Del_giunta_Lombardia_48647_00 Disposizioni per l'erogazione del contributo ai sensi della legge 431/98 (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) Delibera Giunta Regionale Lombardia 6/48647/2000 Visti gli articoli 5,117,118 e 128 della Costituzione; Visto l’articolo 59, commi 51,52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, (a norma dell’articolo 59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e che, tra l'altro, all'art. 3, comma 3 mantiene in capo alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305 recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell’art. 4, comma 5 del decreto 31 marzo 1998, n. 109; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che approva i modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni agevolate; Visto il comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica concernente il rendimento medio ponderato annuo relativo all’emissione dei buoni poliennali del Tesoro emessi nel 1998, ai sensi della tabella I, parte I, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; Visto il Decreto del Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi; Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 100 del 30 giugno 1999 relativo a “Legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione"; Considerato che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9 - 18 di integrare il fondo statale con fondi autonomi, quantificati in 15 miliardi/anno per 3 anni e ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo; Considerato, altresì, che la legge regionale prevede che: "Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta Regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con D.M. del Ministero LL.PP. del 7 giugno 1999 e ai sensi del Decreto Legislativo n.109/1998;"… "La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l’intento di garantire la facilità di accesso all’intervento e l’immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione": Viste le "Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni" predisposti dal competente Servizio Edilizia Residenziale, la relativa relazione illustrativa nonchè lo schema di bando tipo e l'avviso di bando allegati sub A alla presente deliberazione; Considerato che il Dirigente del Servizio proponente riferisce che le suddette disposizioni sono state esaminate in numerose riunioni con i Comuni e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e degli inquilini, come previsto dalla legge regionale; Ritenuto che le disposizioni di cui al punto precedente e lo schema di bando tipo rispondono alle esigenze di una rapida attivazione della procedura per il riparto dei fondi tra i Comuni e a criteri di equità nell'individuazione dei soggetti beneficiari e nella determinazione del contributo; Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127; A voti unanimi espressi nelle forme di legge D E L I B E R A di approvare le "Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni" predisposti dal competente Servizio Edilizia Residenziale, la relativa relazione illustrativa nonché lo schema di bando tipo e l'avviso di bando allegati sub A alla presente deliberazione di demandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di controllo in merito alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai beneficiari dei contributi, ferme restando quelle di legge da espletarsi da parte degli enti erogatori di demandare a un successivo provvedimento l'eventuale esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti delle Amministrazioni Comunali che risultassero inadempienti rispetto all'apertura dei bandi di cui alle disposizioni allegate; di dare mandato agli uffici per l'espletamento di tutte le procedure previste nelle disposizioni che fanno parte integrante della presente deliberazione di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL SEGRETARIO REGIONE LOMBARDIA FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Disposizioni per l’erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni Art. 1 Finalità e criteri generali La Regione Lombardia agevola l’accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l’incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso i contributi promossi dal Fondo sociale per il sostegno dell’affitto, istituito dalla L.R. n. 2 del 14.01.2000 art. 2 - commi da 9 a 18 e che possono essere integrati dai Comuni con risorse di loro competenza. In attuazione delle finalità e con riferimento ai criteri della L. 9.12.1998, n° 431 e del D. Lgs 31.3.1998 n° 109, le presenti disposizioni stabiliscono destinatari, criteri e modalità di accesso al contributo, gli indirizzi generali cui i Comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza, le procedure amministrative per la ripartizione dei fondi tra i Comuni e la successiva concessione ai beneficiari. L’ammontare del contributo è determinato tenendo conto: della situazione economica del nucleo familiare; della composizione dello stesso nucleo familiare; dell’ammontare del canone di locazione annuo, anche in base alle caratteristiche dell’alloggio; dei limiti massimi stabiliti, con riferimento alle diverse tipologie di Comuni. Art. 2 Destinatari Destinatari del contributo sono i conduttori di contratti di locazione, relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale, site in Lombardia e occupate a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, purché almeno uno dei componenti risieda nel Comune da almeno tre mesi. La locazione deve permanere alla data di presentazione della domanda e risultare da un contratto registrato ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, come modificato dall’art.18 della L. 449/97. