Dgp_Trento_21_6_91_7946 Deliberazione giunta Trento 21 giugno 1991, n. 7946 Primi criteri e modalità di attuazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16: disposizioni previste dall'articolo 7 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16: "Interventi di edilizia abitativa a favore delle persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento'" (b.u. 23 luglio 1991, n. 32, suppl. ord. 1) Allegato A Titolo I Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica a favore delle persone anziane Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano a tutti gli alloggi realizzati ai sensi della lettera a) del comma 1 e comma 4 dell'articolo 3 della L.P. 16/90, "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento’". 2. Per quanto non specificatamente indicato nella presente deliberazione si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa pubblica. Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Può presentare domanda per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica chi: a) ha compiuto il 65° anno di età o sia affetto da disabilità connesse a processi di invecchiamento dimostrabili attraverso idonea certificazione. Può inoltre essere ammesso ai benefici il richiedente che comprende o intende includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette; b) sia in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge provinciale in materia di edilizia abitativa pubblica. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., in materia di requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica, si applicano anche nei confronti del coniuge del richiedente, dei componenti il nucleo familiare e nei confronti della persona anziana ultrasessantacinquenne ovvero persona affetta da disabilità connesse a processi d'invecchiamento, qualora la stessa sia già inserita nel nucleo familiare del richiedente ovvero quest'ultimo la intenda includere. I requisiti previsti al presente comma devono sussistere alla scadenza del semestre relativo alla presentazione della domanda. 2. Ai fini della valutazione del requisito del reddito nonché per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 6, il reddito cui fare riferimento è quello dichiarato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, antecedenti al semestre di presentazione della domanda, relativo a ciascun componente del nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio oggetto dell'intervento. 3. omissis 4. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un extracomunitario ai sensi del comma 1 e 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana ovvero di appartenenza ad uno dei Paesi della CEE. Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della medesima legge provinciale, il richiedente immigrato extracomunitario è tenuto a dimostrare di essere in provincia di Trento in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritto alle liste di collocamento. Ai fini della valutazione di tale requisito gli immigrati extracomunitari devono dimostrare, con idonea documentazione: a) nel caso di lavoratore dipendente: di lavorare o avere lavorato in provincia di Trento in via continuativa da almeno due anni alla data di scadenza del semestre relativo alla presentazione della domanda, oppure di lavorare o avere lavorato, in via continuativa, da almeno un anno ed essere stato anteriormente iscritto alle liste di collocamento per almeno due anni. Ai fini del computo della continuità lavorativa vengono sommati i periodi di lavoro continuativi non inferiori a due mesi e non si considerano periodi di interruzione del rapporto di lavoro, purché non superino il totale di trenta giorni per anno lavorativo; b) nel caso di lavoratore autonomo: di essere iscritto regolarmente alla CCIAA di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del semestre relativo alla presentazione della domanda e dimostrare la continuità lavorativa per gli ultimi due anni. Ai fini della valutazione del requisito di cui alle lettere a) e b), il periodo di pensionamento è considerato periodo lavorativo. In tal caso, per il periodo di pensionamento stesso, il richiedente deve dimostrare di essere stato residente in provincia di Trento. 5. Ai fini delle assegnazioni previste dal comma 4, le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 sono tenute, secondo le disposizioni contenute nella presente deliberazione, a predisporre specifiche graduatorie separate 6. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. non si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 4 dell'allegato A) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m.i. (1). Art. 3 Domande e graduatorie 1. Le domande sono presentate ai comprensori o ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio nel corso di tutto l'anno solare. La commissione, di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90, predispone una graduatoria di merito sulla base degli elementi contenuti nelle domande e in dipendenza di un accertamento di natura: a) medica, effettuato dal medico di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 o suo delegato; b) sociale, effettuato dall'assistente sociale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 o suo delegato; c) tecnica, effettuato da parte del personale tecnico dei comprensori o dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio. 2. Nel caso di domande presentate da richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare persone anziane ovvero soggetti affetti da disabilità connesse a processi d'invecchiamento, deve apparire l'assenso all'iniziativa da parte di detti soggetti. 3. La commissione competente predispone la graduatoria provvisoria comprendete le nuove domande, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nell'eventuale precedente graduatoria permanente. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione con l'indicazione del punteggio specifico e dei criteri di preferenza attribuiti. La graduatoria è inoltre depositata a disposizione del pubblico nelle segreterie dei comuni del rispettivo comprensorio ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio. 4. Le graduatorie di merito sono redatte entro i termini previsti per l'esame delle domande relative all'aggiornamento semestrale di cui al comma 1 dell'articolo 4. 5. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i., con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informa l'interessato del punteggio ad esso attribuito. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti ovvero chiunque abbia interesse, possono presentare alla commissione per l'assegnazione controdeduzioni scritte e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine la commissione esamina le controdeduzioni e formula la graduatoria definitiva. 6. La graduatoria definitiva è pubblicata, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun richiedente, sul Bollettino ufficiale della regione e depositata a disposizione del pubblico nelle segreterie dei comuni del rispettivo comprensorio ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio (2). Art. 4 Efficacia delle graduatorie 1. Le graduatorie di cui all'articolo 3 sono permanenti e soggette ad aggiornamento semestrale, da effettuarsi con scadenza il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle nuove domande presentate ed alle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria. 2. In ogni caso si procede ogni due anni ad una revisione globale delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati entro due mesi precedenti la scadenza del semestre relativamente al quale si effettua la revisione, pena l'esclusione dalla graduatoria medesima, a rinnovare la domanda. 3. L'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie avviene con l'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 6. 4. Il richiedente può indicare nella domanda non più di due zone omogenee; in una delle zone omogenee prescelte deve indicare un solo comune ove intende stabilire la propria residenza. Nel caso dei comuni di Trento e Rovereto, il richiedente può indicare nella domanda non più di due circoscrizioni. Ogni richiedente inserito nella graduatoria generale viene collocato d'ufficio in sottograduatorie per zone omogenee con il medesimo punteggio ed il medesimo ordine di precedenza ottenuto nella graduatoria generale. L'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica è effettuata a valere delle sottograduatorie per zone omogenee tenuto conto delle disposizioni previste dal presente titolo. 4 bis. Si applicano le disposizioni previste al comma 4, dell'articolo 12, dell'allegato A), della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993. 5. omissis 6. omissis 7. omissis (3) Art. 5 Accertamento tecnico e medico-sociale 1. Sulla base delle domande i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono tenuti a predisporre una scheda contenente le specifiche indicazioni: a) tecniche: il tecnico incaricato è tenuto ad effettuare un accertamento onde verificare le condizioni dell'alloggio occupato dal richiedente; b) medico-sociali: sulla base delle indicazioni delle condizioni abitative del richiedente, fornite dal tecnico incaricato dal rispettivo comprensorio o dai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, nonché in relazione alle condizioni circa le funzioni di sopravvivenza indicate nella classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali (OMS, 1980) così come ridefinite nell'allegato A/1, il medico e l'assistente sociale incaricato sono tenuti a predisporre una scheda contenente le indicazioni necessarie ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Le indicazioni e i relativi punteggi sono contenuti sinteticamente nella scheda come risulta dall'allegato A/2, la quale dovrà indicare in linea di massima anche gli accorgimenti tecnici e gli adeguamenti necessari al superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative così come indicate nell'articolo 22 (4). Art. 6 Criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi 1. La graduatoria di merito è redatta con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 1) disagio abitativo in relazione alla disabilità dell'anziano: al punteggio complessivo ottenuto relativamente alle funzioni di sopravvivenza di cui all'allegato A/1, viene attribuito il seguente punteggio secondo le seguenti classi: a) da 81 a 100 punti 15 b) da 61 a 80 punti 10 c) da 41 a 60 punti 7 d) da 11 a 40 punti 5 e) da 2 a 10 punti 1 In caso di più persone anziane viene attribuito il punteggio singolo più conveniente ai fini dell'inserimento nella graduatoria; 2) disagio abitativo in relazione alla urgenza connessa all'utilizzo dell'alloggio (da effettuarsi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3): - immediata punti 5 - prevista a breve termine punti 3 - prevista a medio termine punti 2 - nessuna urgenza punti 1 3) disagio socio-ambientale: - ospite presso casa di riposo o similari punti 4 - solo, senza immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 3 - solo, ma con immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 2 - inserito in un nucleo familiare o in coabitazione punti 1 4) condizioni abitative dell'alloggio occupato: si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dai punti 2), 3), 4) e 5) del comma 1 dell'articolo 8 e dal comma 2 del medesimo articolo dell'allegato A) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni; 5) età dell'anziano o qualora siano più di uno il computo è effettuato con la media dell'età degli anziani componenti il nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio: - meno di 65 anni punti 0 - da 65 a 70 punti 2 - da 71 a 75 punti 4 - da 76 a 80 punti 3 - da 81 e più punti 1 6) anzianità di residenza nella provincia di Trento relativamente all'anziano o qualora siano più di uno il computo è effettuato con la media dell'anzianità di residenza di tutti gli anziani componenti il nucleo che andrà ad occupare l'alloggio): - dalla nascita o comunque per un periodo non inferiore a 50 anni punti 3 - più di 10 anni punti 2 - da 5 a 10 anni punti 1 - meno di 5 anni punti 0 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: il certificato di iscrizione all'AIRE, il certificato anagrafico storico, la dichiarazione del sindaco o la dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza trascorso in provincia di Trento. La data di riferimento per la determinazione dell'anzianità di residenza è quella riferita alla scadenza del semestre relativo alla presentazione della domanda; 7) qualora nel nucleo familiare sia compresa o venga inclusa persona anziana diversa dal richiedente e/o dal coniuge del richiedente, è attribuito un punteggio aggiuntivo: punti 3 8) nucleo familiare il cui reddito complessivo non risulti superiore a: - 40% del limite massimo per l'assegnazione vigente per l'anno di presentazione della domanda punti 7 - 60% del limite massimo medesimo punti 4 - 80% del limite massimo medesimo punti 2 9) adattabilità dell'anziano alla nuova situazione e alla capacità di gestire autonomamente la risorsa abitativa. È attribuito un punteggio da 1 a 8 punti. Il punteggio attribuito non può essere frazionale. Tale attribuzione deriva dalla valutazione complessiva di tutti gli aspetti medico-sociali e tecnici, nonché in relazione al reale utilizzo della risorsa abitativa offerta; 10) qualora il soggetto richiedente di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 scelga nella domanda un solo comune ovvero circoscrizione ed il medesimo coincida con quello di residenza, è attribuito un punteggio aggiuntivo: punti 3. 2. A parità di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria rispettando, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti che si trovino nelle condizioni di cui al primo alinea del comma 3 dell'articolo 8 dell'allegato A) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni; - richiedenti che si trovino nelle condizioni di cui al secondo alinea del comma 3 dell'articolo 8 dell'allegato A) delle suddette disposizioni attuative; - richiedenti che abbiano ottenuto il maggior punteggio nell'ambito del disagio abitativo in relazione alla disabilità dell'anziano di cui al punto 1 del comma 1. 3. A parità di punteggio ed a parità di condizioni che determinano le preferenze anzidette, le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante da sorteggio. 4. Gli alloggi oggetto degli interventi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della L.P. 16/90 sono assegnati con le stesse modalità di cui al presente titolo, ma con priorità ai residenti del comune che ha proposto l'iniziativa. 5. Nel caso di emigrati all'estero che intendano stabilire la propria residenza in provincia di Trento, in luogo dei punteggi di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 1, è attribuito un punteggio forfettario pari a 10 punti (5). Art. 7 Scelta e consegna degli alloggi 1. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli disponibili nei comprensori e nei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, viene effettuata dai richiedenti assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla sottograduatoria. Nel caso in cui non tutti gli alloggi situati in un unico edificio risultino assegnabili, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, sentito l'ITEA, individuano gli alloggi da assegnare, tenendo conto della più razionale utilizzazione dell'edificio stesso, nonché le indicazioni della commissione di cui al comma 4 all'articolo 4 della L.P. 16/90. 2. Nei comprensori il rifiuto di un alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, offerto: a) nel comune indicato dal richiedente nella zona omogenea prescelta, comporta la decadenza dell'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria generale e conseguentemente da tutte le zone omogenee prescelte; b) nei comuni non indicati nella domanda, ma ricompresi nelle zone omogenee prescelte, comporta l'esclusione per eventuali ulteriori assegnazioni nel comune offerto. 3. Nei comuni di Trento e Rovereto, il rifiuto di un alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, offerto nella circoscrizione indicata nella domanda dal richiedente comporta l'esclusione per eventuali ulteriori assegnazioni nella circoscrizione offerta. 4. È disposta la decadenza dell'assegnazione nei confronti di chi non abbia ottemperato agli adempimenti circa la sottoscrizione del contratto di locazione e la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'inserimento nelle fasce per la determinazione del canone. 5. È disposta la revoca dell'assegnazione nei confronti di chi non abbia occupato stabilmente l'alloggio entro 60 giorni dalla consegna; tale termine può essere prorogato dall'ITEA per gravi e giustificati motivi. 6. La revoca è disposta anche qualora l'anziano non occupi stabilmente l'alloggio assegnato salvo quanto disposto dall'articolo 8 (6). Art. 8 Subentro nella domanda e nell'assegnazione 1. In caso di decesso della persona anziana, la domanda presentata si ritiene decaduta. Qualora nel nucleo familiare interessato vi siano altri soggetti che abbiano i requisiti per accedere ai benefici di legge, la domanda può essere rinnovata dagli stessi, tuttavia devono essere ridefinite le condizioni di punteggio e la domanda stessa viene inserita nella graduatoria del semestre successivo. 2. Qualora la persona anziana, dopo l'assegnazione dell'alloggio, cessi di fare parte del nucleo familiare dell'assegnatario per: a) decesso della persona anziana medesima; b) collocazione non temporanea presso case di riposo o residenze sanitarie assistenziali dovuta alle modificate condizioni di salute rispetto al momento dell'assegnazione e risulti obiettivamente impossibile la permanenza dell'anziano nell'alloggio e per lo stesso necessiti una costante assistenza di natura medica ed infermieristica. (Tale condizione deve essere espressamente dichiarata da un medico specialista in geriatria dipendente dal servizio sanitario nazionale sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomofunzionale dell'anziano); si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 così come specificate nei commi successivi. 3. L'ITEA è tenuto a segnalare alla commissione, di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90, l'alloggio di particolare fattura, sia in termini strutturali che di tipologia costruttiva, assegnato al richiedente nel cui nucleo familiare sia inclusa una o più persone anziane e queste ultime abbiano cessato di far parte del nucleo del richiedente per le motivazioni previste al comma 2. I comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, sentita la competente commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 16/90, possono assegnare temporaneamente, ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., nella medesima zona omogenea un altro alloggio in alternativa all'alloggio precedentemente assegnato (7). 