e da un tecnico all'uopo abilitato; e) solo nel caso di risanamento, di ristrutturazione e di acquisto-risanamento: dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, attestante che: - alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sono trascorsi almeno 30 anni dalla costruzione o dal risanamento o dalla ristrutturazione dell'immobile oggetto dell'intervento; - gli immobili oggetto dell'intervento non sono occupati; - non sono state pronunciate ordinanze o sentenze esecutive o conciliazione giudiziaria di sfratto nel biennio precedente l'anno di presentazione della domanda a carico degli inquilini occupanti gli alloggi compresi nell'immobile per il quale viene richiesto l'intervento (87). 2. Il possesso della caratteristica di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 è dimostrato inviando al servizio edilizia abitativa, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Art. 43 Termini e documentazione tecnica per l'ammissione a contributo 1. Per l'ammissione a contributo l'impresa è tenuta a presentare entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria, con eventuale proroga di 60 giorni per giustificati motivi, la seguente documentazione: a) nel caso di interventi di costruzione: 1) dichiarazione, su apposito schema predisposto dal servizio edilizia abitativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante di essere a conoscenza di quanto previsto dall'articolo 52 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; 2) concessione di edificare corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari (ispettorato provinciale antincendi, commissione beni culturali, commissione per la tutela paesaggistico-ambientale); 3) relazione tecnico-illustrativa del progetto dalla quale dovranno risultare tutte le notizie utili ad integrarlo ed in particolare: le caratteristiche tipologiche sia dell'edificio che dell'alloggio, descrizione dello schema strutturale statico, il tipo di coibentazione termica adottato ed il sistema di riscaldamento; 4) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile degli alloggi e degli accessori complementari, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; 5) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondo i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 6) la seguente documentazione: I) gli elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione edilizia; II) le piante quotate in scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; 7) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; b) nel caso di interventi di risanamento: 1) dichiarazione, su apposito schema predisposto dal servizio edilizia abitativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante di essere a conoscenza di quanto previsto dall'articolo 52 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; 2) concessione di edificare corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari; 3) la relazione tecnica che deve descrivere l'abitazione e il tipo di edificio in cui la stessa è inserita, lo stato di conservazione e la destinazione sia dell'edificio che dell'abitazione, con l'elenco delle carenze e dei difetti esistenti in relazione alla stabilità, igienicità e funzionalità, nonché i lavori da eseguire. Nella relazione, infine, deve essere riportata la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori come risulta dalla stima; 4) gli elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione o autorizzazione edilizia; 5) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondo i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; 6) le piante quotate in scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; 7) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile degli alloggi e degli accessori complementari, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; 8) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66; c) nel caso di interventi di acquisto-risanamento: 1) la medesima documentazione tecnica di cui alla lettera b); 2) nella relazione tecnica dovrà risultare il costo di acquisto dell'immobile; 3) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66. 2. In sede di presentazione della documentazione di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad indicare l'istituto di credito con il quale intende contrarre il mutuo. 3. omissis 4. Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere redatta da un tecnico abilitato. 5. Con il provvedimento di ammissione a contributo è fissato, per ciascun intervento, l'importo di mutuo massimo ammissibile a contributo in relazione al numero di alloggi ammessi ad istruttoria e con riferimento alla superficie massima di costruzione ammissibile. 6. Prima della stipulazione del contratto definitivo di mutuo, l'impresa è tenuta ad individuare, per ciascun intervento, gli alloggi che saranno oggetto dei contributi; conseguentemente, con apposito provvedimento assessorile, è fissato l'importo di mutuo ammesso a contributo 6 bis. Le piante quotate in scala 1:50 e lo specchio delle superfici sono prodotte dalle imprese non appena si sia provveduto all'individuazione degli alloggi oggetto del contributo (88). Art. 44 Trasferimento dei contributi agli acquirenti 1. Per il trasferimento dei contributi agli acquirenti degli alloggi, l'impresa di costruzione è tenuta a presentare, al servizio edilizia abitativa, la seguente documentazione: - copia autentica dell'atto di suddivisione del mutuo e/o del contratto di compravendita; - documentazione comprovante la persistenza dei requisiti degli acquirenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15; - dichiarazione di presa d'atto dei vincoli e delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 66 (89). 2. Il servizio edilizia abitativa provvede a rilasciare all'istituto di credito mutuante apposito nullaosta per l'intestazione delle singole quote di mutuo agli acquirenti degli alloggi sempreché: a) sia stata verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1; b) gli acquirenti risultino essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nei termini previsti dal comma 6 dello stesso articolo 4; c) i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, sul cui territorio sono stati realizzati gli alloggi, abbiano fatto pervenire al servizio edilizia abitativa apposita dichiarazione dalla quale risulti che gli acquirenti siano iscritti nelle graduatorie d'acquisto e risulti altresì segnalata qualsiasi particolare situazione che possa comportare una rideterminazione del mutuo anche con particolare riferimento alle proprietà di alloggi non idonei. 3. L'eventuale rideterminazione del mutuo, nei casi previsti dalle presenti disposizioni, è effettuata in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6 e avviene prima dell'intestazione agli acquirenti della quota di mutuo. La differenza dei contributi eventualmente già erogati dalla Provincia e quelli effettivamente dovuti dalla medesima, aumentata in ragione d'anno del tasso legale, è versata in un'unica soluzione prima del trasferimento del contributo agli acquirenti stessi. 4. La Giunta provinciale dispone il trasferimento delle quote di contributo agli acquirenti degli alloggi realizzati da impresa di costruzione sulla base del nullaosta di cui al comma 2 e previa presentazione, da parte dell'istituto di credito mutuante, dei piani di ammortamento intestati agli acquirenti stessi. Art. 45 Prezzo di cessione degli alloggi e pubblicità del medesimo 1. Il prezzo di cessione degli alloggi realizzati dalle imprese ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. non può essere superiore a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda aumentato dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuto nel periodo intercorrente tra la domanda e la data di cessione degli alloggi. A tal fine il titolare o legale rappresentante dell'impresa è tenuto a sottoscrivere apposito atto formale d'impegno. 2. Il servizio edilizia abitativa fornisce le informazioni concernenti gli alloggi ammessi ai benefici ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. In particolare le informazioni riguardano: a) indicazione delle imprese beneficiarie; b) localizzazione e relativa superficie degli alloggi ammessi ai benefici; c) spesa ammessa alle agevolazioni ed il prezzo massimo di vendita. 3. Ai fini della pubblicità del prezzo di vendita l'impresa è tenuta, prima del contratto di compravendita, a far sottoscrivere agli acquirenti una dichiarazione di presa d'atto nella quale risulti espressamente la superficie dell'alloggio, la spesa ammessa a contributo e il prezzo massimo di vendita. 4. In sede di ammissione alle agevolazioni, la Giunta provinciale fissa di volta in volta per ogni singola iniziativa il prezzo massimo di vendita degli alloggi. Capo V Risanamento a fini locativi Art. 46 Ambito di applicazione 1. Le norme previste al presente capo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli interventi di risanamento a fini locativi effettuati dai soggetti indicati dall'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Art. 47 Domande 1. Alla domanda di contributo, presentata su apposito modello predisposto dal servizio edilizia abitativa, è allegata la seguente documentazione: a) estratto tavolare aggiornato dell'immobile da risanare; b) nel caso di soggetti giuridici privati: dichiarazione di disponibilità a stipulare con la Provincia la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; c) relazione tecnica secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa. Art. 48 Termini e documentazione tecnica per l'ammissione a contributo 1. Per l'ammissione a contributo i richiedenti sono tenuti a presentare entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria, con eventuale proroga di 60 giorni per giustificati motivi, la seguente documentazione: a) concessione di edificare corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari nei caso di interventi realizzati dal comune; parere della commissione edilizia comunale; b) la relazione tecnica che descrive l'abitazione e il tipo di edificio in cui la stessa e inserita, lo stato di conservazione e la destinazione sia dell'edificio che dell'abitazione con l'elenco delle carenze e dei difetti esistenti in relazione alla stabilità, igienicità e funzionalità, nonché i lavori da eseguire. Nella relazione, infine, deve essere riportata la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori come risulta dalla stima; c) gli elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale allegati alla concessione o autorizzazione edilizia; d) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondo i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; e) le piante quotate in scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; f) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile degli alloggi e degli accessori complementari redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; g) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, resa nei termini e nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; h) eventuale atto formale d'impegno sottoscritto ai sensi del comma 4 dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, redatto su apposito modello predisposto dal servizio edilizia abitativa. 2. In sede di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il richiedente è tenuto ad indicare l'istituto di credito con il quale intende contrarre l'eventuale mutuo. 3. omissis 4. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico abilitato (90). Art. 49 Disposizioni per gli interventi di risanamento a fini locativi 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 62 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli alloggi risanati ai sensi della sezione IV del capo II del titolo III sono ceduti in locazione: a) nel caso di soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, che abbiano stipulato la convenzione di cui al comma 2 del succitato articolo e l'ITEA non abbia provveduto, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Provincia dell'avvenuta ultimazione dei lavori, all'utilizzo diretto dell'immobile: ai soggetti inseriti nella graduatoria di edilizia abitativa pubblica secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo. A tal fine i beneficiari sono tenuti a produrre, entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere, il contratto di locazione; b) nel caso di enti ecclesiastici di cui al comma 8 dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, prima dell'erogazione dei contributi, gli stessi sono tenuti a sottoscrivere la necessaria convenzione. 