Det_Territorio_9_8_05 Gazzetta Ufficiale N. 195 del 23 Agosto 2005 Determinazione Territorio 9 agosto 2005 Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati (Rideterminazione superficie degli immobili per i tributi sui rifiuti) Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Note: per il comma citato, vedere le note in fondo. per l’Allegato C di cui al Dpr23 marzo 1998, n. 138, vedere note in fondo IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; Sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali in data 28 luglio 2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8. Determina: Art. 1. Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati 1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, previa elaborazione da effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, mettono a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, tramite appositi documenti informatici in formato TXT o XML, secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'allegato B, i seguenti dati per ciascuna unità immobiliare, come risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale, l'indirizzo, i dati metrici e gli intestatari catastali. Tali documenti informatici, nelle more dell'attivazione di appositi servizi telematici, vengono messi a disposizione mediante supporti informatici. Per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle «norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)» di cui all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonchè della necessità di stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne l'ubicazione, con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della scala, dell'interno e del piano dell'unità immobiliare cui di riferisce la superficie. 2. In caso di assenza del dato relativo alla superficie, sono altresì segnalate le unità immobiliari urbane prive di planimetria, ovvero quelle in cui la planimetria esistente in Ufficio non ha consentito il calcolo della superficie, per l'attivazione delle procedure previste nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Eventuali documentate segnalazioni dei sopradetti soggetti, corredate di una copia della planimetria catastale, volte ad evidenziare la circostanza che le planimetrie catastali sono state già presentate agli uffici catastali, sono trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia. 3. Al fine di favorire l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali e per conseguire una più agevole ed esaustiva individuazione delle unità immobiliari, i Comuni e l'Agenzia del territorio cooperano, secondo modalità da definirsi anche a livello locale, per l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali con quelli presenti negli archivi comunali ed afferenti ai soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle unità immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente per il completamento, l'aggiornamento e la normalizzazione della toponomastica e per il completamento ed allineamento dei soggetti intestatari catastali e dei relativi codici fiscali. 4. L'allineamento di cui al comma 3 è conseguito dall'Agenzia del territorio attraverso l'esame degli esiti delle elaborazioni effettuate dai comuni e delle eventuali proposte di aggiornamento puntuali avanzate dagli stessi, nonchè mediante l'incrocio con i dati degli archivi forniti dai Comuni. Gli esiti delle suddette elaborazioni e proposte di aggiornamento, sono trasmessi dai Comuni, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B. Per consentire un processo di allineamento automatizzabile degli archivi catastali attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi ultimi sono messi dai Comuni a disposizione, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato C. Le risultanze dei processi di allineamento alimentano periodici aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia del territorio. 5. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano, su richiesta dei Comuni, all'esame delle istanze presentate dai contribuenti per la correzione di eventuali errori contenuti nei dati messi a disposizione ai sensi del comma 1. I Comuni segnalano, attraverso le modalità indicate nell'allegato B, le predette istanze. Gli Uffici, previa acquisizione delle istanze stesse, ne verificano i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti, aggiornano i dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in conformità alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B. 6. L'utilizzo di tutti i dati e le informazioni forniti dall'Agenzia del territorio ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del territorio, è consentito ai soli fini istituzionali. Roma, 9 agosto 2005 p. Il direttore dell'Agenzia: Molinari ALLEGATI IN DOCUMENTI PDF A PARTE Note Art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento». Art. 70 comma 3, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (come modificato) art. 70 Denunce. Testo: in vigore dal 1 gennaio 2005 1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia é redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente é tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.* * Comma integrato dalla legge 30/12/2004, n. 311 4. La dichiarazione é sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. Allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ALLEGATO C NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T) CRITERI GENERALI 1. Nella determinazione della superficie catastale delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. 3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unita' immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. 4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato. CRITERI PER I GRUPPI "R" E "P" 1. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale e' data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unita' immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze e' computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unita' immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie e' da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate. 2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unita' immobiliari di categoria R/4 e' computata nella misura del 50 per cento. 3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalita' dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. CRITERI PER IL GRUPPO "T" 1. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale e' data dalla somma: a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali; b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unita' immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento. 2. Per le unita' immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e' computata nella misura del 50 per cento.