4. Ai fini di cui al comma 3 nel contratto di locazione, relativo all'alloggio assegnato al richiedente beneficiario, è prevista una clausola che preveda, in capo all'assegnatario medesimo: a) l'obbligo di comunicare all'ITEA la cessazione dell'appartenenza dell'anziano al nucleo familiare dell'assegnatario entro 60 giorni dalla cessazione stessa; b) l'obbligo di accettare il cambio di alloggio qualora gli venga richiesto; c) l'impegno ad assumersi le spese relative all'eventuale trasloco. 5. Qualora l'anziano cessi di far parte del nucleo familiare del richiedente, per motivazioni diverse da quelle indicate al comma 2, ovvero il nucleo familiare del richiedente non occupi stabilmente l'alloggio assegnato, si procede alla revoca dell'assegnazione. 6. Si procede altresì alla revoca dell'assegnazione qualora si verifichino le ipotesi previste dal comma 2 e l'assegnatario non adempi agli obblighi previsti alle lettere b) e c) del comma 4. Articolo 8 bis Assegnazioni temporanee 1. Le assegnazioni temporanee a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della L.P. 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i., sono effettuate ai sensi della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. 2. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 e s.m.i. competente per territorio può assegnare in via definitiva l'alloggio occupato dagli assegnatari temporanei, purché i medesimi siano stati collocati in modo continuativo nelle ultime tre graduatorie semestrali, ivi compresi gli aggiornamenti, formate successivamente all'assegnazione temporanea (8). Titolo II Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dei comuni e delle IPAB (9) Art. 9 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni previste nel presente titolo si applicano agli interventi previsti nell'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento’". 2. Per quanto non specificatamente indicato nella presente deliberazione si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata (10). Art. 10 Soggetti ammissibili 1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5 della legge provinciale 16/90 i comuni e le IPAB che, alla data della domanda, siano titolari della piena proprietà degli immobili oggetto dell'intervento (11). Art. 11 Domanda 1. Le domande sono presentate dal 1° luglio al 31 ottobre di ogni anno per essere inserite nel programma d'intervento dell'anno successivo. 2. Le domande sono presentate su stampato predisposto dal servizio edilizia abitativa contenente gli elementi indispensabili per una prima individuazione dell'intervento. Inoltre alla domanda è allegata una relazione tecnica contenente: a) descrizione e quantificazione del fabbisogno abitativo; b) descrizione delle caratteristiche dell'intervento e delle opere da realizzarsi e le relative date della presunta realizzazione; c) preventivo sommario di spesa; d) piano finanziario di copertura della spesa per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12; e) indicazione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; f) dichiarazione, sottoscritta dal segretario e dal sindaco, che l'intervento è previsto da uno degli strumenti di programmazione economico-finanziaria; g) dichiarazione del titolo di piena proprietà (12). Art. 12 Contributi 1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta provinciale può - sentito il parere del comprensorio relativamente ai comuni e alle IPAB del rispettivo territorio ad eccezione dei comuni di Trento e Rovereto e il parere dei comuni di Trento e Rovereto per le IPAB del rispettivo territorio - concedere contributi nel seguente modo: a) contributi in conto capitale pari all'80% della spesa ammessa per gli interventi previsti alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 16/90; b) contributi in conto capitale pari alla totale copertura della spesa ammessa per gli interventi previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 16/90 (13). 2. Gli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono vincolati per gli scopi previsti dalla L.P. 16/90 a tempo indeterminato e comunque fino a diversa determinazione della Giunta provinciale. Art. 13 Caratteristiche delle opere ammissibili e determinazione della spesa 1. La spesa da ammettere a contributo per le iniziative di risanamento di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i., ivi comprese le opere di adeguamento abitativo strutturale e sussidi, è determinata sulla base del progetto esecutivo e definita in relazione alla superficie complessiva degli alloggi che saranno realizzati computata al lordo delle murature. Qualora nell'ambito degli interventi siano compresi locali e spazi accessori complementari e dipendenze degli alloggi ovvero locali destinati a servizi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 16/90, la spesa per i medesimi non può superare il 50% della spesa ammessa per gli interventi destinati ad esclusivo uso abitativo. 2. La spesa massima ammissibile a metro quadrato è pari alla spesa massima ammissibile a metro quadrato di costruzione, determinata periodicamente dalla Giunta provinciale per la tipologia d'intervento rispettivamente di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione, aumentata del 50%. 3. Su richiesta dell'ente interessato, la spesa massima ammissibile può essere aggiornata ai limiti massimi di spesa ammissibile vigenti alla data di concessione del contributo. 4. Ai fini della determinazione della spesa da ammettere a contributo si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 21. 5. Possono essere ammessi a contributo anche interventi già in parte eseguiti, limitatamente ai lavori da eseguire e risultanti da un accertamento tecnico effettuato dal servizio edilizia abitativa. 6. In caso di opere di adeguamento e sussidi di cui ai punti 1, 2, 3 e 10 previsti nell'ambito delle unità ambientali del comma 1 dell'articolo 22, non si applicano le disposizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo 22 (14). Art. 14 Istruttoria definitiva 1. La concessione dei benefici è subordinata alla presentazione, entro 180 giorni dalla comunicazione, prorogabili per gravi e giustificati motivi, della seguente documentazione: a) estratto tavolare generale esteso aggiornato, completo nei fogli A1-A/2-B-C, delle pp.ed. oggetto dell'intervento; b) fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A. e/o del codice fiscale; c) nel caso di immobili costruiti o ristrutturati da meno di 50 anni: dichiarazione del sindaco che essi non rivestono interesse storico-artistico; d) delibera di approvazione in linea tecnica o in via definitiva del progetto; e) delibera di approvazione del piano finanziario con l'indicazione degli eventuali oneri di gestione; f) progetto esecutivo completo dei seguenti elaborati tecnici: - relazione tecnica completa del quadro economico; - grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera; - computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture, redatto sulla base dei prezzi unitari; - capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione, delle modalità di affidamento dei lavori e di pagamento; - indagini geologiche e/o geotecniche in relazione alla tipologia dell'intervento; - disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti; - ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare; g) estratto del verbale parere della commissione edilizia comunale ed eventuali pareri ed autorizzazioni preventive; h) parere tecnico-amministrativo sul progetto, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 55 - comma 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate le modalità di affidamento dei lavori. 2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della L.P. 16/90, deve inoltre essere presentata la delibera del consiglio comunale dalla quale risulti l'impegno a destinare, per un periodo di almeno 10 anni dalla concessione del contributo, gli alloggi oggetto del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2 della L.P. 16/90. Nel caso di presentazione di domande da parte delle IPAB il suddetto impegno deve risultare da una delibera del consiglio di amministrazione della suddetta istituzione (15). Art. 15 Caratteristiche degli alloggi 1. Negli interventi di ristrutturazione o di risanamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della L.P. 16/90, sono esclusi dagli interventi tutte le opere e forniture che per loro natura o destinazione presentino caratteristiche di lusso. 2. Agli alloggi ammessi a contributo non possono essere arrecate sostanziali modifiche strutturali o che alterino la loro destinazione, in variante dei progetti approvati, neppure nel corso della realizzazione, senza l'autorizzazione della Giunta provinciale. Art. 16 Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo avviene, su richiesta dell'ente beneficiario, secondo le modalità di seguito indicate: a) primo acconto, fino al 20% del contributo, previa presentazione del certificato di avvenuta aggiudicazione dei lavori, nonché della delibera relativa all'approvazione tecnico-finanziaria del progetto, al finanziamento della spesa sulla base del contributo concesso, all'impegno a carico del bilancio comunale e alla determinazione delle modalità di affidamento dei lavori; b) secondo acconto, fino al 50% del contributo, ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori certificata da dichiarazione del sindaco e del direttore dei lavori; c) saldo del contributo, previa presentazione della delibera di approvazione della contabilità finale dei lavori e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere, che andranno allegati alla delibera medesima, contenente anche il riepilogo delle spese sostenute. 2. In caso di mancata rispondenza delle opere agli elaborati di progetto, la quantificazione del contributo è rideterminata in relazione alle opere ritenute ammissibili e in misura comunque non superiore a quella originariamente determinata. 3. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel termine di due anni, dalla data della delibera di concessione del contributo, salvo proroga, per giustificati motivi (16). Titolo III Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 Art. 17 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni previste nel presente titolo si applicano agli interventi previsti nell'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento’". 2. Per quanto non specificatamente indicato nella presente deliberazione si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata (17). Art. 18 Soggetti ammissibili 1. Può accedere ai benefici previsti dall'articolo 6 della L.P. 16/90 chi: a) ha compiuto il 65° anno di età o chi sia affetto da disabilità connesse a processi d'invecchiamento dimostrabili attraverso idonea certificazione; può inoltre essere ammesso ai benefici il richiedente che comprende o intende includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette; b) sia in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata ad eccezione del reddito per gli interventi di cui al punto 2) del comma 1 dell'articolo 25 relativamente alla quarta fascia; c) sia proprietario, comproprietario o titolare di un diritto reale di godimento su un alloggio che intende risanare e occupare stabilmente. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., si applicano anche nei confronti del coniuge del richiedente e nei confronti della persona anziana ultrasessantacinquenne ovvero persona affetta da disabilità connesse a processi d'invecchiamento, qualora la stessa sia già inserita nel nucleo familiare del richiedente ovvero quest'ultimo la intenda includere. I requisiti previsti al presente comma devono sussistere alla scadenza del semestre relativo alla presentazione della istanza. 2. Possono essere ammessi ai servizi di cui all'articolo 28, con oneri a loro carico, anche i richiedenti anziani ultrasessantacinquenni ovvero affetti da disabilità connesse a processi d'invecchiamento non in possesso dei requisiti previsti dalla lettera b) del comma 1), relativamente all'abitazione ove dimorano o intendono dimorare abitualmente. 3. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un extracomunitario ai sensi del comma 1 e 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana ovvero di appartenenza ad uno dei paesi della CEE. Tuttavia, ai sensi del comma 1 della medesima legge provinciale, il richiedente immigrato extracomunitario è tenuto a dimostrare di essere in provincia di Trento in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritto alle liste di collocamento. Ai fini della valutazione di tale requisito gli immigrati extracomunitari devono dimostrare, con idonea documentazione: a) nel caso di lavoratore dipendente: di lavorare o di avere lavorato in provincia di Trento in via continuativa da almeno due anni alla data di scadenza del semestre relativo alla presentazione della istanza, oppure di lavorare o avere lavorato, in via continuativa, da almeno un anno ed essere stato anteriormente iscritto alle liste di collocamento per almeno due anni. Ai fini del computo della continuità lavorativa vengono sommati i periodi di lavoro continuativi non inferiori a due mesi e non si considerano periodi di interruzione del rapporto di lavoro, purché non superino il totale di trenta giorni per anno lavorativo; b) nel caso di lavoratore autonomo: di essere iscritto regolarmente alla CCIAA di Trento da almeno tre anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle istanze e dimostrare la continuità lavorativa per gli ultimi due anni. Agli effetti della valutazione del requisito di cui alle lettere a) e b) il periodo di pensionamento è considerato periodo lavorativo. In tal caso, per il periodo di pensionamento stesso, il richiedente deve dimostrare di essere stato residente in provincia di Trento. 4. Ai fini di cui al comma 3, i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio sono tenuti, secondo le disposizioni contenute nella presente deliberazione, a predisporre specifiche graduatorie separate (18). Art. 19 Istanze, segnalazioni e graduatorie 1. Le istanze o le segnalazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della L.P. 16/90, sono presentate ai comprensori ovvero ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio nel corso di tutto l'anno solare. I comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio predispongono e aggiornano una graduatoria di merito sulla base degli elementi contenuti nelle istanze presentate direttamente dall'interessato ovvero nelle istanze presentate a seguito delle segnalazioni e in dipendenza di un accertamento di natura: a) medica, effettuato dal medico di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 o suo delegato; b) sociale, effettuato dall'assistente sociale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 o suo delegato; c) tecnica, effettuato da parte del personale tecnico dei comprensori ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio. 2. La graduatoria di cui al comma 1 è permanente e soggetta ad aggiornamento semestrale, da effettuarsi con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle nuove istanze presentate direttamente dall'interessato ovvero alle istanze presentate a seguito di segnalazioni, alle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria nonché alle istanze già collocate nella eventuale precedente graduatoria permanente. 3. In ogni caso si procede ogni due anni ad una revisione globale delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati, entro due mesi precedenti alla scadenza del semestre cui si riferisce la revisione, pena l'esclusione dalla graduatoria medesima, a produrre la documentazione comprovante la persistenza delle necessità dell'intervento secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 16/90. 4. L'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di merito avviene con l'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 23. 5. Nel caso di istanze presentate da richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare persone anziane ovvero soggetti affetti da disabilità connesse a processi d'invecchiamento, deve apparire l'assenso all'iniziativa da parte di detti soggetti. 6. Il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio informano l'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del punteggio ad esso attribuito. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento i richiedenti che abbiano presentato nuove istanze o eventuali variazioni ovvero chiunque abbia interesse, possono presentare eventuali controdeduzioni e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto esaminano le controdeduzioni e formulano la graduatoria definitiva (19). Art. 20 Accertamento medico, sociale e tecnico 1. Sulla base dell'istanza o della segnalazione i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 19, sono tenuti a predisporre una scheda contenente specifiche indicazioni: a) medico-sociali: le indicazioni devono riferirsi in particolare alle cosiddette funzioni di sopravvivenza indicate nella classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali (OMS, 1980) così come ridefinite nell'allegato A/1. Le indicazioni e i relativi punteggi sono contenuti sinteticamente nella scheda come risulta dall'allegato A/3, la quale dovrà indicare in linea di massima anche i sussidi e gli adeguamenti necessari al superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative così come indicate nell'articolo 22; b) tecniche: il tecnico incaricato è tenuto ad effettuare un accertamento onde verificare le condizioni abitative e la fattibilità realizzativa degli interventi di adeguamento nonché l'installazione dei sussidi proposti. Inoltre lo stesso è tenuto ad evidenziare specificatamente e separatamente, gli interventi finalizzati all'adeguamento e alla fornitura dei sussidi dagli interventi di manutenzione di risanamento e di ristrutturazione necessari a rendere idonea l'abitazione (20). Art. 21 Caratteristiche delle opere ammissibili 1. Agli effetti di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della L.P. 16/90, costituiscono interventi di risanamento e di ristrutturazione le opere di: a) manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione di alloggi: tali interventi sono definiti nell'ambito della normativa provinciale di edilizia abitativa agevolata. Il computo metrico estimativo relativo agli interventi di cui sopra deve tendenzialmente uniformarsi ai prezzi medi delle opere e materiali riportati nel bollettino trimestrale della CCIAA di Trento o nell'elenco prezzi informativi delle opere edili pubblicate dal servizio edilizia pubblica della Provincia autonoma di Trento. La spesa massima ammissibile per il singolo intervento è pari a quella fissata annualmente dalla Giunta provinciale per l'edilizia abitativa agevolata; b) adeguamenti e/o sussidi: si intendono le opere abitative strutturali, la fornitura di sussidi e la loro relativa installazione, necessari alla persona anziana, finalizzate al superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo dell'alloggio nonché a meglio fruire del medesimo in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Il computo metrico estimativo relativo alla "fornitura dei sussidi" deve tendenzialmente uniformarsi ai prezzi medi praticati dalle ditte specializzate nel settore; le opere relative all'adeguamento strutturale e all'installazione dei sussidi stessi devono invece tendenzialmente uniformarsi ai prezzi medi delle opere e materiali riportati nel bollettino trimestrale della CCIAA di Trento. È cura del servizio edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento fornire indicazioni periodiche circa i prezzi medi dei "sussidi". 