Dec_ass_Sicilia_20_2_97 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI DECRETO 20 febbraio 1997 G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18 Modifica del decreto 9 settembre 1996 relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa relativamente ai capp. 19002 e 19003. L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi; Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 1243 del 9 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 16 novembre 1996, per quanto attiene il capitolo 19002 ed al capitolo 19003, per i quali vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione; Decreta: Art. 1 In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1243 del 9 settembre 1996 per quanto attiene il capitolo 19002 ed il capitolo 19003, vengono così modificati: Capitolo 19002 "Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività" (legge regionale n. 65/53). Per le finalità di legge, i sussidi saranno concessi alle istituzioni che operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l'umana solidarietà. Particolare attenzione sarà riservata alle seguenti aree di attività nelle quali operano le istituzioni private di assistenza e beneficenza: - istituzioni che, per proprio statuto, operano in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestando opera volontaria di assistenza nei confronti di chi versa in stato di bisogno; - istituzioni pro portatori di handicap e drogati; - istituzioni che espletano servizi assistenziali in favore della fascia minorile e per i minori a rischio in particolare; - istituzioni pro anziani soli od in difficoltà; - istituzioni pro ammalati cronici o terminali. Le richieste di sussidi devono essere prodotte su carta intestata ed a firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le richieste di sussidi possono riguardare sia lo svolgimento di attività che l'acquisto di attrezzature o l'esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili, ivi compreso l'abbattimento di barriere architettoniche, l'installazione di impianti fissi nonché tecnologici nei termini di legge. La richiesta di sussidio per l'acquisto di attrezzature dovrà essere accompagnata da n. 1 preventivo di spesa rilasciato da ditte idonee e vistato dalla camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di conformità o di congruità dei prezzi. La richiesta di sussidio per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione non potrà superare l'importo di L. 80.000.000 e dovrà essere corredata da relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire recante la quantificazione della spesa come da computo metrico. Il termine di presentazione delle istanze decorre dal 1° ottobre fino al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento dell'istanza. Le istanze pervenute fuori termine non saranno istruite. Limitatamente al corrente esercizio finanziario 1997, i termini per la presentazione delle istanze di sussidio sono prorogati al 30 aprile 1997. Effettuato l'esame delle istanze da parte del gruppo competente dell'Assessorato, verrà richiesto all'autorità comunale, ove l'ente ha sede, l'accertamento del possesso dei requisiti di legge. La concessione del sussidio è subordinata alle risultanze favorevoli di detti accertamenti. Le istanze, per essere sottoposte al prescritto parere obbligatorio della Commissione consultiva, devono essere comunque corredate dalla relativa documentazione e dall'acquisizione degli accertamenti del comune entro il 15 novembre di ogni anno. Il sussidio sarà determinato dall'Assessore per gli enti locali, sentita la competente Commissione consultiva che dovrà esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di sussidio ammesse a finanziamento e, comunque, non può essere superiore a L. 50.000.000. L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria determinatasi, verrà ridistribuita, in proporzione, a tutte le richieste finanziate per un importo inferiore. La concessione del sussidio dovrà intendersi a destinazione vincolata. Entro 60 giorni dalla liquidazione del sussidio, l'ente dovrà produrre a questo Assessorato dettagliata relazione in ordine alla iniziativa svolta, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta ed inoltre una dichiarazione attestante sotto la propria responsabilità che l'acquisto del materiale è avvenuto attraverso un confronto delle offerte da parte di più ditte che debbono essere specificate. L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari. Capitolo 19003 "Sussidi straordinari ad istituti e ad enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti" (legge regionale n. 65/53). Si applica la procedura prevista per l'erogazione del sussidio agli enti privati di assistenza e beneficenza finanziabili con il capitolo 19002. Art. 2 Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata. Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, 20 febbraio 1997. BURGARETTA APARO Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 marzo 1997. Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali fg. 13.