2. I termini di cui al comma 3 dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, decorrono dalla data del verbale di accertamento di fine lavori (91). Capo VI Interventi a favore dei comuni Art. 50 Ambito di applicazione 1. Le norme previste al presente capo si applicano a tutti gli interventi di acquisto-risanamento effettuati dai comuni richiedenti i contributi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata. Art. 51 Domande 1. Alla domanda di contributo presentata dai comuni su apposito modello predisposto dal servizio edilizia abitativa è allegata la seguente documentazione: a) estratto tavolare aggiornato dell'immobile da risanare; b) relazione tecnica secondo il fac-simile predisposto dal servizio edilizia abitativa. Art. 52 Termini e documentazione tecnica per l'ammissione a contributo 1. Per l'ammissione a contributo il comune richiedente è tenuto a presentare entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria, con eventuale proroga di 60 giorni per giustificati motivi, la seguente documentazione: a) parere della commissione edilizia comunale; b) relazione tecnica che descrive l'abitazione e il tipo di edificio in cui la stessa è inserita, lo stato di conservazione e la destinazione sia dell'edificio che dell'abitazione con l'elenco delle carenze e dei difetti esistenti in relazione alla stabilità, igienicità e funzionalità, nonché i lavori da eseguire. Nella relazione, infine, deve essere riportata la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori come risulta dalla stima; c) gli elaborati di progetto vistati dalla commissione edilizia comunale; d) elenco delle opere da eseguire e stima dei lavori, predisposti secondo i contenuti dello schema redatto dal servizio edilizia abitativa, nonché quadro riepilogativo dei costi secondo il quadro economico di cui all'articolo 61; e) le piante quotate a scala 1:50 degli alloggi oggetto del contributo; f) la scheda tecnica riportante lo specchio della superficie utile degli alloggi e degli accessori complementari redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; g) dichiarazione di presa d'atto dei vincoli previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, resa nei termini e nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; h) atto formale d'impegno assunto ai sensi del comma 4 dell'articolo 74 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e redatto su apposito modello predisposto dal servizio edilizia abitativa. 2. In sede di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il comune richiedente è tenuto ad indicare l'istituto di credito con il quale intende contrarre l'eventuale mutuo. 3. omissis 4. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico abilitato (92). Capo VII Interventi a favore di imprese, consorzi di imprese, cooperative e consorzi di cooperative per la locazione convenzionata (93) Articolo 52 bis Soggetti beneficiari 1. Per la presentazione delle domande, le imprese richiedenti i benefici di cui all'articolo 91 bis, comma 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 devono avere i seguenti requisiti: a) sede legale in provincia di Trento da almeno 3 anni. Sono ammesse alle agevolazioni anche le imprese che hanno un'unità operativa fissa in provincia di Trento da almeno tre anni con dipendenti occupati per lo stesso periodo; b) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, Industria, agricoltura e artigianato o a organismi omologhi dello Stato o dei paesi membri della Comunità europea o comunque dotati di equivalenti requisiti tecnico-giuridici; c) possesso delle autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie per l'esercizio in provincia di Trento della specifica attività aziendale esercitata; d) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante e degli amministratori per reati che incidono sulla moralità professionale degli stessi; e) inesistenza a carico dell'impresa di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; f) inesistenza a carico dell'impresa dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività. 2. Nel caso di interventi a favore di consorzi di imprese i requisiti sono riferiti ai consorzi stessi, nonchè alle singole imprese consorziate. In tal caso, i consorzi delle imprese devono avere una durata statutaria non inferiore a 15 anni alla data di concessione del contributo. 3. Per la presentazione delle domande, le cooperative ed i consorzi di cooperative richiedenti i benefici di cui all'articolo 91 bis, comma 2 della legge provinciale n. 21 del 1992, devono: a) essere iscritte al registro delle cooperative della provincia di Trento; b) prevedere espressamente nel proprio statuto l'esercizio dell'attività di locazione. 4. Per cooperative edilizie e cooperative di servizi, si intendono le cooperative di cui al all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 ed iscritte all'ufficio del registro delle cooperative di cui al medesimo articolo 2, comma 1 (94). Articolo 52 ter Destinatari degli alloggi in locazione convenzionata 1. Sono destinatari degli alloggi i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 91 bis, comma 1 della legge provinciale n. 21 del 1992: - con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto a termine con scadenza non inferiore a 3 anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione convenzionata; - che hanno, o hanno avuto nei dieci anni antecedenti la data di stipulazione del contratto di locazione convenzionata, la residenza anagrafica in comuni ubicati fuori dal territorio provinciale ad una distanza non inferiore a 50 km dal comune della provincia di Trento più vicino al confine. 2. Non sono destinatari degli alloggi i lavoratori di cui all'articolo 91 bis, comma 1 della legge provinciale n. 21 del 1992 che, antecedentemente a dieci anni dalla stipulazione del contratto di locazione convenzionata, hanno avuto la residenza anagrafica in provincia di Trento o in comuni ubicati fuori dal territorio provinciale aventi una distanza inferiore a 50 km dal comune della provincia di Trento più vicino al confine. 3. Sono destinatari degli alloggi di cui all'articolo 91 bis, comma 2 della legge provinciale n. 21 del 1992, i lavoratori stranieri con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto a termine con scadenza non inferiore a 3 anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione convenzionata, nonché gli stranieri lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in provincia di Trento dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto di locazione convenzionata (95). Articolo 52 quater Presentazione delle domande di agevolazione per le imprese 1. La domanda di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è presentata al servizio edilizia abitativa durante tutto l'anno solare su apposito modello predisposto dal medesimo servizio. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 52 bis; b) nel caso di interventi di risanamento, la documentazione attestante la proprietà degli alloggi da risanare nell'anno di presentazione della domanda. 2. Nel caso in cui vengano presentate più domande nel corso di tutto l'anno solare da parte della stessa impresa, le medesime saranno considerate come un'unica domanda. 3. In prima applicazione e fino al 31.12.2003 sono ammissibili le domande riferite ad alloggi acquistati dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9 (7.8.2002) oppure riferite ad alloggi la cui costruzione o il cui risanamento sono iniziati dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9 (7.8.2002) (96). Articolo 52 quinquies Presentazione delle domande di agevolazione per le cooperative 1. La domanda di contributo di cui al comma 2 dell'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è presentata al servizio edilizia abitativa durante tutto l'anno solare su apposito modello predisposto dal medesimo servizio. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) documentazione attestante l'iscrizione della cooperativa al registro delle cooperative della provincia di Trento; c) la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 52 quater. 2. Nel caso in cui vengano presentate più domande nel corso di tutto l'anno solare da parte della stessa cooperativa, le medesime saranno considerate come un'unica domanda. 3. In prima applicazione e fino al 31.12.2003 sono ammissibili le domande riferite ad alloggi acquistati dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9 (7.8.2002) oppure riferite ad alloggi la cui costruzione o il cui risanamento sono iniziati dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9 (7.8.2002) (97). Articolo 52 sexies Criteri per la formazione delle graduatorie imprese e consorzi di imprese 1. L'ammissione ad agevolazione è effettuata sulla base di una graduatoria approvata con determinazione del dirigente del servizio edilizia abitativa e comunicata ai richiedenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. La graduatoria di cui al comma 1 è annuale ed è riferita alle domande presentate nel corso dell'anno solare precedente. 3. La graduatoria di cui al comma 1 è predisposta sulla base dei seguenti punteggi: a) imprese che accedono alle aree di edilizia abitativa pubblica di cui agli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 punti 5 b) esercizio dell'attività d'impresa sul territorio provinciale: - sede legale ed esercizio dell'attività d'impresa in provincia di Trento, per ogni 5 anni (fino ad un massimo di 9 punti) punti 3 - unità operativa fissa in provincia di Trento, per ogni 5 anni e per ogni unità (fino ad un massimo di 4 punti) punti 1 (I punteggi di cui alle due alinee non sono cumulabili) Ai fini dell'attribuzione del punteggio della presente lettera si considerano i periodi di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di Trento c) settore di attività dell'impresa: - industriale e artigianale punti 6 - agricolo punti 5 - commercio punti 2 d) livello occupazionale dell'impresa in provincia di Trento ad esclusione dei lavoratori stagionali: - per ogni lavoratore dipendente iscritto all'INPS (fino ad un massimo di 8 punti) punti 0,2 - in aggiunta al punteggio di cui alla prima alinea è attribuito un ulteriore punteggio per ogni lavoratore dipendente iscritto all'INPS e avente le caratteristiche previste dall'articolo 52 ter punti 0,1 e) natura degli interventi: - nuova costruzione punti 1 - acquisto punti 2 - risanamento punti 4 - acquisto-risanamento punti 5 Nel caso di interventi di diversa natura, il punteggio è determinato considerando la media ponderata dei punteggi col numero degli alloggi che si prevede di realizzare per ciascun tipo di intervento f) caratteristiche dell'intervento: - realizzazione anche in più edifici di più di 2 alloggi punti 2 g) localizzazione dell'intervento: - nei comuni ad alta tensione abitativa (Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco, Pergine Valsugana) punti 6 - nei comuni con almeno 5.000 abitanti limitrofi ai comuni ad alta tensione abitativa punti 3 Nel caso di interventi localizzati in diversi comuni, il punteggio è determinato considerando la media ponderata dei punteggi col numero degli alloggi che si prevede di realizzare in ogni singolo comune h) imprese in possesso della certificazione di sistema qualità aziendale secondo le norme UNI-EN-ISO 9000 punti 3 i) nel caso di consorzi di imprese, in alternativa ai punteggi previsti alle precedenti alinee sono attribuiti: - media del punteggio delle singole imprese consorziate aumentata di 2 punti e di punti 0,5 per ogni impresa consorziata. 4. Le condizioni di cui alle lettere b) d) e h) sono valutate con riferimento alla situazione al 1° gennaio dell'anno di presentazione delle domande. 5. A parità di punteggio è data precedenza alle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione (98). Articolo 52 septies Criteri per la formazione delle graduatorie per cooperative edilizie, cooperative di servizi e consorzi di cooperative 1. L'ammissione ad agevolazione è effettuata sulla base di una graduatoria approvata con determinazione del dirigente del servizio edilizia abitativa e comunicata ai richiedenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. La graduatoria di cui al comma 1 è annuale ed è riferita alle domande presentate nel corso dell'anno solare precedente. 