Dgp_Bolzano_22_3_10_496 Delibera Giunta Bolzano n. 496 del 22.03.2010 Edilizia abitativa agevolata – Revoca della precedente delibera n. 1758 del 29.05.2007 ed approvazione dei nuovi criteri. Criteri per l'applicazione della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13: “Concessione di contributi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera M)”. Allegato Art. 1. Ambito di applicazione 1.1. Le agevolazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera M, della l.p. n. 13/1998 possono essere concesse dalla Ripartizione Edilizia abitativa per lo svolgimento di attività rientranti nelle fattispecie della suddetta lettera M, tra le quali rientrano attività relative alla comunicazione sociale, nonché il finanziamento di studi, ricerche e convegni. 1.2. L'applicazione dei presenti criteri riguarda la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono le seguenti finalità: a)divulgazione della conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata allo scopo di favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata; b) organizzazione di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica. Art. 2. Beneficiari 2.1 Beneficiari delle misure di contribuzione sono solo quegli enti ed organizzazioni che si prefiggono quale compito istituzionale le finalità di cui al punto 1. 2.2 Nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 13/1998 viene determinato l'importo a disposizione della Ripartizione Edilizia abitativa agevolata per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. Art. 3. Iniziative ammissibili 3.1 Sono ammesse al contributo le seguenti attività: a) attività di durata annuale; b) singoli progetti. Art. 4. Spese ammissibili e misura delle agevolazioni 4.1 Per il finanziamento dell'attività che si protrae per tutto l'anno, spetta un contributo fino al 40 per cento delle seguenti spese: a) costi per il personale dipendente ed i collaboratori autonomi; b) costi per l'affitto della sede principale. L'importo massimo concedibile per ente ed organizzazione non può superare € 35.000,00 per l'anno di riferimento. Per l'organizzazione dei conduttori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , che per statuto svolge attività di consulenza, come previsto dall'accordo territoriale sottoscritto con la Confedilizia (Associazione della proprietà edilizia della provincia di Bolzano) in attuazione della suddetta legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale del 30.12.2002, il finanziamento dell'attività è aumentabile fino al 60 per cento delle spese di cui sopra. L'importo massimo concedibile in questo caso non può superare € 70.000,00. 4.2 Per quanto riguarda il finanziamento di singoli progetti, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle seguenti spese: a) onorari per relatori e moderatori di corsi, seminari, convegni e congressi; b) affitto di sale per corsi, seminari, convegni e congressi; c) spese di organizzazione e mass-media strettamente connesse al singolo progetto; d) compensi ad incaricati di studi e ricerche in materia di edilizia abitativa, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; e) spese per la pubblicazione di riviste ed opuscoli specializzati. 4.3 L'importo massimo concedibile per ogni progetto di cui al punto 4.2 non può essere superiore a € 20.000,00. Art.5. Presentazione delle domande 5.1 Le domande relative al finanziamento di un programma annuale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo; quelle relative al finanziamento di singoli progetti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno. Al fine della tempestiva presentazione delle domande fa fede la data del timbro del protocollo in entrata dell'amministrazione provinciale o, se spedite per posta, la data del timbro dell'ufficio postale di accettazione. 5.2 Le domande relative al finanziamento di singoli progetti devono essere presentate in ogni caso prima dello svolgimento del progetto. 5.3 Enti ed organizzazioni di nuova costituzione possono essere ammessi ai contributi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera M, della l.p. n. 13/1998, se hanno svolto almeno un anno di attività nell'ambito delle finalità di cui al punto 1. 5.4 Le domande incomplete o non completate entro i termini comunicati all'interessato da parte del responsabile del procedimento vengono respinte. Art.6. Forma della domanda 6.1 Le domande devono essere redatte su carta bollata. 6.2 Alle domande per contributi sull'attività annuale devono essere allegati i seguenti documenti: a) presentazione dell'ente con indicazione del numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e indicazione della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto; b) resoconto dettagliato dell'attività dell'anno precedente; c) relazione descrittiva dell'attività prevista nell'anno di presentazione della domanda; d) rendiconto/bilancio dell'anno precedente oppure estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci o l'organo competente approva la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto; e) elenco del personale dipendente e dei collaboratori autonomi che sono addetti allo svolgimento del servizio di informazione e consulenza. Per i collaboratori autonomi deve essere allegato il contratto relativo all'incarico ottenuto; f) dichiarazione relativa a finanziamenti da parte di terzi in cui indicare se per la domanda in questione sono già stati concessi contributi o se sono state presentate domande di contributo per la stessa iniziativa a codesta o ad altre amministrazioni; g) dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA; h) dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto; i) atto costitutivo e statuto dell'ente od organizzazione, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche. 6.3 Alle domande per singoli progetti vanno allegati i seguenti documenti: a) relazione sull'iniziativa prevista; b) preventivo di spesa; c) piano di finanziamento; d)dichiarazione relativa a finanziamenti da parte di terzi in cui indicare se per la domanda in questione sono già stati concessi dei contributi o se sono state presentate domande di contributo per la stessa iniziativa a codesta o ad altre amministrazioni; e) dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA; f) dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto; g) atto costitutivo e statuto dell'ente od organizzazione, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche. 6.4 Le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto devono essere comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo. 6.5 La documentazione allegata alla domanda deve consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda medesima. 6.6 L'Amministrazione provinciale è autorizzata a richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di consentire un più preciso accertamento delle singole fattispecie. Art. 7. Istruttorie delle domande ed approvazione dei contributi 7.1 Le domande sono approvate periodicamente nell'ordine cronologico pervenuto all'ufficio; singoli progetti riconosciuti urgenti possono essere approvati con priorità. 7.2 La valutazione delle iniziative avviene considerando i seguenti criteri: a) qualità e valore didattico-scientifico; b) rilevanza per la popolazione residente nel territorio provinciale; c) congruità della spesa; d) il grado di divulgazione dei provvedimenti in materia di edilizia agevolata ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 7.3 In base all'art. 4bis del 1° regolamento di esecuzione alla l.p. n. 13/1998 la spesa ammessa va arrotondata all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Art. 8. Liquidazione delle agevolazioni 8.1 La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l'assunzione del provvedimento di approvazione nonché dietro presentazione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata. Tale documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e soggetti stessi (art. 2, comma 1 della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo vigente). 8.2 La documentazione di spesa deve riferirsi all'anno in cui è stato richiesto il finanziamento. 8.3 Il contributo può essere erogato al massimo in due rate, se viene fornita la relativa documentazione di spesa. Tale documentazione deve pervenire, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'impegno di spesa conseguente al decreto assessorile di ammissione. 8.4 Alla richiesta di liquidazione presentata entro il 31 marzo deve essere allegato anche l'estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci o l'organo competente approva la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto relativi all'anno di riferimento del contributo. Art. 9. Revoca e riduzione delle agevolazioni 9.1 L'agevolazione è revocata totalmente in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa all'agevolazione. 9.2 In caso di utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, l'agevolazione viene revocata. Con il provvedimento di revoca si dispone anche ai sensi dell'articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo vigente. 9.3 L'agevolazione viene corrispondentemente ridotta, qualora la spesa sostenuta sia inferiore a quella preventivata. Art. 10. Controlli 10.1 La regolare esecuzione delle iniziative ammesse all'agevolazione è sottoposta a controlli a campione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 4006 del 04.11.2002, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3475 del 27.09.2004. 10.2 Il controllo verte sulla veridicità della dichiarazione del rappresentante legale e sulla realizzazione dell'attività svolta. Art. 11. Validità 11.1 I presenti criteri valgono per le domande presentate a partire dall'01.01.2010.