Da_Sicilia_8_5_02_5820 Decreto Assessoriale Sicilia 8 maggio 2002. n. 5820 Atto di indirizzo della Pianificazione Paesistica REGIONE SICILIANA L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.637; VISTO l’art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 che attribuisce, tra l’altro, all’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione le competenze regionali di cui alla legge 1497/39 sulla tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche; VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni; VISTI i piani territoriali paesistici, redatti e approvati ai sensi dell’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n.431 dall’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, e, in particolare: - Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale ( D.A. n. 6080del 21/05/1999 ); - piano territoriale paesistico di Ustica ( D.A. n. 6293/97); - piano territoriale paesistico di Pantelleria ( D.A. n. 8102 del 12/12/1997); - piano territoriale paesistico delle Isole Eolie ( D.A. n. 5180 del 23/02/2001); VISTI i piani territoriali paesistici, redatti come sopra e successivamente annullati o sospesi, e, in particolare: - piano territoriale paesistico di Lampedusa; - piano territoriale paesistico di Santa Flavia; - piano territoriale paesistico delle Isole Egadi (D.A. n. 5172 del 01/02/1996, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 17/02/1996); VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e in particolare gli articoli 149 e 150; VISTA la Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000; CONSIDERATO che, secondo i principi di detta Convenzione: - la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di uno sviluppo sostenibile fondato su equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche ed ambiente; - il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici, ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all’attività economica, contribuendo alla creazione di posti di lavoro; CONSIDERATO che la predetta Convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualità paesistica, protezione, gestione e sistemazione del paesaggio; VISTO l’Accordo stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio; RITENUTO necessario procedere, mediante indispensabili contributi normativi, a una complessiva rivisitazione dei percorsi della pianificazione paesaggistica e di quella urbanistica della Regione Siciliana, precisando e coordinando i rispettivi ambiti e le interrelazioni, allo scopo di identificare le linee fondamentali dell’assetto del territorio regionale che, in relazione ai suoi valori naturali e ambientali, valgano quale indirizzo e riferimento per l’attività di pianificazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali; RITENUTO che l’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, in adempimento ai propri compiti istituzionali, debba intanto procedere ad orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione e dall’Accordo di cui sopra, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali – nel senso tra l’altro indicato nel consulto n. 826/98 del 16/1/2001 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana – e indirizzando le funzioni degli organi dell’Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica; VISTO il parere espresso dalla speciale Commissione di cui all’articolo 24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 istituita con D.A. n. 6542 del 6/8/2001, nella seduta del 15.03.2002 ; VISTE le proposte di modifica del presente provvedimento avanzate dai componenti la speciale Commissione nella seduta del 3.04.2002; RITENUTO che il paesaggio siciliano, in quanto risultante di un processo di stratificazione storica confermato anche dalle presenze archeologiche e monumentali che lo hanno configurato nel corso del tempo, debba essere oggetto di piena considerazione nelle politiche di gestione del territorio e in tutte quelle che possono influire direttamente o indirettamente su di esso; RITENUTO che di conseguenza qualsiasi intervento di trasformazione del paesaggio debba ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale e la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali ; RITENUTO che l’attività edificatoria ha già interessato porzioni rilevantissime del territorio siciliano ed è quindi indispensabile che i nuovi interventi nell’ottica dello sviluppo sostenibile evitino consumi immotivati delle risorse non rinnovabili privilegiando piuttosto il recupero e la riqualificazione dell’esistente; RITENUTO che, in adesione ai contenuti della Convenzione europea del paesaggio e dell’Accordo Stato-Regioni in tema di tutela paesaggistica, è compito della pianificazione paesistica definire un quadro di coerenza per gli interventi di trasformazione del paesaggio, alla cui costituzione debbono concorrere principalmente tre momenti: a) conoscenza del paesaggio: analisi delle caratteristiche storiche, naturalistiche, morfologiche ed estetico - percettive del territorio che, integrate e correlate alle relative dinamiche di trasformazione, da individuare anche con il contributo degli enti locali interessati, consentano la lettura del paesaggio, la definizione dei valori paesistici, l’individuazione degli ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione e la determinazione di obiettivi di qualità paesistica; b) normazione: definizione di norme vincolanti e incentivanti per l’indirizzo delle trasformazioni; c) gestione: definizione delle modalità di coordinamento tra i soggetti a vario titolo competenti, individuazione, programmazione e promozione di azioni, misure e interventi necessari per realizzare, in tempi determinati, la tutela e la valorizzazione paesistica dei diversi ambiti; RITENUTO che occorra conseguentemente stabilire i criteri e le modalità per apportare tali contenuti alla prossima pianificazione paesistica regionale, rivisitando altresì gli strumenti già adottati e/o approvati ed in particolare: - Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999); - piano territoriale paesistico di Ustica ( D.A. n. 6293/97); - piano territoriale paesistico di Pantelleria ( D.A. n. 8102 del 12/12/1997); - piano territoriale paesistico delle Isole Eolie ( D.A. n. 5180 del 23/02/2001); - piano territoriale paesistico di Lampedusa; - piano territoriale paesistico di Santa Flavia; - piano territoriale paesistico delle Isole Egadi (D.A. n. 5172 del 01/02/1996); D E C R E T A ARTICOLO 1 (principi generali) L’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali secondo i dettati dell’articolo 9 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove ed assicura adeguata protezione e valorizzazione al paesaggio della regione siciliana. A tal fine trovano attuazione i principi della Convenzione europea del paesaggio e i criteri dell’Accordo Stato-Regioni in tema di tutela del paesaggio. La pianificazione paesistica di cui all’art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 procede in conformità ai principi, criteri e modalità di cui agli atti suddetti, così come specificato nel presente decreto. In particolare, per la redazione dei piani territoriali paesistici l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali: - favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall’articolo 150, comma terzo, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; - si attiene ai seguenti criteri: a) conoscenza dell’intero territorio oggetto delle previsioni del piano attraverso: 1) analisi delle specifiche caratteristiche naturalistiche , morfologiche, storico - culturali ed estetico - percettive e delle loro reciproche correlazioni e interazioni; 2) definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, da valorizzare e da recuperare. I valori paesistici, che derivano soprattutto dalla qualità visiva dell’ambiente, discendono dai caratteri naturalistici e morfologici, ma anche da quelli storici e culturali propri di ogni territorio; b) analisi delle dinamiche di trasformazione attraverso: 1) l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 2) la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione; c) individuazione degli ambiti di tutela, di valorizzazione e di recupero di cui all’articolo 2; d) definizione di obiettivi di qualità paesistica ai sensi dell’articolo 3 ; e) determinazione di interventi di tutela e di valorizzazione paesistica da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate; f) definizione di misure prescrittive per la tutela e l’uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 2 . L’Assessorato regionale dei Beni Culturali e Ambientali, istituirà, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con le medesime finalità dell’Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Le funzioni dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, sono assegnate alla Commissione ex articolo 24 R.D. n. 1357/40, avvalendosi delle strutture del Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali ed educazione permanente. ARTICOLO 2 (ambiti di tutela, di valorizzazione e di recupero) I piani territoriali paesistici disciplinano le forme di tutela, quelle di valorizzazione e quelle di recupero del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine i piani territoriali paesistici individuano differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico a quelli degradati o compromessi. ARTICOLO 3 (obiettivi di qualità paesistica) I piani territoriali paesistici definiscono in ciascun ambito territoriale, coerentemente con le linee guida del Piano Territoriale Paesistico, adottato con D.A. n.6080 del 21.05.1999e sottoposte a verifica della Commissione ex articolo 24 R.D. n. 1357/40 obiettivi di qualità corrispondenti al diverso livello dei valori paesistici riscontrati e agli specifici fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità. Tali obiettivi perseguono in particolare: a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie , nonché il rispetto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali; b) la previsione di sviluppo compatibile con i diversi livelli di valori paesistici riconosciuti, e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole; c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate, per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati. ARTICOLO 4 (strumenti di incentivazione) La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi regionali, con l’indicazione dei relativi strumenti di attuazione. ARTICOLO 5 (coordinamento con altri strumenti di pianificazione) L’Assessorato dei beni culturali e ambientali procede alla redazione dei piani territoriali paesistici di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. I piani territoriali paesistici sono coordinati con col piano urbanistico territoriale da redigere ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico. Ai sensi dell’articolo 150, secondo comma, del decreto legislativo n. 490/99, gli enti locali sono tenuti a conformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica. In tal senso, al fine di assicurare la dovuta partecipazione degli enti locali, dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nel procedimento di redazione dei piani territoriali paesistici è assicurata la concertazione istituzionale e la più ampia partecipazione pubblica. In particolare, ferme restando le forme di pubblicità legale prescritte dal dlgs. 490/99 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nel corso della redazione del piano territoriale paesistico i competenti organi dell’assessorato regionale dei beni culturali e ambientali consultano gli enti locali interessati. Questi ultimi, richiesti, forniscono: - elementi circa le previsioni degli altri atti di programmazione e pianificazione; - elementi in ordine ai fattori di rischio e agli elementi di vulnerabilità presenti nel territorio; - elementi in merito alle azioni e agli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo del territorio; - contributi sulle analisi paesistiche facenti parte del piano, così come risultanti dalla documentazione grafica e descrittiva loro trasmessa dall’amministrazione regionale procedente. Tali elementi e valutazioni dovranno essere resi dall’ente locale interpellato entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Gli organi dell’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali sottopongono altresì a verifica con gli enti locali gli indirizzi normativi e di gestione facenti parte del piano territoriale paesistico mediante opportune forme di concertazione; nel corso della redazione del piano, l’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali si riserva altresì di esperire inchieste pubbliche per ottenere proposte e contributi da parte di chiunque interessato. ARTICOLO 6 ( verifica della pianificazione paesistica) In attuazione dell’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni in tema di tutela dei beni paesaggistici, entro tre mesi dalla data del presente decreto l’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali verifica con apposito provvedimento la compatibilità tra i piani territoriali paesistici redatti e le previsioni dell’Accordo, così come specificato in questo decreto. Alla verifica si procede sentita la speciale Commissione di cui all’articolo 24 del R.D. n. 1357/40, istituita con D.A. n. 6542/2001.*
*Articolo sostituito dal D.A. n. . 5141 del 2/2/2004 Palermo, L’ASSESSORE ( On. Avv. Fabio Granata)