Dgp_Trento_16_10_09_2446 Deliberazione Giunta Trento 16 ottobre 2009, n. 2446 Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)]. (omissis) Il Relatore comunica: il Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)1 prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato. In particolare l’articolo 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/Ce e in coerenza con le disposizioni statali in materia. Con uno dei regolamenti previsti dall’articolo 89 in attuazione del Capo II del precitato Titolo IV della legge provinciale 1/2008, emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)]2 , di seguito denominato "regolamento", sono disciplinati tra l’altro i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione. L’articolo 7 prevede che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l’Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione. La predetta deliberazione determina altresì, sentiti gli Ordini e Collegi professionali interessati, l’entità delle tariffe per l’accreditamento. Sempre l’articolo 7 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione, ivi compresa l’eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell’ambito delle commissioni di verifica. Per quanto riguarda lo svolgimento delle verifiche, la Norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ai cui criteri deve uniformarsi l’attività dell’Organismo, pone particolare attenzione a che la formazione sia indipendente dalla valutazione delle persone. Pertanto, al fine di assicurare ab initio tale indipendenza, si ritiene opportuno che l’attività di verifica in merito al superamento dei corsi di formazione frequentati venga svolta direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, per tramite di un’apposita Commissione istituita presso l’Agenzia provinciale per l’energia, secondo le modalità indicate nell’allegato D. L’articolo 8 prevede che ciascun Organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 7 gestisce l’elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e dal medesimo articolo. L’iscrizione nell’elenco costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica. In osservanza di tali disposizioni, sentita l’Agenzia provinciale per l’energia nonché, per gli aspetti tariffari, gli Ordini e Collegi professionali interessati, si propone di approvare: a) l’allegato A, concernente i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche; b) l’allegato B, concernente lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Organismo e la Provincia; c) l’allegato C, concernente la fissazione dell’entità delle tariffe per l’accreditamento dei soggetti certificatori; d) l’allegato D, concernente i criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione; e) l’allegato E, concernente i criteri e modalità di gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati. Tutto ciò premesso e considerato, La Giunta provinciale — udita la relazione; — vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1; — vista il decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg; — visto l’articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; — visto il decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg; — sentiti gli Ordini e Collegi professionali interessati; — visti gli atti citati in premessa; — a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare gli allegati A, B, C, D, E come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di stabilire che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’allegato B provveda il Direttore di Agenzia provinciale per l’energia; 3) di stabilire che alle eventuali spese relative al funzionamento della Commissione di cui all'allegato D provveda l’Agenzia provinciale per l’energia con imputazione sui propri capitoli di bilancio; 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale. Allegato A Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche Criteri per il riconoscimento degli organismi di abilitazione Gli Organismi di abilitazione (di seguito indicati in acronimo "Oda") che intendono operare ai sensi della legge provinciale n. 1/2008 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], (di seguito denominato anche "regolamento") sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento, qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella Convenzione prevista dal regolamento. L'Oda è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all'impegno da parte dell'Oda di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. 1. Compiti e attività Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, l'Oda svolge obbligatoriamente le seguenti attività: a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori; b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati; c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento; d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati; e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato i medesimi corsi; f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto dalle norme provinciali in merito. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento compete anche all'Oda il rilascio della targa energetica. Inoltre, al fine di agevolare la costituzione di un catasto provinciale e l'attuazione di un monitoraggio sull'impatto della certificazione energetica sul mercato edilizio, l'Oda predispone un sistema che permetta l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti al Comune di competenza e all'Agenzia provinciale per l'energia. A fronte di tale attività, l'Oda può richiedere al soggetto certificatore la corresponsione di un apposito compenso. L'attività di cui al punto e) del precedente elenco consiste nell'accertamento del requisito del richiedente circa il superamento con profitto dei corsi di formazione frequentati, posto che la Norma tecnica Uni Cei En Iso/Iec 17024 sotto richiamata — ai cui criteri deve uniformarsi l'attività dell'Oda — pone particolare attenzione all'obiettivo di garantire che la formazione sia indipendente dalla valutazione delle persone. Al fine di assicurare ab initio tale indipendenza, l'attività di verifica in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione frequentati (esami) verrà svolta direttamente dalla Provincia autonoma di Trento per il tramite dell'Agenzia provinciale per l'energia. L'Oda può svolgere eventuali altre attività collegate alle precedenti elencate, purchè non confliggano con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse. Per lo svolgimento delle attività di competenza, l'Oda si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione. 2. Requisiti L'Oda opera in conformità alla Norma tecnica Uni Cei En Iso/Iec 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone", intendendo nel caso in questione il termine "certificazione" come equivalente al termine "abilitazione" usato nella norma provinciale. Della Norma tecnica Uni Cei En Iso/Iec 17024 si richiamano in particolare i seguenti principi. 2.1. Organismo di abilitazione Le politiche e le procedure dell'Oda e la loro gestione devono essere giuste ed eque nei confronti di tutti i candidati; l'Oda non deve utilizzare procedure al fine di ostacolare o proibire l'accesso all'abilitazione da parte dei richiedenti e dei candidati. L'Oda deve definire politiche e procedure per rilasciare, mantenere e rinnovare l'abilitazione richiesta, per sospenderla o revocarla, e per estendere o ridurre lo scopo dell'abilitazione stessa, nel rispetto delle norme vigenti. L'Oda deve limitare i requisiti, la valutazione e la decisione sull'abilitazione a quelle materie specificatamente collegate con il campo di azione dell'abilitazione richiesta. 2.2 Struttura organizzativa L'Oda deve essere strutturato in modo tale da dare fiducia alle parti interessate per quanto attiene alla sua competenza, imparzialità ed integrità morale. In particolare, l'Oda: a) deve essere indipendente e imparziale nei confronti dei richiedenti, dei candidati e delle persone abilitate; b) deve essere responsabile delle proprie decisioni relative al rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione e revoca dell'abilitazione; c) deve identificare la direzione (gruppo o persona) che deve avere l'intera responsabilità di: 1) valutazione, abilitazione e sorveglianza; 2) formulazione di politiche relative alle attività dell'organismo di abilitazione; 3) decisioni sulla abilitazione; 4) applicazione delle sue politiche e delle sue procedure; 5) finanze dell'Organismo; 6) delega di poteri decisionali ai vari comitati o individui per svolgere, per suo conto, attività definite. d) deve avere documenti che dimostrino il suo stato giuridico o come facente parte di una entità giuridica. L'Oda deve nominare un "Comitato di schema" che deve essere responsabile dello sviluppo e mantenimento dello Schema di abilitazione. Il Comitato deve rappresentare in modo equo e giusto gli interessi di tutte le parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi. L'Oda deve inoltre: a) avere le risorse finanziarie necessarie per le attività di un sistema di abilitazione e per coprire i relativi costi; b) avere politiche e procedure che tengano distinta la abilitazione delle persone da ogni altra attività; c) assicurare che le attività di enti collegati ad esso non compromettano la riservatezza e l'imparzialità della abilitazione. L'Oda deve definire politiche e procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti in merito alle attività di competenza; queste politiche e procedure devono assicurare che i ricorsi e i reclami siano risolti in modo equo. L'Oda deve utilizzare o avere a contratto un numero sufficiente di persone in possesso della necessaria istruzione, formazione professionale, conoscenza tecnica ed esperienza per svolgere le funzioni relative al tipo, ambito e volume del lavoro svolto, sotto una direzione responsabile. 