Dgp_Trento_14_2_03_342 Delibera giunta Provinciale Trento 14 febbraio 2003, n. 342 Allegato Delibera n° 342 del 14/2/2003 Regolamento d’esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica Art. 1. Oggetto Il presente regolamento detta le norme di attuazione e di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori). Art. 2. Definizioni Agli effetti del presente regolamento si intende: per “legge provinciale”, la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori); per “offerta di ospitalità per soggiorno turistico”, l’offerta di alloggio in unità abitative, stanze o appartamenti, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento; per “ospitalità in spazi aperti”, la messa a disposizione del turista di superfici attrezzate in forma di campeggio dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento e atte ad ospitare l’equipaggiamento, le tende, i mezzi mobili di soggiorno nonché le strutture accessorie del turista e; per “somministrazione di pasti e di bevande”, l’offerta di pasti e di bevande rientranti nella normale e ordinaria ristorazione nel rispetto della tradizione culinaria locale, ivi compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con le caratteristiche di un pasto; per “somministrazione di degustazioni di prodotti aziendali”, l’offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, sotto forma di piatti freddi, spuntini, merende e bevande, proposti anche su taglieri di legno, che non presentino le caratteristiche di un pasto; per "elenco degli idonei", l'elenco dei soggetti iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica tenuto dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo; g) per "operatore agrituristico", i soggetti rientranti nelle categorie previste dall'articolo 3, comma 2, delle legge provinciale. CAPO I Modalità e limiti all’esercizio dell’attività agrituristica Art. 3. Modalità e limiti di esercizio dell’attività agrituristica Per lo svolgimento delle sottoindicate attività che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale, possono formare oggetto dell’esercizio agrituristico, la capacità ricettiva dell’impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti: a) ospitalità per soggiorno turistico: fino ad un numero massimo di 30 posti letto complessivi. Il numero massimo di stanze e di appartamenti è rispettivamente di 15 e 6. L’ospitalità per soggiorno turistico può comprendere la somministrazione della prima colazione; ospitalità in spazi aperti: fino ad un numero massimo di 7 piazzole per complessive 28 persone. Il numero di ospiti può sommarsi a quello indicato alla lettera a); somministrazione di pasti e bevande: fino ad un numero massimo di 35 posti tavola per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale; fino ad un numero massimo di 60 posti tavola per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale; L’attività di somministrazione di pasti e bevande prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale, è consentita a condizione che: l’azienda agricola sia ad indirizzo zootecnico e abbia una consistenza di almeno 10 UBA oppure l’azienda agricola svolga almeno una singola attività produttiva per ogni gruppo di attività indicate dall’Allegato A al presente regolamento, secondo le quantità di UBA o di superficie ivi indicate nonché l’indirizzo produttivo risulti comunque funzionale all’esercizio dell’attività di somministrazione di pasti e bevande; le attività produttive agricole previste dalla lettera a) devono essere svolte secondo le caratteristiche ivi indicate da almeno un anno antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione all’elenco degli idonei ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge provinciale. Le somministrazioni di pasti e bevande e delle degustazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale possono essere effettuate anche in spazi all’aperto adeguatamente attrezzati. Il soggiorno degli ospiti ha carattere stagionale. Art. 4. Disposizioni relative all’utilizzo di manodopera Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge provinciale, per lo svolgimento dell’attività agrituristica l’impresa può impiegare personale dipendente nel numero massimo di tre unità in caso di imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale e nel numero massimo di dieci unità in caso di imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale. Art. 5. Orari e periodi di apertura L’orario e i periodi di apertura sono scelti dall’operatore agrituristico con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, nel rispetto dei limiti indicati dal presente articolo. Qualora nel corso dell’esercizio agrituristico l’operatore intenda variare l’orario o periodo di apertura scelto con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, lo stesso operatore deve darne previamente comunicazione al comune competente. L’operatore agrituristico deve garantire l’apertura dell’esercizio agrituristico per almeno tre mesi consecutivi all’anno e, nel caso della somministrazione di pasti e di bevande, per non meno di tre giorni a settimana; l’operatore agrituristico deve altresì articolare l’apertura dell’esercizio in non più di quattro periodi durante l’anno solare. L’orario scelto dall’operatore agrituristico per le somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali può essere unico o differenziato in relazione ad ogni periodo. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per la somministrazione di pasti e di bevande l’operatore agrituristico può scegliere l’orario giornaliero di apertura e di chiusura dell’esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 24.00. Nell'ambito dell’orario scelto l’operatore agrituristico deve garantire l'apertura per almeno tre ore giornaliere per pasto e deve osservare tra il pranzo e la cena un intervallo di chiusura non inferiore alle due ore consecutive, fatta eccezione per l’attività esercitata nelle malghe. Per la somministrazione delle degustazioni di prodotti aziendali l’operatore agrituristico può scegliere l’orario giornaliero di apertura e di chiusura dell’esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e dopo le ore 24.00. E’ consentito subordinare l’apertura dell’esercizio alla prenotazione da parte degli ospiti. Dal giorno 22 dicembre al giorno 7 gennaio è consentita agli esercizi aperti in tale periodo l’apertura fino alle 2.30 e fino alle ore 5.00 la notte del 31 dicembre. E' facoltà del comune, in presenza di situazioni straordinarie ed occasionali, autorizzare per periodi limitati l'effettuazione di orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, per obiettive esigenze di carattere generale ovvero nei confronti di singoli operatori a seguito di motivate e circostanziate richieste degli stessi. L’accesso del pubblico è consentito fino all’ora prevista per la chiusura; lo sgombero del locale deve essere effettuato nella mezz’ora successiva all’orario di chiusura, durante la quale sono vietate le somministrazioni di pasti e di bevande o delle degustazioni dei prodotti aziendali. Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura sono pubblicizzati con appositi cartelli, all'esterno dell'esercizio; con le medesime modalità è reso noto il riposo settimanale di cui l’operatore agrituristico, anche occasionalmente, intenda avvalersi. CAPO II Accertamento dell’idoneità all’attività agrituristica e dell’adeguata capacità professionale degli operatori agrituristici Art. 6. Modalità di accertamento dell’idoneità all’attività agrituristica 1. La sussistenza dell’idoneità all’esercizio dell’attività agrituristica prevista dall’articolo 3 della legge provinciale e della complementarietà tra l’attività agricola e l’attività agrituristica prevista dall’articolo 4, comma 1, è accertata, ai fini dell’iscrizione all’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo, in occasione dell’istruttoria della domanda presentata per l’iscrizione all’elenco degli idonei. 