Del_Cipe_29_9_04_28 Gazzetta Ufficiale N. 278 del 26 Novembre 2004 Delibera Cipe 29 settembre 2004 Modifica della delibera CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, recante nuove norme attuative per il completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 28/2004). IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 317/1984) e del 18 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 21/1987) con le quali è stato approvato il Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Vista, in particolare, la propria delibera dell'11 febbraio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1988, supplemento ordinario n. 25/1988) che ha articolato il Programma in due fasi operative: un triennio (1987-1989) ed un successivo biennio; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha demandato al Ministero delle attività produttive, secondo le direttive di questo Comitato, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980; Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 marzo 1999, n. 144, che ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire (516,5 milioni di euro) per il completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando a questo Comitato il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi; Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, che all'art. 2, comma 4, ha previsto che questo Comitato destinasse la somma di 30 miliardi di lire (15.493.706,97 euro) a favore dei soggetti finanziati nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per la copertura anche parziale della quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea; Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1999), recante nuove norme attuative per il completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che al punto 2, secondo capoverso, ha riservato la somma di 24 miliardi di lire (12.394.965,58 euro) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della citata legge n. 73/1998 e la somma di 6 miliardi di lire (3.098.741,39 euro) ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6, nei limiti della quota parte del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea; Considerato che per i soggetti indicati dal citato art. 2, comma 4, le risorse impegnate ammontano a 10.097.049,73 euro, mentre per quelli indicati dal medesimo articolo, comma 6, le risorse destinate a coprire un terzo della quota residua sono risultate insufficienti; Ritenuta pertanto la necessità di modificare la ripartizione della somma di 15.493.706,97 euro effettuata con la citata delibera n. 99/1999; Ritenuta altresì la necessità di stabilire nuovi termini per la regolarizzazione delle domande di contributo, di cui alle delibere n. 99/1999 e 9 maggio 2003, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 169/2003), presentate dai comuni che hanno priorità di finanziamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1977, n. 266, e dai comuni del biennio; Viste le proposte trasmesse con le note n. 248782 del 20 febbraio 2004 e n. 249607 del 5 marzo 2004 dal Ministero delle attività produttive; Delibera: 1. A parziale modifica della delibera n. 99/1999, punto 1, secondo capoverso, la somma di 15.493.706,97 euro (30 miliardi di lire) è riservata, per 10.097.049,73 euro ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 73/1998 e, per 5.396.654,24 euro, ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6. 2. Il termine per la presentazione della documentazione prevista al punto 4 della delibera n. 99/1999 e per la sua regolarizzazione è prorogato al 31 dicembre 2004. In caso di inosservanza del suddetto termine, le domande di contributo saranno rinviate ai nuovi interventi operativi. 3. Il punto 3 della delibera n. 19/2003 è sostituito dal seguente: «Nell'esame delle domande di contributo, il Ministero delle attività produttive darà precedenza nell'ordine: a) ai comuni del triennio indicato in premessa, ai comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati in detto triennio e ai comuni di cui al punto 7 della delibera n. 99/1999 che regolarizzino la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2004, subordinatamente alle disponibilità finanziarie che residueranno ad avanzamento del Programma; b) ai comuni del biennio indicato in premessa con più basso rapporto tra investimento e popolazione residente, purchè gli stessi abbiano regolarizzato la domanda di contributo entro la data del 23 agosto 2003, già fissata da questo Comitato con delibera n. 19/2003; c) ai comuni di cui al precedente punto b) che regolarizzino la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2004. I comuni devono essere in possesso del requisito di priorità, basato sullo stato di realizzazione delle opere di cui al punto 10, lettera d), della delibera n. 99/1999, alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.