Del_Cipe_8_3_01_26 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 8 marzo 2001 Modifica della delibera CIPE 30 giugno 1999, recante nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 26/2001). (GU n. 114 del 18-5-2001) IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 317/1984), del l8 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 21/1987) e dell'11 febbraio 1988 (Gazzetta Ufficiale Suppl. n. 25/1988) con le quali é stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi e segnatamente un triennio ed un successivo biennio; Visti in particolare i punti 1 e 5 della delibera 18 dicembre 1986 ed il punto 3 della delibera 11 febbraio 1988, che subordinano l'ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980, alla condizione che i comuni con popolazione non inferiore a 18.000 abitanti partecipino ad un bacino di utenza, secondo l'assetto riportato negli allegati alle suddette delibere; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del CIPE, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980; Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 marzo 1999, n. 144, che autorizza la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando al CIPE il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi; Vista la propria delibera del 30 giugno 1999, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1999) che, in attuazione dell'art. 9 della citata legge n. 266/1997, ha dettato nuove norme per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed ha stabilito i criteri per la ripartizione dei finanziamenti; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che, all'art. 145, comma 21, ha stanziato, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, la somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 27151 del 21 dicembre 2000; Considerato che l'assetto dei bacini di utenza, come definiti negli allegati alle proprie delibere 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988, ha subito nel tempo numerose modificazioni e che i comuni inseriti nel bacino di utenza, finora ammessi a finanziamento, hanno spesso incontrato difficoltà nella osservanza degli obblighi relativi alla unitarietà di gestione degli impianti; Considerato che il punto 13 della propria, delibera n. 99/1999, già introduce delle deroghe all'applicazione delle norme che regolano i bacini di utenza; Considerato che la somma di 10 miliardi di lire, quale limite massimo di contribuzione per il comune di Nuoro, previsto al punto 10, comma 1, lettera a) della citata delibera n. 99/1999, non é sufficiente, secondo una prima valutazione tecnica del Ministero dell'industria, a metanizzare l'intera area urbana; Delibera: 1. Il punto 13, comma 2, della delibera 30 giugno 1999 di questo comitato é sostituito dal seguente: "Nel caso in cui non sia rispettato l'assetto dei bacinidi utenza, così come definito con la delibera di questo comitato del 18 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuterà l'ammissibilità delle istanze di contributo prodotte dai singoli comuni anche in deroga al punto 5 della delibera medesima". 2. Il limite massimo di contribuzione per il comune di Nuoro, precedentemente fissato in 10 miliardi di lire, é elevato a 15 miliardi di lire (7.746.853,49 euro). Il predetto comune é autorizzato a presentare un nuovo progetto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera. La spesa graverà sullo stanziamento di 150 miliardi di lire riservati alla regione Sardegna. 3. I comuni e i loro concessionari possono regolarizzare le istanze di contributo, anche per l'assunzione di mutui previsti dalla legge, in sede di istruttoria da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Con riferimento al punto 10 della citata delibera n. 99/1999, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà all'istruttoria delle domande di contributo presentate dai comuni inclusi nel biennio con priorita: a) per i comuni che alla data di pubblicazione della presente delibera, abbiano già realizzato le opere e messo in esercizio l'impianto o, in subordine, abbiano dato inizio alla esecuzione del progetto, qualora o stato di avanzamento dell'opera risulti non inferiore al 25 per cento. La documentazione atta a dimostrare l'esistenza di tali condizioni deve essere presentata al predetto Ministero entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale; b) per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati. 5. La somma di lire 150 miliardi (77.468.534,86 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, prevista dall'art. 145, comma 21 della legge n. 388/2000, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge n. 784/1980, é destinata al finanziamento delle reti urbane di distribuzione del gas metano, secondo le procedure e i criteri stabiliti da questo comitato con la presente delibera e con quella n. 99/1999. Roma, 8 marzo 2001