Dgp_Bolzano_19_4_10_670 Delibera Giunta Bolzano n. 670 del 19.04.2010 Capitolato prestazionale per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, responsabile di progetto, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con dpp n. 11 del 25.03.2004 Allegato Capitolato prestazionale per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, responsabile di progetto, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con dpp n. 11 del 25.03.2004 (di seguito nominato regolamento). CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione del disciplinare 1. Le presenti norme disciplinano gli incarichi di progettazione, direzione lavori responsabile di progetto, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Articolo 2 Tipologia di onorario 1. Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi: ALLEGATO I PRESTAZIONI E CALCOLO D’ONORARIO DEL SUPPORTO TECNICO (TU) Funzioni Compiti riguardanti l'opera (P.S. La validazione della documentazione viene eseguita sempre dal responsabile di progetto interno) Aliquota d’onorario (*) I. Attivitá comuni per ogni fase 1. Realizzazione e aggiornamento del cronoprogramma in accordo con committente, ripartizioni, uffici competenti e utenti 2. Programmazione ed aggiornamento dei costi complessivi di spese accessorie 3. Aggiornamento e trattamento dei dati contabili ed amministrativi nelle banche dati prescritte (BOA, Limacher, programma annuale ecc.) 4. Convocazione e assistenza delle riunioni di coordinamento, dei colloqui con gli utenti, delle visite di cantiere e di tutti i sopralluoghi 5. Recupero ed elaborazione di materiale informativo e delle relative presentazioni 6. Predisposizione delle necessarie informazioni per la rappresentanza in caso di pignoramento 7. Predisposizione di verifiche tecniche l'onorario per queste prestazioni è già contenuto negli onorari parziali II. – VIII. II. Fase di programma planivolume-trico Redazione e aggiornamento in accordo con committente, ripartizioni, uffici e utenti di: 1. Programma planivolumetrico 2. Stima dei costi 3. Piano di finanziamento 4. Collaborazione alla realizzazione di studi di fattibilità 0,009 III. Fase di progetto Verifica preventiva di tutta la documentazione di progetto ed elaborazione della relazione tecnica per: 1. Progetto preliminare 2. Progetto definitivo 3. Progetto esecutivo 4. Altra documentazione per il parere tecnico ed amministrativo 0,025 IV. Fase di gara Verifica di tutta la documentazione di bando di gara Predisposizione della documentazione tecnica relativa ai bandi: 1. Analisi di mercato d’imprese specializzate 2. Verifica preventiva fino a cinque offerte 3. Redazione dei verbali e tabelle per appalti di concorso e commissioni tecniche 0,026 V. Fase di esecuzione Supporto tecnico per il trattamento delle riserve ed elaborazione delle proposte d’accordo bonario oppure in corso di collaudo 0,009 VI. Fase di conclusione 1. Predisposizione delle necessarie informazioni per la registrazione al catasto e libro tavolare 2. Partecipazione alle visite di collaudo 3. Inventarizzazione degli arredi 4. Predisposizione della documentazione necessaria per l'archivio tecnico degli edifici 0,025 VII. Messa in funzione 1. Realizzazione e aggiornamento del progetto di messa in funzione in accordo con committente, ripartizioni/uffici e utenti: 2. Predisposizione della documentazione tecnica per la consegna dell'edificio all'Ufficio Patrimonio, all'utente e all'Ufficio Manutenzione opere edili 0,018 VIII. Eventuali danni di costruzione Convocazione e assistenza di sopralluoghi e riunioni di coordinamento con imprese, direttori lavori e utenti in relazione a: 1. stima dei danni 2. ripristino dei danni 3.     supporto tecnico dell'avvocatura 0,008 Max. aliquota complessiva per TU (supporto tecnico) 0,120     (*) L’aliquota d’onorario viene sempre calcolata sull’importo complessivo dell’onorario per progettazione, direzione lavori, incl. contabilità e coordinamento di sicurezza, anche se viene considerata solo 1 aliquota d’onorario; nell’onorario di cui sopra non vengono considerati né l’aumento per il progettista e direttore lavori generale, né le spese od eventuali riduzioni. Le spese e riduzioni vengono calcolate secondo il regolamento d’esecuzione emanato del decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 25 /03/2005 nella versione vigente. ALLEGATO II ONORARIO PER LA PRESTAZIONE COMPLESSIVA AI FINI DEL CONTROLLO STATICO DEL MANUFATTO:   Luce di calcolo L (m) onorario C (Euro) L = 2 ÷ 3, tomboni C =  2.737 3 < L 6, allargamenti a sbalzo C = 3.282 6 < L 10 C = 547 Euro/m 10 < L 20 C =  5.470 + 274 Euro/m (oltre i 10 metri) 20 < L 30 C = 8.212 + 137 Euro/m (oltre i 20 metri) L > 30 C = 9.582 + 219 Euro/m (oltre i 30 metri) N.B.: 1 Per ponti con travi iperstatiche continue su più campate o con travi Gerber, l’onorario è determinato sulla base della luce di calcolo relativa alla lunghezza complessiva delle campate; 2 Per ponti con travi isostatiche su più campate (ad esempio per allargamenti con solettone su diaframmi), l’onorario è determinato sulla base della luce di calcolo maggiore, moltiplicando l’importo così risultante per un fattore di ripetitività (K) definito come segue (essendo „n“ il n° delle campate): K = 1+n/10 (pern =   2 : K = 1,2)   (pern =   5 : K = 1,5) (pern = 10 : K = 2) RIPARTIZIONE DELL’ONORARIO COMPLESSIVO TRA LE SINGOLE PRESTAZIONI PARZIALI: 1) RILIEVO STRUTTURALE: 30 % ________________________________________________________________________________________________ -esame visivo della struttura per l’accertamento dello stato conservativo e di eventuali anomalie, relativa relazione tecnica con documentazione fotografica, controllo dell’eventuale documentazione esistente, -10 % rilievo completo del ponte, compresa la stesura dei disegni esecutivi (complessivi e particolari costruttivi) 20 %  
  2) INDAGINI SUI MATERIALI: 15 % ________________________________________________________________________________________________ - indagine per l’individuazione dei ferri d’armatura, disegni delle sezioni tipo, documentazione fotografi ca e stesura dei risultati – 7,5 % prove su situ (carotaggi, prelievo di spezzoni d’armatura o di campioni di elementi in ferro, ecc.) e invio dei saggi al laboratorio provinciale, documentazione fotografica e stesura dei risultati 7,5 %   3) CALCOLO STATICO: 35 % ________________________________________________________________________________________________ - calcolo della struttura e relative verifiche di sicurezza determinazione dei parametri di transitabilità  
4) PROVE DI CARICO:  10 % - prove di carico statiche con rilevamento delle frecce   5) RELAZIONE FINALE: 10 % ________________________________________________________________________________________________ 
- stesura della relazione conclusiva con eventuali proposte di intervento a carattere manutentorio e/o di ristrutturazione, stima dei costi e dei tempi di esecuzione dei lavori  10 % 
 
TOTALE: 100 % 
 
  I criteri per la determinazione dell’onorario, sia per la prestazione complessiva che per le singole prestazioni parziali, sono relativi alle correnti situazioni e tipologie dei ponti esistenti: in relazione ad esigenze specifiche (ad esempio per prestazioni limitate ad alcune funzioni parziali o che eccedono le operazioni previste, ecc.), potranno ammettersi scostamenti di onorario dell’ordine del ± 50%, da concordare preventivamente fra professionista e committente; L’onorario è comprensivo di tutti i compensi accessori riferibili agli „oneri del professionista“, restando esclusi gli „oneri del committente“ nonché le „prestazioni particolari“, secondo le specifiche del „disciplinare tecnico per il controllo statico ed il collaudo dei ponti sulle strade provinciali“. L’onorario per le „prestazioni particolari“ sarà determinato qualora necessario d’intesa con il committente.   Se dall’esame della documentazione esistente emerge la necessità di una rielaborazione ovvero di un supplemento di calcolo statico (ad esempio per errori di calcolo, ai fini dell’individuazione delle condizioni di transitabilità, ecc.), l’onorario spettante verrà quantificato in corrispondenza, previo accordo fra professionista e committente; i sopralluoghi non compresi nelle prestazioni elencate (ad esempio per la verifica di particolari costruttivi, per assistenza ad indagini effettuate da terzi, ecc.) verranno compensati forfetariamente con € 180,00÷ € 300,00, da concordare preventivamente fra professionista e committente: le risultanze dei sopralluoghi dovranno essere riportate in apposita relazione tecnica con documentazione fotografica. ONORARIO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MANUFATTO Qualora i lavori di ristrutturazione interessino le strutture principali dell’impalcato del ponte, l’importo dei lavori in base al quale calcolare l’onorario è quello corrispondente al costo complessivo stimato del manufatto, da assumersi in funzione di un costo unitario pari a € 900,00 per mq. di impalcato per le tipologie costruttive correnti: nel caso di strutture particolarmente complesse, il costo unitario dell’impalcato può essere aumentato sulla base della conoscenza dei costi effettivi, previo accordo fra professionista e committente; Qualora ricorra uno dei seguenti casi: -i lavori di ristrutturazione interessino le strutture secondarie dell’impalcato (solette, traversi, ecc.) e/o i vincoli (pile, spalle, fondazioni), -il collaudatore dei medesimi lavori sia già intervenuto in precedenza nel controllo statico/collaudo del ponte in oggetto, -il costo dei lavori di ristrutturazione sia, in via eccezionale, superiore a quello stimato del manufatto secondo quanto stabilito al punto 1) precedente, l’importo dei lavori in base al quale calcolare l’onorario è quello corrispondente al costo dei relativi lavori di ristrutturazione; L’importo dell’onorario, riferendosi a ponti, sarà maggiorato di una quota pari al 40% per le tipologie costruttive correnti: nel caso di strutture particolarmente complesse, la quota maggiorativa può essere aumentata fino al 100%; Per collaudi in corso d’opera, l’importo dell’onorario sarà maggiorato dal 15% al 30%, in relazione alle esigenze specifiche; nel caso in cui l’importo delle opere a base dell’onorario sia quello corrispondente ai soli lavori di ristrutturazione, l’onorario per il collaudo in corso d’opera rimarrà invariato rispetto a quanto stabilito nel conferimento dell’incarico in relazione al costo preventivo dei lavori, salvo considerevoli variazioni nello stato finale; le spese vanno valutate nella misura forfetaria del 40% dell’importo dell’onorario risultante: esse sono comprensive di tutti i compensi accessori riferibili agli oneri del professionista, ivi incluso il rilevamento delle frecce durante le prove di carico statiche. Restano esclusi gli oneri del committente nonché le prestazioni particolari secondo le specifiche del „disciplinare tecnico per il controllo statico ed il collaudo dei ponti sulle strade provinciali“.   