Dd_Silicia_3_3_11 Decreto dirigenziale Sicilia 3 marzo 2011. Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA Visto lo Statuto della Regione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l'art. 30, che ha attribuito alle Regioni le funzioni in materia di energia non riservate allo Stato o attribuite agli enti locali; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico; Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ed in particolare l’art. 117 della Costituzione, che pone la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004, “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”; Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’industria n. 1921 del 30 novembre 2007 di istituzione dell’Osservatorio regionale dell’energia; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 - “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; Visto l’articolo 9 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, riguardante “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”, che detta specifiche disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici; Considerato che con la succitata legge regionale n. 19/2008 è stato istituito, tra gli altri, il Dipartimento Regionale dell’energia; Considerato che, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 192/2005, in assenza di normativa regionale, le norme, di cui al suddetto decreto, trovano diretta applicazione anche nella Regione siciliana; Ritenuto necessario nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, fornire disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio siciliano; Decreta: Art. 1 Certificazione energetica Fino all’emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. L’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal presente decreto. Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 192/2005 e dalle “Linee guida” prima richiamate. L’attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione. In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell’edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria. Art. 2 Soggetti abilitati alla certificazione In attesa dell’emanazione del decreto previsto all’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per l’individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione, l’attestato di certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti dall’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L’attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori. Art. 3 Elenco dei soggetti abilitati alla certificazione Fino all’emanazione del decreto previsto all’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed all’approvazione di una organica disciplina regionale, è istituito, presso l’amministrazione regionale, un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, individuati ai sensi del precedente art. 2. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui sopra, l’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori. La richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell’energia, che curerà la tenuta e l’aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere comunicata secondo il modello di cui all’allegato A del presente decreto, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell’energia. A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all’amministrazione regionale. A decorrere dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, non saranno ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica privi del numero di identificativo regionale del soggetto certificatore. Art. 4 Procedure relative al rilascio della certificazione energetica Gli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate “Linee guida”, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali. Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle “Linee guida”, devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali. Art. 5 Procedure di invio dell’attestato di certificazione energetica Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell’attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell’energia a cura del soggetto certificatore. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l’immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell’immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica di cui al successivo Art. 8. Il codice identificativo univoco assegnato dall’amministrazione regionale all’attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta. Art. 6 Autodichiarazione del proprietario I proprietari degli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 , ai soli fini di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, qualora siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, così come previsto dal punto 9 dell’allegato A delle “Linee guida”, hanno possibilità di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge di cui al presente decreto, attraverso una dichiarazione in cui si affermi che: – l’edificio è di classe energetica G; – i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, i suddetti proprietari dovranno trasmettere una copia della stessa al dipartimento regionale dell’energia. All’autodichiarazione sarà attribuito dall’amministrazione regionale un codice identificativo univoco, costituito da una stringa di sedici caratteri, che costituirà il numero di riferimento per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni relative alla classe energetica dell’immobile. L’autodichiarazione in classe G dovrà essere redatta in conformità al modello di cui all’allegato B, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell’energia. Art. 7 Sistema informativo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici La Regione siciliana realizzerà un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato. Le modalità di invio e di gestione dei dati relativi alle certificazioni energetiche degli edifici saranno aggiornate in funzione della realizzazione del suddetto sistema informativo. Il sistema informativo regionale comprenderà l’elenco regionale dei certificatori, i dati relativi agli attestati di certificazione energetica ed alle autodichiarazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni necessarie, finalizzate a dare piena attuazione nella Regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Il sistema informativo ha la finalità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di funzionamento del sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e le modalità di accesso al sistema sarà oggetto di successiva regolamentazione. I dati trasmessi dai soggetti interessati potranno essere trattati dall’amministrazione regionale anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull’efficienza energetica in edilizia. I dati inviati potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e saranno resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali. Art. 8 Targa di efficienza energetica Per gli immobili per i quali è stato rilasciato l’attestato di certificazione energetica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti certificatori, i proprietari degli immobili e gli altri soggetti aventi titolo, potranno provvedere all’affissione di una targa energetica che identifichi la classe energetica dell’immobile oggetto di certificazione. La targa energetica, la cui riproduzione ed affissione sarà a cura dei soggetti richiedenti, dovrà risultare conforme ai modelli di cui agli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali). La targa energetica, oltre a riportare in evidenza la classe energetica attribuita nell’attestato di certificazione energetica, dovrà contenere le informazioni indicate nei modelli allegati C1 e C2. Art. 9 Controlli Dalla data di invio dell’attestato di certificazione