Del_Cipe_25_5_00_45 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 25 maggio 2000 Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. (Deliberazione n. 45/2000). (GU n. 163 del 14-7-2000) IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corsa ad appalti per nuove opere pubbliche, salvo autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenete direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE; Visto l'art. 11-ter della legge n. 677/1996 che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilità di dar corso ad appalti per opere di "urbanizzazioni essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche" salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE; Considerato che a seguito delle direttive impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovrà esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come "urbanizzazioni essenziali"; Viste le note del 17 maggio 2000, n. DV/385, e 24 maggio 2000, n. DV/409 con le quali in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2, della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole; Esprime il seguente parere I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990 e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi e gli importi a fianco di ciascuno indicati e nel rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate. Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno inoltre, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa. Roma, 25 maggio 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 99 Allegato omesso