2. L’accertamento dell’idoneità all’esercizio dell’attività agrituristica è effettuato sulla base degli elementi e dei requisiti prescritti dall’articolo 3 della legge provinciale. 3. Il requisito della complementarietà è soddisfatto purché il tempo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all’attività agrituristica computati su base annua. 4. Per il calcolo del tempo dedicato all’attività agricola si applicano i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 rapportati ai dati contenuti nella scheda conoscitiva aziendale presentata ai fini dell’iscrizione all’Archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla predetta legge provinciale n. 11 del 2000. 5. Per il calcolo del tempo dedicato all’attività agrituristica si applicano i valori medi unitari per singola tipologia di attività agrituristica previsto dall’Allegato B del presente regolamento rapportati ai parametri descrittivi contenuti nella documentazione allegata alla domanda presentata per l’iscrizione all’elenco degli idonei. 6. L’esito dell’accertamento dell’idoneità all’attività agrituristica, è comunicato dal Servizio provinciale al comune competente al rilascio dell’autorizzazione. Art. 7. Modalità di accertamento del requisito dell’adeguata capacità professionale Il requisito dell’adeguata capacità professionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), della legge provinciale è richiesto per le sole attività di somministrazione di pasti e di bevande o delle degustazioni di prodotti aziendali; il possesso del requisito è verificato mediante presentazione da parte dell’interessato di almeno uno dei seguenti titoli: diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o di altro scuola a specifico indirizzo professionale; certificato di frequenza a corsi di formazione professionale, individuati nell’ambito dell’attuazione del piano della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) o dal piano di sviluppo rurale della Provincia, adottato ai sensi della normativa comunitaria, aventi ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande; c) attestato di superamento dell’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande sostenuto dinanzi all’apposita commissione costituita presso le competenti Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi). CAPO III Requisiti, dotazioni e servizi delle strutture agrituristiche Art. 8. Requisiti delle strutture e dei locali 1. I locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica devono possedere i requisiti, le dimensioni minime e le dotazioni previste dal presente regolamento ed essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 2. Qualora l’offerta di alloggio prevista all’art.2, comma 1, lettera b) sia complessivamente inferiore o uguale a 10 ospiti, le camere da letto e gli appartamenti devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene per le abitazioni private e rispettare le dotazioni prescritte all’allegato C, numeri 1), 2.1), e 3). 3. I volumi di nuova realizzazione destinati all’esercizio dell’attività agrituristica non possono superare il volume massimo di metri cubi 1200. Art. 9. Servizi minimi L’impresa deve assicurare almeno i seguenti servizi minimi: a) la fornitura continuata di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua calda; b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, ospiti nei locali dell’azienda; c) la pulizia degli ambienti; d) il cambio della biancheria secondo la necessità o comunque almeno una volta alla settimana. Il ricambio della biancheria è in ogni caso prescritto in coincidenza con l’inizio del periodo di soggiorno di nuovi ospiti presso l’azienda agrituristica; e) la disponibilità di un apparecchio telefonico ad uso comune. Art. 10. Camere da letto 1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene per le abitazioni private e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, le camere da letto destinate agli ospiti devono possedere i requisiti previsti dal presente articolo. 2. Le camere da letto devono avere una superficie utile minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di metri quadrati 8 per le camere a un letto, di metri quadrati 14 per le camere a due letti ed una superficie ulteriormente aumentata di metri quadrati 6 per ogni letto aggiunto. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,5 è arrotondata all’unità. 3. E’ consentita l’aggiunta di un letto in deroga ai limiti di superficie minima previsti dal comma 2 in presenza di bambini di età inferiore a 12 anni e nel caso di comitive scolastiche. 4. Le camere da letto devono altresì rispettare le dotazioni prescritte all’allegato C, numero 1). Art. 11. Servizi igienici Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene per i servizi igienici delle abitazioni private, i servizi igienici a disposizione degli ospiti devono essere presenti nel seguente numero minimo: un servizio igienico per ogni camera da letto o, in alternativa, almeno un servizio igienico ogni sei persone alloggiate, collocato sullo stesso piano e in luogo funzionale. Detto servizio igienico deve rispettare le dotazioni previste dall’allegato C, numero 2.1); un servizio igienico fino a un numero massimo di 25 posti tavola ovvero due servizi igienici per un numero superiore a 25 posti tavola, per i locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande. Detti servizi igienici devono rispettare le dotazioni previste dall’allegato C, numero 2.2). Il servizio igienico riservato al personale di cucina può anche essere non adiacente alla stessa, purché incluso nella medesima struttura: esso può coincidere con il bagno dell’abitazione privata dell’operatore agrituristico. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4. Art. 12. Appartamenti 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamenti comunali edilizi e d’igiene per le abitazioni private e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, gli appartamenti destinati agli ospiti devono rispettare i requisiti previsti dal presente articolo. 2. Alle camere da letto e ai servizi igienici degli appartamenti si applicano rispettivamente le disposizioni previste dagli articoli 10 e 11, comma 1, lettera a). 3. I locali adibiti a soggiorno e cucina devono avere rispettivamente una superficie minima di metri quadrati 14 e di metri quadrati 8. Qualora il soggiorno sia dotato di angolo cottura, la superficie minima deve essere pari o superiore a metri quadri 20. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,5 è arrotondata all’unità. 4. Nel locale soggiorno avente superficie superiore a metri quadrati 16 o in alternativa nel locale soggiorno dotato di angolo cottura avente superficie superiore a metri quadrati 20, è consentito l’arredo con un divano-letto fino a massimo di due posti letto. 