Del_Cicr_4_3_03 Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 Marzo 2003 Deliberazione Comitato interministeriale credito risparmio 4 marzo 2003 Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Come modificata dal Decreto Economia e Finanze 3 febbraio 2011 SEZIONE I Disposizioni di carattere generale IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visti i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario); Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; Viste le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta; Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto; Visto l'art. 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi; Visto l'art. 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti; Visto l'art. 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; Visto l'art. 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri; Visto l'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica; Considerata l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti; Considerato che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitività del sistema finanziario; Ritenuto che l'evoluzione dell'operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia; Sulla proposta della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'art. 127 del testo unico bancario; Delibera: Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini della presente delibera si definiscono: a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) ""intermediari", le banche e gli intermediari finanziari; c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato; d) "offerta fuori sede"", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario. l-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, la presente delibera si applica alle operazioni e ai servizi che, alternativamente, sono: a) disciplinati dal capo I del titolo VI del TUB; b) commercializzati unitamente a quelli di cui alla lettera a), nei casi e nei limiti disciplinati dalla Banca d'Italia, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ai servizi e prodotti individuati dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo medesimo, nonché ai prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento; c) disciplinati attraverso un rinvio a disposizioni del titolo VI del TUB cui la presente delibera dà attuazione. 1-ter. La sezione III-bis si applica anche alle operazioni e ai servizi disciplinati dai capi II e II-bis del titolo VI del TUB Art. 2. Criteri generali 1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari. SEZIONE II Pubblicità e contratti Art. 3. Operazioni e servizi 1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo. l-bis. La Banca d'Italia può stabilire che le disposizioni della presente sezione non si applicano, in tutto o in parte, alle offerte indirizzate a clienti non al dettaglio ovvero relative a operazioni e servizi poco diffusi tra il pubblico. Art. 4. Documenti sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente 1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari mettono a disposizione dei clienti documenti informativi sui principali diritti loro riconosciuti e sugli strumenti di tutela. Art. 5. Fogli informativi 1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela ""fogli informativi" contenenti anche in documenti separati informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio. 2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli é conservata dall'intermediario per cinque anni. 3. La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. 4. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario é tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto. Art. 6. Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza 1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente i documenti e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto. 2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, i documenti e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche. 2-bis. La Banca d'Italia individua i casi in cui un intermediario deve pubblicare i documenti e i fogli informativi su un sito internet. Art. 7. Annunci pubblicitari 1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela. Art. 8. Informazione precontrattuale 1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. 1-bis. Nei contratti di finanziamento, quando la determinazione delle condizioni economiche é effettuata sulla base di un'istruttoria, la consegna al cliente di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese dell'istruttoria, secondo a quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Art. 9. Informazione contrattuale Al contratto é unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un ""Indicatore sintetico di costo"" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. Art. 10. Forma dei contratti 1. La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente. Art. 10-bis Recesso dai contratti a tempo indeterminato l. Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi dell'art. 120-bis del TUB é possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto. SEZIONE III Comunicazioni alla clientela Art. 11. Comunicazioni delle variazioni contrattuali nei rapporti al portatore l. Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 del TUB sono comunicate alla clientela con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario e sul sito internet di quest'ultimo, ove esistente. Art. 12. Comunicazioni periodiche 1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni. Sezione III-bis Art. l2-bis. Requisiti organizzativi l. Gli intermediari adottano procedure organizzative e di controllo interno per assicurare correttezza dei propri comportamenti in tutte le fasi della relazione con la clientela e, in particolare: la comprensibilità dei prodotti offerti da parte della clientela cui sono destinati e la loro conformità alla legge; la conformità della documentazione predisposta alle disposizioni e ai principi previsti ai sensi del Titolo VI del TUB; l'affidabilità delle pratiche di commercializzazione dei prodotti, avendo riguardo anche alla professionalità e alla struttura degli incentivi degli addetti alla rete vendita e all'offerta contestuale di più contratti; la quantificazione dei corrispettivi, quando é previsto che essi non possano superare le spese sostenute; il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione; la tempestiva restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite dall'intermediario; l'efficace e tempestivo trattamento dei reclami. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative, tenendo anche conto delle caratteristiche dei rapporti e delle esigenze di tutela delle diverse fasce di clientela, e può prevedere che esse non si applichino, in tutto o in parte, agli intermediari che non hanno un'organizzazione stabile nel territorio della Repubblica SEZIONE IV Disposizioni finali Art. 13. Disposizioni di attuazione 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera.. 2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione si applicano agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi e a Poste Italiane s.p.a. per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, in quanto compatibili e tenendo conto delle specificità dell'attività svolta secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della sezione III-bis si applicano altresì agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento 2-bis. La Banca d'Italia individua le disposizioni previste ai sensi del titolo VI del TUB che si applicano ai confidi di cui all'art 112 del TUB, tenendo conto delle specificità dell'attività svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate dai confidi rispetto a finanziamenti assoggettati alla disciplina prevista ai sensi del medesimo titolo VI. Art. 14. Disposizioni transitorie 1. É abrogato, ai sensi dell'art. 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"". 2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1 ottobre 2003. 3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2003 Il Presidente: Tremonti Allegato OPERAZIONI E SERVIZI depositi; mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti che non configurano servizi o operazioni di pagamento cui si applica il capo II-bis del titolo VI del TUB; emissione e gestione di mezzi di pagamento che non configurano servizi o operazioni di pagamento cui si applica il capo II-bis del titolo VI del TUB; custodia e amministrazione di strumenti finanziari.