ALLEGATO III COORDINATORE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE   1. Redazione della documentazione relativa al concorso (tab. A) - Analisi dell’oggetto di concorso (verifica del programma funzionale, verifica delle condizioni generali) - Formulazione dell’oggetto di concorso (consulenza al banditore sulla formulazione dei requisiti del bando e del programma funzionale, sullo svolgimento, sui costi, sulle scadenze del concorso e suggerimenti per la costituzione della giuria) - Coinvolgimento degli utenti - Chiarimenti con gli enti competenti - Stima dei costi e della tempistica dell’intera procedure di concorso - Stesura del bando di concorso, con layout unico nelle lingue previste dal concorso. La documentazione comprende il testo del bando, gli elaborati grafici e il materiale fotografico.   2. Direzione della segreteria del concorso, organizzazione del colloquio e stesura dei verbali di giuria e svolgimento dell’esame preliminare (tab. B) - Istituzione di una segreteria per l’assistenza dei partecipanti e dei membri della giuria, per l’intero periodo di svolgimento del concorso - Redazione di una informazione preliminare per i partecipanti, raccolta delle iscrizioni ed eventuale riscossione della tassa d’iscrizione - Distribuzione del bando di concorso ai partecipanti, ai membri della giuria e ai loro sostituti. La documentazione può essere messa a disposizione anche in rete - Aggiornamento continuo del banditore e della giuria - Raccolta dei quesiti scritti - Organizzazione e moderazione del colloquio tra banditore, membri della giuria e loro sostituti e partecipanti - Redazione del verbale nelle lingue previste dal concorso, in accordo con il banditore e i membri della giuria, e invio dello stesso a tutti i partecipanti, membri della giuria, ecc. - Raccolta e protocollatura dei progetti di concorso - Assistenza alla giuria durante la fase di valutazione (assistenza della giuria per il vitto ed eventuale pernottamento, reperimento dei locali necessari) - Presentazione degli esiti dell’esame preliminare - Redazione dei verbali di concorso nelle lingue previste - Notifica immediata ai vincitori per via telefonica o, se ciò non fosse possibile, per fax o E-mail, al termine del lavoro della giuria - Comunicazione a tutti i partecipanti per fax o E-mail, entro un giorno dalla decisione della giuria - Invio del verbale della giuria a tutti i partecipanti del concorso - Preparazione di un comunicato stampa ed invio alle redazioni, ed eventuale organizzazione di una conferenza stampa - Assistenza e consulenza ai partecipanti del concorso e ai membri della giuria per quesiti sulla fatturazione - restituzione dei progetti di concorso - Per l’organizzazione e lo svolgimento della giuria preliminare il coordinatore deve predisporre i seguenti elaborati: relazione generale (quadro d’insieme di tutti i progetti contenente indicazioni sul numero complessivo, sul rispetto dei termini di consegna e sulla completezza della documentazione, ecc. e commenti sintetici sui progetti, con eventuali tabelle di raffronto) e relazione dell’esame preliminare (check list in forma tabellare per ogni progetto con le principali caratteristiche).   3. Cataloghi dei progetti di concorso (tab. C) - Pianificazione dei costi e della tempistica per la redazione, le traduzioni, i lettorati, il materiale fotografico, il progetto grafico, la stampa e l’invio - Direzione della redazione e stesura dei testi in accordo con il banditore e con i membri della giuria   4. Organizzazione di una mostra (tab. D) - Concordamento della data d’inaugurazione della mostra - Allestimento della mostra dei progetti presentati e organizzazione di un tavola rotonda e di una conferenza stampa   5. Voci di spesa contenute nell’onorario: - Redazione bilingue della documentazione e predisposizione in formato digitale - Assistenza ai partecipanti del concorso ed alla giuria e relative spese di corrispondenza - Invio della documentazione al banditore, agli Enti amministrativi competenti, ai membri della giuria e ai loro sostituti   6. Voci di spesa non contenute nell’onorario: - Indagini e accertamenti preliminari, elaborazione del programma funzionale - Rilievi topografici ed altre prestazioni aggiuntive necessarie per la redazione del bando di concorso - Realizzazione di un sito Internet - Traduzione simultanea del colloquio, della conferenza stampa e della tavola rotonda - Noleggio dell’attrezzatura per la traduzione simultanea - Affitto degli spazi per lo svolgimento del colloquio, dell’esame preliminare, della giuria, della mostra e della conferenza stampa - Layout, stampa, scansioni ecc. per il catalogo - Allestimento della mostra (noleggio dei pannelli espositivi, illuminazione ecc.) e buffet d’inaugurazione - Onorari dei membri della giuria, viaggio, vitto ed alloggio - Plastico d’inserimento singolo con basi dell’area di progetto o plastici con l’intero contesto per i partecipanti   7. È facoltà del banditore decidere se svolgere in proprio solo alcune prestazioni parziali o assumersi l’intera organizzazione del concorso. In ogni caso, a tutela dei partecipanti, deve essere garantito un corretto svolgimento della procedura.   8. L’onere lavorativo delle prestazioni parziali viene determinato in base alla classe di difficoltà del concorso (Classe I o II) e/o al numero dei partecipanti. - Classe I: concorsi a una fase concorso elementare, in cui non si rendono necessarie verifiche preliminari, nell’esame preliminare non sono richiesti calcoli di cubatura (concorsi artistici o di design, progettazione  di interni, interventi urbanistici modesti, quali ad esempio la sistemazione di piazze, cimiteri o zone pedonali), come il concorso per progetti con programma funzionale standard come ad. Es. la progettazione di asili, edifici scolastici, palestre, case di riposo, edilizia abitativa ed edifici ad uso promiscuo abitativo e commerciale, nonché edifici industriali con programma funzionale semplice. - Classe II: concorsi a più fasi Concorso per progetti con programma funzionale complesso con accorpamento di strutture edilizie preesistenti, oppure con richiesta di collaborazioni interdisciplinari ( progetti per strutture ospedaliere, istituti universitari, centri scolastici, interventi urbanistici complessi).   Tabella A – Onorario per la redazione della documentazione del bando di concorso   Classe I  Classe II Onorario base 10.000,00  15.000,00  
Tabella B – Onorario per la direzione della segreteria di concorso e onorario per l’esame preliminare - € 600,00 € a partecipante per fase  
Tabella C – Onorario per la redazione di un catalogo dei progetti presentati 
- € 50,00 a pagina 
- Fino ad un numero di 10 pagine l’importo minimo viene fissato in € 500,00. 
  Tabella D – Onorario per l’allestimento di una mostra - € 30,00 a progetto 
- € 3.000,00 onorario base 
  ALLEGATO IV PREVENZIONE INCENDI    
1. La prestazione si riferisce all’individuazione delle misure necessarie al fine di garantire la sicurezza contro gli incendi ed alla raccolta della documentazione necessaria per il collaudo, prescindendo dalla progettazione esecutiva delle opere. 
Per ciascuna delle attività di cui all’allegato A del D.M. 16.2.1982, si adotta la seguente formula: 
C = F  · (1 + S/1.000) · K1 · K2 · K3 
dove 
- C = il compenso risultante; 
- F = un importo fisso valutato in Euro 490,00; 
- S = la superficie dell’attività espressa in m2 
 
2. Per le attività di cui ai n. 3,4,5,7,15,16,17,18,64,91,94,95, in cui la superficie non rappresenta un parametro significativo, il parametro assume il seguente valore: 
- per le attività di cui ai n. 3 e 95:     S = 300; 
- per le attività di cui ai n. 4,5,15,16,64,91:          S = 300 + 200 . (n – 1), in cui n è il numero di serbatoi o di generatori (se l’attività 91 si riferisce a cucine, n è il numero di bruciatori o di attacchi combustibile); 
- per l’attività di cui al n. 17:     S = 200; 
- per le attività di cui ai n. 7 e 18:     S = 100 
per ogni punto di erogazione; 
- per l’attività di cui al n. 94:     S  = superficie della proiezione in pianta 
- K1 è un coefficiente che tiene conto della complessità dell’attività secondo lo schema seguente: 
- K1 = 0,5 per le attività di cui ai n. 15 (se abbinata ad attività 64 o 91), 91; 
- K1 = 0,8per attività di cui ai n. 15 ( se non abbinata alle attività 64 o 91) e 64; 
- K1 = 1 per le attività di cui ai n. 7 ,8 ,9, 11, 16, 18, 20, 33, 46, 53, 55,56,58,62,72,78,89,94,95; 
K1 = 1,5      per le attività di cui ai n. 3,4,5,10,17,21,22,25,31,34,35,36,37,40,42,43,44,45,47,50,51,52,54,57,59,60,67,73,74,75,76,77,79,81,84,85,87,88,92,93; 
- K1 = 2     per le attività di cui ai n. 12,13,14,19,23,29,30,32,38,39,41,48,49,61,63,65,66,68,69,70,71,80,82,83,86,90,96. 
