Dgp_Trento_19_5_10_1190 Deliberazione Giunta provinciale 19 maggio 2010, n. 1190 Bando 2010 per contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile Parole chiave: Incentivi / agevolazioni / sussidi | Efficienza energetica | Energie rinnovabili (So n. 1 al Bur 1° giugno 2010 n. 22) Approvazione di criteri e modalità, per l'anno 2010, relativi a contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 e s.m., per interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 ed approvazione del Bando annuale 2010 con riferimento ai medesimi interventi ed a quelli relativi ai veicoli a basso impatto ambientale Il Relatore comunica: Con l'articolo 19 della Lp 30 settembre 1992, n. 23 è stato stabilito il principio generale secondo cui la concessione di aiuti, sovvenzioni, incentivi e vantaggi economici da parte della pubblica amministrazione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione di criteri e modalità a cui l'amministrazione stessa deve attenersi. In coerenza con tale principio, l'attuazione della Lp 29 maggio 1980 n. 14 "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia" ha comportato, da parte della Giunta provinciale, l'approvazione di specifiche discipline di criteri che si sono succedute nel tempo, le ultime delle quali sono state adottate con la deliberazione n. 809 in data 9 aprile 2009. Allo scopo di approvare i nuovi criteri a valere per il 2010, tenuto conto degli elementi emersi nel corso del 2009, delle modifiche intervenute a livello della disciplina statale, nonchè delle modificazioni tecniche ed economiche intervenute su alcune delle tipologie/tecnologie previste nei criteri 2009, si rende necessario predisporre un nuovo testo dei criteri e delle schede tecniche collegate. Con l'approvazione, avvenuta con il decreto del Presidente della Provincia del 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg, del Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" (entrato in vigore il 14 aprile 2010), risulta possibile attivare anche gli aiuti previsti per la redazione, da parte dei Comuni, di piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri della legge, nonché la realizzazione di interventi e misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico. Pertanto, nel presente provvedimento, si individuano i criteri e si prevedono le modalità di concessione degli incentivi anche con riferimento agli interventi di cui alla sopra citata normativa. I criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla Lp 29 maggio 1980, n. 14 e alla Lp 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l'anno 2010, sono definiti nel testo contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche l'allegato 2, che comprende n. 22 "schede tecniche" (numericamente elencate da 1 a 23 con l'esclusione del numero 20), l'allegato 3 che ricomprende n. 20 “schede descrittive dell'intervento” nonché l'allegato 4, composto da una serie di fac-simile che costituiscono necessaria traccia per la presentazione delle domande e/o per dichiarazioni esplicative e integrative. Gli aspetti più significativi che caratterizzano i criteri di cui al presente provvedimento sono i seguenti: — la conferma del sistema introdotto con le deliberazioni dei criteri relative agli anni precedenti, che prevede due distinte procedure, quella cosiddetta "semplificata" che riguarda interventi già realizzati con un limite massimo di spesa ammessa fino a 40.000 euro Iva inclusa e quella cosiddetta "valutativa" che prevede di presentare la domanda prima di iniziare l'intervento e che lo stesso abbia un valore di spesa ammessa superiore ai 40.000 euro: le eccezioni sono specificate nell'allegato 1 alla presente deliberazione; — l'attivazione, tra gli interventi ammissibili a contributo, di quelli previsti dalla Lp 3 ottobre 2007, n.16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" (articolo 2, comma 1, lettera g) e 5) e relativi agli aiuti riservati ai Comuni per la predisposizione di piani per la riduzione dell'inquinamento luminoso e di altri incentivi a favore sia di imprese che di privati per il risanamento degli impianti di illuminazione; — la ridefinizione dei parametri tecnici ed economici contenuti nelle "schede tecniche", che riassumono anche in funzione istruttoria e operativa le n. 22 tipologie/tecnologie già individuate nei criteri degli anni precedenti, con riferimento agli incentivi previsti dalla Lp 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e