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo. Non sono ammessi a contributo i nuclei familiari nei quali anche un solo componente abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, o abbia usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma, concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile, senza dar luogo al risarcimento del danno. Non sono comunque ammessi a contributo i conduttori di contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero con superficie utile netta interna superiore ai 95 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto. Art. 3 I. Criteri per la determinazione della situazione economica La situazione economica è determinata con riferimento al richiedente, ai componenti la sua famiglia anagrafica e ai soggetti considerati a loro carico ai fini IRPEF. Intendesi per famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 30.5.1989 n. 223, quella risultante nello stato di famiglia, vale a dire l’insieme “di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Ai sensi dell’art. 59, comma 51, della L. 27.12.1997 n° 449 e del D.Lgs. n° 109/98, e al fine specifico dell’erogazione del fondo per il sostegno dell’affitto, è calcolato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-fsa), come rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE-fsa) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare. L’indicatore della situazione economica al fine dell’erogazione del fondo per il sostegno dell’affitto (ISE-fsa) è determinato, a sua volta, dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR-fsa) con l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni. Art. 4 Indicatore della situazione reddituale ISR-fsa 1. L’indicatore della situazione reddituale ISR-fsa è così determinato: a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare: - i redditi indicati dall’art. 3, commi 1-3, del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, con le modalità di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3; - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per i sussidi a carattere assistenziale e le somme soggette a tassazione separata; b) si detraggono: l’IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di tre milioni annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo. 2. Non si applica la detrazione di cui all’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 221/99, per l’abitazione in locazione; 3. Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, del citato D.P.C.M., si applica, per i redditi 1998, il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 4,95%; per gli anni successivi, il tasso indicato annualmente dal Ministero del Tesoro. Art. 5 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa La somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, con le modalità di cui al comma 2 e con esclusione delle franchigie di cui al comma 3 dello stesso art. 4. L’indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui al comma precedente, per il coefficiente 0,05. Art. 6 Scala di equivalenza Il parametro della scala di equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito al precedente art. 3, comma 1, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e dal successivo regolamento (D.P.C.M. 221/99), riportata in Tabella 1. Tabella 1 numero dei componenti il nucleo familiare parametro 1 1,00 2 1,57 3 2.04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazioni + 0.35 per ogni ulteriore componente + 0.2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di minori a carico + 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%. + 0.2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 5.2.1992, n° 104, i soggetti per i quali “…la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità”. La situazione descritta deve essere accertata dall’unità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99. Art. 7 Determinazione del contributo La concessione del contributo interviene quando il canone integrato, corrispondente al canone di locazione annuo risultante dal contratto, aumentato di un milione per spese accessorie, risulta superiore al valore del canone sopportabile. Il canone sopportabile è definito come prodotto tra il valore dell’ISEE-fsa, l’incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente, indicata in Tabella 2, e il parametro della scala di equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare. Tabella 2 incidenza massima ammissibile del canone (Imax) Valore dell’ISEE-fsa 13,0% <= 6.000 14,0% 6.001 - 7.000 14,0% 7.001 - 8.000 15,0% 8.001 - 9.000 16,0% 9.001 - 10.000 17,0% 10.001 - 11.000 18,0% 11.001 - 12.000 19,0% 12.001 - 13.000 20,0% 13.001 - 14.000 21,0% 14.001 - 15.000 22,0% 15.001 - 16.000 23,0% 16.001 - 17.000 24,0% 17.001 - 18.000 25,0% 18.001 - 19.000 26,0% 19.001 - 20.000 27,0% 20.001 - 21.000 28,0% 21. 001 - 22.000 L’entità del contributo è determinata dalla differenza tra canone integrato e canone sopportabile; vale a dire: contributo = canone integrato – (ISEE-fsa x Imax x PSE) Nel caso in cui le somme a bilancio non consentano l’integrale copertura di tale differenza per tutti gli aventi diritto, la Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, procede alla riduzione del contributo. 