5. Gli appartamenti devono rispettare le dotazioni previste dall’allegato C, numero 3). Art. 13. Locali di somministrazione di pasti e bevande e delle degustazioni 1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiati, deve essere proporzionata al numero di coperti autorizzabili a seguito dell’accertamento dell’idoneità all’attività agrituristica previsto dall’articolo 6 e non può comunque essere superiore, al netto di ogni altro ambiente accessorio, a: a) metri quadrati 60 per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale, assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola; b) metri quadrati 120 per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale, assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola. 2. Ai fini del calcolo delle superfici individuate dal comma 1 sono computati l’area occupata da tavoli, da sedie, da panche, da banchi, da scaffalature e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non sono computati ai medesimi fini l'area occupata da magazzini, da depositi, da locali di lavorazione, da cucine, da uffici e da servizi igienici. 3. I locali dedicati alle somministrazioni previste dal comma 1 devono garantire un’adeguata aerazione naturale; qualora a detta aerazione ostino l’altezza dei locali e la ridotta finestratura nonché altre caratteristiche dell’edificio, gli stessi locali devono essere dotati di sistemi meccanici per il ricambio dell’aria. 4. Nei locali previsti dal presente articolo è ammessa la preparazione della prima colazione e delle degustazioni di prodotti aziendali, purché le stesse non richiedano alcuna attività di elaborazione o cottura nonché la produzione di bevande calde. A tal fine gli stessi locali devono essere dotati di uno spazio dedicato, delimitato con piani di lavoro in materiali idonei, provvisto dell’attrezzatura e degli utensili necessari alla corretta conservazione, manipolazione e presentazione degli alimenti, nonché di un lavandino per lavarsi le mani e di asciugamani monouso. Art. 14. Cucina 1. Per la preparazione dei pasti e delle bevande da somministrare, la struttura agrituristica deve essere dotata di una cucina, proporzionata alla capacità dell’esercizio e di superficie minima pari ad almeno metri quadrati 15 fino a 25 posti tavola e di almeno metri quadrati 20 per un numero di posti tavola superiore a 25. In quest’ultimo caso deve esistere inoltre un locale accessorio. 2. Per la preparazione della prima colazione o per la somministrazione delle degustazioni di di prodotti aziendali può essere impiegata la cucina dell’abitazione privata dell’operatore agrituristico. 3. Nella cucina può svolgersi la lavorazione dei prodotti aziendali conformemente a quanto previsto dall’articolo 24, comma 5. 4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, commi 2 e 3. Art. 15. Ospitalità in spazi aperti 1. Per l’ospitalità in spazi aperti ogni piazzola messa a disposizione dei turisti deve avere una superficie di almeno metri quadrati 50, compreso lo spazio per il parcheggio dell’automobile. 2. Tutte le piazzole devono essere fornite di acqua corrente potabile e di corrente elettrica distribuite unicamente attraverso apposite colonnine. 3. L’area adibita a campeggio deve essere fornita delle seguenti installazioni igienico-sanitarie: a) un servizio igienico comune; b) un locale lavaggio stoviglie separato e dotato di un lavello stoviglie; c) un locale lavaggio biancheria separato e dotato di un lavatoio biancheria; d) un locale vuotatoio separato e munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente. 4. Il servizio igienico comune indicato dal comma 3, lettera a), deve comprendere almeno due wc, due lavabi e due docce in locali separati e distinti per sesso. Il medesimo servizio igienico deve essere agibile ai portatori di handicap. 5. Le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 possono essere predisposte anche in altre strutture e locali dell’impresa, purché vicine, facilmente raggiungibili dall’esterno e conformi a quanto prescritto dal comma 4. 6. Ove non sia possibile l’allacciamento alla rete fognaria comunale, le installazioni igienicosanitarie elencate dal comma 3 devono essere collegate ad idoneo impianto di depurazione o stoccaggio e comunque dotate dell’autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 7. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, di caravan, di camper e di altri autoveicoli e per la realizzazione e gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento o stoccaggio si applica la normativa provinciale vigente in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Art. 16. Agriturismo in malga 1. La malga adibita ad attività agrituristica deve essere dotata di distinti locali per la sosta, per il ristoro e per l’alloggio degli ospiti e del personale. 2. Per la preparazione in malga delle somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, la cucina della malga deve avere una superficie minima pari ad almeno metri quadrati 15 e rispettare le dotazioni previste dall’allegato C, numero 4). 3. Per la preparazione delle somministrazioni previste dal comma 2, fino a 20 posti tavola, è ammesso l’impiego della cucina privata riservata al personale di gestione della malga, purché la stessa presenti le dimensioni e le dotazioni previste dal medesimo comma. 4. La malga deve essere fornita delle seguenti installazioni igienico-sanitarie: un servizio igienico comune ogni 15 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento. Detto servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve essere provvisto delle dotazioni previste dall’allegato C, numero 2.2), nonché di almeno un box doccia. un servizio igienico comune ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali adibiti alla somministrazione di pasti e di bevande; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve rispettare le dotazioni previste dall’allegato C, numero 2.2; 5. La malga deve altresì rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari: metri cubi d’aria 3,5 per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento posti nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non deve essere inferiore a metri 1; per i rimanenti locali di pernottamento il volume d’aria per ogni posto letto o cuccetta deve essere di almeno metri cubi d’aria 4 e l’altezza dei locali non è inferiore a metri 2,20; rapporto illuminometrico non inferiore a 1/32 della superficie del pavimento dei locali ricavati nel sottotetto ed adibiti al pernottamento; per i rimanenti locali il rapporto illuminometrico deve essere non inferiore ad 1/20. Art. 17. Agri-eco-turismo Ai fini dell’esercizio dell’attività di agri-eco-turismo, come definito dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale, le strutture devono soddisfare almeno quattro delle seguenti caratteristiche: impiego di materiali tradizionali da costruzione e di finitura possibilmente di produzione locale; impiego di isolanti termici non sintetici e/o contenenti fibre nocive; impiego di intonaci di calce, vernici e pitture a base alcalina, colle a base di resine naturali, oli, cere e lacche derivanti da materiali naturali ed ecologici; d) impiego di materiali locali e rinnovabili per la pavimentazione; e) impiego di pavimenti, finestre e porte in materiale non plastico o metallico; f) muratura portante e solai in legno o in latero-cemento orientati e debolmente armati; g) adozione di sistemi di utilizzazione della acque meteoriche per usi non potabili; h) adozione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue progettati conformi alle linee guida sperimentali, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n.992 del 10 maggio 2002; h) adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici anche con l’uso di pannelli solari o impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili; i) posizionamento di essenze arboree volte al rinfrescamento ed alla schermatura da rumore, vento, radiazione solare estiva; j) pareti esterne con massa frontale non inferiore a 500 chilogrammi per metro quadrato; L’arredamento e le dotazioni delle strutture adibite all’esercizio dell’attività di agri-eco-turismo