Dgp_Bolzano_10_11_08_4172 Deliberazione Giunta Bolzano n. 4172 del 10/11/2008 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 30/12/2008 - Errata corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 3/02/2009) Direttive ai sensi dell'articolo 127, comma 3 della legge urbanistica provinciale, L.P. 11 agosto 1997, n. 13 - (Costruzione di verande su edifici esistenti) Premessa: Ai sensi dell’articolo 127, comma 1 della legge urbanistica provinciale, L.P. 11 agosto 1997, n. 13, i nuovi impianti e la realizzazione di opere relativi al contenimento dei consumi energetici ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all’articolo 66 della stessa legge e non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura se eseguiti su edifici esistenti alla data 12 gennaio 2005. L'articolo 127, comma 3 della legge urbanistica provinciale dispone che anche la costruzione di verande vale come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si può derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all’indice di area coperta, purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Visto il parere del Consiglio dei Comuni del 14.10.2008, prot. n. 3410. In relazione a questo parere si constata, che le caratteristiche tecniche devono garantire che si tratti prima di tutto di interventi per il contenimento dei consumi energetici. L'efficienza energetica risulta dall'accumulo di calore nella parete esposta al sole. La veranda dev'essere isolata e deve avere la vetrata sufficientemente grande in relazione all'immissione del sole. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE d e l i b e r a ad unanimità di voti legalmente espressi Ai sensi dell'articolo 127 comma 3 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 si disciplina: 1. una veranda per lo sfruttamento passivo dell’energia solare deve essere interamente esposta al sole diretto, il giorno 23 dicembre, per almeno 3 ore. Deve essere costruita su una parete esterna di massa sufficiente, in relazione alla capacità di accumulo di calore, ed essere termicamente divisibile dai locali retrostanti. La distanza tra la parete esterna dell’edificio e la parte vetrata della veranda non può essere superiore a 3,50 m. Deve essere garantita la trasmissione del calore all’interno dell’edificio. 2. una veranda non può essere dotata di sistema di riscaldamento. 3. la superficie lorda di piano di una veranda non può essere superiore all’8% della relativa superficie lorda di piano della porzione materiale interessata. La superficie lorda di piano della veranda può in ogni caso raggiungere 9 m²; in nessun caso essa deve superare il limite di 30 m². 4. tutte le parti della struttura della veranda devono essere sufficientemente isolate. Valgono i seguenti Coefficienti di trasmissione del calore: • Parti strutturali Uf ≤ 2,0 W/(m²K) • Parti vetrate Ug ≤ 1,1 W/(m²K). Questi parametri di misura sono definiti secondo il Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34. 5. La superficie vetrata non può essere inferiore al 70% della facciata della veranda.