5. Le risorse saranno, in ogni caso, assegnate ai richiedenti favorendo i soggetti nella peggiore condizione economica e nel rispetto del principio d’equità secondo cui, indipendentemente dall’affitto corrisposto e dalla dimensione del nucleo familiare, due nuclei che abbiano identico valore dell’ISEE-fsa, dopo l’erogazione del contributo, dovranno presentare un nuovo valore di tale indicatore, calcolato al netto del canone che rimane effettivamente a loro carico, uguale per i due nuclei. 6. Il contributo, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi per tipologia di Comuni: a. Comuni con oltre 300 mila abitanti: L. 6.500.000; b. Comuni capoluoghi di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti al 1998, altri Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alle delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle Leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e successive modificazioni ed integrazioni: L. 5.500.000; c. altri Comuni: L. 4.500.000; 7. Il limite del contributo, di cui al precedente comma 7, è innalzato del 30% per ogni punto della scala di equivalenza, di cui al comma 1 del precedente art. 6, tenendo come base il valore di 1,57 (corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti), come riportato in Allegato 1. In caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socioeconomica, e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l’ISEE-fsa e il rapporto tra canone integrato e parametro della scala di equivalenza (PSE), risulta inferiore a 4.000.000, la determinazione dell’entità del contributo e la sua erogazione competono direttamente al Comune. In caso di carenza di risorse da parte del Comune interessato, la Giunta regionale può erogare, anche su ricorso del richiedente, un contributo nella misura massima dell’80% della differenza tra canone integrato e canone sopportabile. Tale erogazione è comunque subordinata all’accertamento dell’effettiva condizione familiare da parte dei competenti uffici del Comune, nonché alla copertura, da parte del Comune medesimo, almeno della quota residua. Il contributo non è dovuto nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni economiche: valore dell’ISEE-fsa superiore a 22 milioni; somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a 20 milioni di lire, aumentati di 10 milioni per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come riportato in Allegato 1. titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 91-92/83 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a L. 100.000 annue. Art. 8 II. Procedure comunali I Comuni ai sensi dell’art. 2, commi 14 e 16, della LR 14.1.2000 n° 2, svolgono le procedure amministrative per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione. 2. Per ottenere il contributo del fondo regionale i Comuni sono tenuti a: a) indire il bando di cui al successivo art.12; b) assicurare la comunicazione in tempo reale dei dati dei richiedenti, secondo le specifiche stabilite dalla Regione. 3. è facoltà dei Comuni, che concorrano con proprie risorse alle finalità del fondo, introdurre, con propria deliberazione, modifiche ad uno o più dei seguenti parametri, anche in modo differenziato, per tenere meglio conto di particolari situazioni di debolezza socioeconomica, ovvero della presenza nel nucleo familiare di anziani, disabili e minori: a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile (art. 7, commi 6 e 7); b) innalzare la soglia dell’ISEE-fsa (art. 7, comma 10, lett. a)); c) elevare la soglia di patrimonio posseduto (art. 7, comma 10, lett. b)); d) coprire una maggiore quota degli oneri accessori per spese condominiali e di riscaldamento, che concorrono alle definizione del canone integrato (art. 7, comma 1); e) definire forme particolari di intervento in favore di soggetti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-economica, ai sensi del precedente art. 7, comma 8, ovvero per effetto di modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare o nella condizione economica, successivamente a quanto risultante dall’applicazione delle presenti disposizioni 4. Al fine di promuovere il contributo integrativo dei Comuni, la Regione, ai sensi dell’art. 11, comma 7, della L. 431/98, concorre alla maggiore spesa nella misura del 10%, purché il restante 90% sia integralmente a carico del bilancio comunale. 5. Per i Comuni che concorrano con risorse proprie alle finalità del fondo per il sostegno all’affitto, la Regione provvederà, inoltre, se richiesta, a personalizzare le procedure informatiche, in modo da renderle compatibili con le determinazioni comunali. Art. 9 Presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva Il richiedente il contributo, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma dell’art. 6 del D.P.C.M. 221/99, concernente le informazioni necessarie alla determinazione dell’ISEE e dell’ISEE-fsa. Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, come definite dalla procedura informatica regionale di cui al successivo art. 11, redatte in conformità al DPCM 21.7. 