devono soddisfare almeno le seguenti caratteristiche qualitative: a) nessun impiego in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi; b) tessuti d’arredamento e biancheria in fibra naturale; c) mobilio in legno e suppellettili in materiale naturale; d) posate e stoviglie di materiali non plastici. Nell’esercizio dell’attività di agri-eco-turismo, l’operatore agrituristico deve inoltre: improntare l’attività ad uno stile eco-compatibile, caratterizzato da risparmio energetico, da riduzione della produzione di rifiuti, dallo smaltimento dei rifiuti medesimi mediante riciclaggio e raccolta differenziata, dall’uso di recipienti e di imballaggi ecologici riutilizzabili e dall’esclusione di prodotti imballati per porzioni; in caso di somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, utilizzare, in misura complessivamente non inferiore all’80 per cento, prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, come definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Art. 18. Attività ricreative culturali e didattiche 1. Per l’organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge provinciale, l’azienda deve disporre di ambienti adeguati e sufficientemente attrezzati a disposizione degli ospiti anche in caso di maltempo. 2. L’azienda deve disporre di un servizio igienico comune ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali o degli spazi aperti adibiti alle attività ricreative culturali e didattiche; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve rispettare le dotazioni previste dall’allegato C, numero 2.2). CAPO IV Disposizioni per la macellazione e per la lavorazione dei prodotti SEZIONE I Macellazione di animali allevati in azienda Art. 19. Disposizioni generali 1. La macellazione degli animali allevati nelle aziende agrituristiche è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia nonché delle disposizioni del presente regolamento. 2. La macellazione degli animali deve essere eseguita in impianti di macellazione pubblici o privati, anche aziendali, autorizzati ai sensi della normativa vigente. 3. Presso l’azienda agrituristica è ammessa la macellazione unicamente degli animali allevati in azienda, nel numero massimo annuo determinato dall’autorizzazione sanitaria in ragione della dotazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché nel rispetto dei limiti riportati nell’allegato D. 4. In occasione di particolari ricorrenze, quali festività pasquali o natalizie e con durata temporale circoscritta, è consentita la macellazione di un numero di capi di ovi-caprini a settimana maggiore rispetto a quello indicato dall’allegato D, numero 3, purché sia rispettato il limite annuo di capi macellabili definito dalla autorizzazione sanitaria prevista dal comma 3. 5. L’interessato deve concordare con il veterinario ufficiale il giorno e l’ora della macellazione onde consentire l’ispezione delle carni. 6. E’ esclusa l’applicazione del comma 5 in caso di macellazione delle specie avicunicole e della selvaggina allevate nel rispetto delle quantità massime previste dall’allegato D, numero 1, in quanto l’ispezione si intende assolta nell’ambito dei programmi di vigilanza istituzionale degli allevamenti attuati da parte della competente Azienda provinciale per i servizi sanitari. Art. 20. Macellazione di volatili da cortile, di conigli, di selvaggina da penna e di animali da corte La macellazione delle specie previste dall’allegato D, numeri 1, 2, 3 e 4, è ammessa in un unico locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Il locale di macellazione deve presentare i seguenti requisiti: a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta delle acque reflue e smaltimento delle acque di lavaggio; b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino all’altezza di due metri; c) lavabo con acqua calda e fredda ad apertura non manuale, fornito di prodotti per la pulizia e di asciugamani a perdere; d) una zona per lo stordimento, per il dissanguamento, per la spennatura o per la spellatura, separata dal reparto di eviscerazione; e) un contenitore a tenuta per la raccolta degli avanzi di macellazione, in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE); f) sterilizzatore per coltelli; g) ganciera idonea alla sospensione delle carcasse delle specie previste dall’allegato D, numero 3. A richiesta dell’acquirente e per il suo autoconsumo la macellazione delle specie previste dall’allegato D, numero 1, può avvenire, nel rispetto delle quantità ivi indicate in un locale che, ancorché non autorizzato specificatamente come locale di macellazione, presenti i seguenti requisiti minimi: pavimento liscio, lavabile e disinfettabile; b) pareti lisce ed intonacate con materiale lavabile fino all’altezza di due metri; c) lavabo dotato di acqua calda e fredda, materiali e prodotti per la pulizia delle mani; d) coltelleria ed altre attrezzature idonee a venire a contatto con gli alimenti. Nel caso previsto dal comma 3 è esclusa l’applicazione dell’articolo 19, comma 4. Art. 21. Macellazione di bovini, di equini, di suini, di ovicaprini e di selvaggina di taglia grossa La macellazione delle specie previste dall’allegato D, numeri 4 e 5, è effettuata in strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche). Tali strutture devono rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari: un locale per la macellazione sufficientemente ampio, ove il settore adibito alle operazioni di eviscerazione sia separato tramite una divisoria fissa o mobile ovvero sufficientemente distante dal settore adibito alle operazioni di stordimento, di dissanguamento e di scuoiamento; dotazione di congegni, anche manuali, di sollevamento completo dell’animale o, qualora l’altezza del locale non lo permetta, strutture che evitino il contatto dell’animale con il pavimento; un locale ovvero un contenitore esterno al locale di macellazione per il deposito dei visceri in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo n. 508 del 1992; attrezzature per la conservazione delle carni in regime di temperatura di refrigerazione; un servizio igienico. E’ ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell’operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani; un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero dell'abitazione privata dell’operatore agricolo, qualora non sia impiegato nel macello personale esterno al suo nucleo familiare. Le strutture di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per la macellazione delle specie previste dall’allegato D, numeri 1, 2 e 3; in tal caso la macellazione delle singole specie deve avvenire in giorni ovvero in momenti diversi. Art. 22. Ulteriori disposizioni 1. Lo stordimento degli animali che precede la macellazione deve essere svolto nel rispetto del benessere animale. 2. I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l’attività di macellazione e devono altresì essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzo. 3. Nel locale di macellazione è vietato il sezionamento delle carcasse. 4. Il dissanguamento e le successive operazioni sulla carcassa avvengono sull'animale appeso. In ogni caso la carcassa dell’animale deve evitare il contatto con il pavimento del locale ove si svolge la macellazione. 5. Il trasporto delle carni degli animali macellati dal luogo di macellazione al locale cucina o al laboratorio autorizzato per le successive lavorazioni è effettuato mediante impiego di appositi contenitori o involucri per alimenti. 6. Il sangue, i materiali a basso e alto rischio nonché a rischio specifico vengono raccolti e smaltiti conformemente alla normativa vigente in materia. 