- K 2 è un coefficiente che tiene conto del carico di incendio secondo lo schema seguente: 
 
- K2 = 1     per carico d’incendio     60 Kg/m” e per le attività di cui ai n. 15 e 91; 
- K2 = 1,5     per carico d’incendio      60 Kg/m2. 2.     K3 è un coefficiente che tiene conto del sopralluogo da effettuarsi presso le attività qualora preesistenti all’elaborazione del progetto di prevenzione incendi e vale 1,3 (per le attività di cui ai n. 3,4,5,7,15,16,17,18,64,91,94,95, K3 = 2). Per le attività di cui ai n. 1,2,6,24,26,27,28,97 e per tutte quelle che presentano particolare complessità il compenso sarà valutato a discrezione. 
Nel caso in cui la prestazione sia limitata alla verifica di rispondenza alle norme di sicurezza, all’importo suddetto sarà applicato un coefficiente riduttivo a 0,60. 
 
 
ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI 
dal compenso calcolato al punto 17.1.1 sono esclusi: 3.     i rilievi metrici e/o le restituzioni grafiche; 1.     l’eventuale progettazione esecutiva e/o direzione lavori delle opere di adeguamento da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa. ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
Si riporta un esempio relativo ad una scuola comprendente anche le attività connesse autorimessa ed archivio (deposito carta). 
  17.1.3.1 SCUOLA (ATTIVITA  85) 2. Sa= 9.700 m2 (superficie lorda) 3. - K1=  1,5 4. - k2     1 (carico di incendio = 25 Kg/m2) 5. - K3    1 (nuova costruzione) 6. - Ca =  490,00 . (1 + 9.700/1.000) . 1,5 . 1 . 1 = Euro 7.383,00   17.1.3.2 AUTORIMESSA (ATTIVITA  92) 7. Sb = 2.000 m2 (superficie lorda) 8. - K1 = 1,5 9. - K2 = 1 10. K3 = 1 (nuova costruzione) 11. Cb = 490,00 . (1 + 2.000/1.000) . 1,5 . 1 .1 = Euro 2.070,00   17. 1.3.1. ARCHIVIO (ATTIVITA  43) 12. Sc = 96 m2 (superficie lorda) 13. K1 = 1,5 14. K2 = 1,5 (carico di incendio = 85 Kg/m2) 15. K3 = 1 (nuova costruzione ) 16. Cc = 490,00 . (1+96/1.000) . 1,5 .1,5 .1 = Euro 1.134,36    
  ALLEGATO V ACUSTICA       - TIPO DI STRUMENTAZIONE DA USARE Il tipo di strumentazione da utilizzare per l’esecuzione delle misure è il seguente: CLASSE I strumentazione semplice, composta da: - fonometro; - registratore grafico. CLASSE II strumentazione media, composta da:                - fonometro;                - registratore grafico;                - filtri per l’analisi di frequenza;                - dosimetro. CLASSE III strumentazione complessa, composta da:                - fonometro;                - registratore grafico;                - filtri per l’analisi di frequenza;                - dosimetro;                - sorgente di rumore;                - sorgente di rumore da calpestio;                - secondo fonometro;                - registratore magnetico.  
  DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO PER MISURE ACUSTICHE L’onorario complessivo si calcola sommando all’importo determinato al punto 16.1.3. l’importo relativo ad ogni singolo punto di misura, determinato come previsto al punto 16.1.2. L’importo in tabella si riferisce ad un singolo punto di misura. Per rumore continuo e periodico per ogni punto si considerano effettuate tre misurazioni. L’onorario è comprensivo della stesura della relazione tecnica.      DURATA MISURA      PERIODO DI MISURA                     (minuti)          giorno          notte                               ONORARIO       __________________________________________________________________ TIPO DI RUMORE giorno           notte continuo  Euro   180,00 270,00 periodico Euro   270,00 400,00 180 - 240  Euro   400,00 530,00 discontinuo 240 - 480  Euro   530,00 640,00  480 - 1.44 Euro   640,00 950,00 4.     COMPENSO PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE   ____________________________________________________________       DURATA DELLA MISURA CLASSE DELLA STRUMENTAZIONE (ore)  I II III fino a 4   Euro 100,00 150,00 300,00 4 – 8  Euro 150,00 220,00 450,00 8 – 24  Euro 200,00 300,00 600,00     PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI CONTRO L’INQUINAMENTO DA RUMORE NONCHé DI INTERVENTI PER L’ACUSTICA D’INTERNI   DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO L’onorario si calcola con la tab. A della Tariffa per ingegneri ed architetti, inquadrando l’intervento acustico in una della categorie I b), I c, I d) ed I e), e moltiplicando la percentuale determinata con il fattore 1,5. Costruzioni artigianali ed industriali ricadono nella categoria I c) (se semplici), ossia nella cat. I d) quando le richieste acustiche sono elevate, sempre però applicando il fattore x 1,5. Interventi in aperta campagna, si inquadrano nella cat. I c), applicando il fattore x 1,3; quelli entro agglomerati residenziali nella cat. I d), sempre applicando il fattore x 1,3. L’importo da prendere a base dei lavori (vedi pure l’art. 15 della Tariffa per Ingegneri ed Architetti) è dato dalla somma di tutti i lavori e di tutti gli investimenti necessari per l’ottenimento dei requisiti acustici desiderati. Gli importi dei lavori, come p. es. strutture grezze, impianti di riscaldamento, impianto sanitario, impianto di condizionamento e simili che sono eventualmente rilevanti ai fini dell’ottenimento dei requisiti acustici desiderati, vanno computati solamente con il 30% del loro ammontare. DEFINIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI PARZIALI Vale anche qui l’art. 18 della Tariffa professionale (tab. B) con la seguente distinzione per le singole prestazioni parziali.   PRESTAZIONE FATTORE PARZIALE 1. Determinazione dei requisiti acustici, delle prescrizioni e/o necessità contingenti  0,15 2. Progettazione degli interventi necessari per l’ottenimento dei requisiti acustici desiderati; stesura del progetto e della relazione sulle caratteristiche acustiche; 0,30 3. Progettazione particolareggiata degli interventi di cui al punto2; 0,15 4. Assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni con la eventuale compilazione dei relativi capitolati; 0,05 5. Accertamento in loco della regolare esecuzione degli interventi progettati; 0,25 6. Controllo della contabilità; 0,05 7. Assistenza al collaudo. 0.05     DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO PER MISURE ACUSTICHE le misure acustiche attuate per controllare e/o verificare l’ottenimento dei requisiti acustici desiderati sia in fase di progettazione che in fase di verifica – su incarico del Committente – saranno retribuite come descritto al punto 16.1. rispettivamente 19.4.3.  
  DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI Per i restanti dettagli tariffari, devolsi applicare i disposti della tariffa per Ingegneri ed Architetti, come da L. 2.3.1949 n. 143 .    
  ALLEGATO VI PRESTAZIONE URBANISTICHE     1. Per il calcolo dell’onorario per prestazioni urbanistiche in Provincia di Bolzano viene di seguito specificato un regolamento che prende spunto dalla Circolare Min.LL.PP. n. 6679 dell’1-12-1969, riveduto e attualizzato rispetto alle specificità normative locali. 2. PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO e PIANO URBANISTICO COMUNALE Le prestazioni del Professionista per la formazione del piano di coordinamento territoriale e per il piano urbanistico comunale ed intercomunale comprendono di norma gli allegati prescritti dagli Art. 6 e rispettivamente Art. 17 della Legge Urbanistica Provinciale. L’ente Committente ha il compito di fornire tutto il materiale topografico necessario, definito d’accordo con il Professionista e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato dell’intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrogeologici e naturali del territorio interessato; tutti i dati statistici relativi alla demografia: alla produzione e distribuzione, alla consistenza ed all’attività edilizia relativa all’ultimo decennio; alle condizioni economiche e sociali della popolazione, ai mezzi di locomozione e all’intensità del traffico interno. Fornirà inoltre la documentazione catastale e tavolare aggiornata riferita alle nuove localizzazioni ed infrastrutture. Fornirà inoltre l’elenco degli edifici storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto del piano. L’ente Committente, in accordo con gli uffici provinciali preposti, dovrà fornire inoltre gli studi socio-economici atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Gli onorari da corrispondere per il piano urbanistico comunale vengono determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale sommati al numero di posti letto turistici (alberghieri ed extralberghieri)  esistenti alla data dell’incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando linearmente per i valori intermedi. Per i piani urbanistici intercomunali il compenso verrà calcolato come somma degli importi relativi ai singoli comuni ridotto del 10%. Oltre all’onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare con il Committente all’atto dell’incarico: a) per particolare carattere storico o turistico, per comuni compresi in perimetrazione di parco naturale: aumento dal 10 fino al 30%; b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche ed idrogeologiche del territorio: aumento dal 5 al10%: c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 al 30%; d) per l’elaborazione del piano strategico a lunga scadenza: aumento del 25%; e) per la digitalizzazione della zonizzazione su nuovo supporto cartografico secondo le specifiche GIS provinciali: aumento dal 10 al 25%; Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal Professionista in relazione ai temi suddetti secondo l’entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono comulabili fino ad un’integrazione massima complessiva del 100%. Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui ai precedenti capoversi, al Professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale. Costituisce incarico a sé stante lo studio e l’elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente concordato. 3. PIANI di SETTORE   I piani di settore comprendono i piani paesaggistici, i piani delle infrastrutture, i piani provinciali di settore, i piani per la tutela degli insiemi, i piani di sviluppo turistici, i piani per le zone complesse di ristrutturazione urbanistica e simili.   Il contenuto di questi piani urbanistici e gli allegati richiesti, alla dimensione territoriale, comprensoriale, comunale o d’ambito, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali o specifici, sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all’atto del conferimento dell’incarico o in assenza dal disciplinare d’incarico. Gli onorari da corrispondere per l’elaborazione di questi piani dovranno essere valutati con un compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro concordato. 4. PIANI DI ATTUAZIONE   Il piano di attuazione che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dai piani urbanistici comunali conterrà gli allegati prescritti dall’art. 38 della legge urbanistica provinciale.     Il Committente dovrà fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico, topografico e catastale aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici catastali e tavolati relativi alla zona da pianificare e del suo immediato intorno. Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale. L’onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue: a) sommatoria di due termini: il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano di attuazione ed il secondo al complesso i volumi esistenti e di progetto previste le prescrizioni del Piano urbanistico comunale. I coefficienti relativi sono così stabiliti: Euro 1.130,00 per ettaro di superficie del territorio ed Euro 0,12 per ogni m 3 di costruzione; b) adeguamento del compenso come sopra definito in base ai coefficienti indicati dalla seguente tabella: - per superfici fino a       1 Ha     coeff.     2,8 - per superfici fino a     2 Ha     coeff.     1,8 -per superfici fino a     3 Ha     coeff.     1,5 -per superfici fino a     5 Ha     coeff.     1,3 -per superfici fino a     10 Ha     coeff.     1,0 -per superfici fino a     25 Ha     coeff.     0,9 -per superfici fino a     50 Ha     coeff.     0,8 -per superfici fino a     100 Ha     coeff.     0,7   Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare.   Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi preventivamente: a) per difficoltà dovute all’andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all’edilizia, edifici sotto tutela, servizi ecc.) aumento fino al 20%; b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50% c) per consegna del piano in formato digitale, aumento fino al 20%.   Quando l’incarico del piano di attuazione è affidato allo stesso compilatore del P.U.C. l’onorario previsto viene ridotto del 15%. Le eventuali prestazioni per frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano della comunione dei beni o di altra forma perequativa, vanno compensate a parte , a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni.   5. PIANI DI RECUPERO   I piani di recupero dei centri storici ed ambientali conterrà gli allegati prescritti e definiti negli Art. 52, 53, 54 e 55 della Legge Urbanistica Provinciale. I rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal Committente o saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti dalla tariffa professionale, oltre il rimborso delle spese sostenute. L’onorario da corrispondersi per i piani di recupero è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani di attuazione elevando il coefficiente volumetrico a Euro 0,24 per m 3 di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto. Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi preventivamente: d) per difficoltà dovute all’andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all’edilizia, edifici monumentali, servizi ecc.) aumento fino al 20%; e) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50% f) per consegna del piano in formato digitale, aumento fino al 20%.   Saranno compensati a parte, con gli onorari della tariffa professionale, le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio, del piano della comunione dei beni o di altra forma perequativa preventivi inerenti alla compilazione del piano finanziario.   6. COMPENSI A TEMPO   In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa, al Professionista spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e computati a vacazione oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione. Sono in particolare da computarsi a vacazione: a) i rilevi di qualunque natura; b) le pratiche amministrative presso gli uffici, i convegni informativi con il Committente ,o con altri nel di lui interesse; c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno; d) le eventuali pratiche catastali e tavolari come indagini, identificazioni, confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc.   7. SPESE DA RIMBORSARE   Il Committente deve sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese: a) di viaggio, di vitto e alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie; b) di bollo, di registro del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, del rimborso delle spese di liquidazione da parte degli Ordini professionali; c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di traduzione in diverse lingue, di fotografie, di documenti, di rilegazione fascicoli e di allestimento digitale esplicativo del piano. d) Di eventuale personale occorrente per i rilievi, saggi, indagini tecniche, amministrative, legali e simili.   Le spese di viaggio vengono rimborsate sulla base delle tariffe vigenti, le spese di percorrenza su strada sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche in uso presso l’amministrazione provinciale. 8.TABELLA  A   Redazione del Piano Urbanistico Comunale. Onorari base da applicarsi secondo le norme di cui al punto 2.1 per il Piano Urbanistico Comunale, Intercomunale e Territoriale:   Comune fino abitanti     1.000     Euro                  11.300,00 Comune fino abitanti     2.000     Euro                  18.100,00 Comune fino abitanti     3.000     Euro                  24.150,00  Comune fino abitanti     4.000     Euro                  28.650,00 Comune fino abitanti     5.000     Euro                  33.950,00 Comune fino abitanti     10.000     Euro                  52.800,00 Comune fino abitanti     25.000     Euro                  98.050,00 Comune fino abitanti     50.000     Euro                143.350,00 Comune fino abitanti     100.000     Euro                196.150,00 Comune fino abitanti     200.000     Euro                279.150,00 Comune fino abitanti     300.000     Euro                347.050,00 Comune fino abitanti     400.000     Euro                419.350,00 Comune fino abitanti     500.000     Euro                491.050,00 9. TABELLA  B   Percentuali per la determinazione delle spese rimborsabili conglobate in relazione agli onorari base della tabella A   Onorari fino a Euro     3.000     spese pari a               55% Onorari fino a Euro     5.000     spese pari a               53% Onorari fino a Euro     10.000     spese pari a               51% Onorari fino a Euro     15.000     spese pari a               50% Onorari fino a Euro     20.000     spese pari a               48% Onorari fino a Euro     25.000     spese pari a               46% Onorari fino a Euro     30.000     spese pari a               43% Onorari fino a Euro     40.000     spese pari a               40% Onorari fino a Euro     50.000     spese pari a               36% Onorari fino a Euro     60.000     spese pari a               32% Onorari fino a Euro     70.000     spese pari a               28% Onorari fino a Euro     80.000     spese pari a               24% Onorari fino a Euro     90.000     spese pari a               20% Onorari fino a Euro     120.000     spese pari a               15% Onorari fino a Euro     250.000     spese pari a               12% Onorari fino a Euro     500.000     spese pari a               10% a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; l'importo dell'opera è desunto dal preventivo o da costi standardizzati. b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a corpo. 2. Gli onorari per le prestazioni non espressamente contemplate nel Regolamento DPP del 25.03.2004, n. 11 e successive modifiche o nel presente capitolato prestazionale vengono stabiliti per analogia. 3. Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nel Regolamento e nel presente capitolato prestazionale sono aumentati del 15%, salva diversa pattuizione tra le parti. 4. Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità. 5. Sono in particolare da computarsi a vacazione, salva diversa pattuizione, qualora l'incarico si riferisca unicamente alle prestazioni di seguito descritte: a) I rilievi, ad esclusione di quelli previsti all'art. 61 del presente capitolato prestazionale; b) Gli studi preliminari e di fattibilità; c) Le trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili; 6. Gli onorari a vacazione sono stabiliti nella seguente misura, salvo quanto previsto per la partecipazione ad organi collegiali: a) Euro 73.49 per ogni ora o frazione di ora, per il professionista incaricato ingegnere ed architetto e geologo; b) Euro 49,10 per ogni ora o frazione di ora, per aiuto ingegnere ed architetto e geologo; c) Euro 58,12 per ogni ora o frazione di ora, per il professionista incaricato geometra o perito industriale; d) Euro 36,76 per ogni ora o frazione di ora, per aiuto geometra o perito industriale; e) Euro 36,76 per ogni ora o frazione di ora per ogni altro aiuto; f) Gli importi di cui sopra sono riferiti al 01.01.2010 e saranno aggiornati ogni tre anni secondo l'indice relativo all'aumento del costo della vita rilevato a provincia di Bolzano. 7. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagi, detti compensi possono essere aumentati fino al 50%. 8. Qualsiasi prestazione verrà compensata solo se richiesta dal Committente e se effettivamente svolta. Articolo 3 Rimborso spese 1. Nel caso di onorario a percentuale le spese sono compensate con le percentuali di cui alla tabella S. 2. Nel caso di onorario a vacazione le spese sono compensate nella misura del 10%. 3. Nel caso di onorario a corpo o a quantità l'onorario è comprensivo del rimborso spese e degli oneri accessori. 4. In casi eccezionali può essere concordato il rimborso delle spese a fronte di idonea documentazione giustificativa. 5. Ulteriori oneri vengono compensati sulla base di idonea documentazione giustificativa. 6. Il Committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: a) Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto. Le spese di viaggio in treno vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe. Le spese di percorrenza su strade, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche e sono rimborsati anche i pedaggi autostradali. b) Le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio. c) Le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali e telefoniche. d) Le spese di scritturazione, la fornitura di elaborati progettuali anche su CD-ROM, in due lingue, qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, le spese di cancelleria e di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia. e) I diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Articolo 4 Soggetti ammessi al conferimento di incarichi 1. Gli incarichi professionali di cui al presente capitolato prestazionale possono essere concessi ai seguenti soggetti: a) Liberi professionisti singoli; b) Liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni – associazioni di professionisti; c) Società di ingegneria di cui al successivo art. 5 del presente capitolato prestazionale; d) Società di professionisti, di cui al successivo art. 5 del presente capitolato prestazionale; e) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei tra di loro, di cui alla lettere a), b), c), d). Articolo 5 Società di ingegneria e società di professionisti - Definizione e requisiti 1. Per società di ingegneria si intendono le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V. del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, project management, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi regolati dal presente disciplinare le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea di appartenenza, con delega alla controfirma degli elaborati tecnici inerenti alla prestazione oggetto dell'incarico assieme al professionista che esegue la prestazione. Tale controfirma comporta la solidale responsabilità civile del direttore tecnico con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Sono altresì tenute a predisporre un organigramma aggiornato dei tecnici direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali tecniche. 