2. Le spese massime e minime ammissibili a contributo sono definite come segue: a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione valgono le spese ammissibili stabilite dalla Giunta provinciale per il settore risanamenti nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata salvo quanto previsto dal comma 4; b) per gli interventi di adeguamento strutturale e per i sussidi, la spesa massima ammissibile non può superare il 50% della spesa per interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione così come definiti dalla normativa provinciale in materia di edilizia agevolata e non essere inferiore al 50% della spesa minima prevista per gli interventi di risanamento contemplati dalla normativa in materia di edilizia abitativa agevolata. 3. In caso di sole opere di adeguamento e/o sussidi, la spesa massima ammissibile non può superare il 30% del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 64 dell'allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Cumulativamente la spesa minima tra i vari tipi d'intervento non può essere inferiore alla spesa minima stabilita per gli interventi di risanamento contemplati dalle normative in materia di edilizia abitativa agevolata. 5. Possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 16/1990 soggetti già beneficiari di contributi, purché le opere proposte siano differenti da quelle già oggetto di contributo. In tale caso la spesa massima ammissibile per il richiedente risulta pari alla differenza tra la spesa massima ammissibile vigente al momento della domanda e la spesa precedentemente ammessa a contributo. 6. Nel caso in cui la tipologia d'intervento proposta sia diversa da quella precedentemente ammessa a contributo, la spesa massima ammissibile è quella vigente al momento della domanda, debitamente ridotta secondo quanto previsto al comma 5. 7. Possono essere comunque ammesse a contributo opere di adeguamento strutturale dell'alloggio e/o sussidi cui alla lettera b) del comma 1 anche in presenza di soggetti già beneficiari di contributo ancorché le iniziative originariamente ammesse a contributo siano state dirette alla realizzazione di un alloggio idoneo. Tuttavia, qualora ricorrano nel tempo più interventi di adeguamento strutturale, la spesa massima ammessa non può superare la differenza tra la spesa massima ammissibile vigente e la spesa originariamente ammessa proporzionalmente aggiornata in relazione ai nuovi limiti. 8. Su richiesta dell'interessato non ammesso a contributo in una precedente graduatoria di merito bensì ammesso a contributo in una successiva graduatoria, i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio possono, in sede di ammissione a contributo e sempreché i lavori siano ancora da effettuarsi, aggiornare la spesa originariamente ammessa a contributo in relazione ai nuovi costi edilizi, tenendo conto dei nuovi limiti massimi di spesa ammissibile a contributo. L'aggiornamento è subordinato alla rideterminazione delle percentuali di contributo in relazione ai nuovi redditi e al nuovo limite massimo di reddito stabilito dalla Giunta provinciale (21). Art. 22 Adeguamenti abitativi strutturali e sussidi 1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 sono specificati per unità ambientale e sono così indicativamente definiti: Alloggio tipo per anziano con menomazioni o disabilità Unità ambientali Adeguamenti abitativi strutturali e sussidi 1. Spazi esterni - larghezza minima percorso pedonale di ml. 1,5 - dislivello tra il piano del percorso e il piano del terreno di 2,5 cm. e massimo di 15 cm. - pendenza longitudinale di norma del 5% e non superiore all'8% - pavimentazione antisdrucciolevole - grigliati, utilizzati nei calpestii, con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro - corrimani orizzontali posti ad un'altezza compresa tra 0,90/1 metro - cigli del percorso pedonale realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica 2. Vano d'accesso all'edificio - nessun gradino - soglia con rialzo che non deve superare i 2,5 cm., arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica - campanello, citofono e bussola per lettere accessibili da parte di persona su sedia a ruote - porta con apertura automatica e rallentamento di chiusura - pavimentazione antisdrucciolo - zerbino incassato 3. Vano scale - larghezza minima di 1,20 m - pendenza limitata e costante - pedata non inferiore a 30 cm e alzata non superiore a 16 cm con sottogrado rispetto al grado di 75°-80° - lunghezza rampe contenuta - gradini con rivestimento antisdrucciolo a pianta rettangolare e con profilo continuo a spigoli arrotondati - mancanza gradini a zampa d'oca - parapetto dell'altezza minima di 100 cm. atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano su ambo i lati dell'altezza tra 0,90/1 metro di facile prendibilità e realizzato con materiale resistente e non tagliente - segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti) situato almeno a 30 cm. dal primo e dall'ultimo scalino per indicare l'inizio e la fine della rampa - illuminazione preferibilmente naturale laterale; illuminazione artificiale, anche essa laterale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo Ascensore - cabina idonea per l'uso da parte di persona su sedia a ruote - le porte della cabina e di piano devono essere automatiche e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote - la bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti - all'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, una luce di emergenza - il ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all'accesso - arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo - segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme Servo scala e piattaforma elevatrice - accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote - agevole manovrabilità dei comandi - dotazione di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento meccaniche, elettriche e di comando - spazio antistante la piattaforma, sia di partenza che di arrivo, dalla profondità tale da consentire un'agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote 4. Ingresso abitazione - soglia complanare - zerbino incassato - porta ad apertura automatizzata con chiusura rallentata - porta con spioncino - pavimento antisdrucciolo 5. Cucina - porta larghezza cm. 90 - finestre con apertura a vasistas e maniglione a leggera pressione - pavimento antisdrucciolo - cappa aspirazione elettrica dei vapori - avvisatore acustico perdite di gas - saracinesca per la chiusura generale dell'impianto idrico - dispositivo magnetotermico "salvavita" 6. Percorsi orizzontali e corridoi - larghezza minima ml. 1,30 - pavimentazione antisdrucciolo priva di dislivelli, in caso contrario questi devono essere superati mediante rampe - andamento il più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate - spigoli smussati - corrimano orizzontale ed appigli in corrispondenza delle aperture dei vari locali 7. Stanze - larghezza minima della porta cm. 90 - campanello allarme - citofono e presa telefonica - pavimento antisdrucciolo - corrimano orizzontali su pareti libere - finestre con apertura a maniglione davanzale 8. Servizi igienici - porta con larghezza minima di cm. 90 per accesso con sedia a ruote, preferibilmente scorrevole o che apre verso l'esterno - vasca (preferita la doccia), bidet e tazza WC disposti per accostamento laterale - lavabo, che deve essere del tipo a mensola, disposto per l'accostamento frontale, senza colonna e con sifone preferibilmente accostato o incassato a parete - WC e bidet di tipo sospeso - doccia a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono - rubinetti preferibilmente con manovra a leva e a tempo - maniglioni o corrimani orizzontali e verticali in prossimità degli apparecchi - per i casi specifici è raccomandato il doppio servizio (utenti con disturbi di incontinenza) - avvisatori acustici di emergenza con pulsante posti in prossimità della tazza e della vasca - pavimento andistrucciolo con fugatura marcata per lo sgrondo di acqua 9. Balconi - la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote - almeno una porzione di balcone, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote - parapetti dell'altezza minima di 100 cm. dando preferenza a quelli che consentono la visuale anche alla persona su sedia a ruote - porta finestra con zoccolo pieno o vetro infrangibile dotate preferibilmente di maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate 10. Autorimessa e cantine - deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote - deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento - pavimento antisdrucciolo - aspiratore elettrico gas di scarico - avvisatore acustico - a piano terra accessibile con rampascivolo idonea a sedia a ruote - porta larghezza minima cm. 90 - avvisatore acustico - pavimento antisdrucciolo 11. omissis 12. omissis 1 bis. omissis 1 ter. omissis 1 quater. Le domande che prevedono la realizzazione degli interventi di cui al punto 11) della tabella del comma 1, presentate da soggetti anziani che costituiscono nucleo monopersonale, sono finanziate con precedenza rispetto alle altre domande inserite in graduatoria. 2. Agli interventi descritti al comma 1 possono, su specifica indicazione medica e del tecnico incaricato dell'accertamento, essere ammessi sussidi o opere di adeguamento strutturale non comprese nello schema contenuto nel medesimo comma 1. 3. Le spese per gli interventi previsti nell'ambito delle unità ambientali di cui ai punti 1, 2, 3 e 10 non possono superare il 30% della spesa ammessa rispettivamente degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione. 4. Le caratteristiche degli interventi indicativamente definite al comma 1 quale orientamento generale per la realizzazione delle opere per adeguamenti e sussidi, debbono comunque rispettare gli standard minimi e le caratteristiche tecniche previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, D.M. 236 di data 14 giugno 1989 e legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (22). Art. 23 Criteri per la formazione della graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito è redatta con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 1) disagio abitativo in relazione alla disabilità dell'anziano: al punteggio complessivo ottenuto relativamente alle funzioni di sopravvivenza di cui all'allegato A/1, viene attribuito il seguente punteggio secondo le seguenti classi: a) da 81 a 100 punti 15 b) da 61 a 80 punti 10 c) da 41 a 60 punti 7 d) da 11 a 40 punti 5 e) da 2 a 10 punti 1 In caso di più persone anziane viene attribuito il punteggio singolo più conveniente ai fini dell'inserimento nella graduatoria; 2) disagio abitativo in relazione alla urgenza connessa all'utilizzo dell'alloggio (da effettuarsi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19): - immediata punti 5 - prevista a breve termine punti 3 - prevista a medio termine punti 2 - nessuna urgenza punti 1 3) disagio socio-ambientale: - ospite presso casa di riposo o similari punti 4 - solo, senza possibilità di assistenza immediata da parte di familiari punti 3 - solo, ma con immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 2 - inserito in un nucleo familiare o in coabitazione punti 1 4) condizioni abitative dell'alloggio da risanare: - inabitabile (ordinanza di sgombero o di antigienicità emessa dall'autorità competente) punti 5 - scadente (così come definito dall'articolo 21 della legge 392/78 ovvero trasformazione di locali non destinati a fini abitativi) punti 3 - mediocre (così come definito dall'articolo 21 della legge 392/78) punti 1 5) età dell'anziano o qualora siano più di uno è attribuito il punteggio singolo più conveniente ai fini dell'inserimento nella graduatoria: - meno di 65 anni: 0 punti - da 65 a 66: 3 punti - da 67 a 68: 4 punti - da 69 a 70: 5 punti - da 71 a 72: 6 punti - da 73 a 74: 7 punti - da 75 a 76: 8 punti - da 77 a 78: 6 punti - da 79 a 80: 5 punti - da 81 a 82: 4 punti - da 83 a 84: 3 punti - da 85 a 86: 2 punti - 87 e più: 1 punto 6) anzianità di residenza nella provincia di Trento (relativamente all'anziano o qualora siano più di uno il computo è effettuato con la media dell'anzianità di residenza di tutti gli anziani componenti il nucleo che andrà ad occupare l'alloggio): - dalla nascita o comunque per un periodo non inferiore a 50 anni punti 3 - più di 10 anni punti 2 - da 5 a 10 anni punti 1 - meno di 5 anni punti 0 Nel caso di emigrato all'estero già residente in provincia di Trento si considerano i periodi di emigrazione documentati attraverso: il certificato di iscrizione all'AIRE, il certificato anagrafico storico, la dichiarazione del sindaco o la dichiarazione consolare. Qualora il richiedente sia residente fuori provincia è computato l'effettivo periodo di residenza trascorso in provincia di Trento. La data di riferimento per la determinazione dell'anzianità di residenza è quella riferita alla scadenza del semestre relativo alla presentazione della domanda; 7) qualora nel nucleo familiare sia compresa o venga inclusa persona anziana diversa dal richiedente e/o dal coniuge del richiedente, è attribuito un punteggio aggiuntivo: punti 3 8) coloro che intendono risanare abitazioni ubicate nell'ambito di una delle "zone svantaggiate" così come individuate dalla normativa provinciale punti 2 9) adattabilità dell'anziano alla nuova situazione e alla capacità di gestire autonomamente la risorsa abitativa. È attribuito un punteggio da 1 a 8 punti. Il punteggio attribuito non può essere frazionale. Tale attribuzione deriva dalla valutazione complessiva dell'iniziativa correlando tra loro gli aspetti medico-sociali e tecnici, nonché in relazione all'utilizzo della risorsa abitativa in rapporto all'entità dell'investimento. 2. Le graduatorie di merito di cui al comma 2 dell'articolo 6 della L.P. 16/90 devono essere redatte entro i termini previsti per l'esame delle istanze o segnalazioni relative all'aggiornamento semestrale di cui al comma 2 dell'articolo 19. 3. A parità di punteggio le istanze vengono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i richiedenti che hanno ottenuto il maggior punteggio nell'ambito delle funzioni di sopravvivenza previste all'allegato A/1. 4. A parità di punteggio ed a parità di condizioni che determinano le preferenze di cui al comma 3, le istanze sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante da sorteggio. 5. Nel caso di emigrati all'estero che intendono ristabilire la propria residenza in provincia di Trento, in luogo dei punteggi di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 1 del presente articolo, viene assegnato un punteggio forfettario pari a 10 punti. 6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 4) del comma 1 è necessario che le opere oggetto dell'intervento non siano iniziate al momento dell'accertamento tecnico; tuttavia, qualora i lavori siano già iniziati e non sia possibile valutare le preesistenti condizioni dell'alloggio, non è attribuito il rispettivo punteggio (23). Art. 24 Elementi della domanda 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 18 risultino in posizione utile nella graduatoria di merito per accedere ai benefici, l'interessato presenta domanda ai comprensori o ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità. Tale termine è prorogabile, su richiesta, per ulteriori 90 giorni per gravi e giustificati motivi. 2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) dimostrazione della proprietà o del diritto reale di godimento dell'immobile oggetto dell'intervento; b) autocertificazione del possesso dei requisiti conforme al modello predisposto dai comprensori o dai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio; c) progetto esecutivo corredato dalle relative autorizzazioni in quanto necessarie; d) relazione tecnica dettagliata delle opere oggetto dell'intervento che si intende effettuare; e) computo metrico estimativo; f) eventuali dichiarazioni liberatorie dei proprietari, comproprietari o eventuali contitolari del diritto di godimento circa l'esecuzione delle opere di risanamento o di ristrutturazione dell'immobile nonché l'eventuale dichiarazione di assenso a dare la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento; g) eventuale richiesta o atto di assenso per l'applicazione del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 16/90. 3. Il computo metrico estimativo, di cui alla lettera e) del comma 2, dovrà essere strutturato in modo tale da evidenziare le opere di adeguamento e fornitura dei sussidi e gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione. 3 bis. omissis (24) Art. 25 Quantificazione dei contributi 1. A favore dei soggetti richiedenti che risultano in posizione utile nella graduatoria di merito, i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 16/90 sono determinati nel modo seguente: 1) contributi per opere di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione dell'alloggio, in relazione alle fasce di reddito così determinate: 1a fascia: contributo del 90% della spesa ammessa per i richiedenti il cui reddito non superi il 20% del limite massimo; 2a fascia: contributo del 75% della spesa ammessa per i richiedenti il cui reddito non superi il 60% del limite massimo; 3a fascia: contributo del 60% della spesa ammessa per i richiedenti il cui reddito non superi il limite massimo; 2) contributi per sussidi e opere di adeguamento o di realizzazione di strutture abitative, dirette all'eliminazione delle difficoltà connesse all'utilizzo dell'alloggio, in relazione alle fasce di reddito così definite: 1a fascia: contributo del 100% della spesa ammessa per i richiedenti il cui reddito non superi il 25% del limite massimo; 2a fascia: contributo dell'80% della spesa ammessa per i richiedenti il cui reddito non superi il 75% del limite massimo; 3a fascia: contributo del 60% della spesa ammessa per i richiedenti il cui reddito non superi il limite massimo; 4a fascia: contributo del 20% della spesa ammessa per i richiedenti che sono in possesso dei requisiti per l'edilizia abitativa agevolata ad eccezione del requisito del reddito per il quale è consentito un supero del 25% del limite massimo. 