7. La cella frigorifera o le altre attrezzature destinate alla conservazione delle carni devono poter essere chiuse a chiave o dotate di un sistema che ne permetta l’osservazione o il sequestro in attesa di analisi. 8. Qualora le carni degli animali macellati siano utilizzate esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, il sezionamento delle carni delle specie elencate dall’allegato D, numeri 4 e 5, deve avvenire in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962; il locale può essere individuato nella cucina agrituristica se idonea ed autorizzata allo scopo. Art. 23. Trasporto di carni macellate fuori dall’azienda agrituristica 1. Qualora gli animali allevati in azienda vengano fatti macellare in strutture extra-aziendali, il trasporto di carni dalla struttura ove si è svolta la macellazione all’impresa avviene in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). 2. Le carni non protette devono essere trasportate appese o all’interno di vasche per alimenti. 3. Per trasporti di durata inferiore ad un’ora è consentito altresì l’impiego di contenitori isotermici, dotati di opportuni sistemi per mantenere la temperatura a cuore di 7 gradi Celsius per le carni e di 3 gradi Celsius per le frattaglie con le fluttuazioni previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980. Art. 24. Conservazione delle carni 1. La conservazione delle carni macellate deve avvenire in cella frigorifera di capacità adeguata, anche coincidente con quella dello spaccio di vendita ovvero con quella della cucina di preparazione dei pasti e delle degustazioni. 2. Le carni fresche esposte di specie diverse non devono entrare in contatto tra di loro e con altri prodotti carnei, quali insaccati o carni preparate, qualora le carni stesse non siano protette da involucro. SEZIONE II Lavorazione di prodotti aziendali Art. 25. Lavorazione dei prodotti presso l’azienda agrituristica La lavorazione dei prodotti di prevalente provenienza aziendale presso l’azienda agrituristica è effettuata nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente regolamento. Presso l’azienda agrituristica è ammessa la lavorazione di prodotti alimentari quali: a) prodotti a base di carni, quali insaccati, salumi freschi e stagionati, altri prodotti della gastronomia a base di carne, paste alimentari farcite destinate al consumatore; b) prodotti a base di pesce e di molluschi; c) prodotti lattiero-caseari; d) conserve vegetali; e) confetture e marmellate; f) prodotti apistici; g) pasta alimentare fresca; h) prodotti da forno o di panificazione; i) frutta sciroppata, cotta, candita. La lavorazione si svolge in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962, dotati almeno di: a) pavimento lavabile e disinfettabile con idoneo sistema per l’allontanamento e scarico delle acque di lavaggio; b) pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza; c) soffitto che non permetta l’attecchimento di muffe e caduta di polveri; d) sufficiente areazione ed illuminazione, naturali o artificiali; e) dispositivi di protezione contro l’ingresso di insetti e roditori; f) un servizio igienico; è ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell’operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani; g) un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero quello dell'abitazione privata dell’operatore agricolo qualora non sia impiegato personale esterno al suo nucleo familiare. 4. Nel locale di lavorazione, purché sufficientemente ampio, possono essere svolte contemporaneamente più lavorazioni di diversi prodotti alimentari e trovare posto, in armadio apposito, il materiale di imballaggio ed altri materiali necessari allo svolgimento delle attività contemplate dal presente articolo. 5. I locali ove si svolge la lavorazione possono coincidere con la cucina dell’azienda agrituristica, previa verifica della sua idoneità in riferimento alla quantità di prodotto trasformato ed al suo processo tecnologico, alla natura dei rischi connessi nonché all'eventuale stagionalità delle lavorazioni. In tal caso la lavorazione ha ad oggetto esclusivamente i prodotti alimentari all’uopo individuati nell’autorizzazione sanitaria. La lavorazione di una categoria alimentare deve altresì avvenire separatamente sia dalla lavorazione di diversa categoria alimentare sia dalla preparazione e dalla cottura dei pasti, delle degustazioni e della prima colazione destinati agli ospiti dell’azienda agrituristica. 6. Nei locali di lavorazione, ad esclusione del locale cucina, può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti aziendali, purché lo spazio di vendita sia allestito in modo da impedire l'accesso della clientela agli spazi destinati alla lavorazione dei prodotti. 7. L’inizio e la conclusione delle operazioni di lavorazione sono accompagnate dalla pulizia, dal lavaggio e dalla disinfezione delle superfici e delle attrezzature impiegate. Art. 26. Prodotti lattiero-caseari 1. Per la lavorazione del latte trova applicazione la Decisione della Commissione 97/284/CE del 25 aprile 1997 in materia di prodotti che presentano caratteristiche tradizionali (Sostituzione della decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti). 2. Le operazioni di raffreddamento del latte, affioramento della panna e lavorazione del latte possono avvenire in un unico locale, qualora sufficientemente ampio e completamente separato dal ricovero degli animali. 3 Sono sempre consentite la vendita diretta e la somministrazione di latte crudo ottenuto da animali provenienti da allevamenti indenni da brucellosi, se ovi-caprini, nonché ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, se bovini o bufalini. In relazione alle produzioni lattiero-casearie svolte presso le malghe adibite ad attività agrituristica trova applicazione la deliberazione di Giunta provinciale n. 1414 dell’8 giugno 2001 (Direttiva per la messa a norma delle “casere” annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto). Art. 27. Prodotti apistici La lavorazione del miele e dei prodotti dell'alveare ai fini della vendita deve avvenire conformemente alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2622 del 12 ottobre 2001 (Direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento dei prodotti dell'alveare) in laboratorio autorizzato ai sensi della legge n. 283 del 1962. Art. 28. Autocontrollo Le aziende agrituristiche che effettuano lavorazioni alimentari per la somministrazione dei prodotti aziendali ai propri ospiti possono avvalersi del sistema semplificato di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) conformemente alla deliberazione di Giunta provinciale n. 6086 del 30 giugno 1999 (Approvazione delle linee guida per l’applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari e validazione del manuale per la valutazione dei sistemi di autocontrollo). Art. 29. Etichettatura o presentazione dei prodotti Per l’etichettatura e per la presentazione dei prodotti aziendali destinati alla vendita si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari). . Art. 30. Conservazione degli alimenti 1. La conservazione dei prodotti alimentari, fatte salve le deroghe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte), deve avvenire in locali igienicamente idonei, adeguatamente aerati, dotati di pavimenti, soffitti e pareti tali da impedire inquinamenti o alterazioni dei prodotti alimentari conservati. 2. La conservazione per refrigerazione o congelamento dei prodotti alimentari deve avvenire mediante impiego di attrezzature la cui idoneità è attestata dall’autorità sanitaria contestualmente al parere per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria o successivamente in caso di sostituzione o nuova installazione dell’attrezzatura ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980. 