3. La graduatoria di cui al comma 1 è predisposta sulla base dei seguenti punteggi: a) cooperative che accedono alle aree di edilizia abitativa pubblica di cui agli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 punti 5 b) esercizio dell'attività della cooperativa sul territorio provinciale: per ogni 5 anni di sede legale in provincia di Trento punti 2 c) tipologia di cooperative: - consorzi di cooperative punti 5 - cooperative edilizie e di servizi punti 3 - altre cooperative punti 1 d) caratteristiche dell'intervento: realizzazione anche in più edifici di più di 2 alloggi punti 2 e) localizzazione degli interventi - cooperative che realizzano l'intervento nei comuni ad alta tensione abitativa (Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pergine Valsugana, Arco) punti 6 - cooperative che realizzano l'intervento nei comuni con almeno 5.000 abitanti limitrofi ai comuni ad alta tensione abitativa punti 3 Nel caso di interventi localizzati in diversi comuni, il punteggio è determinato considerando la media ponderata dei punteggi col numero degli alloggi che si prevede di realizzare in ogni singolo comune f) natura degli interventi: - nuova costruzione punti 1 - acquisto punti 2 - risanamento punti 4 - acquisto-risanamento punti 5 Nel caso di interventi di diversa natura, il punteggio è determinato considerando la media ponderata dei punteggi col numero degli alloggi che si prevede di realizzare per ciascun tipo di intervento g) cooperative e consorzi che non hanno realizzato in passato iniziative analoghe (o cooperative che non hanno mai ottenuto i contributi di cui al presente capo) punti 3 h) cooperative in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI-EN-ISO 9000 punti 3 i) nel caso di consorzi di imprese, in alternativa ai punteggi previsti alle precedenti alinee sono attribuiti: - media del punteggio delle singole cooperative consorziate aumentata di 2 punti e di punti 0,5 per ogni cooperativa consorziata. 4. Le condizione di cui alla lettera b) e h) sono valutate con riferimento alla situazione al 1° gennaio dell'anno di presentazione delle domande. 5. A parità di punteggio è data precedenza alle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione (99). Articolo 52 octies Termini, documentazione tecnica e ammissione a contributo 1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 52 bis presentano, entro i termini di cui al comma 3, la seguente documentazione: 1) la relazione illustrativa dalla quale risultino: - l'esatta ubicazione delle abitazioni con riferimento sia al territorio che all'edificio in cui esse sono inserite; - gli accessori complementari e le dipendenze di cui sono dotate (cantina, garage, posto macchina, ecc.); - le caratteristiche e i materiali di finitura; - i tipi di impianti di cui sono dotate; - lo specchio della superficie utile di ogni singolo alloggio e degli accessori complementari, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio edilizia abitativa; 2) la pianta degli alloggi, nonché quella dei locali accessori, redatta in scala 1:50 con l'indicazione dell'ubicazione degli alloggi e dei locali accessori. 2. La documentazione tecnica prodotta è redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. 3. I termini di cui al comma 1 sono stabiliti in centottanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione all'istruttoria. Nel caso di interventi di nuova costruzione, di risanamento e di acquisto-risanamento i termini possono essere prorogati con provvedimento del dirigente del servizio edilizia abitativa fino ad un massimo di sessanta giorni per giustificati motivi. La mancata presentazione della documentazione entro i termini di cui al presente comma determina il rigetto della domanda. 4. La concessione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del servizio edilizia abitativa e col medesimo provvedimento è stabilito il termine entro il quale gli alloggi oggetto di contributo devono essere offerti in locazione ai destinatari per la sottoscrizione del contratto di locazione. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di concessione, salvo proroga che può essere concessa con provvedimento del dirigente del servizio edilizia abitativa una sola volta per gravi e giustificati motivi e per la durata massima di 180 giorni. 5. I beneficiari del contributo trasmettono alla provincia copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro 45 giorni dalla stipulazione dello stesso (100). Articolo 52 novies Disposizioni generali 1. I contributi, di cui dell'articolo 91 bis, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 21 del 1992, al fine di non realizzare alcun beneficio patrimoniale aggiuntivo a favore dei beneficiari, sono quantificati in modo da compensare le perdite derivanti dai minori ricavi conseguenti all'applicazione dei canoni convenzionati rispetto a quelli di mercato e i costi di finanziamento delle iniziative. Tali costi sono quantificati al tasso euribor scadenza 6 mesi tasso 360 vigente il primo giorno del mese di assunzione del provvedimento di concessione del contributo e aumentato della commissione di intermediazione stabilita annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze (101). Articolo 52 decies Spesa ammissibile a contributo 1. La spesa ammissibile a contributo è determinata dalla somma: a) della differenza tra il canone convenzionale di mercato di cui all'articolo 52 undecies e i canoni convenzionati di cui all'articolo 52 ter decies per il periodo di 15 anni; b) dei costi finanziari riconosciuti per l'investimento determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 novies per il periodo di 15 anni (102). Articolo 52 undecies Canone e valore convenzionale degli alloggi 1. Il canone convenzionale annuo di mercato è stabilito nel 4,5% del valore convenzionale degli alloggi determinato ai sensi del comma 2. 2. Il valore convenzionale degli alloggi oggetto dell'intervento è determinato con riferimento ai parametri previsti ai commi 3 e 4 dall'articolo 63 aumentati del 25% e al comma 1 del medesimo articolo (103). Articolo 52 duodecies Contributi 1. I contributi previsti all'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono fissati: a) per le imprese o loro consorzi: - nella misura dell'80% della spesa ammissibile indicata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 decies; - nella misura del 70% della spesa ammissibile indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 decies; b) per le cooperative o loro consorzi: - nella misura del 90% della spesa ammissibile indicata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 decies; - nella misura del 90% della spesa ammissibile indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 decies. 2. I contributi sono erogati in rate semestrali costanti, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per la durata di 15 anni, a decorrere dal 30 giugno e 31 dicembre successivi alla data di presentazione della documentazione di cui al comma 3. 3. L'erogazione dei contributi è disposta previo accertamento tecnico, da parte del servizio edilizia abitativa, diretto alla verifica della conformità dell'alloggio oggetto di agevolazione alle caratteristiche previste dalla disciplina in materia di edilizia abitativa, nonché alla presentazione della seguente documentazione: a) dichiarazione rilasciata dall'ITEA attestante la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore conduttore dell'alloggio oggetto di agevolazione; b) contratto di locazione regolarmente registrato; c) per ogni singolo intervento: - gli interventi di acquisto: contratto di compravendita degli alloggi e richiesta di intavolazione della proprietà in capo al soggetto richiedente. Se il valore degli alloggi acquistati, risultante dal contratto di compravendita, risulta inferiore al valore convenzionale dell'immobile di cui al comma 2 dell'art. 52 undecies il contributo è rideterminato con riferimento al valore di acquisto; - gli interventi di costruzione: documentazione attestante l'inizio e la fine lavori, la proprietà ovvero la richiesta di intavolazione della proprietà degli alloggi in capo al soggetto richiedente; - gli interventi di risanamento: documentazione attestante l'inizio e la fine lavori e proprietà degli alloggi in capo al soggetto richiedente; - gli interventi di acquisto-risanamento: documentazione attestante l'inizio e la fine lavori, contratto di compravendita e richiesta di intavolazione della proprietà in capo al soggetto richiedente. 4. Gli aggiornamenti annuali dei piani di edilizia abitativa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono prevedere l'erogazione attualizzata dei contributi spettanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 bis della medesima legge per le nuove domande e per le domande già finanziate nel limite della parte ancora da erogare. L'attualizzazione è determinata al tasso indicato all'articolo 52 novies. 5. In caso di cessione delle aree ai sensi degli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dal contributo complessivo determinato ai sensi del comma 1, è dedotta la differenza tra il valore di mercato delle aree e il valore di cessione delle medesime (104). Articolo 52 ter decies Determinazione del canone convenzionato 1. Il canone di locazione a carico dei conduttori degli alloggi oggetto di contributi di cui all'articolo 91 bis, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 21 del 1992, è stabilito per il primo anno al 40% del canone convenzionale di mercato determinato ai sensi dell'articolo 52 undecies. 2. A decorrere dall'anno successivo alla data di stipulazione del contratto di locazione convenzionata, il canone di locazione è aggiornato secondo l'indice dell'inflazione programmata e l'aggiornamento è calcolato sulla somma del canone convenzionato a carico del conduttore e dei contributi concessi dalla provincia. L'aggiornamento è interamente a carico del conduttore (105). Articolo 52 quater decies Verifiche dei requisiti e delle condizioni dei soggetti locatari 1. Prima della stipulazione del contratto di locazione i beneficiari trasmettono all'ITEA la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica da parte dei conduttori, nonché la documentazione necessaria per la determinazione del canone soggettivo di cui al comma 9 dell'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Nei successivi 30 giorni l'ITEA comunica ai soggetti richiedenti l'esito delle verifiche. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti beneficiari trasmettono all'ITEA la documentazione necessaria al fine della verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. L'ITEA, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica ai soggetti interessati l'esito delle verifiche (106). Articolo 52 quinquies decies Criteri per la restituzione e il trasferimento dei contributi 1. La quota da restituire dei contributi già erogati di cui al comma 2 dell'articolo 91 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è quantificata nel: a) 100 per cento del contributo erogato: se l'inosservanza o la violazione si verificano entro i 3 anni successivi alla data della verifica finale; b) 90 per cento del contributo erogato: se l'inosservanza o la violazione si verificano dal 4° al 6° anno successivi alla data della verifica finale; c) 70 per cento del contributo erogato: se l'inosservanza o la violazione si verificano dal 7° al 9° anno successivi alla data della verifica finale; d) 50 per cento del contributo erogato: se l'inosservanza o la violazione si verificano dal 10° al 12° anno successivi alla data della verifica finale; e) 20 per cento del contributo erogato: se l'inosservanza o la violazione si verificano dal 13° al 15° anno successivi alla data della verifica finale. 2. Le somme di cui al comma 1 sono restituite alla provincia entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca della concessione del contributo. 