della Lp 3 ottobre 2007, n. 16; — il mantenimento delle disposizioni contenute nel regolamento Ce 800/2008 nell'ambito della "procedura valutativa" per i beneficiari "imprese", che rappresenta l'alternativa al regime "de minimis", questo ultimo peraltro obbligatorio nell'ambito della procedura semplificata; — una lieve diminuzione delle percentuali di contributo relative ad imprese e privati rispetto ai criteri dell'anno 2009, comprese quelle relative ad imprese che presentano domanda a valere sulla procedura valutativa e che si avvalgono delle disposizioni del regolamento Ce 800/2008: ciò per tenere in debita considerazione sia gli effetti indotti sui costi degli impianti, derivanti dai miglioramenti tecnologici e sia i sempre maggiori vantaggi economici che gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile comportano, a prescindere dall'entità del contributo; — la non ammissibilità degli enti pubblici e degli enti strumentali – come definiti nell'allegato 1 alla presente deliberazione – dai contributi di cui alle tipologie/tecnologie previste nei seguenti criteri, ad eccezione di quelle individuate alle schede tecniche n. 1, 2 e 22 (piani, studi, diagnosi energetiche, interventi dimostrativi, ecc.) è connessa alla disponibilità da parte dei predetti soggetti di altre fonti finanziarie di derivazione provinciale, in particolare alla possibilità di utilizzo dei trasferimenti sulla finanza locale (per gli Dnti locali) e dei trasferimenti a bilancio per gli enti strumentali: le "schede tecniche" di cui all'allegato 2 del presente provvedimento costituiscono comunque necessario riferimento per l'istruttoria anche degli interventi direttamente eseguiti dagli enti pubblici e dagli enti strumentali e l'agenzia provinciale per l'energia rimane a disposizione per fornire tutto il supporto tecnico richiesto; — l'approvazione del bando annuale per il 2010. Con questo strumento vengono definiti tutti gli aspetti organizzativi ed operativi connessi alla gestione delle domande di contributo come ad esempio i termini di presentazione delle stesse o le strutture operative cui rivolgersi; — il mantenimento delle disposizioni sulla non cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni, per tener conto delle disposizioni statali, in particolare il decreto legislativo 115/2008; — il mantenimento dell'obbligo, a carico dei beneficiari del contributo, di cedere alla Provincia il diritto al ritiro dei titoli di efficienza energetica (Tee) eventualmente rilasciati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), a fronte della realizzazione degli interventi di risparmio energetico nell'ambito della "procedura semplificata" e la volontarietà della cessione del diritto nell'ambito della "procedura valutativa"; — la previsione di misure di coordinamento tra la disciplina incentivante del settore energia e analoghe forme di contribuzione attuate da altri settori dell'amministrazione provinciale (industria, turismo, artigianato e commercio, agricoltura ecc.). I possibili interventi rientranti nei patti territoriali sono ammessi al contributo con riferimento alle tipologie/tecnologie nonché alle misure individuate nei criteri contenuti nell'allegato 1 al presente atto. L'ammissibilità delle domande pattizie è subordinata all'acquisizione della valutazione di coerenza da parte del soggetto responsabile di ciascun patto territoriale: non risulta, quindi, possibile applicare il nuovo sistema semplificato ad avvenuta realizzazione degli interventi. Le domande sono perciò presentate direttamente all'Agenzia provinciale per l'energia che le istruisce ed, in caso di esito positivo, provvederà alla loro liquidazione. Non sono disciplinati dai presenti criteri i contributi di cui all'articolo 3-sexies della Lp 14/1980 e s.m., riguardanti i veicoli a basso impatto ambientale. Ciò in quanto la deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono definiti i criteri di concessione di questa tipologia di incentivo deve essere sottoposta al preventivo parere della competente commissione consiliare, per espressa disposizione di legge. Per il 2010 la Giunta ha definito i criteri di concessione dei contributi relativi ai veicoli a basso impatto ambientale con deliberazione di data odierna. Sono invece disciplinati, attraverso il Bando contenuto nell'allegato 1 al presente atto, gli aspetti organizzativi, operativi e temporali per la richiesta/liquidazione dei contributi, oltre che per