1999 n° 305, nonché al modello tipo di cui al D.M. Ministero per la Solidarietà Sociale 29.7.1999 e con le integrazioni derivanti dal presente regolamento, sono contestualmente presentate al Comune di residenza o ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), ovvero agli altri soggetti convenzionati. Le Amministrazioni Comunali o i soggetti convenzionati assicurano l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante. 5. La domanda deve contenere anche le seguenti informazioni: a) affitto pagato, come risultante da contratto registrato; b) relativamente al contratto di locazione: - data di inizio del contratto; - data di scadenza del contratto; - estremi di registrazione; c) superficie, categoria catastale e data di costruzione dell’alloggio locato; d) codice fiscale e/o partita IVA del locatore; e) caratteristiche dell’alloggio e presenza di impianti e servizi; f) ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento, corrisposte nell’anno precedente la domanda. Art. 10 Attestazione e certificazione 1. I Comuni e i soggetti convenzionati, che ricevono domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, a norma del DPCM 21.7.99, n. 305 e dell’art. 6, comma 5, del D.P.C.M. 221/99: a) determinano l’ISEE, di cui al D.Lgs 109/98 e, più specificamente: - l’indicatore della situazione reddituale (ISR), di cui al D.Lgs. 109/98, è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i redditi indicati dall’art. 3, commi 1-3, del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5 del medesimo D.P.C.M. Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, del citato DPCM, si applica il tasso di rendimento medio ponderato indicato annualmente dal Ministero del Tesoro. - l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP), di cui al D.Lgs. 109/98, è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3, dello stesso art. 4. L’importo così determinato è moltiplicato per il coefficiente 0,20, fatte salve diverse decisioni dei Comuni, in attuazione dell’art. 4, commi 4 e 5 del medesimo D.P.C.M. - l’indicatore della situazione economica (ISE), è determinato dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) con l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP). - l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare b) determinano l’ISEE- fsa, ai sensi del precedente art. 3; c) rilasciano l’attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell’ISEE ex D.lgs. 109/98 e dell’ISEE-fsa; d) rilasciano, inoltre, a domanda del richiedente, la certificazione degli indicatori calcolati. 2. Attestazioni e certificazioni possono essere rilasciate, oltre che dalle amministrazioni comunali, dai soli CAAF. 3. Ai soli fini del contributo oggetto del presente regolamento, la certificazione ha validità massima di 12 mesi, ed è in ogni caso valida per la richiesta di un solo anno di contributi. 4. Il richiedente è in ogni caso tenuto a comunicare, entro 30 giorni, eventuali variazioni di reddito intervenute successivamente all’ultima dichiarazione sostitutiva presentata. Art.11 Procedure informatiche Al fine di agevolare l’accesso agli interventi, di ridurre i tempi di erogazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari, la Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica, definita in base a quanto previsto dalle presenti disposizioni. La procedura prevede: la predisposizione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, il rilascio dell’attestazione provvisoria e della certificazione, il calcolo dell’ISEE, dell’ISEE-fsa, nonché del contributo a carico della Regione e del Comune, ove previsto; l’archiviazione in tempo reale delle domande presentate e dei dati in esse contenuti; l’accesso informatico a quanto indicato al punto a) da parte di soggetti abilitati o convenzionati; la formulazione dell’elenco degli aventi diritto e delle relative spettanze; la possibilità per i Comuni di accedere in tempo reale agli archivi specifici, relativi ai propri residenti; la possibilità di predisporre elenchi dei richiedenti, da trasmettere ai Comuni interessati; la possibilità per gli interessati di simulare, in ambiente Internet, la propria condizione e di accertare il diritto ad accedere al contributo regionale e comunale. la possibilità di ottenere gli elementi per i mandati di pagamento, a favore sia delle amministrazioni comunali, sia dei diretti beneficiari; la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate. La Regione mette a disposizione la procedura informatica in un termine utile per l’apertura dei bandi entro e non oltre il 3 aprile 2000. I Comuni devono assumere le eventuali deliberazioni in merito a quanto previsto al precedente art. 8, e darne comunicazione al Servizio Edilizia Residenziale della Regione entro il 21 marzo 2000. Qualora la variazione comunale dei parametri sia comunicata dopo tale termine, la sua applicazione sarà possibile solo dopo la chiusura del bando. La procedura informatica regionale sarà messa a disposizione anche dei soggetti convenzionati alla raccolta delle domande. Art. 12 III. Bando per la concessione del contributo 1. Le modalità per accedere al contributo sono rese note agli inquilini residenti nella Regione attraverso un bando pubblico comunale, nonché con altre forme di pubblicità sui mezzi di comunicazione di massa. 2. I Comuni devono indire il bando entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni, in prima istanza con riferimento ai contributi per l’anno 1999 e al reddito complessivo familiare dell’anno 1998. La data ultima per la chiusura del bando non potrà superare il 31 maggio 2000. 3. Il bando dovrà indicare il termine e le sedi per la presentazione delle domande, presso lo stesso Comune o i soggetti convenzionati. 4. Lo schema di bando tipo è contenuto nell’Allegato 2 alle presenti disposizioni. 