Convenzione_6_11_02 CONVENZIONE NAZIONALE 
(in base agli artt. 4 e 4 bis, della legge 9 dicembre, n. 431) Accordo tra Sindacati degli Inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, ANIA, Feder.Casa 
e il COORDINAMENTO PROPRIETARI IMMOBILIARI ANPE-Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI 
Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge 1 (Criteri generali per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione
agevolati nella contrattazione territoriale) 1. Gli Accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione, all'interno delle quali - secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare - è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.
2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, ovvero, in mancanza di tempestiva convocazione, di propria iniziativa, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, etc.);
- tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. 
3. Per ogni area ed eventuale zona, gli Accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tengono conto dei seguenti elementi:
- tipologia dell'alloggio;
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
- pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, etc.);
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, etc.);
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, etc.);
- eventuale dotazione di mobilio.
5. Per le compagnie assicurative, gli istituti di credito, gli enti privatizzati, le Casse, le Fondazioni, i soggetti detentori di patrimonio immobiliare – anche se ubicato in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale – e per quelle proprietà che saranno individuate negli accordi territoriali per il singolo comune, i canoni sono definiti - all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti, per le aree omogenee e le eventuali zone come sopra individuate, dalle contrattazioni territoriali - in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie della Convenzione nazionale e/o degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per sovvenire esigenze di particolari categorie di conduttori.
6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con Accordi integrativi territoriali stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui sopra, tenuta presente la vigente normativa; i canoni relativi a tale comparto, sono determinati in base alle aree omogenee ed alle eventuali zone, nonché agli elementi individuati negli Accordi territoriali.
7. Con uguali modalità è possibile procedere alla stipula di Accordi integrativi ai quali partecipino imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, che saranno stipulati con i diretti fruitori, saranno regolati dall’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
8. Gli Accordi territoriali possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge prevedendo, in tal caso, le relative misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.
9. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo (allegato sub A) e per le proprietà individuali (allegato sub B).
10. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano agli Accordi territoriali sia dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che degli altri comuni.
11. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 9.
12. Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2 (Criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione
di natura transitoria e durata degli stessi) 1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5, comma 1, della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale - che dovrà dare particolare rilevanza alle esigenze della mobilità lavorativa - tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative.
2. Per le proprietà di cui all’art.1 commi 5 e 6 si procede, nelle località di cui al successivo comma 4, a mezzo di Accordi integrativi territoriali, stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui ai contratti agevolati.
3. Sono approvati i tipi di contratto per le proprietà di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 1 (allegato sub C) e per le proprietà individuali (allegato sub D).
Detti contratti prevedono una specifica clausola che individua l'esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, la durata del contratto e’ ricondotta a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 431/98.
L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
4. I canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati al punto 1.
In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 431/98.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in Euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
5. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 3.
6. Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3 (Criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione 
per gli studenti universitari e durata degli stessi) 1. Nei comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
Questa tipologia contrattuale potrà essere utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
I contratti ricadenti in questa fattispecie hanno durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore) e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
2. I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui (al punto 1).
Negli stessi accordi locali si individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale.
Per ogni singolo contratto si può inoltre, tenere conto:
- della presenza del mobilio;
- di particolari clausole;
- delle eventuali modalità di rilascio.
3. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in Euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
4. Per le proprietà di cui all’art. commi 5 e 6 si procede a mezzo di Accordi integrativi territoriali, stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui ai contratti agevolati.
5. Sono approvati tipi di contratto per le proprietà di cui all’art: 1, commi 5 e 6, (allegato sub E) e per le proprietà individuali (allegato sub F).
6. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 5.
7. Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4 (Tabella oneri accessori) 1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella oneri accessori (allegato sub G). 
5 (Agevolazioni fiscali) 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di Accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui s'intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso. 