3. Per società di professionisti si intendono le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, project management, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Sono altresì tenute a predisporre un organigramma aggiornato dei tecnici direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali tecniche. Articolo 6 Conferimento incarico di progettazione e direzione lavori generale 1. L'incarico di progettazione e di direzione lavori di qualsiasi tipologia di opera viene conferito ad un unico professionista o società di ingegneria o società di professionisti o raggruppamento temporaneo tra i suddetti soggetti. 2. Il professionista singolo, società di ingegneria o società di professionisti assume, nei confronti del Committente, il ruolo di progettista o direttore lavori generale ai sensi ed agli effetti degli artt. 7 e 9 bis del Decreto del Presidente della Provincia 5.7.2001, n. 41. 3. In caso di conferimento di incarico ad un raggruppamento temporaneo la qualifica di progettista o direttore lavori generale ai sensi ed agli effetti degli artt. 7 e 9 bis del Decreto del Presidente della Provincia 5.7.2001, n. 41 è assunta dal capogruppo. 4. Relativamente alle prestazioni per le quali il progettista o direttore lavori generale non dispone dei necessari requisiti professionali o dei necessari attestati la sua responsabilità inerisce unicamente l'attività di coordinamento. 5. In caso di conferimento dell'incarico ad una associazione o società deve essere indicato il nominativo del professionista che esegue la prestazione. 6. Il progettista o direttore lavori può avvalersi per l'espletamento di prestazioni specialistiche di altri professionisti i cui nominativi dovranno essere concordati con il Committente al momento della formalizzazione dell'incarico - gruppo di progettazione o di direzione lavori –. A tal fine il progettista o direttore lavori generale può proporre al Committente il nominativo di un professionista qualificato per ogni singola prestazione. Qualora uno dei nominativi proposti non venisse accettato dal Committente il progettista o direttore lavori generale può proporre i nominativi di altri due professionisti tra cui il Committente dovrà scegliere. 7. I nominativi dei professionisti con la specificazione delle relative prestazioni saranno inserite nel contratto di incarico stipulato con il progettista o direttore lavori generale. 8. Nel contratto di incarico con gruppo di progettazione o di direzione lavori il progettista o direttore lavori generale indicherà se la liquidazione dell'onorario debba aver luogo a suo nome anche per le prestazioni rese dai professionisti indicati quali esecutori delle parti specialistiche oppure se questi ultimi fattureranno singolarmente la propria prestazione al Committente. Le fatture dei professionisti esecutori delle prestazioni specialistiche dovranno essere vistate dal progettista o direttore lavori generale. 9. Qualora per il conferimento dell'incarico debba essere espletata una gara di servizi può essere previsto che già in sede di offerta siano indicati i nominativi dei progettisti delle parti specialistiche. 10. In caso di morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall'ordine o collegio professionale di uno dei professionisti componenti il gruppo di progettazione o di direzione lavori o per gravi e documentati motivi, nonché in caso di fallimento di una società componente il gruppo di progettazione, il progettista generale può provvedere alla sostituzione di detto soggetto, in accordo con il Committente. Articolo 7 Rapporti tra progettista e direttore lavori generale, Committente e componenti il gruppo di progettazione o direzione lavori 1. Tutti gli elaborati progettuali redatti dal progettista o del direttore lavori generale – ad eccezione di quelli relativi a prestazioni per i quali il progettista o direttore lavori generale non dispone della relativa competenza professionale o dei necessari attestati - devono essere sottoscritti dal progettista o direttore lavori generale e, nel caso di gruppo di progettazione, anche dai progettisti o direttori lavori specialistici ai fini dell'assunzione della piena responsabilità del contenuto di detti elaborati. 2. Il progettista generale deve munirsi di polizza assicurativa, che garantisca il Committente contro i danni derivanti da errata progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio dell'onorario complessivo. 3. Il direttore lavori generale deve munirsi di polizza assicurativa, che garantisca il Committente contro i danni derivanti da errata direzione lavori. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio dell'onorario complessivo. 4. In caso di gruppo di progettazione o direzione lavori, in alternativa ai commi 2 e 3, ogni professionista puó presentare la polizza assicurativa il cui massimale non può essere inferiore al doppio del suo onorario. 5. Qualsiasi variazione delle suddette polizze deve essere comunicata al Committente. Articolo 8 Modalità di pagamento degli onorari 1. Il contratto d'incarico può prevedere che l'onorario per la prestazione richiesta sia considerato fisso e invariabile, salvo nel caso di un incarico aggiuntivo a seguito di un provvedimento che approvi modifiche delle caratteristiche tecniche o dei relativi costi dell'opera che comporti un ulteriore impegno professionale. 2. Qualora l'incarico preveda pagamenti in acconto l'ammontare degli stessi può essere fissato nel contratto in percentuale sull'ammontare complessivo. CAPO II INCARICHI DI PROGETTAZIONE Sezione I Disposizioni generali Articolo 9 Istruzioni del committente, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni 1. Il Committente può impartire istruzioni circa la compilazione del progetto. 2. Il progettista deve altresí uniformarsi alle indicazioni del responsabile di progetto, nei limiti delle competenze di quest'ultimo. 3. Nel corso della progettazione il progettista è tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, le prescritte autorizzazioni ed in particolare la concessione edilizia. E', pertanto, suo obbligo informarsi presso gli uffici rispettivamente le autorità competenti, onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione. Articolo 10 Modifiche al progetto 1. In seguito all'accettazione dell'incarico di progettazione da parte del professionista, il Committente, per esigenze sopravvenute, può chiedere di apportare eventuali varianti al progetto esecutivo presentato ed approvato. Articolo 11 Compenso per modifiche al progetto 1. Il compenso per le modifiche di cui al precedente articolo 10 è definito preventivamente d'intesa con il professionista incaricato, tenendo conto dell'entità delle modifiche da apportare al progetto. Articolo 12 Consulenza tecnica e architettonica - progettazione e direzione lavori delle strutture portanti 1. Il progettista è tenuto a prestare la direzione lavori architettonica nella fase esecutiva dei lavori, qualora incaricato dal Committente. 2. Qualora il progettista sia soggetto diverso dal direttore dei lavori la consulenza tecnica e architettonica può essere affidata al progettista, al quale viene riconosciuto per le prestazioni svolte il 25% dell'onorario relativo alla fase progettuale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento. 3. Il soggetto incaricato che provvede alla progettazione delle strutture portanti è tenuto a dirigere l'esecuzione delle strutture stesse qualora incaricato dal Committente. Articolo 13 Altre consulenze 1. Qualora il professionista d'intesa con l'amministrazione ritenga necessario ricorrere all'opera o alla consulenza di specialisti, il relativo compenso sarà a carico del Committente, salvo diverse pattuizioni. Articolo 14 Prezzi di progetto 1. I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto devono essere riferiti al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto. Le descrizioni delle prestazioni dovranno conformarsi alle descrizioni riportate nell'elenco dei prezzi informativi della Provincia. Sezione II Progetto preliminare Articolo 15 Oggetto dell'incarico 1. Il progettista generale deve presentare, nel termine concordato, un progetto preliminare, diretto a concretare i criteri informatori e l'entità approssimativa dell'opera nonché a determinare l'ordine di grandezza della spesa. Nel contratto d'incarico sono elencati i singoli elaborati che costituiscono il progetto preliminare. 2. La presentazione di progetti preliminari con soluzioni distinte e diverse può avvenire esclusivamente su espressa richiesta del Committente; nel contratto è indicato il relativo compenso da valutarsi come previsto al successivo art. 23. 3. Qualora per la redazione del progetto occorra compiere speciali indagini (geologiche, geotermiche, idrogeologiche, acustiche ecc.), il progettista generale dovrà presentare apposito preventivo di spesa al Committente, il quale avrà facoltà di provvedere nel modo più opportuno. Sezione III Progetto definitivo Articolo 16 Oggetto dell'incarico 1. Entro il termine concordato, decorrente dalla data di comunicazione del benestare espresso dal Committente sul progetto preliminare, il progettista generale predispone l'elaborato progettuale definitivo da presentare, con le relative domande, agli uffici competenti al rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni. Nel contratto d'incarico sono elencati i singoli elaborati che costituiscono il progetto definitivo. Il Committente provvede a far pervenire al progettista copia di tutti gli atti che pervengano dagli uffici competenti in relazione alle domande anzidette. 2. Il progettista è tenuto ad introdurre nell'elaborato progettuale di cui sopra tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e della concessione edilizia, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Spetta al progettista provvedere affinché i necessari pareri, la concessione edilizia ecc. siano rilasciati il più rapidamente possibile. Articolo 17 Elaborati da presentare in caso di ricorso all'espropriazione 1. In caso di acquisizione del terreno mediante esproprio al progetto definitivo vanno allegati i seguenti documenti: a) una relazione illustrativa sul progetto redatta nelle due lingue; b) un estratto della mappa catastale sul quale siano evidenziate le aree da espropriare e/o da gravare con servitù; c) ingrandimento dell'estratto della mappa catastale in scala 1:1000 con indicazione delle aree di progetto ; d) tipo di frazionamento; e) elenco dei proprietari iscritti al libro fondiario con indicazione del Comune catastale, della partita tavolare, delle particelle, dell'area da acquisire – espressa in metri quadri – ovvero, in caso di asservimento, dell'area da gravare con servitù – espressa in metri quadri -, della superficie – sempre in metri quadri – da occupare per la durata dei lavori, cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale nonché quota di proprietà dei proprietari, con attestazione che i dati corrispondono a quelli del catasto e del libro fondiario; f) estratto della parte grafica del piano urbanistico con indicazione degli estremi di approvazione del piano medesimo e della relativa legenda. Sezione IV Progetto esecutivo Articolo 18 Oggetto dell'incarico 1. Il progetto esecutivo deve contenere gli elaborati elencati nel contratto e, in caso di ricorso all'espropriazione, anche la documentazione di cui al precedente articolo 17. 