Dgp_Trento_11_9_09_2211 Deliberazione giunta Trento 11 settembre 2009, n. 2211 Criteri attuativi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, di modifica della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 41, concernente "Risparmio casa per nubendi e giovani coppie” Il Relatore comunica che: il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)” prevede che: “I soggetti che hanno aderito all’intervento previsto dall’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, a conclusione del piano programmato di risparmio, possono chiedere che il contributo in conto interessi ad essi spettante sia quantificato secondo i criteri applicati ai beneficiari presenti nelle graduatorie di edilizia agevolata da ultimo approvate alla data della richiesta. Agli stessi è comunque corrisposto il contributo già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, detraendolo dalla spesa ammessa. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti modalità e limiti di applicazione di quanto previsto da questo articolo anche ai soggetti che hanno aderito all’intervento ma che non hanno più titolo ad ottenere il contributo, ancorché l’alloggio sia già stato realizzato, o che hanno già ottenuto il contributo alla data di entrata in vigore di questa legge.”; il sopra citato comma prevede pertanto che coloro che hanno aderito all’intervento “Risparmio casa per nubendi e giovani coppie”, a conclusione del piano programmato di risparmio, possano, se lo ritengono più conveniente, presentare domanda di contributo ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.P. n. 2/2009. Tale domanda sarà valutata ai sensi dell’ultima norma approvata in materia di edilizia abitativa agevolata. A titolo esemplificativo, alla data attuale, le domande di contributo presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.P. n. 2/2009 saranno valutate dall’ente delegato competente, in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 11 aprile 2008, attuativa dell’art. 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (Piano straordinario in materia di edilizia abitativa agevolata anno 2008). Alle domande presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.P. n. 2/2009, fino all’entrata in vigore di una nuova normativa in materia di edilizia abitativa agevolata, peraltro, si applicano, per la valutazione della situazione economica, i criteri approvati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 1718 di data 10 luglio 2009. Per aver diritto al contributo l’indicatore ICEF non può essere superiore allo 0,3734. La norma prevede inoltre che ai soggetti in argomento venga corrisposto il contributo già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992 e che lo stesso venga portato in riduzione della spesa ammessa. Visto quanto stabilisce infine l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 30 della L.P. n. 2/2009, si propone di permettere anche a coloro che hanno aderito all’intervento previsto dall’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, ma che non hanno più titolo ad ottenere il contributo in quanto, a conclusione del piano programmato di risparmio, non avevano il requisito reddituale o sono scaduti loro i termini per la presentazione della documentazione necessaria alla prosecuzione dell’iter o, infine, non hanno acquistato o ultimato la costruzione dell’alloggio nei termini, ancorché l’alloggio sia stato successivamente realizzato, di presentare domanda di contributo ai sensi del medesimo articolo. Anche queste domande saranno valutate con le modalità sopra indicate e la spesa ammissibile, nonché il contributo spettante, saranno determinati sulla base di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 912 di data 11 aprile 2008. Sulla base della documentazione attestante l’avvenuta attuazione del piano programmato di risparmio, sarà calcolato e concesso il contributo previsto alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992. Lo stesso sarà portato in riduzione della spesa ammessa. Si propone infine di stabilire che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 2/09, hanno già ottenuto il contributo previsto alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, possano presentare domanda ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.P. n. 2/2009 per avere un contributo pluriennale su un mutuo che non potrà avere una durata superiore a 25 anni e di importo massimo pari alla differenza tra la spesa ammessa, calcolata con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 912/2008, al netto del contributo in conto capitale previsto alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, e dell’importo di mutuo sul quale è stato loro concesso il contributo pluriennale ai Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 29.9.2009 - Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 29.9.2009 62 sensi dell’art. 41 della L.P. 21/92. Anche la percentuale di abbattimento del tasso di interesse sarà calcolata sulla base dei criteri previsti dalla sopra citata deliberazione n. 912/2008. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto il comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2; - visto il comma 7, lettera a), dell’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; - visto l’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23; - vista la propria precedente deliberazione n. 912 di data 11 aprile 2008; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge Delibera 1) di approvare l’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed individua i soggetti che possono presentare domanda di contributo ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa, le modalità di valutazione della condizione economica, le modalità di finanziamento, nonché l’individuazione delle modalità operative per i cinque casi che si possono presentare; 2) di stabilire che i soggetti che hanno aderito al piano programmato di risparmio previsto dall’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e che hanno presentato domanda di contributo ai sensi dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, possono eventualmente, se hanno concluso il piano programmato di risparmio e se lo ritengono più conveniente, presentare domanda ai sensi del comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2; 3) di stabilire che, in presenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento, possono accedere al contributo di cui al comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche coloro che non hanno più titolo ad ottenere il contributo di cui all’art. 41 della legge provinciale13 novembre 1992, n. 21, per perdita del requisito reddituale o per scadenza dei termini per la presentazione all’ente delegato competente della documentazione necessaria per la prosecuzione dell’iter o in quanto non hanno acquistato o ultimato la costruzione dell’alloggio nei termini fissati dalle disposizioni in vigore, ancorché lo stesso sia stato successivamente realizzato; 4) di stabilire che i termini per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, nonché i termini per la stipula del contratto di compravendita o l’ultimazione delle costruzioni, stabiliti nel provvedimento di concessione del contributo a scadenza del piano programmato di risparmio, sono interrotti dalla ricezione da parte dell’interessato della comunicazione della possibilità di opzione verso l’agevolazione prevista dal presente provvedimento e riprendono a decorrere “ex novo”, rispettivamente, a seconda dei casi: • dalla data di presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.P. n. 2/2009; • qualora non venga presentata la domanda di cui al precedente allinea, dal 61° giorno successivo alla data di ricezione da parte dell’interessato della comunicazione, inviata dall’ente competente, dell’approvazione del presente provvedimento; 5) di stabilire che, qualora l’alloggio non sia già stato acquistato o costruito al momento della presentazione della domanda di contributo previsto dal comma 4 dell’articolo 30 della L.P. n. 2/2009, gli interessati devono acquistarlo o ultimarne la costruzione entro due anni dalla data di concessione da parte dell’ente delegato competente del contributo medesimo. Il mancato rispetto di detto termine comporterà la decadenza dal contributo; 6) di stabilire che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, le giovani coppie o i nubendi che risultano assegnatari di un alloggio di proprietà o in gestione di ITEA spa. In tal caso il canone di locazione è quello stabilito al punto 8) della deliberazione della Giunta n. 3411 del 30 dicembre 2008; 7) di stabilire che gli enti delegati inviano al Servizio competente per le politiche abitative della Provincia richiesta di assegnazione fondi sulla base dei contributi concessi il quale, successivamente alla determinazione dirigenziale di assegnazione fondi, provvederà al versamento agli stessi delle somme sulla base di fabbisogni di cassa da questi ultimi trasmessi; 8) di stabilire che per quanto non disposto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni previste in materia nell’allegato B) della precedente deliberazione n. 3998 di data 29 marzo 1993, e ss.mm. e ii.; 9) di dare atto che le domande di contributo presentate in ottemperanza ai presenti criteri, come specificatamente individuati nell’allegato A), saranno finanziate tutte e in ordine cronologico, con le risorse stanziate sui capitoli 654050 e 655500 del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 che si ritengono essere sufficienti; 10) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato A) 1) I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, possono presentare domanda i soggetti che: a) hanno aderito al piano programmato di risparmio casa per nubendi e giovani coppie previsto dall’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; b) hanno concluso detto piano programmato di risparmio e sono stati invitati dal competente ente delegato