3. La conservazione per congelamento dei prodotti alimentari, con esclusione di quelli cotti o precotti, deve avvenire previo utilizzo di apposito abbattitore di temperatura. 4. I prodotti destinati al congelamento devono essere in perfette condizioni di salubrità e di freschezza e confezionati con idoneo involucro sul quale sono indicati il mese e l’anno di congelamento. 5. Nel congelatore anche di tipo non industriale, purché munito di termometro di massima e di minima, gli alimenti devono essere mantenuti alle temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per il prodotto che necessita della temperatura più bassa. 6. I prodotti sottoposti a congelamento non devono, una volta scongelati, essere ricongelati. CAPO V Autorizzazione Art. 31. Contenuto dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, della legge provinciale, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica determina: i limiti di esercizio di cui all’articolo 3; l’individuazione e la specificazione delle attività oggetto della domanda di autorizzazione; il richiamo delle disposizioni contenute nella legge provinciale e nel presente regolamento inerenti l’osservanza degli obblighi e dei divieti concernenti lo svolgimento delle attività oggetto di domanda di autorizzazione; d) gli orari ed i periodi di apertura secondo i limiti e le prescrizioni definiti dall’articolo 5. CAPO VI Classificazione e marchio Art. 32. Elementi per la classificazione 1. Le imprese sono classificate da una a cinque margherite sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nell’Allegato E, sezione 1, tabelle 1 (Requisiti strutturali e di servizio), 2 (Contesto produttivo e naturalistico) e 3 (Contesto ricreativo) 2. Per l’attribuzione del numero delle margherite si applica la tabella di assegnazione prevista dall’Allegato E, sezione 2. Art. 33. Procedimento per la classificazione 1. L’interessato presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione concernente l’autovalutazione dell’azienda agrituristica sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nelle tabelle dell’Allegato E, sezione 1. L’autovalutazione, compilata conformemente al modello approvato con determinazione del dirigente del Servizio provinciale competente in materia agrituristica, è presentata unitamente alla domanda di autorizzazione ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 6 della legge provinciale, e successivamente, per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione. 2. Il comune territorialmente competente assegna all’azienda agrituristica il livello di classificazione corrispondente al punteggio riportato nell’autovalutazione prevista dal comma 1 secondo le modalità indicate all’Allegato E, sezione 2. La mancata presentazione della dichiarazione di autovalutazione comporta l’assegnazione all’azienda agrituristica di una margherita, previo avviso all’operatore agrituristico. 3. L’assegnazione del livello di classificazione avviene contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica ovvero, nel caso di denuncia di inizio attività o di variazioni successive, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia medesima o della comunicazione della variazione intervenuta. 4. La classificazione è modificata d’ufficio qualora sia accertata in qualunque momento l’intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l’insussistenza degli stessi che comportino mutamento nel livello di classificazione. La modifica è disposta dal comune competente previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato. Art. 34. Marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche 1. Con successive norme regolamentari è disciplinata l’adozione del marchio di qualificazione da assegnare alle aziende agrituristiche ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge provinciale CAPO VII Disposizioni transitorie Art. 35. Disposizioni transitorie 1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 24 della legge provinciale, gli operatori agrituristici già autorizzati ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina sull’agriturismo) hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di autovalutazione prevista dall’articolo 32, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero entro 60 giorni dall’avvenuto adeguamento dei locali agrituristici. 2. Nel periodo di adeguamento previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge provinciale, le strutture agrituristiche già autorizzate ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1986, che non dispongano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei requisiti, delle dimensioni minime e delle dotazioni previste dallo stesso, sono temporaneamente classificate ad una margherita. 3. Sono iscritti d’ufficio all’elenco degli idonei i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già presentato domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e per i quali la Commissione agrituristica provinciale prevista dall’articolo 11 della medesima legge provinciale abbia esaminato positivamente la predetta domanda. 4. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione agrituristica già presentate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e non ancora sottoposte all’esame della Commissione di cui all’articolo 11 della medesima legge, sono valutate dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo limitatamente ai fini dell’iscrizione degli interessati all’elenco degli idonei. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande per l’esercizio dell’attività agrituristica presentate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 sono trasmesse dal Servizio provinciale competente in materia di agriturismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento al comune territorialmente competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica. A tal fine il termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione dall’articolo 6, comma 5, della legge provinciale decorre dalla data di ricezione delle domande di autorizzazione da parte del comune territorialmente competente. Allegato A Attività produttive e loro dimensioni minime (art. 3, comma 2, del regolamento) Indirizzoi Quantitàii Gruppo 1: a) Allevamentiiii 6 UBA b) Itticolo m2 1000 c) Viticolo specializzatoiv m2 10.000 d) Orticolo specializzato in campo4 m2 3.000 e) Orticolo specializzato in serra4 m2 500 Gruppo 2: a) Orticolo specializzato in campo4 m2 3.000 b) Orticolo specializzato in serra4 m2 500 c) Itticolo m2 1000 d) Viticolo specializzato m2 10.000 e) Frutticolo specializzato4 m2 10.000 f) Piccoli frutti e fragole4 m2 1.500 g) Apicolo 20 arnie attive h) Colture minori (castagno, noci, olivo, mais alimentare, ecc) v m2 5.000 Allegato B Valori medi unitari del tempo lavoro per tipologia di attività agrituristica (articolo 6, comma 4 del regolamento) Alloggio in stanze N° di posti letto Pernottamento Pernottamento e 1°colazione Mezza pensione Pensione completa ore/g/pl ore/g/pl ore/g/pl ore/g/pl da 1 a 8 0,250 0,333 0,500 0,667 da 9 a 20 0,200 0,250 0,367 0,500 da 21 a 30 0,167 0,217 0,317 0,450 Alloggio in appartamenti N° appartamenti: 1 2 3 4 5 6 N° posti letto: Ore/mese Ore/mese Ore/mese Ore/mese Ore/mese Ore/mese < 2 12 24 36 48 60 72 da 2 a 4 14 28 42 56 70 84 da 4 a 6 16 32 48 64 80 96 Somministrazione di pasti e bevande Valori per 1 pasto al giorno Numero di Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g posti tavola 1g/sett 2g/sett 