3. Il termine per una nuova locazione in caso di rilascio dell'alloggio da parte del conduttore di cui al comma 3 dell'articolo 91 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è stabilito in 120 giorni dalla data del rilascio dell'alloggio. Il termine può essere prorogato con provvedimento del dirigente del servizio edilizia abitativa su richiesta motivata fino ad un massimo di 60 giorni (107). Articolo 52 sexies decies Diverso utilizzo o mancato utilizzo degli alloggi oggetto del contributo 1. L'autorizzazione temporanea per un diverso utilizzo degli alloggi oggetto di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 91 quater della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, può essere concessa nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti del reddito per la permanenza da parte del soggetto conduttore; in tal caso può essere autorizzata per un massimo di un anno, rinnovabile fino ad una durata massima complessiva di 2 anni; b) perdita degli altri requisiti previsti per la permanenza; in tal caso può essere autorizzata per un massimo di 6 mesi, non rinnovabile; c) per soddisfare urgenti esigenze abitative di lavoratori dipendenti non aventi i requisiti di cui all'articolo 52 ter con contratto di lavoro con l'impresa beneficiaria delle agevolazioni ovvero con altre imprese purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 52 bis; in tal caso può essere autorizzata per un periodo massimo di un anno, rinnovabile fino ad una durata massima complessiva di 2 anni. 2. In caso di autorizzazione ad un diverso utilizzo degli alloggi oggetto di contributo, nonché nei casi previsti alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, al contratto di locazione è applicato il canone convezionato di cui all'articolo 52 ter decies. 3. L'autorizzazione definitiva ad un diverso utilizzo degli alloggi oggetto di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 91 quater della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è concessa, previa verifica dell'utilizzo degli alloggi da parte dell'ITEA, nei seguenti casi: a) concessione in comodato degli alloggi a favore dell'ITEA per il restante periodo di permanenza dei vincoli; b) locazione convenzionata a favore di dipendenti di altre imprese con i requisiti di cui all'articolo 52 bis e aventi i requisiti di cui all'articolo 52 ter, nonché i requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Il dirigente del servizio edilizia abitativa autorizza il non utilizzo degli alloggi in presenza di eventi calamitosi che rendano inagibili gli alloggi. 5. In caso di autorizzazione al diverso utilizzo temporaneo o definitivo degli alloggi oggetto del contributo, i contributi permangono a favore del beneficiario. 6. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 e lettera b) del comma 3 non si applicano nei confronti delle cooperative o loro consorzi (108). Titolo II Disposizioni tecniche in materia di edilizia abitativa agevolata Capo I Definizione degli elementi edilizi Art. 53 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni tecniche contenute nel presente titolo si applicano agli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Art. 54 Superficie utile abitabile 1. La superficie utile abitabile è la superficie calpestabile dell'appartamento misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali rampe scala e pianerottoli intermedi di scale interne. Art. 55 Vani utili e vani accessori 1. Per vani utili si intendono le camere da letto, da pranzo, da studio, da soggiorno, le cucine e gli altri spazi destinati ad abitazione, purché separati da pareti, abbiano luce ed aria diretta, un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati ed un'altezza non inferiore a quella stabilita dai regolamenti edilizi comunali. 2. I vani accessori si distinguono in diretti e complementari secondo la seguente distinzione: a) i vani accessori diretti sono gli spazi all'interno dell'abitazione destinati agli ingressi, ai disimpegni, ai ripostigli, ai servizi igienici e tutti gli altri locali comunque denominati non aventi le caratteristiche di vano utile, nonché le cucine aventi una superficie utile inferiore a 8 mq.; b) i vani accessori complementari e dipendenze sono tutti quegli spazi a servizio dell'alloggio non ricompresi nei vani utili o negli accessori diretti (109). Art. 56 Alloggio 1. L'alloggio è costituito da un insieme di vani utili e vani accessori diretti funzionalmente collegati tra loro e destinati ad abitazione (110). Art. 57 Fabbricato 1. Per fabbricato si intende un edificio con almeno un accesso sull'esterno, isolato o costruito in aderenza o funzionalmente collegato ad altri edifici in un organismo abitativo, da questi comunque separato da muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto. In ogni caso costituisce un fabbricato il raggruppamento comunque articolato di più cellule unifamiliari isolato da altri raggruppamenti. Art. 58 Tipologie edilizie 1. Le tipologie edilizie sono le seguenti: a) costruzioni unifamiliari: costruzioni nelle quali ogni alloggio comunica con l'esterno senza passare attraverso scale o anditi comuni: 1) case unifamiliari isolate; 2) elementi unifamiliari raggruppati in linea (schiera); 3) altri raggruppamenti di elementi unifamiliari; b) costruzioni plurifamiliari: costruzioni nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni: 1) fabbricati isolati a fabbricazione bassa fino a 7 piani fuori terra (palazzine); 2) fabbricati isolati a fabbricazione alta oltre 7 piani fuori terra (torri); 3) raggruppamenti lineari di fabbricati plurifamiliari; 4) raggruppamenti a cortile di fabbricati plurifamiliari. Art. 59 Rapporto volumetrico 1. Il rapporto volumetrico (RV) è dato dal rapporto tra il volume totale lordo vuoto per pieno (VT) e la superficie utile abitabile degli alloggi (SU). La superficie utile abitabile, ai fini del calcolo del rapporto volumetrico, non può essere superiore a 70 mq per nuclei familiari monopersonali e a 100 mq per nuclei familiari pluripersonali, salvo eventuali maggiorazioni previste alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 62. 2. Il rapporto volumetrico totale è verificato per gli interventi di nuova costruzione, acquisti e per gli interventi indicati alla lettera e) del comma 2 nonché al comma 3, limitatamente alle aggiunte di corpi di fabbrica, e al comma 4 dell'articolo 64, sempreché realizzino le tipologie edilizie indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 ovvero costruzioni plurifamiliari comprendenti fino a due unità abitative. 3. Il volume totale vuoto per pieno è calcolato facendo riferimento al volume totale del fabbricato, inclusi i volumi tecnici, i volumi interrati e i sottotetti, anche se impraticabili. 4. Nel computo del volume totale vuoto per pieno sono conteggiati i volumi interrati e i sottotetti anche se impraticabili. Non sono ricompresi i volumi diversi da quelli delle autorimesse che, pur rientrando nell'ambito del fabbricato in sede di rilascio della concessione di edificare risultino destinati allo svolgimento dell'attività principale del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare. Il rapporto volumetrico totale non può essere maggiore di 8. 5. È ammesso il supero degli standard massimo costruttivo (rapporto volumetrico corrispondente a 100 metri quadrati utili come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 62), di cui al comma 4, per un massimo del 15 per cento. Tuttavia nel caso di supero di volume rispetto ai predetti standard, è operata una detrazione dal computo dei metri quadrati di costruzione da ammettere a contributo, in ragione di un metro quadrato di costruzione ogni 8 metri cubi di costruzione o frazione di essi. 6. In ogni caso la realizzazione dell'iniziativa deve riguardare un solo alloggio per ciascun nucleo familiare. 7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli interventi effettuati dalle cooperative edilizie (111). Art. 60 Quantificazione delle opere ammesse a contributo e fase dei lavori 1. Ai fini dell'ammissione a contributo i lavori si intendono iniziati allorché, in presenza di concessione o autorizzazione edilizia, siano state intraprese in cantiere le prime operazioni effettive, quali la messa a punto del cantiere e l'avviamento dei lavori di scavo di fondazione per le nuove costruzioni o di demolizione per gli interventi di recupero. 2. Le opere ammissibili a contributo, nonché le fasi dei lavori e il relativo stato di avanzamento, sono quantificati in relazione alla spesa massima ammissibile secondo le seguenti percentuali: a) per nuove costruzioni: - 5% scavi, fondazioni e strutture portanti entro terra; - 5% strutture portanti fino all'imposta del primo solaio; - 25% strutture portanti e solai fino all'imposta del tetto; - 10% tetto e opere da lattoniere; - 5% tramezze e murature di tamponamento; - 8% intonaci interni ed esterni; - 8% pavimenti caldi, freddi e rivestimenti; - 15% impianto termoidraulico; - 5% impianto elettrico; - 10% serramenti interni, esterni e opere da fabbro; - 4% opere da pittore; b) per recupero edilizio: - 3% demolizioni; - 30% consolidamento strutture portanti ed esecuzione di solai; - 15% tetto e opere da lattoniere; - 3% intonaci esterni; - 2% tramezze; - 5% intonaci interni; - 8% pavimenti caldi, freddi e rivestimenti; - 15% impianto termoidraulico; - 5% impianto elettrico; - 10% serramenti interni, esterni e opere da fabbro; - 4% opere da pittore. L'alloggio realizzato con le agevolazioni provinciali deve, comunque, risultare idoneo all'abitazione. Qualora da accertamenti tecnici risulti che determinate opere siano da effettuare solo parzialmente oppure siano già state parzialmente realizzate, in ogni singola fase lavorativa le relative percentuali, di cui alle lettere a) o b), sono ridotte in maniera proporzionale alle opere già realizzate o da realizzare parzialmente. 2 bis. Nel caso di recupero edilizio, qualora venga realizzato almeno uno degli interventi di cui dal primo al quarto alinea compreso, è aggiunto alle percentuali di cui al comma 2 un ulteriore 10% della spesa massima ammissibile 3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dei rispettivi strumenti d'intervento si intendono ultimati i lavori: a) nel caso di interventi di nuova costruzione: quando le opere esterne ed interne costituenti l'edificio sono state eseguite e l'alloggio oggetto del contributo risponde alle caratteristiche prescritte e agli elaborati di progetto presentati in sede di ammissione delle domande ovvero alle eventuali variazioni dei progetti regolarmente approvati. L'alloggio inoltre deve risultare di fatto abitabile; b) nel caso di interventi di recupero: i lavori si intendono ultimati quando sono state eseguite tutte le opere ammesse a contributo e le opere complessive effettuate risultino conformi agli elaborati di progetto presentati in sede di ammissione delle domande ovvero alle eventuali variazioni dei progetti regolarmente approvati. L'alloggio inoltre deve risultare di fatto abitabile. 3 bis. L'alloggio si considera di fatto abitabile quando presenta le caratteristiche previste dall'articolo 62 e presenta un grado di realizzazione delle opere ammesse a finanziamento tale da consentire la concreta e normale utilizzazione a fini abitativi. 4. Qualora dagli accertamenti effettuati le opere risultino non conformi agli elaborati di progetto, l'erogazione del contributo è sospesa fino alla regolarizzazione urbanistica della posizione. 5. Comporta la revoca del contributo: a) la mancata realizzazione delle opere ammesse a contributo entro i termini prefissati; b) la realizzazione di opere in contrasto con la concessione edilizia ovvero la realizzazione di opere sulla base di concessione edilizia successivamente annullata; c) la non regolare esecuzione delle opere entro i termini fissati per l'ultimazione dei lavori, salvo regolarizzazione urbanistica da prodursi entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. 6. Nel caso di singoli privati l'erogazione finale dei contributi è subordinata alla dimostrazione da parte dell'interessato dell'avvenuto sostenimento della spesa relativa alla realizzazione di opere attraverso idonea documentazione fiscale fino alla concorrenza del 80 per cento della spesa ammessa al lordo delle eventuali detrazioni previste all'articolo 6 e al netto degli oneri fiscali. Per la spesa relativa agli acquisti, la dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta è pari al 100 per cento della spesa ammessa al lordo delle eventuali detrazioni previste all'articolo 6. Qualora la spesa effettivamente dimostrata sia inferiore alla quota sopra indicata il contributo complessivo è ridotto in maniera proporzionale. 