quelli riferiti al presente atto, anche per quelli relativi ai veicoli a basso impatto ambientale di cui alla sopra citata deliberazione di data odierna. Atteso che la concessione dei contributi a favore degli interventi di cui alle domande presentate sulla procedura valutativa prevista nel presente atto verrà effettuata dopo l'istruttoria delle medesime domande, sotto il profilo finanziario si stabilisce che l'agenzia provinciale per l'energia deve mettere a disposizione, per la concessione dei contributi di cui alle domande/rendicontazioni presentate a valere sulla procedura semplificata 2010, un budget di risorse non inferiore ad euro 7.000.000,00. L'Agenzia provinciale per l'energia adotterà gli atti necessari per il rispetto degli impegni sopra stabiliti attingendo, in parte, alla disponibilità del proprio bilancio ed, in parte, dall'avanzo di amministrazione evidenziato nel conto consuntivo 2009, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 964 del 30 aprile 2010. In analogia a quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta provinciale che approvano i criteri relativi agli anni precedenti, si ribadisce che, relativamente alla procedura semplificata: — i criteri di cui al presente provvedimento sono validi e si applicano a tutti gli interventi realizzati dal giorno successivo a quello di approvazione del presente atto e fino alla data di conferma o di revisione degli stessi criteri per il 2011; — le domande/rendicontazioni presentate entro la data di scadenza del bando 2010, come riportata nell'Allegato 1, che non troveranno copertura nell'ambito delle risorse stanziate a tale scopo sul bilancio dell'agenzia provinciale per l'energia per il 2010, saranno ammesse, con priorità, a valere sul Bando riferito all'anno 2011, nei limiti delle risorse disponibili; — le domande/rendicontazioni relative ad interventi effettuati o completati dopo la data di scadenza del bando 2010 e fino alla data di conferma o di revisione degli stessi criteri per il 2011, potranno essere presentate dopo la data di apertura del bando per l'anno 2011, secondo le scadenze e le modalità dallo stesso previste; alle suddette domande saranno applicati i presenti criteri di finanziamento. Nell'allegato 1 ed, in particolare, nel capitolo in cui sono riportati gli aspetti organizzativi, operativi e temporali connessi all'applicazione del bando per il 2010, sono puntualmente riportate tutte le fattispecie possibili al fine di evitare confusioni. Per quanto riguarda le domande presentate relativamente alla procedura valutativa: — i criteri di cui al presente provvedimento sono validi e si applicano a tutte le domande presentate dal giorno successivo a quello di approvazione del presente atto e fino alla data di conferma o di revisione degli stessi criteri per il 2011; — le domande presentate entro la data di scadenza del bando 2010, come riportata nell'allegato 1, verranno istruite e poste in una graduatoria denominata "Valutativa 2010" secondo i criteri di cui al presente provvedimento; gli interventi finanziati saranno quelli, seguendo la graduatoria, che troveranno copertura nell'ambito delle risorse disponibili per l'esercizio 2011 del bilancio dell'agenzia provinciale per l'energia. Le domande che non troveranno copertura sulla predetta graduatoria (Valutativa 2010), così come quelle che non troveranno copertura sulla graduatoria "Valutativa 2010 – periodo transitorio" di cui al seguente alinea, saranno ammesse, d'ufficio, nel bando 2011 ed istruite senza priorità rispetto alla domande presentate a valere sul bando medesimo e secondo i criteri 2011: nel caso di domande ricadenti nella stessa tipologia, i criteri di ordinamento delle domande sono quelli riportati nella relativa scheda tecnica; — le domande presentate dopo la data di scadenza del bando 2010, come riportata nell'allegato 1, e fino alla data di conferma o di revisione dei criteri per l'anno 2011, saranno accettate solo in presenza di un titolo edilizio (o, per gli interventi che non possono essere classificati come "lavori", di un provvedimento/contratto che li autorizzi/contempli), riferito all'intervento per il quale si inoltra la domanda di contributo, di data antecedente a quella di presentazione della domanda stessa e purchè la "data di inizio lavori", come definita nel capitolo 4 dell'allegato 1, sia antecedente alla data di conferma o di revisione dei criteri per l'anno 2011; dette domande verranno istruite