Dgp_Bolzano_30_6_08_2299 Delibera n. 2299 del 30.06.2008 Direttive ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, commi 5 e 6 (efficienza energetica) (modificata con delibera n. 9 del 12.01.2009 e delibera n. 1233 del 04.05.2009) …omissis… 1. Le determinazioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 continuano ad essere applicate. HYPERLINK \l "a1" Nota 2. La presente disciplina si applica per gli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, anche se i lavori alla data di entrata in vigore della presente delibera sono già iniziati, però non è ancora rilasciata la licenza d'uso. 3. Ai sensi dell'articolo 127 commi 5 e 6 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 viene stabilito quanto segue: 3.1 Per gli edifici con un fabbisogno energetico corrispondente alla categoria A del certificato CasaClima viene calcolato come cubatura uno spessore di 0,30 m dell'involucro esterno. 3.2 Per gli edifici con un fabbisogno energetico corrispondente alla categoria B del certificato CasaClima viene calcolato come cubatura uno spessore di 0,40 m dell'involucro esterno. 3.3 Le parti dell'involucro esterno che superano lo spessore complessivo di 0,60 m sono calcolate come cubatura. 3.4 Per gli edifici, che soddisfano soltanto lo standard minimo, corrispondente al fabbisogno energetico della categoria C del certificato CasaClima, l'intero spessore dell'involucro esterno viene calcolato come cubatura. 4. Come premio per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici viene stabilito: 4.1 La cubatura ammessa sul relativo lotto è aumentata, in funzione dell'efficienza energetica, come segue: CasaClima A: + 10 % CasaClima B: + 5 % CasaClima C: + 0 % 4.2 Nel caso di esercizi pubblici la percentuale indicata al precedente 4.1 è applicata ai valori massimi di superficie lorda di piano di cui all'allegato D rispettivamente all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 2007, n. 55. HYPERLINK \l "a42" Nota 5. La cubatura aggiuntiva realizzata in applicazione del punto 4, salvi tutti gli obblighi fiscali e contributivi, non viene computata per i seguenti casi: 5.1 per la determinazione degli obblighi di convenzionamento di cui all'articolo 27 comma 3 e all'articolo 107 comma 16 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. HYPERLINK \l "a51" Nota 5.2 per la determinazione dell'estensione massima della superficie utile abitabile di abitazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d) dell'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Per la trasformazione in superficie utile abitabile la cubatura aggiuntiva realizzata viene divisa per l'altezza ristuale 3 m. HYPERLINK \l "a52" Nota La deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 30 luglio 2007 è soppressa. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. NOTE Nota al comma 1 Si tratta del Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico Nota al comma 4.2 Allegato D (articolo 7, comma 1) al Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 2007, n. 55 Valori massimi di superficie lorda di piano classificazione degli esercizi 1 stella 2 stelle 3 stelle 3 stelle super 4 stelle 4 stelle super 5 stelle Indice di ampliamento superficie lorda di piano m² I. fino19 36414653587073II. da20 fino29 33384350556670III. da30 fino39 30354046526268VI.da40 fino49 30343844506066V.da50 fino59 29333743485862Vi.da60 fino69 29333641475661VII.da70 fino79 28323540465560VIII.da80 fino99 28323540455458IX.da100 fino119 27313439445357X.da120 fino149 27313439435254XI.da150 fino199 26303338425053XII.oltre200 25293237415053 Nota al comma 5.1 Art. 27 legge urbanistica provinciale (Obblighi di convenzionamento) (1) Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'articolo 37, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60 per cento alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a 65 m². (2) Tali alloggi devono essere occupati alle condizioni di cui all'articolo 79. (3) La riserva del 60 per cento non si applica: a) se dopo la detrazione di 1000 m³ per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 m³; b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un'azienda, ivi esistente il 1° ottobre 1997, produttiva o di prestazione di servizi o, tenuto conto del piano commerciale e comunque nel rispetto dei limiti di superficie previsti dall'ordinamento del commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio; 28) c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30 per cento della cubatura esistente; d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 m³; e) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse mediante nuova costruzione o trasformazione di edifici esistenti. Art. 107 della legge urbanistica provinciale (Il verde agricolo, alpino e bosco) (16) Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che inoltre alla data del 1° ottobre 1997 avevano un volume abitativo di oltre 300 metri cubi e si trovano nel verde agricolo al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, possono essere ampliati fino a 850 metri cubi. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si trovano nel verde agricolo, e che al 1° gennaio 2000 avevano un volume superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest'ultima data è stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati di 150 metri cubi. Presso la sede dell'azienda agricola l'ampliamento di cui al secondo periodo può essere realizzato anche in altri fabbricati mediante trasformazione di volume agricolo esistente facente parte della sede dell'azienda agricola e non più necessario per la conduzione della stessa. La nuova cubatura deve essere convenzionata ai sensi dell'articolo 79. In deroga all'articolo 79 essa può essere utilizzata per affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 , nonché per gli altoatesini all'estero, come queste vengono precisati con deliberazione della Giunta provinciale. Il convenzionamento non è prescritto se il volume residenziale non viene ampliato in misura superiore al 20 per cento. Nota al comma 5.2 ARTICOLO 41 legge dell'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata (Abitazioni popolari) 1. Per essere considerata abitazione popolare un’abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve: omissis d) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.