7. Ai fini di cui al comma 6 la dimostrazione del sostenimento della spesa attraverso idonea documentazione fiscale è riferita all'intera iniziativa e non a ogni singola opera prevista in sede di presentazione di domanda; tuttavia le singole opere dovranno risultare effettuate con le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata 7 bis. Qualora le opere ammesse a contributo non risultassero totalmente effettuate il relativo contributo è rideterminato in relazione alle percentuali di cui al comma 2. Tuttavia, la rideterminazione è possibile solo qualora le opere non realizzate non comportino una variazione di punteggio. L'alloggio, comunque, deve risultare di fatto abitabile. Non si provvede alla rideterminazione del contributo qualora le opere non realizzate non alterano la natura dell'intervento e non superano il 10% di ciascuna percentuale prevista all'articolo 60 considerata singolarmente, sempreché la spesa riferita alle opere realizzate superi la spesa ammissibile (112). Art. 61 Quadro economico 1. Per la costruzione il costo complessivo di costruzione dell'edificio e i relativi oneri sono riassunti secondo il seguente quadro economico: 1) Lavori di costruzione fabbricati residenziali L. …………………….. 2) 3) Lavori attrezzatura area - allacciamenti L. …………………….. Totale lavori da 1 a 3 (A) L. …………………….. 4) Imprevisti (max 5 per cento di A) L. …………………….. Totale da 1 a 4 (A1) L. …………………….. 5) 6) Prospezioni geognostiche, spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori e collaudo (max 10 per cento di A1) L. …………………….. 7) IVA (sulle voci da 1 a 6) L. …………………….. 8) Acquisto area L. …………………….. 9) 10) Contributo di concessione (oneri per urbanizzazione primaria e secondaria) L. …………………….. 11) Rimborso spese (eventuali) L. …………………….. Totale intervento (A2) L. …………………….. I punti 4) e 11) non si applicano agli interventi effettuati dai singoli richiedenti (113). 2. Per gli interventi di acquisto, il costo di acquisto dell'alloggio ed i relativi oneri sono riassunti secondo il seguente quadro economico: 1) Costo dell'alloggio L. …………………….. 2) Imposte e tasse L. …………………….. 3) Spese notarili L. …………………….. 4) Spese tecniche relative alla domanda di contributo (max 1 per cento del punto 1) L. …………………….. 5) IVA (eventuale sul punto 1) L. …………………….. Totale intervento L. …………………….. 3. Per gli interventi di risanamento e di acquisto-risanamento e i relativi costi ed oneri dell'intervento sono riassunti secondo il seguente quadro economico: 1) Costo di acquisto dell'immobile (eventuale) L. …………………….. 2) Lavori di recupero L. …………………….. 3) Spese tecniche: prospezioni geognostiche, progettazione, direzione lavori (max 10 per cento del punto 2)) L. …………………….. 4) Contributo di concessione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) L. …………………….. 5) IVA L. …………………….. Totale intervento L. …………………….. Articolo 61 bis Termini di avvio, completamento e rendicontazione di opere o interventi 1. Per tutte le opere e gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1992, n. 21, 18 giugno 1990, n. 16, 2 maggio 1990, n. 13 e 10 gennaio 1992, n. 2, e con riferimento ai procedimenti amministrativi per i quali è prevista l'erogazione di agevolazioni finanziarie, previa attestazione dell'avvenuto avvio dei lavori, sono fissati i seguenti termini: a) i termini per l'avvio non possono essere superiori a due anni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del beneficiario del provvedimento di ammissione a contributo o di concessione dell'agevolazione. I termini non possono essere superiori ad un anno nel caso di opere o interventi realizzati da cooperative edilizie, da imprese o nel caso di risanamento a fini locativi; b) i termini per il completamento, ove non già disciplinato, non possono essere superiori a due anni dal termine di avvio dei lavori. I termini sono elevati a tre anni nel caso di interventi realizzati da comuni e IPAB; c) i termini per la rendicontazione non possono essere superiori a un anno dal termine previsto per il completamento. 2. Per gli interventi di acquisto sono fissati i seguenti termini: a) il termine per l'avvio e il completamento è unico e coincide con il termine fissato per la stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso di acquisti realizzati ai sensi dell'articolo 89 si applica il comma 1, in quanto compatibile; b) il termine di cui alla lettera a), ove non già disciplinato, non può essere superiore a due anni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del beneficiario del provvedimento di ammissione a contributo o di concessione dell'agevolazione; c) i termini per la rendicontazione non possono essere superiori a un anno dal termine previsto per il completamento. 3. Per la determinazione dell'evento considerato ai fini dell'avvio o completamento delle opere e degli interventi si osservano le disposizioni delle leggi provinciali 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", 19 febbraio 1993, n. 6 concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti". Nel provvedimento di concessione si stabilirà l'evento che determina l'avvenuto avvio e completamento dei lavori. 4. I termini di cui ai commi 1 e 2, per fatti non imputabili al beneficiario, possono essere prorogati una sola volta. 5. In caso di inosservanza dei termini di cui ai commi 1, 2 e 4, fatte salve le sanzioni già previste, è disposta la revoca dell'ammissione a finanziamento o la revoca del contributo concesso. Si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 67 ter (114). Art. 62 Caratteristiche delle abitazioni 1. L'alloggio di edilizia abitativa agevolata deve possedere le seguenti caratteristiche: a) avere una superficie utile abitabile non inferiore a 35 metri quadrati; b) essere dotato delle opere di urbanizzazione primaria, degli impianti essenziali di acqua e luce, di idoneo sistema di riscaldamento, di almeno un servizio igienico W.C. con lavabo e doccia o vasca da bagno completi di impianti di scarico per acque bianche e nere; c) avere una superficie utile abitabile non superiore a 100 metri quadrati per nuclei familiari composti da non più di cinque persone; è ammessa una maggiorazione di metri quadrati 10 per ogni persona oltre le 5. 1 bis. Ai fini del calcolo della superficie utile abitabile la medesima è computata al 100 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza superiore a m. 1,50 e al 50 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza inferiore a m. 1,50. Sono comunque computati nel totale della superficie utile abitabile, gli spazi o le superfici comunque denominati ricompresi o oggettivamente ricomprendibili nella superficie dell'alloggio, nonché i soppalchi. 2. È ammesso il supero della superficie utile abitabile (SU) di cui alla lettera c) del comma 1 per un massimo del 15 per cento. Tuttavia nel caso di supero, per ogni metro quadrato di superficie utile o frazione di esso in più rispetto a quello indicato nella succitata lettera c) è detratto un metro quadrato dalla superficie massima di costruzione (SC) da ammettere a contributo. 3. Nel caso di nuclei monopersonali possono essere finanziati i metri quadrati di costruzione non superiori a quelli corrispondenti a 70 metri quadrati di superficie utile abitabile (SU). Non sono ammessi in ogni caso i superi di cui al comma 5 dell'articolo 59 e del comma 2 del presente articolo. 4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più persone portatrici di menomazioni fisiche non inferiori al 90 per cento ovvero prima categoria e che comportano gravi difficoltà di deambulazione, si prescinde dai limiti di superficie previsti dal presente articolo. 5. Per gli alloggi di edilizia abitativa agevolata sono escluse tutte le opere e finiture che, per loro natura o destinazione, presentino caratteristiche di lusso. 6. Ai fini della congruità dei costi applicati alle quantità dei lavori previsti per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa agevolata si fa riferimento ai prezzi medi riportati nell'elenco prezzi informativo delle opere edili pubblicato dal servizio edilizia pubblica della Provincia con eventuali aggiunte di oneri secondo lo schema e le quantità ivi contenute nel quadro economico di cui all'articolo 61. 7. L'accertamento delle caratteristiche degli alloggi e la determinazione della spesa ammessa a contributo, sono effettuati in sede di esame della documentazione tecnica prodotta e verificati in sede di accertamento di fine lavori o di verifica della consistenza dell'alloggio acquistato (115). Art. 63 Unità base di finanziamento e determinazione della spesa per gli interventi di acquisto e nuova costruzione 1. L'unità base di finanziamento per gli interventi di edilizia abitativa agevolata è il metro quadrato di costruzione. La superficie di costruzione (SC) deriva dalla somma dei seguenti addendi: a) superficie utile abitabile (SU) dell'appartamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 62, ovvero nel caso di singoli richiedenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, al netto di eventuali superi di cui al comma 2 dell'articolo 62; b) superficie utile abitabile dell'alloggio moltiplicata per il coefficiente fisso 0,60 e per un fattore variabile che non può essere superiore a 0,70. Tale fattore variabile deriva dalla somma dei rapporti tra le superfici nette degli accessori complementari e dipendenze (quali cantine, soffitte, centrali termiche, logge, balconi, autorimesse, ingresso, vano scale e altri spazi comuni ricompresi nell'edificio) e la superficie utile abitabile dell'alloggio al netto di eventuali superi di cui a comma 2 dell'articolo 62. La superficie massima di costruzione risulta dall'applicazione della seguente formula: SC = SU + (SU x 0,60 x 0,70) 2. La spesa massima ammissibile a contributo per le abitazioni da costruire e per quelle da acquistare è determinata moltiplicando la spesa massima ammissibile per metro quadrato di costruzione di cui al comma 4, per la superficie di costruzione come definita dal comma 1 e nei limiti massimi previsti dall'articolo 62, nonché tenuto conto delle eventuali riduzioni connesse ai superi di cui al comma 5 dell'articolo 59 e dal comma 2 dell'articolo 62. 3. Il costo a metro quadrato di costruzione è stabilito in euro 900,00. 4. La spesa massima ammissibile a metro quadrato di costruzione è uguale al costo di costruzione moltiplicato per i seguenti coefficienti: a) per il comune di Trento: 1,50 pari a lire 1.600.000; b) per gli altri comuni ad alta tensione abitativa come definiti dalla normativa provinciale ad esclusione del comune di Pergine: 1,30 pari a lire 1.472.000 che si ritiene di arrotondare a lire 1.450.000; c) per i restanti comuni, salvo quanto disposto alle lettere d) ed e): 1.00 pari a lire 1.700.000; d) per le località/frazioni dei seguenti comuni: Siror (fraz. S. Martino di Castrozza), Tonadico (fraz. S. Martino di Castrozza), Pinzolo (fraz. Madonna di Campiglio), Ragoli (fraz. Madonna di Campiglio), Canazei (abitato di Canazei e abitato di Gries): pari a 1,50 pari a lire 2.550.000; e) per i seguenti comuni: Cavalese, Predazzo, Fiera di Primiero, Andalo, Pinzolo (ad esclusione fraz. Madonna di Campiglio), Nago - Torbole (per la sola fraz. di Torbole), Folgaria, Canazei (ad esclusione abitato di Canazei e abitato di Gries), Moena (per le sole fraz. di Alba e Penia), Pozza di Fassa e Vigo di Fassa: pari a 1,30 pari a lire 2.210.000. Con successivi provvedimenti la Giunta provinciale provvede a periodici aggiornamenti del costo di costruzione e della spesa massima ammissibile. 