Dgp_Trento_26_3_10_625 Deliberazione della giunta provinciale 26 marzo 2010, n. 625 Art. 22 legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.. Modifiche all'Allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m., concernente le soglie dimensionali dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e alla procedura di verifica LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, recante “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”; - visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 28/1988, approvato con d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m., ed in particolare l’allegato A, che individua le tipologie di progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e alla procedura di verifica, con le relative soglie dimensionali; - visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l’art. 4 il quale specifica che le norme del decreto costituiscono recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE; - considerato che con decreto legislativo n. 4/2008 sono stati sostituiti gli allegati alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare gli allegati III e IV concernenti i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano da sottoporre a valutazione dell’impatto ambientale e a verifica di assoggettabilità, successivamente modificati con legge 23 luglio 2009, n. 99; - rilevato che, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV; - considerato che a norma dell’art. 22, comma 2 bis, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, a conformare il regolamento di esecuzione della medesima legge alle soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale o a procedura di verifica secondo quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); - ritenuto di proporre in via prioritaria, in adeguamento alle disposizioni statali sopra riportate, le modifiche alle soglie limite stabilite dal regolamento di esecuzione della l.p. n. 28/1988, che riguardano i progetti di impianti di gestione di rifiuti ed i progetti attinenti all’industria energetica, in considerazione della quantità di progetti appartenenti a tali tipologie che vengono sottoposti alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale o di verifica, rinviando ad una compiuta revisione del regolamento medesimo per le tipologie progettuali che richiedono un attento esame e vaglio delle strutture provinciali interessate nel merito; - considerato che la proposta in esame è stata esaminata e discussa con il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, il Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e l’Agenzia provinciale per l’energia nella riunione di data 3 febbraio 2010; - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di modificare l’allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., in relazione ai progetti inerenti all’industria energetica ed agli impianti di gestione dei rifiuti, come indicato nella tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di stabilire che le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica dei progetti depositati presso il Servizio Valutazione ambientale, ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono svolte fino al loro completamento secondo la disciplina vigente al momento del deposito. Sono restituiti d'ufficio i progetti di cui sopra che non rientrino nelle tipologie progettuali o nelle eventuali soglie dimensionali di cui all'allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dal presente provvedimento; 3) di stabilire che la disciplina derivante dal presente provvedimento si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento ai progetti - precedentemente non soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica - per i quali siano stati emanati singoli provvedimenti permissivi o pareri o concessioni, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, quando tuttavia non sia ancora intervenuto il provvedimento amministrativo principale a carattere autorizzatorio o concessorio relativo all'esercizio dell'attività o dell'opera o dell'impianto ovvero il provvedimento amministrativo finale che ne consente la realizzazione. In tal caso, ai fini dell'applicazione della disciplina derivante dal presente provvedimento, mantengono comunque validità i provvedimenti favorevoli acquisiti prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; 4) di precisare che resta in ogni caso esclusa l'applicazione della disciplina derivante dal presente provvedimento ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia già intervenuto il giudizio di compatibilità ambientale o il provvedimento di conclusione della procedura di verifica ai sensi delle norme precedentemente vigenti; 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige; 6) di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Allegato parte integrante COLONNA 1 COLONNA 2 TIPOLOGIE E PROGETTI soglie limite assoggettare opere a procedi V.I.A. per le dura soglie limite per as-soggettare le opere a procedura di verifica 3. Industria energetica: 3. a) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. Sono comunque esclusi: -gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda; -gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del d.m. 19 feb-braio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conver-sione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); -gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. con potenza com-plessiva superiore a 200 kW 3. b) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW con potenza termica complessiva superiore a 5 MW 3. c) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 15 km 3. d) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km 3. e) Stoccaggio in superficie di gas naturale con capacità complessiva superiore a 15.000 m 3 3. f) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 1.000 m 3 3. g) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei e cisterne interrate con capacità complessiva superiore a 80.000 m 3 con capacità complessiva superiore a 15.000 m 3 3. h) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite tutti i progetti 3. i) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con esclusione dell'utilizzazione a fini idroelettrici di strutture acquedottistiche potabili, irrigue e industriali, purché non si verifichino aumenti delle portate derivate o variazioni del periodo di derivazione con potenza nominale media superiore a 130 kW 3. l) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica in aree di tutela ambientale del Piano urbanistico provinciale con potenza complessiva massima erogata superiore a 20 kW con potenza complessiva massima erogata fino a 20 kW 3.m) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva massima erogata superiore a 20 kW 3. n) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone tutti i progetti 11. b) Impianti di smaltimento di rifiuti: I Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno II Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con capacità superiore a 200 t/giorno con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno III Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno IV Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (o-perazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con capacità supe-riore a 150.000 m 3 oppure con capaci-tà superiore a 200 t/giorno con capacità massima superiore a 30.000 m 3 oppure con capacità supe-riore a 40 t/giorno V Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con capacità com-plessiva superiore a 100.000 m 3 con capacità complessiva fino a 100.000 m 3 VI Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tutti i progetti VII Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decre-to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tutti i progetti VIII Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con capacità superiore a 100 t/giorno IX Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislati-vo 3 aprile 2006, n. 152 con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno X Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con ca-pacità complessiva sino a 100.000 m 3 tutti i progetti XI Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) tutti i progetti