Dgp_Trento_25_6_10_1531 Deliberazione Giunta Trento 25 giugno 2010, n. 1531 Nuovi indici edilizi per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile ai sensi della Lp 1/2008 e modulo di domanda per le agevolazioni del "Piano casa" della Provincia N.d.R. - Il nuovo termine finale per la presentazione delle domande relative al particolare "piano casa" della Provincia di Trento è il 31 dicembre 2011. I nuovi criteri di scomputo dagli indici edilizi fissati dalla presente delibera sostituiscono quelle previsti dall'articolo 86 della Lp 1/2008 a partire dal 6 luglio 2010. (Bur 6 luglio 2010 n. 27) Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima Il Relatore comunica: con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 41 , con il quale è stato modificato l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 12 , sono state previste misure specifiche per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg3 . Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l'immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell'edilizia sostenibile, in attesa dell'approvazione da parte dei comuni di eventuali misure più favorevol. In particolare, il comma 3 dell'articolo 86 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza; b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali. Il comma 3-bis dell'articolo 86 dispone altresì che le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. Il comma 3-ter dell'articolo 86 ha previsto altresì dei criteri di scomputo degli indici edilizi immediatamente applicabili in attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3. Ne consegue che in seguito all'approvazione del presente provvedimento cessano di applicarsi le disposizioni del predetto comma 3-ter che si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di questa deliberazione. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, sono riportati i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86. I predetti criteri sostituiscono, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, le disposizioni transitorie di cui al comma 3-ter dell'articolo 86. Con l'allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, sono determinati gli incrementi volumetrici ovvero, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni utilizzino in luogo del volume l'indice della superficie, le superfici equivalenti, differenziati in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria di cui alla tabella riportata nell'allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. I predetti incentivi si applicano in aggiunta agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli. Si precisa che la tabella dell'allegato 2 prevede misure differenziate delle agevolazioni volumetriche in relazione a tre distinte tipologie di intervento: a) nuovi edifici e ristrutturazioni; b) sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione; c) sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione nell'ambito delle misure di riqualificazione degli edifici esistenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, di seguito specificate. Nel caso di interventi di ristrutturazione i premi volumetrici si applicano solo per progetti che prevedono la ristrutturazione dell'intero edificio, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari. Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione la classe energetica dell'edificio è estesa anche alle singole unità immobiliari facenti parte dell'edificio medesimo. Se gli interventi finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in luogo dell'incremento volumetrico si applica la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86. L'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 prevede altresì una misura straordinaria di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti. Gli interventi di riqualificazione devono riguardare edifici residenziali di almeno 15 anni, che non ricadono negli insediamenti storici o fra i beni ambientali e/o culturali. L'intervento deve interessare l'intero edificio e prevedere la sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari, anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento. L'aumento si somma all'incremento volumetrico ottenibile con gli interventi in materia di risparmio energetico sopra citati. Un ulteriore beneficio volumetrico del 10 per cento viene attribuito qualora l'intervento di riqualificazione architettonica assicuri l'assegnazione di alloggi in affitto a canone moderato. L'articolo 15, comma 8, della Lp 4/2010 prevede che i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di intervento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge agli uffici territoriali del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tali uffici trasmetteranno copia del progetto al Comune per l'espressione del relativo parere previsto dalle norme richiamate. Il comma 15 dell'articolo 15 citato prevede che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione dell'articolo medesimo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti. Considerato che le indicazioni per la presentazione delle domande vengono fornite con la presente deliberazione a distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010, si ritiene opportuno prorogare con il presente provvedimento il termine per la presentazione delle domande, dal 5 marzo 2011, coincidente con quello inizialmente previsto dall'articolo 15 della Lp 4/2010, al 31 dicembre 2011. Ai fini di agevolare la presentazione delle domande e di assicurare una adeguata omogeneità sulle modalità della loro presentazione ed in merito alla documentazione da allegare alle domande medesime, nell'allegato 3 al presente provvedimento è riportato il modello di domanda da utilizzare ed è indicata la documentazione da presentare alle strutture periferiche del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo, si precisa che l'incremento