2. Ai fini della determinazione del contributo, il reddito cui fare riferimento è quello stabilito dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, dichiarato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF antecedenti al semestre di presentazione della istanza o segnalazione, relativo a ciascun componente del nucleo che andrà ad occupare l'alloggio oggetto dell'intervento. 3. omissis 4. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone anziane la cui età media tra le medesime sia uguale o superiore a 80 anni, la spesa ammissibile, relativamente al risanamento e alla ristrutturazione, è ridotta rispettivamente del 20% e del 40% qualora l'iniziativa proposta dal richiedente possa essere tecnicamente ridimensionata in modo da realizzare comunque una unità abitativa funzionale sufficientemente adeguata alle esigenze abitative dell'anziano interessato. Conseguentemente sono rapportate le spese ammissibili per adeguamento e/o sussidi. 5. Qualora i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, già proprietari indivisi di un immobile alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, provvedano con divisione materiale ad acquisire la proprietà esclusiva su una parte dell'immobile e la stessa sia destinata alla realizzazione di un'abitazione idonea, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 6 della citata legge provinciale, purché non siano stati proprietari nel triennio antecedente alla data di scadenza del semestre relativo alla presentazione della istanza di altra abitazione idonea oltre a quella oggetto della divisione materiale. 6. In deroga a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., l'anziano ultrasessantacinquenne ovvero persona affetta da disabilità connesse a processi d'invecchiamento può essere stato proprietario, nel triennio antecedente la data di scadenza del semestre relativo alla presentazione dell'istanza, di altra abitazione considerata idonea ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 1 del succitato articolo 4, purché la stessa sia stata donata a parenti o affini entro il primo grado e per questi ultimi essa rappresenti l'unica abitazione idonea e la occupino ovvero si impegnino ad occuparla alla fine dei lavori, nel caso di iniziative di risanamento, con il proprio nucleo familiare in possesso dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata alla data di scadenza del semestre relativo alla presentazione dell'istanza. 6 bis. Nel caso previsto al comma 6, al fine della determinazione della spesa ammessa, non si applica la riduzione del valore catastale degli alloggi oggetto di donazione. Non si procede altresì alla riduzione del valore catastale di alloggi non idonei qualora gli stessi siano stati donati a parenti o affini entro il primo grado e per questi ultimi rappresentino l'unica abitazione in proprietà esclusiva e la occupino ovvero si impegnino ad occuparla con il proprio nucleo familiare avente i requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata alla data di scadenza del semestre relativo alla presentazione dell'istanza. L'erogazione finale del contributo in favore del soggetto anziano è subordinata alla trasformazione dell'alloggio non idoneo in un alloggio idoneo ai sensi dell'art. 62 lettere a) e b), allegato B), delle disposizioni attuative della L.P. 21/92 (25). Art. 26 Erogazione dei contributi 01. omissis 1. L'erogazione del contributo avviene mediante l'anticipo del 50% a inizio lavori su richiesta dell'interessato; il rimanente 50% previo accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte degli uffici tecnici dei comprensori ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio. 2. Possono essere ammessi a contributo anche interventi già in parte eseguiti limitatamente ai lavori ancora da eseguire. 3. In caso di mancata rispondenza delle opere, la quantificazione del contributo è rideterminata in relazione alle opere ritenute ammissibili ed in misura comunque non superiore a quella originariamente determinata. 4. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nel termine di 2 anni dalla data di concessione del contributo. 5. Qualora la persona anziana titolare del contributo deceda nel periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo e la data di erogazione del medesimo, possono beneficiare del contributo i soggetti che subentrano nella proprietà dell'intera unità immobiliare oggetto del contributo ovvero coloro che vantano dei diritti reali di godimento sulla medesima unità immobiliare oggetto del contributo, purché i medesimi lo occupino con il proprio nucleo familiare e siano in possesso, alla data del decesso del richiedente-anziano, dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata; in tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata. 6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5 e nel caso in cui i soggetti subentrati non siano, alla data del decesso, in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata, gli stessi possono introitare il residuo contributo concesso al richiedente-anziano deceduto e sono tenuti alla restituzione dell'intero contributo, senza nessun altro onere aggiuntivo, in 10 rate semestrali decorrenti dalla semestralità immediatamente successiva all'ultima erogazione di contributo. 7. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di concessione e la data di erogazione del contributo, la persona anziana sia deceduta e la stessa fosse già ricompresa nel nucleo familiare del richiedente ovvero la si intendesse includere nel nucleo familiare medesimo, il contributo è erogato al richiedente medesimo sempreché lo stesso occupi con il proprio nucleo familiare l'alloggio oggetto del contributo; in tal caso si applicano le disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata. 8. Nell'ipotesi prevista dai commi 5, 6 e 7 e nel caso in cui i lavori di risanamento e/o di adeguamento siano in corso e da ultimare, l'iniziativa precedentemente presentata può essere modificata in relazione alle nuove esigenze; in tal caso il contributo è correlato alla nuova situazione e comunque non può essere superiore a quello originariamente concesso relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione. 9. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 60 dell'allegato B) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Nel caso in cui l'anziano ultrasessantacinquenne ovvero persona affetta da disabilità connesse a processi d'invecchiamento venga incluso nel nucleo familiare del richiedente, quest'ultimo è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, pena la revoca del contributo, salvo casi eccezionali appositamente autorizzati dall'ente concedente, entro 60 giorni dalla data del sopralluogo di fine lavori, l'occupazione dell'alloggio da parte dell'anziano. 11. Le opere già iniziate e ammesse a contributo, ad esclusione degli adeguamenti e sussidi, possono essere oggetto di contributo sulla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., qualora l'anziano deceda nel periodo intercorrente tra l'ammissione a contributo e la concessione del medesimo, sempreché i soggetti subentranti posseggano i necessari requisiti e osservino le condizioni previste dalla sopraccitata legge provinciale. In tal caso i subentranti possono presentare domanda secondo quanto previsto in materia di edilizia abitativa agevolata (26). Art. 27 Convenzioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 16/90 1. Per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 16/90 la giunta comprensoriale ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio possono stipulare apposite convenzioni con società o enti aventi le seguenti caratteristiche: a) iscrizione alla CCIAA di Trento, per i soggetti tenuti all'iscrizione; b) contenere nei fini sociali la possibilità di realizzare servizi di tipo tecnico e amministrativo; c) dimostrazione di capacità organizzativa e realizzativa degli interventi proposti attraverso idonea documentazione della società o ente convenzionato. A parità di garanzia, sono preferite le società o enti costituiti senza finalità di lucro. 2. Dalle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 16/90, deve risultare l'impegno della società o enti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, a: a) permettere la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte; b) gestire la realizzazione degli interventi previsti dalla L.P. 16/90 secondo i criteri e le modalità stabilite nella convenzione stipulata con i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio; c) garantire la realizzazione degli interventi sia in termini progettuali e di direzione lavori che in relazione all'effettuazione delle opere su qualsiasi tipo di edificio, di qualsiasi volumetria e tipologia costruttiva nonché in qualsiasi situazione statica e tecnologica e inoltre anche su edifici sottoposti alla tutela provinciale monumenti storici e artistici; d) essere garante nei confronti dell'ente pubblico e dell'utente privato della corretta realizzazione degli interventi; e) accettare la remunerazione dell'attività progettuale e di direzione lavori secondo i criteri e modalità previste dai tariffari professionali minimi inderogabili di legge; f) accettare la remunerazione dell'attività amministrativa secondo le seguenti modalità: fino a 10 milioni di spesa 6% per la parte superiore ai 10 milioni e fino a 30 milioni di spesa 5% per la parte superiore ai 30 milioni e fino a 70 milioni di spesa 3% per la parte superiore ai 70 milioni e fino a 100 milioni 1,5% per la parte superiore a 100 milioni 1% 3. Sono escluse le cooperative edilizie e i loro consorzi, salvo le cooperative indivise costituite esclusivamente tra i soci di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (27). Art. 28 Cura e assistenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 16/90 1. Prima dell'ammissione al contributo l'ente concedente comunica al richiedente anziano ultrasessantacinquenne ovvero persona affetta da disabilità connesse a processi d'invecchiamento, la possibilità di accedere ai benefici previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. Qualora l'interessato abbia l'intenzione di accedere ai suddetti benefici, lo stesso è tenuto a presentare richiesta scritta all'ente concedente il contributo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nella medesima richiesta deve apparire l'impegno a realizzare le opere ammesse a contributo attraverso la società o ente convenzionato. La medesima procedura è applicata anche nei confronti dei richiedenti anziani ultrasessantacinquenni ovvero persone affette da disabilità connesse a processi d'invecchiamento di cui al comma 2 dell'articolo 18. 2. Le spese tecniche ed oneri, così come definiti nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata nonché le spese relative all'attività amministrativa di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 27 rientrano nella quantificazione della spesa ammissibile. 3. L'erogazione dei contributi avviene direttamente alla società o ente convenzionato e con le stesse modalità previste all'articolo 26. 4. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 16/90, il diritto reale di godimento, previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge provinciale, deve essere stato iscritto da almeno 5 anni dalla data dell'istanza o segnalazione. Tale limitazione non si applica per i diritti reali di godimento derivanti da successione per causa di morte o costituiti tra soggetti aventi un grado di parentela o affinità non oltre il 3° grado (28). Art. 29 Vincoli di cui al comma 6 dell'articolo 6 della L.P. 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. 1. Prima dell'erogazione finale del contributo, sempreché la spesa ammessa superi il limite stabilito dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata per l'applicazione dei vincoli, il richiedente interessato è tenuto a sottoscrivere la presa d'atto dei vincoli previsti dagli articoli 82 e 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (29). Art. 30 Interventi plurimi 1. Per particolari e significative iniziative, promosse da enti, associazioni nonché istituzioni e altri organismi a carattere privato con finalità socio-assistenziale senza scopo di lucro aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività socio-assistenziali, dirette al risanamento o ristrutturazione di immobili e finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinarsi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.P. 16/90, la giunta comprensoriale ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, su conforme parere della Giunta provinciale, possono concedere, prescindendo dalle graduatorie di merito e purché i destinatari dell'alloggio siano in possesso dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata, contributi in conto capitale pari all'80% della spesa ammessa. Nel caso di interventi realizzati su immobili di proprietà di enti pubblici, O.N.L.U.S., società cooperative a responsabilità limitata e enti ecclesiastici legalmente riconosciuti il contributo in conto capitale è pari al 100 % della spesa ammessa. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono prevedere la realizzazione di almeno quattro alloggi. 2 bis. Per l’installazione di tecnologie domotiche all’interno degli alloggi si applicano le disposizioni previste dal titolo VI. Le domande dei singoli richiedenti sono presentate contestualmente alla domanda di finanziamento di cui al comma 3. 3. Le domande relative alle iniziative sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno ai comprensori ovvero ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, a cura degli organismi di cui al comma 1 e devono contenere gli elementi indispensabili per una prima individuazione dell'intervento. Inoltre alle stesse deve essere allegata la seguente documentazione: a) le singole domande dei richiedenti; b) la documentazione atta a dimostrare la proprietà o la costituzione del diritto reale di godimento ovvero il titolo per la successiva intavolazione dei medesimi diritti; c) descrizione delle caratteristiche dell'intervento, le opere da realizzarsi e le relative date della presunta realizzazione; d) preventivo sommario di spesa; e) dimostrazione della capacità organizzativa e realizzativa degli interventi proposti. 4. La spesa da ammettere a contributo è determinata ai sensi dell'articolo 13. 4 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 promotori dell'iniziativa è riconosciuta la remunerazione dell'attività amministrativa di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 27 a prescindere da quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 28. 5. L'erogazione dei contributi può avvenire direttamente ai soggetti promotori dell'iniziativa, previo assenso dei beneficiari, con le stesse modalità previste all'articolo 26. 6. La liquidazione finale delle agevolazioni è subordinata all’intavolazione della proprietà o di diritto usufrutto o di abitazione a favore dei destinatari dell’intervento. 7. Qualora la persona anziana titolare del contributo deceda nel periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo e la data di erogazione del medesimo, possono beneficiare del contributo i soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. che subentrano nella piena proprietà dell'alloggio oggetto del contributo ovvero che provvedono alla costituzione di un nuovo diritto reale di godimento sull'alloggio oggetto del contributo, purché i medesimi soggetti lo occupino con il proprio nucleo familiare e siano in possesso, alla data del decesso del precedente richiedente, dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata (30). Titolo IV Norme comuni ai titoli I, II, III (31) Art. 31 Assistenza amministrativa ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della L.P. 16/90 1. Gli enti cui è demandata l'attuazione della legge provinciale 16/90, sono tenuti, ai fini del conseguimento degli scopi previsti dalla medesima legge, a predisporre quanto necessario affinché il personale tecnico ed amministrativo sia in grado di assistere le persone anziane negli adempimenti necessari: a) alla predisposizione delle istanze e delle domande dirette all'ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 16/90; b) al reperimento di documentazione e/o informazioni, anche di natura tecnica, necessarie all'effettuazione dell'intervento. È escluso l'eventuale progetto e la documentazione tecnica ad esso connessa; c) altra assistenza amministrativa in genere. Art. 32 Alloggi di edilizia abitativa pubblica 1. L'ITEA è tenuto a predisporre e ad adeguare gli alloggi da destinarsi agli anziani alle indicazioni fornite dalla commissione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90, compatibilmente con la fattibilità delle stesse. 2. L'ITEA è tenuto ad adeguare gli alloggi in gestione alle necessità degli anziani, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90. A tal fine è tenuto annualmente a predisporre piani d'intervento da approvarsi con delibera della Giunta provinciale. Inoltre, in caso di impossibilità di adeguamento alle necessità abitative dell'anziano dell'alloggio occupato dal medesimo, l'istituto può predisporre piani di mobilità finalizzati al raggiungimento delle finalità della già citata legge provinciale. 3. Qualora agli alloggi di edilizia abitativa pubblica vengano effettuati lavori di particolare rilevanza finalizzati all'adeguamento delle strutture abitative per gli anziani, nel contratto di locazione deve essere prevista una clausola che preveda, in capo all'assegnatario: a) l'obbligo di comunicare all'ITEA la cessazione dell'appartenenza dell'anziano al nucleo familiare entro 60 giorni dalla cessazione stessa; b) l'obbligo di accettare il cambio di alloggio qualora gli venga richiesto; c) l'impegno ad assumersi le spese relative all'eventuale trasloco. 4. L'ITEA è tenuto a segnalare alla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90, l'alloggio di particolare pregio ristrutturato, risanato o adeguato ai fini di cui al comma 3 e assegnato a soggetti nel cui nucleo familiare abbiano cessato di appartenere persone anziane per le motivazioni previste al comma 2 dell'articolo 8. I comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, sentita la competente commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 16/90, possono assegnare nella medesima zona omogenea un altro alloggio in alternativa all'alloggio precedentemente assegnato (32). 