energetica all’amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l’obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all’edificio o immobile certificato. Il dipartimento regionale dell’energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all’amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari. Art. 10 Validità dell’attestato di certificazione energetica L’attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle “Linee guida” di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio. Art. 11 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente decreto, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dai relativi decreti attuativi. Art. 12 Pubblicazione Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale. Palermo 3 marzo 2011. GALATI Allegato A RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI DELLA REGIONE SICILIANA Il sottoscritto ..................................................................... cod. fisc. ............................... nato il ................... comune di ............................................... provincia di ................. residente a ........................... provincia ............. indirizzo .......................................... tel. ............................... cell. ............................... e-mail ....................................................... (indicare se si è dipendente/collaboratore di ente o società pubblica) dipendente/collaboratore di ente o società pubblica NO SI (se si è dipendente/collaboratore di ente o società pubblica deve essere compilato il riquadro che segue) ragione sociale ente o società pubblica ................................................................... comune di .................................................................................... provincia di ............... indirizzo ................................................................................................................................... dichiara sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. n. 445/2000): 1) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali che lo abilitino all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; 2) di essere in possesso di (barrare il riquadro corrispondente): A) titolo di studio diploma di laurea in ingegneria diploma di laurea in architettura diploma di laurea in architettura diploma di geometra diploma di perito industriale diploma di laurea in scienze e tecnologie agrarie e scienze e tecnologie forestali e ambientali diploma di perito agrario altro ........................................................................................................................ conseguito il ................. presso .......................................................................................... specializzazione tecnica in ............................................................................................. B) Iscrizione Ordine degli ingegneri Ordine degli architetti Collegio dei geometri Collegio dei periti industriali Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali Collegio dei periti agrari altro ........................................................................................................................ Iscritto il ..................................... numero ............................ sezione ............................ Chiede di essere inserito nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione siciliana. A tal fine chiede il rilascio del numero identificativo regionale e Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Regione siciliana di completare il relativo procedimento. La Regione siciliana si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire. Documentazione allegata alla domanda attestazione di avvenuta iscrizione all'ordine-collegio-associazione; copia di un valido documento di identità. Luogo ............................................................................... Data ................................... Timbro professionale e firma .................................................................... Allegato B AUTODICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO (Par. 9 dell’allegato A del D.M. 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) Il/La sottoscritto/a1 ................................................................................., nato/a a2 ............................................... (prov. ...........) il ........................, residente nel comune di3 ......................................................................... (frazione .............................................) via ............................................. n. .........., tel. .................................... C.F. ..............................................., nella qualità di4 ..............................................................., dell’immobile situato nel comune di ............................................................., (frazione .....................................) via ..................................................... n. .........., censito al foglio ............., particella ............................., sub. ................, cat. ............................, del Catasto edilizio, Consapevole • delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti; • della scadente qualità energetica dell’immobile; ai soli fini di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni; Dichiara – che l’immobile oggetto della presente autodichiarazione è di superficie utile (superficie netta calpestabile) inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati; – che l’immobile è di classe energetica G; – che i costi per la gestione energetica dell’immobile sono molto alti. In conformità a quanto previsto al paragrafo 9 dell’allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”), il sottoscritto si impegna a trasmettere copia della presente dichiarazione alla Regione siciliana/ Dipartimento regionale dell’energia, entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione della stessa. Luogo e data. ....................................... Firma del dichiarante5 ..................................................... Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiara altresì, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati dalla Pubblica Amministrazione, anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull’efficienza energetica in edilizia. A tal fine,e ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 196/03 acconsente esplicitamente al trattamento dei dati forniti per le finalità suddette. Firma del dichiarante6 ..................................................... Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante: Tipo di documento .......................................................... n. ................... rilasciato da .......................................................... il ............................... N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa presente sul portale internet della Regione siciliana: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia Note per la compilazione della autodichiarazione e per la trasmissione di copia della stessa alla Regione siciliana: 1 Compilare tutti i campi indicati. 2 Indicare il comune e la provincia di nascita. In caso di nascita avvenuta all’estero indicare la città e lo Stato estero. 3 Indicare l’indirizzo di residenza. In caso di residenza all’estero, indicare anche lo Stato estero nel quale si risiede. 4 Indicare se proprietario, comproprietario con delega, procuratore, altro. 5 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 6 La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere per esteso e leggibile.