5. I moduli tipo per la domanda, la dichiarazione sostitutiva, l’attestazione provvisoria e le certificazioni ISEE e ISEE-fsa saranno forniti contestualmente alle procedure informatiche, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle indicazioni di carattere informatico. Art. 13 IV. Convenzioni I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande, calcolo degli indicatori ISEE e ISEE-fsa, attestazione provvisoria e certificazione; fermo restando che attestazioni e certificazioni possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni comunali, dai soli CAAF. Ai fini di agevolare i Comuni nell’applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l’omogeneità delle procedure, la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i CAAF, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma, che costituirà riferimento per i Comuni per eventuali convenzioni locali. Ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali, nonché per l’eventualità di surroga dei Comuni inadempienti, la Giunta regionale approva ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti senza fine di lucro, da sottoscriversi da parte del Dirigente del competente Servizio Edilizia Residenziale. Art. 14 Controlli Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché per accelerare l’operatività del Fondo e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione Regionale e quelle comunali, ciascuna per la propria competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/98, effettuano controlli, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. In caso di dichiarazione infedele ai sensi dell’art.11 del DPR. 20 ottobre 1998, n.403 e dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'Amministrazione Comunale è tenuta a segnalare d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e a darne tempestiva comunicazione alla Regione. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 109/98, l'Amministrazione Comunale comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell’affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento. Art. 15 V. Promozione della mobilità locativa Il 5% del Fondo regionale, unitamente ad eventuali eccedenze, una volta soddisfatte le domande di contributo, è assegnato ai Comuni, dietro presentazione di documentati progetti volti a promuovere la mobilità nel settore delle locazioni, attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione, di attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione o per il reperimento di alloggi da concedere in locazione a famiglie sfrattate ovvero obbligate a lasciare l’alloggio di E.R.P. per superamento del limite di reddito. ALLEGATO 1 tab A – contributo massimo erogabile secondo la tipologia dei Comuni e la composizione del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 7) Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE) comuni oltre 300.000 abitanti Capoluoghi, oltre 50.000 ab., alta tensione abitativa altri Comuni < 1,57 6.500.000 5.500.000 4.500.000 2 7.338.500 6.209.500 5.080.500 2,5 8.313.500 7.034.500 5.755.500 3 9.288.500 7.859.500 6.430.500 3,5 10.263.500 8.684.500 7.105.500 4 11.238.500 9.509.500 7.780.500 5 13.188.500 11.159.500 9.130.500 tab. b – soglia della situazione patrimoniale secondo la composizione del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 7, comma 10, lettera b) valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE) indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa 1 30.000.000 1,5 35.000.000 2 40.000.000 2,5 45.000.000 3 50.000.000 3,5 55.000.000 4 60.000.000 5 70.000.000 bando tipo comunale E' indetto il bando di cui alla DGR per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 1999 e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26/4/86 n. 131, come modificato dall'art. 18 della L. 449/97. Il contratto d’affitto deve riferirsi ad alloggi siti in Lombardia e occupati nell'anno 1999 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza esclusiva o principale. È ammessa la richiesta di contributo per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 1999 o successivamente. Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, così come definito alla data di pubblicazione del bando. 1. Requisiti per la partecipazione al bando a) Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che presentino, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: - occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od esclusiva e per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato; - residenza di almeno un componente il nucleo familiare nel Comune da non meno di 3 mesi alla data di pubblicazione del bando; - non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; - non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno; - non inclusione dell'alloggio, per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; - superficie utile interna dell'alloggio suddetto non superiore ai 95 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto; b) nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita ad alloggi diversi da quello attualmente occupato, anche quest'ultimo deve presentare i requisiti di cui ai precedenti due alinea; c) in caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione. 2. Accesso al contributo a) Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali: - il valore dell'ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente per il fondo sostegno