Delib_Cipe_3_5_01_57 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 Finanza di progetto: attuazione dell'art. 57, legge n. 388/2000, ed integrazioni alla delibera n. 80/1999. (Deliberazione n. 57/2001). (GU n. 161 del 13-7-2001) IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, costituente la legge-quadro in materia di lavori pubblici nel testo aggiornato e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234/1999, e visti in particolare l'art. 14 sulla programmazione dei lavori pubblici e gli articoli da 37-bis a 37-nonies, diretti a disciplinare la realizzazione di opere pubbliche, senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare: l'art. 4, che individua lo studio di fattibilità quale strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni d'investimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, per le opere di costo complessivo superiore ai 20 miliardi di lire e che dispone la sottoposizione a valutazione economica degli studi relativi ad opere il cui costo complessivo travalichi i 100 miliardi di lire; l'art. 7, che istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unità tecnica - Finanza di progetto, qui di seguito denominata Unità, cui viene affidato il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento d'infrastrutture con ricorso a capitali privati e di fornire supporto alle commissioni di questo Comitato su materie inerenti al finanziamento d'infrastrutture; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge-quadro; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004, che, nel ribadire l'importanza delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003, quantifica gli importi di spesa pubblica per investimenti che dal 2002 saranno sostituiti da capitale privato; Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal citato documento di programmazione economico-finanziaria, dispone che le amministrazioni statali acquisiscano, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione d'infrastrutture, le valutazioni della menzionata Unità secondo modalità e parametri che questo Comitato é chiamato a definire, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la delibera 9 giugno 1999, n. 80 (Gazzetta Ufficiale n. 240/1999), con la quale questo Comitato ha stabilito, ai sensi del comma 6 del citato art. 7 della legge n. 144/1999, le modalità organizzative dell'Unità; Visto il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 aprile 2001; Considerato che le modalità di attuazione della prima parte dell'art. 57 della legge n. 388/2000, sottoposte al parere della suddetta Conferenza, hanno carattere sperimentale e che eventuali modifiche verranno apportate a seguito di una prima valutazione dei risultati effettuata nei primi mesi del 2002; Considerato che l'art. 57 della richiamata legge n. 388/2000 prevede che le amministrazioni regionali e locali possano ricorrere alla valutazione dell'Unità secondo le modalità come sopra definite; Considerato che la medesima norma demanda a questo Comitato, sentita la suddetta Conferenza unificata, d'individuare anche ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto; Considerato che questo Comitato, in sede di riparto di risorse pubbliche, ha costantemente raccomandato il ricorso alle tecniche di project financing ed ha adottato prime misure d'incentivazione, in particolare prevedendo un meccanismo di ripartizione degli eventuali risparmi conseguenti all'introduzione di tale strumento in fase di realizzazione degli interventi di trasporto rapido di massa approvati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che anche in altre sedi, sono state assunte iniziative intese a promuovere l'utilizzo di tale metodologia e che, tra l'altro, nell'ambito dei criteri per l'assegnazione della riserva di "premialità" del 4% prevista dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 é stato individuato uno specifico criterio relativo alla "finanza di progetto"; Considerato che, nella riunione propedeutica alla seduta tenuta da questo Comitato il 4 aprile 2001, é stata rilevata l'opportunità di demandare ad apposito gruppo di lavoro la formulazione di un'organica proposta per l'individuazione di un'articolata serie di misure d'incentivazione dello strumento finanza di progetto; Ritenuto di condividere tale impostazione, in relazione alla complessità del tema ed alla necessità di un più diretto coinvolgimento anche delle amministrazioni regionali e locali; Ritenuto, nell'occasione, di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla richiamata delibera n. 80/1999, tra l'altro, nell'ottica di offrire una lettura delle disposizioni sulla struttura di supporto all'Unità coordinata con i contenuti del contratto collettivo nazionale - comparto Ministeri - relativo al triennio 1998-2001 e di assicurare maggiore flessibilità operativa, nonché di procrastinare la valutazione sui risultati dell'attività istituzionale dell'Unità in considerazione dei ritardi nell'avvio di operatività della medesima; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Prende atto del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, adottato dall'Unità stessa ai sensi del punto 5, comma 1, della propria delibera n. 80/1999, meglio specificata in premessa; Delibera: 1. Integrazioni e modifiche alla delibera n. 80/1999. 