Dgp_Trento_16_6_06_241 Delibera Giunta Trento 16 giugno 2006, n. 241 (testo coordinato) Testo unico sugli spazi a parcheggio L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 – ART. 73 SPAZI DI PARCHEGGIO - TESTO UNICO –Con le modifiche apportate da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 2008, n. 2100 (b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1), e prima dalle deliberazioni 16 giugno 2006 n. 1241 , dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2327 dd. 28.10.05 integrata con provvedimento n. 2327 del 28 ottobre 2005 SPAZI PARCHEGGIO. RELAZIONE INTEGRATIVA (MARZO 2006). La L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, art. 3, che modifica l’articolo 73 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, prevede che la Giunta provinciale, nel fissare gli standard per parcheggi, individui altresì i casi di esenzione dai predetti standard, nonché quelli in cui l’esenzione è subordinata al versamento di una somma corrispondente al costo di costruzione di volumi standard di parcheggio coperto corrispondenti agli spazi richiesti. In attesa di un’analisi approfondita della casistica riscontrabile in materia di parcheggi pertinenziali, anche a fini di opportuno coordinamento, la Giunta provinciale con deliberazione n° 2255, dd 21 ottobre 2005, integrata con provvedimento n. 2327 del 28 ottobre 2005, ha individuato i casi di esenzione dagli standards e quelli soggetti a pagamento (art. 7 del testo coordinato attuativo dell’art. 73 della L.P. n. 22/1991). Il comma 5 del medesimo articolo ha altresì introdotto un meccanismo di flessibilità, riconoscendo ai comuni la possibilità di disporre l’esonero dal pagamento, previa autorizzazione della Giunta provinciale, in casi di particolare rilevanza per la comunità locale ed in cui l’entità della somma prevista sia considerata eccessivamente onerosa. Dopo un primo periodo applicativo delle nuove disposizioni in materia ed in seguito ad opportune verifiche, si è riscontrata la necessità di apportare alcuni correttivi al testo coordinato onde consentire una più aderente applicazione delle disposizioni alle diverse realtà locali, anche con riferimento ad una maggiore autonomia applicativa da parte delle amministrazioni comunali. Gli aspetti sostanziali presi in esame possono essere così sintetizzati: a) obbligo della dotazione minima di parcheggio per ogni intervento soggetto a concessione o a denuncia di inizio attività; b) esenzione dall’obbligo della realizzazione dei parcheggi per gli interventi all’interno del centro storico, nelle aree della “città consolidata” del Comune di Trento e nelle zone individuate dal piano regolatore generale in base a specifiche caratteristiche e situazioni esistenti; c) monetizzazione obbligatoria nei casi di esenzione dall’obbligo della realizzazione dei parcheggi; d) esenzione a titolo gratuito dall’obbligo di realizzazione dei parcheggi nei casi finalizzati a favorire la prima casa o l’utilizzo dei volumi esistenti anche ai fini dell’integrazione del reddito dei residenti oppure la residenza pubblica, agevolata o convenzionata; per i servizi pubblici di quartiere; per attività multiservizio codificate dalla legge sul commercio, nonché per casi particolari. Con il presente provvedimento si conferma il principio della monetizzazione dello spazio per parcheggio, nelle zone esentate dall’obbligo della realizzazione, nella misura del costo di costruzione di un volume interrato, consentendo peraltro al consiglio comunale di ridurre, con proprio provvedimento, tale somma, fino al minimo di un quinto, avendo riguardo alle diverse destinazioni d’uso delle unità immobiliari, nonché alle peculiari caratteristiche socio-economiche, strutturali e del sistema della mobilità delle aree interessate, ferma restando la facoltà già prevista di esentare interamente gli interventi di particolare interesse locale. Tale principio trova la propria motivazione nella sempre maggiore incidenza del traffico come fattore determinante nell’organizzazione complessiva della città e delle aree urbanizzate. Sotto questo profilo spetta all’Amministrazione pubblica individuare gli spazi destinati a tale funzione e provvedere alla loro realizzazione, tenuto conto dell’onerosità degli interventi che non possono rimanere a totale carico dell’ente pubblico. Ciò posto, data la peculiarità dei centri storici che non permette la realizzazione di nuovi parcheggi e considerata un’effettiva inferiore necessità di tali spazi, grazie alla maggiore pedonalizzazione della mobilità, occorre trovare un parametro degli spazi da destinare a parcheggio più equilibrato e che tenga conto della oggettiva diversità delle caratteristiche urbanistiche del centro storico rispetto al territorio urbanizzato. In buona