e poste in una graduatoria denominata "Valutativa 2010 – periodo transitorio" secondo i criteri dell'Allegato 1; per il finanziamento delle domande poste in detta graduatoria vale quanto stabilito per quelle poste nella graduatoria "Valutativa 2010", ma quelle ricadenti in quest'ultima (Valutativa 2010) hanno priorità rispetto alla graduatoria "Valutativa 2010 – periodo transitorio". Nella propria deliberazione 809/2009 (Criteri 2009) era prevista, per le domande presentate a valere sulla procedura valutativa dei bandi "2008 – Termini abbreviati" e "2009 – Stralcio", anche con finanziamento Fesr (possibile per alcune tipologie–tecnologie e secondo le indicazioni delle deliberazioni 1740/2009 e 2188/2009), l'attivazione di specifiche graduatorie. I richiedenti si impegnavano, pena la revoca del contributo, ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2009 ed a terminarli entro il 31 dicembre 2010. Dette domande avevano priorità su quelle per le quali i richiedenti non si impegnavano al rispetto dei tempi sopra indicati, che sono state poste, invece, in altre graduatorie. Gran parte delle istanze sono quindi state concesse entro il 31.12.2009. Verso alcuni Enti pubblici che avevano presentato domanda a valere sui sopracitati Bandi non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione del contributo in quanto carenti della documentazione richiesta ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2839/2004. Il ritardo conseguito non permette ormai di rispettare i tempi imposti, essenzialmente per problemi burocratici connessi ai tempi tecnici di espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione dei lavori. In considerazione della necessità di salvaguardare l'interesse pubblico connesso alla realizzazione di detti interventi, si propone che le domande dei predetti Enti pubblici, qualora già non ritirate, vengano rispettivamente considerate in una graduatoria "Bando 2008 — Integrativa" e nella graduatoria, attualmente in fase d'istruttoria, denominata "Bando 2009" (ordinario). In entrambe le graduatorie, le domande verranno istruite senza le misure agevolative inizialmente previste e con i criteri in vigore al momento della presentazione della domanda. Nella "scheda tecnica" n. 11 (generatore di calore ad altissimo rendimento), di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1092/2008, per un errore materiale, non è stato riportato il valore della spesa massima ammessa per generatori di potenza al focolare maggiore di 300 kW. Si provvede alla rettifica dell'errore stabilendo che il calcolo del valore della spesa massima ammessa (espressa in euro), nel caso la potenza al focolare di un generatore di calore ad altissimo rendimento superi il valore di 300 kW, si effettui moltiplicando il valore della potenza al focolare del generatore (espressa in kW) per il valore fisso pari a 14.000 euro, dividendo il tutto per il valore fisso pari a 300 kW. Il valore del contributo spettante si otterrà moltiplicando il valore così ottenuto per la percentuale di contributo riportata nella scheda suddetta. Per evidenti ragioni di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, infine, si rende necessario introdurre il principio secondo il quale il destinatario di un provvedimento di concessione del contributo non può rinunciare a questo beneficio e ripresentare una domanda per lo stesso intervento a valere sul Bando dell'anno successivo. Come disposto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 709 del 9 aprile 2010 si stabilisce che, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, non potranno essere presentate domande per gli investimenti significativi nel settore dell'energia, in attesa dell'adozione di una specifica disciplina ai sensi del comma 8-bis dell'articole 32 della legge provinciale 3/2006 e ss.mm.: conseguentemente i presenti criteri si applicano agli interventi che presentano una spesa massima ammessa inferiore ad un milione di euro. La proposta dei nuovi criteri è stata inviata alle strutture competenti ad effettuare l'esame preventivo della stessa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 e sono stati acquisiti i relativi pareri, nonché le osservazioni migliorative e integrative. Tutto ciò premesso, La Giunta provinciale — vista la Lp 29 maggio 1980, n. 14 e s.m.; — vista la Lp 3 ottobre 2007, n. 16 ed il Dpp 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg; — visto l'articolo 39 della Lp 3/2006 e il