5. Per le abitazioni da acquistare la cui costruzione o integrale ristrutturazione è stata ultimata da più di 15 anni dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, la spesa massima ammissibile a contributo è ridotta del 10 per cento. Al fine di determinare, ove occorra, la data di ultimazione dei lavori si fa riferimento alla data della licenza edilizia, concessione edilizia ovvero autorizzazione edilizia, maggiorata convenzionalmente di due anni. 6. In caso di acquisto di quote di alloggio la spesa massima ammissibile è proporzionale alla quota da acquistare (116). Art. 64 Definizione degli interventi di risanamento 1. Sono ammessi ai benefici della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, gli interventi di risanamento edilizio costituiti da opere concernenti la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono cosi definiti: a) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; b) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; c) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale; d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite; e) interventi di demolizione e ricostruzione. 3. Sono considerati interventi di risanamento edilizio le sopraelevazioni e le aggiunte di corpi di fabbrica attraverso le quali si ottiene un incremento della superficie degli alloggi esistenti. 4. Sono considerati interventi di risanamento edilizio le opere effettuate su immobili di nuova costruzione e non ancora ultimati, la cui licenza edilizia sia scaduta da almeno 5 anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. 5. La spesa ammissibile a contributo può essere incrementata nel limite massimo del 10 per cento qualora l'intervento di recupero comporti la realizzazione di opere o strutture indispensabili per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel caso di alloggi destinati a nuclei familiari comprendenti persone portatrici di handicap fisici che comportano gravi difficoltà di deambulazione. 6. Limitatamente agli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, si prescinde dai limiti di superficie. Nel caso di interventi di recupero di cui alla lettera e) del comma 2, nonché per gli interventi di cui al comma 4 e le aggiunte di corpi di fabbrica di cui al comma 3, si applicano le disposizioni in materia di rapporto volumetrico e di superficie di cui agli articoli 59 e 62. 7. Ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile a contributo si fa riferimento alla superficie massima di costruzione come definito dal comma I dell'articolo 63 dell'immobile oggetto del risanamento. Il costo a metro quadrato di costruzione non può superare i seguenti limiti di spesa: a) omissis b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: euro 700,00; c) per gli interventi di acquisto e manutenzione straordinaria-restauro-risanamento-ristrutturazione: la spesa massima ammissibile prevista al comma 4 dell'articolo 63. 8. La spesa massima ammissibile a contributo per gli immobili da risanare non può superare l'importo ottenuto moltiplicando la spesa massima ammissibile a metro quadrato di costruzione di cui al comma 7 per la superficie di costruzione come definita al comma 1 dell'articolo 63 dell'alloggio oggetto dell'intervento. 9. Con successivi provvedimenti la Giunta provinciale provvede a periodici aggiornamenti dei costi a metro quadrato di costruzione e dei limiti di spesa massima ammissibile. 10. La spesa minima ammissibile per interventi di risanamento non può essere inferiore ad euro 2.500,00. Con successivi provvedimenti la Giunta provinciale provvede a periodici aggiornamenti del limite minimo (117). Titolo III Norme finali e transitorie Capo I Norme finali Art. 65 Destinazione e utilizzo degli alloggi 1. Ai fini della verifica dell'occupazione dell'alloggio oggetto dell'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il richiedente è tenuto a presentare il certificato anagrafico di residenza nell'alloggio oggetto del contributo relativo ai soggetti interessati all'occupazione dell'alloggio medesimo, individuati in sede di presentazione della domanda e per i quali è stato attribuito l'eventuale punteggio. Tuttavia l'ente concedente può prescindere dalla suddetta corrispondenza per circostanze eccezionali adeguatamente dimostrate e sempreché, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica della persistenza dei requisiti, gli interessati siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Ai fini della verifica dell'occupazione di cui al comma 1, la documentazione deve essere presentata: a) per gli interventi di acquisto, acquisto e risanamento e nuova costruzione effettuati dai singoli richiedenti: in sede di accertamento della conformità delle opere agli elaborati tecnici; b) per gli interventi di risanamento effettuati dai singoli richiedenti: in sede di accertamento della conformità delle opere agli elaborati tecnici; c) per le cooperative, relativamente ai soci: entro la scadenza della prima rata di mutuo; d) per le imprese, relativamente agli acquirenti: entro la scadenza della rata di mutuo intestato all'acquirente. 3. In caso di mancata presentazione della necessaria documentazione, entro i termini di cui al comma 2, prevista per la verifica dell'occupazione di cui al comma 1, l'erogazione dei contributi è sospesa fino ad un massimo di 360 giorni; decorso tale termine il contributo è revocato (118). Art. 66 Disposizioni per l'applicazione dei vincoli 1. Prima della concessione dei contributi l'interessato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale prende atto dei vincoli previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. e delle relative sanzioni. 2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti: a) delle cooperative edilizie, prima della concessione del contributo e nei confronti dei soci, prima del trasferimento della proprietà degli alloggi; b) delle imprese, prima della concessione del contributo e nei confronti degli acquirenti, prima della cessione degli alloggi. 3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, non si applicano per opere di manutenzione straordinaria la cui spesa ammessa non superi euro 20.000,00. 4. L'annotazione dei vincoli nel libro fondiario prevista al comma 10 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., avviene con la seguente formulazione: "Si annotano i vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., con effetto fino al .......... (deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ITEA n. ........... di data ..........) (119). Art. 66 bis Esercizio del diritto di prelazione e criteri per la restituzione del contributo in caso di inosservanza degli obblighi 1. L'ITEA, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, può esercitare il diritto di prelazione sugli alloggi oggetto di contributo tranne che nei seguenti casi: a) acquisizione di quote di alloggio da parte di cointestatari del contributo; b) alloggi situati in costruzioni unifamiliari; c) alloggi gravati da diritti reali di godimento. 2. Nei comuni diversi dai comuni ad alta tensione abitativa e limitrofi, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione, sentito l'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa. 3. L'ITEA è tenuto, entro il periodo di cui al comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, a comunicare all'interessato e all'ente che ha concesso il contributo l'intendimento all'esercizio del diritto di prelazione. 4. In caso di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione l'interessato è tenuto, entro sessanta giorni dalla data di cessione, alla presentazione all'ITEA di copia del contratto di compravendita dell'alloggio oggetto delle agevolazioni. 5. omissis 6. omissis 7. omissis (120) Art. 67 Criteri per la restituzione e il trasferimento dei contributi 1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio nel periodo intercorrente tra la data del verbale di accertamento di fine lavori o consistenza e conformità e la scadenza dei vincoli previsti dagli articoli 82 e 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il beneficiario è tenuto a restituire, indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA e salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 84 della suddetta legge provinciale, i contributi concessi nelle seguenti misure: a) 100 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga entro i tre anni successivi alla data del verbale di fine lavori o consistenza e conformità; b) 90 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga nel 4° o 5° anno successivi alla data del verbale di fine lavori o consistenza e conformità; c) 70 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga nel 6° o 7° anno successivi alla data del verbale di fine lavori o consistenza e conformità; d) 50 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga nell'8° o 9° anno successivi alla data del verbale di fine lavori o consistenza e conformità; e) 20 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga nel 10° anno successivo alla data del verbale di fine lavori o consistenza e conformità; f) non è dovuta alcuna restituzione qualora la cessione dell'alloggio oggetto del contributo avvenga dopo il 10° anno successivo alla data del verbale di fine lavori o consistenza e conformità. 2. Le somme da restituirsi ai sensi del comma 1 sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, calcolato in ragione d'anno, vigente al momento della cessione. 3. Le somme di cui al comma 1 sono restituite all'ente concedente entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Qualora l'ITEA provveda all'esercizio del diritto di prelazione acquistando l'alloggio al prezzo indicato nel contratto, il prezzo medesimo è ridotto della quota dovuta in restituzione di cui al comma 1. In questo caso, tale quota è versata dall'ITEA all'ente concedente. 4. La persistenza dei requisiti è verificata con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19. 5. Nel caso di trasferimento dei contributi l'interessato è tenuto a presentare domanda all'ente che ha concesso l'originario contributo, allegando la seguente documentazione: a) nel caso di trasferimento dei contributi su un nuovo alloggio: - la documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 18; - il contratto di compravendita dell'alloggio oggetto dell'originario contributo; - il contratto di compravendita dell'alloggio sul quale si chiede il trasferimento dei contributi; per il medesimo deve essere presentata regolare istanza tavolare per la successiva intavolazione entro 90 giorni dalla data del contratto di cui al secondo alinea; - la documentazione prevista alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 15; b) nel caso di trasferimento dei contributi ai soggetti subentranti nella proprietà dell'alloggio oggetto dell'originario contributo: - il contratto di compravendita dell'alloggio oggetto dell'originario contributo; - la documentazione relativa ai nuovi beneficiari prevista alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 15. 6. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio oggetto di soli contributi in conto capitale, nel periodo intercorrente tra la data del verbale di accertamento di fine lavori o consistenza e conformità e la scadenza dei vincoli prevista dagli articoli 82 e 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. si applicano, salvo quanto disposto dal comma 7, le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4. 7. In deroga a quanto previsto al comma 6 non ha luogo la restituzione dei contributi qualora l'interessato diventi proprietario di un altro alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da occuparsi con il proprio nucleo familiare e dimostri, alla data della cessione, la persistenza dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata vigenti alla medesima data. 8. Le deroghe previste al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e al comma 7, non si applicano nel caso in cui la proprietà dell'alloggio sul quale si intende trasferire il contributo derivi da una successione ereditaria ovvero da una acquisizione tra parenti o affini entro il 2° grado. La restituzione dei contributi non ha luogo, invece, nel caso in cui l'alloggio sul quale si intende trasferire il contributo derivi da una acquisizione in proprietà di quote e le stesse abbiano comportato la ricostituzione dell'intera unità abitativa, sempreché l'acquisto non sia intervenuto tra parenti o affini di primo grado o tra coniugi non separati legalmente. 9. Non ha luogo la restituzione dei contributi in caso di cessione di quote di alloggio tra beneficiari sempreché chi provvede all'acquisto, occupi con il proprio nucleo familiare l'alloggio oggetto del contributo. 