volumetrico previsto dal comma 2 (pari al 15 per cento, elevabile al 25 per cento in caso della stipula con il comune della convenzione per la realizzazioni di alloggi a canone moderato) può essere applicato solo con riferimento alla "volumetria esistente" dell'edificio o complesso di edifici interessati dal progetto di riqualificazione, con la conseguenza che l'incremento volumetrico previsto dalla nuova disposizione provinciale è alternativo e non è cumulabile con eventuali incrementi volumetrici già previsti dai piani regolatori generali. Ne consegue che, ove i piani regolatori generali prevedano già possibili incrementi volumetrici, si applicherà la misura più favorevole. Resta invece ferma la possibilità di avvalersi della misura provinciale ai fini dell'approvazione di progetti di demolizione e ricostruzione di edifici, anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, in deroga alle norme dei Prg che non ammettono la demolizione e ricostruzione degli edifici. Si ribadisce altresì, come già precisato in merito alla tabella di cui all'Allegato 2 concernente gli incrementi volumetrici previsti dal comma 3 dell'articolo 86, che nel caso di progetti di riqualificazione presentati ai sensi del citato articolo 15 che presentino anche i requisiti per beneficiare dei predetti incrementi volumetrici di cui all'articolo 86, l'incremento volumetrico riconosciuto ai sensi del medesimo articolo 15 si somma a quello previsto per tale misura dalla tabella dell'allegato 2. I progetti possono essere approvati anche in deroga alle norme dei piani regolatori generali, purché ottengano il parere favorevole del comune competente, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalle disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale. Il progetto di riqualificazione può riguardare anche solo la deroga alle norme dei piani regolatori generali che non ammettono la sostituzione edilizia o la demolizione con ricostruzione, non costituendo condizione necessaria la richiesta di aumento di volume. Nel caso di varianti ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, la relativa approvazione è soggetta all'intero procedimento di approvazione prevista dal citato articolo, fatte salve le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 107 della legge provinciale n. 1 del 2008. Sui contenuti della presente deliberazione, con nota del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2010, prot. n. 110130/A030-1.1 è stato chiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali, che si è espresso favorevolmente con nota di data 22 giugno 2010. Ciò premesso, il relatore propone l'approvazione della presente deliberazione. La Giunta provinciale — vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1; — vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4; — visto l'articolo 86 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2010; — visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg; ad unanimità di voti, legalmente espressi, Delibera 1) di stabilire, a termini dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, secondo quanto precisato in premessa: a) i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86 medesimo, secondo quanto riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante. I predetti criteri sostituiscono, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, le disposizioni transitorie di cui al comma 3-ter dell'articolo 86; b) gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti, differenziati in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, applicabili agli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria di cui alla tabella riportata nell'allegato 2 del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto precisato nell'allegato 2 alla presente deliberazione e nella relativa tabella. I predetti incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli; c) la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86, in luogo degli incrementi di cui alla lettera b), se gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; 2) di approvare altresì, a termini dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 e secondo quanto precisato in premessa, il modello di domanda da utilizzare ed la documentazione da presentare alle strutture periferiche del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per l'approvazione dei progetti di riqualificazione architettonica e ambientale nonché le indicazioni applicative dell'articolo richiamato, riportati nell'allegato 3 alla presente deliberazione; 3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione; 4) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1), di questo dispositivo, concernenti l'articolo 86 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2010, si applicano: a) alle domande di concessione edilizia e Dia presentare dopo la data della pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione; nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, classificati o classificabili nella categoria energetica obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, o superiore, purché il progetto preveda il passaggio ad una categoria energetica comunque superiore, il premio volumetrico è pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria iniziale e quella prevista dal progetto calcolata sul volume riscaldato esistente; b) a varianti a concessioni edilizie e denunce di inizio di attività, presentate dopo la data di cui alla lettera a), purché la variante preveda, mediante la modifica del progetto già autorizzato, gli interventi richiesti per beneficiare delle misure di incentivazione. Per quanto concerne i premi volumetrici o la riduzione del contributo di concessione, la variante deve prevedere il passaggio ad una categoria energetica superiore a quella obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. Se il progetto originariamente autorizzato prevede