Dgp_Trento_19_1_01_99 Delibera Giunta Trento 19 gennaio 2001, n. 99 Approvazione dei criteri per la programmazione degli interventi di realizzazione delle barriere antirumore lungo le strade statali e provinciali. Il relatore comunica: Si è constatato che si fa sempre più pressante la necessità di provvedere alla esecuzione di opere di mitigazione del rumore provocato dalla circolazione dei veicoli (in particolare i mezzi pesanti) lungo le strade statali e provinciali. Nel recente passato sono infatti pervenute al Servizio Gestione Strade parecchie richieste di privati volte ad ottenere da parte della P. A. T. la realizzazione di barriere antirumore lungo le strade statali e provinciali in corrispondenza delle loro abitazioni. Considerato che, fatte salve alcune situazioni particolari per le quali sarà necessario redigere appositi progetti che potranno essere finanziati ad hoc, gli interventi di protezione dal rumore da traffico degli insediamenti civili adiacenti alla viabilità dovranno essere finanziati attingendo ai fondi del nuovo capitolo previsto nel bilancio provinciale. Rilevato che lo stanziamento suddetto non consente di risolvere tutte le situazioni rilevate e pertanto al fine di garantire l'imparzialità e l'obiettività nella realizzazione degli interventi di installazione delle barriere antirumore si ritiene necessario di dover ordinare gli interventi secondo un livello di priorità definito sulla base della proposta elaborata dal Servizio Gestione Strade e riportata nella scheda allegata alla presente deliberazione. Evidenziato che allo scopo di redigere la graduatoria sopra indicata ogni situazione di intervento rilevata in via autonoma o su segnalazione, sarà oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio Gestione Strade per una valutazione circa l'entità dell'intervento e per acquisire gli elementi necessari a determinare il livello di priorità. Dato atto che rimane impregiudicata la possibilità per i privati di installare le barriere a loro spese esulando da qualsiasi graduatoria, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia. Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione e condivise le ragioni espresse; - visti gli atti citati in premessa; - visti gli artt. 8 e 16 del D. P. R. 31 agosto 1972 n. 670 e s. m. ; - con votazione unanime espressa nelle forme di legge; delibera 1) di approvare i criteri per la programmazione degli interventi di realizzazione delle barriere antirumore lungo le strade statali e provinciali quali risultano nella scheda allegata alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 2) di incaricare il Servizio Gestione Strade di predisporre, sulla base dei criteri di cui al punto 1), una graduatoria degli interventi di installazione delle barriere antirumore; 3) di dare atto che allo scopo di redigere la graduatoria di cui al punto 2), ogni situazione di intervento rilevata in via autonoma o su segnalazione, sarà oggetto di sopralluogo da parte del Servizio Gestione Strade per una valutazione circa l'entità dell'intervento e per acquisire gli elementi necessari a determinare il livello di priorità; 4) di evidenziare che le situazioni che verranno prese in considerazione per un intervento da parte della P. A. T. saranno solo quelle relative ad insediamenti abitativi già esistenti prima della costruzione della strada o del suo potenziamento. 5) di dare atto che la installazione delle barriere antirumore da parte della P. A. T. è comunque subordinata all'acquisizione dei pareri e nullaosta previsti dalle vigenti normative urbanistiche, edilizie e di tutela del paesaggio. 6) di dare atto che i privati potranno comunque installare le barriere antirumore sostenendone tutte le spese, esulando della graduatoria di cui al punto 2), previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia. Criteri per la programmazione degli interventi di installazione di barriere antirumore. I seguenti criteri sono definiti prendendo a riferimento il progetto di regolamento proposto al Consiglio dei Ministri dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dei Lavori Pubblici. Gli interventi di installazione di barriere antirumore sono finalizzati a proteggere aree caratterizzate da elevati superamenti dei limiti sonori sotto indicati che si diversificano a seconda del tipo di strada definito dall'art. 2 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 di data 30. 04. 1992 e s. m. ): Classe Tipo di strada Limiti assoluti espressi in dB(A). Notturni/diurni A Autostrade 60/70 B Strade extraurbane principali 60/70 C Strade extraurbane secondarie 60/70 D Strade urbane di scorrimento 55/65 E Strade urbane di quartiere 50/60 F Strade locali extraurbane 55/65 F Strade locali urbane 50/60 Individuato il tipo di strada e il limite sonoro ammesso, il livello di priorità (P) verrà attribuito secondo la seguente formula: P = Ri * (LMi - L) dove: · Ri è il coefficiente che rappresenta il rapporto tra il numero degli abitanti nell'area avente 100 metri di profondità dal confine stradale e la lunghezza della eventuale barriera che dovrà essere installata fino a 100 m a monte e a valle dell'ultimo edificio; · LMi rappresenta il livello di rumorosità notturno o diurno presente nella zona calcolato sulla base della seguente formula di Burgess: Lmi= 55,5 + 10,2logF + 0,3p - 19,3logd dove: - F indica il flusso veicolare, ossia il numero di veicoli all'ora, con riferimento all'ora di maggior transito diurna (dalle ore 07. 00 alle 19. 00) e notturna (dalle ore 19. 00 alle 07. 00); - p rappresenta il valore della percentuale di veicoli pesanti nell'ora di maggior transito diurna o notturna; - d la distanza in metri fra il centro della carreggiata laterale ed il punto di misura del livello di rumorosità; per l'applicazione della formula per il calcolo della priorità, tra il livello di rumorosità (LMi) notturno e quello diurno, deve essere scelto quello il cui valore supera maggiormente il corrispondente limite di immissione sonora ammesso; - L rappresenta il limite di immissione sonora notturno o diurno in dB(A) ammesso, riportato nella tabella di cui sopra; Al valore della priorità (P) come sopra determinato verrà aggiunto: - il 30 % del punteggio stesso, qualora i privati diano l'autorizzazione ad installare le barriere su terreni di loro proprietà e si impegnino a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere. - una percentuale del punteggio stesso (P), pari alla quota percentuale della eventuale partecipazione del privato ai costi di acquisto ed installazione delle barriere antirumore.