ALLEGATO II alla D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003 Nuova classificazione sismica del territorio regionale DIRETTIVE La disciplina per le costruzioni in zona sismica è contenuta nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nei relativi decreti di applicazione. Allo stato attuale, nella regione Veneto, risultano classificati in zona sismica, ai sensi del D.M. 14.05.1982, ottantasei Comuni con indice di sismicità S=9, corrispondente alla 2° categoria. Negli ultimi anni, anche a seguito di eventi sismici che hanno interessato alcune parti del territorio nazionale (Umbria, Molise) lo Stato ha provveduto a effettuare ulteriori studi per procedere a una riclassificazione delle zone sismiche. Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 93, comma 1, lettera g), risulta nella competenza dello Stato la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche nonché l’emanazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone. Alla Regione compete, ai sensi dell’art. 94, lett. a) dello stesso decreto, l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento delle medesime, sulla base dei criteri stabiliti dallo Stato. Detti criteri sono stati stabiliti con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, modificata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316, rispettivamente pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2003 n. 105 e sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2003 n. 236. All’Ordinanza è allegato, in quanto parte integrante, l’elenco dei Comuni suscettibili di riclassificazione. I criteri dettati con l’Ordinanza assumono un carattere estremamente innovativo rispetto alla situazione esistente in quanto tutto il territorio nazionale è considerato sismico ed è ripartito in quattro zone riferite a diversi livelli di rischio decrescente da 1 a 4. Conseguentemente anche il territorio regionale veneto viene interamente classificato sismico e incluso nella zona 4, 3 e 2. Con deliberazione n. 66 in data 3 dicembre 2003 il Consiglio regionale ha fatto proprio e approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto, allegato all’ordinanza. Detto elenco viene riportato, per memoria, in allegato alla presente direttiva. Con la citata Ordinanza vengono altresì approvate nuove regole tecniche per le costruzioni antisismiche riguardanti i ponti, le fondazioni e gli edifici in genere. Tali regole tecniche innovano le modalità di calcolo attualmente in vigore in quanto viene abbandonato il metodo delle “tensioni ammissibili” in favore del criterio degli “stati limite”. In ordine alla nuova classificazione e alle nuove regole tecniche, sulla scorta di quanto dispone in merito l’Ordinanza e tenuto conto che la materia è, nella regione Veneto, regolata anche dalla legge 16.08.1984, n. 42, titolo VI, come sostituita dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, Capo XII, nonché dalla legge 13 aprile 2001, n. 11, di recepimento delle disposizioni statali in materia di trasferimento di competenze alle regioni, si forniscono le disposizioni che seguono. Sono invitati ad attenersi le Strutture regionali, gli enti dipendenti dalla Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti pubblici. Gli Ordini professionali interessati sono invitati a darne la massima diffusione presso i propri iscritti. PROCEDURA TRANSITORIA In relazione alle consistenti innovazioni introdotte con l’ordinanza predetta e in linea con quanto consentito dalla medesima, è disposta la seguente graduale entrata in vigore delle nuove disposizioni normative: a) per le opere i cui lavori siano già iniziati all’8 maggio 2003, data di entrata in vigore dell’ordinanza, nulla è innovato rispetto alla situazione previgente, per cui possono continuare ad applicarsi la classificazione precedente l’ordinanza e le relative norme tecniche. L’inizio lavori è riscontrabile dal verbale di consegna o dichiarazione di avvio dei lavori comunicata al Comune o a qualsivoglia ente pubblico; b) analoga possibilità è fornita per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già approvati alla data dell’8 maggio 2003. E’ appena il caso di rilevare che l’appalto dei lavori può essere attestato con il relativo contratto e l’approvazione con la relativa delibera dell’Organo collegiale o determina del dirigente competente; c) per i lavori non già iniziati all’8 maggio 2003 come anche per le opere pubbliche i cui progetti siano in fase di redazione, ancorché gli stessi non siano stati approvati, ovvero anche non siano ancora stati appaltati, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica, con la possibilità di continuare, per non oltre diciotto mesi, ad applicare le norme tecniche previgenti; d) gli incarichi di progettazione conferiti dopo la pubblicazione sul BUR della presente direttiva regionale, come risulta da apposito contratto ovvero anche, per le opere pubbliche, dalla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico, tengono conto della nuova classificazione sismica; la progettazione, tuttavia, può essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica previgenti a quelle approvate con l’ordinanza 3274/2003, come modificata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316; e) per i lavori che inizieranno a far data dall’8 novembre 2004, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, ovvero per le opere pubbliche che saranno appaltate o i cui progetti saranno approvati a partire dalla stessa data, la progettazione dovrà in ogni caso essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica e dalle nuove norme tecniche allegate all’ordinanza 3274/2003, come modificata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316; f) nei comuni ricadenti in zona 4 non è previsto, al momento, l’obbligo della progettazione sismica. Tale disposizione potrà essere modificata successivamente anche in relazione alla nuova mappatura che sarà predisposta entro un anno dalla data dell’ordinanza, in piena osservanza dei criteri indicati al punto 2 dell’allegato 1 all’ordinanza stessa, come specificato al punto 4 del medesimo allegato 1 all’ordinanza ed in conformità con l’articolo 2, comma 2, 4° periodo, dell’ordinanza; g) i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, procedono alla verifica antisismica dei medesimi, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza e pertanto entro l’8 maggio 2008. Entro sei mesi, con successivo provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, saranno individuate le tipologie e le priorità dei predetti edifici e opere e saranno forniti ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative alla II categoria non è prescritta l’esecuzione di una nuova verifica di adeguamento alla norma; h) Le Pubbliche Amministrazioni sono invitate a tenere conto nel piano triennale 2004-2006 ed elenco annuale 2004, nonché nei piani relativi agli esercizi finanziari successivi, delle necessità di adeguamento antisismico degli edifici e delle opere di cui al precedente punto g). PROCEDURA ORDINARIA 1. A far data dall’8 novembre 2004, cioè diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, come modificata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316, nei territori dei comuni classificati sismici in zona 2, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività, è tenuto a depositare presso il Comune competente per territorio il progetto, in doppio esemplare, sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle proprie competenze, nonché dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 17 della legge 64/74. Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati: a. planimetria, piante, prospetti e sezioni; b. relazione tecnica; c. fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione; d. particolari esecutivi delle strutture; e. relazione geologica e geomorfologica; 2. Le calcolazioni devono essere redatte in conformità, tra le altre, alle nuove norme tecniche allegate all’Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, come modificata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316; 3. Il Comune rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito del progetto e restituisce copia vistata degli elaborati; 4. L’attestazione dell’avvenuto deposito costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; 5. Il deposito del progetto costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, ai sensi dell’art. 4 della legge 8 novembre 1971, n. 1086; 6. Il Comune trasmette mensilmente all’Unità periferica regionale competente in materia di lavori pubblici l’elenco dei progetti ricevuti; 7. Le Unità periferiche regionali del Genio Civile, competenti in materia di lavori pubblici, provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità già stabilite dalla Giunta regionale; 8. Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l’effettuazione del collaudo statico, la specificata dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori, con il visto del Comune di attestazione dell’avvenuto deposito, costituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione di rispondenza alle norme sismiche prevista dall’articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; 9. All’accertamento e alla repressione delle violazioni provvedono, tra gli altri, i funzionari e gli agenti degli uffici tecnici regionali, provinciali, comunali; 10. Vengono individuate quali zone a bassa sismicità, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, i comuni che ricadono nella zona 3 e nella zona 4. Conseguentemente nei territori dei comuni ricadenti in zona 3 non sono necessari ne’ il deposito dei progetti, ai sensi della citata legge n. 64/1974, nè gli adempimenti successivi, fermo restando l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista è tenuto ad allegare al progetto l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative sismiche vigenti. Per i comuni del Veneto ricadenti in zona 4, non vi è obbligo di progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. La Giunta regionale adotta criteri e modalità attuative per l’applicazione di tali disposizioni.