2.3 Sviluppo e mantenimento dello Schema di abilitazione L'Oda deve definire i metodi ed i meccanismi da utilizzare per valutare la competenza dei candidati. L'Oda deve definire un processo per lo sviluppo ed il mantenimento di uno Schema di abilitazione che includa la revisione e la validazione dello schema da parte del Comitato di schema. L'Oda deve dare debita notizia ai rappresentanti del Comitato di schema in merito ad ogni variazione dei requisiti per l'abilitazione. Sentito il parere del Comitato di schema, l'organismo di certificazione deve verificare che ciascun soggetto abilitato soddisfi i nuovi requisiti entro un periodo di tempo ragionevole per l'Oda. I criteri a fronte dei quali viene valutata la competenza di un soggetto devono essere quelli definiti dall'Oda in accordo con la norma tecnica Uni Cei sopra citata e le altre normative nazionali e provinciali vigenti. 2.4 Sistema di gestione L'Oda deve utilizzare un sistema di gestione che sia documentato e che copra tutti i requisiti della Norma tecnica Uni Cei sopra richiamata. L'Oda deve avere in funzione sistemi di controllo della documentazione, di audit interni e del riesame della direzione, ivi comprese le disposizioni per il miglioramento continuo e per le azioni correttive e preventive. 2.5 Registrazioni L'Oda deve mantenere un sistema di registrazione adatto alle sue particolari realtà e ad essere conforme alla legislazione applicabile. Le registrazioni devono dimostrare che il processo di certificazione è stato efficacemente soddisfatto. Le registrazioni devono essere identificate, gestite ed eliminate in modo tale da assicurare l'integrità del processo e la riservatezza dell'informazione. Le registrazioni devono essere conservate per un idoneo periodo di tempo atto a dimostrare il permanere della fiducia per almeno un ciclo completo di abilitazione. 2.6 Riservatezza e sicurezza L'Oda deve, attraverso impegni di riservatezza legalmente efficaci, mantenere riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle sue attività. Questi impegni devono riguardare tutte le persone che lavorano all'interno dell'organismo, compresi i membri del comitato, gli organismi esterni o le persone che operano per suo conto. 3. Gestione degli elenchi dei soggetti certificatori L'Oda gestisce gli elenchi dei soggetti certificatori abilitati in conformità alle indicazioni stabilite dalla Provincia autonoma di Trento. Gli elenchi dei soggetti certificatori abilitati, nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy, sono pubblici. L'elenco dei certificatori iscritti è conservato presso la Direzione di ciascun Oda e reso disponibile alla consultazione, anche sui rispettivi siti web. Copia dell'elenco è trasmesso dall'Oda ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per gli usi consentiti dalla legge. 4. Gestione dei controlli L'Oda provvede ad istituire un sistema di controlli sulle certificazioni emesse e sull'attività dei soggetti certificatori in grado di verificare la correttezza e completezza dei dati esposti e delle procedure utilizzate. L'Oda assicura che il sistema dei controlli sia svolto in maniera trasparente e non discriminatoria. 5. Convenzione fra organismo di abilitazione e Provincia autonoma di Trento Ai sensi del regolamento, i rapporti fra Oda e Provincia autonoma di Trento sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale. Allegato B Schema convenzione fra Ape e organismi di abilitazione soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche Convenzione per il riconoscimento degli Organismi di abilitazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg Tra l'Agenzia provinciale per l'energia, in seguito indicata in acronimo "Ape", con sede in Trento, via ................. n. ......, codice fiscale 00337460224, rappresentata da ......................., nato a ................. il ............, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante; e ...................................., con sede legale in ............................, via, ..................... codice fiscale e partita Iva .........................., in seguito indicata in acronimo "...................", rappresentato da .................., nato il ............... a .................... , nella qualità di legale rappresentante. Premesso che: 1) il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato; 2) in particolare l'articolo 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/Ce e in coerenza con le disposizioni statali in materia; 3) con le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, di seguito denominato "regolamento", previste dall'articolo 89 della legge provinciale n. 1 del 2008, sono disciplinati, tra l'altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio dellacertificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione; 4) l'articolo 7 del regolamento dispone che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l'Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 5) con deliberazione n. ......... del ......... la Giunta provinciale ha delegato il Direttore dell'Ape a stipulare la citata convenzione con l'Organismo di abilitazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e del decreto del Presidente della provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, secondo lo schema di convenzione contenuto nell'allegato B; 6) con la medesima deliberazione la Giunta provinciale ha approvato, all'allegato A, i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di abilitazione, all'allegato C, l'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori nonché all'allegato E, i criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati. ciò premesso, si stipula quanto segue Articolo 1 Riconoscimento L'Ape riconosce, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione, .............. come Organismo di abilitazione ai sensi del regolamento. Articolo 2 Attività ............ svolge obbligatoriamente le seguenti attività: a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori; b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati; c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento; d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati; e) verifica dei corsi sostenuti, intesa come l'accertamento del requisito circa il superamento dei corsi di formazione frequentati, e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi; f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento; g) il rilascio della targa energetica; h) l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti al Comune di competenza e all'Ape, secondo le modalità tecniche che saranno indicate, con l'obiettivo di uniformare gli schemi e i protocolli di comunicazione. .......... potrà svolgere altre eventuali attività collegate alle precedenti elencate, purché non in contrasto con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse che ne informano l'operato. Articolo 3 Requisiti .......... opera in conformità ai criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche, nonché agli altri criteri e modalità in quanto pertinenti, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. ............... di data ...............; Articolo 4 Modalità operative Per lo svolgimento delle attività di competenza, ___________ si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione, ivi compresa la predisposizione e il mantenimento di un portale informatico di supporto delle trasmissioni telematiche dei certificati energetici e di pubblicizzazione degli elenchi dei certificatori nonché di altre attività tecnico-amministrative di interesse. Articolo 5 Obblighi Il riconoscimento di ................... come Oda comporta, tra l'altro, l'assunzione dei seguenti obblighi: 1. l'effettuazione dei controlli sui certificati energetici; ............ si impegna a controllare almeno il 5% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nei propri elenchi nonché sulla correttezza e completezza delle procedure seguite nel corso dell'attività di certificazione; 2. l'effettuazione dei controlli dei soggetti certificatori; ................. si impegna ad operare in maniera proattiva per monitorare la conformità delle persone abilitate con le prescrizioni attinenti dello schema di abilitazione; 3. la trasmissione all'Ape e ai relativi Ordini/Collegi professionali di appartenenza dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione dei soggetti certificatori dall'elenco; 4. la trasmissione all'Ape di una relazione annuale sulle attività svolte, con particolare riguardo ai controlli sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori. Articolo 6 Allegati La presente Convenzione contiene in allegato: 1. la descrizione dello status giuridico di .................., della direzione responsabile, della struttura organizzativa 2. la descrizione dettagliata del processo di abilitazione, i diritti dei richiedenti e i doveri delle persone abilitate, ivi comprese le procedure e condizioni per il mantenimento dell'abilitazione in accordo con lo Schema di abilitazione; 3. lo schema di Accordo da sottoscrivere tra _________ e il soggetto abilitato; 4. lo schema di certificato rilasciato ai soggetti abilitati; 5. il Codice deontologico. Ogni variazione successiva alla documentazione sopra elencata dovrà essere preventivamente comunicata all'Ape la quale ne verifica la conformità ed esprime, entro 15 giorni, il proprio parere motivato. Trascorso tale periodo, vale il principio del silenzio-assenso. Articolo 7 Decorrenza e durata La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e, trattandosi di prestazione ad esecuzione continuativa, ha una durata massima di nove anni. Articolo 8 Revoca Il riconoscimento di ........................ è revocato in qualsiasi momento qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento. Articolo 9 Imposta di bollo Le spese relative alla stipulazione delle presente convenzione vengono assunte a carico di ................. Articolo 10 Foro competente Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione le parti stabiliscono la competenza in via esclusiva del Foro di Trento. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto. Trento, in data .................... per l'Agenzia Provinciale per l'energia Il Direttore — ........................ per ................................. Il Legale rappresentante — ................... Allegato C Fissazione entità delle tariffe per l'accreditamento dei soggetti certificatori Ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del regolamento, sentiti gli Ordini e i Collegi professionali interessati, l'entità delle tariffe per l'accreditamento sono determinate con le seguenti modalità. Con il termine "accreditamento" si intende l'attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati, secondo quanto previsto dal regolamento, e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori; a) L' iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, costituente presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica, è soggetta al pagamento di una tariffa obbligatoria, fissata autonomamente dall'Oda, all'interno dei seguenti valori annuali minimi e massimi: — Persone fisiche: valore minimo: € 100,00 valore massimo: € 200,00 — Enti, Organismi, Società: valore minimo: € 200,00 valore massimo: € 500,00 La quota annuale di iscrizione non pregiudica la possibilità dell'Oda di stabilire anche il pagamento di specifici servizi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione per via informatica dei certificati. b) I soggetti certificatori iscritti nell'elenco sono tenuti al rinnovo del pagamento della tariffa d'iscrizione; in assenza di tale requisito il soggetto certificatore viene cancellato dall'elenco e decade l'abilitazione all'esercizio dell'attività di certificatore. Allegato D Criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione Ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 del regolamento, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione dei certificatori sono così stabiliti: a) Possono candidarsi all'esame di verifica le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 1. uno dei seguenti titoli di studio: 1.1. diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 1.2. diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 1.3. diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale; 2. attestato di frequenza dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento. b) Il corso di formazione per certificatori energetici non potrà avere durata inferiore ad 80 ore; il corso potrà essere articolato in tre moduli: 1. parte introduttiva, basata sui principi generali della fisica termotecnica degli edifici, avente una durata minima di 20 ore; 2. parte disciplinare, basata sull'approfondimento del comportamento energetico dell'edificio, avente una durata minima di 40 ore; 3. parte tecnico-amministrativa, dedicata ai metodi e alle procedure di certificazione energetica, avente una durata minima di 20 ore. L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'80%, di ogni singolo modulo (introduttivo, disciplinare e tecnico-amministrativo) delle ore di formazione previste. La parte introduttiva, espressamente indicata per acquisire i primi elementi di base, potrà essere dichiarata acquisita previo superamento di un test scritto sulle conoscenze possedute dal candidato; in questo caso decade il vincolo dell'80% della frequenza. I professionisti che hanno ottenuto la qualifica di "Esperto CasaClima" e/o la qualifica di "Consulente CasaClima" alla data del 31 dicembre 2009 e che intendono promuoversi come certificatori in Provincia di Trento, dovranno completare la loro formazione tramite la partecipazione al corso della durata di almeno 20 ore di cui al punto b3, oltre a sostenere l'esame finale. c) Lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione si articola come segue: — prova scritta di conoscenza e di applicazione del foglio di calcolo reso disponibile dalla Provincia autonoma di Trento per determinare il valore della prestazione globale (EPgl) e la classe energetica di un edificio; — colloquio e/o test di verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento della funzione di soggetto certificatore; La verifica si conclude con la valutazione "verifica superata/ verifica non superata". A seguito del superamento dell'esame, sarà rilasciato al candidato il relativo "Attestato di certificatore energetico". d) Le verifiche sono condotte da una Commissione esaminatrice nominata dall'Agenzia provinciale per l'energia (Agenzia provinciale per l'energia). La Commissione esaminatrice è composta da: — il Direttore o un Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'energia, con funzione di Presidente; — un docente universitario, esperto nelle materie delle verifiche; — un rappresentante degli Ordini o dei Collegi provinciali. Alla Commissione è affiancato un funzionario dell'Agenzia provinciale per l'energia con funzioni di segretario. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente che sostituisce, in caso di assenza, il componente titolare. La Commissione si dota di un proprio regolamento interno e si avvale dell'Agenzia provinciale per l'energia per gli aspetti organizzativi. La Commissione garantisce almeno una sessione d'esame l'anno. Allegato E Criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati L'iscrizione negli elenchi dei soggetti certificatori presso gli Oda è vincolante per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo per il quale si intende utilizzare l'abilitazione, in particolare deve risultare al momento della sottoscrizione del certificato energetico. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento, le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati sono stabilite come di seguito. 1. Domanda di iscrizione L'Oda deve fornire una descrizione del processo di abilitazione e la documentazione contenente i requisiti per l'abilitazione, i diritti dei richiedenti ed i doveri dei soggetti abilitati che comprendano un codice deontologico. L'Oda deve richiedere che le domande di iscrizione nell'elenco dei certificatori, firmate dal richiedente, siano complete di: a) una dichiarazione in cui il soggetto accetta di conformarsi ai requisiti necessari per l'abilitazione e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione; b) informazioni generali sul richiedente; nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il soggetto. 2. Valutazione L'Oda deve esaminare la domanda di iscrizione per confermare che: a) L'Oda è in grado di rilasciare la abilitazione richiesta; b) il richiedente è in possesso degli appropriati titoli di studio, esperienza e formazione specificati dalle norme provinciali e dallo schema di abilitazione. L'Oda deve avvalersi di procedure di "reporting" per garantire che lo svolgimento e i risultati della valutazione siano documentati in modo chiaro e appropriato. 3. Decisione sulla abilitazione La decisione sulla abilitazione deve essere presa unicamente dall'Oda in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di abilitazione. Coloro che prendono la decisione in merito all'abilitazione non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. L'Oda deve fornire un attestato a tutti i soggetti abilitati. L'attestato può avere forma di lettera, di tessera o altra forma, firmato o autorizzato dal funzionario responsabile dell'Oda. Questi attestati devono contenere come minimo i seguenti dati: a) il nome e cognome del soggetto abilitato e un unico numero di abilitazione; b) il nome dell'Oda; c) il riferimento alla norma o altri documenti relativi alle competenze, su cui la abilitazione è basata, compresa la data di pubblicazione; d) lo scopo della abilitazione, incluse le condizioni di validità e le limitazioni; e) l'effettiva data di abilitazione. 4. Sorveglianza L'Oda deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità dei soggetti abilitati con le prescrizioni attinenti dello schema di abilitazione e confermare che il soggetto abilitato continui a mantenere la competenza richiesta. L'Oda deve avere procedure e condizioni per il mantenimento dell'abilitazione in accordo con lo schema di abilitazione. Le condizioni devono essere adeguate ad assicurare che ci sia una valutazione imparziale al fine di confermare che il soggetto abilitato continui a mantenere la competenza richiesta. 5. Uso degli attestati L'Oda deve richiedere che il soggetto abilitato firmi un accordo per: a) osservare le prescrizioni rilevanti l'abilitazione; b) inoltrare reclami riguardanti l'abilitazione, esclusivamente con riferimento allo scopo per cui l'abilitazione è stata rilasciata; c) non usare l'abilitazione in modo tale da arrecare discredito all'Oda e non fare alcuna dichiarazione riguardante l'abilitazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell'Oda; d) interrompere l'utilizzo di ogni riferimento all'abilitazione o all'Oda e restituire qualsiasi attestato rilasciato dall'Oda a seguito di sospensione o revoca dell'abilitazione; e) non usare l'abilitazione in modo ingannevole. Gli usi inappropriati dell'abilitazione devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della abilitazione e, ove appropriate, anche azioni legali. 6. Sospensione L'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati è sospesa qualora l'Oda accerti violazioni al Codice deontologico adottato o all'Accordo sottoscritto dal soggetto abilitato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile dell'Oda, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno; avverso alla sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di Schema nominato dall'Oda. 7. Cancellazione L'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati è cancellata qualora l'Oda abbia accertato gravi violazioni al Codice deontologico adottato o all'Accordo sottoscritto dal soggetto abilitato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'abilitazione, ivi compreso il mancato pagamento della tariffa di iscrizione. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di Schema nominato dall'Oda. 8. Comunicazioni Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza, l'Oda comunica all'Ape i provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 7 ed 8, e, per opportuna conoscenza, agli Ordini/Collegi di appartenenza