Dgp_Trento_18_2_05_249 Reg.delib.n. 249 Prot. n. 12/2005/az VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Piano energetico-ambientale provinciale e Accordo di programma sulla qualità dell'aria: direttive per adozione degli standard di risparmio energetico corrispondenti alla definizione di edificio a basso consumo e a basso impatto ambientale (L.P. 29.05.1980 n. 14 e ss.mm.) per gli edifici nuovi o da ristrutturare di competenza della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti funzionali. Il giorno 18 Febbraio 2005 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis - Premesso che in accordo al protocollo di Kyoto del 1997 ed alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel periodo 2008-2012, nell’Unione Europea le emissioni di gas ad effetto serra devono essere ridotte dell’8% rispetto ai livelli del 1990 e che l’Italia, con la Legge n. 120 del 1 Giugno 2002, ha ratificato l’adesione al protocollo stesso comportante, per il nostro Paese, la riduzione di emissioni di CO2 del 6,5%; - visto il Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3/10/2003, nel quale si stabilisce, per la Provincia Autonoma di Trento, l’obiettivo di ridurre al 2012 le emissioni di CO2 del 2% rispetto al 1990; - visti gli obiettivi di politica energetica del Piano di Sviluppo Provinciale in materia di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e uso razionale dell’energia e delle connesse azioni formative e informative; - considerato che la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale rappresenta una misura determinante per il raggiungimento di tali obiettivi; - visto l’Atto di indirizzo sulla sostenibilità approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1947 del 28/7/2000; - considerato che, con la L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e ss.mm., la Provincia Autonoma di Trento ha sviluppato da tempo una vigorosa politica per promuovere l’impiego di tecnologie di risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, fra cui la tipologia di intervento denominata “edificio a basso consumo e a basso impatto ambientale”; - vista la delibera della Giunta provinciale n. 2190 di data 13/9/2002 (“delibera dei criteri” della L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e ss.mm.) con la quale vengono definiti i criteri tecnici e prestazionali degli edifici a basso consumo e a basso impatto ambientale; - considerato che i criteri progettuali finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale in edilizia consentono di fornire un contributo significativo anche alla riduzione dell’inquinamento da polveri sottili PM10 nei centri abitati; - considerati gli impegni di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria sottoscritto in data 26 Gennaio 2005 tra la Provincia Autonoma di Trento e una lunga serie di Soggetti pubblici e privati; - constatato che, tra le misure da incentivare o da attuare direttamente da parte dei Soggetti sottoscrittori, figura l’introduzione di criteri progettuali e di nuove tecnologie finalizzati alla riduzione dell’impatto energetico e ambientale in edilizia ovvero, in altri termini, la realizzazione di edifici a basso consumo e a basso impatto ambientale; - rilevato che la Provincia Autonoma di Trento, direttamente o tramite gli Enti funzionali, progetta, costruisce e gestisce un parco edilizio di significativa consistenza e localizzato in massima parte nelle aree urbane interessate dalle azioni di tutela della qualità dell’aria; - rilevato inoltre che la Provincia Autonoma di Trento, tramite contributi o sovvenzioni, può indirizzare la progettazione e la costruzione di un grande numero di edifici di Enti pubblici e di privati verso obiettivi di efficienza energetica e di sfruttamento di fonti rinnovabili; - ravvisata la necessità di garantire l’efficacia delle misure prospettate utilizzando i meccanismi di vigilanza e controllo di cui all’art. 9 dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria, incaricando nel contempo il Servizio Energia di fornire il necessario supporto tecnico e informativo al Dipartimento Urbanistica e ambiente e alle altre strutture provinciali interessate dalle presenti direttive; Tutto ciò considerato LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di disporre che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni totali di edifici eseguite direttamente dalla Provincia o dagli Enti funzionali siano realizzate rispettando i requisiti obbligatori degli “Edifici a basso consumo energetico ed a basso impatto ambientale”, come definiti dalla L.P. n° 14 del 29 maggio 1980 e ss.mm., riportati nell’Allegato tecnico alla presente deliberazione; 2. di disporre che, per gli interventi di cui al punto 1. siano adottate le altre tecnologie o metodologie progettuali atte a ridurre l’impatto energetico-ambientale, espressamente elencate fra i requisiti facoltativi degli edifici a basso consumo nell’Allegato tecnico alla presente deliberazione, ovvero ritenute più appropriate alla tipologia dell’edificio o ai previsti profili di consumo energetico; 3. di disporre che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, parti di edifici o di impianti, sia garantito, ove possibile, il rispetto delle trasmittanze massime delle strutture disperdenti oggetto dell’intervento e dei criteri per le emissioni in atmosfera come riportati nelle tabb. 2. e 3. e al punto 1.2 dell’Allegato tecnico alla presente deliberazione; 4. di prescrivere che il rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti sia appositamente indicato in uno specifico capitolo della Relazione tecnica accompagnatoria dei progetti degli interventi in questione; 5. di applicare le disposizioni di cui ai precedenti punti dall’1. al 4. in tutti i casi in cui non sia già stato approvato, alla data del presente provvedimento, il progetto definitivo dell’opera, provvedendo pertanto alle opportune modifiche progettuali; 6. di inserire, nelle convenzioni stipulate con i professionisti esterni per la progettazione degli interventi in questione (nuove costruzioni, ristrutturazioni totali, manutenzioni straordinarie di edici), esplicite clausole contrattuali inerenti il rispetto di quanto previsto nei precedenti punti dall’1. al 4.; 7. di applicare le disposizioni di cui al punto 6. agli incarichi di progettazione conferiti a decorrere dalla data della presente deliberazione; 8. di disporre che, salvo casi di motivata impossibilità, le Strutture competenti provvedano, entro un anno dalla data del presente provvedimento, a modificare i criteri di concessione di incentivi e contributi per la costruzione e ristrutturazione di edifici, inserendo apposite previsioni per la valorizzazione degli interventi di migliore qualità energetico-ambientale, conformemente ai criteri definiti nei provvedimenti di cui ai punti 1., 2. e 3.; 9. di incaricare il Dipartimento Urbanistica e ambiente di integrare il rapporto informativo annuale di cui all’art. 9, comma 4 dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria, siglato il 26 gennaio 2005, con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle presenti direttive; 10. di incaricare il Servizio Energia di fornire il necessario supporto tecnico e informativo alle strutture interessate.