3. In sede di prima applicazione del decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
4. In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge 431 del 1998 e dall'art. 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ai conduttori titolari dei contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ad uso principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, commi 3 e 4 e dell'art. 4 commi 2 e 3, della citata legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: 
a) Euro 495,80, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
b) Euro 247,90, se il reddito complessivo non supera Euro 30.987,41. 
6 (Commissioni di conciliazione) 1. Per tutti i contratti di cui al decreto, è prevista la costituzione di commissioni di conciliazione ai fini e con le modalità di cui agli allegati tipi di contratti. 
7 (Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto) 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, nelle zone agli stessi interessate, a far tempo dalla definizione dei relativi Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Sino alle definizioni predette, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti. Roma, 6 settembre 2002 Sindacati degli Inquilini
(SUNIA, SICET, UNIAT, ANIA, Feder.Casa, Unione Inquilini)
Coordinamento Proprietari Immobiliari
(ANPE-Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI) Intesa tra le associazioni della proprietà e dell’inquilinato Le parti sottoscriventi la Convenzione Nazionale sui contratti di affitto nel valutare la situazione del mercato immobiliare convengono sulla necessità di intraprendere iniziative comuni per fronteggiare la situazione attuale e determinare azioni congiunte per la risoluzione di problemi che ancora gravano sul mercato delle locazioni. Ciò premesso convengono che: • L’utilizzo della Legge 431/98, pur non risolvendo completamente le questioni relative ai problemi abitativi del Paese, ha permesso buone condizioni di operatività. Anche se gli affitti concordati hanno avuto un utilizzo limitato. A tal fine occorre un nuovo e più forte impegno affinché gli affitti calmierati si affermino nel mercato delle locazioni su tutto il territorio nazionale, specialmente in una fase economicamente difficile per la difesa del potere d’acquisto delle famiglie italiane.
Allo stesso modo occorre utilizzare gli accordi raggiunti per i contratti transitori e quelli per gli studenti universitari al fine di rispondere alle nuove esigenze di mobilità lavorativa e di dare risposte positive agli studenti fuori sede. A questo fine le parti sottoscriventi l’intesa convengono su: • La predisposizione di una capillare campagna di informazione che consenta a proprietari ed inquilini di conoscere le agevolazioni offerte dalla legge; • L’opportunità di istituire tra le parti periodiche relazioni sindacali, attraverso un tavolo di confronto, che favoriscano azioni congiunte di sostegno comune alla risoluzione dei problemi della casa; • La necessità di favorire l’affermazione dei contratti concordati su tutto il territorio nazionale. A questo fine le parti sottoscriventi l’intesa chiedono al Governo di: • Aumentare le detrazioni fiscali per gli affitti concordati dal 30 al 50%; • Eliminare la tassazione sui contratti di locazione stipulati con famiglie sottoposte a procedure di sfratto; • Aumentare le risorse economiche destinate al Fondo di sostegno all’affitto, portando il finanziamento a 500 milioni di Euro; • Estendere su tutto il territorio nazionale l’utilizzo del canale concordato assistito dalle agevolazioni fiscali; • Aumentare le agevolazioni fiscali a favore degli inquilini; • Prevedere la certificazione della regolarità e congruità del contratto da parte delle organizzazioni Sindacali sottoscrittrici della Convenzione Nazionale al fine di evitare irregolarità sostanziali, fiscali e formali; • Realizzare tra le Associazioni della Proprietà, Sindacati degli Inquilini, Governo e Autonomie locali specifici protocolli che regolamentino le relazioni sindacali; • Confermare il provvedimento di agevolazione fiscale per le ristrutturazioni residenziali; • Finanziare un piano straordinario per l’affitto sociale; • Predisporre una capillare campagna di informazione, anche tramite spot televisivi, che consenta ai cittadini di conoscere le opportunità previste nella Legge che governa il mercato delle locazioni con particolare riferimento alle tipologie contrattuali, alle agevolazioni fiscali, al Fondo di sostegno dell’affitto per le famiglie meno abbienti; • Prevedere un tavolo di concertazione permanente tra le parti contraenti e i Ministeri compententi per le politiche della casa. Le parti sottoscriventi