sostanza, assumere elevati standard di parcheggio nelle aree più densamente edificate, significa da un lato accettare la logica dell’incontrastato dominio del mezzo di trasporto privato e dall’altro, in particolare per quanto riguarda i centri storici, rendere talvolta impraticabile l’utilizzo del volume esistente a causa dell’impossibile reperimento degli spazi necessari o per l’eccessiva onerosità dei medesimi, non incoraggiando in questo modo il riuso dell’edificato esistente, seppure a fronte di scelte pianificatorie che incrementano il trasporto pubblico. Per tutto quanto sopra, nel ribadire l’opportunità del principio della monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio, sembra equo applicare un parametro inferiore, tenendo conto del minore traffico, nonché del grande valore urbanistico insito nelle attività di recupero dell’esistente nei centri storici. L’obiettivo primario comunque rimane sempre la realizzazione dei parcheggi minimi necessari onde favorire e risolvere situazioni di traffico che impediscono un buon funzionamento delle attività urbane. Pertanto, ferme restando le metodologie di calcolo ed i parametri già in vigore, che alla luce dei fatti si sono dimostrati generalmente congrui per quanto riguarda le nuove costruzioni, nei centri storici e nelle aree esentate, come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n° 2255/2005, in caso di realizzazione in proprio degli spazi di parcheggio si confermano le medesime quantità minime necessarie già stabilite per tutte le funzioni. In caso invece di monetizzazione, le somme da versare, da determinarsi con provvedimento del consiglio comunale, potranno essere ridotte fino ad un quinto del costo di costruzione. Agli interventi di edilizia residenziale, fermo restando quanto stabilito in ordine ai casi di esenzione a titolo gratuito dall’obbligo di presentare i parcheggi (art. 7, comma 6, lett. a), b) e c)) nonché alla facoltà per i comuni di esentare dal pagamento di cui sopra, oltre che la prima abitazione anche altri alloggi dello stesso proprietario residente nel comune (comma 7), si applica l’intera somma, senza alcuna riduzione. Inoltre giova ricordare che, per interventi ed attività ritenuti di particolare valenza strategica per la comunità locale ed in presenza di un interesse generale è fatta salva la facoltà del comune esentare anche totalmente dal pagamento delle somme previste (art. 7, comma 5). Si precisa anche che in caso di insufficiente disponibilità di suolo da destinare a parcheggio, è ovviamente possibile realizzarne una parte e monetizzare la parte rimanente. Infine è data facoltà ai comuni, per favorire l’utilizzo dei volumi esistenti anche ai fini dell’integrazione del reddito dei residenti, di esentare dal pagamento delle somme relative ai parcheggi, oltre che la prima abitazione, anche per altri alloggi del medesimo proprietario (art. 7, comma 7). Per quanto riguarda il metodo di calcolo, ai fini della monetizzazione, le presenti disposizioni sono volte a semplificare il processo nel senso che viene stabilito che costituisce base di calcolo la superficie risultante dall’applicazione del parametro pertinente alla funzione, aumentata del 30% quale quota parte di spazi di manovra, senza il ricorso ad arrotondamenti in caso di “resti” rispetto alla dimensione standard del posto macchina. Diversamente, in caso di realizzazione del parcheggio, la superficie da destinare a tale scopo è stabilita dall’applicazione del parametro pertinente alla funzione, con un minimo di mq 12, ed arrotondamento per eccesso in caso di “resti”, al netto degli spazi di manovra. Altro argomento oggetto del presente provvedimento riguarda l’introduzione di una maggiore autonomia operativa da parte delle amministrazioni comunali e contestualmente una sostanziale semplificazione procedurale sia sulla fissazione di parametri superiori ai minimi stabiliti (art. 2), sia per quanto riguarda altre facoltà applicative precedentemente possibili solo mediante autorizzazione della Giunta provinciale (art. 6 e art. 7, comma 5). Spazi di parcheggio riferiti alle attività commerciali. Il presente provvedimento di modifica è anche occasione per precisare e richiamare, qualora fosse necessario, che per quanto riguarda gli spazi di parcheggio inerenti le attività commerciali va fatto riferimento alla specifica legge di settore. Tale attività è infatti governata dalla L.P. 8 maggio 2000, n° 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento) che per quanto riguarda la dotazione minima di parcheggi, in particolare, demanda ad una apposita deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 3, comma 4 e comma 5, lett. b) della citata legge. Nel caso specifico si tratta di confermare la validità dell’attuale deliberazione