5. Si applicano le disposizioni previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 8. Art. 33 Domande, istanze e segnalazioni di bisogno 1. Le domande per l'assegnazione degli alloggi, per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie nonché le istanze e le segnalazioni di bisogno sono redatte su appositi moduli conformi allo schema predisposto dal servizio edilizia abitativa della Provincia. Art. 34 Commissione per l'assegnazione alloggi di edilizia abitativa pubblica 1. Il medico di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 è individuato, possibilmente, nel responsabile del servizio di medicina di base dell'USL o suo delegato. 2. Per gli adempimenti previsti dall'articolo 3 e dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4, i sindaci dei comuni del comprensorio interessato ovvero, per i comuni di Trento e Rovereto, i presidenti delle circoscrizioni interessate, possono individuare un loro rappresentante in seno alla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 16/90. 3. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casi di parità prevale il voto del presidente. 4. Per i comuni di Trento e Rovereto la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. si intende costituita: a) dal sindaco o suo delegato, che la presiede; b) da un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dal servizio competente della Provincia; c) da un funzionario del comune addetto al settore edilizia abitativa; d) da un medico designato dall'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio; e) dal presidente della circoscrizione ove è ubicato l'immobile o da un suo delegato (33). Art. 35 Norme transitorie 1. In prima applicazione della legge, le domande e le istanze o le segnalazioni possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. Le domande e le istanze o le segnalazioni giacenti presso i comprensori alla suddetta data sono considerate presentate alla data medesima. 2. In prima applicazione della legge, le prime graduatorie di cui al comma 1 dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 19 sono redatte entro il 30 aprile 1992 sulla base delle istanze e delle domande presentate entro il 31 dicembre 1991. Le prime revisioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 3 dell'articolo 19 devono essere fatte col secondo semestre 1993. 3. In prima applicazione della legge, le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.P. 16/90 sono nominate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. 4. In prima applicazione della legge le domande dei comuni di cui all'articolo 11 possono essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. 5. In prima applicazione della legge le domande relative agli interventi plurimi sono presentate entro il 31 marzo 1992 al comprensorio competente per territorio (34). Titolo V Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (35) Art. 36 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni previste nel presente titolo si applicano agli interventi previsti dall'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane" e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento’". 2. Nell'attuazione delle opere dirette alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento dell'alloggio i soggetti locatori devono predisporre quanto necessario al fine di arrecare il minimo disagio possibile alle persone anziane. 3. Per quanto non specificatamente indicato nella presente deliberazione si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata (36). Art. 37 Soggetti ammissibili 1. Possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 coloro che, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, abbiano in corso un contratto di locazione da almeno un anno su un alloggio di loro proprietà con persone anziane o con persone affette da disabilità connesse a processo d'invecchiamento ovvero con soggetti nel cui nucleo familiare siano già comprese le persone anzidette da almeno un anno alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Art. 38 Presentazione delle domande 1. Le domande sono presentate ai comprensori ovvero ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio dal 1° luglio al 31 ottobre di ogni anno per essere inserite nel programma d'intervento dell'anno successivo. I comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio predispongono una apposita graduatoria di merito sulla base degli elementi contenuti nelle domande presentate e in dipendenza di accertamento di natura: a) medica, effettuato dal medico di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 o suo delegato; b) sociale, effettuato dall'assistente sociale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 o suo delegato; c) tecnica, effettuato dal personale tecnico dei comprensori ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio. 2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità annuale dalla data della loro approvazione. 3. L'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui al comma 1 avviene con l'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 41. 4. Alla domanda diretta ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è allegata una dichiarazione di assenso all'iniziativa da parte della persona anziana, ovvero della persona affetta da disabilità connessa a processi d'invecchiamento, interessata all'iniziativa. 5. Alla domanda presentata su stampato predisposto dal servizio edilizia abitativa è allegata, oltre la documentazione prevista al comma 4, la seguente documentazione: a) contratto di locazione in essere debitamente registrato; b) certificazione della presenza della persona anziana all'interno del nucleo familiare del locatario (eventuale); c) relazione tecnica contenente: - gli elementi indispensabili per una prima individuazione dell'intervento; - descrizione delle caratteristiche dell'intervento e delle opere da realizzarsi, nonché i termini presunti di realizzazione; - preventivo sommario di spesa; - elementi conoscitivi dei soggetti richiedenti promotori dell'iniziativa; - atto formale di impegno di quanto previsto al punto 10 del comma 1 dell'articolo 41 (37). Art. 39 Accertamento medico, sociale e tecnico 1. Sulla base della domanda presentata dagli interessati i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 38, sono tenuti a predisporre una scheda contenente specifiche indicazioni: a) medico-sociale: le indicazioni devono riferirsi in particolare alle cosiddette funzioni di sopravvivenza indicate nella classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali (OMS, 1980) così come ridefinite nell'allegato A/1. Le indicazioni e i relativi punteggi sono contenuti sinteticamente nella scheda come risulta dall'allegato A/3, la quale dovrà indicare in linea di massima anche i sussidi e gli adeguamenti necessari al superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative così come indicate nell'articolo 22; b) tecniche: il tecnico incaricato è tenuto ad effettuare un accertamento onde verificare le condizioni abitative e la fattibilità realizzativa degli interventi di adeguamento nonché l'installazione dei sussidi proposti. Inoltre lo stesso è tenuto ad evidenziare specificatamente e separatamente, gli interventi finalizzati all'adeguamento e alla fornitura dei sussidi dagli interventi di manutenzione straordinaria necessari a rendere idonea l'abitazione. Art. 40 Caratteristiche delle opere ammissibili 1. Agli effetti di quanto previsto dal comma dell'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti nell'ambito della lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 e gli interventi di adeguamento sono quelli definiti nell'ambito della lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 e dell'articolo 22. 2. Per le spese massime e minime ammissibili a contributo si applicano le disposizioni previste a commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21. Art. 41 Criteri per la formazione della graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito è redatta con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 1) disagio abitativo in relazione alla disabilità dell'anziano che occupa l'alloggio: al punteggio complessivo ottenuto relativamente alle funzioni di sopravvivenza di cui all'allegato A/1, viene attribuito il seguente punteggio secondo le seguenti classi: a) da 81 a 100 punti 15 b) da 61 a 80 punti 10 c) da 41 a 60 punti 7 d) da 11 a 40 punti 5 e) da 2 a 10 punti 1 In caso di più persone anziane viene attribuito il punteggio singolo più conveniente ai fini dell'inserimento nella graduatoria; 2) disagio abitativo in relazione alla urgenza connessa all'utilizzo dell'alloggio (da effettuarsi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 38): - immediata punti 5 - prevista a breve termine punti 3 - prevista a medio termine punti 2 - nessuna urgenza punti 1 3) disagio socio-ambientale: - solo, senza possibilità di assistenza immediata da parte di familiari punti 3 - solo, ma con immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 2 - inserito in un nucleo familiare o in coabitazione punti 1 4) condizioni abitative dell'alloggio da risanare: - inabitabile (ordinanza di sgombero o di antigienicità emessa dall'autorità competente) punti 5 - scadente (così come definito dall'articolo 21 della legge 392/78) punti 3 - mediocre (così come definito dall'articolo 21 della legge 392/78) punti 1 5) età dell'anziano o qualora siano più di uno è attribuito il punteggio singolo più conveniente ai fini dell'inserimento nella graduatoria: - meno di 65 anni: punti 0 - da 65 a 66: punti 3 - da 67 a 68: punti 4 - da 69 a 70: punti 5 - da 71 a 72: punti 6 - da 73 a 74: punti 7 - da 75 a 76: punti 8 - da 77 a 78: punti 6 - da 79 a 80: punti 5 - da 81 a 82: punti 4 - da 83 a 84: punti 3 - da 85 a 86: punti 2 - 87 e più: punti 1 6) anzianità di residenza nella provincia di Trento (relativamente all'anziano o qualora siano più di uno il computo è effettuato con la media dell'anzianità di residenza di tutti gli anziani componenti il nucleo familiare): - dalla nascita o comunque per un periodo non inferiore a 50 anni punti 3 - più di 10 anni punti 2 - da 5 a 10 anni punti 1 - meno di 5 anni punti 0 La data di riferimento per la determinazione dell'anzianità di residenza è quella riferita alla scadenza del semestre relativo alla presentazione della domanda. Qualora vi siano interruzioni nel periodo di residenza, il computo viene effettuato sommando l'effettivo periodo di residenza; 7) qualora nel nucleo familiare sia compresa persona anziana diversa dal locatario e/o dal coniuge del locatario, è attribuito un punteggio aggiuntivo: punti 3; 8) adattabilità dell'anziano alla nuova situazione e alla capacità di gestire autonomamente la risorsa abitativa. È attribuito un punteggio da 1 a 8 punti. Il punteggio attribuito non può essere frazionale. Tale attribuzione deriva dalla valutazione complessiva dell'iniziativa correlando tra loro gli aspetti medico-sociali e tecnici, nonché in relazione all'utilizzo della risorsa abitativa in rapporto all'entità dell'investimento; 9) coloro che intendono risanare abitazioni ubicate nell'ambito di una delle "zone svantaggiate" così come individuate dalla normativa provinciale: punti 2; 10) è attribuito un ulteriore punteggio pari a 2 punti qualora l'interessato si impegni ad aumentare il periodo di locazione di 4 anni. Tale punteggio è attribuito solo qualora nel nucleo familiare del locatario siano comprese persone anziane con età inferiore a 71 anni. 2. A parità di punteggio le domande vengono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i richiedenti che hanno ottenuto il maggior punteggio nell'ambito delle funzioni di sopravvivenza previste dall'allegato A/1. 3. A parità di punteggio ed a parità di condizioni che determinano le preferenze di cui al comma 2, le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante da sorteggio. 4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 4) del comma 1 è necessario che le opere oggetto dell'intervento non siano iniziate al momento dell'accertamento tecnico; tuttavia, qualora i lavori siano già iniziati e non sia possibile valutare le preesistenti condizioni dell'alloggio, non è attribuito il rispettivo punteggio (38). Art. 42 Quantificazione dei contributi 1. A favore dei soggetti richiedenti che risultino in posizione utile nella graduatoria di merito i contributi in conto capitale previsti al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 sono determinati cumulativamente nel seguente modo: 1) in relazione alle caratteristiche soggettive del richiedente: a) contributi del 20% della spesa ammessa qualora i soggetti privati richiedenti siano diversi dalle persone fisiche e non abbiano finalità con scopo di lucro; b) contributi del 15% della spesa ammessa qualora i soggetti privati richiedenti siano persone fisiche; c) contributi del 10% qualora i soggetti privati richiedenti siano diversi dalle persone fisiche; 2) in relazione al reddito del nucleo familiare del locatario i contributi sono determinati secondo le seguenti fasce di reddito: 1a fascia: contributo del 30% della spesa ammessa per i locatari il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il 25% del limite massimo stabilito per l'edilizia abitativa agevolata; 2a fascia: contributo del 20% della spesa ammessa per i locatari il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il 50% del limite massimo stabilito per l'edilizia abitativa agevolata; 3a fascia: contributo del 10% della spesa ammessa per i locatari il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il 75% del limite massimo stabilito per l'edilizia abitativa agevolata; 3) in relazione al punteggio ottenuto dall'anziano relativamente alle funzioni di sopravvivenza di cui all'allegato A/1, i contributi sono determinati secondo le seguenti fasce: 1a fascia: da 81 a 100 punti: contributi pari al 30% della spesa ammessa; 2a fascia: da 61 a 80 punti: contributi pari al 20% della spesa ammessa; 3a fascia: da 41 a 60 punti: i contributi pari al 10% della spesa ammessa. 2. Ai fini della determinazione del contributo, il reddito cui fare riferimento è quello stabilito dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, dichiarato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, relativo a ciascun componente del nucleo che occupa l'alloggio oggetto dell'intervento. 3. Ai fini della determinazione del contributo previsto al punto 2 e 3 del comma 1 il locatario, il coniuge del locatario e la persona anziana, qualora la stessa sia compresa nel nucleo familiare del locatario, devono possedere, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, i requisiti per l'edilizia abitativa agevolata. Art. 43 Istruttoria definitiva 1. Qualora la domanda diretta ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 sia in posizione utile nella graduatoria di merito, l'interessato presenta entro centottanta giorni dalla data di comunicazione, prorogabili di ulteriori novanta giorni per gravi e giustificati motivi, la seguente documentazione: a) dimostrazione del titolo di proprietà; b) progetto esecutivo delle opere da realizzarsi; c) relazione tecnica dettagliata delle opere oggetto dell'intervento; d) computo metrico estimativo; e) concessione edilizia, completa di eventuali autorizzazioni, o autorizzazione sostitutiva della concessione stessa; f) eventuali dichiarazioni liberatorie di altri comproprietari o titolari di diritti reali di godimento circa l'esecuzione delle opere di adeguamento e manutenzione straordinaria; g) eventuale atto costitutivo per i soggetti indicati alla lettera a) del punto 1 del comma 1 dell'articolo 42; h) atto formale d'impegno di quanto previsto a comma 5 dell'articolo 45; i) nuovo contratto di locazione debitamente registrato; l) omissis (39) Art. 44 Caratteristiche degli alloggi 1. Negli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 sono escluse tutte le opere e forniture che per loro natura o destinazione presentino caratteristiche di lusso. 2. Agli alloggi ammessi a contributo non possono essere arrecate sostanziali modifiche strutturali o che alterino la loro destinazione, in variante dei progetti o delle autorizzazioni approvati, neppure in corso di realizzazione, senza autorizzazione della giunta comprensoriale ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio (40). Art. 45 Erogazione dei contributi 1. L'erogazione del contributo avviene mediante l'anticipo del 50% a inizio lavori su richiesta dell'interessato; il rimanente 50% previo accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte degli uffici tecnici dei comprensori ovvero dei comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio. 2. Possono essere ammessi a contributo anche interventi già in parte eseguiti limitatamente ai lavori ancora da eseguire. 3. In caso di mancata rispondenza delle opere, la quantificazione del contributo è rideterminata in relazione alle opere ritenute ammissibili ed in misura comunque non superiore a quella originariamente determinata. 4. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nel termine di due anni dalla data di concessione del contributo. 5. Qualora l'alloggio oggetto del contributo dovesse rendersi libero a seguito di decesso o di abbandono da parte dei soggetti locatari nel periodo intercorrente tra la parte dei soggetti locatari nel periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo e la data di stipulazione della convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, il proprietario è tenuto a cedere in locazione l'alloggio alle medesime condizioni e modalità previste al comma 3 del succitato articolo 6 bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. A tal fine è tenuto prima della concessione del contributo a sottoscrivere atto formale d'impegno. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 60 dell'allegato B) delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i., approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m.i. (41) Titolo VI Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di privati per la realizzazione di interventi di domotica (tecnologie applicate alla casa) (42) Art. 46 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli interventi previsti dall’articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 “Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane” per dotare le abitazioni di strumenti di domotica (tecnologie applicate alla casa). 2. Per quanto non specificatamente indicato nella presente deliberazione si applicano le disposizioni, compatibili, previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata (43). Art. 47 Soggetti ammissibili 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente titolo i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 18; per i soggetti stranieri è inoltre necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di agevolazioni nel settore dell’edilizia abitativa in favore di soggetti stranieri. 2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo in favore di soggetti stranieri, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio sono tenuti a predisporre graduatorie separate, secondo le disposizioni contenute nella presente deliberazione (44). Art. 48 Domanda di agevolazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio nel corso di tutto l’anno solare. 