Conf_unific_18_4_02 CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281) ACCORDO 18 aprile 2002 Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province e le comunità montane sull'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. (GU n. 145 del 22-6-2002) LA CONFERENZA UNIFICATA Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2002, n. 58, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"; Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 31 gennaio sul decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27; Vista la nota della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome del 1 febbraio 2002, con la quale si richiama quanto convenuto nel corso della suddetta seduta in ordine agli emendamenti presentati dalle regioni ed in particolare sul ruolo di controllo e di gestione dei dati che si ritiene di competenza regionale; Considerato che, in sede tecnica, il 26 marzo 2002 si è convenuto di addivenire ad un accordo, da sancire in questa Conferenza, al fine di corrispondere alla richiesta avanzata dai presidenti delle regioni e ne sono stati altresì definiti i contenuti; Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza possono essere sanciti accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane; Si sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane il seguente accordo nei termini sottoindicati: in attesa delle proposte del Ministro della salute sulle modalità di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si conviene quanto segue: 1) i dati di cui al comma 6, nel loro complesso, sono trasmessi dalle aziende U.L.S.S. alle regioni ai fini della loro validazione per il successivo inoltro al Ministero della salute; 2) le modalità e i termini di trasmissione dei predetti dati saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni nel rispetto degli obblighi comunitari e delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e alle regioni in materia; 3) si conviene che le regioni trasmetteranno i dati di cui al punto precedente entro il 31 dicembre 2002; 4) i criteri di trasmissione dei risultati delle analisi di cui al comma 7 dell'art. 8 saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni sulla base di modalità da definirsi con successivo accordo di questa Conferenza entro il 30 giugno 2002. Roma, 18 aprile 2002 Il presidente: La Loggia