Dgp_Trento_12_6_09_1434 Deliberazione giunta Trento 12 giugno 2009, n. 1434 Edilizia abitativa: criteri e modalità per la concessione dell'integrazione del contributo previsto dal comma 5 quater dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 introdotto dall'articolo 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di dare atto che, per i motivi citati in premessa, il contributo integrativo previsto comma 5 quater dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, introdotto dall’articolo 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, può essere concesso su richiesta del beneficiario di contributo di cui alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, che non può dedurre dall’I.R.PE.F. la detrazione fiscale relativa agli in-teressi passivi in quanto ha sottoscritto il mutuo agevolato oltre i termini previsti dalla normativa fiscale, sugli importi sostenuti per interessi passivi nelle misure percentuali e sugli importi massimi annualmente previsti dalle disposizioni in materia di I.R.PE.F. (imposta sui redditi delle persone fisiche) e tenuto conto di eventuali quote di interessi inserite nella dichiarazione dei redditi dal richiedente per le quali lo stesso ha ot-tenuto, o otterrà, la detrazione fiscale; 2. di dare atto che la domanda dovrà essere presentata, utilizzando apposito modulo predisposto dal Servizio politiche sociali e abitative, entro il 30 giugno di ogni anno all’ente che ha concesso il contributo ai sensi del-la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; per il 2009, relativamente alle detrazioni previste sui redditi 2008 e successivi, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 3. di dare altresì atto che per gli anni successivi, il richiedente il contributo integrativo dovrà presentare idonea dichiarazione integrativa, sulla base di apposito modulo predisposto dal Servizio competente per le politiche abitative, entro il 30 giugno di ogni anno; 4. di dare atto che il contributo sarà erogato, annualmente dall’ente che ha concesso il contributo ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, direttamente al richiedente; 5. entro 30 giorni dalla data di chiusura termine per la presentazione delle domande e delle dichiarazioni di cui al punto 3, gli enti locali concedenti i contributi inviano al Servizio competente per le politiche abitative della Provincia richiesta assegnazione fondi sulla base delle domande e delle dichiarazioni pervenute; 6. successivamente alla determinazione dirigenziale di assegnazione fondi, il Servizio competente per le politi-che abitative della Provincia provvederà al versamento delle somme agli enti locali concedenti i contributi sulla base di fabbisogni di cassa dagli stessi trasmessi; 7. entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti locali dovranno trasmettere alla Provincia il consuntivo degli importi incassati dalla Provincia stessa e di quelli versati ai beneficiari dei contributi. 8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.