2. Alla domanda di agevolazione sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni; b) eventuali dichiarazioni dei proprietari, comproprietari o eventuali contitolari del diritto di godimento di assenso alle esecuzioni degli interventi oggetto di richiesta di agevolazione; c) eventuale documentazione necessaria ai fini urbanistici per la realizzazione dell’intervento; d) preventivo di spesa relativo all’intervento oggetto di richiesta di agevolazione redatto da soggetti competenti alla fornitura e all’installazione dei sussidi; e) certificato medico specialistico attestante la patologia per la quale sono richieste le tecnologie di supporto alle problematiche motorie e/o sanitarie di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 49. 3. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 49, possono essere presentate una o più domande in deroga a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 24 della delibera di Giunta provinciale n. 3998 di data 29.3.1993 e smi. 4. Sono oggetto di agevolazione gli interventi realizzati dopo la data di presentazione della domanda (45). Art. 49 Tecnologie oggetto di agevolazione e limiti minimi e massimi di spesa ammessa 1. Sono oggetto di agevolazione ai sensi del presente titolo i seguenti interventi: a) strumentazioni per la sicurezza fisica: - telesoccorso; - segnalatori di gas, fumo incendio, acqua; - sensori per la rilevazione di cadute; - avvisatore visivo del suono del telefono e della porta di ingresso; b) strumentazioni per l’aiuto alla persona: - porte blindate; - video citofono; - tecnologie di supporto alle problematiche motorie e/o sanitarie dell’utente; - sensore di controllo della temperatura ambiente e dell’acqua calda sanitaria (quando è presente l’impianto di riscaldamento). 2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono fissati i seguenti importi massimi di spesa ammessa ad agevolazione: a) strumentazioni per la sicurezza fisica: - tecnologie comuni: € 2.200,00; - telesoccorso: € 100,00; - segnalatori di gas, fumo incendio, acqua: € 400,00; - sensori per la rilevazione di cadute: € 100,00; - avvisatore visivo del suono del telefono e della porta di ingresso: € 400,00; b) strumentazioni per l’aiuto alla persona: - porte blindate: € 1.500,00; - video citofono: € 1.400,00; - tecnologie di supporto alle problematiche motorie e/o sanitarie dell’utente: € 5.500,00; - sensore di controllo della temperatura ambiente e dell’acqua calda sanitaria (quando è presente l’impianto di riscaldamento): € 600,00. 3. Nella concessione dei contributi di cui al presente titolo si prescinde dai limiti minimi di spesa ammessa ad agevolazione fissati dalla normativa vigente in materia di edilizia abitativa. 4. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono concesse in aggiunta alle agevolazioni previste al titolo III (46). Art. 50 Criteri per la formazione delle graduatorie 1. Le graduatorie di merito sono redatte con riferimento al reddito medio ponderato convenzionale procapite posseduto dal nucleo familiare del soggetto richiedente nell’ultimo triennio. 2. Il reddito medio ponderato convenzionale procapite di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell’articolo 3 delle disposizioni attuative della L.P. 21/92. 3. Non sono considerati componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il richiedente quando la convivenza o l’ospitalità sono finalizzate a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 4. I soggetti richiedenti sono collocati in graduatoria in ordine crescente all’aumentare del reddito. A parità di reddito è data precedenza al soggetto più anziano di età. 5. Le domande di agevolazione presentate da soggetti anziani che costituiscono nucleo monopersonale sono finanziate in via prioritaria rispetto alle altre domande. 6. La graduatoria di merito è permanente e soggetta ad aggiornamento semestrale con scadenza il 30 giugno - 31 dicembre di ogni anno in relazione alle nuove domande presentate. Ogni due anni si procede ad una revisione globale delle graduatorie. A tal fine tutti i soggetti inseriti in graduatoria per i quali i comprensori o i comuni di Trento e Rovereto non hanno assunto i provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono invitati a ripresentare domanda. 7. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio comunicano ai soggetti richiedenti la posizione in graduatoria ovvero l’esclusione. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, i soggetti ovvero chiunque abbia interesse possono presentare controdeduzioni in merito alla graduatoria. Trascorso il termine di 15 giorni i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, esaminate le controdeduzioni, approvano la graduatoria definitiva. 8. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato all’albo dei comprensori e dei comuni di Trento e Rovereto (47). Art. 51 Quantificazione dei contributi 1. I contributi per l’installazione della strumentazione per la sicurezza fisica di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 49 sono concessi in misura pari al 100% della spesa ammessa ad agevolazione. 2. I contributi per l’installazione della strumentazione per l’aiuto alla persona di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 49 sono concessi nella misura pari all’80% della spesa ammessa ad agevolazione o nella misura del 100% in favore dei soggetti inseriti nella 1° fascia di cui al punto 2 del comma 1 dell’articolo 25. 3. Possono essere ammesse ad agevolazione le domande presentate per una o più strumentazioni indicate al comma 1 dell’articolo 49 (48). Art. 52 Concessione ed erogazione dei contributi 1. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla concessione dei contributi secondo l’ordine della graduatoria approvata. 2. Il contributo è calcolato con riferimento alla spesa indicata nel preventivo allegato alla domanda e comunque entro i limiti di spesa massima ammessa di cui al comma 2 dell’articolo 49. 3. Il contributo è liquidato previa presentazione della seguente documentazione: a) documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta (articolo 8 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.); b) documentazione attestante la residenza anagrafica del soggetto richiedente nell’alloggio oggetto di agevolazione; c) dichiarazione rilasciata dal soggetto fornitore o installatore attestante la conformità degli impianti alla normativa nazionale ed europea, nonché la garanzia delle strumentazioni per almeno 2 anni dalla data dell’installazione; d) per gli interventi a favore di soggetti che includono o intendono includere nel proprio nucleo familiare persone anziane, dichiarazione attestante la presenza del soggetto anziano nel nucleo familiare del soggetto beneficiario. 4. Al fine della liquidazione del contributo, i soggetti richiedenti devono presentare la documentazione di cui al comma 3 entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il termine è prorogato una sola volta, per un periodo massimo di 6 mesi, su richiesta motivata del soggetto beneficiario da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine originario. 5. La mancata presentazione della documentazione entro il termine di cui al comma 4 comporta la revoca delle agevolazioni (49). Art. 53 Disposizioni per l’applicazione dei vincoli 1. I vincoli di cui agli articoli 82 e 83 della legge provinciale n. 21/1992 non si applicano alle agevolazioni concesse ai sensi del presente titolo (50). Art. 54 Disposizioni finali e transitorie 1. Il semestre 1° gennaio 2004 - 30 giugno 2004 costituisce il II semestre del 7° biennio in corso. 2. Le domande presentate prima della data di approvazione della presente deliberazione producono effetti limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria di cui al titolo III. 3. Le domande relative agli interventi di domotica presentate prima della data di approvazione della presente deliberazione e non ancora evase, in considerazione dei maggiori vantaggi introdotti, possono essere integrate o modificate secondo le nuove disposizioni. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto provvederanno ad informare i soggetti (51). Allegato A/1 Funzioni della sopravvivenza (52) Le dimensioni chiave dell'esistenza nelle quali ci si aspetta abilità da parte dell'individuo sono indicate come "funzioni della sopravvivenza". 1) Handicap nell'orientamento massimo 16 punti 2) Handicap nell'indipendenza fisica massimo 26 punti 3) Handicap nella mobilità massimo 26 punti 4) Handicap occupazionali massimo 16 punti 5) Handicap nell'integrazione sociale massimo 16 punti Totale punteggi massimi 100 punti Contrariamente alla classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali (OMS, 1980) si ritiene di non utilizzare, fra le funzioni della sopravvivenza, l'handicap nell'autosufficienza economica che costituisce voce a parte nella quantificazione delle agevolazioni provinciali. Ottemperando ai principi generali introdotti dalla L.P. n. 16/90 si ritiene di attribuire agli handicaps di cui al punto n. 2 e n. 3 un punteggio massimo di 26 punti rispetto ai 16 previsti per gli handicaps di cui ai punti n. 1, n. 4 e n. 5. Per disabilità connesse a processi di invecchiamento si intendono i processi patologici che, sia pure insorti in soggetti non ultrasessantacinquenni, presentino caratteristiche inquadrabili in un precoce invecchiamento biologico dell'individuo, di natura francamente patologica, che ne comprometta in particolare l'autonomia deambulatoria e/o le capacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale situazione, di natura eccezionale rispetto ai contenuti e alle finalità della legge, dovrà essere certificata da un medico legale specialista in medicina legale e delle assicurazioni operante nell'ambito del servizio per l'igiene e la sanità pubblica del dipartimento sanità e assistenza della Provincia autonoma di Trento sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomofunzionale dell'interessato, la quale dovrà comunque essere quantificata, secondo le vigenti tabelle di legge definite ai fini della tutela assistenziale (D.M. 5 febbraio 1992), in un'invalidità superiore ai due terzi. Ai fini degli interventi previsti a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 16/90, dall'accertamento del suddetto medico specialista dovrà risultare che gli interventi proposti potranno significativamente contribuire, in relazione allo stato di disabilità riscontrato, al miglioramento della qualità della vita del soggetto interessato. 1. HANDICAP NELL'ORIENTAMENTO Definizione Per orientamento si intende la capacità soggettiva di orientarsi in relazione all'ambiente circostante. Caratteristiche Scopo della scala: indicare l'orientamento nell'ambiente, compreso il rapporto di scambio o interazione con l'ambiente stesso. Incl.: la ricezione di segnali che provengono dall'ambiente (basandosi sulla capacità di vedere, ascoltare, odorare o toccare); l'assimilazione di questi segnali e l'espressione di una risposta a ciò che è stato assimilato; le conseguenze delle disabilità nel comportamento e nella comunicazione, compresi i livelli del vedere, dell'ascolto, del tatto e del linguaggio e l'assimilazione di queste funzioni da parte della mente. Escl.: la risposta alla ricezione e all'assimilazione dei segnali che provengono dall'ambiente, che si manifestano come handicaps per la conservazione della persona (handicaps dell'indipendenza fisica, 2) della capacità di sottrarsi al pericolo fisico (handicaps della motilità, 3); del comportamento in particolari situazioni (handicaps occupazionali, 4) e del comportamento verso gli altri (handicaps dell'integrazione sociale, 5). Scala di categorie 0 Completamente orientato (non incluso nelle categorie dall'1 all'8) Punti 0 1 Disturbo dell'orientamento completamente compensato (non incluso nelle categorie dal 2 all'8) Punti 2 Incl.: l'uso ininterrotto di sussidi visivi (occhiali), auditivi (amplificazione), di estensione del tatto (con bastone) e il ricorso protratto a farmaci per il controllo del comportamento e delle disabilità nella comunicazione con completo recupero dell'orientamento. Escl.: ricorso non continuato a sussidi o farmaci (altri handicaps, 7). 2 Alterazione discontinua dell'orientamento (non incluso nelle categorie dal 3 all'8) Punti 4 Incl.: fatti episodici che interferiscono con la pienezza dell'orientamento quali vertigini, ad esempio legate alla sindrome di Menière; diplopia (come è possibile riscontrare nella sclerosi multipla); interruzione discontinua dello stato di coscienza (epilessia) e inoltre specifici impedimenti della loquela (balbuzie). Escl.: disturbi completamente corretti o tenuti sotto controllo (categoria 1). 3 Disturbo dell'orientamento parzialmente compensato (non incluso nelle categorie dal 4 all'8) punti 6 Incl.: persone altrimenti riconducibili nelle categorie 1 e 2 ma che vivono una condizione di svantaggio in determinati aspetti della loro vita in quanto l'ostacolo all'orientamento li rende più vulnerabili in alcune circostanze quali forme di dipendenza critica dal livello di illuminazione come in alcune disabilità visive; dipendenza critica dal livello del rumore di fondo e di altri segnali competitivi per le disabilità dell'ascolto e del linguaggio (nei casi in cui vi è una diminuzione del volume vocale). Lo svantaggio è attribuibile anche alla necessità di ricorrere a sussidi e medicamenti (ad esempio per la conseguente inidoneità a determinati impieghi o alla guida dell'automobile - in tal caso classificare sotto "Occupazione bloccata", categoria 2, nell'ambito degli handicaps occupazionali, 4). 4 Disturbo moderato dell'orientamento (non incluso nelle categorie dal 5 all'8) Punti 8 Incl.: i casi in cui i sussidi e i farmaci non riescono a compensare validamente l'ostacolo dimodoché viene vissuta una notevole difficoltà nell'orientamento; o i casi in cui è richiesta un'assistenza da parte di altre persone come per quei soggetti che sono parzialmente non vedenti o che hanno una perdita sensibile dell'udito o che presentano insensibilità tattile o sono confusi o soffrono di altri sensibili disturbi. 5 Disturbo grave dell'orientamento (non incluso nelle categorie dal 6 all'8) Punti 10 Incl.: disabilità gravi del comportamento o nella comunicazione nelle quali è necessaria una sostituzione come nelle forme più gravi degli stati incontrati nella categoria 4 (ad es. il soggetto che non può eseguire un'attività sebbene aiutato, e pertanto dipende dalla sostituzione con altri apporti di orientamento per poter compensare la propria incapacità, come l'affidarsi del non vedente all'ascolto o al tatto); o il moderato disorientamento. 6 Perdita dell'orientamento (non incluso nelle categorie dal 7 all'8) Punti 12 Incl.: i casi in cui vi è un disturbo moderato o grave a più di un livello dell'orientamento, essendo questi livelli quello visivo, quello uditivo, quello tattile e quello vocale. Escl.: le disabilità che interessano la struttura della loquela associate alla sordità (questi soggetti vanno classificati solo in base alla condizione uditiva, a meno che il disturbo del linguaggio sia così grave da interferire con la comunicazione; in tal caso attribuire queste persone alla categoria 6). 7 Disorientamento (non incluso nella categoria 8) Punti 14 Incl.: incapacità del soggetto di orientarsi nel proprio ambiente al punto da richiedere un'assistenza di tipo istituzionale. 8 Soggetto incosciente Punti 16 Regole per l'attribuzione I Le occasionali difficoltà o le dipendenze da qualche ausilio non dovrebbero impedire l'attribuzione a una categoria meno sfavorevole (cioè a quella indicata con un numero più basso); II gli ausili o gli adattamenti che si è intenzionati a fornire o a prescrivere non dovrebbero essere tenuti in considerazione; questo dovrebbe permettere l'uso della classificazione come una misura approssimativa di ciò che è stato ottenuto allorché tali ausili o adattamenti sono stati adottati; III se si è in dubbio circa la categoria cui un individuo dovrebbe essere assegnato, conviene inserirlo in quella meno favorevole (cioè in quella con un numero più alto); IV lo stato d'animo fiducioso è indubbiamente un fattore importante ma una persona dovrebbe essere classificata basandosi sul suo grado di dipendenza in atto piuttosto che su quello cui l'operatore pensa che egli possa essere capace di pervenire. 2. HANDICAP NELL'INDIPENDENZA FISICA Definizione Per indipendenza fisica si intende la capacità individuale di mantenere un'esistenza effettivamente indipendente secondo la concezione abituale del termine. Caratteristiche Scopo della scala: indipendenza nei confronti di ausili e della assistenza fornita da altre persone. Incl.: la cura della propria persona e altre attività quotidiane. Escl.: ausili o assistenza forniti in funzione dell'orientamento (handicap dell'orientamento, 1). Scala di categorie 0 Indipendenza totale (non inclusi nelle categorie dall'1 all'8) Punti 0 Incl.: indipendenze nella cura della propria persona e assenza di dipendenza da ausili, dispositivi, modificazioni dell'ambiente o da assistenza fornita da terzi; ovvero dipendenza da forme di aiuto minori comunque non essenziali per il mantenimento dell'indipendenza (questi ultimi casi dovrebbero essere classificati sotto la voce "Altri handicaps", 7) 1 Indipendenza assistita (non inclusi nelle categorie dal 2 all'8) Punti 3 L'attribuzione a questa categoria deriva dalla fornitura e dall'uso di ausili e dispositivi. I soggetti che sono stati provvisti di tali mezzi ma non ne fanno uso, e perciò si privano di parte della loro indipendenza e le persone che vivono in un ambito culturale dove tali mezzi non sono disponibili, dovrebbero essere classificati nelle categorie 3 o 4. Incl.: la dipendenza dall'uso di sussidi e dispositivi quali arti artificiali, altre protesi, mezzi per la deambulazione o per aiutare altre attività quotidiane, ad esempio per il controllo delle difficoltà escretorie. Escl.: aiuti e dispositivi secondari non essenziali per il mantenimento dell'indipendenza come protesi dentarie, pessario circolare per limitare il prolasso uterino e sussidi visivi (occhiali), posto che questa persona non sia altrimenti dipendente da forme di assistenza del tipo descritto nelle categorie dal 4 all'8; soggetti la cui esistenza è sovvenuta o migliorata da sussidi minori di quelli del tipo descritto dovrebbero essere attribuiti alla categoria 0 e inoltre classificati più propriamente nell'ambito degli "handicap dell'orientamento, 1" o degli "Altri handicaps, 7". 