Dpp 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg; — vista la Lp 30 novembre 1992, n. 23; — vista la propria deliberazione 809/2009; -vista la Lp 28 dicembre 2009, n. 20 (bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 — 2012); — visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia n. 20 del 28 dicembre 2009 e la propria deliberazione n. 3317 del 30 dicembre 2009; — vista la propria deliberazione n. 964 del 30 aprile 2010; — visti i pareri dei servizi di staff; — visti gli atti citati in premessa; — a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui alla Lp 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e alla Lp 3 ottobre 2007, n. 16 per l'anno 2010, contenuti nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare il bando annuale 2010, anch'esso contenuto nell'allegato 1, relativo agli aspetti organizzativi ed operativi connessi alla gestione delle domande di contributo, che fa riferimento alle tipologie e criteri di cui al precedente punto 1) ma, anche, alle tipologie e criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data odierna relativa agli incentivi ai veicoli a basso impatto ambientale 3) di approvare le "schede tecniche", le “schede descrittive dell'intervento” ed i "fac – simile" contenuti rispettivamente negli allegati 2, 3 e 4, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4) di stabilire che la validità temporale dei presenti criteri, le modalità di istruttoria delle domande presentate a valere sulla procedura semplificata e sulla procedura valutativa, nonché le priorità per la concessione e liquidazione del contributo siano quelle riportate nelle premesse e nell'allegato 1; 5) di individuare in un budget complessivo non inferiore ad euro 7.000.000,00 le risorse finanziarie che l'Agenzia provinciale per l'energia deve mettere a disposizione per il bando 2010 di cui all'allegato 1, per le domande afferenti la "procedura semplificata". L'Agenzia provinciale per l'energia provvederà ad adottare gli atti necessari al rispetto degli impegni sopra stabiliti attingendo, in parte, alla disponibilità del proprio bilancio ed, in parte, dall'avanzo di amministrazione evidenziato nel conto consuntivo del proprio bilancio 2009, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 964 del 30 aprile 2010; 6) di stabilire che le domande di soli enti pubblici presentate a valere sui bandi 2008 e 2009, nelle quali il richiedente si impegnava ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2009 ed a concluderli entro il 31 dicembre 2010, come meglio specificato in premessa, per le cui domande non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione del contributo e per le quali sia stata segnalata l'impossibilità del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ma sia stata, invece, regolarizzata la documentazione prevista ai sensi della propria deliberazione 2839/2004 e s.m., vengano considerate, rispettivamente, in una graduatoria "Bando 2008 – Integrativa" e nella graduatoria "Bando 2009" (ordinario), senza le misure agevolative inizialmente previste. Le restanti domande di enti pubblici che non ricadono nelle fattispecie di cui sopra, si considerano decadute e saranno archiviate; 7) di disporre, come previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 709 del 9 aprile 2010, che a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, non potranno essere presentate domande per gli investimenti significativi nel settore dell'energia, in attesa dell'adozione di una specifica disciplina ai sensi del comma 8-bis dell'articole 32 della legge provinciale 3/2006 e ss.mm. e che i presenti criteri si applichino agli interventi che presentano una spesa massima ammessa inferiore ad un milione di euro; 8) di correggere l'errore materiale rilevato nella scheda tecnica n. 11, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale 1092/2008, come stabilito in premessa; 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e di demandare all'Agenzia provinciale per l'energia il compito di darne tempestiva informazione sul proprio sito internet e in altre forme ritenute opportune. Allegato 1 Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla Lp 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla Lp 3 ottobre 2007, n. 16 per l'anno 2010 Allegato 2 Schede tecniche Allegato 3 Schede descrittive degli interventi Allegato 4 Modelli domande e fac simili di documentazione integrativa ALLEGATI IN DOCUMENTO PDF A PARTE