Dgp_Bolzano_15_6_09_1609 Deliberazione giunta Bolzano 15 giugno 2009, n. 1609 Direttive ai sensi dell’articolo 127 comma 2 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche (Riqualificazione energetica di edifici esistenti con ampliamento) Visto l’articolo 127, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dall’art. 51 comma 3 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, che, per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale nell’attività edilizia, ammette interventi di ampliamento in deroga per edifici, già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale, purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C. Considerato che lo stesso articolo affida alla Giunta provinciale il compito di emanare direttive: a) sui criteri tecnici nonché sulle caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono già presentare per poter essere oggetto degli ampliamenti; b) sui semplificati criteri procedimentali; c) sui valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli edifici; d) sui casi di esenzione dagli obblighi di convenzionamento; e) sulle eventuali esenzioni dal contributo sul costo di costruzione e sugli oneri di urbanizzazione; visto che le presenti direttive debbono essere emanate di concerto con il Consiglio dei Comuni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti legalmente espressi le seguenti direttive: Ai sensi dell’articolo 127, comma 2, della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dall’art. 51 comma 3 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è ammesso secondo le presenti direttive l’ampliamento di edifici esistenti purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C oppure soddisfi già questo standard: 1. L’ampliamento è consentito per edifici esistenti che alla data del 12 gennaio 2005 avevano una cubatura fuori terra legalmente esistente o concessionata di almeno 300 mc, destinata in misura superiore al 50% a scopo abitativo. Per il calcolo di tale percentuale la cubatura di cui all’articolo 108 della legge urbanistica provinciale non è considerata cubatura destinata a scopo abitativo. 2. L’ampliamento non è ammesso nelle zone di bosco e di verde alpino. 3. Il Consiglio comunale può determinare entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti direttive ulteriori ambiti nei quali non è ammesso l’ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo di cui al punto 1 fino al 75%. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti le predette determinazioni possono essere assunte dalla Giunta comunale. 4. L’ampliamento non è ammesso in caso di demolizione e ricostruzione. In caso di demolizione parziale l’ampliamento è ammesso se non viene demolita più del 50% della cubatura esistente fuori terra di cui al punto 1. 5. L’ampliamento deve essere destinato interamente per le destinazioni d’uso abitazione o abitazione convenzionata di cui all’articolo 75, comma 2, della legge urbanistica provinciale. L’abitazione ampliata o realizzata tramite l’ampliamento non può superare la superficie di 160 mq di cui all’articolo 42 della legge sull’edilizia abitativa agevolata, legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e s. m. Note: Art. 75 comma 2: Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d'uso di costruzioni: a) abitazione; b) attività terziaria eccettuato il commercio; c) commercio al dettaglio; d) attività produttiva e commercio all'ingrosso; e) agricoltura; f) opere di interesse pubblico; g) abitazione convenzionata. Articolo 42 della legge sull’edilizia abitativa agevolata: ARTICOLO 42 Abitazioni economiche 1. Sono considerate abitazioni economiche le abitazioni che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), e non più di dieci vani abitabili, oltre i locali accessori, e comunque una superficie utile abitabile non superiore a 160 metri quadrati. 2. Ulteriori caratteristiche delle abitazioni economiche possono essere previste con regolamento di esecuzione. 3. Per motivi di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi si può derogare alle prescrizioni di cui al comma 1. 6. Qualora venga ampliata un’abitazione già convenzionata oppure agevolata secondo la legge sull’edilizia abitativa agevolata si applicano all’abitazione ampliata gli stessi obblighi vigenti per l’abitazione esistente in relazione al convenzionamento di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale e alla salvaguardia della funzione sociale ai sensi dell’articolo 62 della legge sull’edilizia abitativa agevolata, compresa la durata di questi vincoli. Qualora venga realizzata un’abitazione a sè stante, l’ampliamento è soggetto all’obbligo del convenzionamento ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Art. 79 (Edilizia convenzionata) (1) Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l'abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell'occupazione dell'abitazione. Il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 , salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d'uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell'importo vigente al momento della presentazione della relativa domanda. (2) Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto a condizione che il concessionario, con un atto unilaterale d'obbligo o con una convenzione, autorizzi il comune a far annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal comune a spese del concessionario. (3) L'abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. Entro il medesimo termine l'acquirente o il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell'abitazione. (4) Qualora l'abitazione convenzionata dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro sei mesi da persone aventi diritto. Il fatto che l'abitazione si sia resa libera, deve essere comunicato al comune entro trenta giorni. Se la comunicazione non avviene o avviene in ritardo si applica una sanzione pecuniaria pari a 500 euro. (5) Se l'abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l'abitazione al canone di locazione provinciale all'Istituto per l'edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L'indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell'Istituto per l'edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l'abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l'abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. Qualora l'abitazione non venga messa a disposizione dell'Istituto per l'edilizia sociale o delle persone indicate dal comune entro ulteriori 30 giorni, il proprietario deve corrispondere all'Istituto per l'edilizia sociale, rispettivamente al comune, per ogni mese di ritardata consegna una sanzione amministrativa pari al canone provinciale. 114) (6) È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. (7) Se un'abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 1 è occupata da persone non aventi diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l'ammontare del canone di locazione provinciale. Se l'abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l'ammontare del canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate. (8) In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio e alloggi protetti. (9) In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro. (10) Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in questo articolo e nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo si applica l'articolo 91. (11) I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie. (12) La convenzione e l'atto unilaterale d'obbligo possono essere autenticati dal segretario del comune interessato. (13) I requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionata possono essere dimostrati esclusivamente mediante una certificazione ufficiale o i relativi documenti in originale o copia fotostatica. (14) Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del sindaco o del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione, se dovuto, nei seguenti casi: a) qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente; b) qualora all'area sulla quale insiste l'abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d'uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate. 115) (15) Per il rilascio dei nulla osta di cui al comma 14 non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d'uso prescritta dall'articolo 75, comma 3. 