2 Indipendenza subordinata (non inclusi nelle categorie dal 3 all'8) Punti 6 L'attribuzione a questa categoria presuppone due condizioni. In primo luogo che l'ambiente prossimo e abituale allo stile di vita del soggetto in esame e del gruppo di cui egli fa parte crei degli ostacoli fisici all'indipendenza, ad esempio in causa di barriere strutturali e architettoniche come scale a pioli o gradini (per gli scopi di questa categoria come ambiente si intende quello immediato come l'abitazione); in secondo luogo che in quell'ambito culturale vi sia la possibilità di creare o fornire un ambiente alternativo. Ad esempio: l'abitante su palafitta in riva ad un lago può incontrare delle difficoltà nel salire una scala a pioli fino alla propria abitazione ma non vi sono i mezzi per creare in quell'ambito culturale un ambiente alternativo. Incl.: la dipendenza da una modificazione o da un adattamento dell'ambiente immediato come accade per quegli individui che devono utilizzare una carrozzella, posto che siano in grado di entrare e uscire e di far funzionare o di spostarsi dalla e alla carrozzella senza bisogno di aiuto da parte di altri; le persone che sono state dotate di una nuova abitazione al fine di ridurre la loro dipendenza fisica data la precedente incapacità a vivere in una abitazione con più di un piano; le persone per le quali è stata specificamente modificata e adattata l'abitazione, ad esempio attraverso l'installazione di un piano inclinato o di un ascensore o attraverso una modificazione dell'altezza dei piani di lavoro, ecc. Escl.: la presenza di barriere architettoniche non dipendenti dall'abitazione del soggetto (le difficoltà di questo tipo dovrebbero essere attribuite alle categorie 3 o 4 o ad altre più appropriate); coloro che rifiutano l'offerta di abitazioni fornite da facilitazioni che potrebbero ridurre il grado della loro dipendenza fisica e che dovrebbero essere assegnati alle categorie 3 o 4. 3 Dipendenza situazionale (non inclusi nelle categorie dal 4 all'8) Punti 9 Incl.: difficoltà nel far fronte alle esigenze personali ma senza pesante dipendenza dagli altri quale può insorgere a causa della non attuabilità o non disponibilità nell'ambito culturale in cui il soggetto vive di sussidi e dispositivi o di adattamenti o modificazioni ambientali oppure per rifiuto di essi quando anche disponibili; inoltre difficoltà nel muoversi dalla propria casa superabile solo con l'assistenza da parte di altri e forme moderate di ostacolo nell'orientamento che richiedono l'assistenza di terzi. 4 Dipendenza periodica rarefatta (non inclusi nelle categorie dal 5 all'8) Punti 12 Stati di bisogno a periodicità distanziata sono quelli che si manifestano una volta ogni 24 ore o anche meno frequentemente. Incl.: la dipendenza da altre persone per venire incontro a bisogni comparenti con periodicità distanziata come quelli che rientrano nelle disabilità per il mantenimento o la conduzione dell'ambiente familiare e che riguardano la capacità di eseguire dei compiti necessari per il mantenimento di un grado accettabile di sostentamento, calore, pulizia e sicurezza; la necessità di una sistemazione protetta o comunque sorvegliata. Escl.: le forme di dipendenza culturalmente determinate quali le forme tradizionali di dipendenza dalla moglie del soggetto maschile che lavora (ciò in questo contesto non dovrebbe essere considerata una forma di svantaggio). 5 Dipendenza periodica ravvicinata (non inclusi nelle categorie dal 6 all'8) Punti 15 Stati di bisogno a periodicità ravvicinata sono quelli che insorgono ad intervalli di poche ore durante il giorno. Incl.: la dipendenza da altre persone per venire incontro a necessità comparenti con periodicità ravvicinata come quelle che rientrano nelle disabilità per la cura dell'igiene personale, dell'alimentazione e di altri aspetti del mantenimento della persona: mobilità all'interno della propria casa; spostamento alla sedia o alla comoda; svuotamento del vaso da notte o della comoda o del catino; rifacimento dei letti e lavaggio di lenzuola macchiate da urina o feci; necessità di un'assistenza residenziale al fine di una osservazione continuativa. 6 Dipendenza da emergenza critica (non inclusi nelle categorie dal 7 all'8) Punti 18 Le necessità a scadenza critica sono quelle che insorgono durante il giorno con periodicità ravvicinata senza essere prevedibili e che richiedono una continua disponibilità di aiuto da parte di altre persone. Incl.: la dipendenza da altre persone per venire incontro a necessità a scadenza critica quali l'andare al bagno, slacciarsi e togliersi i vestiti, utilizzare la carta igienica e pulirsi (soggetti che non sono in grado di alzarsi dal letto o da una sedia, recarsi al bagno senza bisogno di aiuto, utilizzarlo e ritornare senza correre il rischio di cadere; persone la cui fragilità fisica o instabilità mentale può dare origine a eventuali pericoli); la necessità di un'assistenza in ambito istituzionale al fine di assicurare un controllo, ad esempio per un comportamento che sia socialmente inaccettabile. 7 Dipendenza da peculiare aiuto (non incluso nella categoria 8) Punti 22 Le esigenze di assistenza mediante peculiare aiuto sono quelle che emergono prevalentemente o durante il giorno o durante la notte dando origine a un bisogno di continuo controllo e aiuto (a differenza della semplice disponibilità di tale aiuto, categoria 6). Incl.: i soggetti che necessitano di qualcuno che supplisca alla maggior parte delle loro esigenze personali e che li assista per quel che riguarda le usuali funzioni quotidiane o che per l'età avanzata o per insufficienza mentale esigono un simile tipo di assistenza e che, di conseguenza, richiedono una costante attenzione da parte di altre persone durante il giorno; soggetti che sporcano con frequenza e consistentemente di urina o feci gli abiti o le lenzuola invece che solo in caso di sforzo fisico; soggetti che hanno bisogno di aiuto praticamente ogni notte per quel che riguarda le funzioni escretorie e altre funzioni analogamente critiche (ad esempio quelle legate al comportamento) ma che sono meno dipendenti durante il giorno; necessità di una assistenza istituzionalizzata che consenta un controllo del comportamento. 8 Dipendenza da assistenza intensiva Punti 26 Le esigenze di assistenza intensiva sono quelle che insorgono praticamente ogni notte così come durante il giorno e che richiedono di conseguenza l'attenzione costante di altre persone in tutto l'arco delle 24 ore. Incl.: soggetti che hanno bisogno praticamente di aiuto sia di notte che durante il giorno per quel che riguarda le funzioni escretorie e simili funzioni critiche (come evenienze comportamentali) - la maggior parte delle persone inserite in questa categoria hanno bisogno di essere alimentate e vestite oltre ad aver bisogno di una notevole assistenza durante il giorno per lavarsi e per le funzioni escretorie in quanto sono incontinenti. Regole per l'attribuzione I Occasionali difficoltà o le dipendenze non dovrebbero impedire l'attribuzione a una categoria meno svantaggiata (in questo caso quella con un numero più basso); II i sussidi e i correttivi che si intendono fornire o prescrivere non dovrebbero essere tenuti in considerazione; questo dovrebbe permettere l'uso della classificazione come una misura approssimativa di ciò che è stato ottenuto in presenza di tali sussidi o correttivi; III se esiste dubbio sulla categoria cui un individuo dovrebbe essere assegnato conviene inserirlo in quella meno favorevole (in questo caso quella con un numero più elevato); IV lo stato d'animo fiducioso è indubbiamente un fattore importante ma una persona dovrebbe essere classificata basandosi sul suo grado effettivo di dipendenza, piuttosto che su quello cui l'operatore pensa che egli possa essere capace di pervenire. 3. HANDICAP NELLA MOBILITÀ Definizione Per mobilità si intende la capacità del soggetto di muoversi con proprietà nel suo ambiente. Caratteristiche Graduatoria: indica il grado di mobilità rispetto a un punto di riferimento determinato quale il letto della persona. Incl.: l'accrescimento delle capacità individuali dovuto all'uso di appropriate protesi o di altri sussidi fisici compresa una sedia a rotelle (tutto ciò avrebbe già dovuto essere classificato nelle categorie 1 e 2 degli "Handicap nell'indipendenza fisica"). Escl.: il conseguimento di un maggior grado di motilità grazie all'assistenza fornita da altre persone (quest'ultima dovrebbe essere classificata sotto forma di dipendenza periodica rarefatta, categoria 4 degli "Handicap nell'indipendenza fisica, 2"). Scala di categoria 0 Completamente semovente (non inclusi nelle categorie dall'1 all'8) Punti 0 1 Limitazione di grado variabile della motilità (non inclusi nelle categorie dal 2 all'8) Punti 3 Incl.: un soggetto bronchitico con una menomazione in inverno della tolleranza allo sforzo o un soggetto gravemente asmatico con una menomazione discontinua della tolleranza allo sforzo; menomazioni e disabilità con andamento fluttuante come in una forma lieve di artrite reumatoide o di osteoartrosi. 2 Mobilità compromessa (non inclusi nelle categorie dal 3 all'8) Punti 6 Incl.: la restrizione in causa della quale la capacità del soggetto di spostarsi non è ostacolata anche se richiede più tempo, ad esempio a causa di una disabilità visiva che renda questa persona incerta nello spostarsi o per altri motivi di insicurezza o, in una società urbanizzata, anche il caso di chi è sì in grado di usufruire del trasporto pubblico, ma in qualsiasi circostanza con difficoltà. 3 Mobilità ridotta (non inclusi nelle categorie dal 4 all'8) Punti 9 Incl.: la riduzione tale da ostacolare la capacità di spostarsi, ad esempio per una disabilità visiva che interferisce con la capacità di muoversi, la riduzione dovuta a insicurezza, fragilità o debolezza; la disabilità da sforzo intenso dovuta a un'insufficienza cardiaca o respiratoria; il caso di chi, vivendo in una società urbanizzata, non è in grado di usufruire in qualsiasi circostanza del trasporto pubblico; l'ostacolo a mantenere un'occupazione in causa delle difficoltà di recarsi e di tornare dal luogo di un lavoro situato distante dall'abitazione del soggetto. 4 Relegazione nell'ambiente circostante (non inclusi nelle categorie dal 5 al 9) Punti 12 Incl.: relegazione nelle immediate vicinanze dell'abitazione come per disabilità da sforzo moderato dovuta a insufficienza cardiaca o respiratoria. 5 Relegazione nell'abitazione (non inclusi nelle categorie dal 6 all'8) Punti 15 Incl.: costrizione a restare nella propria abitazione ad es. per grave disabilità visiva o per disabilità dopo lieve sforzo causata da un'insufficienza cardiaca o respiratoria. 6 Relegazione in una stanza (non inclusi nelle categorie dal 7 all'8) Punti 18 Incl.: relegazione in una stanza ad es. per insufficienza cardiaca o respiratoria con disabilità anche a riposo. 7 Relegazione su di una sedia (non inclusi nella categoria 8) Punti 22 Incl.: relegazione su di una sedia per incapacità ad assumere la posizione supina in causa di insufficienza cardiaca o respiratoria; o per dipendenza da un paranco o da dispositivi simili che permettono di entrare o uscire dal letto. 8 Limitazione assoluta della mobilità Punti 26 Incl.: allettati o relegati al letto. Regole per l'attribuzione I Classificare una persona in base alla sua capacità di indipendenza tenendo conto dei sussidi, dispositivi e modificazioni o adattamenti del suo ambiente prossimo ma non tenendo conto delle prestazioni fornite dall'aiuto di altri (quindi le forme di insicurezza che comportano una classificazione nelle categorie 3 e 4 possono ridursi in presenza di altre persone; questa conseguente riduzione non dovrebbe essere tenuta presente ma la dipendenza da altri andrebbe invece inserita nelle categorie 3 o 5 degli "Handicap dell'indipendenza fisica, 2"); II la riduzione o la limitazione occasionale della mobilità non dovrebbe precludere l'attribuzione a una categoria meno svantaggiata (in questo caso quella con il numero più basso); III i sussidi o le modificazioni che si è inteso di fornire o di prescrivere non dovrebbero essere tenuti in considerazione; IV se si è in dubbio circa la categoria cui un individuo dovrebbe essere assegnato conviene inserirlo in quella meno favorevole (cioè quella con un numero più elevato); V una persona dovrebbe essere classificata in base al grado effettivo della motilità posseduta piuttosto che a quella di cui l'operatore può ritenerlo capace di pervenire. Note a) Nel selezionare le categorie è possibile incontrare delle difficoltà, ad esempio nella scelta tra le categorie 2 e 3 in quelle aree territoriali dove non è disponibile una rete di trasporti pubblici. In questi casi i soggetti in base alla regola indicata al punto 4 dovrebbero essere inseriti nella categoria meno favorevole poiché è solo fornendoli di un particolare veicolo che diviene possibile raggiungere il grado di mobilità proprio della categoria 2. Tale accorgimento andrebbe adottato anche se l'occupazione o le abitudini di vita della persona in esame non richiedono mobilità assoluta; è solo l'impegno che deve essere sviluppato nel tentativo di modificare questa categoria che dovrebbe venire influenzato da questi fattori. b) La dipendenza dello svantaggio dal costume sociale è efficacemente esemplificata da un problema presente nelle società urbanizzate. In una certa zona il comportamento degli autisti di autobus può precludere alle persone disabili di quella zona l'accesso ai trasporti pubblici mentre in un'altra zona un atteggiamento più disponibile degli autisti può permettere a quale altro portatore della stessa disabilità di usufruire dei mezzi pubblici. Ciò pone in conflitto la riproducibilità (ogni categoria dovrebbe avere il medesimo significato in tutti i luoghi) e la capacità della classificazione degli handicaps è orientata essenzialmente in quest'ultima direzione e solo secondariamente può venire utilizzata per dei paragoni transculturali. 4. HANDICAPS OCCUPAZIONALI Definizione Per impegno occupazionale si intende abilità dell'individuo nell'impiego del suo tempo in modo appropriato rispetto al suo sesso e alla sua età e istruzione. Caratteristiche Graduatoria: indica la capacità di impiegare in modo appropriato il tempo durante la giornata lavorativa. Incl.: svago e divertimento, lavoro e, per gli anziani, lo svolgimento di occupazioni consuete al loro gruppo di età che, in molte culture, comportano l'assunzione di un ruolo maggiore nella conduzione delle attività domestiche e il mantenimento anche dopo i limiti propri alla normale attività lavorativa. Escl.: limitazione o perdita della capacità di mantenere un'occupazione non dovuta a una menomazione individuale quale quella che può insorgere per un cambiamento nelle disponibilità e qualità di posti di lavoro. Scala di categorie 0 Impegno occupazionale conservato (non inclusi nelle categorie dall'1 all'8) Punti 0 Incl.: la capacità di un bambino di frequentare scuole normali laddove esistono le disponibilità educative; indipendentemente dalle disponibilità educative la capacità di un bambino di prendere parte alle attività abitualmente proprie alla sua età; la capacità di gestire le responsabilità normalmente spettanti a un genitore che alleva giovani figli. 1 Impegno occupazionale periodicamente impedito (non inclusi nelle categorie dal 2 all'8) Punti 2 Incl.: incapacità periodica di svolgere l'occupazione abituale o le attività del tempo libero, ad esempio a causa del manifestarsi di condizioni tipo epilessia, emicrania o allergia oppure per delle occasionali cadute (con o senza traumi) nell'anziano. 2 Impegno occupazionale incompleto (non incluso nelle categorie dal 3 all'8) Punti 4 Incl.: riduzione della capacità di mantenere l'occupazione abituale come i bambini che sono in grado di frequentare la scuola normale ma che soffrono per disabilità che limitano la partecipazione all'insieme delle attività scolastiche; persone che sono incapaci di partecipare a tutte le attività associate al loro abituale impiego o svago (tipo "lavoro leggero"); soggetti che, pur essendo in grado di gestire tali attività, incontrano difficoltà nella conduzione familiare o nell'assolvere responsabilità considerate normali per un genitore che alleva i propri figli. 3 Impegno occupazionale modificato (non inclusi nelle categorie dal 4 al 9) Punti 6 Incl.: incapacità di mantenere l'occupazione abituale pur essendo il soggetto in grado di esercitare una mansione modificata o a tempo pieno di tipo alternativo (sono comprese le modificazioni apportate all'occupazione abituale in seguito a disabilità, ad esempio i cambiamenti del luogo di lavoro o la fornitura di particolare assistenza o sussidi); cambiamento degli svaghi o di altre attività di ricreazione (ad esempio hobbies); necessità di aiuto particolare durante la normale attività scolastica (il soggetto può essere parzialmente non vedente o parzialmente sordo; oppure ha bisogno di assistenza nell'uso dei servizi igienici o nell'alimentazione); limitazione nella scelta della carriera a causa di menomazione o disabilità; necessità di modificare l'impiego o l'occupazione (compreso il pensionamento anticipato - se ha superato l'età usuale del pensionamento il soggetto dovrebbe essere riclassificato in una delle categorie che vanno da 0 a 2); necessità di ricercare particolari accomodamenti che permettano di continuare a condurre la famiglia o a prendersi cura dei bambini (ad esempio tramite l'assunzione di una funzione compensativa da parte del coniuge; tramite qualche forma di supporto fornita dai servizi sociali: tramite l'acquisto di dispositivi atti a ridurre l'impegno nel lavoro o tramite forme di aiuto a pagamento per compiti di carattere generale quale la pulizia). 5 Impegno occupazionale limitato (non inclusi nelle categorie dal 6 all'8) Punti 8 Incl.: limitazioni imposte sia al tipo di occupazione che l'individuo può assumere, sia al tempo complessivo che può dedicare ad essa come una restrizione grave dalla capacità di partecipare alle attività consuete all'area del soggetto; disabilità che impediscono a un bambino di frequentare la scuola normale (es. la necessità di accedere a una scuola per bambini disabili dove questa esiste); ritardo mentale moderato; abilità a sostenere un impiego solo a certe condizioni (es. in laboratorio protetto); necessità di delegare la maggior parte delle responsabilità nella conduzione familiare o nell'allevamento dei figli (es. attraverso un sostanziale aiuto di servizio sociale o con l'assunzione di assistenti); frequenti cadute nell'età senile. 6 Impegno occupazionale relegato (non inclusi nelle categorie dal 7 all'8) Punti 10 Incl.: limitazioni imposte sia al tipo di occupazione che il soggetto può svolgere, sia alla quantità di tempo che ad esso dedica, come l'incapacità di partecipare alle attività abituali al gruppo dei coetanei; disabilità che richiedono la residenzialità di un bambino in un istituto ai fini dell'istruzione (dove vi sia tale possibilità) o l'istruzione in casa (dove questa non sia la regola); ritardo mentale grave; capacità di assumere compiti domestici solo molto limitati (ad esempio quelli connessi con la conduzione della famiglia o con l'allevamento dei figli); menomazione dell'attenzione comportante ostacoli al mantenimento di un'occupazione. Escl.: collocazione istituzionale a causa di un disadattamento comportamentale o per la necessità di essere tenuto sotto controllo (categorie 5-8 degli "Handicap dell'indipendenza fisica, 2"). 