all’affitto) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 4, non è superiore a 22 milioni; - la situazione patrimoniale del nucleo familiare, come definita al successivo punto 3) lettera b), non supera la soglia di 20 milioni, aumentata di 10 milioni per ogni punto del parametro della scala di equivalenza ISEE-fsa riferito al nucleo familiare; 3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE- fsa) L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, denominato ISE-fsa, si determina sommando l'indicatore della situazione reddituale (ISR-fsa), come definito alla successiva lettera a), e una quota pari al 5% della somma dei valori immobiliari e mobiliari, come definita alla successiva lettera b). a) Situazione reddituale (riferita ai redditi del 1998) Per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (ISR-fsa) si procede nel seguente modo: di ogni componente il nucleo familiare: si sommano I. il reddito complessivo (risultante dall'ultima dichiarazione presentata nel 1999 o, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; II. i redditi da lavoro prestato in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi III. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; IV. il reddito figurativo delle attività finanziarie al 31/12/1998, determinato applicando il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 4,95%; V. gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per i sussidi a carattere assistenziale e le somme soggette a tassazione separata. si detraggono VI. l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo (queste ultime fino a 3 milioni annui) non si applica VII. la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 5 del D.P.C.M. 221/99. La somma dei valori sopra indicati deve essere arrotondata alle 1.000 lire superiori, se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. b) Situazione patrimoniale (riferita al patrimonio al 31 dicembre 1998) Per il calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP-fsa) si procede nel modo seguente: si sommano, di ogni componente: - per il patrimonio immobiliare: I. il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini della dichiarazione ICI al 31/12/1998 (dal valore complessivo così determinato si detrae l’ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31/12/1998 per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati); - per il patrimonio mobiliare : II. il valore dei depositi e conti correnti bancari e postali (saldo attivo al 31/12/ 1998), al netto degli interessi; III. il valore nominale al 31/12/1998 delle consistenze dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; IV. il valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, come risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12/1998; V. il valore al 31/12/98 delle partecipazioni azionarie in società italiane e/o estere quotate in mercati regolamentati; VI. il valore delle partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, come frazione del patrimonio netto determinato sulla base del bilancio approvato per l'anno 1998: in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, va considerato il valore determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri beni patrimoniali); VII. il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione a soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. 415/96 (desunto dal rendiconto); VIII. il valore corrente alla data del 31/12/98 degli altri strumenti e rapporti finanziari, nonché dei contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data: sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; IX. il valore patrimoniale netto al 31.12.98 delle imprese individuali determinato con le stesse modalità di cui al paragrafo VI. - Non si applica la franchigia di cui all'art. 4. comma 3 del D.P.C.M. 221/99. - Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. - Il valore del patrimonio da dichiarare va approssimato per difetto alle decine di milioni. - La somma dei valori patrimoniali così ottenuta è moltiplicata per il coefficiente 0,05. 4. Determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-fsa) a) Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-fsa) si determina dividendo l'indicatore della situazione economica (ISE-fsa), di cui al precedente punto 3), per il parametro della scala di equivalenza (PSE) corrispondente alla situazione del nucleo familiare. b) La scala di equivalenza è la seguente: Numero componenti il nucleo familiare Parametro (PSE) 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 c) Le maggiorazioni da applicare alla scala di equivalenza sono le seguenti: Maggiorazioni + 0.35 per ogni ulteriore componente + 0.2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di minori a carico + 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66% + 0.2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa d) Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5.2.1992 n° 104, i soggetti per i quali "….la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità". La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge. e) S’intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°. f) Si considerano attività di lavoro e di impresa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99, quelle specificate dal DPR 917 del 22.12.1986, riportate in nota: 5. Modalità di calcolo del contributo massimo ammissibile a) Il contributo viene erogato quando il canone integrato (canone annuo come