2. Il termine per la presentazione del progetto esecutivo decorre dalla comunicazione del Committente di assenso alla prosecuzione dell'incarico, successiva all'avvenuto rilascio della concessione edilizia e di tutte le prescritte autorizzazioni e nulla osta e di conformità del progetto alle norme del piano urbanistico, specificante altresì che, in relazione alla natura e al contenuto del progetto, non è necessario alcun altro parere. In mancanza di detta comunicazione il termine decorre dalla data del rilascio dell'ultimo parere, nulla osta o concessione edilizia. 3. Nei casi di particolare urgenza, a condizione che non si prospettino particolari difficoltà nel rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni, l'incarico per l'elaborazione del progetto esecutivo può essere conferito subito dopo che sia intervenuto il benestare sul progetto preliminare . 4. Il progetto deve essere presentato su carta (una copia) e su supporto magnetico (CD-ROM). Sezione V Determinazione degli onorari per la progettazione Articolo 19 Criteri generali 1. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene calcolato sulla base delle percentuali ed aliquote indicate nelle tabelle A e B del Regolamento con riferimento alle prestazioni richieste dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 e nel Regolamento DPP del 5.7.2001, n. 41 per ogni singola fase progettuale. 2. L'importo di progetto non deve superare l'importo preventivato dal Committente. Qualora detto importo venga superato per cause diverse da eventuali esigenze del Committente o dell'utente, a base di calcolo dell'onorario verrà assunto comunque l'importo preventivato; qualora l'importo di progetto approvato sia inferiore all'importo preventivato dal Committente, verrà assunto a base di calcolo dell'onorario l'importo approvato. Articolo 20 Prestazioni riconoscibili 1. Quando la classe e la categoria prevalente dell'opera sono Ia, Ib, Ic, Id, Ie al progettista generale sono riconosciute: a) le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), f), g), della tabella B) calcolate sull'importo complessivo dell'opera e applicando la percentuale della tabella A relativa alla classe e categoria prevalente. b) le prestazioni parziali di cui alle lettere h), i), s) delle tabelle B e B1 calcolate sull'importo dell'opera, escluso l'importo per le opere statiche e l'importo per impianti speciali. c) al progettista delle strutture statiche e delle parti speciali sono riconosciute sugli importi dei relativi lavori dell'opera le prestazioni effettivamente svolte di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), s). 2. Quando la classe e la categoria prevalente dell'opera sono diverse dalla Ia, Ib, Ic, Id, Ie al progettista generale è riconosciuto: l'onorario calcolato applicando sull'importo delle singole classi e categorie dell'opera la relativa percentuale della tabella A e le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), s) delle tabelle B e B1. 3. Per la progettazione degli arredamenti su misura sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b) c), f), g), h), i). Per la progettazione degli arredamenti di serie sono riconosciute le prestazioni parziali a), h), i). La percentuale della tabella A viene calcolata separatamente per il progetto degli arredi di serie e quello degli arredi su misura. 4. Eventualmente, ed in aggiunta, vengono riconosciute le prestazioni parziali di cui alla Tabella B1, calcolate sull'importo delle singole classi e categorie dell'opera, qualora richieste dall'Amministrazione nella lettera d'incarico e se effettivamente svolte. Articolo 21 Onorario per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - modalità di liquidazione 1. A base di liquidazione dell'onorario vengono assunti i soli costi di costruzione delle opere suddivise nelle singole classi e categorie approvate dal Committente. 2. L'onorario è calcolato moltiplicando gli importi dei singoli lavori di cui si compone l'opera, secondo la loro imputazione alle classi e categorie della tabella A1, per le corrispondenti percentuali ottenute per interpolazione lineare dalla tabella A e per le aliquote di cui alle prestazioni parziali di cui al precedente articolo. Gli importi dei singoli lavori sono desunti dal preventivo che fa parte del progetto approvato, rispettivamente da costi standardizzati per tipologie di opere, approvati dalla Giunta Provinciale d'intesa con gli ordini professionali. 3. Qualora l'ammontare degli acconti non sia fissato nel contratto, gli onorari per la progettazione sono liquidati come segue: a) Dopo l'approvazione del progetto preliminare – ovvero trascorsi tre mesi dalla data di presentazione del progetto senza che il Committente si sia pronunciato – si dà luogo alla liquidazione dell'acconto del 90% dell'onorario spettante, calcolato applicando all'importo del progetto preliminare, purché non superiore all'importo approvato con il provvedimento che fissa le caratteristiche tecniche, la relativa percentuale della tabella A parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B del Regolamento oltre alle aliquote integrative della Tabella B1. b) Dopo il rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni da parte dei competenti uffici e dopo la presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 19 comma 2 ovvero trascorsi sei mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo senza che il Committente si sia pronunciato, ovvero nel caso in cui non vengano rilasciati i necessari pareri ed autorizzazioni per fatti non imputabili al progettista – si dà luogo alla liquidazione dell'acconto del 90% dell'onorario spettante, calcolato applicando all'importo del progetto definitivo, purché non superiore all'importo approvato con il provvedimento che fissa le caratteristiche tecniche, la relativa percentuale della tabella A parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere a) b) e c) della tabella B detraendo l'acconto già corrisposto, oltre alle aliquote integrative della Tabella B1. c) Dopo l'approvazione del progetto esecutivo si da luogo alla liquidazione dell'importo residuo dell'onorario spettante, calcolato applicando all'importo suddiviso nelle classi e categorie previste dal contratto d'incarico, le relative aliquote della tabella A di cui alle lettere a) b) c) f) g) h) i) della tabella B oltre alle aliquote integrative della Tabella B1 detraendo gli acconti già corrisposti. d) Qualora siano trascorsi tre mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo senza che il Committente si sia pronunciato o qualora il progetto non venga approvato per fatti non imputabili al progettista, si dà luogo alla liquidazione di un ulteriore acconto del 90% dell'onorario spettante, calcolato sull'importo del progetto escutivo, purché non superiore all'importo approvato con il provvedimento che fissa le caratteristiche tecniche, come indicato alla precedente lettera c). Articolo 22 Onorario per la progettazione preliminare con soluzioni distinte e diverse 1. Qualora il Committente richieda la presentazione di progetti preliminari contenenti soluzioni distinte e diverse, il relativo compenso è quello indicato nella lettera di richiesta, da valutarsi discrezionalmente, comunque in misura non superiore al doppio delle aliquote a) e b) della tabella B) relativamente alla soluzione prescelta. Articolo 23 Onorario per la progettazione di più opere di tipo e caratteristiche identiche 1. Quando l'incarico riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche e senza che sia necessario un concetto di insieme, l'onorario deve essere computato, in base alle prestazioni svolte, sull'importo di una sola delle opere stesse. Articolo 24 Onorario per la redazione del progetto preliminare o definitivo per l'appalto-concorso, per l'appalto integrato e l'appalto funzionale 1. Qualora sia prevista in progetto l'adozione del sistema dell'appalto-concorso o dell'appalto integrato o l'appalto funzionale ed a tal fine sia stato predisposto il relativo progetto preliminare o definitivo, il compenso spettante per la redazione del suddetto progetto si calcola assumendo l'importo determinato secondo il criterio di cui all'articolo 21 comma 1 e 2 del presente disciplinare ed applicando a tale importo la relativa aliquota della Tabella A parzializzata come segue: a) in caso di appalto concorso secondo le lett. a), b) n) (se viene redatto un progetto preliminare) oppure a), b), c), q) (se viene redatto un progetto definitivo) delle tabelle B e B1. b) in caso di appalto funzionale secondo le lett. a), b), c), g/2), h/2), i) della tabella B. c) in caso diappalto integrato secondo le lett. a), b), c), g/2), h/2), i), della tabella B. Articolo 25 Onorario per la redazione di progetti di stralcio 1. Il compenso per la compilazione di eventuali progetti di stralcio del progetto esecutivo è calcolato determinando l'importo del progetto di stralcio (suddiviso in classi e categorie) da porsi a base di liquidazione dell'onorario, ed applicando al medesimo la percentuale ad esso afferente secondo la tabella A parzializzata con l'aliquota di cui alle lettere f/2), h/2), i/2) della tabella B. Articolo 26 Onorario per la redazione di un progetto esecutivo elaborato in più lotti 1. Qualora il Committente richieda che il progetto esecutivo venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, al professionista si liquida l'onorario per la redazione del progetto preliminare risp. definitivo complessivo. Per quanto riguarda i progetti esecutivi dei singoli lotti, i relativi onorari sono calcolati come se ciascun lotto costituisse un distinto incarico di progettazione, con la precisazione che, per quanto concerne la tabella B si applicano esclusivamente le aliquote c) - in caso di progetto preliminare - f), g), h) i) e le eventuali aliquote della tabella B1, e ciò anche nell'ipotesi in cui il progetto esecutivo del lotto si discosti in modo non sostanziale dal progetto preliminare. Articolo 27 Onorario per redazione di progetto esecutivo senza elaborazione del progetto preliminare e del progetto definitivo 1. Qualora l'Amministrazione fornisca al professionista incaricato della redazione del progetto esecutivo il progetto preliminare e il progetto definitivo approvato, al professionista sarà corrisposto unicamente l'onorario del progetto esecutivo. Articolo 28 Onorario in caso di sospensione o esaurimento dell'incarico 1. La sospensione dell'incarico, per cause non imputabili al professionista, non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alla prestazione svolta, qualora la sospensione superi la durata di due mesi. 2. Nel caso in cui il Committente dichiari esaurito l'incarico in corso di esecuzione, per cause non imputabili al professionista, viene riconosciuto l'aumento del 25% dell'onorario spettante per le prestazioni svolte. 3. Nel caso in cui il Committente abbia limitato l'incarico fin dall'origine solo ad alcune prestazioni parziali al professionista non è riconosciuto alcun aumento. Articolo 29 Riduzione dell'onorario per disegni e rilievi forniti dal Committente 1. Il Committente ha facoltà di fornire al progettista disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino la redazione del progetto, nonché di fornirgli consulenza e collaborazione. 2. Nel caso che il Committente si avvalga di detta facoltà, l'onorario ed il rimborso spese sono congruamente ridotti in misura da concordare con il professionista. CAPO III INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI Sezione I Disposizioni generali Articolo 30 Oggetto dell'incarico 1. L'incarico di direzione lavori si riferisce all'esecuzione di lavori nonché alla fornitura ed al montaggio di arredi e di altri beni mobili. 