della Giunta provinciale n° 340 dd. 16 febbraio 2001 e ss. mm. DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO Art. 1 Disposizioni generali 1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, così come modificato dall’articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, con il presente provvedimento sono determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni. 2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d’uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell’edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nella tabella delle funzioni allegata. Art. 2 Determinazione delle quantità minime 1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono stabilite dalla tabella delle dotazioni di seguito allegata con un minimo di almeno un posto macchina (mq 12) e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. Art. 3 Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio 1. Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che: a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di edifici esistenti si considera nuova costruzione il solo volume in ampliamento; b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Art. 4 Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio 1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all’esterno dell’edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia direttamente accessibile dall’esterno del lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l’occupazione della stessa. Tale disposizione s’intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili anche mediante comando elettrico o telecomando, purché detti parcheggi assumano carattere di spazio comune. 2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile e funzionale parcamento dei mezzi. 3. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, nonché dei relativi spazi di accesso e manovra. 4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle strutture scolastiche stabilite dal Decreto della Giunta provinciale dd. 9 agosto 1976, n. 17 – 69. 5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest’ultima. Art. 5 Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi 1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f (attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell’allegata tabella delle funzioni, oltre a dimostrare il rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in rapporto all’effettiva utenza. Nel caso le medesime attrezzature ricadessero nel centro storico va dimostrata l’esistenza, anche nelle vicinanze e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all’opera. 2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti, è consentita una minore quantità di parcheggi purché, sentita la Commissione edilizia, la dotazione non sia inferiore ai due terzi di quella minima richiesta. 3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3.c – tabella delle funzioni) caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all’attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto l’impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari. Art. 6 Parcheggi per cambi di destinazione d’uso 1. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 2. Con provvedimento del consiglio è facoltà del comune individuare funzioni tra loro affini per le quali le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti è soggetta ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra la funzione in essere e quella di progetto. Art. 7 Casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio 1. Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico, ovvero riguardanti edifici soggetti a restauro, risanamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia ancorché non compresi nei centri storici ,compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica in caso di nuove costruzioni e per i servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f dell’allegata tabella delle funzioni. * Comma integrato dalla Delibera Giunta Trento 22 agosto 2008, n. 2100 2. É altresì esonerato, dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l’accesso ai mezzi meccanici, all’epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico; b) aree definite “Città consolidata” del comune di Trento. 3. Sono esclusi dall’esonero di cui al comma 2 i casi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli interventi sui servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f dell’allegata tabella delle funzioni. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’esenzione dall’ obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all’articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall’intervento realizzato. Tale somma può essere ridotta con provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli standards prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia residenziale non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere a) – b) – c) e fermo restando quanto stabilito dal comma 7. 