già una classe energetica superiore a quella obbligatoria, il premio volumetrico o la riduzione del contributo di concessione può essere riconosciuto nella misura pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria energetica obbligatoria e quella raggiunta con la variante; c) a concessioni edilizie e denunce di inizio attività già rilasciate riguardanti progetti che possono beneficiare delle misure di incentivazione purché i lavori non siano ancora iniziati per la parte oggetto di certificazione (volume riscaldato); 5) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2) di questo dispositivo, concernenti l'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, si applicano alle domande di concessione edilizia e Dia presentare dopo la data di pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione; 6) di rideterminare il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni di cui al punto 2), fissandolo al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge provinciale n. 4 del 2010. Allegato 1 Criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale 3 marzo 2008, n. 1 I presenti criteri si applicano ai nuovi edifici, alle sostituzioni edilizie, alle demolizioni con ricostruzione e agli interventi su edifici esistenti e sostituiscono le disposizioni transitorie di cui all'articolo 86, comma 3-ter, della Lp 4/2010. rimangono ferme le disposizioni specifiche in materia di distanze previste per gli edifici esistenti. Murature perimetrali: non sono computate le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale per motivi di prestazione energetica fino ad un massimo di 20 cm (in caso di utilizzo di materiali analoghi a quelli delle stesse murature o materiali isolanti sintetici o di origine petrolchimica tipo EPS, XPS o similari), elevabili a 25 cm in caso di utilizzo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Solai: non è computata la parte eccedente i 30 cm convenzionali fino ad un massimo di 20 cm (all'intradosso o all'estradosso) per la realizzazione di impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura a pavimento e/o a soffitto e/o per la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata dei locali con recupero di calore. Per il primo e l'ultimo solaio (verso sottotetti non riscaldati), in aggiunta a quanto sopra, non sarà considerata la parte eccedente i 30 cm convenzionali, fino ad un massimo di 20 cm, per motivi di isolamento termico. Coperture: non è computata fino ad un massimo di 25 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura (arcareccio). Nel caso di tetti verdi non si computa l'intero spessore del terreno vegetale. Nel caso di costruzioni in legno effettuate con materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile (FSC o PEFC), lo scomputo è effettuato in misura pari a quello applicabile nella misura massima ad un edificio equivalente realizzato in muratura, indipendentemente dallo spessore delle murature, dei solai e delle coperture, secondo i criteri sopra previsti. Lo scomputo di cui sopra si applica altresì anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che le stesse non siano più favorevoli, ai fini della determinazione: — dell'altezza massima ed i volumi; — della superficie coperta; — del dimensionamento degli spazi di parcheggio; — del contributo di concessione; — delle distanze dagli edifici e dai confini, nel caso di interventi previsti da piani attuativi. Per gli interventi riguardanti edifici esistenti, ivi compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione nel rispetto del sedime per la parte strutturale, la deroga riguarda anche le norme in materia di: — distanze dalle strade; — distanze dai confini e dagli edifici, salvo il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile (3 metri fra costruzioni). Allegato 2 Incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria Gli incrementi di cui alla tabella di questo allegato si applicano tenuto conto della tabella riportata nell'allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione la classe energetica dell'edificio è estesa anche alle singole unità immobiliari facenti parte dell'edificio medesimo. Le percentuali di incremento volumetrico previste dalla tabella si applicano in modo progressivo, secondo il principio degli scaglioni. A titolo esemplificativo, si riportano due casi di interventi. Nuovo edificio di 5.000 mc Classe raggiunta A+ Scaglioni Percentuale Premio in metri cubi fino a 500 mc 20% 100 oltre 500 e fino a 1.500 mc 15% 150 oltre 1.500 e fino a 4.000 mc 10% 250 Totale incremento 500   Sostituzione edilizia di 3.000 mc Classe raggiunta A+ Scaglioni Percentuale Premio in metri cubi fino a 500 mc 25% 125 oltre 500 e fino a 1.500 mc 20% 200 oltre 1.500 e fino a 3.000 mc 15% 225 Totale incremento 550   Gli incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli. Se gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in luogo dell'incremento volumetrico si applica la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86. Nel casi di piani attuativi ovvero concessioni edilizie relative a progetti unitari che interessano una pluralità di edifici da realizzare sullo stesso lotto, anche in tempi diversi, gli incrementi volumetrici applicabili alle volumetrie complessivamente previste possono essere utilizzati anche mediante concentrazione su uno o alcuni edifici. Allegato parte integrante ALLEGATO 2 ALLEGATO 2 TABELLA DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI (articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. 