2. L'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'incarico di direzione lavori per gli arredi e gli altri beni mobili a soggetto diverso da quello incaricato della direzione lavori della costruzione. 3. L'incarico di direzione lavori deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici ( Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41) Sezione II Onorari di direzione lavori e di altre prestazioni professionali svolte nel corso dell'esecuzione dei lavori Articolo 31 Onorario per la prestazione di direzione lavori 1. L'onorario per le prestazioni di direzione lavori viene calcolato sulla base delle percentuali ed aliquote indicate nelle tabelle A, B e B1 del Regolamento con riferimento alle prestazioni richieste dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n.6 e dal Regolamento D.P.P. 5.7.2001, n. 41. 2. L'onorario è calcolato moltiplicando le suddette percentuali ed aliquote per il consuntivo lordo dei singoli lavori, (lavori e forniture eseguite in conformità di contratto, al lordo delle eventuali detrazioni del direttore dei lavori o del collaudatore, sia nel corso dei lavori che in sede di collaudo, maggiorati dell'importo delle riserve liquidate dal Committente). 3. Il consuntivo lordo è desunto dallo stato finale di contabilità oppure dai costi standardizzati per tipologia di opere approvati dalla Giunta Provinciale. Art. 32 Prestazioni riconoscibili 1. Quando la classe e la categoria prevalente dell'opera sono Ia, Ib, Ic, Id, Ie al direttore lavori generale sono riconosciute: a) la prestazione parziale di cui alla lettera l) della tabella B calcolata sull'importo complessivo dell'opera e applicando la percentuale della tabella A relativa alla classe e categoria prevalente. b) la prestazione parziale di cui alla lettera l 1 ) della tabella B calcolata sull'importo dell'opera, escluso l'importo per le opere statiche e l'importo per le parti speciali. 2. al direttore lavori delle strutture statiche e delle parti speciali sono riconosciute sui relativi importi dei lavori le prestazioni effettivamente svolte di cui alle lettere l) e l1) della tabella B. 3. Qualora la liquidazione dei lavori delle strutture statiche e degli impianti speciali venga svolta dal direttore lavori generale, gli verrà corrisposto il relativo onorario. 4. Quando la classe e la categoria prevalente dell'opera sono diverse dalla Ia, Ib, Ic, Id, Ie al direttore lavori generale è riconosciuto: l'onorario calcolato applicando all'importo delle singole categorie dell'opera la relativa percentuale della tabella A e le prestazioni parziali di cui alle lettere l) e l 1 ) della tabella B). 5. Eventualmente, ed in aggiunta, vengono riconosciute le prestazioni parziali di cui alla Tabella B1 quando richieste dall'Amministrazione nella lettera d'incarico ed effettivamente svolte. Articolo 33 Onorario per direzione lavori di arredi su misura e di serie 1. Per la direzione lavori di arredi su misura sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere l) l 1 ) della tabella B) del Regolamento. 2. Per la direzione lavori di arredi su serie sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettera l) nella misura del 50% e della lettera l 1 ) della tabella B). 3. L'onorario è calcolato moltiplicando le percentuali ed aliquote per il consuntivo lordo dei singoli lavori, (lavori e forniture eseguite in conformità di contratto, al lordo delle eventuali detrazioni del direttore dei lavori o del collaudatore, sia nel corso dei lavori che in sede di collaudo, maggiorati dell'importo delle riserve liquidate dal Committente). La percentuale della tabella A viene calcolata separatamente per l´importo totale dei contratti degli arredi di serie e quello degli arredi su misura. Articolo 34 Onorario per perizie di variante tecnica e per perizie suppletive 1. L'onorario per la redazione di varianti od aggiunte apportate al progetto nel corso dei lavori è computato a vacazione, secondo quanto stabilito nell'incarico, oltre al rimborso spese del 30%. 2. Qualora la variante consegua ad un errore progettuale, il progettista risponde degli eventuali danni causati. Qualora il progettista sia anche Direttore dei Lavori, non è dovuto alcun compenso per l'elaborazione della variante. Articolo 35 Esaurimento dell'incarico in fase esecutiva 1. La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alla prestazione svolta, qualora la sospensione abbia durata superiore a 2 mesi. 2. Nel caso in cui il Committente dichiari esaurito l'incarico di direzione lavori per fatto non imputabile al professionista viene riconosciuto l'aumento del 25% dell'onorario spettante per le prestazioni svolte. Articolo 36 Prolungamento dell'incarico 1. Nel caso in cui l'incarico di direzione lavori si protragga a causa di una sospensione lavori disposta, per motivi non imputabili al direttore lavori, per un periodo superiore a sei mesi rispetto al tempo contrattuale originariamente previsto il direttore lavori può recedere dal contratto. Qualora il Committente rifiuti la proposta di recesso è riconosciuto un compenso pari agli interessi legali sulla ritardata formazione dell'utile. Tale importo viene calcolato sui giorni eccedenti i sei mesi di sospensione e liquidato al momento della corresponsione del successivo acconto dell'onorario. 2. Nel caso in cui l'incarico di direzione lavori si protragga per almeno due mesi a seguito di proroghe del termine di ultimazione lavori concesse per motivi diversi dall' introduzione di una variante, per cause non imputabili al direttore dei lavori, a quest'ultimo viene corrisposto un compenso da calcolarsi a vacazione. Articolo 37 Modalità di pagamento degli onorari per direzione lavori ed altre prestazioni svolte nel corso dei lavori 1. Qualora l'ammontare degli acconti non sia fissato nel contratto, l'onorario per la direzione lavori è corrisposto in proporzione all'andamento dei lavori con acconti pari al 90% del relativo onorario ogni due stati di avanzamento dei lavori, salva diversa pattuizione nella lettera di incarico. Il restante 10% viene liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo. 2. L'onorario per la compilazione delle perizie di variante tecnica e/o suppletive viene liquidato immediatamente dopo che il Committente ha provveduto alla loro approvazione. Articolo 38 Onorario per assistenza giornaliera dei lavori 1. L'incarico di assistenza giornaliera dei lavori deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici (D.P.P. Nr. 41/2001). 2. Nel caso in cui l'assistente giornaliero sia la stessa persona del direttore lavori, gli spetterà la maggiorazione del 20% della prestazione parziale l) della tabella B. 3. Nel caso in cui l'assistente giornaliero non sia la stessa persona del direttore lavori, all' assistente giornaliero spetterà il 30 % dell'aliquota l della tabella B. Detta aliquota può essere aumentata fino al 50% in casi di particolare complessità. 4. Nel caso in cui siano individuati nominalmente almeno tre professionisti, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza, che compongono l'ufficio della direzione lavori, spetterà al direttore lavori generale la prestazione parziale l3) della tabella B1 (coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori) calcolata sull'importo complessivo dell'opera. 5. Salva diversa pattuizione gli onorari per l'assistenza giornaliera sono liquidati ogni due stati d'avanzamento. Articolo 39 Onorario per la prestazione di misura e contabilità 1. L'onorario per la prestazione di misura e contabilità dei lavori viene calcolato in base alla tabella E suddividendo l'importo complessivo dei lavori nelle relative classi e categorie. 2. La prestazione consiste nella regolare compilazione dei prescritti libretti delle misure e degli altri documenti contabili e comprende anche i relativi rilievi. 3. Qualora l'ammontare degli acconti non sia fissato nel contratto, l' onorario è liquidato ogni due stati d'avanzamento. CAPO IV INCARICHI DI RESPONSABILE DI PROGETTO E DI SUPPORTO TECNICO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO Articolo 40 Oggetto dell'incarico 1. L'incarico di responsabile di progetto deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici. Articolo 41 Conferimento dell'incarico 1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza di organico non siano nelle condizioni di espletare tutte le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidare i compiti di supporto ad un soggetto con le qualifiche professionali e i requisiti adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Articolo 42 Assicurazione 1. Il professionista cui sia stato conferito l'incarico di supporto tecnico al responsabile di progetto deve munirsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale. Articolo 43 Onorario del responsabile di progetto, del responsabile dei lavori e del supporto tecnico del responsabile di progetto 1. L'onorario del responsabile dei lavori è determinato secondo l'articolo 4, comma 3 del Regolamento. 2. L'onorario del supporto tecnico del responsabile di progetto è determinato secondo l'allegato I. 3. Qualora l'ammontare degli acconti non sia fissato nel contratto, l'onorario per le attività di cui ai precedenti commi è pagato con non più di due acconti l'anno. CAPO V INCARICHI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE Articolo 44 Oggetto dell'incarico 1. L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve essere espletato in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Articolo 45 Conferimento dell'incarico 1. L'incarico può essere conferito ad un solo soggetto. Articolo 46 Assicurazione 1. Il soggetto cui sia stato conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza deve munirsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale. Articolo 47 Onorario 1. Qualora l'ammontare degli acconti non sia fissato nel contratto, gli onorari per l'attività di Coordinatore per la sicurezza sono corrisposti come segue: - in fase progettuale: secondo le disposizioni dettate per il progettista; - in fase esecutiva: in proporzione all'andamento dei lavori con acconti pari al 90% del relativo onorario ogni tre stati di avanzamento dei lavori. Il restante 10% viene liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo. L'onorario per la compilazione delle perizie di variante tecnica e/o suppletive viene liquidato immediatamente dopo che il Committente ha provveduto alla loro approvazione. 2. Gli incrementi e le maggiorazioni per fattori di rischio di cui alla tabella B2 devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione. CAPO VI INCARICHI DI COLLAUDO Articolo 48 Oggetto dell'incarico 1. Il collaudo tecnico amministrativo di lavori e forniture comprende l'esame, la verifica e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazione di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere, le visite di collaudo e infine il rilascio del certificato di collaudo. 2. Il collaudo si riferisce sia all'opera dell'esecutore del lavoro che a quella del professionista direttore dei lavori. Articolo 49 Onorario 1. L'onorario è calcolato moltiplicando le percentuali di cui alla Tabella C per il consuntivo lordo dei singoli lavori, (lavori e forniture eseguite in conformità di contratto, al lordo delle eventuali detrazioni del direttore dei lavori o del collaudatore, maggiorati dell'importo delle riserve esaminate). 