5. In presenza di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, è fatta salva la facoltà del consiglio comunale con proprio provvedimento, di esentare motivatamente l’intervento dal pagamento della somma predetta. 6. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al comma 4: a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica); b) gli interventi di edilizia agevolata o convenzionata; c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all’articolo 111 della L.P. n. 22 del 1991, per l’intera volumetria dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo art. 111; d) gli esercizi di cui all’articolo 24 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento) concernente interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi). 7. Con proprio provvedimento il comune può estendere l’esenzione prevista per la prima abitazione della lettera c) del comma 6, anche ad ulteriori alloggi dello stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito dall’amministrazione medesima. 8. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell’articolo 112, comma 1 bis, della L.P. n. 22 del 1991. Art. 8 Spazi di parcheggio per impianti di risalita 1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita richieste nel caso di nuovi impianti di arroccamento, di sostituzione di quelli esistenti ovvero di ampliamento di piste esistenti e di realizzazione di nuove, debbono essere distribuite sugli arroccamenti con accesso automobilistico, tenuto conto della potenzialità dei singoli impianti e calcolate sulla capacità complessiva del sistema su base minima di cinquanta sciatori per ettaro di pista. 2. Per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto da richiedere uno studio specifico inteso a razionalizzare l’utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti, sia per gli impianti di cui al comma 1 che per le altre attività, è subordinata alla presentazione al comune, previa intesa con il comune medesimo, di un piano integrato di intervento. Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, il piano integrato di intervento individua il numero di parcheggi da realizzare nonché l’eventuale utilizzazione di parcheggi pubblici comunali per soddisfare una quota degli standard, con particolare riferimento ai periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti. Il piano integrato di intervento è accompagnato da uno schema di convenzione, da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il riparto degli oneri di gestione degli stessi. Il piano e lo schema di convenzione sono soggetti ad approvazione del comune, previa acquisizione del parere delle strutture provinciali competenti in materia di turismo ed urbanistica in merito alla coerenza del piano con le finalità di questo articolo. In seguito all’approvazione del piano il comune promuove la stipula della convenzione e l’attuazione del piano medesimo.* * Comma aggiunto dalla Delibera Giunta Trento 22 agosto 2008, n. 2100 Art. 9 Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione 1. Gli alberghi con attività di ristorazione, sono da considerarsi edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante è pari a due volte la superficie netta totale dello stesso diminuita di 1 mq per ogni posto letto dell’albergo. Art. 10 Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali 1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o aperta all’uso pubblico. 2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le disposizioni attuative dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento).” Art. 11 Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi 1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta al pubblico. Art. 12 Altre tipologie non comuni 1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella tabella delle funzioni e rispondenti a tipologie uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, ecc., dovranno essere dotate di adeguati spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per caso e allegate al progetto. Art. 13 Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse 1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse è ammesso purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. Art. 14 Norme transitorie 1. Fino all’adeguamento dei piani regolatori generali alla presente deliberazione, con deliberazione del Consiglio comunale i comuni dotati di piano del traffico possono individuare nelle zone a traffico limitato aree diverse dal centro storico in cui è ammessa l’esenzione dagli standards sui parcheggi, purché tale deliberazione dia conto delle caratteristiche delle aree su cui si prevedono gli interventi, nonché della dotazione di parcheggi pubblici in zona, fermo restando l’obbligo del pagamento di cui all’art. 7, comma 4. TABELLA DELLE FUNZIONI 1. RESIDENZA Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio 2. ALBERGHI 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO 3.a ISTRUZIONE Asili, scuole materne, scuole dell’obbligo, scuole superiori, università 3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere. 3.c ATTREZZATURE SPORTI-TIVE E DI CONCENTRA-ZIONE Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, fiere, biblioteche, musei, mense. 