Comunicato_stampa_Entrate_19_6_03 Comunicato Stampa Entrate 19/06/2003 Tariffe d'estimo: per l'entrata in vigore il riferimento é il 30 novembre Per una corretta determinazione dei redditi dei fabbricati da indicare nella dichiarazione dei redditi 2002, con il decreto n. 159 del 6 giugno 2002 del ministro dell'Economia e delle Finanze - adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - sono state rideterminate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane situate in 268 comuni. L'articolo 34 del Tuir, infatti, stabilisce che le modifiche derivanti dalla revisione delle tariffe acquistano efficacia dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Soltanto nel caso in cui la pubblicazione avvenga oltre un mese prima della data stabilita per il versamento dell'acconto di imposta, le nuove tariffe entrano in vigore nell'anno successivo. Il termine per il versamento dell'acconto é il 30 novembre, data prevista dalla normativa tributaria in origine come unica scadenza di pagamento. La prima rata, da versare a giugno, introdotta dal legislatore nel 1989, costituisce soltanto un'anticipazione dell'acconto di novembre. Poiché il decreto n. 159 é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2002, data che precede di oltre trenta giorni il termine del 30 novembre stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le nuove tariffe d'estimo acquistano efficacia nell'anno 2002 e quindi influenzano la determinazione del reddito fondiario da indicare nella modulistica relativa a tale anno.