Dgp_Bolzano_27_7_09_1969 Deliberazione giunta Bolzano 27 luglio 2009, n. 1969 Certificato energetico per appartamenti L’art. 127 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 stabilisce che la certificazione del fabbisogno energetico, ai fini dell’applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, deve essere eseguita tenendo conto dell’efficienza energetica complessiva degli edifici. Il Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 regolamenta gli aspetti attinenti al risparmio energetico, in esecuzione della legge urbanistica provinciale. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 stabilisce che, a partire dal 1 luglio 2009, per il trasferimento a titolo oneroso è necessario un attestato di certificazione energetica. La direttiva 2002/91/CE ed il Decreto Legislativo 192/2005 stabiliscono inoltre che l’attestazione energetica per singoli appartamenti può essere rilasciata anche sulla base di un certificato energetico riguardante l’intero edificio. Considerata la necessità di adottare misure atte a favorire il ravvicinamento delle disposizioni emanate a livello provinciale con le linee guida del D.M. 26 giugno 2009 ed in attesa delle disposizioni relative al tavolo di confronto e coordinamento di cui all’art. 5 dello stesso decreto, è opportuno estendere la validità dei certificati energetici rilasciati per interi edifici, alle singole unità abitative degli stessi. Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge delibera: 1. La validità del certificato energetico CasaClima di cui al Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, rilasciato per l’intero edificio, è estesa anche alle singole unità abitative facenti parte dello stesso. 2. Nei certificati energetici CasaClima di cui al D.P.P. n. 34/2004, rilasciati dopo la pubblicazione della presente delibera, viene indicata l’energia primaria. 3. In caso di edifici con più unità immobiliari che ancora non dispongono del certificato energetico CasaClima di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione delle villette a schiera, per le singole unità immobiliari può essere rilasciato un attestato di qualificazione energetica ovvero un’autodichiarazione del proprietario secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 giugno 2009. 4. La presente delibera va pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.