da contratto di locazione aumentato fino al massimo di 1 milione per spese condominiali e riscaldamento) risulta superiore al canone sopportabile. - Il canone sopportabile è il prodotto tra il valore ISEE-fsa, come definito al punto 4), lettera a), l'incidenza massima ammissibile (Imax: indicata nella tabella seguente) e il parametro di equivalenza (PSE) (come definito al precedente punto 4), lettere b) e c). L'incidenza massima ammissibile è la seguente: Incidenza massima ammissibile del canone (Imax) Valore dell'ISEE-fsa 13,0% <= 6.000 14,0% 6.001 - 7.000 14,0% 7.001 - 8.000 15,0% 8.001 - 9.000 16,0% 9.001 - 10.000 17,0% 10.001 - 11.000 18,0% 11.001 - 12.000 19,0% 12.001 - 13.000 20,0% 13.001 - 14.000 21,0% 14.001 - 15.000 22,0% 15.001 - 16.000 23,0% 16.001 - 17.000 24,0% 17.001 - 18.000 25,0% 18.001 - 19.000 26,0% 19.001 - 20.000 27,0% 20.001 - 21.000 28,0% 21.001 - 22.000 b) L'entità del contributo massimo riconoscibile è la differenza tra canone integrato e canone sopportabile. c) Se le somme disponibili non consentono l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto la Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e degli Inquilini, può procedere alla riduzione del contributo, favorendo i soggetti nella peggiore condizione economica e nel rispetto del principio d'equità secondo cui, indipendentemente dall'affitto corrisposto e dalla dimensione del nucleo familiare, due nuclei che abbiano identico valore dell'ISEE-fsa, dopo l'erogazione del contributo, dovranno presentare un nuovo valore di tale indicatore, calcolato al netto del canone che rimane effettivamente a loro carico, uguale per i due nuclei. d) L’effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di 1.000 lire. e) In ogni caso il contributo non sarà erogato quando lo stesso risulti inferiore a L. 100.000.annue. 6. Limiti di contributo erogabile per tipologia di Comune a) Il contributo erogabile, riferito ad un nucleo familiare di due componenti, corrispondente al parametro della scala di equivalenza (PSE) minore o uguale a 1,57, non può superare i seguenti importi per tipologia di Comune: - Comune con oltre 300 mila abitanti: L. 6.500.000. - Comuni capoluoghi o con oltre 50 mila abitanti e altri Comuni ad alta tensione abitativa (Delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle leggi 94/1982,118/1985 e 899/1986 e succ. modificazioni ed integrazioni): L. 5.500.000. - altri Comuni: L. 4.500.000. b) questi limiti di contributo sono innalzati del 30% per ogni punto del parametro della scala di equivalenza (PSE) avendo come base il valore di 1,57. c) In caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socioeconomica e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l’ISEE-fsa e il rapporto tra canone integrato e parametro della scala di equivalenza (PSE), risulta inferiore a 4.000.000., la determinazione dell’entità del contributo e la sua erogazione competono direttamente al Comune. d) In caso di carenza di risorse da parte del Comune interessato, la Giunta regionale può erogare, anche su ricorso del richiedente, un contributo nella misura massima dell’80% della differenza tra canone integrato e canone sopportabile. Tale erogazione è comunque subordinata all’accertamento dell’effettiva condizione familiare da parte dei competenti uffici del Comune, nonché alla copertura, da parte del Comune medesimo, almeno della quota residua. 7. Modifiche ai parametri introdotte dall'Amministrazione comunale a) Il Comune di ____________, con propria deliberazione e ai sensi dell’art. 8, comma 3, delle disposizioni allegate sub A alla DGR __________, ha introdotto le seguenti modifiche ai parametri regionali: I. il limite di contributo massimo e/o la quota percentuale, di cui ai precedenti punti 6.a) e 6.b) è elevato come segue _______________________; II. il valore limite dell’ISEE-fsa, di cui al precedente punto 2.a), primo alinea, è elevato a lire ______________________; III. la soglia di patrimonio posseduto, di cui al precedente punto 2.a), secondo alinea, è elevato a lire _____________________; IV. la quota di spese condominiali e di riscaldamento incluse nel canone integrato, di cui al precedente punto 5.a), è elevata a lire ____________________; V. si sono inoltre stabiliti i seguenti interventi a favore dei nuclei familiari con particolari difficoltà socioeconomiche. 8. Termini e modalità per la presentazione della domanda a) Le domande potranno essere presentate dal giorno ….. aprile 2000 al giorno 31 maggio 2000 presso i seguenti uffici: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ b) beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. La domanda può essere presentata, in sua vece, anche da altro componente il nucleo familiare. c) In caso di soggetto incapace o tutelato, come da art. 8 L. 9.1.1968 n° 15, può presentare domanda altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione 9. Dati da dichiarare al fine della presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva a) per ogni componente il nucleo familiare - cognome - nome - codice fiscale - data di nascita - reddito IRPEF, definito dalla somma dei redditi di cui al punto 3, lettera a) paragrafi I,II,V - i proventi da attività agricole di cui al punto 3, lettera a) paragrafo III - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti di cui al punto 3, lettera a) paragrafo Vl - le detrazioni di cui al punto 3, lettera a) paragrafo VI - relativamente al patrimonio mobiliare