3.d ATTREZZATURE OSPE-DALIERE ospedali, case di cura. 3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE 3.f ATTREZZATURE ASSI-STENZIALI case di riposo, comunità terapeutiche 4. EDIFICI PRODUTTIVI industria e artigianato di produzione. 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO 5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi 9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche. TABELLA DI DOTAZIONE DI STANDARD PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI FUNZIONI ZONE a b c 1. RESIDENZA 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 1 mq/18 mc 2. ALBERGHI 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 4 mq/1 p.letto 3. SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO 3a. istruzione 1 mq/20 mc 1 mq/20 mc 1 mq/20 mc 3b. att. di interesse comune 1 mq/10 mc 1 mq/10 mc 1 mq/15 mc 3c. att. sportive e di concentrazione 3 mq/1 posto con min. 1 m 3 mq/1 posto q/15 mq. sup. lorda imp 3 mq/1 posto ianto 3d. att. ospedaliere 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 1 mq/15 mc 3e. strutt. protezione civile 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1° 3f. strutt. assistenziali 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 6 mq/1 p.letto 4. EDIFICI PRODUTTIVI 10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1° 5. EDIFICI COMMERCIALI (vedi L.P. 8 maggio 2000, n. 4) 5a. al dettaglio e centri comm. 1mq/2mq s.n.comm. 1mq/2mq s.n.comm. 1mq/3mq s.n.comm. 5b. mag. dep. Vendita all’ingrosso 10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1° 6. ESERCIZI PUBBLICI 2mq/1mq s.n. 2mq/1mq s.n. 2mq/1mq s.n. 7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 1mq/10mc 1mq/10mc 1mq/15mc 8. IMPIANTI DI RISALITA 3mq/1sciatore 3mq/1sciatore 3mq/1sciatore 9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE Analisi e progetto specifico COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI (ZONE A) TRENTO ROVERETO COMUNI CON PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA O CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POSTI DI LAVORO (ZONE B) ALA COMMEZZADURA MEZZOCORONA RONZONE ALBIANO CONDINO MEZZOLOMBARDO RUFFRÉ ALDENO COREDO MOENA S. LORENZO IN BANALE ANDALO CROVIANA MOLINA DI LEDRO S. MICHELE A/A ARCO DAIANO MOLVENO SARNONICO AVIO DAONE MONCLASSICO SCURELLE BASELGA DI PINÉ DIMARO MORI SIROR BOCENAGO DORSINO NAGO TORBOLE SORAGA BORGO VALSUGANA DRENA NOGAREDO SPIAZZO BOSENTINO DRO NOMI SPORMAGGIORE BRENTONICO FAI DELLA P. NOVALEDO STENICO CADERZONE FIERA DI PRIMIERO OSSANA STORO CALAVINO FOLGARIA PADERGNONE STREMBO CALCERANICA FONDO PANCHIÀ TAIO CALDONAZZO FORNACE PEJO TENNA CALLIANO GIOVO PELLIZZANO TENNO CAMPITELLO DI FASSA GIUSTINO PERGINE V. TERLAGO CANAZEI GRIGNO PIEVE DI BONO TESERO CARANO IMER PIEVE DI LEDRO TIONE CARISOLO ISERA PIEVE TESINO TONADICO CASTELLO DI FIEMME LASINO PINZOLO TRANSACQUA CASTELLO TESINO LAVARONE POMAROLO TUENNO CASTELNUOVO LAVIS POZZA DI FASSA VARENA CAVALESE LEVICO PREDAZZO VATTARO CAVARENO LONA-LASES RABBI VERMIGLIO CAVEDAGO MALÉ RAGOLI VEZZANO CAVEDINE MALOSCO RIVA DEL GARDA VIGO DI FASSA CEMBRA MASSIMENO ROMENO VIGOLO VATTARO CINTE TESINO MAZZIN RONCEGNO VILLA LAGARINA CIVEZZANO MEZZANA RONCONE VOLANO CLES MEZZANO RONZO-CHIENIS ZIANO DI FIEMME COMUNI ULTERIORI (ZONE C) AMBLAR CIMEGO LUSERNA SPORMINORE BEDOLLO CIMONE MONTAGNE STRIGNO BERSONE CIS NANNO TASSULLO BESENELLO CLOZ NAVE S. ROCCO TELVE BEZZECCA CONCEI OSPEDALETTO TELVE DI SOPRA BIENO CUNEVO PALÙ DEL FERSINA TERRAGNOLO BLEGGIO INFERIORE DAMBEL PELUGO TERRES BLEGGIO SUPERIORE DARÉ PRASO TERZOLAS BOLBENO DENNO PREORE TIARNO DI SOPRA BONDO DON PREZZO TIARNO DI SOTTO BONDONE FAEDO REVÒ TON BREGUZZO FAVER ROMALLO TORCEGNO BRESIMO FIAVÉ RONCHI VALSUGANA TRAMBILENO BREZ FIEROZZO ROVERÉ DELLA LUNA TRES BRIONE FLAVON RUMO VALDA CAGNÒ FRASSILONGO SAGRON MIS VALFLORIANA CALDES GARNIGA SAMONE VALLARSA CAMPODENNO GRAUNO S. ORSOLA VERVÒ CANAL S. BOVO GRUMES SANZENO VIGNOLA FALESINA CAPRIANA IVANO FRACENA SEGONZANO VIGO RENDENA CARZANO LARDARO SFRUZ VILLA AGNEDO CASTEL CONDINO LISIGNAGO SMARANO VILLA RENDENA CASTELFONDO LIVO SOVER ZAMBANA CAVIZZANA LOMASO SPERA ZUCLO CENTA SAN NICOLÒ