Dgp_Trento_25_2_00_390 Delibera giunta Trento 25 febbraio 2000, n. 390 Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg in materia di inquinamento acustico. la Giunta Provinciale - visto l'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante (Nuovi interventi in campo ambientale), il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi; - visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi); - considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 ricomprende nell'ambito di applicazione del decreto: i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto; - visto il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, a tenore del quale le disposizioni del regolamento non si applicano alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; - rilevato che l'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, attribuisce alla competenza delle Regioni la definizione delle "modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi"; - considerato che l'articolo 6, comma 1, lett. h), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, attribuisce alla competenza dei Comuni "l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso"; - visto l'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) che detta le prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e abroga numerose disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6; - visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), così come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. (Modifiche al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.); - visto in particolare l'articolo 11, comma 2, del testo coordinato risultante dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. sopra indicati, a tenore del quale "lo svolgimento di attività temporanee - quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico - può essere autorizzato dal Comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10"; - preso atto delle numerose richieste di chiarimento provenienti da operatori pubblici e privati in merito all'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, nonché in riferimento al concetto di "temporaneità" evocato dalle precitate disposizioni normative, con specifico riguardo alle "manifestazioni ed attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico"; - rilevato che il quadro normativo di riferimento ora delineato comporta l'insorgere di problemi interpretativi ed applicativi, talché si rende necessario fornire appropriate indicazioni, al fine di superare le incertezze interpretative circa la corretta identificazione del campo di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e al fine di rendere l'attuazione della intera normativa in materia di inquinamento acustico coerente con la ratio delle norme stesse; - in base alla necessità di contemperare le esigenze dell'economia turistica con quelle della tutela del riposo e delle occupazioni delle persone, e in relazione alla conoscenza della realtà territoriale maturata dalle strutture competenti in materia di controllo ambientale e polizia amministrativa, si stabilisce di fissare un massimo di due eventi al mese (quattro per i mesi di dicembre, luglio e agosto), quale criterio per definire un'attività temporanea; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di approvare le seguenti indicazioni concernenti l'applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico in premessa indicata: a) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 si applica a qualsiasi luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (discoteche, locali notturni, locali da ballo, discopub, cinematografi, teatri, ecc.), compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, e ai pubblici esercizi che utilizzano "impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia al chiuso che all'aperto" che siano installati all'interno dei locali; b) fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti del livello di pressione sonora prescritti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri suddetto i pubblici esercizi che utilizzano unicamente impianti elettroacustici di modesta potenza non specificamente destinati alla diffusione sonora amplificata quali, a titolo esemplificativo, gli impianti a servizio di televisori, le radio, gli impianti stereofonici compatti, ecc., il cui normale utilizzo risulta di per sé inidoneo al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215; c) Si definiscono "attività temporanee", ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, quelle manifestazioni o attività ricreative che, qualora svolte in ambiente esterno, vengano realizzate in misura non superiore a quattro volte al mese, ovvero se svolte in ambiente confinato, vengano realizzate in misura non superiore a otto volte al mese. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale;* * Lettera sostituita dalla Dgp 26/1/2001, n. 153 c bis)” fatto salvo quanto indicato al precedente punto c), si considerano altresì manifestazioni a carattere temporaneo – qualora si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico – i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, le manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, con l’impiego di sorgenti sonore – amplificate e non – che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. In tali casi, la manifestazione deve essere preventivamente autorizzata dal comune ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995, nonché dell’articolo 11, comma 2, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.. Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare: i contenuti e le finalità della manifestazione; la durata della manifestazione; il periodo diurno o notturno in cui si svolge la manifestazione; la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti, con particolare riguardo ai recettori sensibili; la frequenza di manifestazioni o di altre attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico; Nell’autorizzazione il comune può stabilire: eventuali valori limite da rispettare; limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento della manifestazione; prescrizioni per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo; l’obbligo – a cura del titolare, gestore o organizzatore della manifestazione – di informare preventivamente, con specifiche modalità, la popolazione interessata dalle emissioni sonore. Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali. Tuttavia, qualora il loro svolgimento comporti il superamento dei limiti normativamente fissati, quest’ultimo deve essere autorizzato dal comune ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.. I comuni possono provvedere, con apposite norme regolamentari, a disciplinare l’esercizio delle attività temporanee di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 * Lettera inserita dalla Dgp 14/06/2002, n. 1333 d) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di vigilanza, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti pubblici - in ragione della stretta interconnessione esistente tra la normativa antinquinamento e quella di pubblica sicurezza sia a livello funzionale che amministrativo -, potranno attuare forme di controllo preventivo ritenute più idonee, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico in sede di rilascio della licenza stessa, sia con riferimento alle attività definibili "temporanee", secondo i criteri indicati alla precedente lettera c), sia per quelle che non presentano tale carattere e che pertanto ricadono, totalmente o solo parzialmente (vale a dire solo per il rispetto dei limiti del valore di pressione sonora) nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215; 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.