per ogni intermediario o gestore del patrimonio: ♣ codici dell'intermediario o del gestore del patrimonio (da richiedere al gestore stesso o codice ABI per le banche) ♣ denominazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio - relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile: ♣ tipo patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli) ♣ quota di proprietà ♣ valore ICI totale dell'immobile ♣ mutuo residuo totale sull'immobile ♣ se è residenza del nucleo familiare b) per il titolare del contratto di locazione di locazione sono inoltre da indicare: - comune di nascita - provincia di nascita - stato di nascita (se estero) - data di nascita - telefono - comune di residenza - provincia di residenza - indirizzo (via e n° civico) - CAP - Coordinate bancarie per il pagamento del contributo da parte del Comune c) per il nucleo familiare nel suo complesso: - valore complessivo del patrimonio mobiliare - numero dei componenti percettori, rispettivamente, di reddito da lavoro subordinato, da lavoro autonomo o da pensione - numero componenti con handicap psicofisico permanente (di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104) o con invalidità superiore al 66%. Si intendono equiparati gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° - numero figli minori - assenza di un coniuge e presenza di minori a carico - se nel nucleo con figli minori entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99) - particolari difficoltà socioeconomiche - numero nuclei familiari occupanti l'alloggio - numero complessivo di persone occupanti l’alloggio - numero contratti registrati per l'anno 1999 e relativi ad alloggi idonei per i quali si richiede il contributo d) per l'alloggio in locazione alla data del bando: - superficie utile, categoria catastale e anno di costruzione - data di inizio e di scadenza del contratto ed estremi di registrazione - affitto pagato, per l'anno 1999, come risultante dal contratto registrato - ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento, corrisposte nell'anno 1999 - identificazione catastale (foglio, mappale, ecc.) - informazioni sullo stato e le caratteristiche dell'alloggio: ♣ l'alloggio è in condizioni di degrado tali da pregiudi- care l'incolumità degli occupanti ♣ l'alloggio dispone di acqua potabile ♣ l'alloggio dispone di servizio cucina ♣ l'alloggio è improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box) ♣ l'alloggio dispone di servizi igienici propri o incorporati nell'alloggio ♣ l'alloggio dispone di adeguati impianti per il riscaldamento e) Se il contributo è richiesto con riferimento a contratti relativi ad alloggi occupati nel 1999 e successivamente rilasciati, anche per tali alloggi devono essere autocertificati i requisiti richiesti e il canone pagato ma non le informazioni di cui alla precedente lettera d) f) Se il sottoscrittore della domanda è diverso dal titolare del contratto di locazione si devono indicare le seguenti informazioni relative al sottoscrittore - cognome - nome - codice fiscale - comune di nascita - provincia di nascita - stato di nascita (se estero) - data di nascita - telefono - comune di residenza - CAP - provincia di residenza - indirizzo (via e n° civico) 10. Documentazione da allegare alla domanda a) Nessuna documentazione dovrà essere allegata alla domanda. b) Il richiedente dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 8, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), come compilate dalla apposita procedura informatica. c) È tuttavia opportuno che il richiedente, per una più chiara illustrazione della situazione socioeconomica del proprio nucleo familiare al funzionario addetto, evidenzi la propria posizione esibendo copia: - delle ultime certificazioni o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 1999 - del contratto di locazione registrato - dei bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 1999 - delle certificazioni mediche che attestino l’eventuale inabilità dei componenti il nucleo familiare (vedi maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'articolo 4 lettera c) - la documentazione relativa a conti correnti, titoli ecc. d) Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia, inoltre, di utilizzare e precompilare i moduli allegati che sono disponibili presso gli uffici comunali e i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande e) Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda, copia delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni provvisorie, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE (ex D.Lgs. n. 109/98) e della certificazione ISEE-fsa. 11. Controlli a) Le Amministrazioni comunali procederanno al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate b) L'ente erogatore provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. c) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal Comune o dalla Regione. 12. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675) I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva: a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente bando b) sono raccolti dagli enti competenti (Regioni, Comuni e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge. c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti d) Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675/96) Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando e) Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi. note