a presentare la documentazione prevista al comma 11 dell’art. 41 della L.P. n. 21/92 (pertanto se il piano programmato di risparmio casa per nubendi e giovani coppie al momento è in corso, la domanda potrà essere presentata dopo la conclusione dello stesso); c) al momento di presentazione della nuova domanda di contributo hanno i requisiti stabiliti dall’articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, fatta eccezione per il punto c), che è sostituito dall’indicatore ICEF; d) appartengono ad un nucleo familiare avente un indicatore ICEF, in analogia a quanto previsto dal punto 4 del dispositivo della deliberazione n. 909 dell’11 aprile 2008, non superiore a 0,3734. I soggetti con le caratteristiche elencate nei precedenti punti da a) a d) possono presentare domanda ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche se non hanno più titolo ad ottenere il contributo, in quanto, a conclusione del piano programmato di risparmio, non avevano il requisito reddituale o sono scaduti loro i termini per la presentazione della documentazione necessaria alla prosecuzione dell’iter o, infine, non hanno acquistato o ultimato la costruzione dell’alloggio nei termini stabiliti dalla disciplina in vigore in quel momento, ancorché l’alloggio sia già stato realizzato, o che hanno già ottenuto il contributo alla data di entrata in vigore della medesima legge. Per l’individuazione più specifica dei possibili richiedenti il contributo in argomento si rinvia al successivo punto 5). 2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Le domande di contributo ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono redatte su moduli predisposti dal Servizio Politiche sociali e abitative. Alle domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l’attuazione del piano programmato di risparmio, se non è già in possesso dell’ente gestore competente, e l’attestazione dell’indicatore ICEF per l’edilizia agevolata del nucleo familiare destinatario dell’alloggio di agevolazione. La dichiarazione è richiesta ad uno dei soggetti accreditati alla raccolta dei dati ICEF. Alle domande di nuova costruzione su area già individuata è inoltre allegato un prospetto descrittivo dell’intervento. Le domande devono essere presentate, come meglio specificato nel successivo punto 5), entro 60 giorni dalla conclusione del piano programmato di risparmio da coloro che alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno il piano programmato di risparmio ancora in corso ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’interessato della comunicazione, inviata dall’ente competente, dell’approvazione del presente provvedimento da tutti gli altri soggetti. 3) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA Per la valutazione della situazione economica e il calcolo dell’indicatore ICEF si applica quanto stabilito con propria precedente deliberazione n. 1718 data 10 luglio 2009. 4) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Per le domande di contributo presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, gli enti delegati non fanno graduatorie e le stesse saranno finanziate in ordine cronologico. 5) I CASI CHE SI POSSONO PRESENTARE In particolare sono previsti i seguenti casi: a. il piano programmato di risparmio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è ancora in corso: • le domande devono essere presentate, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, all’Ente delegato competente per lo strumento del “Risparmio casa” entro 60 giorni dalla conclusione del piano programmato di risparmio; • gli Enti delegati concedono: • il contributo in conto capitale già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; • contributi in conto interessi ad essi spettanti in base ai criteri applicati ai beneficiari presenti nelle graduatorie di edilizia agevolata da ultimo approvate alla data della richiesta (alla data attuale sarebbero contributi pluriennali su mutui della durata massima di anni 25, stipulati con le Banche convenzionate, di importo massimo pari alla spesa ammessa determinata come indicato al punto 12) del dispositivo della precedente deliberazione n. 912 dell’undici aprile 2008 per gli interventi di acquisto o costruzione, ridotta del contributo in conto capitale di cui al precedente allinea, e nelle misure individuate al punto 10) del dispositivo della medesima deliberazione); b. il piano programmato di risparmio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è già stato concluso, ma non sono scaduti i termini (o i termini sono stati sospesi dall’ente delegato competente in attesa dell’approvazione del presente provvedimento) per la presentazione all’ente delegato della documentazione necessaria per la concessione del contributo: • le domande devono essere presentate, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale marzo 2009, n. 2, all’Ente delegato competente per lo strumento del “Risparmio casa” entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’interessato della comunicazione, inviata dell’ente competente, dell’approvazione del presente provvedimento; • gli Enti delegati concedono: • il contributo in conto capitale già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21; • contributi pluriennali su mutui della durata massima di anni 25, stipulati con le Banche convenzionate, di importo massimo pari alla spesa ammessa determinata come indicato al punto 12) del dispositivo della precedente deliberazione n. 912 dell’undici aprile 2008 per gli interventi di acquisto o costruzione, ridotta del contributo in conto capitale di cui al precedente allinea, e nelle misure individuate al punto 10) del dispositivo della medesima deliberazione; c. il piano programmato di risparmio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è già stato concluso e l’ente delegato competente ha concesso i contributi previsti dall’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ma il mutuo agevolato non è ancora stato stipulato: • le domande devono essere presentate, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale marzo 2009, n. 2, all’Ente delegato competente per lo strumento del “Risparmio casa” entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’interessato della comunicazione, inviata dell’ente competente, dell’approvazione del presente provvedimento; • gli Enti delegati concedono, in alternativa ai contributi pluriennali concessi ai sensi del sopra citato art. 41 L.P. 21/92, contributi pluriennali su mutui della durata massima di anni 25, stipulati con le Banche convenzionate, di importo massimo pari alla spesa ammessa determinata come indicato al punto 12) del dispositivo della precedente deliberazione n. 912 dell’undici aprile 2008 per gli interventi di acquisto o costruzione, ridotta del contributo in conto capitale già concesso ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e nelle misure individuate al punto 10) del dispositivo della medesima deliberazione. Dal momento della concessione del nuovo contributo decade il contributo pluriennale concesso ai sensi del sopra citato art. 41 L.P. 21/92. d. il piano programmato di risparmio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è concluso e gli interessati non hanno più diritto al contributo di cui all’art. 41 della L.P. 21/92 per perdita del requisito reddituale o perché sono scaduti i termini per la presentazione della documentazione necessaria per la prosecuzione dell’iter di concessione del contributo all’ente delegato competente o per non aver acquistato o ultimato la costruzione dell’alloggio nei termini stabiliti dalla disciplina in vigore: • le domande devono essere presentate, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, all’Ente delegato competente per lo strumento del “Risparmio casa” entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’interessato della comunicazione, inviata dell’ente competente, dell’approvazione del presente provvedimento; • gli Enti delegati concedono: • il contributo previsto alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992; • contributi pluriennali su mutui della durata massima di anni 25, stipulati con le Banche convenzionate, di importo massimo pari alla spesa ammessa determinata come indicato al punto 12) del dispositivo della precedente deliberazione n. 912 dell’undici aprile 2008 per gli interventi di acquisto o costruzione, ridotta del contributo in conto capitale di cui al precedente allinea, e nelle misure individuate al punto 10) del dispositivo della medesima deliberazione. Quanto previsto dal presente punto d. vale anche nel caso che, al momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.P. 2/2009, l’intervento sia già stato realizzato, cioè sia stato acquistato o ultimato l’alloggio. e. il piano programmato di risparmio, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è già stato concluso e l’ente delegato competente ha concesso i contributi spettanti ai sensi dell’articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 ed è stato stipulato il mutuo agevolato: • le domande devono essere presentate, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, all’Ente delegato competente per lo strumento del “Risparmio casa” entro 60 giorni dalla data di comunicazione all’interessato, da parte dell’ente competente, dell’approvazione del presente provvedimento; • gli Enti delegati concedono: • contributi pluriennali su mutui della durata massima pari a anni 25 e di importo massimo pari alla spesa ammessa determinata come indicato al punto 12) del dispositivo della precedente deliberazione n. 912 dell’undici aprile 2008 per gli interventi di acquisto o costruzione, ridotta del contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, nonché dell’importo originario del mutuo agevolato ai sensi della lettera b) del citato comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992 e nelle misure individuate al punto 10) del dispositivo della medesima deliberazione 912/2008.