3g/sett 4g/sett 5g/sett 6g/sett 7g/sett ≤ 20 0,222 0,444 0,666 0,778 0,972 1,167 1,361 21 - 30 0,215 0,430 0,645 0,763 0,954 1,145 1,336 31 - 40 0,208 0,416 0,624 0,748 0,936 1,123 1,312 41 - 50 0,200 0,400 0,600 0,733 0,917 1,100 1,285 Valori per 2 pasto al giorno Numero di Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g Ore/g posti tavola 1g/sett 2g/sett 3g/sett 4g/sett 5g/sett 6g/sett 7g/sett ≤ 20 0,389 0,778 1,167 1,333 1,667 2,000 2,334 21 - 30 0,382 0,764 1,146 1,289 1,612 1,934 2,258 31 - 40 0,375 0,750 1,125 1,245 1,557 1,868 2,179 41 - 50 0,367 0,734 1,100 1,200 1,500 1,800 2,100 Ospitalità in spazi aperti Allegato C N° piazzole: 1 2 3 4 5 6 7 Ore/mese 6 12 18 24 30 36 42 Dotazioni (Articoli 10, 11, 12, 14, 16, 18) Camere da letto In ogni camera da letto deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi: a) un letto; b) un comodino per ogni posto letto; c) una sedia o una poltrona per ogni posto letto; d) un armadio; e) un tavolo; f) un contenitore per rifiuti solidi; g) un appendiabiti; h) punti luce nel numero minimo di 3. Le camere da letto devono altresì essere complete di cuscini, federe, coppia di lenzuola, coperte in numero almeno pari al numero dei posti letto autorizzati, due asciugamani da bagno per persona. 2) Servizi igienici 2.1) In ogni bagno a servizio delle camere da letto e degli appartamenti deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi: a) wc; b) lavabo; c) vasca o doccia: d) specchio; e) carta igienica; f) saponetta o sapone liquido; g) presa per l’energia elettrica; h) mensola; i) armadietto; 2.2) In ogni bagno a servizio del locale per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi: a) wc; b) lavabo; c) specchio; d) carta igienica; e) saponetta o sapone liquido; f) asciugamani a perdere; g) contenitore per i rifiuti con comando a pedale; h) presa per l’energia elettrica; 3) Appartamenti In ogni appartamento deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi: a) punto cottura; b) stoviglie; c) frigorifero; d) lavandino; e) scolapiatti; f) tavolo con sedie in numero pari al numero di posti letto; g) due piatti, posateria completa, una tazza per la prima colazione e una tazza da caffè per ogni ospite; h) scopa, paletta, spazzolone, straccio e secchio, per la pulizia; i) dotazione di pronto soccorso, anche in comune a più ospiti; j) tabella riportante i numeri di telefono per le chiamate di emergenza. In ogni camera da letto degli appartamenti deve essere garantita la presenza degli elementi previsti al punto 1 della presente sezione. Le camere da letto devono altresì essere complete di cuscini e coperte almeno pari al numero dei posti letto autorizzati. 4) Cucina Nella cucina dell’azienda agrituristica ove si svolge la preparazione degli alimenti destinati agli ospiti deve essere garantita la presenza dei seguenti elementi: a) dispositivi antimosche alle finestre e alle porte (obbligatorio solo nel caso in cui l’attività si svolga nei pressi di allevamenti zootecnici); b) lavello con erogatore a comandi non manuali; c) contenitore di rifiuti con apertura a pedale; d) cappa per fumi e vapori sovrastante la zona di cottura; e) tavoli da lavoro con superficie lavabile; f) armadietti chiusi; g) frigorifero di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima temperatura. Allegato D Numero massimo di animali macellabili per specie (Artt. 19, 20, 21 e 22 del regolamento) N. Specie Quantità max 1. Volatili da cortile, conigli, selvaggina da penna (fagiani, pernici, quaglie, piccioni), selvaggina da pelo di taglia piccola (lepri, ecc.) e di altri animali da corte. 10 capi/settimana 2. Volatili da cortile, conigli, selvaggina da penna (fagiani, pernici, quaglie, piccioni), selvaggina da pelo di taglia piccola (lepri, ecc.) e di altri animali da corte. 1000 capi/anno 3. Ovini caprini e suinetti fino a 15 chilogrammi di peso vivo. 8 capretti o agnelli o suinetti alla settimana 4. Suini, ovini e caprini superiori a 15 chilogrammi di peso vivo. 2 capi/settimana 5. Bovini, equini e selvaggina di taglia grossa. 1 capo/settimana Allegato E Sezione I Elementi per la valutazione ai fini della classificazione (Artt. 32 e 33 del regolamento) TABELLA 1 –REQUISITI STRUTTURALI E DI SERVIZIO La presente tabella tiene conto dei requisiti strutturali e della qualità dei servizi generali a disposizione degli ospiti, con particolare riguardo alla funzionalità, alla confortevolezza delle strutture e alla qualità dei servizi essenziali. Parametri Punti Esterno edifici • Edificio di particolare pregio storico o architettonico 3 • Particolarità costruttive legate alla tradizione locale 2 • Illuminazione esterna 1 • Punto grill e/o forno per cucinare all’aperto e connesso spazio attrezzato per la consumazione dei pasti all’aperto 2 • Spazio aperto arredato con tavolo e sedie in zona ombrosa 1 • Segnaletica per la viabilità interna all’azienda agricola 1 Interno edifici • Uso di materiali da opera (pietre, legname, ecc.) locali • Sala per la colazione/ristorazione distinta dalla sala ricreativa • Telefono in ogni camera • Locale lavanderia e stireria attrezzato 3 2 1 1 • Segnaletica interna all’edificio inerente i principali servizi 1 Riscaldamento • Autonomo in ogni camera e/o appartamento 3 • Autonomo per almeno il 50% dei posti letto autorizzati 2 • Presenza di stufe a legna negli spazi comuni 2 Barriere • Completa accessibilità 3 architettoniche • Dotato di minimi sistemi di adattamento 1 Arredamento interno • Tessuti d’arredamento in fibra naturale (cotone, lino, ecc.) e di pregio 3 e materiali d’uso • Arredamento tradizionale, tipico locale • Biancheria da camera e da bagno in fibra naturale e di pregio 2 • Posate e stoviglie in materiale non plastico 2 1 Servizi igienici per gli • 1 bagno per ogni camera 2 ospiti • 1 bagno ogni 4 ospiti 1 • Tutti i bagni finestrati 2 Servizi • pulizia e riassetto camere quotidiano • pulizia e riassetto camere 2 volte a settimana • pernottamento con mezza pensione o pensione completa • pernottamento e prima colazione • menù con almeno 3 piatti caratteristici della cucina tipica trentina 3 2 3 2 2 TABELLA 2 – CONTESTO PRODUTTIVO E NATURALISTICO La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto produttivo e naturalistico, con particolare riguardo all’indirizzo colturale e di allevamento, alle attività di lavorazione di prodotti aziendali, alla qualificazione professionale degli operatori nonché a elementi di valutazione dell’ambiente quali inquinamento, rumorosità, fruibilità, aspetti paesaggistici. Contesto produttivo Parametri P Ecocompatibilità • tutta l’azienda è certificata biologica o in conversione ai sensi del Reg. CE 2092/91vi 4 • adesione a protocolli di autodisciplina per la produzione integratavii 2 • utilizzo di pannelli solari o di impianto di riscaldamento con fonti energetiche rinnovabili 2 • esclusione di prodotti “usa e getta” o “porzionati” all’origine (confezioni monouso, monodose, ecc) 2 Indirizzo colturale e di allevamento • Presenza di almeno 2 colture (arbustive, arboree o erbacee) e di 1 allevamento di una certa rilevanza quali-quantitativaviii; 3 • Presenza di almeno 2 colture (arbustive, arboree o erbacee) o di 2 allevamenti di una certa rilevanza quali-quantitativa3 • Allevamenti caratteristici del territorioix 2 2 • Coltivazioni a D.O.C., D.O.C.G., D.O.P. o I.G.P. o comunque tradizionali provincialix 2 Trasformazione dei prodotti aziendali • Lavorazione in azienda di prodotti agroalimentari destinati alla vendita diretta, alla degustazione e alla somministrazione, ottenuti prevalentemente da materie prime di produzione aziendale: Vino 4 Formaggi e latticini Olio 4 3 Miele 3 Insaccati e simili 3 Confetture, marmellate, conserve 2 Altri prodotti agroalimentari trasformati in azienda 2 • Lavorazione esterna dei prodotti sopra citati ottenuti prevalentemente da materie prime di produzione aziendale 1 Vendita diretta di prodotto aziendale • vendita diretta di prodotti non trasformati • vendita diretta di prodotti trasformati e confezionati fuori 2 azienda ottenuti da materie prime di produzione aziendale 2 • vendita diretta di prodotti trasformati, confezionati ed etichettati nelle strutture aziendali 4 Qualifiche professionali del • enotecnico, enologo o sommelier……………………………… • casaro………………………………………………………….. 