Del Cipe 20 12 96 CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI. I L C I P E VISTO l'art. 2, comma 2, punto 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457; VISTA la propria delibera in data 13 marzo 1995, adottata ai sensi della norma citata su proposta del CER in data 20 luglio 1994 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122; VISTA la propria delibera in data 21 dicembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1996, n. 41, con la quale è stato differito il termine di cui al punto 1, comma 2, della suddetta delibera, nonché il termine previsto al punto 8.7 del testo allegato alla delibera medesima; VISTA la propria delibera in data 12 luglio 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1996 , con la quale è stata sospesa l'efficacia della disposizione prevista al citato punto 8.7 sino a nuova determinazione di questo Comitato e comunque non oltre il 31 dicembre 1996; VISTA la proposta formulata dal CER nella seduta del 12 dicembre 1996; VISTO il parere formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 19 dicembre 1996; CONSIDERATO che sono tuttora in corso d'esame disegni di legge che modificano profondamente la materia, incidendo anche sull'assetto delle competenze istituzionali e prevedendo una maggiore flessibilità nella determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; RITENUTO di riservarsi esplicitamente la revisione della regolamentazione prevista a regime al punto 8.2 del suddetto allegato alla delibera del 13 marzo 1995 al fine di adeguarla ai diversi principi che vengano definiti in sede legislativa; RITENUTO di modificare, nelle more della suddetta revisione, la disciplina dettata per il periodo transitorio al punto 8.3 dell'allegato sopra richiamato in modo da tener conto di quella maggior flessibilità nei criteri di fissazione dei canoni presupposta dai richiamati disegni di legge e in modo da corrispondere alle richieste formulate, tra l'altro, dalle stesse Regioni, evitando nel contempo misure che possano essere comunque valutate come incidenti sull'autonomia delle Regioni medesime ovvero assumere portata sperequativa; UDITA la relazione del Ministro dei lavori pubblici; D E L I B E R A ART. 1 Questo Comitato si riserva di procedere alla revisione dei criteri direttivi per la determinazione a regime dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti al punto 8.2 del testo allegato alla delibera del 13 marzo 1995, meglio precisata in premessa, sulla base della proposta che il CER riterrà di formulare al fine di adeguare i criteri stessi alle indicazioni che emergeranno dalle nuove normative in materia di riforma degli IACP e del mercato delle locazioni. ART. 2 Il punto 8.3 del testo citato all'articolo precedente è così sostituito: In via transitoria e fino alla revisione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il "canone sociale" di cui alla lettera A del precedente punto 8.2 non potrà superare l'8% del reddito imponibile familiare, anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il "canone di riferimento" di cui alla lettera B del citato punto 8.2 è quello determinato con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge 8 agosto 1978, n. 392, e viene articolato dalla Regione in un numero di fasce tale da assicurare una progressività continua rapportata al reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare, tenendo anche conto della composizione del nucleo familiare stesso. Nell'articolare le fasce per la determinazione del canone di cui alla lettera B la Regione avrà cura di definire un graduale passaggio tra il massimo canone della fascia A e il minimo canone della fascia B. Per i nuclei familiari collocati nella fascia C il "canone di locazione" è determinato con le modalità previste dagli articoli 12-24 della L. 8 agosto 1978, n. 392, e non può essere comunque inferiore all'equo canone" di cui alla legge richiamata. La Regione stabilisce fasce percentuali di aumento progressivo in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare. Ai fini della quantificazione del canone di cui sopra, il costo base, in mancanza del D.P.R. precisato all'art. 22 della menzionata legge n. 392/1978, è quello stabilito dalla Regione in base ai massimali di costo per l'edilizia sovvenzionata determinati dalla Regione medesima. ART. 3 Al punto 8.6 del testo allegato alla citata delibera del 13 marzo 1995 le parole "dello 0,50% del valore catastale" sono sostituite dalle parole: "dello 0,50% del valore locativo di cui all'articolo 12 della legge n. 392/1978". Allo stesso punto 8.6, dopo le parole "legge 8 agosto 1978, n. 513" sono aggiunte le parole: "con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio abitativo pubblico". ART. 4 Le leggi con le quali verrà data attuazione alla delibera del 13 marzo 1995, come sopra modificata, da parte delle Regioni che non si sono sinora adeguate ai criteri della citata delibera del 13 marzo 1995 dovranno entrare in vigore entro 4 mesi dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, della presente delibera. In assenza di provvedimenti regionali attuativi si applica, con decorrenza dal 5° mese successivo alla suddetta pubblicazione, la clausola di cui al punto 8.7 della delibera del 13 marzo 1995. Roma, 20 dicembre 1996 Il Presidente Delegato Carlo Azeglio Ciampi