7 Assenza di impegno occupazionale (non inclusi nella categoria 8) Punti 13 Incl.: incapacità di mantenere un'occupazione a causa di menomazione o disabilità quale una grave limitazione della capacità di trarre beneficio da apporti educativi (es. ritardo mentale grave); incapacità di mantenere un qualsiasi tipo di lavoro; incapacità di condurre la casa o di allevare i figli; inoltre grave disturbo dell'attenzione tale da inabilitare al mantenimento di un'occupazione. 8 Incapacità all'impegno occupazionale Punti 16 Incl.: l'incapacità di occupare se stessi in una qualsiasi ragionevole maniera. Regole per l'attribuzione I L'esperienza occasionalmente meno favorevole non dovrebbe precludere l'attribuzione a una categoria meno svantaggiata (in questo caso quella con un numero più basso); II se vi sono dubbi circa la categoria cui dovrebbe essere attribuito un certo soggetto conviene assegnarlo a quella meno favorevole (in questo caso quella con un numero più elevato); III una persona dovrebbe venire classificata in base al suo effettivo impegno occupazionale piuttosto che a quello di cui l'operatore potrebbe ritenerlo capace di pervenire. 5. HANDICAP NELL'INTEGRAZIONE SOCIALE Definizione Per integrazione sociale si intende la capacità o la possibilità del soggetto di partecipare e di mantenere le usuali relazioni sociali. Caratteristiche Scopo della graduatoria: il grado del contatto che il soggetto intrattiene con una cerchia aperta di altre persone avendo come punto di riferimento se stesso e tenendo anche conto delle risorse o dei vincoli esterni che favoriscono oppure ostacolano l'integrazione sociale del soggetto. Graduatoria delle categorie 0 Socialmente integrato (non inclusi nelle categorie dall'1 all'8) Punti 0 Incl.: completa partecipazione a tutte le abituali relazioni sociali. 1 Partecipazione inibita (non inclusi nelle categorie dal 2 all'8) Punti 2 Soggetti in cui la presenza di una menomazione o di una disabilità o di una difficoltà sociale e/o ambientale dà origine ad uno svantaggio non specifico che può inibire ma non impedire la partecipazione all'insieme delle normali attività sociali. Incl.: il senso di imbarazzo, la timidezza, altri disturbi dell'immagine di sé dovuti a deturpazioni, o menomazioni e disabilità oppure il problema economico, allo svantaggio culturale lieve, ad un vicinato poco accessibile, al rallentamento nella capacità di movimento, compresi anche certi disturbi lievi della personalità o disabilità comportamentali. 2 Partecipazione limitata (non inclusi nelle categorie dal 2 all'8) Punti 4 Soggetti che non prendono parte all'insieme delle normali attività sociali come coloro che sono affetti da menomazioni o disabilità o più di una difficoltà sociale e/o ambientale che ostacolano i rapporti occasionali. Incl.: i problemi economici, lo svantaggio culturale, il vicinato assente o indifferente, il rallentamento nella mobilità, la difficoltà di accedere ai luoghi di incontro, determinati disturbi della personalità o disabilità comportamentali. 3 Partecipazione diminuita (non inclusi nelle categorie dal 4 all'8) Punti 6 Individui che non sono nelle condizioni di intrattenere rapporti occasionali cosicché i rapporti sociali si circoscrivono ai contatti primari e secondari con la famiglia, gli amici, i vicini. Incl.: i problemi economici, lo svantaggio culturale, il vicinato assente o indifferente, il rallentamento nella mobilità, la difficoltà di accedere ai luoghi di incontro, determinati disturbi della personalità e disabilità comportamentali qualora impediscano, e non solo ostacolino, i rapporti occasionali. Inoltre comprende individui o situazioni di convivenza che presentino limiti sul piano relazionale, sociale, fisico e psichico, ma dove si evidenzi una potenzialità di miglioramento. 4 Relazioni impoverite (non inclusi nelle categorie dal 5 all'8) Punti 8 Individui che hanno difficoltà nel mantenere relazioni nel contatto secondario con amici, vicini, colleghi per cause personali o per la presenza di conviventi portatori di gravi patologie fisiche e psichiche. Soggetti che hanno uno sviluppo fisico e psichico ritardato e nei quali non si evidenzi la possibilità di un miglioramento di tale sviluppo, neppure dal punto di vista della loro integrazione sociale. 5 Relazioni ridotte (non inclusi nelle categorie dal 6 all'8) Punti 10 Individui che sono capaci di stabilire relazioni solo con i parenti più vicini come il coniuge, i figli o i genitori, o che vengono isolati dai rapporti secondari a causa di disturbi del comportamento moderatamente gravi o di vissuti di disistima grave riferiti alla propria identità personale. Anziani che non mantengono relazioni con l'esterno e con persone diverse dai parenti prossimi mediante comportamenti di ritiro e di disimpegno dalla vita quotidiana e attiva. 6 Relazioni disturbate (non inclusi nelle categorie dal 7 all'8) Punti 12 Individui che hanno difficoltà a stabilire rapporti con altri assai vicini per gravi disturbi del comportamento che stimolano meccanismi di autoemarginazione e di emarginazione da parte degli altri. 7 Alienati e/o emarginati (non inclusi nella categoria 8) Punti 14 Individui che sono incapaci di stabilire rapporti con gli altri ma che possono essere in grado di vivere da soli, pur con gli adeguati supporti. Sono compresi fra questi i soggetti in cui il disadattamento comportamentale impedisce la convivenza con la famiglia o con altri, i soggetti che rifiutano la propria menomazione o disabilità al punto da negare le normali relazioni sociali, gli anziani che, per la perdita della famiglia o degli amici sono incapaci di ristabilire nuovi rapporti. 8 Socialmente isolati Punti 16 Individui la cui possibilità di relazioni sociali è impedita da una situazione di isolamento non modificabile con gli ordinari mezzi e strumenti e che richiede un cambiamento di ambiente. Individui in stato di istituzionalizzazione superabile con il sostegno sociale ed assistenziale in famiglia o nella comunità. Regole per l'attribuzione I L'occasionale limitazione dell'integrazione sociale non dovrebbe precludere l'attribuzione a una categoria meno sfavorevole (in questo caso quella con un numero più basso); II se vi è dubbio circa la categoria cui dovrebbe essere attribuito un certo soggetto, allora conviene assegnarlo a quella meno favorevole (in questo caso quella indicata con un numero più elevato); III una persona dovrebbe venire classificata in base al suo effettivo grado di integrazione sociale piuttosto che a quello di cui l'operatore potrebbe ritenerlo capace di pervenire. Riepilogo totale 1 Handicap nell'orientamento (max punti 16): punti ...... 2 Handicap nell'indipendenza fisica (max punti 26): punti ...... 3 Handicap nella mobilità (max punti 26): punti ...... 4 Handicap occupazionale (max punti 16): punti ...... 5 Handicap dell'integrazione sociale (max punti 16): punti ...... (tot. 100) tot. ...... Allegato A/2 Scheda per settore pubblica (53) Condizioni alloggiative: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Il tecnico incaricato ............................................... 1. Handicap nell'orientamento 1.1. Completamente orientato punti 0 ? 1.2. Disturbo dell'orientamento completamente compensato punti 2 ? 1.3. Alterazione discontinua dell'orientamento punti 4 ? 1.4. Disturbo dell'orientamento parzialmente compensato punti 6 ? 1.5. Disturbo moderato dell'orientamento punti 8 ? 1.6. Disturbo grave dell'orientamento punti 10 ? 1.7. Perdita dell'orientamento punti 12 ? 1.8. Disorientamento punti 14 ? 1.9. Soggetto incosciente punti 16 ? 2. Handicap nell'indipendenza fisica 2.1. Indipendenza totale punti 0 ? 2.2. Indipendenza assistita punti 3 ? 2.3. Indipendenza subordinata punti 6 ? 2.4. Dipendenza situazionale punti 9 ? 2.5. Dipendenza periodica rarefatta punti 12 ? 2.6. Dipendenza periodica ravvicinata punti 15 ? 2.7. Dipendenza da emergenza critica punti 18 ? 2.8. Dipendenza da peculiare aiuto punti 22 ? 2.9. Dipendenza da assistenza intensiva punti 26 ? 3. Handicap nella mobilità 3.1. Completamente semovente punti 0 ? 3.2. Limitazione di grado variabile della motilità punti 3 ? 3.3. Mobilità compromessa punti 6 ? 3.4. Mobilità ridotta punti 9 ? 3.5. Relegazione nell'ambiente circostante punti 12 ? 3.6. Relegazione nell'abitazione punti 15 ? 3.7. Relegazione in una stanza punti 18 ? 3.8. Relegazione su di una sedia punti 22 ? 3.9. Limitazione assoluta della mobilità punti 26 ? 4. Handicaps occupazionali 4.1. Impegno occupazionale conservato punti 0 ? 4.2. Impegno occupazionale periodicamente impedito punti 2 ? 4.3. Impegno occupazionale incompleto punti 4 ? 4.4. Impegno occupazionale modificato punti 6 ? 4.5. Impegno occupazionale limitato punti 8 ? 4.6. Impegno occupazionale relegato punti 10 ? 4.7. Assenza di impegno occupazionale punti 13 ? 4.8. Incapacità all'impegno occupazionale punti 16 ? 5. Handicap nell'integrazione sociale 5.1. Socialmente integrato punti 0 ? 5.2. Partecipazione inibita punti 2 ? 5.3. Partecipazione limitata punti 4 ? 5.4. Partecipazione diminuita punti 6 ? 5.5. Relazioni impoverite punti 8 ? 5.6. Relazioni ridotte punti 10 ? 5.7. Relazioni disturbate punti 12 ? 5.8. Alienati punti 14 ? 5.9. Socialmente isolati punti 16 ? totale punti ??? Disagio abitativo in relazione alla urgenza connessa all'utilizzo dell'alloggio - immediato ? - previsto a breve termine ? - previsto a medio termine ? - nessuna urgenza ? Disagio socio-ambientale - ospite presso casa di riposo o similari punti 4 ? - solo, senza immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 3 ? - solo, ma con immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 2 ? - inserito in un nucleo familiare o in coabitazione punti 1 ? Il medico incaricato L'assistente sociale incaricato .............................................………. .............................................………. Allegato A/3 Scheda per settore agevolata ( HYPERLINK "http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_mate.it.asp?pagetype=mate&app=clex&at_id=450&type=testo&blank=N" \l "2000-08-09-12-36-14#2000-08-09-12-36-14" 54) 1. Handicap nell'orientamento 1.1. Completamente orientato punti 0 ? 1.2. Disturbo dell'orientamento completamente compensato punti 2 ? 1.3. Alterazione discontinua dell'orientamento punti 4 ? 1.4. Disturbo dell'orientamento parzialmente compensato punti 6 ? 1.5. Disturbo moderato dell'orientamento punti 8 ? 1.6. Disturbo grave dell'orientamento punti 10 ? 1.7. Perdita dell'orientamento punti 12 ? 1.8. Disorientamento punti 14 ? 1.9. Soggetto incosciente punti 16 ? 2. Handicap nell'indipendenza fisica 2.1. Indipendenza totale punti 0 ? 2.2. Indipendenza assistita punti 3 ? 2.3. Indipendenza subordinata punti 6 ? 2.4. Dipendenza situazionale punti 9 ? 2.5. Dipendenza periodica rarefatta punti 12 ? 2.6. Dipendenza periodica ravvicinata punti 15 ? 2.7. Dipendenza da emergenza critica punti 18 ? 2.8. Dipendenza da peculiare aiuto punti 22 ? 2.9. Dipendenza da assistenza intensiva punti 26 ? 3. Handicap nella mobilità 3.1. Completamente semovente punti 0 ? 3.2. Limitazione di grado variabile della motilità punti 3 ? 3.3. Mobilità compromessa punti 6 ? 3.4. Mobilità ridotta punti 9 ? 3.5. Relegazione nell'ambiente circostante punti 12 ? 3.6. Relegazione nell'abitazione punti 15 ? 3.7. Relegazione in una stanza punti 18 ? 3.8. Relegazione su di una sedia punti 22 ? 3.9. Limitazione assoluta della mobilità punti 26 ? 4. Handicaps occupazionali 4.1. Impegno occupazionale conservato punti 0 ? 4.2. Impegno occupazionale periodicamente impedito punti 2 ? 4.3. Impegno occupazionale incompleto punti 4 ? 4.4. Impegno occupazionale modificato punti 6 ? 4.5. Impegno occupazionale limitato punti 8 ? 4.6. Impegno occupazionale relegato punti 10 ? 4.7. Assenza di impegno occupazionale punti 13 ? 4.8. Incapacità all'impegno occupazionale punti 16 ? 5. Handicap nell'integrazione sociale 5.1. Socialmente integrato punti 0 ? 5.2. Partecipazione inibita punti 2 ? 5.3. Partecipazione limitata punti 4 ? 5.4. Partecipazione diminuita punti 6 ? 5.5. Relazioni impoverite punti 8 ? 5.6. Relazioni ridotte punti 10 ? 5.7. Relazioni disturbate punti 12 ? 5.8. Alienati punti 14 ? 5.9. Socialmente isolati punti 16 ? totale punti ??? Disagio abitativo in relazione alla urgenza connessa all'utilizzo dell'alloggio - immediato ? - previsto a breve termine ? - previsto a medio termine ? - nessuna urgenza ? Adeguamento e sussidi proposti: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Disagio socio-ambientale - ospite presso casa di riposo o similari punti 4 ? - solo, senza immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 3 ? - solo, ma con immediata possibilità di assistenza da parte di familiari punti 2 ? - inserito in un nucleo familiare o in coabitazione punti 1 ? Il medico incaricato L'assistente sociale incaricato .............................................………. NOTE (1) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267 e 24 giugno 1994, n. 8113. (2) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (3) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302, 9 marzo 1992, n. 2840, 24 settembre 1993, n. 13267 e 13 novembre 1998, n. 12697. (4) Articolo così modificato delle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302 e 24 settembre 1993, n. 13267. (5) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302, 9 marzo 1992, n. 2840, 3 agosto 1992, n. 10539 e 24 settembre 1993, n. 13267. (6) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (7) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (8) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (9) Rubrica così sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840. (10) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (11) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267 e 24 giugno 1994, n. 8113. (12) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840 e 1 ottobre 1997, n. 11016. (13) Comma così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 1995, n. 5831. (14) Articolo già modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840 e 8 febbraio 1993, n. 1034, così sostituito dalla deliberazione 24 giugno 1994, n. 8113 e modificato dalle deliberazioni 18 maggio 1995, n. 5831 e 13 novembre 1998, n. 12697. (15) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840, 30 luglio 1993, n. 10676, 24 giugno 1994, n. 8113 e 13 novembre 1998, n. 12697. (16) Articolo già modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840 e 8 febbraio 1993, n. 1034, così sostituito dalla deliberazione 24 giugno 1994, n. 8113 e modificato dalle deliberazioni 18 maggio 1995, n. 5831 e 1 ottobre 1997, n. 11016. (17) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (18) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302 e 24 settembre 1993, n. 13267. (19) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302 e 24 settembre 1993, n. 13267. (20) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302. (21) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302, 9 marzo 1992, n. 2840, 3 agosto 1992, n. 10539, 24 settembre 1993, n. 13267 e 13 novembre 1998, n. 12697. (22) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840, 24 settembre 1993, n. 13267, 13 giugno 2003, n. 1409, 17 ottobre 2003, n. 2708 e 30 gennaio 2004, n. 112. (23) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302, 9 marzo 1992, n. 2840 e 24 settembre 1993, n. 13267. (24) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267, 17 ottobre 2003, n. 2708 e 30 gennaio 2004, n. 112. (25) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302, 9 marzo 1992, n. 2840, 18 maggio 1992, n. 6488, 3 agosto 1992, n. 10539, 24 settembre 1993, n. 13267 e 13 giugno 2003, n. 1409. (26) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302, 9 marzo 1992, n. 2840, 24 settembre 1993, n. 13267, 24 giugno 1994, n. 8113, 13 giugno 2003, n. 1409 e 30 gennaio 2004, n. 112. La deliberazione n. 8113 del 1994 è stata corretta, per un errore ivi contenuto, dalla deliberazione 15 luglio 1994, n. 9034. (27) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (28) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 18 maggio 1992, n. 6488 e 24 settembre 1993, n. 13267. (29) Articolo così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (30) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840, 8 febbraio 1993, n. 1034, 24 settembre 1993, n. 13267, 30 giugno 2000, n. 1623 (quest'ultima deliberazione ha sostituito il comma 4 con un comma non numerato; in questa sede si è corretto l'errore) e 30 gennaio 2004, n. 112. (31) Rubrica così sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840. (32) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (33) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (34) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840. (35) Il titolo V e gli articoli che esso comprende sono stati aggiunti dalla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 1992, n. 2840. (36) Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (37) Articolo così modificato delle deliberazioni della Giunta provinciale 3 agosto 1992, n. 10539 e 24 settembre 1993, n. 13267. (38) Articolo così modificato dalle deliberazioni della Giunta provinciale 18 maggio 1992, n. 6488 e 24 settembre 1993, n. 13267. (39) Lettera abrogata dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 1992, n. 10539. (40) Comma così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (41) Articolo così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 1993, n. 13267. (42) Titolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (43) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (44) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (45) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (46) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (47) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (48) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (49) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (50) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (51) Articolo aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 gennaio 2004, n. 112. (52) Allegato così modificato delle deliberazioni della Giunta provinciale 18 maggio 1992, n. 6488 e 24 settembre 1993, n. 13267. (53) Scheda così modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302 e 9 marzo 1992, n. 2840. (54) Scheda così modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale 13 dicembre 1991, n. 17302 e 9 marzo 1992, n. 2840.