10. In caso di autorizzazione alla donazione di cui al comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, non ha luogo la restituzione dei contributi. 11. Nel caso in cui l'alloggio sul quale verranno trasferiti i contributi ricada in territorio diverso da quello dell'ente che originariamente ha concesso il contributo, quest'ultimo è autorizzato a provvedere all'istruttoria e al relativo trasferimento dei contributi. 12. In caso di trasferimento dei contributi su un nuovo alloggio, si applicano le disposizioni previste dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 62 (121). Art. 67 bis Criteri per la restituzione dei contributi ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 1. In caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio avvenuto in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 55 dell'abrogata legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e dall'articolo 22 dell'abrogata legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e comunque decorso un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, i beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle citate leggi provinciali sono tenuti a restituire i contributi concessi nelle seguenti misure: a) 10 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga entro i 3 anni successivi alla scadenza del decimo anno; b) 5 per cento del contributo erogato: qualora la cessione avvenga dopo i 3 anni successivi alla scadenza del decimo anno; 2. I contributi di cui al comma 1 sono restituiti all'ente concedente aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza. 3. I contributi di cui al comma 1, aumentati del tasso ufficiale di sconto, possono essere restituiti in un massimo di 4 rate semestrali decorrenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno successivo alla data della comunicazione della restituzione, maggiorati del tasso di interesse pari a quello corrispondente alla terza fascia di cui al comma 1 dell'articolo 8 (122). Articolo 67 ter Importi oggetto di restituzione 1. In tutti i casi in cui non sia disciplinato, l'importo oggetto di restituzione è maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere provinciale sulle anticipazioni di cassa vigenti al momento della restituzione (123). Art. 68 Conversione dei vincoli 1. La conversione dei vincoli di cui al comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è richiesta all'ente concedente il contributo, allegando l'estratto tavolare ed indicando i seguenti elementi essenziali: a) nome e cognome del beneficiario; b) legge provinciale sulla quale si sono ottenute le agevolazioni; c) tipo di intervento originariamente effettuato (acquisto/costruzione/risanamento); d) nome della cooperativa che originariamente ha ottenuto il contributo, nel caso di beneficiari che abbiano ottenuto le agevolazioni attraverso cooperative edilizie e abbiano successivamente ottenuto l'intavolazione dell'alloggio a proprio nome. 2. La conversione è autorizzata dall'ente concedente i contributi il quale, prima dell'autorizzazione medesima, ove ricorrano gli estremi, richiede la dichiarazione di presa d'atto dei nuovi vincoli e delle relative sanzioni come previsto dal comma 1 dell'articolo 66. 3. Nel caso di conversione dei vincoli si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 66. 4. Il provvedimento di conversione dei vincoli prevede: a) la cancellazione (eventuale) dal libro fondiario dell'annotazione dei vincoli iscritti con leggi provinciali pregresse; b) la presa d'atto del sussistere o meno dei nuovi vincoli previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i.; c) la scadenza (eventuale) dei nuovi vincoli; d) la presa d'atto (eventuale) della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 66 fatta dal richiedente circa la conoscenza della sussistenza dei nuovi vincoli e sanzioni previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. (124). Art. 69 Criteri per l'anticipazione delle spese di progettazione a favore dei comuni 1. Ai fini del comma 1 dell'articolo 108 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la Giunta provinciale può concedere ai comuni, per le iniziative ammesse alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, un'anticipazione del contributo in conto capitale sulle spese di progettazione nella misura non superiore al 5 per cento della spesa ammessa a contributo. 2. Il conguaglio sulle agevolazioni, riferito ad ogni singola iniziativa, è effettuato in sede di erogazione del contributo in conto capitale, detraendo dall'ammontare complessivo di contributo spettante l'anticipazione già concessa. 3. Qualora non venga perfezionato l'iter procedurale per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è stata liquidata l'anticipazione, la medesima è restituita con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 108 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della restituzione da parte della Provincia. Art. 69 bis Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata a favore degli emigrati trentini Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente: "Interventi nel settore dell'emigrazione", come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni previste dal seguente articolo, le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nonché le relative disposizioni attuative della medesima legge provinciale. Per le finalità di cui al comma 1, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, sono tenuti, secondo le norme previste in materia di edilizia abitativa agevolata, a predisporre apposite graduatorie per ogni singolo tipo di intervento. Sono emigrati trentini e destinatari degli interventi previsti in materia di edilizia abitativa agevolata: a) le persone che, per nascita o per residenza, siano originarie di un comune facente parte della Provincia di Trento e siano residenti all'estero da almeno 2 anni per ragioni di lavoro; b) il coniuge non separato legalmente ovvero convivente legato da un rapporto coniugale di fatto e i discendenti, residenti all'estero, di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della precedente lettera a), sempreché gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore a due anni consecutivi. La qualifica di emigrato trentino permane per due anni dalla data di acquisto o di riacquisto della residenza nella provincia di Trento. Possono accedere ai benefici in materia di edilizia agevolata i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 ancorché non siano in possesso della cittadinanza italiana. I requisiti di cui al presente articolo devono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero da certificazione rilasciata da autorità consolari italiane o da competenti autorità straniere ovvero da dichiarazione giurata resa dinanzi a persona, anche straniera, autorizzata a riceverla. Sono escluse dagli interventi di edilizia abitativa agevolata a favore degli emigrati trentini le persone che si trovino all'estero quali dipendenti dallo Stato italiano ovvero di enti, di istituzioni o di imprese italiani. Qualora il beneficiario non occupi l'alloggio oggetto di contributo entro il termine fissato dal comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, lo stesso è tenuto alla restituzione di una quota dei contributi già erogati nella seguente misura: a) pari al 40% del contributo già erogato qualora l'occupazione avvenga nel primo anno successivo alla scadenza del suddetto termine; b) pari al 60% del contributo già erogato qualora l'occupazione avvenga nel secondo e terzo anno successivo alla scadenza del suddetto termine; c) pari al 80% del contributo già erogato qualora l'occupazione avvenga nel quarto e quinto anno successivo alla scadenza del suddetto termine; Le somme da restituirsi ai sensi del comma 8 sono maggiorate dal tasso ufficiale di sconto, calcolato in ragione d'anno, vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza. Si applicano le disposizioni previste al comma 3 dell'articolo 67 bis (125). Capo II Norme transitorie Art. 70 Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata a favore di persone anziane 1. Per le domande di contributo da presentarsi ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, fino al 30 giugno 1993, le norme previgenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (126). Art. 71 Applicazione delle disposizioni previste al comma 4 dell'articolo 85 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, previste in applicazione del comma 4 dell'articolo 85 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, decorrono dal 30 settembre 1993. Art. 72 Disposizioni per gli interventi a favore delle imprese di costruzione 1. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti all'articolo 50 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, possono cedere gli alloggi oggetto delle agevolazioni medesime ai richiedenti inseriti nelle graduatorie degli acquisti formulate ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, fino al termine di validità del relativo piano di finanziamento; in tal caso si applicano le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente deliberazione. Art. 73 Prima apertura dei termini 1. Nell'anno 1993 le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa agevolata, possono essere presentate, oltre che nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 7, anche dal 26 aprile al 31 maggio (127). Art. 74 Disposizioni per gli interventi a favore delle cooperative 1. Ai sensi di cui al comma 2 dell'articolo 104 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nel caso di subentro a un socio che rinunci alla prenotazione o all'assegnazione di un alloggio finanziato con i contributi concessi a cooperative edilizie a valere delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa, il socio subentrante deve possedere, al momento del subentro i requisiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Nel caso di prima prenotazione o subentro nella prenotazione di un alloggio da parte di soci di cooperative edilizie per il quale non si è ancora provveduto alla concessione del contributo, il socio prenotatario deve possedere, al momento della prenotazione, i requisiti previsti dalla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e s.m. Tuttavia ai soli fini della valutazione del requisito del reddito si applicano le disposizioni previste in materia dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (128). NOTE (1) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 10 settembre 1999, n. 6639, 22 febbraio 2002, n. 317, 12 luglio 2002, n. 1619 e 22 ottobre 2004, n. 2412. (2) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 4 aprile 2003, n. 774, 20 agosto 2004, n. 1892 e 22 ottobre 2004, n. 2412 . (3) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 23 maggio 1997, n. 5245, 19 giugno 1998, n. 7138 e 4 aprile 2003, n. 774. (4) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 19 giugno 1998, n. 7138. (5) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525. (6) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 21 settembre 2001, n. 2438 e 22 febbraio 2002, n. 317. (7) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, corretto dalla deliberazione 29 settembre 1995, n. 10801 e modificato dalla deliberazione 10 novembre 1995, n. 12781. (8) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 31 agosto 2000, n. 2158. (9) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, e così modificato dalla deliberazione 23 maggio 1997, n. 5245. (10) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 3 marzo 1995, n. 2398, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138 e 20 agosto 2004, n. 1892. (11) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 marzo 1995, n. 2398. (12) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525 e 20 agosto 2004, n. 1892. Al comma 13, anziché "delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazioni" leggi, più correttamente, "presente deliberazione". (13) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 11 febbraio 1994, n. 1484, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823 e 31 agosto 2000, n. 2158. (14) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 31 agosto 2000, n. 2158. (15) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138, 21 settembre 2001, n. 2438, 4 aprile 2003, n. 774 e 30 dicembre 2005, n. 