3 3 titolare, del preposto, dei familiari o dei dipendenti (documentabili): la medesima qualifica può essere fatta valere 1 sola volta • cuoco o operatore d’albergo…………………………………… • guida ambientale………………………………………………. • guida alpina, maestro di alpinismo, maestro di sci (L.P. 23 agosto 1993, n.20)……………………………………………… • guida turistica (L.P. 14 febbraio 1992, n.12) • assistente di turismo equestre (L.P. 14 febbraio 1992, n.12) • conoscenza di almeno un’altra lingua dell’UE parlata o scritta • micologo……………………………………………………….. • erborista………………………………………………………... • perito agrario, agrotecnico, laureato in scienze agrarie o delle 2 1 1 3 2 2 1 2 produzioni animali o delle produzioni alimentari, in scienze forestali, in veterinaria………………………………… 3 Contesto naturalistico Parametri Punti Paesaggio • significativa presenza di siepi, staccionate, muri a secco corsi d’acqua, laghetti, boschi, punti panoramici • presenza modesta degli elementi sopra descritti 3 1 Rumorosità e inquinamento • assenza di fonti di rumore (da strade, attività industriali o artigianali, ecc.) e di inquinamento atmosferico • dotazione di sistemi antirumore e scarsa presenza di fonti inquinanti (da smog, da traffico, da fabbriche) 3 1 Natura e spazi verdi fruibili • inserimento dell’azienda in un’area protetta • esistenza di aree protette a meno di 1 km distanza • presenza nell’azienda di vegetazione spontanea, di prati fruibili, di sentieri o mulattiere percorribili 3 2 2 TABELLA 3 – CONTESTO RICREATIVO La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto ricreativo, culturale e sportivo con particolare riguardo alle attività esercitabili presso la struttura agrituristica o esercitabili entro la distanza indicata nella tabella stessa con una tolleranza del 20 per cento. Parametri Punti Servizi generici • disponibilità di materiale informativo turistico e culturale • servizio di prenotazione per attività sportive, ricreative e culturali locali • organizzazione di visite guidate alle attività aziendali 1 1 1 Servizi particolari • presenza di un punto sosta attrezzato per escursionismo e trekking a cavallo • presenza di piccole sale espositive di macchine, attrezzi e strutture legate all’attività agricola tradizionale • partecipazione dell’azienda ad una strada del vino o dei sapori riconosciuta in base alla legge 2 2 1 Trekking • passeggiate o trekking con cavalli allevati nell’agritur • trekking in bicicletta e/o mountain bike • trekking a piedi o passeggiate 3 2 2 Attrezzature per attività sportiva all’aperto • piscina (min.40 mq) o campo da tennis • campo da bocce • campo da basket o pallavolo o calcetto • campo attrezzato per il tiro con l’arco • biciclette e/o rampichini e relative protezioni di sicurezza (almeno 1 mezzo ogni 4 ospiti) • Canoe, barche, mosconi, e affini (almeno 1) • Tavolo da ping-pong 1 1 1 1 2 1 1 Pesca • in strutture dell’impresa • in acque esterne e a meno di 5 km dall’agritur 2 1 Sala incontro (per almeno 20 ospiti) • nei locali dell’azienda agrituristica 1 Attività culturali o didattiche con personale proprio • corsi di cucina trentina, corso di degustazione, corso di artigianato tipico, ecc. 2 Altre attività • negli spazi e nei locali dell’azienda agrituristica 2 TABELLA DI CLASSIFICAZIONE (articoli 32 e 33 del regolamento) Numero di margherite attribuibili Condizioni generali Punteggio minimo ottenuto in tabella 1 Punteggio minimo ottenuto in tabella 2 Punteggio minimo ottenuto in tabella 3 1 Le aziende agrituristiche soddisfano requisiti di sufficienza per l’esercizio dell’attività agrituristica stabiliti dalla legge e dal regolamento. 2 Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 20 punti. 3 Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 45 punti, nel rispetto del punteggio minimo per tabella riportato a lato. 15 25 10 4 Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 60 punti, nel rispetto del punteggio minimo per tabella riportato a lato. 25 25 15 5 Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e raggiungono un punteggio complessivo di almeno 80 punti, nel rispetto del punteggio minimo per tabella riportato a lato. 35 30 20 i Ai fini della verifica delle condizioni previste dall’art.3 comma 2, le attività produttive previste al gruppo 1 lettere a), b), c), d) ed e) e al gruppo 2 lettere a), b), c) e d) possono essere prese in considerazione una sola volta. ii Nel caso di aziende ad indirizzo misto che presentino più di un’attività produttiva per ogni gruppo, è ammessa una riduzione della quantità minima indicata fino al 20% di ciascuna attività. iii Numero di capi allevati in unità di bestiame adulto (UBA) calcolati per cicli di un anno. Per il calcolo delle UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale: Bovini > 2 anni 1 Ovini e caprini (per 10 capi) 1,50 Bovini tra 6 mesi e 2 anni 0,60 Conigli (per 100 capi) 1,20 Equini > 6 mesi 1 Galline ovaiole (per 100 capi) 1,30 Suini da ingrasso 0,40 Galline da riproduzione (per 100 capi) 1,50 Scrofe 0,50 Polli da carne 0,80 iv Superficie netta di coltura specializzata. In caso di colture arboree da frutto, quali castagno, noce, olivo, sono considerati solo gli impianti con almeno 50 piante per ettaro. Nel caso di densità inferiori la superficie da computare è quella che le piante occuperebbero se l’impianto fosse razionalmente disposto con le densità medie della specie coltivata nella zona considerata. vi E’ tale l’azienda che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (C.E.E.) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni. L'operatore deve pertanto risultare iscritto nell'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura biologica, nella sezione "aziende biologiche" o in "conversione biologica". vii Si tratta dell’adesione ai protocolli di autodisciplina per la produzione integrata concordati tra i Produttori, le Organizzazioni e gli Enti operanti nei rispettivi settori, annualmente sottoscritti per i settori frutticolo, vitivinicolo, foraggero-zootecnico e lattiero caseario, orticolo e delle colture minori, ittico e della grappa. viii Ai fini della presente classificazione si considerano rilevanti: colture arboree (frutteto) o arbustive (vite, kiwi, ecc.) specializzate di almeno 10.000 m. ciascuna; colture erbacee (orticola, piccoli frutti, mais, ecc.) specializzate in pieno campo di almeno 5000 m. ciascuna; colture in serra riscaldata di almeno 1000 m; un'allevamento di almeno 5 UBA. Per il calcolo delle UBA si utilizzano i coefficienti di conversione, previsti alla nota (1) dell’allegato A. ix Sono tali gli allevamenti di animali quali i bovini di razza Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante (TPR), la capra bionda dell'Adamello. x Sono vigneti a D.O.C. quelli iscritti all'Albo delle D.O.C. della C.C.I.A.A.. Sono produzioni a marchio D.O.P. e I.G.P. quelle riconosciute ai sensi del Regolamento n. 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti in base al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.