richiedono ai Comuni: • La realizzazione di intese locali per il rilancio del mercato dell’affitto; • L’azzeramento delle aliquote ICI per favorire l’affermazione dei contratti concordati, • L’istituzione di appositi Osservatori sulla condizione abitativa, con precipue finalità di censimento, monitoraggio, supporto informativo alle esigenze di domanda ed offerta di abitazioni in locazione. A tal fine, nell’ambito di ogni osservatorio comunale, con l’apporto e il sostegno dei medesimi comuni, dovrà essere istituito apposito sportello informativo ed una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale che intervengano su ogni controversia e verifichino in merito alla interpretazione, formulazione ed esecuzione dei Contratti, nonché degli Accordi territoriali ed integrativi. L’Osservatorio dovrà essere composto da rappresentanti degli Enti, delle Organizzazioni Sindacali dei Conduttori e di quelle dei Locatori assicurando, anche per quanto riguarda la Commissione di Conciliazione, criteri di pariteticità. La sede degli Osservatori potrà essere ospitata presso i rispettivi Enti; • Realizzare tra le Associazioni della Proprietà, Sindacati degli Inquilini, Governo e Autonomie locali specifici protocolli che regolamentino le relazioni sindacali; • Individuazione di aree a basso costo da destinare alla costruzione di edilizia residenziale per l’affitto a canone convenzionato e sociale. 
Realizzare tra le Associazioni della Proprietà, Sindacati degli Inquilini, Governo e Autonomie locali specifici protocolli che regolamentino le relazioni sindacali;
Roma, 6 settembre 2002 SUNIA - SICET - UNIAT - ANIA - Feder.Casa 
Unione Inquilini - ANPE- Federproprietà - ASPPI - CONFAPPI SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE NAZIONALE 1. Entro 30 giorni dalla Convenzione(quindi entro la prima decade di ottobre)DM del Ministero delle Infrastrutture,di concerto con quello dell'economia, che contiene i criteri generali per la contrattazione, il testo dei contratti,le modalita' di applicazione dei benefici fiscali. (Art. 4 comma 2 legge 431/98); 2. Entro 60 Giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente punto i Comuni devono convocare le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative per la definizione degli accordi in sede locale.(Art. 2 comma 3 legge 431/98) 3. Entro 4 mesi dalla emanazione del decreto di cui al punto 1, DM del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello dell'Economia,che disponga le condizioni per la stipula dei contratti agevolati in caso di mancata convocazione da parte dei Comuni. 
SUNIA - SICET - UNIAT - ANIA - Feder.Casa 
Unione Inquilini - ANPE-Federproprietà - ASPPI - CONFAPPI –UPPI Tipo di Contratti Tipo di contratto locazione abitativa agevolata – Grande proprietà (ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Tipo di contratto locazione abitativa agevolata - Proprietà individuale (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Tipo di contratto locazione abitativa di natura transitoria - Grande proprietà (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Tipo di contratto locazione abitativa di natura transitoria - Proprietà individuale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Tipo di contratto locazione abitativa per studenti universitari - Grande proprietà (ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Tipo di contratto locazione abitativa per studenti universitari - Proprietà individuale (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) I Contratti sono tutti riportati nella sezione formulari dei siti Confappi e Fna TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE
FRA LOCATORE E CONDUTTORE AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L Ispezioni e collaudi C AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico etc.) L Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell'impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide è altro materiale di arredo C PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infìssi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l. L
10% C
90% Materiale per le pulizie C Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel C.c.n.l L
10% C
90% Manutenzione ordinariadella guardiola L
10% C
90% Manutenzione straordinaria della guardiola L PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto L Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l. C Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compreso materiali d'uso C Per le voci non considerate nella presente Tabella G), si rinvia alle norme di legge vigenti, agli usi locali nonché agli accordi locali e /o integrativi. 
LEGENDA L = locatore C = conduttore