2939. (16) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138 e 20 agosto 2004, n. 1892. Con deliberazione della giunta provinciale 22 febbraio 2002, n. 317 il costo base di cui al comma 7 è stato stabilito, per gli immobili ultimati nel 2001, in 812 euro. (17) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 31 agosto 2000, n. 2158, 22 febbraio 2002, n. 317 (essa ha disposto, inoltre, che gli importi mensili dei canoni soggettivi siano arrotondati all'euro superiore) e 20 agosto 2004, n. 1892. (18) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 10 settembre 1999, n. 6639. (19) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7138 (20) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138, 2 ottobre 1998, n. 10749, 21 settembre 2001, n. 2438, 20 agosto 2004, n. 1892 e 30 dicembre 2005, n. 2939. (21) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 31 agosto 2000, n. 2158 e 25 maggio 2001, n. 1240. (22) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 3 marzo 1995, n. 2398, 22 settembre 1995, n. 10525 e 20 agosto 2004, n. 1892. (23) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (24) Articolo già modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016 e 22 settembre 1995, n. 10525, così sostituito dalla deliberazione 25 giugno 1999, n. 6045 e modificato dalla deliberazione 31 agosto 2000, n. 2158. (25) Capo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (26) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (27) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, modificato dalle deliberazioni 10 settembre 1999, n. 6639 e 25 maggio 2001, n. 1240 e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (28) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, modificato dalle deliberazioni 19 giugno 1998, n. 7138 e 10 settembre 1999, n. 6639, sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619 e così sostituto dalla deliberazione 20 agosto 2004, n. 1892. (29) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, modificato dalle deliberazioni 19 giugno 1998, n. 7138, 10 settembre 1999, n. 6639, 25 maggio 2001, n. 1240 e 22 febbraio 2002, n. 317 e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (30) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, già sostituito dalla deliberazione 10 settembre 1999, n. 6639 e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (31) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, già modificato dalla deliberazione 10 settembre 1999, n. 6639 e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (32) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 12 luglio 2002, n. 1619. (33) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 12 luglio 2002, n. 1619. (34) Comma così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268 e 23 maggio 1997, n. 5245. (35) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268 e 2 ottobre 1998, n. 10749. (36) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 14199, 15 luglio 1994, n. 9033, 3 marzo 1995, n. 2398, 22 febbraio 2002, n. 317 e 22 febbraio 2002, n. 317. (37) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 3 marzo 1995, n. 2398 e 2 ottobre 1998, n. 10749. (38) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525. (39) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2001, n. 1240. (40) Lettera così sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525. (41) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (42) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (43) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016. (44) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016. (45) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 23 maggio 1997, n. 5245, 4 aprile 2003, n. 774 e 30 dicembre 2005, n. 2939. (46) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 10 settembre 1999, n. 6639, 22 febbraio 2002, n. 317, 12 luglio 2002, n. 1619 e 22 ottobre 2004, n. 2412. (47) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823 e 4 aprile 2003, n. 774. (48) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 23 maggio 1997, n. 5245, 19 giugno 1998, n. 7138, 31 agosto 2000, n. 2158 e 4 aprile 2003, n. 774. (49) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138, 22 febbraio 2002, n. 317, 12 luglio 2002, n. 1619, 4 aprile 2003, n. 774 e 22 ottobre 2004, n. 2412. (50) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823 e 19 giugno 1998, n. 7138. (51) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 31 agosto 2000, n. 2158, 21 settembre 2001, n. 2438 e 22 febbraio 2002, n. 317. (52) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, (corretta dalla deliberazione 29 settembre 1995, n. 10801) e 22 febbraio 2002, n. 317. (53) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 21 settembre 2001, n. 2438 e 22 febbraio 2002, n. 317. (54) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 20 dicembre 1996, n. 16823 e 19 giugno 1998, n. 7138. (55) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 20 dicembre 1996, n. 16823 e 22 febbraio 2002, n. 317. (56) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 31 agosto 2000, n. 2158. (57) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525. (58) Comma così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 8 ottobre 1993, n. 14199, 22 settembre 1995, n. 10525 e 31 agosto 2000, n. 2158. (59) Articolo così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, e modificato dalle deliberazioni 20 dicembre 1996, n. 16823 e 31 agosto 2000, n. 2158. (60) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525. (61) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138 e 31 agosto 2000, n. 2158. (62) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016 e 20 agosto 2004, n. 1892. (63) Comma così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 23 maggio 1997, n. 5245, 21 settembre 2001, n. 2438 e 22 febbraio 2002, n. 317. (64) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016 e 4 aprile 2003, n. 774. (65) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, , 31 agosto 2000, n. 2158, 25 maggio 2001, n. 1240, 21 settembre 2001, n. 2438, 22 febbraio 2002, n. 317 e 4 aprile 2003, n. 774. (66) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 31 agosto 2000, n. 2158. (67) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre 2001, n. 2438 e così sostituito dalla deliberazione 12 luglio 2002, n. 1619. (68) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 23 maggio 1997, n. 5245, 19 giugno 1998, n. 7138, 31 agosto 2000, n. 2158, 21 settembre 2001, n. 2438 e 22 febbraio 2002, n. 317. (69) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138, 10 settembre 1999, n. 6639 e 25 maggio 2001, n. 1240. (70) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 23 maggio 1997, n. 5245, 31 agosto 2000, n. 2158, 21 settembre 2001, n. 2438 e 22 febbraio 2002, n. 317. (71) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 8 ottobre 1993, n. 14199 e 22 settembre 1995, n. 10525. (72) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7138 e 31 agosto 2000, n. 2158. (73) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268 e 31 agosto 2000, n. 2158. (74) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 25 giugno 1999, n. 6045. (75) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (76) Comma così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 21 settembre 2001, n. 2438. (77) Comma così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 21 settembre 2001, n. 2438. (78) Comma così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 21 settembre 2001, n. 2438. (79) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138 e 25 maggio 2001, n. 1240. (80) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016 e 4 agosto 2006, n. 1584. (81) Articolo così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 1996, n. 16823. (82) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 19 giugno 1998, n. 7138, 25 maggio 2001, n. 1240 e 20 agosto 2004, n. 1892. (83) Comma abrogato dalla deliberazione della Giunta provinciale 10 dicembre 2004, n. 2960. (84) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 1996, n. 16823. (85) Articolo così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 maggio 1997, n. 5245, e modificato dalle deliberazioni 19 giugno 1998, n. 7138, 25 maggio 2001, n. 1240 e 22 febbraio 2002, n. 317. (86) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525 e 19 giugno 1998, n. 7138. (87) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (88) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138, 25 maggio 2001, n. 1240 e 4 agosto 2006, n. 1584. (89) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (90) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138, 25 maggio 2001, n. 1240 e 4 agosto 2006, n. 1584. (91) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525. (92) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138, 25 maggio 2001, n. 1240 e 4 agosto 2006, n. 1584. (93) Capo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (94) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (95) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (96) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751, e così modificato dalla deliberazione 25 luglio 2003, n. 1817. (97) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751, e così modificato dalla deliberazione 25 luglio 2003, n. 1817. (98) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (99) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (100) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (101) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (102) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (103) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (104) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751, e così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 12 settembre 2003, n. 2238. (105) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (106) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (107) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (108) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1751. (109) Comma così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7138. (110) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7138. (111) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138, 31 agosto 2000, n. 2158 e 12 luglio 2002, n. 1619. (112) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823, 19 giugno 1998, n. 7138 e 31 agosto 2000, n. 2158. (113) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7138. (114) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 4 agosto 2006, n. 1584. (115) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525, 20 dicembre 1996, n. 16823 e 19 giugno 1998, n. 7138. (116) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 22 settembre 1995, n. 10525, 23 maggio 1997, n. 5245, 19 giugno 1998, n. 7138, 31 agosto 2000, n. 2158 e 22 febbraio 2002, n. 317. (117) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 22 settembre 1995, n. 10525, 19 giugno 1998, n. 7138, 10 settembre 1999, n. 6639, 25 maggio 2001, n. 1240, 22 febbraio 2002, n. 317 e 20 agosto 2004, n. 1892. (118) Articolo già modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, così sostituito dalla deliberazione 22 settembre 1995, n. 10525 e modificato dalle deliberazioni 20 dicembre 1996, n. 16823 e 19 giugno 1998, n. 7138. (119) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268 e 22 febbraio 2002, n. 317. (120) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, e così modificato dalle deliberazioni 31 agosto 2000, n. 2158 e 20 agosto 2004, n. 1892. (121) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016, 24 settembre 1993, n. 13268, 22 settembre 1995, n. 10525 e 25 maggio 2001, n. 1240. (122) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 marzo 1995, n. 2398. (123) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 agosto 2004, n. 1892. (124) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (125) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 1995, n. 10525, corretto e modificato dalla deliberazione 10 novembre 1995, n. 12781. (126) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13268. (127) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 1993, n. 4742. Articolo aggiunto della deliberazione della Giunta provinciale 21 maggio 1993, n. 7016.