Delib_Inail_18_4_00 Delibera del presidente Inail, Gianni Billia, del 14 aprile 2000, relativa al "Dlgs n. 38/2000 articoli 4, 5 e 6: denunce ex articolo 12 Testo unico n. 1124/65". Il Presidente Considerate le incertezze rappresentate, per talune fattispecie, in ordine alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo; Tenuto conto del vasto numero dei soggetti destinatari di detto obbligo assicurativo e della peculiarità di taluni rapporti di lavoro non facilmente identificabili sotto il profilo giuridico; Ravvisando, altresì, che i ristretti termini per adempiere possono determinare errori e ritardi nelle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico n. 1124/1965; Valutata, quindi, l'opportunità di adottare, nella fase di prima attuazione delle predette disposizioni, criteri di correntezza nella determinazione delle sanzioni previste per i casi di inosservanza dei termini di denuncia fissato dalle norme; Ritenuta, altresì, l'urgenza di provvedere al riguardo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, punto c) del Dpr n. 367/97 già citato; Delibera che in sede di prima attuazione delle disposizioni dettate dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per l'assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale, dei lavoratori parasubordinati e degli sportivi professionisti, dovranno essere valutate, nell'ambito dell'eventuale adozione dei provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni di legge, le circostanze connesse a obiettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo o altre cause di forza maggiore che abbiano impedito di adempiere nel termine fissato dalle citate norme agli obblighi di denuncia in questione, sempre che le stesse denunce siano state presentate entro i 30 giorni successivi al predetto termine e il versamento dei premi sia effettuato entro la scadenza fissata dall'Istituto. La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.