Dec_Ambiente_Sicilia_7_7_04 Decreto Ambiente Sicilia 7 luglio 2004. Disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva n.42/2001/CE. L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani sull'ambiente; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2a), la valutazione ambientale strategica deve essere effettuata in relazione ai piani e ai programmi ivi indicati il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (21 luglio 2001) e a quelli il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di 24 mesi dopo la stessa data a meno che "gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione"; Visto l'art. 13, paragrafo 1, che onera gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima; Considerato che lo Stato italiano non ha ancora provveduto all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 1, e che all'attuazione della normativa comunitaria sono comunque tenute le regioni ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost.; Considerato che occorre, pertanto, provvedere nel rispetto delle procedure della direttiva e secondo modalità la cui prescrizione rientra nelle competenze della Regione siciliana alla stregua delle attribuzioni spettanti agli organi di governo; Visto l'art. 2 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che attribuisce agli Assessori regionali la competenza in materia di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché per gli atti amministrativi a contenuto normativo; Considerato che l'Assessorato del territorio e dell'am biente è, nell'ambito della Regione siciliana, l'autorità istituzionalmente responsabile dell'ambiente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della direttiva; Considerato che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si avvale del parere dei propri organi consultivi (C.R.T.A., C.R.U., C.R.P.P.N.), secondo la materia di competenza, presieduti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la cui composizione assicura le professionalità occorrenti alla tutela degli interessi ambientali; Considerato che le disposizioni attuative che seguono sono dettate nelle more dell'adozione di legge regionale che disciplini compiutamente la materia anche con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 3, paragrafi 2b), 3 e 4 della direttiva; e si rendono necessarie anche al fine di non incorrere nelle procedure comunitarie di infrazione in vista della scadenza del 21 luglio 2004; Decreta: Art. 1 Sono soggetti a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e comunale previsti da norme legislative e regolamentari nelle materie indicate nel l'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva n. 42/2001/CE, con esclusione dei piani e programmi indicati al paragrafo 9 dello stesso art. 3. In particolare, sono soggetti alla valutazione anzidetta tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'auto rizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva n. 85/337/CEE. Art. 2 L'elaborazione del piano o programma deve essere redatto contestualmente al rapporto di impatto ambientale, prima della sua adozione e/o approvazione ai sensi dell'art. 5 paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva suddetta. Art.3 Il piano o programma, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato nei modi previsti dai regolamenti degli enti proponenti e in difetto per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Contestualmente vengono depositati gli atti, per la consultazione, presso gli uffici all'uopo designati; in entrambi i casi per un periodo non inferiore a 30 giorni. Art.4 Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il piano programma con le eventuali osservazioni degli interessati e deduzioni dell'ente, è trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2 V.I.A.-V.A.S., che, entro 30 giorni dal ricevimento, effettua l'istrut toria, sottoponendo all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente le proprie valutazioni. Art.5 Entro i successivi 30 giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere consultivo del C.R.T.A., C.R.U., C.R.P.P.N., organi dell'Assessorato, secondo la materia di competenza, esprime giudizio sulla compatibilità ambientale del piano o programma. Art.6 Per quant'altro non specificatamente disciplinato con il presente decreto, si rinvia alle disposizioni della direttiva. Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 7 luglio 2004. PARLAVECCHIO (2004.28.1909)