116) (16) Previo nulla osta del sindaco o del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, possono essere effettuate per l'immobile vincolato modifiche all'atto unilaterale d'obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta. 116) (17) Alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima dell'emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni. Lo stesso vale per il loro coniuge non legalmente separato e per i loro figli. Qualora queste persone acquistino o affittino abitazioni convenzionate, si può prescindere dall'obbligo dell'occupazione permanente dell'abitazione. 116) (18) Con delibera della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri. 116) 117) ARTICOLO 62 Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati 1. Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata. 2. Qualora il vincolo sociale ventennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l’annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d’obbligo, o in base ad un decreto del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa. 3. Il vincolo decorre dalla data della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di effettiva occupazione dell’abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l’abitazione agevolata deve essere occupata in modo stabile ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari; inoltre l’abitazione non può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo per l’ammortamento di mutui stipulati per la costruzione, l’acquisto o il recupero dell’abitazione stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato alla costruzione, acquisto o recupero dell’abitazione oggetto dell’agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell’articolo 732 del codice civile * * Modificato dalla Lprov 10 agosto 2001, n. 8 5. Per le abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata l’importo del mutuo ipotecario non può essere superiore al 100 per cento del valore convenzionale dell’abitazione, come definito dall’articolo 7. Agli effetti del presente comma si considerano abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata esclusivamente quelle a carico delle quali è tavolarmente annotato il vincolo di cui all’articolo 27 o 28 della legge provinciale 15 agosto 1972, n. 15, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, o di cui al combinato disposto degli articoli 86 e 62. Per tutte le altre abitazioni l’importo del mutuo ipotecario può ammontare al 150 per cento del valore convenzionale dell’abitazione.* 6. Nel secondo decennio di durata del vincolo è ammessa, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, l’alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazione all’IPES o al comune .È inoltre ammessa la costituzione di ipoteche a carico dell’abitazione agevolata senza i limiti previsti dai commi 4 e 5. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L’alienazione è autorizzata a condizione che l’acquirente subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall’alienante, salvo che il mutuo venga estinto anticipatamente. L’autorizzazione da parte del direttore di ripartizione deve essere concessa entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l’autorizzazione non venga concessa entro il predetto termine, può essere sostituita da una dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia responsabile per l’osservanza dell’obbligo di alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali l’abitazione a favore di persone aventi i requisiti richiesti.* 7. Nel secondo decennio di durata del vincolo può anche essere concessa l’autorizzazione a cedere la nuda proprietà dell’alloggio. Qualora l’abitazione sia stata realizzata su un’area espropriata per l’edilizia abitativa agevolata, la nuda proprietà può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l’assegnazione di terreno agevolato nel relativo comune. 8. Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 5, 6 e 7. 9. Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. L’autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non locata dell’abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L’autorizzazione si intende tacitamente accordata se la richiesta non viene respinta entro 90 giorni.* 10. Nell’abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado. 11. Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l’acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario prima dell’entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione dell’agevolazione edilizia. 7. L’ampliamento può essere approvato, con particolare riguardo alla tutela del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, osservando le seguenti prescrizioni: a) È possibile derogare ai limiti di cubatura e di altezza degli edifici osservando tutte le altre disposizioni stabilite dalla legge urbanistica provinciale, dai regolamenti e dagli strumenti di pianificazione urbanistica. b) L’edificio esistente può essere ampliato al massimo di 200 mc di cubatura fuori terra. c) L’altezza ammissibile dell’edificio esistente può essere superata fino ad 1 m. d) L’ampliamento di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali o del paesaggio può essere approvato solo previo conforme parere della competente autorità. e) per edifici siti in ambiti soggetti a tutela insiemi o nelle zone A sono da osservare le particolari caratteristiche che hanno originato tale tutela e destinazione. 8. L’ampliamento ha luogo indipendentemente e senza incidere su altri diritti edificatori vigenti ed è cumulabile con altri diritti edificatori, che possono essere realizzati anche contemporaneamente. Non sono cumulabili con l’ampliamento i diritti edificatori di cui agli articoli 108 e 128/ter della legge urbanistica provinciale. 9. L’ampliamento è soggetto al rilascio della concessione edilizia. Alla domanda di concessione deve essere allegato il calcolo di un tecnico autorizzato sul conseguimento per l’intero edificio almeno dello standard Casa Clima C di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 settembre 2004, n. 34. Alla domanda di rilascio della licenza d’uso deve essere allegato il certificato emesso dall’Agenzia Casa Clima attestante per l’intero edificio il conseguimento almeno di questo standard di efficienza energetica. 10. Nella concessione edilizia deve essere espressamente menzionata la presente deliberazione e le concessioni edilizie di ampliamento devono essere registrate dal comune in un apposito elenco. 11. Norme transitorie a) Le domande di ampliamento presentate prima dell’entrata in vigore della presente de liberazione si considerano presentate il giorno dell’entrata in vigore della presente deliberazione. b) I lavori di ampliamento devono essere iniziati entro il 31 dicembre 2010. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G. P. H. BERGER