1.1. La disposizione riportata all'art. 2, comma 6, é modificata nel senso che la struttura di supporto amministrativo all'Unità é composta di un minimo di sette addetti, appartenenti alle aree funzionali B e C di cui al contratto citato in premessa. A tal fine le amministrazioni centrali, componenti di questo Comitato, agevoleranno, con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 14 - 17, le procedure di comando attivate dalla segreteria di questo Comitato su richiesta del coordinatore dell'Unità. 1.2. Il termine per la presentazione della relazione prevista all'art. 3, comma 5, e relativa all'anno 2000 resta confermato al 31 luglio 2001. A regime, il termine per la presentazione della suddetta relazione annuale a questo Comitato é anticipato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello considerato. 1.3. Il termine previsto all'art. 5, comma 2, é differito al 30 novembre 2001. 1.4. Entro il suddetto termine del 30 novembre 2001 questo Comitato presenta al Parlamento, ai sensi del comma 41 del citato art. 7 della legge n. 144/1999, la prima relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti. Per gli anni successivi, detta relazione é presentata entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione dell'Unità di cui al precedente punto 1.2. 1.5. La segreteria di questo Comitato instaurerà forme di sistematico collegamento con la predetta Unità in modo da assicurare un proficuo scambio d'informazioni, anche in via informatica, in ordine alle attività portate avanti, rispettivamente, dall'Unità e da questo Comitato. In tale ottica l'Unità provvederà, in particolare, ad informare il suddetto ufficio sugli studi di fattibilità e sui progetti sottoposti alla propria valutazione ai sensi del punto 2 della presente delibera, comunicando le risultanze di detta valutazione. 2. Modalità di attuazione dell'art. 57 della legge n. 388/2000. 2.1. In fase di pianificazione dei programmi di spesa, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad acquisire le valutazioni dell'Unità, con le seguenti modalità: a) nella fase di affidamento degli studi di fattibilità relativi ai progetti per la realizzazione di opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire e che le amministrazioni ritengano suscettibili di essere finanziate con ricorso a capitali privati, le stesse acquisiscono le valutazioni dell'Unità in merito alla individuazione dei requisiti e dei contenuti degli studi di fattibilità che consentano l'accertamento delle condizioni di avvio dell'iniziativa; b) nella fase di valutazione dei risultati degli studi di fattibilità, le amministrazioni acquisiscono le valutazioni dell'Unità in merito alle soluzioni e modalità individuate di ricorso a capitali privati verificandone i presupposti per la concreta attuabilità. 2.2. In fase di attuazione dei programmi di spesa le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad acquisire, per le iniziative d'investimento complessivo superiore ai 100 miliardi di lire, le valutazioni dell'Unità con riferimento: a) alle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; b) alla documentazione di gara per l'aggiudicazione delle concessioni o altri strumenti giuridici che consentano il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato; c) alle offerte ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici nel corso della procedura di aggiudicazione. 2.3. In fase di prima applicazione qualora non sia possibile rispettare gli adempimenti di cui ai punti precedenti, questo Comitato acquisisce le valutazioni dell'Unità sui programmi allo stesso sottoposti ai sensi della normativa vigente. 2.4. Al fine di garantire la coerenza delle attività di pianificazione della realizzazione d'infrastrutture di pubblica utilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria, e alla luce di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 4, della legge n. 144/1999, le amministrazioni regionali e locali possono avvalersi del supporto tecnico dell'Unità, secondo le modalità ed i criteri sopraindicati. Formulando proposte di soluzione delle criticità riscontrate: eventuali modifiche alle direttive in questione saranno adottate con la procedura stabilita dalla norma richiamata. 2.6. Con successiva deliberazione di questo Comitato saranno individuate ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto alla luce della ricognizione effettuata da un apposito gruppo di lavoro che verrà istituito presso questo Comitato. Roma, 3 maggio 2001