Del_Ambiente_12_12_01 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001 Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti. (GU n. 15 del 18-1-2002) IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art. 30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, nonché per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti inquinati; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi; Considerato che l'iscrizione all'Albo é subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406; Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti; Delibera: Art. 1. Requisiti per l'iscrizione 1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono: a) dimostrare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato A; b)dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato B; c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato C; d) soddisfare il requisito di capacità finanziaria con gli importi di cui all'allegato D. 2. Il possesso della capacità finanziaria di cui al comma 1, lettera d), é dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi. Art. 2. Responsabile tecnico 1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato F. Art. 3. Disposizioni finali e transitorie 1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo. Roma, 12 dicembre 2001 Allegati esclusi