Dgp_Trento_17_6_10_1429 Deliberazione Giunta provinciale 17 giugno 2010, n. 1429 (Bur 29 giugno 2010 n. 26) Applicazione dell'obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell'articolo 13 delle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (omissis) Il Relatore comunica: il Capo II del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare, l'articolo 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in provincia di Trento, in attuazione della direttiva 2002/91/Ce e in coerenza con le disposizioni statali in materia. Per l'attuazione del precitato Capo II, l'articolo 89 stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia per l'energia. Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", indicate in seguito come regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. L'articolo 5 del regolamento prevede i casi di obbligatorietà della certificazione energetica e, al di fuori di questi, la possibilità di certificazione volontaria da parte del detentore del diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile. L'articolo 7 prevede che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, e che i rapporti tra l'organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione. Sempre l'articolo 7 recita che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione. L'articolo 8 prevede che ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e dal medesimo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica. Il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento dispone che l'obbligo di certificazione energetica previsto dall'articolo 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del primo Organismo di abilitazione da parte della Provincia. In osservanza alle disposizioni sopra riportate, sono state approvate: 1. la deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009, recante l'approvazione delle prime misure attuative del Dpp 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, tra le quali l'allegato A, concernente i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di abilitazione, l'allegato B, concernente lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'organismo e la Provincia e l'allegato D, concernente i criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione; 2. la deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, recante l'approvazione di ulteriori misure attuative del Dpp 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, tra le quali gli allegati F e G, riportanti gli schemi di attestato di certificazione energetica per le varie categorie di edifici, nonché l'allegato H, concernente la procedura per la compilazione e il rilascio dell'attestato di certificazione energetica. In data 3 febbraio 2010, è stata firmata presso l'Agenzia provinciale per l'energia la convenzione che ha consentito l'attivazione del primo organismo di abilitazione per i certificatori energetici della Provincia di Trento, denominato Odatech. La formale attivazione di Odatech ha consentito l'inizio delle iscrizioni dei professionisti già in possesso dei requisiti negli elenchi dei soggetti certificatori. Nel frattempo, sono state completate le verifiche circa il superamento dei corsi di formazione e sarà permesso prossimamente a numerosi tecnici di potersi iscrivere negli elenchi. Tutto ciò consente di soddisfare la condizione temporale prevista nello stesso comma 3 dell'articolo 13 del regolamento e di poter determinare la data di avvio delle certificazioni in provincia di Trento. Tenuto conto dei tempi necessari ad una diffusa informazione, si propone di fissare tale data a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Fra gli interventi soggetti all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 5 del regolamento, non rientra quello relativo al trasferimento a titolo oneroso di immobili o di singole unità immobiliari. La fattispecie, infatti, non rientra fra le competenze della Provincia e la previsione normativa circa la nullità dei contratti di compravendita privi della certificazione energetica, originariamente inserita nella Lp 1/2008, ha dovuto essere stralciata. Peraltro, per evidenti motivi di omogeneità, sarà opportuno che le procedure tecniche e le classi di certificazione dell'immobile oggetto di trasferimento siano uguali a quelle relative agli altri interventi soggetti alla certificazione provinciale. In attesa di una apposita modifica del regolamento, si ritiene utile specificare che, nel transitorio, la certificazione nei trasferimenti di immobili si continua ad eseguire secondo le vigenti normative nazionali. In data 10 giugno 2010 è stata data comunicazione della presente proposta di deliberazione al Consiglio delle autonomie locali. Ciò premesso, La Giunta provinciale — udita la relazione; — visto l'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; — visto il decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg; — vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1; — vista il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.; — visti gli atti citati in premessa; — a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, Delibera 1) di stabilire che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del Dpp 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg*, l'obbligo di certificazione energetica, per le fattispecie previste dall'articolo 5 del medesimo decreto, trova applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;* * Cioè dal 14/7/2010 (Ndr) 2) di dare atto che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, continua ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, l'allegato 6 delle Linee guida nazionali emanate con Dm 26 giugno 2009; 3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale. Note: