Dgp_Bolzano_6_7_09_1816 Deliberazione Giunta Bolzano 6 luglio 2009, n. 1816 Direttive ai sensi dell'articolo 66 comma 4 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche (Contributo relativo alla concessione edilizia) - Revoca della delibera della Giunta provinciale n. 1608 del 15.06.2009 Ai sensi dell'articolo 66 comma 4, della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e s.m., la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive sul contributo relativo alla concessione edilizia. L'articolo 78 della legge urbanistica provinciale specifica i casi e le condizioni in cui per opere ed impianti destinati ad attività produttive, al commercio all'ingrosso o alla prestazione di servizi non è dovuto il contributo di urbanizzazione secondaria. L'articolo 110 della legge urbanistica provinciale contiene regole specifiche per l'urbanizzazione primaria nel verde agricolo. Constatato che con delibera della Giunta provinciale del 15.06.2009, n. 1608, sono state emanate le relative direttive; constatato che la Giunta provinciale ritiene opportuno modificare tali direttive; visto il parere del Consiglio dei Comuni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti legalmente espressi ai sensi dell'articolo 66, comma 4 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e s.m., viene stabilito quanto segue: 1. Definizioni 1.1 L'articolo 65 della legge urbanistica provinciale distingue le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in corrispondenza si usano quindi di seguito le denominazioni contributo di urbanizzazione primaria e secondaria. 1.2 L'articolo 75 della legge urbanistica provinciale disciplina la quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 73, di seguito denominato contributo sul costo di costruzione. 2. Il contributo di urbanizzazione primaria 2.1 Il contributo di urbanizzazione primaria viene determinato tenuto conto dei carichi urbanistici e del utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria che vengono generati dall'utilizzo conforme alla destinazione d'uso dei corrispondenti edifici o parti di edifici. 2.2 Il contributo di urbanizzazione primaria non è dovuto per edifici o parti di edifici destinati ad usi accessori. Quali edifici o parti di edifici destinati ad usi accessori ai sensi della presente direttiva si considerano quelli che non sono accessibili né per il pubblico né per la clientela e nei quali non si intrattengono persone se non sporadicamente, e parcheggi. 2.3 Per i fabbricati rurali destinati all'allevamento di bestiame il contributo di urbanizzazione primaria è dovuto in rapporto ad una cubatura pari a 12 m³ per ogni unità di bovino adulto. 3. Il contributo di urbanizzazione secondaria 3.1 Il contributo di urbanizzazione secondaria viene determinato tenuto conto dei carichi urbanistici che vengono generati dall'utilizzo conforme alla destinazione d'uso dei corrispondenti edifici o parti di edifici e dei costi sostenuti dalla collettività per le infrastrutture secondarie. 3.2 Il contributo di urbanizzazione secondaria non è dovuto, per edifici o parti di edifici destinati a - destinazioni d'uso ai sensi della legge urbanistica provinciale HYPERLINK \l "a75" articolo 75,comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - fabbricati ai sensi della legge urbanistica provinciale HYPERLINK \l "a107" articolo 107, commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 21, 24, 28, HYPERLINK \l "a108" articolo 108 e HYPERLINK \l "a128" articolo 128/ter. 3.3 In deroga al punto 3.2 il contributo di urbanizzazione secondaria è dovuto nella misura fino al 50 % per edifici o parti di edifici destinati ad esercizi pubblici, ai sensi delle Norme in materia di esercizi pubblici, Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o attività agrituristiche ai sensi della Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, ad eccezione degli alloggi dei collaboratori e alloggi di servizio. 3.4 In deroga al punto 3.2 il contributo di urbanizzazione secondaria è comunque dovuto in misura intera per qualsiasi tipo di stanze ed alloggi per collaboratori e alloggi di servizio. 4. Contributo sul costo di costruzione 4.1 La nuova cubatura di cui HYPERLINK \l "a128" all'articolo 128-ter (affitto di camere e appartamenti per ferie) della legge urbanistica provinciale è soggetta al contributo sul costo di costruzione fino al tre per cento. 5. Disposizioni generali 5.1 In caso di demolizione e ricostruzione gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non sono dovuti per quella parte che non comporta cambiamento della destinazione d’uso né aumento della superficie. 5.2 Le disposizioni, di cui all'articolo 66 comma 4-bis della legge urbanistica provinciale relative agli interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, si applicano anche in caso di modifica della sagoma. 5.3 In applicazione degli articoli 73 e 75 della legge urbanistica provinciale e delle presenti direttive i Comuni disciplinano con proprio regolamento la corresponsione del contributo di concessione, anche con ulteriori esoneri. 6. Norma transitoria: Le presenti direttive si applicano agli interventi edilizi per i quali l’inizio dei lavori è comunicato dopo l’approvazione della presente delibera. La delibera n. 1608 del 15/06/2009 è revocata. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. NOTE Art. 66 (Obbligo della concessione) Omissis (4/bis) In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell'incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento di cui all'articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell'aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d'uso Art. 75 comma 2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d'uso di costruzioni: a) abitazione; b) attività terziaria eccettuato il commercio; c) commercio al dettaglio; d) attività produttiva e commercio all'ingrosso; e) agricoltura; f) opere di interesse pubblico; g) abitazione convenzionata. Art. 107 (Il verde agricolo, alpino e bosco) (1) Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l'acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l'autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell'azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola. 140) Omissis. (3) La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo in zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati la Giunta provinciale su proposta degli assessori all'urbanistica, all'agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall'articolo 21, commi 1, 3 e 4. 141) (4) Le aziende zootecniche industrializzate possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente. (5) Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l'area asservita all'impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico. Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate. (6) Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale. Omissis (8) Nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere realizzati apiari ed apiari didattici. La Giunta provinciale approva con deliberazione le relative direttive. (21) Nel verde alpino e nel bosco è consentita la costruzione di fabbricati strettamente necessari per una razionale conduzione agricola e forestale delle aree. Omissis (24) Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le costruzioni di aziende ortofloricole. La possibilità di modifica della destinazione d'uso ai sensi dei commi 20, 20/bis e 20/ter non si applica alle costruzioni delle aziende ortofloricole. Omissis (28) Fatte salve le norme in materia di tutela del paesaggio, nel verde agricolo e nel bosco, in deroga ai commi 1 e 21 nonché al piano urbanistico comunale, possono essere realizzati depositi per legname. Nell'ambito del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle tettoie. La Giunta provinciale stabilisce fino a quali dimensioni è necessaria unicamente un'autorizzazione del sindaco. Cessato l'utilizzo, tutte le costruzioni devono essere eliminate e deve essere ripristinato lo stato originario. 167) Omissis Art. 108 (Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola) (1) Il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, può realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre al volume residenziale massimo attualmente ammesso - una cubatura massima di 250 metri cubi, da destinarsi esclusivamente all'attività di agriturismo, a condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di questa attività. La realizzazione di bagni di fieno e di maneggi rientra nell'attività di agriturismo. Per la copertura di maneggi e la realizzazione di locali esclusivamente necessari per l'attività equestre è richiesto un parere della commissione di cui all'articolo 107, comma 29. Le facoltà ai sensi del presente comma valgono anche per i casi di cui all'articolo 107, comma 1, ultimo periodo. 177) (2) Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e i suoi familiari che permanentemente e abitualmente risiedano nel maso e collaborino alla coltivazione dello stesso possono esercitare un'attività economica secondaria nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola. Qualora l'esistente cubatura dei fabbricati rurali non consenta l'esercizio di tale attività, essa può essere aumentata fino ad un massimo di 130 m² di superficie lorda a condizione che dal 14 dicembre 1988 non siano avvenute trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali. Nel senso dell'attività economica secondaria questa disciplina trova applicazione anche per la realizzazione di bagni di fieno. Dopo la cessazione dell'esercizio di bagni di fieno questi vani devono essere adibiti a scopi agricoli o a un'altra attività economica secondaria ai sensi di questo articolo. (3) I fabbricati realizzati ai sensi dei precedenti commi rimarranno comunque parte integrante della sede dell'azienda, non potranno esserne distaccati e rimarranno vincolati alla destinazione d'uso per 10 anni. (4) I criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi verranno stabiliti con regolamento di esecuzione. Art. 128/ter (Affitto di camere e appartamenti per ferie) (1) Possono essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati utilizzati ininterrottamente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie; l'utilizzo deve essere comprovato dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risultanti dalla denuncia in data 1° ottobre 1997, la Giunta provinciale fissa ulteriori criteri e l'entità dell'ampliamento ammissibile. (2) La nuova cubatura non è soggetta agli obblighi di convenzionamento di cui all'articolo 79. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici. 204) (3) In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, deve essere versato a titolo di sanzione un importo corrispondente all'80 per cento del costo di costruzione. Decorso il termine di durata del vincolo, in caso di cessazione dell'attività deve essere annotato il vincolo di cui all'articolo 79. 205)