1/2008) Le percentuali si applicano in modo progressivo per scaglioni NUOVI EDIFICI E RISTRUTTURAZIONI Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche (*) Classe B Fino a 500 mc oltre 500 mc e fino a 1500 mc oltre 1500 mc e fino a 4000 mc Classe B+ 7,00% 5,00% 3,00% Classe A 14,00% 10,00% 7,00% Classe A+ 20,00% 15,00% 10,00% SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche (*) Classe B Fino a 500 mc oltre 500 mc e fino a 1500 mc oltre 1500 mc e fino a 4000 mc Classe B+ 8,00% 7,00% 5,00% Classe A 17,00% 13,00% 10,00% Classe A+ 25,00% 20,00% 15,00% SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE CONGIUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI (articolo 15 della l.p. 4/2010) Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche (*) Classe B Fino a 500 mc oltre 500 mc e fino a 1500 mc oltre 1500 mc e fino a 4000 mc Classe B+ 8,00% 7,00% 5,00% Classe A 17,00% 13,00% 10,00% Classe A+ 25,00% 20,00% 15,00% (*) Per la trasformazione della premialità volumetrica in superficie lorda residenziale (S.U.R.) il valore dell'altezza convenzionale da applicare è il seguente altezza convenzionale lorda interpiano (ml) Per le zone fino a 500 metri s.l.m. 2,90 Per le zone oltre i 500 metri e fino a 900 2,80 Per le zone oltre i 900 metri s.l.m. 2,70 ALLEGATO 3 MARCA DA BOLLO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Spett.le COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER LA TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE Via……………………….................... _____________________________ (TN) Domanda di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti (articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4) Il sottoscritto________________________________________________________________ residente a __________________________________________________________________ via e n. civico __________________________________ tel. ___________________________ fax _______________________ e-mail ____________________________________________ titolo di possesso delle particelle________________________________________________(1) Il progettista _________________________________________________________________ indirizzo ___________________________________________________________________ via e n. civico _________________________________ tel. ____________________________ fax _____________________ e-mail ______________________________________________ chiedono le agevolazioni di cui all’articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 per i seguenti interventi di: SOSTITUZIONE EDILIZIA  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  dell’edificio costituito dalle pp.edd. ________________________________ p.m. ________________ in C.C. ___________________-______________________ Loc./Frazione _______________________________, via ___________________________nr. _____ Oggetto dei lavori:__________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ a tal fine DICHIARANO che:  l’edificio è esistente da almeno 15 anni alla data del 5 marzo 2010 - entrata in vigore della l.p. n. 4 del 2010 - essendo stato realizzato prima del 5 marzo 1995.  la prevalente destinazione dell’edificio è di carattere residenziale, ai sensi del comma 6, lettera b), dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;  l’edificio non è assoggettato alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano, ai sensi del comma 6, lettera c), dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;  gli interventi sono compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale, ai sensi del comma 6, lettera d), dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;  l’edificio presenta condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, come meglio specificata nella relazione tecnica e documentazione fotografica allegati al progetto, ai sensi del comma 6, lettera e), dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;  per l’intervento richiesto l’aumento volumetrico è pari a:  ___% - (comma 2 dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010);  ___%- (comma 4 dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010);  incremento volumetrico pari al ___% per prestazioni energetiche più elevate di quelle obbligatorie (oltre la classe B) ai sensi dell’articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. n. 1 del 2008; pari ad un totale del ___%. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: (1 copia cartacea e 2 copie su supporto informatico)  Estratti cartografici (mappa, corografia, PRG);  Relazione tecnica-illustrativa comprensiva delle indicazioni del comma 6, lettera e) dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;  Eventuale convenzione stipulata con il Comune per la realizzazione di alloggi a canone moderato ovvero  impegno a stipulare la convenzione con il comune ai fini del rilascio della concessione edilizia in caso di approvazione del progetto;  Progetto costituito da elaborati tecnici, relativi allo stato attuale, di raffronto e di progetto (planimetria, piante, sezioni e prospetti), a firma di tecnico abilitato;  Schema volumetrico stato attuale e stato di progetto distinto per destinazioni d’uso;  Documentazione fotografica a colori, non istantanea, datata e sottoscritta da tecnico abilitato;  Documentazione dimostrativa dell’età del fabbricato (concessione per la costruzione, ecc.)  Copia del piano della casa materialmente divisa;  Copia estratto tavolare e visure catastali;  Calcolo della trasmittanza termica e/o classe di appartenenza dello stato attuale e dello stato di progetto, ovvero  si riserva di presentare tale calcolo ai fini del successivo rilascio della concessione edilizia in caso di approvazione del progetto. Data __________________________ Firma del richiedente _________________________ Firma e timbro del progettista____________________________________ Dgp 17 giugno 2010, n. 1429 Decorrenza dell'obbligo di certificazione energetica provinciale per le fattispecie previste dal regolamento provinciale N.d.R. - L'obbligo di certificazione energetica provinciale decorre per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 14 luglio 2010. In caso di vendita dell'edificio o dell'unità immobiliare invece, al momento si applica la normativa nazionale (allegato 6 delle linee guida, Dm 26 giugno 2009).