2. Il consuntivo lordo è desunto dallo stato finale di contabilità oppure dai costi standardizzati per tipologia di opere approvati dalla Giunta Provinciale. 3. Qualora l'ammontare degli acconti non sia fissato nel contratto, l'onorario per la prestazione di collaudo viene calcolato in base alla Tabella C – Collaudi tecnico-amministrativi – del Regolamento ed è pagato con non più di un acconto all'anno, commisurato all'entità delle prestazioni svolte. 4. Per la verifica tecnico-contabile l'onorario viene aumentato del 20%. 6. L'onorario per il collaudo statico è calcolato moltiplicando le percentuali di cui alla Tabella C 1 per il consuntivo lordo delle strutture statiche. CAPO VII ALTRI INCARICHI CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE Articolo 50 Verifiche statiche dei ponti 1. La prestazione del controllo statico e/o collaudo dei ponti esistenti è compensata secondo i criteri di all'allegato II. Articolo 51 Verifica di idoneità statica 1. La prestazione di verifica di idoneità statica degli edifici è compensata con la lett. f) della Tabella B) delle categorie If o Ig con riferimento all'importo delle opere strutturali oggetto di verifica. 2. Il rimborso spese viene calcolato con riferimento all'importo delle opere strutturali oggetto di verifica. Articolo 52 Verifica delle anomalie delle offerte delle imprese 1. La prestazione di verifica delle anomalie delle offerte delle imprese è compensata con 5,00 Euro per ogni singola posizione dell'elenco prezzi e relative a tutte le ditte che hanno presentato offerta. L'importo del compenso viene attualizzato ogni 3 anni. Non sono considerate le posizioni relative ai costi della sicurezza. Articolo 53 Partecipazione a commissioni di gara 1. La prestazione di membri di commissioni per concorsi di progettazione o gare per l'affidamento di lavori, forniture o servizi è compensata a vacazione a norma dell'articolo 2. Articolo 54 Inventarizzazione 1. La prestazione di inventarizzazione viene compensata con la corresponsione di 14,00 Euro per pezzo inventarizzato oltre le spese in misura del 10%. L'importo del compenso viene attualizzato ogni 3 anni. Articolo 55 Studi di fattibilità 1. L'onorario per gli studi di fattibilità è determinato a vacazione in base all'art. 2. 2. Lo studio di fattibilità non contiene tutti gli elementi previsti per il progetto preliminare. 3. L'onorario per lo studio di fattibilità è parte integrante del compenso per il progetto preliminare, qualora allo stesso professionista venga conferito anche l'incarico del progetto preliminare. Articolo 56 Valutazione di impatto ambientale 1. Gli onorari vengono calcolati a vacazione. Articolo 57 Coordinatore di concorsi di progettazione 1. L'onorario per il coordinamento di concorsi viene di norma calcolato sulla base dei criteri di all'allegato III. Articolo 58 Prevenzione incendi 1. La progettazione delle misure per l'ottenimento del collaudo relativo alla prevenzione incendi viene compensata secondo i criteri di cui all'allegato IV. Articolo 59 Acustica 1. Le prestazioni relative all'acustica vengono compensate secondo i criteri di cui all'allegato V. Articolo 60 Lavori topografici e catastali 1. Per quanto riguarda gli onorari relativi ai rilievi topografici e catastali si applica la "normativa e tariffa per lavori topografici e catastali" dei topografi associati della Regione Trentino Alto Adige. Articolo 61 Prestazioni urbanistiche 1. Le prestazioni urbanistiche vengono compensate secondo i criteri di cui all'allegato VI. CAPO VIII PENALI E RISOLUZIONE DEGLI INCARICHI Articolo 62 Penali per ritardi nell'esecuzione dell'incarico 1. Qualora la presentazione degli elaborati di progetto venga ritardata oltre i termini indicati nel contratto, è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% dell'onorario, da trattenersi sull'onorario stesso. L'importo complessivo della penale in detrazione non può tuttavia superare il 10% dell'onorario. 2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 60 giorni, il Committente resta libero da ogni impegno verso il progettista inadempiente e questi non può pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. 3. E' facoltà del Committente applicare una detrazione sull'onorario del direttore lavori o del responsabile di progetto qualora l'esecuzione dell'opera abbia subito ritardi o aumento dei costi a causa di una comprovata condotta negligente esclusivamente di detti professionisti. Articolo 63 Facoltà di recesso del Committente 1. Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. (Articolo 2237 C.C.) 2. Il Committente ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico specificatamente nei seguenti casi: a) Qualora, dopo la presentazione del progetto preliminare ritenga non conveniente dar seguito alle ulteriori fasi progettuali per l'elevatezza della spesa o per altro suo insindacabile motivo. In siffatto caso al progettista è corrisposto il compenso a norma dell'articolo 28, sempre che sul progetto preliminare il competente organo consultivo non abbia espresso parere negativo. Ove sul progetto preliminare non venisse espresso parere positivo dal competente organo consultivo per accertato grave difetto del progetto, al professionista non è dovuto alcun compenso e il Committente ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico. b) Qualora il progetto definitivo non si presenti idoneo a conseguire la concessione edilizia, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni per cause non imputabili al professionista, ovvero qualora lo stesso Committente per suo insindacabile motivo ritenga non conveniente dar seguito ad ulteriori fasi della progettazione. In siffatto caso e sempre che l'elaborato progettuale abbia conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo, al progettista spetta il compenso a norma dell'articolo 28. Articolo 64 Risoluzione per inadempimento 1. Qualora il soggetto incaricato dell'esecuzione di una prestazione professionale non adempia le proprie obbligazioni, il Committente può chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (Articolo 1453 C.C.). CAPO IX DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI E DISPOSIZIONE FINALE Articolo 65 Premio per anticipata ultimazione dei lavori 1. Qualora l'esecuzione dei lavori termini anticipatamente rispetto al termine previsto in contratto, l'Amministrazione può riconoscere a tutti i professionisti incaricati della realizzazione dell'opera un premio per ogni giorno di anticipo, a condizione che l'esercizio della prestazione sia conforme a quella oggetto dell'incarico. 2. Il premio sarà pari allo 0,5% dell'onorario spettante per ogni giorno di anticipo fino a un massimo del 10% dell'onorario. Articolo 66 Determinazione dell'importo per rimborso spese 1. Il compenso per onorari e spese occorrenti per eventuali rilievi, misure, apposizione di termini e capisaldi, trivellazioni, pratiche di accatastamento, documentazione per la procedura ordinaria della verifica di impatto ambientale, qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente è liquidato a parte, quando tali prestazioni vengano richieste dal Committente. Articolo 67 Modalità di compilazione della parcella 1. La liquidazione delle competenze ha luogo su presentazione di parcella redatta in maniera analitica in formato digitale. Pertanto, la parcella deve indicare: a) gli estremi del contratto d'incarico (codice e denominazione dell'opera, oggetto dell'incarico e data e n. di protocollo della stipulazione del contratto); b) l'importo assunto a base di calcolo dell'onorario; c) la percentuale di applicazione con esplicita menzione della classe e della categoria dell'opera cui la prestazione si riferisce (tabella A); d) l'aliquota di parzializzazione di cui alle tabelle B, B1 e B2 con la menzione delle singole lettere indicanti le prestazioni professionali considerate; e) l'operazione di calcolo effettuata; f) i criteri adottati per il rimborso di spese e vacazioni; g) la somma di cui si chiede la liquidazione al lordo di IVA e contributo Cassa nazionale previdenza ed assistenza; h) i dati bancari necessari per il pagamento. 2. Nella parcella devono essere indicati tutti i dati prescritti dalla vigente normativa fiscale. Articolo 68 Definizione di controversie 1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. 2. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti; sia la parte attrice che la parte convenuta possono adire anche il giudice ordinario. 3. La procedura arbitrale è ammessa solo se prevista dalla normativa statale e previa espressa autorizzazione dell'amministrazione committente; per gli incarichi della Provincia autonoma detta autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale. 4. In caso di controversie è comunque competente in via esclusiva il Foro di Bolzano. 5. In ogni caso, prima di adire il giudice ordinario o l'arbitrato, le parti s'impegnano a partecipare ad un incontro informativo sulla mediazione (conciliazione) avanti il servizio di mediazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, da tenersi entro 14 giorni dalla data di richiesta di una delle parti. 6. La mediazione (conciliazione) è un procedimento volontario nel quale interviene un mediatore (conciliatore) esperto e neutrale, che mediante l'impiego di tecniche specializzate agevola sistematicamente il dialogo fra le parti in lite con l'obiettivo di farle trovare autonomamente una soluzione del conflitto. 7. A seguito dell'incontro di cui al comma 5, ogni parte entro i successivi 14 giorni può optare per un tentativo di mediazione (conciliazione) e proporre un mediatore (conciliatore) iscritto nel relativo albo tenuto presso la Camera di Commercio di Bolzano oppure rifiutare la mediazione (conciliazione). In caso di mancato accordo sul nome del mediatore (conciliatore) lo stesso viene nominato dal servizio di mediazione della Camera di Commercio. Le parti concorrono in parti uguali nella copertura dei costi della mediazione. Articolo 69 Spese contrattuali 1. Sono a carico del professionista le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dell'IVA. Articolo 70 Requisiti di ordine generale 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di cui al presente capitolato prestazionale e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.lgs del 12 aprile 2006, n. 163. 2. Sono altresì esclusi i professionisti che si trovano nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 14 della L.P. 10.08.1995, n. 16 e relativo regolamento, o per i quali sussiste un qualunque altro impedimento di legge. 3. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni della LP 17/1993, in cui indica anche le eventuali condanne. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o ai concorrenti esteri, l'amministrazione può chiedere di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 6. I documenti accertanti il possesso dei requisiti prescritti sono presentati dall'aggiudicatario alla stipulazione del contratto. Articolo 71 Prestazioni non definite 1. Per prestazioni che non risultano definite sia nel presente disciplinare che nella vigente tariffa professionale saranno adottati i criteri per il calcolo dell'onorario da stabilire, sentiti i competenti ordini professionali. Articolo 72 Disposizione finale 1. Il presente nuovo disciplinare si applica a tutti gli incarichi conferiti dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.