Del_giunta_Friuli 28_6_02_2266 Approvato con deliberazioni n.2266 del 28 giugno 2002 e n.2708 del 29 luglio 2002 Regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431. Art.1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione fra i Comuni delle risorse statali e regionali, finalizzate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, ed individua, altresì, le disposizioni generali cui i Comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza. Art. 2 (Ripartizione del Fondo) 1. I finanziamenti stanziati con riferimento alle finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 vengono assegnati ai Comuni richiedenti nella percentuale del 60% delle risorse statali e regionali disponibili, sulla base del fabbisogno da questi accertato nei bandi pubblici secondo la proporzione seguente: 60% delle risorse statali e regionali : Sommatoria del fabbisogno totale richiesto dai Comuni = X : Fabbisogno richiesto dal singolo Comune 2. Un’ulteriore quota del 30% delle risorse statali e regionali disponibili viene inoltre suddivisa secondo la proporzione seguente tra quei Comuni che hanno aggiunto proprie risorse: 30% delle risorse statali e regionali : Sommatoria dei conferimenti dei Comuni = X : Quota aggiunta dal singolo Comune 3. La residua quota del 10% delle risorse statali e regionali disponibili viene suddivisa tra i Comuni in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo, comunicata dai Comuni sulla base dei dati ISTAT. Art. 3 (Compiti dei Comuni) 1. I Comuni devono definire l’entità e le modalità di erogazione dei contributi in argomento, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiare di tali provvidenze. 2. I Comuni presentano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione seguente: a) le graduatorie delle domande presentate, redatte secondo i criteri di cui all’articolo 8; b) i dati che verranno richiesti dalla Direzione regionale dell’Edilizia e dei Servizi Tecnici relativi ad ogni beneficiario; c) la quantificazione del fabbisogno a carico della Regione richiesto per soddisfare le domande di contributo; d) l’eventuale deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota comunale relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo. 1 Art. 4 (Documentazione dei bandi) 1. I richiedenti sono tenuti a presentare al Comune idonea documentazione secondo le modalità del bando comunale, ovvero, ove previsto, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 e, ove ricorra, la circostanza di essere cittadini italiani, residenti in un Comune della Regione da più di un anno e conduttori di un alloggio privato; b) il possesso dei requisiti di reddito, di cui all’articolo 6; c) autorizzazione, resa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all’utilizzazione dei dati personali da parte delle amministrazioni regionale e comunale per finalità istituzionali e da parte di organizzazioni che forniscono alla Regione e ai Comuni servizi di elaborazione di dati ed attività ad essi funzionali. Art. 5 (Requisiti soggettivi dei beneficiari) 1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di pubblicazione del bando da parte del Comune: a) essere cittadino italiano, ovvero avere la cittadinanza di uno stato membro della Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, essere titolare di carta di soggiorno, oppure essere regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento, oppure essere regolarmente soggiornante ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. b) essere residente in uno dei Comuni della regione; c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, in base ad un contratto registrato, che sia situato nel medesimo Comune di residenza ed essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione. d) non essere proprietario, né nudo proprietario, né usufruttuario di altra abitazione. 2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni. 3. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; il requisito di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 deve sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall’articolo 7. Art. 6 (Requisiti di reddito dei beneficiari) 1. Per gli interventi previsti dal presente regolamento, i conduttori che richiedono contributi devono possedere i seguenti requisiti: a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. 2. Qualora i Comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone, più favorevoli rispetto a quelle indicate al comma 1. 3. Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori. Art. 7 (Composizione del nucleo familiare) 1. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando pubblico predisposto dal Comune. Art. 8 (Criteri di determinazione dell’entità dei contributi) 1. I Comuni sono tenuti a determinare l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, nonché con l’osservanza dei seguenti criteri: a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), l’incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100, 00 euro all’anno; b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), l’incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325, 00 euro all’anno; 2. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%. 3. I Comuni possono concedere ai nuclei familiari a “reddito zero” un contributo pari e non superiore all’intero canone di locazione corrisposto nell’anno, nei limiti degli importi stabiliti ai precedenti commi 1 e 2. 4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all’affitto di una nuova casa. In questi casi i Comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini. Art. 9 (Rendicontazione dei contributi) 1. I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa in conformità a quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati percepiti. Art. 10 (Osservatorio sulla condizione abitativa) 1. I Comuni al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni, sono tenuti ad inviare alla Regione le ulteriori eventuali informazioni relative alla condizione abitativa esistente nel territorio, nel termine di trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici, nei modi e nelle forme da questa indicati. Art. 11 (Norma transitoria) 1. Relativamente all’anno 2002 le domande dei Comuni, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, devono essere presentate alla Regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. L’Amministrazione regionale assegna in via provvisoria ai Comuni che hanno presentato domanda per accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa previgente al presente regolamento, un finanziamento in una percentuale massima del 35% del fabbisogno accertato per l’anno 2000, ma comunque non superiore al 50% dell’importo assegnato dallo Stato per l’annualità 2001, a titolo di acconto sui finanziamenti previsti dal presente Regolamento. Art. 12 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.